CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 08129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18742/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 336 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, pubblicata il 20/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – ricevuta, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica di un atto di precetto da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale minacciava di agire in executivisin forza del decreto ingiuntivo n. 1633/2015 del Giudice di Pace di Messina –proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: so- steneva l’inesistenza del titolo esecutivo azionato, ex art. 161, comma 2, cod. proc. civ., perché privo della sottoscrizione del giudice che aveva emesso il provvedimento monitorio, recante soltanto un segno grafico del tutto illeggibile e nessun’altra indicazione sul suo nominativo; contestava, altresì, la mancata apposizione del decreto di esecutorietà sull’originale dell’atto, in violazione dell’art. 654 cod. proc. civ. 2.Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 500 del 2/3/2018, respin- geva l’opposizione: affermava che la contestazione ex art. 615 cod. proc. civ. afferente al titolo esecutivo giudiziale era inammissibile, dovendo es- sere svolta con l’opposizione a decreto ingiuntivo, non già con l’opposizione esecutiva; rilevava, poi, che, a seguito dello smarrimento dell’originale del provvedimento monitorio, era stata autorizzata dal Giudice di Pace l’appo- sizione dell’esecutorietà, ex art. 654 cod. proc. civ., su una copia conforme. 3.Investita dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Mes- sina, con la sentenza n. 1740 del 27/8/2019, rigettava l’impugnazione con riguardo all’opposizione exart. 615 cod. proc. civ. e la dichiarava inammis- sibile con riferimento all’opposizione exart. 617 cod. proc. civ. 4.Per quanto qui rileva, in relazione alle contestazioni riconducibili all’art. 615 cod. proc. civ., il giudice d’appello richiamava gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui «l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo può essere dedotta attraverso il rimedio dell’opposizione a precetto o alla esecuzione» e «la sottoscrizione dell’atto da parte del giudice ne costituisce requisito essenziale, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali, né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che – emessa la pronunzia –ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale»; tuttavia, escludeva l’applicabilità dei menzionati principî nella fattispecie esaminata, in cui «il vizio del decreto ingiuntivo dedotto da parte opponente (oggi appellante) attiene non già alla mancanza della sottoscrizione del Giu- dice nel decreto ingiuntivo, bensì all’illeggibilità della firma su di esso appo- sta, costituita da un “segno grafico del tutto illeggibile” … Ora, da parte la questione dell’impossibilità di ricavare dall’atto il nome del Giudice-persona fisica che ha pronunciato il provvedimento monitorio, da ritenere irrilevante dato che è certo e risulta per tabulas, dall’intestazione del decreto e dal timbro appostovi in calce, che il decreto è stato emesso dal “Giudice di Pace di Messina” -, giova notare che l’“inesistenza” della sentenza (o, il che è lo stesso, del provvedimento giudiziale a contenuto decisorio) per omessa sot- toscrizione ai sensi delsecondo comma dell’art. 161, comma 2, c. p. c. è predicabile solo quando la sottoscrizione sia del tutto mancante, con con- seguente non riconducibilità dell’atto al giudice, e non anche quando la stessa sia solo insufficiente, come nel caso della sottoscrizione con firma illeggibile, ricorrendo, in detta ipotesi, una mera nullità … Ed allora, se nel caso di specie quello prospettato da parte opponente costituisce, al più, un vizio di nullità del decreto ingiuntivo, esso non avrebbe potuto essere fatto valere dall’interessato se non con il rimedio dell’opposizione a decreto in- giuntivo». 5.La Corte messinese, poi, dichiarava inammissibile l’appello nella parte in cui era stata impugnata la decisione di primo grado –inappellabile – sulla pretesa violazione dell’art. 654 cod. proc. civ., riconducibile ad un vizio de- nunciato con l’opposizione ex art. 617 cod. civ. 6.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cas- sazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7.All’esito della camera di consiglio del 19/2/2024, il Collegio si riser- vava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 comma II e 132, n. 5., c.p.c.», per avere la Corte d’appello affermato che il decreto ingiuntivo– recante un segno grafico illeggibile e privo di elementi idonei ad identificare il giudice (persona fisica) che lo aveva emesso– non èinesistente, ma al più nullo, dato che nel caso esaminato l’identificazione del giudice risultava dall’intestazione e dal timbro apposto(i quali riporta- vano la dizione «Giudice di Pace di Messina»)e l’illeggibilità della firma non era equiparabile alla sua totale mancanza. 2.La censura è fondata. 3.La giurisprudenza di questa Corte ( in parte richiamata anche nella sentenza impugnata) è univoca nell’affermare che la sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale mediante apposizione di un segno grafico il- leggibile ed inidoneo ad identificare la persona fisica equivale allamancanza di sottoscrizione, determinante l’inesistenza –e non la sola nullità –dell’atto giudiziario, a meno che il predetto segno non sia riconducibile, anche tra- mite l’esame di altre parti del provvedimento, ad un autore determinato. 4.Tra i vari precedenti giurisprudenziali che tracciano la suddetta linea interpretativa dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ., si annoverano Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7546 del 23/03/2017, Rv. 643526-01 («La sentenza è "inesistente" per omessa sottoscrizione solo quando questa sia del tutto mancante, con conseguente non riconducibilità dell’atto al giudice, e non anche quando la stessa sia solo insufficiente, come nel caso della sottoscri- zione con firma illeggibile, ricorrendo, in detta ipotesi, una mera nullità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto affetta da nullità la sentenza con sottoscri- zione illeggibile, in quanto riconducibile al giudice in forza dell’intestazione e della dicitura “il giudice” sulla quale era stata apposta la sottoscri- zione).»), Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5772 del 07/03/2017, Rv. 643260- 01 («In tema di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, non co- stituisce motivo di nullità del provvedimento l’illeggibilità della firma, salvo che essa non consista in un segno informe privo di qualsiasi identità, al punto da risolversi in una vera e propria mancanza di sottoscrizione, né la presunzione di identità tra l’autore del segno grafico indistinguibile e la per- sona del giudice indicato in sentenza è inficiata dalla mera deduzione dell’assoluta indecifrabilità del segno, ove fra questo e l’indicazione nomi- nativa del giudice contenuta nell’atto sussistano adeguati elementi di colle- gamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente una tale nullità in un’ordinanza emessa ex art. 348-terc.p.c., atteso che la sottoscrizione non era comunque priva di identità grafologica, costando in un’apparente se- quenza di nome e cognome, e che, essendo stata l’ordinanza pronunciata a scioglimento di una riserva formulata in udienza, per superare la presun- zione di corrispondenza tra il giudice di quest’ultima e l’estensore del prov- vedimento, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare la totale in- compatibilità tra la sottoscrizione del verbale d’udienza e quella dell’ordi- nanza impugnata).») eCass., Sez. 2, Ordinanza n. 35032 del 14/12/2023, Rv. 669625-01(«al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice … è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal conte- nuto del provvedimento non emerga alcuna idonea indicazione della per- sona del giudice che l’abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni pos- sibilità di identificabilità del decidente stesso»). 5.La decisione di Cass. 7546/2017 è espressamente richiamata – come precedente (asseritamente ritenuto conferente) – dalla Corte d’appello di Messina: con tale pronuncia è stato affermato il principio generale secondo cui l’illeggibilità della sottoscrizione del giudice configura un vizio di nullità, ma la fattispecie a cui la Corte di legittimità si riferisce è –tuttavia – quella di una sottoscrizione che è sì illeggibile, ma comunque riconducibile ad un determinato giudice in virtù delle risultanze dell’intestazione e della parte finale della sentenza.6.La Corte territoriale, dunque, fa una scorretta applicazione del princi- pio per due distinte ragioni. 7.In primis, contrariamente a quanto deciso in appello, la completa il- leggibilità della sottoscrizione dev’essere equiparata alla sua totale carenza, perché il segno grafico deve avere caratteristiche di specificità sufficienti a garantire le funzioni di identificazione del giudice e di riferibilità soggettiva del provvedimento. 8.Proprio in relazione alle menzionate funzioni si è escluso l’inemenda- bile vizio di inesistenza se l’illeggibilità non inficia l’idoneità identificativa della sottoscrizione e, cioè, quando sussistono nel provvedimento adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un’indicazione nomina- tiva contenuta nell’atto stesso (come statuito da Cass. 35032/2023, «il ri- ferimento ad elementi “ab extrinseco” [nella specie, le risultanze del regi- stro informatico storico della cancelleria] non può avere alcunarilevanza al fine della “identificabilità” della sottoscrizione (pacificamente) illeggibile del giudice, poiché le relative possibili indicazioni che conducono a tale risultato devono indefettibilmente emergere dallo stesso contesto letterale “interno” del provvedimento»). 9.Il secondo errore della Corte messinese attiene proprio alla individua- zione dei predetti elementi di collegamento tra il segno illeggibile e il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo: nella sentenza impugnata si sostieneche «l’impossibilità di ricavare dall’atto il nome del Giudice-persona fisica che ha pronunciato il provvedimento mo- nitorio» è irrilevante perché risulta, «dall’intestazione del decreto e dal tim- bro appostovi in calce, che il decreto è stato emesso dal “Giudice di Pace di Messina”». 10. È evidente che la menzionata specificazione identifica «il giu- dice» quale ufficio giudiziario, ma non contiene alcuna indicazione sulla per- sona fisica che ha assunto la decisione. 11. I n accoglimento della censura, perciò, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito , acco- gliendo– in ragione dell’inesistenza del titolo esecutivo azionato – l’opposi- zione ex art. 615 cod. proc. civ. originariamente avanzata da [OSCURATO:PERSONA]- senza. 12. Resta assorbito il secondo motivo, col quale il Cosenza conte- stava la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, in quanto, a detta del ricorrente,il Tribunale aveva qualificato l’azione come «opposizione a pre- cetto» nel frontespizio della sentenza e in nessuna parte di questa si faceva riferimento all’art. 617 cod. proc. civ., di talché l’appello era da considerare ammissibile in base al principio di apparenza. 13. L a definitiva statuizione relativa al la carenza, in capo al credi- tore, del diritto di procedere ad esecuzione forzata rende superflua ogni decisione sul quomododella stessa o degli atti prodromici. 14. Tuttavia, ai soli fini della regolazione delle spese, si deve rile- vare l’evidente infondatezza della censura, dato che lo stesso ricorrente – pur invocando il principio di apparenza per sostenere l’ammissibilità del pro- prio appello – riconosce che la pronuncia di primo grado non conteneva un’univoca qualificazione dell’azione (né può essere considerata tale la di- zione «opposizione a precetto» –ex se ambigua, perché identifica sia l’op- posizione a norma dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ., sia quella propo- sta ai sensi dell’art. 617, comma 1, cod. proc. civ. –contenuta nell’epigrafe della sentenza); orbene, se il potere di qualificazione non è esercitato dal giudice a quo, esso spetta al giudice ad quem, non solo ai fini del merito, ma altresì del vaglio di ammissibilità dell’impugnazione ( ex multis , Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01). 15. Nel caso, perciò, con riguardo al dedotto vizio attinente all’ap- posizione del decreto di esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ. , l a Corte messinese ha correttamente individuatouna questione afferente all’opposi- zione exart. 617 cod. proc. civ. (lo stesso ricorrente non censura la corret- tezza di tale qualificazione) e ha conseguentemente statuito l’inammissibi- lità dell’appello, vietato dall’art. 618, ult. comma, cod. proc. civ.16. È parimenti assorbito il terzo motivo, attinente alla regolazione delle spese di lite. 17. Riguardo a queste ultime, ritiene il Collegio di compensare inte- gralmente i costi dell’intero giudizio, in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale delle diverse opposizioni originariamente avanzate dall’odierno ricorrente. p.q. m. la Corte, accoglie il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie