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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12391/2026

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e [OSCURATO:PERSONA] -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Longobardi- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 458/16/2020, pubblicata il 24/1/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 458/16/2020, pubblicata il 24/1/2020, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in parziale accoglimentodell’appello del Comune di Rocca di Papa, ha riconosciuto il diritto dellaNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026San [OSCURATO:SOCIETA]. alla riduzione della pretesa impositiva (TARI 2024) perla produzione di rifiuti speciali.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].p.a., sulla base di tre motivi, mentre il Comune di Rocca di Papa, oltre aresistere mediante controricorso, propone ricorso incidentale, articolato inun solo motivo, ed illustrato con successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso principale, si censura la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 edell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ., per apparenza della motivazione alla base delladecisione di ritenere corretto l’accertamento, da parte del Comune, dellasuperficie dell’immobile oggetto di tassazione (in mq. 6.424,00).1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).1.3.

Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appellodato conto delle ragioni poste alla base della ritenuta correttezzadell’operato dell’ente impositore con riguardo alla superficie dell’immobileoggetto di tassazione.

In particolare, secondo la Corte distrettuale, mentrela perizia allegata dalla contribuente, in quanto “semplice allegazionedifensiva di carattere tecnico”, è “priva di autonomo valore probatorio”,Numero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026oltre a risultare “assolutamente generica, discrezionale e altresì privadell’allegazione di una planimetria delle superfici, così da essere idonea aconsentire la verifica di quanto affermato”, la pretesa impositiva è stataformulata “all’esito di una molto più dettagliata verifica delle superfici edell’effettiva destinazione delle stesse”.1.4.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.5.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2.

Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., peraver la CTR ritenuto dimostrata la superficie accertata dal Comune pur inassenza di prove.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

La censura disvela il tentativo di sindacare, sotto l'inappropriatadoglianza della violazione di una norma del procedimento, la valutazioneNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026di merito compiuta dal giudice regionale in merito alla prova dellacorrettezza dell’accertamento alla base della pretesa impositiva.2.3.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).2.4.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).2.5.

Per costante orientamento di questa Corte, infatti, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le piùrecenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019,Numero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/202627000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018),restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da unadelle parti (Cass. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia diun cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali,non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuiscerilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).2.6.

Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).2.7.

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).2.8.

Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.2.9.

Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” cheil giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma,cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).3.

Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 72 d.lgs. n. 507/1993, per aver la CTR ritenutovalidamente esercitata dal Comune la facoltà di procedere alla liquidazioned’ ufficio ai sensi della norma citata, pur in assenza di un previo atto diaccertamento dell’ufficio divenuto inoppugnabile, non essendo stataprovata la notifica dell’avviso di accertamento in rettifica del 2024.3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Non è in discussione il principio secondo cui l'art. 72, comma1,D.L.vo n. 507 del 1993, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comunidi procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguenteiscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso diaccertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla basedei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi giàNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forzapertanto di una operazione puramente automatica.3.3.

Del resto, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare,"Dall'esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presuppostodella sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di talefacoltà - che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, unaeccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass. n.19165 del 2004) - risiede nel fatto che i dati relativi all'iscrizione a ruolodell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsiacquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione delcontribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile.

Laliquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiedequindi, da un lato, l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'annoprecedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso chenon devono essere né incerti né contestati.

L'incertezza del dato utilizzatoa seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessitàdell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazioneesplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsidai dati ed elementi indicati nella dichiarazione" (Cass. n. 23582/2009; n.22248/2015; 3184/2018).3.4.

Erra, quindi, la CTR nel ritenere legittima la liquidazione direttadel tributo senza la necessaria verifica del suo presupposto, e cioè che idati utilizzati per la liquidazione possano considerarsi acquisiti, cioèdefinitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da unaccertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile, essendo controversa trale parti la validità della notifica dell’accertamento in rettifica del 2004 sullaquale il Comune ha costruito l’inoppugnabilità del suo accertamento e,quindi, la facoltà da parte sua di procedere direttamente alla liquidazionedella tassa ai sensi del citato art. 72.Numero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/20263.5.

Va, infine, escluso che tali rilievi possano ritenersi superati daiprecedenti citati dal Comune nella sua memoria illustrativa (Cass. 19110 e19111 del 2022), nei quali, fermi i principi condivisi anche da questoCollegio, non si affronta proprio la questione della validità della notificadell’atto di accertamento del 2004, da cui, però, non si può prescinderenella presente causa, iuxta alligata.4.

Resta assorbito il ricorso incidentale, con cui si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio diviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. 507/93, in combinatodisposto con l’art. 7 IUC, per aver la CTR riconosciuto la riduzione dellatassazione per la produzione di rifiuti speciali a prescindere dalla verificadella comunicazione prevista dal citato art. 7.5.

Il ricorso va, quindi, accolto, in relazione al terzo motivo del ricorsoprincipale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, limitatamente al terzo motivo,respinti i primi due, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Longobardi- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 458/16/2020, pubblicata il 24/1/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 458/16/2020, pubblicata il 24/1/2020, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in parziale accoglimentodell’appello del Comune di Rocca di Papa, ha riconosciuto il diritto dellaNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026San [OSCURATO:SOCIETA]. alla riduzione della pretesa impositiva (TARI 2024) perla produzione di rifiuti speciali.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].p.a., sulla base di tre motivi, mentre il Comune di Rocca di Papa, oltre aresistere mediante controricorso, propone ricorso incidentale, articolato inun solo motivo, ed illustrato con successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso principale, si censura la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 edell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ., per apparenza della motivazione alla base delladecisione di ritenere corretto l’accertamento, da parte del Comune, dellasuperficie dell’immobile oggetto di tassazione (in mq. 6.424,00).1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appellodato conto delle ragioni poste alla base della ritenuta correttezzadell’operato dell’ente impositore con riguardo alla superficie dell’immobileoggetto di tassazione. In particolare, secondo la Corte distrettuale, mentrela perizia allegata dalla contribuente, in quanto “semplice allegazionedifensiva di carattere tecnico”, è “priva di autonomo valore probatorio”,Numero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026oltre a risultare “assolutamente generica, discrezionale e altresì privadell’allegazione di una planimetria delle superfici, così da essere idonea aconsentire la verifica di quanto affermato”, la pretesa impositiva è stataformulata “all’esito di una molto più dettagliata verifica delle superfici edell’effettiva destinazione delle stesse”.1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.5. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2. Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., peraver la CTR ritenuto dimostrata la superficie accertata dal Comune pur inassenza di prove.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La censura disvela il tentativo di sindacare, sotto l'inappropriatadoglianza della violazione di una norma del procedimento, la valutazioneNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026di merito compiuta dal giudice regionale in merito alla prova dellacorrettezza dell’accertamento alla base della pretesa impositiva.2.3. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).2.4. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).2.5. Per costante orientamento di questa Corte, infatti, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le piùrecenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019,Numero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/202627000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018),restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da unadelle parti (Cass. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia diun cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali,non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuiscerilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).2.6. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).2.7. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).2.8. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.2.9. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” cheil giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma,cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).3. Col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 72 d.lgs. n. 507/1993, per aver la CTR ritenutovalidamente esercitata dal Comune la facoltà di procedere alla liquidazioned’ ufficio ai sensi della norma citata, pur in assenza di un previo atto diaccertamento dell’ufficio divenuto inoppugnabile, non essendo stataprovata la notifica dell’avviso di accertamento in rettifica del 2024.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Non è in discussione il principio secondo cui l'art. 72, comma1,D.L.vo n. 507 del 1993, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comunidi procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguenteiscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso diaccertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla basedei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi giàNumero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/2026acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forzapertanto di una operazione puramente automatica.3.3. Del resto, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare,"Dall'esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presuppostodella sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di talefacoltà - che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, unaeccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass. n.19165 del 2004) - risiede nel fatto che i dati relativi all'iscrizione a ruolodell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsiacquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione delcontribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile. Laliquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiedequindi, da un lato, l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'annoprecedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso chenon devono essere né incerti né contestati. L'incertezza del dato utilizzatoa seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessitàdell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazioneesplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsidai dati ed elementi indicati nella dichiarazione" (Cass. n. 23582/2009; n.22248/2015; 3184/2018).3.4. Erra, quindi, la CTR nel ritenere legittima la liquidazione direttadel tributo senza la necessaria verifica del suo presupposto, e cioè che idati utilizzati per la liquidazione possano considerarsi acquisiti, cioèdefinitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da unaccertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile, essendo controversa trale parti la validità della notifica dell’accertamento in rettifica del 2004 sullaquale il Comune ha costruito l’inoppugnabilità del suo accertamento e,quindi, la facoltà da parte sua di procedere direttamente alla liquidazionedella tassa ai sensi del citato art. 72.Numero registro generale 27617/2020Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 12391/2026Data pubblicazione 03/05/20263.5. Va, infine, escluso che tali rilievi possano ritenersi superati daiprecedenti citati dal Comune nella sua memoria illustrativa (Cass. 19110 e19111 del 2022), nei quali, fermi i principi condivisi anche da questoCollegio, non si affronta proprio la questione della validità della notificadell’atto di accertamento del 2004, da cui, però, non si può prescinderenella presente causa, iuxta alligata.4. Resta assorbito il ricorso incidentale, con cui si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio diviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. 507/93, in combinatodisposto con l’art. 7 IUC, per aver la CTR riconosciuto la riduzione dellatassazione per la produzione di rifiuti speciali a prescindere dalla verificadella comunicazione prevista dal citato art. 7.5. Il ricorso va, quindi, accolto, in relazione al terzo motivo del ricorsoprincipale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, limitatamente al terzo motivo,respinti i primi due, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente