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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13004/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], già titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata2026 e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1095 - controricorrente -avverso la sentenza n. 6/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/02/2025 R.G.N. 352/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Il giudice di primo grado, pronunziando sulla domandadi [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della illegittimitàdel licenziamento per giusta causa intimatole in data 25maggio 2022 e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], datrice dilavoro, al pagamento di somme a titolo di differenzeretributive, respinta la istanza di rimessione in termini dellaRaileanu, ha ritenuto la lavoratrice decadutadall’impugnazione del licenziamento per essere il ricorso statodepositato decorso il termine di 180 giorni prescritto dall’art.art. 6 l. n. 604/1966 nel testo vigente ratione temporis; harespinto la domanda di condanna alle differenze retributive perdifetto di allegazione e prova circa la percezione di unaretribuzione inferiore a quella minima prevista dal contrattocollettivo.2.

La Corte di appello di Torino ha confermato la decisionerespingendo il gravame della lavoratrice.

Dato atto chel’originaria ricorrente aveva effettuato un tentativo di depositotelematico del ricorso in data 9 gennaio 2023, in un momentodi fermo dei servizi informatici ministeriali, che in data 11gennaio 2023 dal gestore dei servizi telematici era statainviata una p.e.c. con la quale si informava il procuratore dellaparte del mancato superamento dei controlli automatici peressere mancante l’atto principale nella “busta telematica”, haritenuto che le censure articolate con l’atto di appello noninficiavano l’accertamento di prime cure incentrato, in sintesi,nella considerazione che nella busta telematica non erapresente l’atto principale, secondo quanto accertato daicontrolli automatici e confermato dalla modestissimadimensione del file di appena 13, 2 kb; ha osservato che,Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026venendo in rilievo in relazione al deposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] odi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026grado una fattispecie a formazione progressiva in relazione allaquale, per il consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito,prodottosi con la ricezione in via anticipata della ricevuta diavvenuta consegna, era necessario l’esito positivo deisuccessivi controlli la cui prova era data dal messaggio di postaelettronica certificata contenente l’esito dell’intervento diaccettazione da parte della Cancelleria (Cass. Sez.

Un. n.1010/2023), nello specifico tale scansione temporale non siera perfezionata; tanto non era avvenuto in ragione del –pacifico- malfunzionamento dei servizi informatici ministerialima era imputabile alle modalità di creazione del file “Atto enc”inviato e quindi al procuratore della parte ricorrente; secondola Corte di appello, sulla irritualità del deposito non incideva lacircostanza che il rifiuto del deposito fosse stato comunicatosolo in data 11 gennaio, in un momento quindi in cui il termineper l’impugnazione giudiziale era ormai scaduto, posto che lascelta del momento in cui procedere all’invio telematico delricorso spettava alla parte la quale aveva il potere dovere digestire il deposito degli atti con modalità telematiche nelrispetto delle disposizioni normative che disciplinano il sistema(DD.

MM. 21.2.2011, n. 44 , 16.4.2014 e 7.8.2024).3.

In relazione alla domanda di condanna alle differenzeretributive, fondata sul maggiore orario di lavoroasseritamente osservato, la Corte distrettuale ha confermatola valutazione di genericità della stessa per non avere lalavoratrice ottemperato agli oneri di allegazione e prova dicircostanze idonee a fornire una ricostruzione sufficientementeprecisa, attendibile e verificabile, degli orari di lavoroeffettivamente svolti.Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/20264.

Per la cassazione della decisione ha proposto rNicumoerrso odi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dorina Raileanu sulla base di otto motivi: la parte intimata haresistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositatomemoria.5.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. nonché omesso esame delle circostanze difatto tratte dal portale PCT dal difensore; la sentenzaimpugnata è censurata per avere affermato che la originariaricorrente non si sarebbe offerta di provare la correttezza delleoperazioni di deposito, omettendo l’esame delladocumentazione prodotta in merito.2.

Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 nn.3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 441c.p.c. nonché omesso esame delle circostanze di fatto oggettodel giudizio risultanti dalla consulenza di parte dalla quale, insintesi, si evinceva la presenza presso i terminali del difensoredella busta telematica correttamente formata e inviata.

Siduole, inoltre, che non fosse stata disposta consulenza tecnicad’ufficio destinata ad una più approfondita analisi alla luce dellepossibili criticità del sistema rappresentate dal consulente diparte.3.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sonoinammissibili.Numero registro generale 7665/20253.1.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, per Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026validamente dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. èData pubblicazione 06/05/2026necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola dicui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre); (v. ex aliis Cass. 6774/2022, Cass. Sez.

Un. n.20867/2020, Cass. n. 4699/2018, Cass. n. 2434/2016).3.2.

Le censure articolate da parte ricorrente non sonoconformi a tali indicazioni ma tendono sostanzialmente asollecitare un diverso apprezzamento nel merito di circostanzegià vagliate dalla Corte di merito, e quindi a sollecitare unsindacato estraneo al perimetro del controllo riservato algiudice di legittimità .3.3.

La deduzione di vizio di motivazione risulta preclusada doppia conforme ai sensi dell’art. 360 comma 4c.p.c.; secondo l'orientamento già espresso da questa Corteed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione,per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base dellaNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse soNnuom etror adi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026loro diverse ( Cass. n. 5947/2023 Cass. n. 26774/ 2019,Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come, viceversa,non avvenuto.

Concorrenti profili di inammissibilità delladeduzione del vizio di cui all’art. 360 comma1 n. 5 c.p.c., siravvisano inoltre sia nella modalità di evocazione dellecircostanze il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice delmerito, non conforme al principio di specificità del ricorso percassazione ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. sia perchél’omesso esame è prospettato in relazione ad una pluralità di“fatti”, prospettazione che esclude in radice il caratteredecisivo degli stessi.3.4.

La denunzia relativa al mancato espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio è inammissibile alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio sullanecessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenzatecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la cui decisione è censurabile per cassazioneunicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusionederivante dalla regola della cd.

"doppia conforme" di cui all'art.348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente) (Cass. n.25281/2023; Cass.n. 7472/2017)4.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 153comma 2 c.p.c. e dell’art. 6 l. n. 604/1966 e, ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame delle circostanze difatto oggetto del giudizio, risultanti dalla relazione dellaCancelleria della sezione lavoro del Tribunale.

La sentenzaimpugnata è censurata per non avere accolto la istanza diNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026rimessione in termini; si sostiene che anche ove doNvuemesrso edi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026ritenersi addebitabile agli strumenti informatici in uso aldifensore l’esito negativo del deposito del 9 gennaio 2022 ladecadenza del termine per eseguire il deposito era statadeterminata dal fatto oggettivo che le due p.e.c. destinate adare comunicazione dell’errore - per pacifico fermo dei sistemiministeriali di ricezione proprio nei giorni in cui si era procedutoalla notifica del ricorso- erano state inviate al difensore,anziché pochi minuti dopo come di regola, dopo due giorni equindi in termine non utile a consentire un secondo tempestivodeposito dell’atto.5.

Il terzo motivo di ricorso presenta profili diinammissibilità ed è comunque infondato.5.1.

La Corte di merito, all’esito dell’esame delle risultanzedi causa, ha accertato che il mancato perfezionamento dellafattispecie a formazione progressiva, costituita dal (valido)deposito telematico del ricorso, non era stata determinata dalmalfunzionamento del sistema informatico ma dovuta allarilevata carenza dell’atto principale mancante, incidente sullaformazione della cd. busta informatica, “atto della cuiformazione, nei termini conformi alle specifiche normative delDGSIA era la parte stessa a doversi fare carico”; la accertataimputabilità al procuratore della parte ricorrente dell’erroreescludeva il radice la configurabilità del presupposto che aisensi dell’art. 153 comma 2 c.p.c. consente l’accoglimentodella istanza di rimessione in termini.

Il giudice di appello hainoltre ritenuto che nessuna incidenza sulla irritualità deldeposito poteva riconoscersi alla circostanza che a fronte deldeposito in data 9 gennaio 2023 del ricorso solo il giorno 11gennaio successivo era stato comunicato dal sistema ilNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026relativo rifiuto per “errore fatale” stante il potere dovereN udmeerlol adi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026parte di gestire il deposito con modalità telematiche rispettosedelle disposizioni normative che disciplinano il sistema(sentenza pagg. 9 e 10).5.2.

La decisione è corretta in diritto in quanto per costantegiurisprudenza della S.C. la rimessione in termini presupponeche l'evento addotto sia dovuto a causa non imputabile edabbia carattere di impedimento assoluto (Cass. Sez.

Un.6431/2025), circostanza non ricorrente nella fattispecie,secondo quanto rilevato dal giudice di merito cui compete ilrelativo accertamento, incensurabile per cassazione, se nonnei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., vizio inconcreto neppure dedotto e comunque precluso da doppiaconforme ex art. 360 comma 4 c.p.c. .6.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 13,comma 2, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 44, ratione temporis vigente edell’art. 156, comma 3, c.p.c.; censura la sentenza impugnatamediante richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo laquale vi è perfezionamento del deposito telematico, all’attodella recezione della seconda p.e.c. vale a dire quellacontenente la ricevuta di avvenuta consegna, mentrel’eventuale esito negativo dei successivi controlli nondetermina il venir meno di tali effetti ma al più la necessitàdi rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenentil’atto ed i suoi allegati ( Cass n. 238/2023).6.1.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza diquesta Corte secondo la quale in tema di deposito telematico,la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd.Numero registro generale 7665/2025seconda p.e.c.) individua il momento di perfezionamento Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha unData pubblicazione 06/05/2026effetto anticipato meramente provvisorio, essendosubordinata al generarsi, con esito positivo,delle p.e.c. successive, la cui mancanza rende definitivamenteinefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico dellaparte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando laprocedura o formulando tempestiva istanza di rimessione intermini.6.2.

In particolare, Cass n. 69/2025 ha chiarito che Se,dunque, come stabilisce l’art. 16 bis, comma 7, cit., latempestività del deposito telematico dev’essere verificata(salva l’applicazione dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.)avendo riguardo al momento in cui viene generata, da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero dellagiustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, lacosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso dellacomunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistemagiustizia” (cfr. Cass.

SU. n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422del 2021; Cass. n. 19796 del 2021; Cass. n. 19163 del 2020),deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto è “anticipato eprovvisorio rispetto all’ultima PEC” e, cioè, come detto,subordinato “al buon fine dell’intero procedimento di deposito,che è quindi fattispecie a formazione progressiva”, sicchéesclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quartap.e.c.), “e solo a seguito di essa, si consolida l’effettoprovvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il fileviene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibilealle controparti” (Cass. n. 17404 del 2020; Cass. n. 27654 del2022; Cass.

SU n. 28403 del 2023, in motiv.)Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/20267.

Con il quinto motivo si deduce ex art. 360, commNau m1e ron d.i raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/20263 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. peromesso esame delle argomentazioni di merito in relazione alladomanda di declaratoria della natura ingiustificata dellicenziamento.7.1.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto ilmancato esame nel merito della impugnativa di licenziamentorisultava giustificato dall’effetto di assorbimento connesso allarilevata decadenza nella quale era incorsa la parte per difettodi tempestivo deposito del ricorso giudiziale .8.

Con il sesto motivo si deduce ex art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 244 e 116c.p.c.; la sentenza impugnata è censurata per avere affermatola genericità della domanda e delle istanze istruttorieconcernenti la richiesta di differenze retributive per il maggioreorario osservato.8.1.

Il sesto motivo di ricorso presenta profili diinammissibilità ed è comunque infondato.8.1.

Le censure articolate, nella parte in cui investono ilquadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadell'atto della parte, sono inammissibili venendo in rilievo unaccertamento di fatto riservato al giudice dimerito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n.10182/2007) nello specifico neppure formalmenteprospettato.

