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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34630/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13670-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CA- TANIA, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con scrittura privata del 16 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si obbligavano a vendere l’immobile di cui era- no comproprietari, sito in Vittoria alla via Curtatone nn. 65-67 e 67/a, per il prezzo di € 140.000,00 a [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima, contestualmente, si obbligava a vendere a [OSCURATO:PERSONA]- la Cesare la quota indivisa di 1/6 del terreno sito in Vittoria, contrada Palazzello, per il prezzo di € 95.000,00. [OSCURATO:PERSONA]- re assumeva, poi, l’impegno di liberare la stessa Gravina di tutti i debiti a suo carico, quale coobbligata di società fallita, nonché a estinguere le procedure esecutive da lei subite e le ipoteche iscritte in suo danno.

Le parti stabilivano che il termine per la stipulazione del contrat- to definitivo per atto pubblico fosse di due mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del con- cordato fallimentare - di cui [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l’onere - della società facente capo ai fratelli Marchese (uno dei quali era marito della Gravina).

Stabilivano altresì che, per espressa pre- Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 visione contrattuale, le due promesse di vendita fossero inscin- dibilmente legate l’una all’altra.

Scaduto il termine per la stipula dell’atto pubblico, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 406/2007 del 22/05/2007, omolo- gava il concordato fallimentare trasferendo i beni a [OSCURATO:PERSONA]- sare e [OSCURATO:PERSONA], quali coassuntori del concordato; quindi nel settembre del 2009 veniva dichiarata estinta la pro- cedura esecutiva promossa nei confronti dei fratelli Marchese e delle loro mogli, per aver saldato tutti i debiti, anche non com- presi nel fallimento e pendenti nei confronti delle mogli.

Ciono- nostante, la Gravina, a fronte dell’invito a recarsi dinanzi al no- taio per effettuare i trasferimenti, non si presentava e comuni- cava espressamente di non voler provvedere alla stipulazione dei contratti definitivi, adducendo la giustificazione di un asseri- to squilibrio tra le prestazioni delle parti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, quindi, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, [OSCURATO:PERSONA], affin- ché fosse dichiarata la risoluzione dei contratti preliminari og- getto della scrittura privata del 16/5/2006 per inadempimento della convenuta, nonché lo scioglimento della comunione sul terreno oggetto del preliminare, con condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, detenuto sen- za titolo a far data dal 16/04/2009, e compensazione delle somme eventualmente dovute alla Gravina all’esito dello scio- glimento della comunione con quelle dovute per l’illegittima oc- cupazione dell’immobile.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande degli attori e, in via riconvenzionale, la rescissione del Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 contratto o, in via subordinata, la risoluzione per eccessiva one- rosità sopravvenuta, nonché l’esecuzione in forma specifica del contratto non concluso con riferimento al trasferimento dell’immobile di cui era promissaria acquirente. [OSCURATO:PERSONA] spiegava intervento volontario, chiedendo la risoluzione del preliminare, con la condanna della Gravina all’immediato rilascio dell’immobile ed alla corresponsione dei frutti.

All’esito della CTU, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 417/2017 del 30/03/2017, accoglieva la domanda di risoluzione delle due promesse di vendita per inadempimento della Gravina, dichiarava il difetto di legittimazione dell’Ingallina rispetto alla suddetta domanda, rigettava la domanda di scioglimento della comunione e le domande riconvenzionali della convenuta, ordi- nava a quest’ultima di rilasciare l’immobile sito in Vittoria alla via Curtatone e la condannava al risarcimento del danno in fa- vore degli attori e dell’interveniente per mancato godimento dell’immobile, rispettivamente quantificato nella somma di € 51.000,00 e di € 17.000,00, e alla refusione delle spese di lite.

Proponeva appello la Gravina.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello; rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 161/2019 del 21/01/2019, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite.

Quanto al primo motivo di appello, la Corte rilevava la corret- tezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ri- gettato la domanda riconvenzionale di rescissione del contratto, Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 sulla base dell’accertamento dell’assenza della lesione al mo- mento della stipulazione del contratto.

La Corte escludeva la le- sione ultra dimidium, a fronte dell’esigua differenza tra il valore della quota di 1/6 del terreno promesso in vendita, stimato dalla CTU in € 1.067.683,00 all’epoca del contratto, e il prezzo pattui- to per la quota di € 95.000,00.

Teneva altresì in considerazione, quale obbligazione aggiuntiva a quella del pagamento del prez- zo, l’assunzione del concordato fallimentare da parte del [OSCURATO:PERSONA]- la insieme all’obbligo di liberazione della Gravina da tutte le passività relative.

Rispetto alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onero- sità sopravvenuta, la Corte confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che potesse essere quali- ficato quale avvenimento straordinario e imprevedibile la cessa- zione dei vincoli espropriativi su una parte del terreno, trattan- dosi di evento che rientra nella normale alea contrattuale in termini di aumento del valore dell’immobile.

La Corte, quindi, ri- levava che, avendo la cessazione dei vincoli espropriativi inte- ressato solo alcune porzioni di terreno, rispetto alla sola quota indivisa della Gravina, l’aumento del valore del bene era pari a € 2.574,00, importo non significativo e tale da giustificare la riso- luzione del contratto.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadiva la correttezza della condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, essendo stata espressamente formulata in tal senso una domanda nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Valorizzava quindi la circostanza incontestata che, a par- Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 tire dal 16/04/2009, vi fosse stata la consegna anticipata dell’immobile, essendo irrilevante che la promissaria acquirente ne avesse goduto direttamente o indirettamente.

Quindi, la Corte confermava la correttezza della condanna anche in favore di [OSCURATO:PERSONA], per intervento litisconsortile (e non adesivo dipendente come asserito dall’appellante), con il quale aveva fatto valere un diritto proprio, al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno da mancato godi- mento; confermava, infine, anche la statuizione sulle spese.

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Catania, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.

Hanno resistito nel presente giudizio con controricorso Cucuz- zella Giovanna, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]- seppe.

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1448 e 1353 c.c., ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

La Corte avrebbe errato nel riferire il valore della quota promes- sa alla data di stipula del contratto e non alla successiva data di avveramento della condizione risolutiva (omologazione del con- cordato fallimentare in data 22/05/2007).

Posto che il CTU, nel- la relazione del 3/05/2015, aveva stimato il valore di mercato del terreno in € 1.067.683,00 per l’anno 2006 e in € 1.145.633,00 per l’anno 2008, la Corte avrebbe dovuto fare ri- ferimento al valore del 2008, anno entro il quale erano sicura- Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 mente scaduti i termini per le impugnazioni della sentenza di omologazione.

Laddove non fosse incorsa in questo errore, sa- rebbe emerso che il corrispettivo di € 95.000,00 era inferiore al- la metà del valore della quota promessa di € 190.938,00, con- cretando una lesione ultra dimidium.

La situazione debitoria del- la ricorrente, che solo il [OSCURATO:PERSONA] poteva rimuovere promuoven- do il concordato fallimentare, avrebbe inciso in modo oggettivo sulla libera determinazione a contrarre della Gravina, con ap- profittamento della controparte di tale stato di bisogno nella consapevolezza dello squilibrio tra le prestazioni.

Erronea sa- rebbe quindi la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la li- berazione dalle passività costituisse un’obbligazione aggiuntiva rispetto a quella di pagamento del prezzo, trattandosi al contra- rio di obbligo che scaturiva dalla proposta di concordato, la cui menzione nel preliminare serviva solo a individuare il termine entro il quale l’assuntore avrebbe dovuto ottenere la liberazione della ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Anche a ritenere, come asserito dalla ricorrente, che l’omologazione del concordato da parte del Tribunale possa es- sere qualificata come una condizione risolutiva ovvero sospensi- va e non un mero termine, come invece emergerebbe dalla sen- tenza d’appello, dovendo le parti entro due mesi dall’omologazione stipulare il contratto definitivo, tale diversa qualificazione comunque non sarebbe idonea a inficiare la cor- rettezza della sentenza impugnata.

La condizione, infatti, si sa- rebbe avverata solo se non vi fosse stata omologazione del con- cordato, che invece è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Ragusa n. 409/2007.

Atteso il mancato avveramento della con- dizione risolutiva, ovvero l’avveramento della condizione so- spensiva, si sono definitivamente cristallizzati gli effetti già pro- dotti dal contratto fin dalla sua conclusione.

La Corte, quindi, correttamente ha fatto riferimento al valore della quota promessa al momento della stipula del contratto (valore accertato dal CTU per l’anno 2006), al fine di accertare se ricorressero i presupposti della rescissione del contratto per lesione ultra dimidium, in accordo con il disposto del comma 2 dell’art. 1448 c.c., secondo il quale l'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (in tal senso è stato affermato che, per stabilire se un contratto preliminare sia rescindibile per lesione "ultra dimi- dium", l'accertamento della lesione deve essere effettuato in base al valore dei beni oggetto del contratto stesso al momento della sua stipulazione, a nulla rilevando che l'interesse ad agire o a resistere sia sorto solo successivamente, allorché la parte che si sia approfittata dello stato di bisogno ne abbia invocato l'esecuzione in forma specifica, così Cass. n. 3176/2011).

La Corte ha escluso la sussistenza della lesione ultra dimidium valorizzando, altresì, la presenza di un’obbligazione aggiuntiva al pagamento del prezzo: la liberazione dalle passività legate al concordato fallimentare, nonché l’estinzione delle procedure esecutive e la liberazione dalle ipoteche iscritte.

L'interpretazio- ne della volontà delle parti in relazione al contenuto di un con- tratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 merito, non sindacabili in sede di legittimità, ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sus- sista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da in- fluire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione.

Peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il princi- pio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle inte- gralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame de- gli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 24461 del 18/11/2005).

In sintesi, il motivo è nel suo complesso infondato, dal momen- to che mira a censurare la valutazione del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti della rescissione per le- sione, in ciò contrastando con l’orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in materia di rescissione del contratto per lesione, i criteri per la valutazione della sproporzione tra le prestazioni corrispettive che integri gli estremi della lesione "ul- tra dimidium" sono rimessi al prudente apprezzamento del giu- dice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legit- timità se sorretta da congrua motivazione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26970 del 07/12/2005).

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applica- zione dell’art. 1467 c.c. e dell’art. 9 del d.p.r. n. 327/2001, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Nel caso di specie non verrebbe in rilievo un fenomeno di mera oscillazione nel tempo dei valori di mercato o di svalutazione monetaria, bensì un evento giuridico, la decadenza del vincolo di espropriazione, incidente sulle caratteristiche essenziali del terreno.

Il vincolo di futura espropriazione, nel periodo di sua durata, determina una sostanziale indisponibilità dell’area e quindi una totale assenza di interesse all’acquisto a titolo onero- so (a fronte della possibilità di ablazione e dell’aleatorietà della quantificazione del relativo indennizzo); nel momento in cui il vincolo decade, al contrario, si avrebbe una modifica delle ca- ratteristiche intrinseche del bene, con caratteri di straordinarie- tà e imprevedibilità, traducendosi nella libera disponibilità del bene secondo i valori di mercato.

La sentenza sarebbe parimenti erronea nella parte in cui ha escluso la significatività dell’aumento del valore a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, interessando quest’ultimo solo parte del terreno promesso in vendita, senza considerare che alla porzione di terreno avrebbe dovuto essere attribuito un valore di € 36.380,00, parametrato al valore di mercato delle aree confinanti edificabili.

Detto valore costituirebbe l’aumento che avrebbe generato lo squilibrio tra le prestazioni.

Il motivo è inammissibile.

La censura del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. è inammissibile, trattandosi di un’ipotesi di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depo- sitato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 giorno 11 settembre 2012), rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, del- la decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'ap- pello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 5528 del 10/03/2014).

In merito alla valutazione dei presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (in particolare con le sentenze n. 11637/1991, 3342/1994, 5690/1996 e 2661/2001) che l'accer- tamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza o me- no dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno determinato la eccessiva onerosità di una delle pre- stazioni corrispettive, previste dai contratti ad esecuzione diffe- rita, è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente mo- tivato ed immune da errori logici o giuridici; e che, ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un apparta- mento, per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorrente tra la conclusione del preliminare medesi- mo e la sua esecuzione, l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della moneta sono eventi (quando non assumono proporzioni abnormi ed insolite, che nella specie non sono state allegate dalla ricorrente) preve- dibili, e rientrano nella comune alea contrattuale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9314 del 11/04/2017; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 4423 del 04/03/2004).

La Corte d’Appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la cessazione dei Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 vincoli espropriativi su una parte del terreno, per il decorso del quinquennio dall’adozione degli stessi, fosse un’evenienza rien- trante nella normale alea contrattuale, in accordo con il su ri- chiamato orientamento giurisprudenziale che esclude che l’aumento progressivo di valore dell’immobile possa qualificarsi quale evento straordinario e imprevedibile.

E detta conclusione non appare censurabile, trattandosi, la decadenza del vincolo espropriativo, di un effetto ricollegato a una norma di legge (l’articolo 9 del d.p.r. n. 327/2001), che espressamente prevede che il vincolo di futura espropriazione cessi automaticamente, qualora nel termine di cinque anni non venga emesso da parte della competente autorità amministrativa un atto implicante la dichiarazione di pubblica utilità.

La circostanza della decadenza del vincolo, quindi, è difficilmente qualificabile come circostanza imprevedibile al momento della conclusione del contratto, ben potendo le parti prospettarsi la possibilità della futura decaden- za.

La Corte d’Appello di Catania, con una valutazione basata sulle risultanze della CTU, ha poi accertato che l’aumento del valore con riferimento alla quota indivisa in proprietà della Gravina og- getto del preliminare a causa della cessazione dei vincoli espro- priativi fosse pari a € 2.574,00, escludendo che, nell’economia complessiva dell’accordo, tale somma rappresentasse un signifi- cativo aumento del valore del bene promesso in vendita, tale da giustificare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. sentenza d’appello p. 6).

La ricorrente prete- stuosamente utilizza il valore utilizzato dal CTU per la stima del- le aree confinanti edificabili (€ 68.00/mq) per calcolare il valore Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 della quota di terreno, quantificato in € 36.380,00, ritenendo che tale valore concretasse l’eccessiva onerosità sopravvenuta, posto che il valore iniziale del bene doveva essere ritenuto pari a zero, a causa dell’inedificabilità.

Così facendo, la ricorrente tenta di sostituire il proprio criterio di accertamento a quello fat- to proprio dai giudici di merito, basato sulle risultanze della CTU, sicché la censura si profila come inammissibile in questa sede.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non- ché violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto paci- fica la circostanza della consegna anticipata dell’immobile a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché in nessun atto risultasse previ- sta la concessione anticipata del bene e l’atto introduttivo del giudizio di primo grado facesse meramente riferimento al fatto che la Gravina continuasse a fruire dell’immobile che deteneva senza titolo, quantomeno dall’aprile 2009, cosicché in difetto di una specifica allegazione dei fatti non opererebbe il principio di non contestazione.

Inoltre, la Corte avrebbe dovuto valorizzare il fatto che, dagli accertamenti compiuti dal CTU e dalla docu- mentazione allegata alla relazione del 3/05/2015, era emerso che il piano terra dell’immobile era occupato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’esercizio di un’attività commerciale aperta al pubbli- co, che il primo piano era vuoto e disabitato e che il secondo piano era occupato da un inquilino estraneo al giudizio.

In nes- sun atto della difesa della controparte sarebbe risultato che la Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 ricorrente avesse percepito i canoni di locazione o avesse in al- cun modo tratto dal fabbricato un qualsivoglia utile.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha ritenuto incontestato l’accertamento del giudice di prime cure in ordine alla consegna anticipata dell’immobile, sin dalla data del 16/04/2009.

Illegittima occupa- zione o detenzione anticipata sostanzialmente fanno riferimento alla medesima circostanza di fatto, conseguentemente era one- re della ricorrente contestarla.

La difesa in appello della ricorrente si è limitata a rilevare che nel contratto non fosse prevista la concessione anticipata del bene, argomentazione ritenuta dalla Corte d’Appello insufficien- te di per sé ad escludere che vi fosse occupazione illegittima del bene (ben potendo la detenzione essere stata conseguita per un accordo informale tra le parti, non risultante dal contratto, es- sendo peraltro la detenzione anticipata ricollegabile ad un con- tratto di comodato sebbene collegato al preliminare di compra- vendita, e per il quale non è prescritta la forma scritta ad sub- stantiam).

Inoltre, dagli accertamenti della CTU era emerso che due piani dell’immobile erano occupati da una società e da un inquilino, mentre un piano era libero.

Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. deve consi- stere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di me- rito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011).

La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motiva- zione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insuffi- ciente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legit- timità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda pro- cessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di meri- to, restando escluso che le censure concernenti il difetto di mo- tivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimi- tà di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ov- vero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha in- dotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significa- Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 to dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altri- menti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisio- ne delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo.

Nulla a provvedere quanto alla parte rimasta intimata in questa sede.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pre- supposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rim- borso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giu- dizio che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed ac- cessori di legge; Ric. 2019 n. 13670 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13670-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CA- TANIA, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con scrittura privata del 16 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si obbligavano a vendere l’immobile di cui era- no comproprietari, sito in Vittoria alla via Curtatone nn. 65-67 e 67/a, per il prezzo di € 140.000,00 a [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima, contestualmente, si obbligava a vendere a [OSCURATO:PERSONA]- la Cesare la quota indivisa di 1/6 del terreno sito in Vittoria, contrada Palazzello, per il prezzo di € 95.000,00. [OSCURATO:PERSONA]- re assumeva, poi, l’impegno di liberare la stessa Gravina di tutti i debiti a suo carico, quale coobbligata di società fallita, nonché a estinguere le procedure esecutive da lei subite e le ipoteche iscritte in suo danno. Le parti stabilivano che il termine per la stipulazione del contrat- to definitivo per atto pubblico fosse di due mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del con- cordato fallimentare - di cui [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l’onere - della società facente capo ai fratelli Marchese (uno dei quali era marito della Gravina). Stabilivano altresì che, per espressa pre- Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 visione contrattuale, le due promesse di vendita fossero inscin- dibilmente legate l’una all’altra. Scaduto il termine per la stipula dell’atto pubblico, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 406/2007 del 22/05/2007, omolo- gava il concordato fallimentare trasferendo i beni a [OSCURATO:PERSONA]- sare e [OSCURATO:PERSONA], quali coassuntori del concordato; quindi nel settembre del 2009 veniva dichiarata estinta la pro- cedura esecutiva promossa nei confronti dei fratelli Marchese e delle loro mogli, per aver saldato tutti i debiti, anche non com- presi nel fallimento e pendenti nei confronti delle mogli. Ciono- nostante, la Gravina, a fronte dell’invito a recarsi dinanzi al no- taio per effettuare i trasferimenti, non si presentava e comuni- cava espressamente di non voler provvedere alla stipulazione dei contratti definitivi, adducendo la giustificazione di un asseri- to squilibrio tra le prestazioni delle parti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, quindi, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, [OSCURATO:PERSONA], affin- ché fosse dichiarata la risoluzione dei contratti preliminari og- getto della scrittura privata del 16/5/2006 per inadempimento della convenuta, nonché lo scioglimento della comunione sul terreno oggetto del preliminare, con condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, detenuto sen- za titolo a far data dal 16/04/2009, e compensazione delle somme eventualmente dovute alla Gravina all’esito dello scio- glimento della comunione con quelle dovute per l’illegittima oc- cupazione dell’immobile. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande degli attori e, in via riconvenzionale, la rescissione del Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 contratto o, in via subordinata, la risoluzione per eccessiva one- rosità sopravvenuta, nonché l’esecuzione in forma specifica del contratto non concluso con riferimento al trasferimento dell’immobile di cui era promissaria acquirente. [OSCURATO:PERSONA] spiegava intervento volontario, chiedendo la risoluzione del preliminare, con la condanna della Gravina all’immediato rilascio dell’immobile ed alla corresponsione dei frutti. All’esito della CTU, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 417/2017 del 30/03/2017, accoglieva la domanda di risoluzione delle due promesse di vendita per inadempimento della Gravina, dichiarava il difetto di legittimazione dell’Ingallina rispetto alla suddetta domanda, rigettava la domanda di scioglimento della comunione e le domande riconvenzionali della convenuta, ordi- nava a quest’ultima di rilasciare l’immobile sito in Vittoria alla via Curtatone e la condannava al risarcimento del danno in fa- vore degli attori e dell’interveniente per mancato godimento dell’immobile, rispettivamente quantificato nella somma di € 51.000,00 e di € 17.000,00, e alla refusione delle spese di lite. Proponeva appello la Gravina. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello; rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 161/2019 del 21/01/2019, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite. Quanto al primo motivo di appello, la Corte rilevava la corret- tezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ri- gettato la domanda riconvenzionale di rescissione del contratto, Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 sulla base dell’accertamento dell’assenza della lesione al mo- mento della stipulazione del contratto. La Corte escludeva la le- sione ultra dimidium, a fronte dell’esigua differenza tra il valore della quota di 1/6 del terreno promesso in vendita, stimato dalla CTU in € 1.067.683,00 all’epoca del contratto, e il prezzo pattui- to per la quota di € 95.000,00. Teneva altresì in considerazione, quale obbligazione aggiuntiva a quella del pagamento del prez- zo, l’assunzione del concordato fallimentare da parte del [OSCURATO:PERSONA]- la insieme all’obbligo di liberazione della Gravina da tutte le passività relative. Rispetto alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onero- sità sopravvenuta, la Corte confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che potesse essere quali- ficato quale avvenimento straordinario e imprevedibile la cessa- zione dei vincoli espropriativi su una parte del terreno, trattan- dosi di evento che rientra nella normale alea contrattuale in termini di aumento del valore dell’immobile. La Corte, quindi, ri- levava che, avendo la cessazione dei vincoli espropriativi inte- ressato solo alcune porzioni di terreno, rispetto alla sola quota indivisa della Gravina, l’aumento del valore del bene era pari a € 2.574,00, importo non significativo e tale da giustificare la riso- luzione del contratto. Quanto al terzo motivo, la Corte ribadiva la correttezza della condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, essendo stata espressamente formulata in tal senso una domanda nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Valorizzava quindi la circostanza incontestata che, a par- Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 tire dal 16/04/2009, vi fosse stata la consegna anticipata dell’immobile, essendo irrilevante che la promissaria acquirente ne avesse goduto direttamente o indirettamente. Quindi, la Corte confermava la correttezza della condanna anche in favore di [OSCURATO:PERSONA], per intervento litisconsortile (e non adesivo dipendente come asserito dall’appellante), con il quale aveva fatto valere un diritto proprio, al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno da mancato godi- mento; confermava, infine, anche la statuizione sulle spese. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Catania, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Hanno resistito nel presente giudizio con controricorso Cucuz- zella Giovanna, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]- seppe. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1448 e 1353 c.c., ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. La Corte avrebbe errato nel riferire il valore della quota promes- sa alla data di stipula del contratto e non alla successiva data di avveramento della condizione risolutiva (omologazione del con- cordato fallimentare in data 22/05/2007). Posto che il CTU, nel- la relazione del 3/05/2015, aveva stimato il valore di mercato del terreno in € 1.067.683,00 per l’anno 2006 e in € 1.145.633,00 per l’anno 2008, la Corte avrebbe dovuto fare ri- ferimento al valore del 2008, anno entro il quale erano sicura- Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 mente scaduti i termini per le impugnazioni della sentenza di omologazione. Laddove non fosse incorsa in questo errore, sa- rebbe emerso che il corrispettivo di € 95.000,00 era inferiore al- la metà del valore della quota promessa di € 190.938,00, con- cretando una lesione ultra dimidium. La situazione debitoria del- la ricorrente, che solo il [OSCURATO:PERSONA] poteva rimuovere promuoven- do il concordato fallimentare, avrebbe inciso in modo oggettivo sulla libera determinazione a contrarre della Gravina, con ap- profittamento della controparte di tale stato di bisogno nella consapevolezza dello squilibrio tra le prestazioni. Erronea sa- rebbe quindi la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la li- berazione dalle passività costituisse un’obbligazione aggiuntiva rispetto a quella di pagamento del prezzo, trattandosi al contra- rio di obbligo che scaturiva dalla proposta di concordato, la cui menzione nel preliminare serviva solo a individuare il termine entro il quale l’assuntore avrebbe dovuto ottenere la liberazione della ricorrente. Il motivo è inammissibile. Anche a ritenere, come asserito dalla ricorrente, che l’omologazione del concordato da parte del Tribunale possa es- sere qualificata come una condizione risolutiva ovvero sospensi- va e non un mero termine, come invece emergerebbe dalla sen- tenza d’appello, dovendo le parti entro due mesi dall’omologazione stipulare il contratto definitivo, tale diversa qualificazione comunque non sarebbe idonea a inficiare la cor- rettezza della sentenza impugnata. La condizione, infatti, si sa- rebbe avverata solo se non vi fosse stata omologazione del con- cordato, che invece è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Ragusa n. 409/2007. Atteso il mancato avveramento della con- dizione risolutiva, ovvero l’avveramento della condizione so- spensiva, si sono definitivamente cristallizzati gli effetti già pro- dotti dal contratto fin dalla sua conclusione. La Corte, quindi, correttamente ha fatto riferimento al valore della quota promessa al momento della stipula del contratto (valore accertato dal CTU per l’anno 2006), al fine di accertare se ricorressero i presupposti della rescissione del contratto per lesione ultra dimidium, in accordo con il disposto del comma 2 dell’art. 1448 c.c., secondo il quale l'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (in tal senso è stato affermato che, per stabilire se un contratto preliminare sia rescindibile per lesione "ultra dimi- dium", l'accertamento della lesione deve essere effettuato in base al valore dei beni oggetto del contratto stesso al momento della sua stipulazione, a nulla rilevando che l'interesse ad agire o a resistere sia sorto solo successivamente, allorché la parte che si sia approfittata dello stato di bisogno ne abbia invocato l'esecuzione in forma specifica, così Cass. n. 3176/2011). La Corte ha escluso la sussistenza della lesione ultra dimidium valorizzando, altresì, la presenza di un’obbligazione aggiuntiva al pagamento del prezzo: la liberazione dalle passività legate al concordato fallimentare, nonché l’estinzione delle procedure esecutive e la liberazione dalle ipoteche iscritte. L'interpretazio- ne della volontà delle parti in relazione al contenuto di un con- tratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 merito, non sindacabili in sede di legittimità, ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sus- sista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da in- fluire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il princi- pio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle inte- gralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame de- gli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 24461 del 18/11/2005). In sintesi, il motivo è nel suo complesso infondato, dal momen- to che mira a censurare la valutazione del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti della rescissione per le- sione, in ciò contrastando con l’orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in materia di rescissione del contratto per lesione, i criteri per la valutazione della sproporzione tra le prestazioni corrispettive che integri gli estremi della lesione "ul- tra dimidium" sono rimessi al prudente apprezzamento del giu- dice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legit- timità se sorretta da congrua motivazione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26970 del 07/12/2005). Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applica- zione dell’art. 1467 c.c. e dell’art. 9 del d.p.r. n. 327/2001, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Nel caso di specie non verrebbe in rilievo un fenomeno di mera oscillazione nel tempo dei valori di mercato o di svalutazione monetaria, bensì un evento giuridico, la decadenza del vincolo di espropriazione, incidente sulle caratteristiche essenziali del terreno. Il vincolo di futura espropriazione, nel periodo di sua durata, determina una sostanziale indisponibilità dell’area e quindi una totale assenza di interesse all’acquisto a titolo onero- so (a fronte della possibilità di ablazione e dell’aleatorietà della quantificazione del relativo indennizzo); nel momento in cui il vincolo decade, al contrario, si avrebbe una modifica delle ca- ratteristiche intrinseche del bene, con caratteri di straordinarie- tà e imprevedibilità, traducendosi nella libera disponibilità del bene secondo i valori di mercato. La sentenza sarebbe parimenti erronea nella parte in cui ha escluso la significatività dell’aumento del valore a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, interessando quest’ultimo solo parte del terreno promesso in vendita, senza considerare che alla porzione di terreno avrebbe dovuto essere attribuito un valore di € 36.380,00, parametrato al valore di mercato delle aree confinanti edificabili. Detto valore costituirebbe l’aumento che avrebbe generato lo squilibrio tra le prestazioni. Il motivo è inammissibile. La censura del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. è inammissibile, trattandosi di un’ipotesi di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depo- sitato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 giorno 11 settembre 2012), rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, del- la decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'ap- pello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 5528 del 10/03/2014). In merito alla valutazione dei presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (in particolare con le sentenze n. 11637/1991, 3342/1994, 5690/1996 e 2661/2001) che l'accer- tamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza o me- no dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno determinato la eccessiva onerosità di una delle pre- stazioni corrispettive, previste dai contratti ad esecuzione diffe- rita, è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente mo- tivato ed immune da errori logici o giuridici; e che, ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un apparta- mento, per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorrente tra la conclusione del preliminare medesi- mo e la sua esecuzione, l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della moneta sono eventi (quando non assumono proporzioni abnormi ed insolite, che nella specie non sono state allegate dalla ricorrente) preve- dibili, e rientrano nella comune alea contrattuale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9314 del 11/04/2017; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 4423 del 04/03/2004). La Corte d’Appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la cessazione dei Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 vincoli espropriativi su una parte del terreno, per il decorso del quinquennio dall’adozione degli stessi, fosse un’evenienza rien- trante nella normale alea contrattuale, in accordo con il su ri- chiamato orientamento giurisprudenziale che esclude che l’aumento progressivo di valore dell’immobile possa qualificarsi quale evento straordinario e imprevedibile. E detta conclusione non appare censurabile, trattandosi, la decadenza del vincolo espropriativo, di un effetto ricollegato a una norma di legge (l’articolo 9 del d.p.r. n. 327/2001), che espressamente prevede che il vincolo di futura espropriazione cessi automaticamente, qualora nel termine di cinque anni non venga emesso da parte della competente autorità amministrativa un atto implicante la dichiarazione di pubblica utilità. La circostanza della decadenza del vincolo, quindi, è difficilmente qualificabile come circostanza imprevedibile al momento della conclusione del contratto, ben potendo le parti prospettarsi la possibilità della futura decaden- za. La Corte d’Appello di Catania, con una valutazione basata sulle risultanze della CTU, ha poi accertato che l’aumento del valore con riferimento alla quota indivisa in proprietà della Gravina og- getto del preliminare a causa della cessazione dei vincoli espro- priativi fosse pari a € 2.574,00, escludendo che, nell’economia complessiva dell’accordo, tale somma rappresentasse un signifi- cativo aumento del valore del bene promesso in vendita, tale da giustificare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. sentenza d’appello p. 6). La ricorrente prete- stuosamente utilizza il valore utilizzato dal CTU per la stima del- le aree confinanti edificabili (€ 68.00/mq) per calcolare il valore Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 della quota di terreno, quantificato in € 36.380,00, ritenendo che tale valore concretasse l’eccessiva onerosità sopravvenuta, posto che il valore iniziale del bene doveva essere ritenuto pari a zero, a causa dell’inedificabilità. Così facendo, la ricorrente tenta di sostituire il proprio criterio di accertamento a quello fat- to proprio dai giudici di merito, basato sulle risultanze della CTU, sicché la censura si profila come inammissibile in questa sede. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non- ché violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto paci- fica la circostanza della consegna anticipata dell’immobile a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché in nessun atto risultasse previ- sta la concessione anticipata del bene e l’atto introduttivo del giudizio di primo grado facesse meramente riferimento al fatto che la Gravina continuasse a fruire dell’immobile che deteneva senza titolo, quantomeno dall’aprile 2009, cosicché in difetto di una specifica allegazione dei fatti non opererebbe il principio di non contestazione. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto valorizzare il fatto che, dagli accertamenti compiuti dal CTU e dalla docu- mentazione allegata alla relazione del 3/05/2015, era emerso che il piano terra dell’immobile era occupato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’esercizio di un’attività commerciale aperta al pubbli- co, che il primo piano era vuoto e disabitato e che il secondo piano era occupato da un inquilino estraneo al giudizio. In nes- sun atto della difesa della controparte sarebbe risultato che la Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 ricorrente avesse percepito i canoni di locazione o avesse in al- cun modo tratto dal fabbricato un qualsivoglia utile. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha ritenuto incontestato l’accertamento del giudice di prime cure in ordine alla consegna anticipata dell’immobile, sin dalla data del 16/04/2009. Illegittima occupa- zione o detenzione anticipata sostanzialmente fanno riferimento alla medesima circostanza di fatto, conseguentemente era one- re della ricorrente contestarla. La difesa in appello della ricorrente si è limitata a rilevare che nel contratto non fosse prevista la concessione anticipata del bene, argomentazione ritenuta dalla Corte d’Appello insufficien- te di per sé ad escludere che vi fosse occupazione illegittima del bene (ben potendo la detenzione essere stata conseguita per un accordo informale tra le parti, non risultante dal contratto, es- sendo peraltro la detenzione anticipata ricollegabile ad un con- tratto di comodato sebbene collegato al preliminare di compra- vendita, e per il quale non è prescritta la forma scritta ad sub- stantiam). Inoltre, dagli accertamenti della CTU era emerso che due piani dell’immobile erano occupati da una società e da un inquilino, mentre un piano era libero. Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. deve consi- stere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di me- rito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011). La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motiva- zione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insuffi- ciente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legit- timità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda pro- cessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di meri- to, restando escluso che le censure concernenti il difetto di mo- tivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimi- tà di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ov- vero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha in- dotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significa- Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 to dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altri- menti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisio- ne delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo. Nulla a provvedere quanto alla parte rimasta intimata in questa sede. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pre- supposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rim- borso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giu- dizio che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed ac- cessori di legge; Ric. 2019 n. 13670 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13670/2019 Numero sezionale 9500/2021 Numero di raccolta generale 34630/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se
Sentenza Cassazione n. 34630/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris