CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 26129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9952/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.200, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni,che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 359/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicatail 10/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons. PaolaVella; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Nel maggio 2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il sig. [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni (quantificati in euro 2.244.417,80) richiesti in via principale a titolo di responsabilità dell'amministratore di società nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 2395 c.c., o in subordine ai sensi dell’art. 1381 c.c. (promessa della obbligazione del fatto del terzo) ovvero dell’art. 1338 c.c. (responsabilità precontrattuale), avuto riguardo ad una complessa operazione di acquisto in più tranches di numerose azioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito MBFG), dapprima nell’ottobre 2008 e poi a dicembre 2008, cui era stato indotto dal [OSCURATO:PERSONA] , che ne era amministratore, grazie all’impegno che questi aveva ripetutamente assunto per iscritto, nella veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito MBFH), al riacquisto delle azioni per le quali il [OSCURATO:SOCIETA] non fosse riuscito ad avvalersi dell’O.P.A. volontaria parziale lanciata sul 15% del capitale sociale della MBFG in data 8 agosto 2008 dalla società di diritto straniero [OSCURATO:PERSONA] N.V. (di seguito BDH), per il tramite di MBFH. Successivamente, BDH e MBFH vennero dichiarate fallite dal Tribunale di Milano (rispettivamente a febbraio e aprile 2010) mentre a marzo 2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò lo stato di insolvenza di MBFG. 1.1. –Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda principale e condannò il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire all’attore la minor somma di Euro 1.788.310,40, ritenendolo responsabile ai sensi dell’art. 2395 c.c. per la violazione degli «obblighi informativi generali e di trasparenza imposti ad un amministratore della società controllante (…) che proponga un'[OSCURATO:PERSONA] di acquisto sulle azioni della società controllata (artt. 102 ss. TUF)», per l’omessa informazione «circa il valore delle azioni che egli in qualità di amministratore di MBFH sollecitava o consigliava» e per la violazione dell’obbligo di buona fede, «nella misura in cui, per convincere il [OSCURATO:SOCIETA] della convenienza dell'affare proposto, ha utilizzato il duplice impegno fatto assumere dalla MBFH al riacquisto delle azioni a prezzo non solo irrealistico rispetto alle condizioni valoriali effettivedelle stesse, ma addirittura del tutto inarrivabile rispetto agli effettivi mezzi finanziari della società che ci si obbligava - della quale non poteva che conoscere, per converso, la condizione di assoluta inanità a farvi fronte, già al momento in cui loaveva sottoscritto», il tutto tenendo conto anche delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] accertate in sede penale (bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223 l.fall.), per avere sostanzialmente indotto il [OSCURATO:SOCIETA] all’acquisto delle azioni di MBFG attraverso condotte di «falsa informazione somministrata artificiosamente (…) al mercato e all’azionariato circa la consistenza patrimoniale di MBFG, e in ragione dunque del prezzo pompato delle medesime azioni», avendo le stesse cessioni oggetto di causa «con ogni probabilità contribuito ad alimentare il meccanismo dell’aggiotaggio, sollecitando effetti di rialzo artificioso delle quotazioni» in borsa.1.2. – Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza di primo grado , rigettando l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. – Questi ha perciò proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrati anche in due memorie, cui il [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, anch’esso corredato da memoria. 1.4. – Il pubblico ministero ha depositato osservazioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza p er violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento all’eccezione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 1227, comma 2, c.c.», si lamenta l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’eccezione relativa al concorso del [OSCURATO:SOCIETA] nel danno asseritamente subito, per non essersi attivato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era fondatore, amministratore e socio al 40%, avendo ceduto il 60% delle quote alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società soggettaalla direzione e al coordinamento di MBFG), «come previsto nell’opzione PUT del 9 dicembre 2008 (…) e come peraltro paventato dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] nella sua missiva dell’11 febbraio 2009». 2.1. – La censura , al di là del difetto di autosufficienza oppos to dal controricorrente erilevato dal pubblico ministero ( superabile alla luce del fatto che il testo dell’impegno assunto il 9 dicembre 2008 e quello della lettera 11 febbraio 2009 sono comunque riportati a pag. 3 e 31 del ricorso), èinfondata. 2.2. – Affinché sia integrato il v izio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 9262/2019, 24155/2017, 20311/2011). Nel caso di specie, se è pacifico che, nell’esaminare il quarto motivo di appello, la Corte territoriale, pur trattando del contenuto della lettera dell’11 febbraio 2009, non abbia fatto espresso riferimento ( anche ) alla mancata attivazione del [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (limitandosi ad analizzarne l’omessa attivazione tempestiva nei confronti della MBFH), è pur vero che, come rilevato dallo stesso pubblico ministero , la complessiva impostazione logico-giuridica della decisione dei giudici di merito conduce a ritenere che l ’ eccezione , sotto questo profilo, sia stata implicitamente rigettata, sostanzialmente per la non azionabilità dell’opzione“put” nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Invero, il tribunale aveva chiaramente affermato l’assoluta inconsistenza dell’argomento per cui il [OSCURATO:SOCIETA] «avrebbe potuto evitare il danno o parte di esso pretendendo il riacquisto di azioni (peraltro in condizioni di conflitto di interesse)» da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo inconcepibile c he potessero ricomprendersi nell’onere posto dall’art. 1227 c.c. «condotte depauperative delle società di cui il danneggiato è amministratore o socio». Di conseguenza, dalla conferma integrale della sentenza di primo grado e dall’esplicito riferimento al ruolo svolto dal [OSCURATO:SOCIETA] all’interno della [OSCURATO:SOCIETA]. (v. pag. 3 della sentenza impugnata) può desumersi una implicita pronunzia di rigetto di questo aspetto - peraltrosecondario - dell'eccezione in esame . 2.3. –Trova così riscontro l’insegnamento di questa Corte per cui non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, per violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge o difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. 24953/2020). E, in tal senso, in ricorso vi è anche la formulazione, insubordin e, dei motivi quinto e settimo, che perciò si vanno subito ad esaminare. 3. – Il quinto mezzo, rubricato «violazione dell’art. 2395 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per la carenza di nesso di causa dovuto al mancato esercizio dell’opzione PUT nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].», censura la decisione di secondo grado «per aver riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato da [OSCURATO:SOCIETA] nonostante quest'ultimo non abbia preteso l'esecuzione dell'obbligo di riacquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della quale era peraltro amministratore oltre che socio al 40%». 4. – Il settimo denuncia la «Violazione del combinato disposto degli artt. 2395, 2056 e 1227, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», con riguardo all’uso dell’ordinaria diligenzada parte del danneggiato, sul lapidario assunto che «[OSCURATO:PERSONA], attivandosi per tempo per pretendere da [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . l'adempimento dell'obbligo di riacquisto, avrebbe evitato il danno che oggi lamenta».4.1. –Entrambe le censure sono infondate. 4.2. – L’art. 1227 comma 2 c od .c iv ., richiamato dall’art. 2056 cod.civ. in tema di responsabilità extracontrattuale (quale è pacificamente quella in discussione), esclude il risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, agendo in conformità al dovere di correttezza (art. 1175 cod.civ.). Il riferimento alla ordinaria diligenza rende evidente che l’onere del danneggiato di evitare o diminuire il danno non possa tradursi nell’assunzione di condotte in concreto inesigibili (Cass. Sez. U, 24400/2011), ovvero iniziative eccessivamente gravose (Cass.22352/2021) o che comportino rilevanti sacrifici, esborsi e rischi (Cass. 25750/2018, 20146/2018). Nel caso in esame, non solo il convenuto non ha assolto l’onere di dimostrare l’efficienza della pretesa condotta diligente dell’attore a diminuire il danno subito - limitandosi ad allegare il contenuto di alcuni documenti a supporto della relativa eccezione - ma lo stesso contenuto dei predetti documenti testimonia che l’attivazione del [OSCURATO:SOCIETA] verso la [OSCURATO:SOCIETA]. non integrava un onere di diligenza pretendibile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., pur prescinde ndo dalla sua ipotetica idoneità, in concreto, a diminuire il danno. 4.3. –Tantomeno la suddetta attivazione sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del [OSCURATO:PERSONA] e il danno cagionato al [OSCURATO:SOCIETA], come si pretende con il quinto motivo. Invero, è pacifico: che in data 9 dicembre 2008 il [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse, quale legale rappresentante di MBFH, il seguente impegno: “Con la presente Vi confermiamo la disponibilità a rilevare numero 259.403 (139.402 + 120.000) azioni della società [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo medio pari ad euro 11,86 corrispondente ad un controvalore totale pari ad euro 3.075.660. Il pagamento al signor [OSCURATO:PERSONA] verrà effettuato direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:SOCIETA]. entro e non oltre il 01 Marzo 2009. La presente sostituisce i precedenti impegni del 2.10.2008 7.12.2008”; e che successivamente, in data 11 febbraio 2009, il [OSCURATO:SOCIETA] inviò al [OSCURATO:PERSONA] una missiva del seguente tenore: “sono a rammentarti che nel caso di mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] family holding di quanto sopra specificato mi vedrò autorizzato ad incassare la somma per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]”. Tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] non era anche legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e che di quest’ultima lo era proprio il [OSCURATO:SOCIETA], è evidente che l’impegno assunto dal primo poteva legittimamente valere solo nei confronti della MBFH; di qui l’inesigibilità della diligenza pretesa dall’odierno ricorrente ai fini che ne occupano. 5. – Il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 2395 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistere un obbligo informativo a carico di [OSCURATO:PERSONA] “in riferimento all’operazione posta in essere col [OSCURATO:SOCIETA]”», denunzia che tale operazione «non aveva alcun effetto giuridico, essendo l’opzione PUT nulla o inefficace, a seconda che la si consideri come supportata da corrispettività o basata su una mera promessa unilaterale, come tale non vincolante(art. 1987 c.c.). In memoria il ricorrente precisa di non aver chiesto un pronunciamento «sulla nullità dell’opzione PUT in questione» – nonostante «i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob in relazione all’opzione PUT concessa da MBFH in violazione del fondamentale principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 103, comma 1, TUF e dall’art. 42, comma 1, del regolamento “emittenti”» – lamentando solo «l’assenza di qualsivoglia obbligo giuridico assunto nei confronti del Sig. [OSCURATO:SOCIETA], tale da fondare un dovere di informazione nei confronti di quest’ultimo in relazione all’operazione contestata»; in altri termini, la questione posta sarebbe «l’idoneità di un rapporto giuridico nullo, quale è quello in esame, a fondare un qualche obbligo giuridico accessorio, ossia come ha ritenuto la Corte d’Appello nella sentenza impugnata, un obbligo di informazione e trasparenza, la cui violazione avrebbe comportato la responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. nei confronti del Sig. [OSCURATO:SOCIETA]». 5.1. – Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata. I giudici di merito hanno ricondotto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2395 c.c. non già al contenuto dell’impegno da questi assunto il 9 dicembre 2008 – qualificato dalla Consob come “opzione PUT” – bensì alla sua precedente condotta mediante la quale, dopo il lancio dell’O.P.A. ( che gli «esperti sentiti nell’ambito del procedimento penale»hanno valutato « del tutto ingiustificata sul piano economico finanziario, dal punto di vista delle politiche aziendali di una società che già possedeva il 60% delle azioni della stessa controllata» (v. pag. 7 della sentenza impugnata), ha indotto il [OSCURATO:SOCIETA] (così come altri risparmiatori) ad acquistare, dapprima ad ottobre e poi a dicembre 2008, ingenti quantità di azioni della MBFG, per un valore di circa tre milioni di euro, nonostante (tra l’altro) dall’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2007 risultasse già completamente azzerato «il valore della partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che, controllata attraverso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresenta di gran lunga l'assetprevalente)» (come si legge alla stessa pag. 7), in violazione degli obblighi informativi generali e di trasparenza imposti all’amministratore sociale nei confronti dei soci e dei terzi, specie se investitori; secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dunque, la sottoscrizione della predetta opzione rappresentava solo un ulteriore elemento attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato, riuscendoci, di rassicurare il [OSCURATO:SOCIETA] circa il buon esito del suo investimento. In ogni caso non potrebbe trovare ingresso in questa sede una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, cui il motivo tendesse surrettiziamente sotto l’apparente censura di una violazione di legge. 6. – Con il terzo mezzo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 2395 del codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto violato l’obbligo di informazione gravante su [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore di MBFH», si assume, in subordine , che, quand’anche si ritenesse il [OSCURATO:PERSONA] tenuto a rispettare un qualche obbligo informativo nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], esso avrebbe dovuto riguardare non già il valore effettivo delle azioni al momento dell’operazione, bensì la capacità di MBFH di riacquistarle entro e non oltre il 1 marzo 2009 al prezzo indicato nell’opzione PUT. 6.1. – Il motivo è inammissibile in quanto afferente il merito dell’accertamento della responsabilità. Nel compiere il quale, del resto, i giudici di secondo grado , pronunciando sul primo motivo di appello – ove il ricorrente sostiene essere stata dedotta la questione, a contrasto della sua novità eccepita dal controricorrente –, hanno espressamente ricostruito la vicenda nel senso che «il [OSCURATO:PERSONA] indusse il [OSCURATO:SOCIETA], come peraltro anche altri risparmiatori, all'acquisto delle azioni della MBFG, pur essendo del tutto consapevole che il prezzo delle stesse, sia in seno all'OPA, che con riferimento al corso ordinario delle quotazioni di borsa, era significativamente più elevato rispetto a quello reale e che quindi la MBFH non avrebbe potuto tenere fede a quanto promesso dal [OSCURATO:PERSONA] stesso sottoscrivendo le manifestazioni di disponibilità all'acquisto delle azioni MBFG del 2.10.2008 e 7/9.12.2008, integrandosi pertanto la sua responsabilità ex articolo 2935 (recte 2395) c.c.» (v. pag. 12 e s. della sentenzaimpugnata). 7. – Il quarto motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2395 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta del sig. [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]», denunzia che il danno sarebbe stato erroneamente «commisurato a quanto questi “ avrebbe potuto recuperare se MBFH avesse riacquistato i titoli che egli aveva comperato sul mercato”, nonostante detto obbligo non avesse alcuna base giuridica e la nullità dell’opzione PUT «non poteva essere ignota all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]». 7.1. – La censura è inammissibile perché pro spetta una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità. E’ dunque appena il caso di osservare come la Corte d’appello abbia recisamente accertato che «il coinvolgimento del [OSCURATO:SOCIETA] nella operazione di cui si tratta, quale risulta agli atti, non è tale da fare ritenere la consapevolezza del medesimo delle reali finalità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], e cioè che quest'ultima fosse diretta a determinare un apprezzamento del tutto fittizio del valore delle azioni MBFG nell'ambito di una più ampia operazione di manipolazione di mercato. Diversamente il comportamento del [OSCURATO:SOCIETA], per quanto improntato a fini speculativi, sarebbe stato del tutto ingiustificato (…)» (pag. 12 sentenza). Inoltre, la stessa Corte territoriale ha dato atto che, in realtà, «il criterio seguito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella quantificazione del danno appare corretto, essendo stato stimato nella differenza “tra il prezzo di acquisto delle azioni MBFG complessivamente rimaste (dopo gli esiti dell'OPA che non aveva consentito di coprirne per intero il riacquisto) in proprietà del [OSCURATO:SOCIETA] (€ 3.075.366,00 v. docc. 3-6 e 12 att.) e l'importo realizzato dalla successiva vendita delle stesse, sul mercato azionario, notevolmente inferiore (€ 831.242,26) e pari dunque ad € 2.244.417,80”» (pag. 15 sentenza impugnata). 8. – Con il sesto mezzo, rubricato «Violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto tempestivo esercizio del suo diritto di opzione e conseguente violazione, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2395 c.c.», si contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello al contenuto della missiva 11 febbraio 2009 del [OSCURATO:SOCIETA], la quale integrerebbe, secondo il suo tenore letterale, «soltanto un richiamo alla prossima scadenza». 8.1. –La censura è inammissibile. Al di là della mancata trascrizione del testo del documento in questione (Cass. 2560/2007, 24461/2005, 12518/2001), le statuizioni censurate non rivelano una violazione né del canone ermeneutico denunziato (interpretazione letterale) né del doveroso esame complessivo del rapporto inter partes (Cass. 20294/2019), anche alla luce delle ulteriori prove testimoniali acquisite, sicché il ricorrente finisce sostanzialmente per contrapporre la propria interpretazione a quella motivatamente assunta dai giudici di entrambi i gradi del giudizio (Cass. 3 4672/2021, 995/2021, 28319/2017, 27136/2017, 17168/2012, 13242/2010), trascurando che, in mancanza di violazione degli specifici canoni ermeneutici di legge, l’interpretazione del contratto –e, più in generale, degli atti di autonomia privata – è attività riservata al giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 34630/2021, 32502/2021, 17385/2017). 9. –L’ottavo mezzo, rubricato «Violazione del combinato disposto degli artt. 2395, 2056 e 1227, comma 1, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per il concorso dell’attore nella produzione del danno», torna a soffermarsi sulla condotta del danneggiato, per sostenere che il suo ruolo di «compartecipe, in cambio della prospettiva di facili plusvalenze, di una manovra di sostenimento del titolo censurata da Consob», avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello ad applicare l’art. 1227, comma 1, c.c., essendo chiaro che la condotta colposa del [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe «seriamente – se non addirittura esclusivamente - contribuito a cagionare il danno». 9.1. – Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate al punto 7.1. La censura infatti si riduce a prospettare una ricostruzione fattuale della condotta del danneggiato diversa da quella operata dai giudici di merito (v. in particolare pag. 12 della sentenza impugnata). 10. –Seguono, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.11. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del