In relazione poi alla istanza di prova orale,all’esito dell’esame diretto del capitolo di prova trascritto nelricorso per cassazione, il Collegio conviene con la valutazionedi genericità dello stesso ; invero la relativa attitudinedimostrativa risulta inficiata dal difetto di una puntuale eNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026circostanziata allegazione circa gli orari svolti che sono inNdumicerao tdii raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026su base riassuntiva settimanale, e ciò tanto più, comeevidenziato dalla Corte di merito, che l’impegno lavorativo eramutato nel tempo,.9.

Con il settimo motivo si deduce ex art. 360, comma 1n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per omesso esame delle argomentazioni di merito a sostegnodella domanda di condanna di controparte alle differenzeretributive.10.

Il motivo è inammissibile in quanto la denunzia diviolazione dell’art. 112 c.p.c. è formulata non rispetto ad unadomanda o eccezione autonoma, come indispensabile al finedella configurabilità della violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato , ma rispetto adelle mere argomentazioni.

Invero, poiché il vizio di omessapronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, perintegrare detto vizio occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione delcaso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decidesu alcuni capi della domanda, che siano autonomamenteapprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, ilmancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle partiintegra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dalgiudice per supportare l'adozione del provvedimento, senzache possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n.5730/2020, Cass. n. 3388/2005).11.

Con l’ottavo motivo si deduce ex art. 360, comma 1n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92Numero registro generale 7665/2025c.p.c. e dell’art. 13 quater d.P.R n. 115/2002; ci si duole, in Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026sintesi, della mancata compensazione delle spese di lite che siData pubblicazione 06/05/2026asserisce giustificata anche in considerazione della complessitàdelle tematiche giuridiche affrontate12.

L’ottavo motivo è inammissibile stante i limiti delsindacato di legittimità sul regolamento delle spese di lite delgiudice di merito, sindacato dal quale esula la verificadell'opportunità o meno di compensare, in tutto o in parte,le spese del giudizio (Cass. 9860/2025, Cass. 19613/2017).11.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.12.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 mNumaerrzo odi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/20262026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], già titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata2026 e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1095 - controricorrente -avverso la sentenza n. 6/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/02/2025 R.G.N. 352/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il giudice di primo grado, pronunziando sulla domandadi [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della illegittimitàdel licenziamento per giusta causa intimatole in data 25maggio 2022 e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], datrice dilavoro, al pagamento di somme a titolo di differenzeretributive, respinta la istanza di rimessione in termini dellaRaileanu, ha ritenuto la lavoratrice decadutadall’impugnazione del licenziamento per essere il ricorso statodepositato decorso il termine di 180 giorni prescritto dall’art.art. 6 l. n. 604/1966 nel testo vigente ratione temporis; harespinto la domanda di condanna alle differenze retributive perdifetto di allegazione e prova circa la percezione di unaretribuzione inferiore a quella minima prevista dal contrattocollettivo.2. La Corte di appello di Torino ha confermato la decisionerespingendo il gravame della lavoratrice. Dato atto chel’originaria ricorrente aveva effettuato un tentativo di depositotelematico del ricorso in data 9 gennaio 2023, in un momentodi fermo dei servizi informatici ministeriali, che in data 11gennaio 2023 dal gestore dei servizi telematici era statainviata una p.e.c. con la quale si informava il procuratore dellaparte del mancato superamento dei controlli automatici peressere mancante l’atto principale nella “busta telematica”, haritenuto che le censure articolate con l’atto di appello noninficiavano l’accertamento di prime cure incentrato, in sintesi,nella considerazione che nella busta telematica non erapresente l’atto principale, secondo quanto accertato daicontrolli automatici e confermato dalla modestissimadimensione del file di appena 13, 2 kb; ha osservato che,Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026venendo in rilievo in relazione al deposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] odi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026grado una fattispecie a formazione progressiva in relazione allaquale, per il consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito,prodottosi con la ricezione in via anticipata della ricevuta diavvenuta consegna, era necessario l’esito positivo deisuccessivi controlli la cui prova era data dal messaggio di postaelettronica certificata contenente l’esito dell’intervento diaccettazione da parte della Cancelleria (Cass. Sez. Un. n.1010/2023), nello specifico tale scansione temporale non siera perfezionata; tanto non era avvenuto in ragione del –pacifico- malfunzionamento dei servizi informatici ministerialima era imputabile alle modalità di creazione del file “Atto enc”inviato e quindi al procuratore della parte ricorrente; secondola Corte di appello, sulla irritualità del deposito non incideva lacircostanza che il rifiuto del deposito fosse stato comunicatosolo in data 11 gennaio, in un momento quindi in cui il termineper l’impugnazione giudiziale era ormai scaduto, posto che lascelta del momento in cui procedere all’invio telematico delricorso spettava alla parte la quale aveva il potere dovere digestire il deposito degli atti con modalità telematiche nelrispetto delle disposizioni normative che disciplinano il sistema(DD. MM. 21.2.2011, n. 44 , 16.4.2014 e 7.8.2024).3. In relazione alla domanda di condanna alle differenzeretributive, fondata sul maggiore orario di lavoroasseritamente osservato, la Corte distrettuale ha confermatola valutazione di genericità della stessa per non avere lalavoratrice ottemperato agli oneri di allegazione e prova dicircostanze idonee a fornire una ricostruzione sufficientementeprecisa, attendibile e verificabile, degli orari di lavoroeffettivamente svolti.Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/20264. Per la cassazione della decisione ha proposto rNicumoerrso odi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dorina Raileanu sulla base di otto motivi: la parte intimata haresistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositatomemoria.5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. nonché omesso esame delle circostanze difatto tratte dal portale PCT dal difensore; la sentenzaimpugnata è censurata per avere affermato che la originariaricorrente non si sarebbe offerta di provare la correttezza delleoperazioni di deposito, omettendo l’esame delladocumentazione prodotta in merito.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 nn.3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 441c.p.c. nonché omesso esame delle circostanze di fatto oggettodel giudizio risultanti dalla consulenza di parte dalla quale, insintesi, si evinceva la presenza presso i terminali del difensoredella busta telematica correttamente formata e inviata. Siduole, inoltre, che non fosse stata disposta consulenza tecnicad’ufficio destinata ad una più approfondita analisi alla luce dellepossibili criticità del sistema rappresentate dal consulente diparte.3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sonoinammissibili.Numero registro generale 7665/20253.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, per Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026validamente dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. èData pubblicazione 06/05/2026necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola dicui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre); (v. ex aliis Cass. 6774/2022, Cass. Sez. Un. n.20867/2020, Cass. n. 4699/2018, Cass. n. 2434/2016).3.2. Le censure articolate da parte ricorrente non sonoconformi a tali indicazioni ma tendono sostanzialmente asollecitare un diverso apprezzamento nel merito di circostanzegià vagliate dalla Corte di merito, e quindi a sollecitare unsindacato estraneo al perimetro del controllo riservato algiudice di legittimità .3.3. La deduzione di vizio di motivazione risulta preclusada doppia conforme ai sensi dell’art. 360 comma 4c.p.c.; secondo l'orientamento già espresso da questa Corteed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione,per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base dellaNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse soNnuom etror adi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026loro diverse ( Cass. n. 5947/2023 Cass. n. 26774/ 2019,Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come, viceversa,non avvenuto. Concorrenti profili di inammissibilità delladeduzione del vizio di cui all’art. 360 comma1 n. 5 c.p.c., siravvisano inoltre sia nella modalità di evocazione dellecircostanze il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice delmerito, non conforme al principio di specificità del ricorso percassazione ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. sia perchél’omesso esame è prospettato in relazione ad una pluralità di“fatti”, prospettazione che esclude in radice il caratteredecisivo degli stessi.3.4. La denunzia relativa al mancato espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio è inammissibile alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio sullanecessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenzatecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la cui decisione è censurabile per cassazioneunicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusionederivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art.348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente) (Cass. n.25281/2023; Cass.n. 7472/2017)4. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 153comma 2 c.p.c. e dell’art. 6 l. n. 604/1966 e, ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame delle circostanze difatto oggetto del giudizio, risultanti dalla relazione dellaCancelleria della sezione lavoro del Tribunale. La sentenzaimpugnata è censurata per non avere accolto la istanza diNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026rimessione in termini; si sostiene che anche ove doNvuemesrso edi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026ritenersi addebitabile agli strumenti informatici in uso aldifensore l’esito negativo del deposito del 9 gennaio 2022 ladecadenza del termine per eseguire il deposito era statadeterminata dal fatto oggettivo che le due p.e.c. destinate adare comunicazione dell’errore - per pacifico fermo dei sistemiministeriali di ricezione proprio nei giorni in cui si era procedutoalla notifica del ricorso- erano state inviate al difensore,anziché pochi minuti dopo come di regola, dopo due giorni equindi in termine non utile a consentire un secondo tempestivodeposito dell’atto.5. Il terzo motivo di ricorso presenta profili diinammissibilità ed è comunque infondato.5.1. La Corte di merito, all’esito dell’esame delle risultanzedi causa, ha accertato che il mancato perfezionamento dellafattispecie a formazione progressiva, costituita dal (valido)deposito telematico del ricorso, non era stata determinata dalmalfunzionamento del sistema informatico ma dovuta allarilevata carenza dell’atto principale mancante, incidente sullaformazione della cd. busta informatica, “atto della cuiformazione, nei termini conformi alle specifiche normative delDGSIA era la parte stessa a doversi fare carico”; la accertataimputabilità al procuratore della parte ricorrente dell’erroreescludeva il radice la configurabilità del presupposto che aisensi dell’art. 153 comma 2 c.p.c. consente l’accoglimentodella istanza di rimessione in termini. Il giudice di appello hainoltre ritenuto che nessuna incidenza sulla irritualità deldeposito poteva riconoscersi alla circostanza che a fronte deldeposito in data 9 gennaio 2023 del ricorso solo il giorno 11gennaio successivo era stato comunicato dal sistema ilNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026relativo rifiuto per “errore fatale” stante il potere dovereN udmeerlol adi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026parte di gestire il deposito con modalità telematiche rispettosedelle disposizioni normative che disciplinano il sistema(sentenza pagg. 9 e 10).5.2. La decisione è corretta in diritto in quanto per costantegiurisprudenza della S.C. la rimessione in termini presupponeche l'evento addotto sia dovuto a causa non imputabile edabbia carattere di impedimento assoluto (Cass. Sez. Un.6431/2025), circostanza non ricorrente nella fattispecie,secondo quanto rilevato dal giudice di merito cui compete ilrelativo accertamento, incensurabile per cassazione, se nonnei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., vizio inconcreto neppure dedotto e comunque precluso da doppiaconforme ex art. 360 comma 4 c.p.c. .6. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 13,comma 2, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 44, ratione temporis vigente edell’art. 156, comma 3, c.p.c.; censura la sentenza impugnatamediante richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo laquale vi è perfezionamento del deposito telematico, all’attodella recezione della seconda p.e.c. vale a dire quellacontenente la ricevuta di avvenuta consegna, mentrel’eventuale esito negativo dei successivi controlli nondetermina il venir meno di tali effetti ma al più la necessitàdi rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenentil’atto ed i suoi allegati ( Cass n. 238/2023).6.1. Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza diquesta Corte secondo la quale in tema di deposito telematico,la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd.Numero registro generale 7665/2025seconda p.e.c.) individua il momento di perfezionamento Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha unData pubblicazione 06/05/2026effetto anticipato meramente provvisorio, essendosubordinata al generarsi, con esito positivo,delle p.e.c. successive, la cui mancanza rende definitivamenteinefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico dellaparte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando laprocedura o formulando tempestiva istanza di rimessione intermini.6.2. In particolare, Cass n. 69/2025 ha chiarito che Se,dunque, come stabilisce l’art. 16 bis, comma 7, cit., latempestività del deposito telematico dev’essere verificata(salva l’applicazione dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.)avendo riguardo al momento in cui viene generata, da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero dellagiustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, lacosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso dellacomunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistemagiustizia” (cfr. Cass. SU. n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422del 2021; Cass. n. 19796 del 2021; Cass. n. 19163 del 2020),deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto è “anticipato eprovvisorio rispetto all’ultima PEC” e, cioè, come detto,subordinato “al buon fine dell’intero procedimento di deposito,che è quindi fattispecie a formazione progressiva”, sicchéesclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quartap.e.c.), “e solo a seguito di essa, si consolida l’effettoprovvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il fileviene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibilealle controparti” (Cass. n. 17404 del 2020; Cass. n. 27654 del2022; Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.)Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/20267. Con il quinto motivo si deduce ex art. 360, commNau m1e ron d.i raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/20263 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. peromesso esame delle argomentazioni di merito in relazione alladomanda di declaratoria della natura ingiustificata dellicenziamento.7.1. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto ilmancato esame nel merito della impugnativa di licenziamentorisultava giustificato dall’effetto di assorbimento connesso allarilevata decadenza nella quale era incorsa la parte per difettodi tempestivo deposito del ricorso giudiziale .8. Con il sesto motivo si deduce ex art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 244 e 116c.p.c.; la sentenza impugnata è censurata per avere affermatola genericità della domanda e delle istanze istruttorieconcernenti la richiesta di differenze retributive per il maggioreorario osservato.8.1. Il sesto motivo di ricorso presenta profili diinammissibilità ed è comunque infondato.8.1. Le censure articolate, nella parte in cui investono ilquadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadell'atto della parte, sono inammissibili venendo in rilievo unaccertamento di fatto riservato al giudice dimerito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n.10182/2007) nello specifico neppure formalmenteprospettato. In relazione poi alla istanza di prova orale,all’esito dell’esame diretto del capitolo di prova trascritto nelricorso per cassazione, il Collegio conviene con la valutazionedi genericità dello stesso ; invero la relativa attitudinedimostrativa risulta inficiata dal difetto di una puntuale eNumero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026circostanziata allegazione circa gli orari svolti che sono inNdumicerao tdii raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/2026su base riassuntiva settimanale, e ciò tanto più, comeevidenziato dalla Corte di merito, che l’impegno lavorativo eramutato nel tempo,.9. Con il settimo motivo si deduce ex art. 360, comma 1n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per omesso esame delle argomentazioni di merito a sostegnodella domanda di condanna di controparte alle differenzeretributive.10. Il motivo è inammissibile in quanto la denunzia diviolazione dell’art. 112 c.p.c. è formulata non rispetto ad unadomanda o eccezione autonoma, come indispensabile al finedella configurabilità della violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato , ma rispetto adelle mere argomentazioni. Invero, poiché il vizio di omessapronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, perintegrare detto vizio occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione delcaso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decidesu alcuni capi della domanda, che siano autonomamenteapprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, ilmancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle partiintegra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dalgiudice per supportare l'adozione del provvedimento, senzache possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n.5730/2020, Cass. n. 3388/2005).11. Con l’ottavo motivo si deduce ex art. 360, comma 1n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92Numero registro generale 7665/2025c.p.c. e dell’art. 13 quater d.P.R n. 115/2002; ci si duole, in Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 13004/2026sintesi, della mancata compensazione delle spese di lite che siData pubblicazione 06/05/2026asserisce giustificata anche in considerazione della complessitàdelle tematiche giuridiche affrontate12. L’ottavo motivo è inammissibile stante i limiti delsindacato di legittimità sul regolamento delle spese di lite delgiudice di merito, sindacato dal quale esula la verificadell'opportunità o meno di compensare, in tutto o in parte,le spese del giudizio (Cass. 9860/2025, Cass. 19613/2017).11. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.12. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 7665/2025Numero sezionale 1095/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 mNumaerrzo odi raccolta generale 13004/2026Data pubblicazione 06/05/20262026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]