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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 23855/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.458/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 307/2016,depositata il 18/01/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 300/2009, accoglieva la domanda del Comune di Isola del Liri (alla quale si era associato l’interveniente Comune di [OSCURATO:PERSONA]) e dichiarava decaduti dal beneficio d’inventario ex art. 505 c.c.

Giorgio, Gilberto e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione del loro padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20 febbraio 1992, condannando i tre convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore e dell’interveniente.

2. La sentenza era impugnata in via principale da Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione –di decadenza dal beneficio di inventario – fatta valere dal Comune di Isola del Liri e la contraddi ttorietà e insufficienza della motivazione resa dal primo giudice in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario per la scadenza del termine per la liquidazione dei beni.

Appello incidentale condizionato era proposto dal Comune di Isola del Liri; appello incidentale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che contestava la qualificazione del proprio intervento come adesivo; appello incidentale infine era proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contestava la propria condanna alle spese di lite.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 18 gennaio 2016, n. 307, ha rigettato l’appello principale, ha dichiarato assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Isola del Liri, ha rigettato gli appelli incidentali del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la pronuncia di primo grado.

Il giudice d’appello, precisato che per i due Comuni (di Isola del Liri e di [OSCURATO:PERSONA]), entrambi “incontestabilmente creditori di ingenti somme nei confronti dell’eredità”, il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione era da individuarsi nel momento in cui è maturata la decadenza dal beneficio (alla fine del 2000) e non certo nel momento della redazione dell’inventario dei beni, come sostenuto dagli appellanti principali, ha escluso la prescrizione del diritto (essendo l’azione stata esercitata nel 2004).

Il giudice d’appello ha poi rilevato che il termine di cui all’art. 500 c.c. era stato inizialmente fissato in due anni nel 1996 e poi prorogato di altri due anni nel 1998, con scadenza nel novembre 2000, così che era certamente scaduto quando è stato instaurato il presente processo, il 19 febbraio del 2004, e quando gli eredi hanno sostanzialmente chiesto una nuova proroga il 7 gennaio 2005, così che la sentenza di primo grado, nel dichiarare la decadenza dal beneficio di inventario, non contiene alcuna contraddizione.

Circa il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha sottolineato come sia stata anche lei dichiarata decaduta dal beneficio di inventario, così che “la suanon opposizione alla chiesta decadenza dal beneficio non ne modifica la posizione di parte soccombente in primo grado”.

3. Avverso la sentenza d’appello Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resistono con distinti controricorsi il Comune diIsola del Liri e il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua condanna alle spese di lite.

È intervenuto volontariamente nel presente giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di creditore dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], “al fine di conoscere l’esito del ricorso”.

Due memorie sono state depositate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], una memoria per ciascuno da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di Isola del Liri. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], peraltro limitato alla mera costituzione in giudizio senza svolgimento di difese, in quanto “nelgiudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito” (così, da ultimo, Cass. 6774/2022).

2. Il ricorso principale di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un motivo che denuncia, ai sensi dei nn. 5 e 4 dell’art. 360 c.p.c., “contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 500 c.c.”: la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria e il disposto dell’art. 500 c.c. risulta violato e/o falsamente applicato; la Corte di cassazione, tra l’altro decidendo una causa che ha già visto coinvolti gli eredi Giorgi, ha affermato il principio secondo cui il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all’art. 500 c.c. non è perentorio; la Corte d’appello ha sì richiamato tale orientamento, ma poi se ne è discostata, pervenendo a conclusioni contraddittorie; se il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all’art. 500 c.c. non è perentorio e una proroga è stata chiesta il 7 gennaio 2005, non poteva essere dichiarata la decadenza dei ricorrenti dal beneficio di inventario, né vale il richiamo alla non tempestività della richiesta di proroga, in quanto il principio di cui all’art. 154 c.p.c., che prevede la necessità della richiesta di proroga prima della scadenza del termine, è previsto da una norma processuale, mentre il termine di cui all’art. 500 c.c. è termine di natura sostanziale.

Il motivo, nei suoi duplici profili, non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] anzitutto precisa che la liquidazione in esame ha carattere concorsuale, così come risulta dall’invito, datato 4 febbraio 1994, rivolto exart. 498 c.c. ai creditori di [OSCURATO:PERSONA] e dal verbale di formazione dello stato di graduazione dell’11 maggio 1999, redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA].

Come ricorda il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, quando l’eredità è accettata con beneficio di inventario sono tre le alternative disegnate dal legislatore per il soddisfacimento dei diritti dei creditori ereditari e dei legatari: la liquidazione individuale, la liquidazione concorsuale e il rilascio di tutti i bene ereditari.

La prima alternativa, disciplinata dagli artt. 495-497 c.c., presuppone che i creditori ereditari e i legatari non abbiano dichiarato di opporsi ai pagamenti individuali ed è improntata al principio del prior in tempore potior in iure; per essa il legislatore non prescrive un termine massimo per la liquidazione.

La seconda alternativa, disciplinata dagli artt. 498 e segg. c.c., prevede la nomina di un notaio che deve anzitutto comunicare ai creditori e ai legatari l’invito a presentare le dichiarazioni di credito e poi predisporre lo stato di graduazione.

Il creditore o il legatario può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie eper formare lo stato di graduazione (art. 500 c.c.); qualora non osservi il termine che gli è stato prefisso, l’erede decade dal beneficio d’inventario, decadenza che può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (art. 505 c.c.).

Nel caso in esame vi è stata la richiesta (di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio di cassazione) di assegnazione del termine per la liquidazione delle attività ereditarie, termine che è stato fissato nel 27 luglio 1998; il 20 luglio 1998 Giorgio eGilberto Giorgi hanno chiesto la proroga di altri due anni, proroga che è stata concessa con ordinanza del 17 novembre 1998; il 19 febbraio 2004 è stato instaurato il presente processo, in cui è stato chiesto di accertare la decadenza dei tre eredi dal beneficio di inventario; in data 7 gennaio 2005 Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di essere autorizzati a rinnovare le aste di vendita dei beni immobili rimasti invenduti (un centinaio) e l’adito Tribunale di Tivoli ha sospeso il procedimento per pregiudizialità rispetto al presente processo.

Il termine di cui all’art. 500 c.c. è termine prorogabile “in virtù della regola generale stabilita dagli artt. 742 e 742-bis c.p.c., secondo cui i provvedimenti camerali – tra i quali vanno compresi anche i provvedimento per la fissazione dei termini – possono essere modificati o revocati in ogni tempo dallo stesso giudice che li ha emessi”: lo ha affermato questa Corte, come ricordano i ricorrenti principali, rigettando il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga di due anni del termine concessa il 17 novembre 1998 (Cass. n. 13862/2001, si veda anche Cass. 14277/2005; d’altro canto la prorogabilità del termine assegnato ai sensi dell’art. 500 c.c. è presupposta nell’orientamento di questa Corte che ritiene ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. l’ordinanza che in sede di reclamo revochi la proroga del suddetto termine, cfr. Cass., sez. un., n. 1521/2005, come nell’orientamento che esclude l’impugnabilità per cassazione del decreto con cui viene rigettata l'istanza di proroga del termine ex art. 500 c.c., attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c., v.

Cass. n. 20132/2014, Cass., n. 2721/2010).

La prorogabilità del termine di cui all’art. 500 c.c. va però coordinata con il dettato dell’art. 505 c.c., che al primo comma prevede la sanzione della decadenza dal beneficio di inventario a carico degli eredi che non abbiano rispettato il termine per la liquidazione loro assegnato, decadenza - precisa l’ultimo comma dell’articolo - che può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Nel caso in esame l’azione di decadenza è stata esercitata da uno dei creditori del defunto quando erano decorsi più di tre anni dalla scadenza del termine prorogato, così che correttamente la Corte d’appello – senza incorrere in alcuna contraddizione – ha affermato la decadenza dei tre eredi dal beneficio di inventario e non ha considerato la successiva richiesta di ulteriore proroga del 7 gennaio 2005: come sottolineano le sezioni unite nella pronuncia n. 1521/2005, il mancato compimento nel termine assegnato della procedura di liquidazione dei beni ereditari espone l’erede “all’azione di decadenza dei creditori del defunto e dei legatari e quindi alla perdita dell’originaria posizione, con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice”.

2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., nonché dei principi generali del processo civile in tema di soccombenza”: la ricorrente non può essere considerata soccombente nel giudizio di primo e di secondo grado in quanto “fin dalla costituzione in giudizio non si era opposta alla declaratoria di decadenza dal beneficio di inventario”.

Il motivo non può essere accolto.

Come sottolinea il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui “l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (così, da ultimo, Cass. n. 28998/2021).

La ricorrente non può essere considerata parte totalmente vittoriosa, essendo stata accolta anche nei suoi confronti la domanda di decadenza dal beneficio di inventario, così che è da escludersi la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Quanto alla violazione dell’art. 97 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente in solido con gli altri due coeredi, va ricordato che “in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità osolidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute” (Cass. n. 20916/2016) e nel caso in esame la posizione dei tre eredi era indubbiamente caratterizzata, sotto il profilo della decadenza dal beneficio di inventario, dalla comunanza delle questioni di fatto e di diritto.

3. Il ricorso principale e quello incidentali vanno pertanto rigettati.

Le spese del presente giudizio vanno compensate tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale; seguono invece la soccombenza tra i ricorrenti e i controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio, condanna in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Isola del Liri, che liquida in euro 8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore del [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.458/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 307/2016,depositata il 18/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 300/2009, accoglieva la domanda del Comune di Isola del Liri (alla quale si era associato l’interveniente Comune di [OSCURATO:PERSONA]) e dichiarava decaduti dal beneficio d’inventario ex art. 505 c.c. Giorgio, Gilberto e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione del loro padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20 febbraio 1992, condannando i tre convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore e dell’interveniente. 2. La sentenza era impugnata in via principale da Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione –di decadenza dal beneficio di inventario – fatta valere dal Comune di Isola del Liri e la contraddi ttorietà e insufficienza della motivazione resa dal primo giudice in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario per la scadenza del termine per la liquidazione dei beni. Appello incidentale condizionato era proposto dal Comune di Isola del Liri; appello incidentale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che contestava la qualificazione del proprio intervento come adesivo; appello incidentale infine era proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contestava la propria condanna alle spese di lite. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 18 gennaio 2016, n. 307, ha rigettato l’appello principale, ha dichiarato assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Isola del Liri, ha rigettato gli appelli incidentali del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la pronuncia di primo grado. Il giudice d’appello, precisato che per i due Comuni (di Isola del Liri e di [OSCURATO:PERSONA]), entrambi “incontestabilmente creditori di ingenti somme nei confronti dell’eredità”, il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione era da individuarsi nel momento in cui è maturata la decadenza dal beneficio (alla fine del 2000) e non certo nel momento della redazione dell’inventario dei beni, come sostenuto dagli appellanti principali, ha escluso la prescrizione del diritto (essendo l’azione stata esercitata nel 2004). Il giudice d’appello ha poi rilevato che il termine di cui all’art. 500 c.c. era stato inizialmente fissato in due anni nel 1996 e poi prorogato di altri due anni nel 1998, con scadenza nel novembre 2000, così che era certamente scaduto quando è stato instaurato il presente processo, il 19 febbraio del 2004, e quando gli eredi hanno sostanzialmente chiesto una nuova proroga il 7 gennaio 2005, così che la sentenza di primo grado, nel dichiarare la decadenza dal beneficio di inventario, non contiene alcuna contraddizione. Circa il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha sottolineato come sia stata anche lei dichiarata decaduta dal beneficio di inventario, così che “la suanon opposizione alla chiesta decadenza dal beneficio non ne modifica la posizione di parte soccombente in primo grado”. 3. Avverso la sentenza d’appello Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con distinti controricorsi il Comune diIsola del Liri e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua condanna alle spese di lite. È intervenuto volontariamente nel presente giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di creditore dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], “al fine di conoscere l’esito del ricorso”. Due memorie sono state depositate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], una memoria per ciascuno da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di Isola del Liri. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], peraltro limitato alla mera costituzione in giudizio senza svolgimento di difese, in quanto “nelgiudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito” (così, da ultimo, Cass. 6774/2022). 2. Il ricorso principale di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un motivo che denuncia, ai sensi dei nn. 5 e 4 dell’art. 360 c.p.c., “contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 500 c.c.”: la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria e il disposto dell’art. 500 c.c. risulta violato e/o falsamente applicato; la Corte di cassazione, tra l’altro decidendo una causa che ha già visto coinvolti gli eredi Giorgi, ha affermato il principio secondo cui il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all’art. 500 c.c. non è perentorio; la Corte d’appello ha sì richiamato tale orientamento, ma poi se ne è discostata, pervenendo a conclusioni contraddittorie; se il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all’art. 500 c.c. non è perentorio e una proroga è stata chiesta il 7 gennaio 2005, non poteva essere dichiarata la decadenza dei ricorrenti dal beneficio di inventario, né vale il richiamo alla non tempestività della richiesta di proroga, in quanto il principio di cui all’art. 154 c.p.c., che prevede la necessità della richiesta di proroga prima della scadenza del termine, è previsto da una norma processuale, mentre il termine di cui all’art. 500 c.c. è termine di natura sostanziale. Il motivo, nei suoi duplici profili, non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] anzitutto precisa che la liquidazione in esame ha carattere concorsuale, così come risulta dall’invito, datato 4 febbraio 1994, rivolto exart. 498 c.c. ai creditori di [OSCURATO:PERSONA] e dal verbale di formazione dello stato di graduazione dell’11 maggio 1999, redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA]. Come ricorda il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, quando l’eredità è accettata con beneficio di inventario sono tre le alternative disegnate dal legislatore per il soddisfacimento dei diritti dei creditori ereditari e dei legatari: la liquidazione individuale, la liquidazione concorsuale e il rilascio di tutti i bene ereditari. La prima alternativa, disciplinata dagli artt. 495-497 c.c., presuppone che i creditori ereditari e i legatari non abbiano dichiarato di opporsi ai pagamenti individuali ed è improntata al principio del prior in tempore potior in iure; per essa il legislatore non prescrive un termine massimo per la liquidazione. La seconda alternativa, disciplinata dagli artt. 498 e segg. c.c., prevede la nomina di un notaio che deve anzitutto comunicare ai creditori e ai legatari l’invito a presentare le dichiarazioni di credito e poi predisporre lo stato di graduazione. Il creditore o il legatario può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie eper formare lo stato di graduazione (art. 500 c.c.); qualora non osservi il termine che gli è stato prefisso, l’erede decade dal beneficio d’inventario, decadenza che può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (art. 505 c.c.). Nel caso in esame vi è stata la richiesta (di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio di cassazione) di assegnazione del termine per la liquidazione delle attività ereditarie, termine che è stato fissato nel 27 luglio 1998; il 20 luglio 1998 Giorgio eGilberto Giorgi hanno chiesto la proroga di altri due anni, proroga che è stata concessa con ordinanza del 17 novembre 1998; il 19 febbraio 2004 è stato instaurato il presente processo, in cui è stato chiesto di accertare la decadenza dei tre eredi dal beneficio di inventario; in data 7 gennaio 2005 Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di essere autorizzati a rinnovare le aste di vendita dei beni immobili rimasti invenduti (un centinaio) e l’adito Tribunale di Tivoli ha sospeso il procedimento per pregiudizialità rispetto al presente processo. Il termine di cui all’art. 500 c.c. è termine prorogabile “in virtù della regola generale stabilita dagli artt. 742 e 742-bis c.p.c., secondo cui i provvedimenti camerali – tra i quali vanno compresi anche i provvedimento per la fissazione dei termini – possono essere modificati o revocati in ogni tempo dallo stesso giudice che li ha emessi”: lo ha affermato questa Corte, come ricordano i ricorrenti principali, rigettando il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga di due anni del termine concessa il 17 novembre 1998 (Cass. n. 13862/2001, si veda anche Cass. 14277/2005; d’altro canto la prorogabilità del termine assegnato ai sensi dell’art. 500 c.c. è presupposta nell’orientamento di questa Corte che ritiene ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. l’ordinanza che in sede di reclamo revochi la proroga del suddetto termine, cfr. Cass., sez. un., n. 1521/2005, come nell’orientamento che esclude l’impugnabilità per cassazione del decreto con cui viene rigettata l'istanza di proroga del termine ex art. 500 c.c., attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c., v. Cass. n. 20132/2014, Cass., n. 2721/2010). La prorogabilità del termine di cui all’art. 500 c.c. va però coordinata con il dettato dell’art. 505 c.c., che al primo comma prevede la sanzione della decadenza dal beneficio di inventario a carico degli eredi che non abbiano rispettato il termine per la liquidazione loro assegnato, decadenza - precisa l’ultimo comma dell’articolo - che può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari. Nel caso in esame l’azione di decadenza è stata esercitata da uno dei creditori del defunto quando erano decorsi più di tre anni dalla scadenza del termine prorogato, così che correttamente la Corte d’appello – senza incorrere in alcuna contraddizione – ha affermato la decadenza dei tre eredi dal beneficio di inventario e non ha considerato la successiva richiesta di ulteriore proroga del 7 gennaio 2005: come sottolineano le sezioni unite nella pronuncia n. 1521/2005, il mancato compimento nel termine assegnato della procedura di liquidazione dei beni ereditari espone l’erede “all’azione di decadenza dei creditori del defunto e dei legatari e quindi alla perdita dell’originaria posizione, con conseguente assunzione della qualità di erede puro e semplice”. 2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., nonché dei principi generali del processo civile in tema di soccombenza”: la ricorrente non può essere considerata soccombente nel giudizio di primo e di secondo grado in quanto “fin dalla costituzione in giudizio non si era opposta alla declaratoria di decadenza dal beneficio di inventario”. Il motivo non può essere accolto. Come sottolinea il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui “l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (così, da ultimo, Cass. n. 28998/2021). La ricorrente non può essere considerata parte totalmente vittoriosa, essendo stata accolta anche nei suoi confronti la domanda di decadenza dal beneficio di inventario, così che è da escludersi la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Quanto alla violazione dell’art. 97 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente in solido con gli altri due coeredi, va ricordato che “in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità osolidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute” (Cass. n. 20916/2016) e nel caso in esame la posizione dei tre eredi era indubbiamente caratterizzata, sotto il profilo della decadenza dal beneficio di inventario, dalla comunanza delle questioni di fatto e di diritto. 3. Il ricorso principale e quello incidentali vanno pertanto rigettati. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale; seguono invece la soccombenza tra i ricorrenti e i controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio, condanna in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Isola del Liri, che liquida in euro 8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore del [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 23855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris