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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09218/2026

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orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-e nei confronti diROCCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELLA LORIANABISCAGLIANumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 69/2020 depositatail 07/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito per la quotadel 50% ciascuno in data 6.9.1979 la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Con successivo atto del 27.1.1981 hanno dato atto della modificadella loro quota di partecipazione, fissata rispettivamente nell’80% perBiscaglia e nel 20% per [OSCURATO:PERSONA] e fissato la corresponsione di uncompenso a favore del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società.[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è receduto dalla società e nella suaquota è subentrata [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA].

Dopo il recesso, ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l’altro socio, amministratore unico,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertata la sua responsabilità permancata redazione e presentazione dei bilanci e dei conti dei profitti edelle perdite della società dal 1980 fino al 1984, che fosse disposta ladistribuzione degli utili spettanti ai soci previa esibizione dei rendicontiannuali e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al risarcimento dei danni.

IlBiscaglia ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessae, deducendo che il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla società era dipeso dal fattoche gli aveva chiesto di azzerare le passività sociali ammontanti alla datadel 30 giugno - quanto alla quota del medesimo - ad 25.309,83 €, hachiesto in via riconvenzionale la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellaquota da questi dovuta a copertura delle perdite.Nel corso del giudizio sono deceduti il sig. [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e lasig.ra Petrone il 16.5.2011) sicché il processo è stato riassunto dagli eredidel primo - [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Francesco eNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026Cristian [OSCURATO:PERSONA] –nei confronti degli ex soci, poiché nel frattempo (in data16.2.2009) la società era stata cancellata dal registro delle imprese, e,quindi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figli di Nicola cui il medesimo nel 2006 avevadonato parte delle proprie quote con atto poi revocato nel 2008).Nel corso dell’istruttoria è stato, tra l’altro, ordinato al [OSCURATO:PERSONA] ildeposito del rendiconto degli anni dal 1980 al 1984 ed è stata ammessaed espletata una CTU contabile per accertare se la società in quegli anniavesse o meno conseguito utili ed in quale misura.2.- Il Tribunale di Potenza con sentenza, dichiarata la carenza dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], Valerio e [OSCURATO:PERSONA],poiché questi non potevano essere considerati soci della [OSCURATO:SOCIETA]. néavevano ancora accettato l'eredità della madre defunta ed ex socia LuisaPetrone, ha dichiarato l'autenticità della sottoscrizione apposta a nome diValentino [OSCURATO:PERSONA] in calce al documento datato 27.1.1981 (scrittura chedava atto della modifica delle quote societarie tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) eha, quindi, condannato [OSCURATO:PERSONA], quale socio subentrato nellatitolarità dei rapporti facente capo alla estinta [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento infavore degli eredi [OSCURATO:PERSONA] degli utili relativi agli anni 1980-1983.3.- Contro la sentenza hanno proposto appello gli eredi [OSCURATO:PERSONA],deducendo che [OSCURATO:PERSONA], Valerio e [OSCURATO:PERSONA] avrebberodovuto intendersi legittimati passivamente a stare in giudizio sia quali exsoci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. sia quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] defunta ex sociadella società medesima e che il patto parasociale relativo alladeterminazione della quota di partecipazione alla società del 1981 dovevaintendersi nullo per assenza di causa, onde la quota di utili loro spettantesarebbe stata maggiore essendo essi subentrati nei diritti del defuntoMaiorino titolare all’epoca del 50% (e non del 20%) delle quote sociali.Chiedevano inoltre che oltre alle somme a tale titolo pretese fosse lororiconosciuto e liquidato il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 commaNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026secondo c.c.

Ha proposto appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha dedotto l'erroneità della sentenza poiché: (i) l'unico legittimatopassivo rispetto all'originaria domanda formulata era del ritenersi luistesso in proprio e non la società o i soci della stessa; (ii) la riassunzionedel giudizio era stata irrituale con conseguente estinzione della causa;(iii) i rendiconti depositati avrebbero dovuto ritenersi approvati ex art. 264c.p.c. non avendo il [OSCURATO:PERSONA] specificato le partite che intendevacontestare; (iv) in ogni caso la domanda era infondata poiché i rendicontidal 1979 al 1984 erano stati redatti e consegnati al socio [OSCURATO:PERSONA] il qualenon vi aveva mosso rilievi; (v) la CTU era errata perché non aveva tenutoconto né dei canoni di locazione dei locali in cui era esercitata l'attivitàsociale (di proprietà della Petrone) né dei compensi a lui dovuti qualeamministratore, ed che, in ogni caso, alla luce di tutti i documenti versatiin causa si sarebbe dovuto dichiarare che la società non aveva conseguitoutili bensì perdite.

All’appello di [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito,costituendosi in giudizio, i suoi figli.4.- La Corte d’appello con sentenza non definitiva del 19 giugno 2018ha ritenuto che: a) legittimato passivamente a contrastare la domandapersone nei confronti dell'amministratore – era esclusivamente NicolaBiscaglia quale, appunto, amministratore della società e non quale sociodella stessa, mentre difettavano di titolarità dal lato passivo del rapportoobbligatorio dedotto in giudizio i figli del medesimo (sia quali ex soci chequali eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA] defunta socia della società); b) erairrilevante il fatto che a seguito della interruzione del giudizio per mortedel sig. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio fosse stato riassunto nei confronti del Biscagliaquale socio, poiché egli aveva comunque potuto partecipare al giudizioesercitando il proprio diritto di difesa.

Quindi ha rimesso la causa sul ruoloordinando la presentazione del rendiconto.Numero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/20264.1- Con sentenza definitiva del 7.2.2020 La Corte d’appello – dato attodel passaggio in giudicato delle statuizioni di rigetto relative alla querela difalso del [OSCURATO:PERSONA] circa la firma apposta sulla scrittura del 27.1.1981 e alladomanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di condanna del Maiorinoal ripianamento pro quota delle perdite - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a favore del appellantiprincipali, oltre alle somme già stabilite in primo grado, anche il pretesomaggior danno ex art. 1224 c.c. ovvero la (eventuale) differenza - adecorrere dal 30.11.1984 sino al soddisfo - tra il tasso del rendimentomedio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi edil saggio degli interessi legali sulle suddette somme; per il resto haconfermato la sentenza osservando che:a) l'eccezione di nullità del patto parasociale per assenza di causa erainfondata perché detta causa palesemente consisteva nellaregolamentazione dei rapporti interni tra i soci con efficacia obbligatoriamentre le doglianze degli eredi [OSCURATO:PERSONA] concernevano piuttosto i motividel negozio in esame che, sebbene rimasti ignoti (se non agli autoridell'atto), erano giuridicamente irrilevanti non essendo stata dedottal’illiceità degli stessi comune ad entrambe le parti; mentre la subordinataeccezione concernente l'inefficacia del patto parasociale con riguardo alperiodo precedente alla sua stipulazione era infondata perché il pattoaveva natura ricognitiva e non costitutiva stante il tenore testuale dellascrittura («noi sottoscritti … soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. facciamopresente che le quote di partecipazione sono le seguenti: [OSCURATO:PERSONA] Nicola80%, [OSCURATO:PERSONA] 20%»); quanto al fatto che si fosse in presenzadi abusivo riempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un foglio firmato inbianco, come sostenuto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], si trattava di una deduzioneindimostrata;b) l’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] fondata sull'applicazione dell’art. 264 c.p.c.ovvero sulla circostanza che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] specificato leNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026partite che intendeva contestare né alla prima udienza del 22 ottobre1986 né alla successiva dell'11 febbraio 1987, i rendiconti depositati a suotempo in Tribunale dovevano ritenersi approvati, era inammissibile perviolazione dell’art. 342 c.p.c. perché generica rispetto a quanto statuitodalla sentenza impugnata all’esito di CTU: invero a fronte del fatto che ilTribunale aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta agli effettidell’obbligo di rendiconto ed aveva, perciò, deciso di nominare un CTU perla ricostruzione dei conti societari, l’appellante si era limitato a invocareuna modifica della decisione di primo grado senza alcuna altraspecificazione, e, a seguito dell'invito della Corte d’appello a depositare ilrendiconto di cui alla sentenza non definitiva, aveva precisato che ilrendiconto era già contenuto nel proprio fascicolo di primo grado, facendocon ciò riferimento alla stessa documentazione che era stata già giudicatainidonea, il che confermava l'assenza di una effettiva precisa contabilitàcome dedotto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA]; né a tale conclusione era d'ostacolo latestimonianza della sig. [OSCURATO:PERSONA] che aveva di deposto soltanto suidocumenti fiscali della società sulla scorta di quanto riportato nei libricontabili, senza che ciò implicasse alcunché – ovviamente- sull'esattezzadei conti;c) era inammissibile ex art. 342 c.p.c. la censura mossa alla decisione diprime cure in punto condivisione degli esiti della CTU circa ladeterminazione del reddito della società, giacché non si confrontava conla motivazione resa dal Tribunale che aveva rilevato che non si potevatener conto dei costi asseritamente sostenuti a titolo di canoni di locazionee di compenso dell'amministratore poiché non era stato dimostrato ilrelativo esborso; che neppure si poteva tener conto del costo degli omaggielargiti alla clientela trattandosi di oggetti di valore minimo e nonquantificabile; che l'istruttoria testimoniale aveva consentito di accertareche i contratti prodotti in giudizio erano stati effettivamente stipulati e cheil relativo prezzo era stato riscosso; che il metodo di analisi utilizzato dalNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026consulente per accertare i ricavi era conseguente alla lacunosità delladocumentazione prodotta; le doglianze mosse dal [OSCURATO:PERSONA], quindi, nonaffrontavano gli snodi centrali della decisione, vale a dire l'esito delleprove testimoniali, la lacunosità della documentazione, il difetto di provacirca gli esborsi per canoni di locazione e per compensi all'amministratoree tale deficit argomentativo non risultava colmato dalla trascrizione dellarelazione redatta dal consulente di parte che appariva inattendibile nonavendo considerato l'assenza di un'effettiva precisa contabilità;d) era fondata la richiesta dei [OSCURATO:PERSONA] di riforma della sentenza diprimo grado in punto maggior danno, perché contrariamente a quantosostenuto dal Tribunale che aveva riconosciuto i soli interessi legali,doveva trovare applicazione il principio per cui «nel caso di ritardatoadempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cuiall'articolo 1224 comma secondo c.c. può ritenersi esistente in viapresuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio direndimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesisia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo tale ipotesi ilrisarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale ne siala qualità soggettiva o l'attività svolta, fermo restando che se il creditoredomanda a titolo di risarcimento del maggior danno una somma superiorea quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Statoavrà l'onere di provare l'esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio ancheper via presuntiva Cass. n. 19499 16.7.2008», avendo la Corte dilegittimità, altresì, precisato che in siffatti casi il creditore è tenutounicamente ad allegare il fatto dell'esistenza del detto saggio non a fornirela relativa prova, costituendo questo un fatto notorio poiché riscontrabilepresso l'istituto di emissione Banca d'Italia.5. ― Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato atre motivi di cassazione seguito da memoria.

Hanno resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], FrancescoNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026e [OSCURATO:PERSONA], che hanno, altresì, proposto ricorso incidentaleaffidato ad un unico motivo e corredato di memoria. [OSCURATO:PERSONA], Valerio eRaffaella [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia violazione degli art. 115, 116 , 264 e 342c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 c.p.c., perché la Corted’appello – come già il Tribunale - avrebbe errato laddove con la sentenzadefinitiva aveva ritenuto inammissibile l’atto di appello e non approvati irendiconti depositati dal [OSCURATO:PERSONA] a fronte della mancata contestazionedegli stessi da parte del [OSCURATO:PERSONA]; pertanto questa Suprema Cortedovrebbe dichiarare che detti rendiconti dovevano intendersi approvati, eche il giudizio successivo all'udienza, «se non proprio nullo, è statoinutile».1.1- Il motivo è inammissibile.Premesso che è inammissibile la dedotta violazione ex art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. che non è neppure illustrata, va rilevato che parimentiinammissibile è la censurata violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. poiché ilricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe rilevato la mancatacontestazione del rendiconto reso e, quindi, l’approvazione dello stesso cuidoveva conseguire il rigetto della domanda, senza tuttavia confrontarsicon la ratio decidendi che sorregge il rigetto del relativo motivo d’appello;questa è, invero, incentrata sul fatto che il gravame formulato sul puntocontro la sentenza di primo grado era inammissibile, perché generico edinconferente rispetto alla motivazione resa dal Tribunale, che, invero,aveva ritenuto - con argomento logicamente assorbente - che quantoprodotta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] era inidoneo agli effetti dell’obbligo direndiconto spettante all’amministratore (tanto da aver nominato un CTUper la ricostruzione della contabilità della società); tanto più chel’appellante – a seguito dell'invito formulato dalla Corte d’appello con laNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026sentenza non definitiva a depositare il rendiconto - aveva precisato che ilrendiconto era già contenuto nel proprio fascicolo di primo grado, facendoquindi riferimento alla documentazione che era stata già giudicatainidonea dal primo giudice.2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbeerrato nel non prendere in considerazione quanto dichiarato dalla testeGiovanna [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una diversa se non contraria provaproveniente da altro teste, così come nell'avanzare dubbi sulla esattezzadi quanto riportato nei libri contabili; perciò avrebbe dovuto ritenere che ibilanci annuali e i conti dei profitti delle perdite redatti dal [OSCURATO:PERSONA] econsegnati a [OSCURATO:PERSONA] erano esatti perché non erano stati contestati daquest'ultimo.2.1- Il motivo è inammissibile.

Come noto la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. è configurabile solo quando si allega che il Giudice ha posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multis Cass. n.6774/2022), mentre nel caso in esame, nulla di tutto ciò si rinviene nellacensura che, in realtà, è rivolta alla valutazione delle risultanze probatorieagli atti compiuta dal giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. che qui è dedotto a sua volta in modo del tuttoinammissibile ovvero senza alcuna illustrazione né indicazione di fattostorici discussi dalle parti e decisivi per il giudizio di cui il giudice di meritoavrebbe omesso l’esame.3.- il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazioneall'articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in quanto, mentre con la sentenza nonNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026definitiva la Corte d'appello non aveva rilevato elementi o motivi diinammissibilità, con la sentenza definitiva aveva erroneamente ritenutoche fosse inammissibile il motivo d’appello fondato sulla mancataapplicazione da parte del Tribunale dell’art. 264 c.p.c. perché il motivo –che trascrive – sarebbe, invece, stato conforme alle prescrizioni dellanorma essendo il suo senso del tutto evidente.

Conseguentemente le CTUespletata nel corso del giudizio di primo grado andavano ritenute - sia dalTribunale che dalla Corte d'appello - nulle perché non tenevano conto deicompensi e dei canoni di locazione pagati dalla società, in quanto - a suodire - detti compensi e detti canoni di locazione, trovavano titolo nellaconvenzione e nel contratto di locazione, e anche laddove non potesseroessere considerati costi sostenuti dovevano essere considerati comedebiti; perciò se dette CTU avessero tenuto conto di tutta ladocumentazione prodotta la società sarebbe risultata in perdita e non in3.1- Il motivo è inammissibile.Va anzitutto rilevato che è del tutto inconferente il riferimento allasentenza non definitiva, poiché la Corte d'appello in quella sede decisoria,non avendo rinvenuto agli atti il presunto rendiconto, aveva concluso dinon poterne esaminare la consistenza e i contenuti e, conseguentemente,non aveva assunto alcuna decisione con riguardo al relativo motivo digravame, né in rito né in merito, limitandosi a disporre l'acquisizione acura della cancelleria o la produzione ad opera della parte più diligente delrendiconto stesso.Nella sentenza definitiva la Corte di merito, invece, ha ritenutoinammissibile il motivo d’appello in punto di approvazione del rendicontoperché – come già detto poco sopra nell’esame del primo motivo di ricorso– questo era generico rispetto a quanto statuito dalla sentenza impugnatacon la quale non si confrontava, giacché il Tribunale aveva ritenutoinidonea la documentazione prodotta agli effetti dell’obbligo di rendicontoNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026con argomento assorbente ogni questione di una non contestazione delmedesimo ex art. 264 c.p.c.Perciò il ricorrente, da un lato, nell’invocare il vizio motivazionale,svolge una doglianza del tutto aspecifica e neppure illustrata secondo ilparadigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. che esige l’indicazione del fatto storico,decisivo e discusso tra le parti il cui esame il giudice di merito avrebbeomesso; dall’altro nell’invocare la violazione dell’art. 342 c.p.c. muove unacensura apodittica asserendo che il motivo sarebbe stato del tuttocoerente con il contenuto della norma, mirando, in effetti, a rappresentarenon un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata dalla norma di legge e quindi a sottoporre aquesta Corte un problema interpretativo della stessa, bensì un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, equindi ad una rinnovata valutazione del merito della causa che risultainammissibile all'interno del giudizio di legittimità.4.- L'unico motivo di ricorso incidentale, denuncia: a) violazione e falsaapplicazione degli artt. 1418, 1325, 1322 e 1323 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.; b) vizio di motivazione apparente e perplessa; violazionedi minimo motivazionale costituzionalmente richiesto dall’art. 111 cost.;violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c.Il motivo riguarda la questione della validità del presunto – in tesi –patto parasociale dispositivo e la conseguente ripartizione degli utili, edenuncia, sotto un primo profilo la violazione delle norme in materia dinullità del negozio e del principio per cui l'indagine sulla causa del negoziodeve riguardare la causa in concreto, che nel caso di specie sarebbe nullain quanto la scrittura avrebbe comportato un trasferimento di titolaritàdelle quote sociali – dal 50% a ciascun socio all’80% in capo al [OSCURATO:PERSONA] –senza la previsione di alcun corrispettivo, con la conseguenza che lapattuizione difetterebbe di una ragione giustificativa e quindi di una causaNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026in concreto; sotto un secondo profilo che la motivazione sarebbeapparente e perplessa perché nulla spiegherebbe della decisione assuntacirca la natura ricognitiva e non costituiva del patto: stante il fatto chedall’atto costitutivo risultava una partecipazione paritaria dei soci, undocumento successivo che riduce la quota al 20% non potrebbe che averenatura costitutiva/traslativa e, dunque, in difetto di pattuizioni chiarediverse, i suoi effetti non potrebbero che decorrere dal momento dellastipula e per il futuro, non retroagire arbitrariamente.

La motivazioneimpugnata, invece, non spiega il salto logico, lasciando all’interprete ilcompito di colmare il vuoto con congetture.4.1- Il ricorso è però inefficace essendo stato tardivamente proposto.

Lasentenza è stata pubblicata in data 7.2.2020 e, poiché non è statanotificata ed è stata resa in un giudizio iniziato prima del 4.7.2009, iltermine per proporre il ricorso in Cassazione di un anno che scadeva il12.5.2021.

Il controricorso contenente il ricorso incidentale è statonotificato in data 7.6.2021, oltre il termine utile per proporre il ricorsoincidentale che, quindi in quanto tardivo, va, dichiarato inefficace, stantel’inammissibilità del ricorso principale, ex art. 334 comma 2 c.p.c.Il che esime dal rilevare l’inammissibilità ed in parte l’infondatezza delmotivo: sotto il primo profilo poiché i controricorrenti deducono per laprima volta in questa sede che la scrittura in questione avrebbe costituitoun trasferimento di quote in assenza di corrispettivo (laddovenell’appellare la sentenza di primo grado avevano solo dedotto che nelprocesso non era emersa alcuna valida ragione in base alla quale da unaccordo associativo con quote paritetiche del 50% cadauno si dovessepassare a quote di partecipazione sbilanciate, in assenza di un qualunquefatto nuovo sopravvenuto, e che quindi si trattava di abusivo riempimentoda parte del [OSCURATO:PERSONA] di un foglio firmato in bianco); sotto il secondoprofilo, poiché che il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre quando il giudice, omette di esporre le ragioni e l'iterNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026logico seguito per pervenire alla decisione assunta ovvero le indichi senzauna disamina logica e giuridica che renda impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n.395/2021, in motivazione; Cass. n. 23684/2020; Cass. n. 20042/2020),mentre nella sentenza gravata la Corte d'appello – dopo aver chiarito chela validità della firma del patto parasociale era stata accertata con unprocedimento per querela di falso, non oggetto di appello – ha ritenutoche con essa i soci intendevano regolare i loro rapporti interni con un attomeramente ricognitivo e che le doglianze degli eredi Maiorinoconcernevano piuttosto i motivi del negozio in esame che (sebbene rimastiignoti) erano giuridicamente irrilevanti, fermo che era rimasta del tuttoindimostrata l’affermazione che si fosse trattato di abusivo riempimentoda parte del [OSCURATO:PERSONA] di un foglio firmato in bianco; valendo analogheconsiderazioni quanto alla apparenza della motivazione in punto naturadella scrittura giacché nella sentenza la Corte d’appello ha fattoun’interpretazione della stessa alla luce del suo tenore testuale dellascrittura e questa ratio interpretativa che riguarda la volontà dei paciscentiin ragione del testo letterale, non è aggredita.5. – In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile,mentre quello incidentale tardivo va dichiarato inefficace.

Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace ilricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00 dicui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titoloNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civileil 12.1.2026Il PresidenteMARCO MARULLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-e nei confronti diROCCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELLA LORIANABISCAGLIANumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 69/2020 depositatail 07/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito per la quotadel 50% ciascuno in data 6.9.1979 la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Con successivo atto del 27.1.1981 hanno dato atto della modificadella loro quota di partecipazione, fissata rispettivamente nell’80% perBiscaglia e nel 20% per [OSCURATO:PERSONA] e fissato la corresponsione di uncompenso a favore del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società.[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è receduto dalla società e nella suaquota è subentrata [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA]. Dopo il recesso, ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l’altro socio, amministratore unico,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertata la sua responsabilità permancata redazione e presentazione dei bilanci e dei conti dei profitti edelle perdite della società dal 1980 fino al 1984, che fosse disposta ladistribuzione degli utili spettanti ai soci previa esibizione dei rendicontiannuali e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al risarcimento dei danni. IlBiscaglia ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessae, deducendo che il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla società era dipeso dal fattoche gli aveva chiesto di azzerare le passività sociali ammontanti alla datadel 30 giugno - quanto alla quota del medesimo - ad 25.309,83 €, hachiesto in via riconvenzionale la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellaquota da questi dovuta a copertura delle perdite.Nel corso del giudizio sono deceduti il sig. [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e lasig.ra Petrone il 16.5.2011) sicché il processo è stato riassunto dagli eredidel primo - [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Francesco eNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026Cristian [OSCURATO:PERSONA] –nei confronti degli ex soci, poiché nel frattempo (in data16.2.2009) la società era stata cancellata dal registro delle imprese, e,quindi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figli di Nicola cui il medesimo nel 2006 avevadonato parte delle proprie quote con atto poi revocato nel 2008).Nel corso dell’istruttoria è stato, tra l’altro, ordinato al [OSCURATO:PERSONA] ildeposito del rendiconto degli anni dal 1980 al 1984 ed è stata ammessaed espletata una CTU contabile per accertare se la società in quegli anniavesse o meno conseguito utili ed in quale misura.2.- Il Tribunale di Potenza con sentenza, dichiarata la carenza dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], Valerio e [OSCURATO:PERSONA],poiché questi non potevano essere considerati soci della [OSCURATO:SOCIETA]. néavevano ancora accettato l'eredità della madre defunta ed ex socia LuisaPetrone, ha dichiarato l'autenticità della sottoscrizione apposta a nome diValentino [OSCURATO:PERSONA] in calce al documento datato 27.1.1981 (scrittura chedava atto della modifica delle quote societarie tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) eha, quindi, condannato [OSCURATO:PERSONA], quale socio subentrato nellatitolarità dei rapporti facente capo alla estinta [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento infavore degli eredi [OSCURATO:PERSONA] degli utili relativi agli anni 1980-1983.3.- Contro la sentenza hanno proposto appello gli eredi [OSCURATO:PERSONA],deducendo che [OSCURATO:PERSONA], Valerio e [OSCURATO:PERSONA] avrebberodovuto intendersi legittimati passivamente a stare in giudizio sia quali exsoci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. sia quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] defunta ex sociadella società medesima e che il patto parasociale relativo alladeterminazione della quota di partecipazione alla società del 1981 dovevaintendersi nullo per assenza di causa, onde la quota di utili loro spettantesarebbe stata maggiore essendo essi subentrati nei diritti del defuntoMaiorino titolare all’epoca del 50% (e non del 20%) delle quote sociali.Chiedevano inoltre che oltre alle somme a tale titolo pretese fosse lororiconosciuto e liquidato il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 commaNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026secondo c.c. Ha proposto appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha dedotto l'erroneità della sentenza poiché: (i) l'unico legittimatopassivo rispetto all'originaria domanda formulata era del ritenersi luistesso in proprio e non la società o i soci della stessa; (ii) la riassunzionedel giudizio era stata irrituale con conseguente estinzione della causa;(iii) i rendiconti depositati avrebbero dovuto ritenersi approvati ex art. 264c.p.c. non avendo il [OSCURATO:PERSONA] specificato le partite che intendevacontestare; (iv) in ogni caso la domanda era infondata poiché i rendicontidal 1979 al 1984 erano stati redatti e consegnati al socio [OSCURATO:PERSONA] il qualenon vi aveva mosso rilievi; (v) la CTU era errata perché non aveva tenutoconto né dei canoni di locazione dei locali in cui era esercitata l'attivitàsociale (di proprietà della Petrone) né dei compensi a lui dovuti qualeamministratore, ed che, in ogni caso, alla luce di tutti i documenti versatiin causa si sarebbe dovuto dichiarare che la società non aveva conseguitoutili bensì perdite. All’appello di [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito,costituendosi in giudizio, i suoi figli.4.- La Corte d’appello con sentenza non definitiva del 19 giugno 2018ha ritenuto che: a) legittimato passivamente a contrastare la domandapersone nei confronti dell'amministratore – era esclusivamente NicolaBiscaglia quale, appunto, amministratore della società e non quale sociodella stessa, mentre difettavano di titolarità dal lato passivo del rapportoobbligatorio dedotto in giudizio i figli del medesimo (sia quali ex soci chequali eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA] defunta socia della società); b) erairrilevante il fatto che a seguito della interruzione del giudizio per mortedel sig. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio fosse stato riassunto nei confronti del Biscagliaquale socio, poiché egli aveva comunque potuto partecipare al giudizioesercitando il proprio diritto di difesa. Quindi ha rimesso la causa sul ruoloordinando la presentazione del rendiconto.Numero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/20264.1- Con sentenza definitiva del 7.2.2020 La Corte d’appello – dato attodel passaggio in giudicato delle statuizioni di rigetto relative alla querela difalso del [OSCURATO:PERSONA] circa la firma apposta sulla scrittura del 27.1.1981 e alladomanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di condanna del Maiorinoal ripianamento pro quota delle perdite - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a favore del appellantiprincipali, oltre alle somme già stabilite in primo grado, anche il pretesomaggior danno ex art. 1224 c.c. ovvero la (eventuale) differenza - adecorrere dal 30.11.1984 sino al soddisfo - tra il tasso del rendimentomedio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi edil saggio degli interessi legali sulle suddette somme; per il resto haconfermato la sentenza osservando che:a) l'eccezione di nullità del patto parasociale per assenza di causa erainfondata perché detta causa palesemente consisteva nellaregolamentazione dei rapporti interni tra i soci con efficacia obbligatoriamentre le doglianze degli eredi [OSCURATO:PERSONA] concernevano piuttosto i motividel negozio in esame che, sebbene rimasti ignoti (se non agli autoridell'atto), erano giuridicamente irrilevanti non essendo stata dedottal’illiceità degli stessi comune ad entrambe le parti; mentre la subordinataeccezione concernente l'inefficacia del patto parasociale con riguardo alperiodo precedente alla sua stipulazione era infondata perché il pattoaveva natura ricognitiva e non costitutiva stante il tenore testuale dellascrittura («noi sottoscritti … soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. facciamopresente che le quote di partecipazione sono le seguenti: [OSCURATO:PERSONA] Nicola80%, [OSCURATO:PERSONA] 20%»); quanto al fatto che si fosse in presenzadi abusivo riempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un foglio firmato inbianco, come sostenuto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], si trattava di una deduzioneindimostrata;b) l’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] fondata sull'applicazione dell’art. 264 c.p.c.ovvero sulla circostanza che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] specificato leNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026partite che intendeva contestare né alla prima udienza del 22 ottobre1986 né alla successiva dell'11 febbraio 1987, i rendiconti depositati a suotempo in Tribunale dovevano ritenersi approvati, era inammissibile perviolazione dell’art. 342 c.p.c. perché generica rispetto a quanto statuitodalla sentenza impugnata all’esito di CTU: invero a fronte del fatto che ilTribunale aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta agli effettidell’obbligo di rendiconto ed aveva, perciò, deciso di nominare un CTU perla ricostruzione dei conti societari, l’appellante si era limitato a invocareuna modifica della decisione di primo grado senza alcuna altraspecificazione, e, a seguito dell'invito della Corte d’appello a depositare ilrendiconto di cui alla sentenza non definitiva, aveva precisato che ilrendiconto era già contenuto nel proprio fascicolo di primo grado, facendocon ciò riferimento alla stessa documentazione che era stata già giudicatainidonea, il che confermava l'assenza di una effettiva precisa contabilitàcome dedotto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA]; né a tale conclusione era d'ostacolo latestimonianza della sig. [OSCURATO:PERSONA] che aveva di deposto soltanto suidocumenti fiscali della società sulla scorta di quanto riportato nei libricontabili, senza che ciò implicasse alcunché – ovviamente- sull'esattezzadei conti;c) era inammissibile ex art. 342 c.p.c. la censura mossa alla decisione diprime cure in punto condivisione degli esiti della CTU circa ladeterminazione del reddito della società, giacché non si confrontava conla motivazione resa dal Tribunale che aveva rilevato che non si potevatener conto dei costi asseritamente sostenuti a titolo di canoni di locazionee di compenso dell'amministratore poiché non era stato dimostrato ilrelativo esborso; che neppure si poteva tener conto del costo degli omaggielargiti alla clientela trattandosi di oggetti di valore minimo e nonquantificabile; che l'istruttoria testimoniale aveva consentito di accertareche i contratti prodotti in giudizio erano stati effettivamente stipulati e cheil relativo prezzo era stato riscosso; che il metodo di analisi utilizzato dalNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026consulente per accertare i ricavi era conseguente alla lacunosità delladocumentazione prodotta; le doglianze mosse dal [OSCURATO:PERSONA], quindi, nonaffrontavano gli snodi centrali della decisione, vale a dire l'esito delleprove testimoniali, la lacunosità della documentazione, il difetto di provacirca gli esborsi per canoni di locazione e per compensi all'amministratoree tale deficit argomentativo non risultava colmato dalla trascrizione dellarelazione redatta dal consulente di parte che appariva inattendibile nonavendo considerato l'assenza di un'effettiva precisa contabilità;d) era fondata la richiesta dei [OSCURATO:PERSONA] di riforma della sentenza diprimo grado in punto maggior danno, perché contrariamente a quantosostenuto dal Tribunale che aveva riconosciuto i soli interessi legali,doveva trovare applicazione il principio per cui «nel caso di ritardatoadempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cuiall'articolo 1224 comma secondo c.c. può ritenersi esistente in viapresuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio direndimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesisia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi ilrisarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale ne siala qualità soggettiva o l'attività svolta, fermo restando che se il creditoredomanda a titolo di risarcimento del maggior danno una somma superiorea quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Statoavrà l'onere di provare l'esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio ancheper via presuntiva Cass. n. 19499 16.7.2008», avendo la Corte dilegittimità, altresì, precisato che in siffatti casi il creditore è tenutounicamente ad allegare il fatto dell'esistenza del detto saggio non a fornirela relativa prova, costituendo questo un fatto notorio poiché riscontrabilepresso l'istituto di emissione Banca d'Italia.5. ― Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato atre motivi di cassazione seguito da memoria. Hanno resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], FrancescoNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026e [OSCURATO:PERSONA], che hanno, altresì, proposto ricorso incidentaleaffidato ad un unico motivo e corredato di memoria. [OSCURATO:PERSONA], Valerio eRaffaella [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia violazione degli art. 115, 116 , 264 e 342c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 c.p.c., perché la Corted’appello – come già il Tribunale - avrebbe errato laddove con la sentenzadefinitiva aveva ritenuto inammissibile l’atto di appello e non approvati irendiconti depositati dal [OSCURATO:PERSONA] a fronte della mancata contestazionedegli stessi da parte del [OSCURATO:PERSONA]; pertanto questa Suprema Cortedovrebbe dichiarare che detti rendiconti dovevano intendersi approvati, eche il giudizio successivo all'udienza, «se non proprio nullo, è statoinutile».1.1- Il motivo è inammissibile.Premesso che è inammissibile la dedotta violazione ex art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. che non è neppure illustrata, va rilevato che parimentiinammissibile è la censurata violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. poiché ilricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe rilevato la mancatacontestazione del rendiconto reso e, quindi, l’approvazione dello stesso cuidoveva conseguire il rigetto della domanda, senza tuttavia confrontarsicon la ratio decidendi che sorregge il rigetto del relativo motivo d’appello;questa è, invero, incentrata sul fatto che il gravame formulato sul puntocontro la sentenza di primo grado era inammissibile, perché generico edinconferente rispetto alla motivazione resa dal Tribunale, che, invero,aveva ritenuto - con argomento logicamente assorbente - che quantoprodotta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] era inidoneo agli effetti dell’obbligo direndiconto spettante all’amministratore (tanto da aver nominato un CTUper la ricostruzione della contabilità della società); tanto più chel’appellante – a seguito dell'invito formulato dalla Corte d’appello con laNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026sentenza non definitiva a depositare il rendiconto - aveva precisato che ilrendiconto era già contenuto nel proprio fascicolo di primo grado, facendoquindi riferimento alla documentazione che era stata già giudicatainidonea dal primo giudice.2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbeerrato nel non prendere in considerazione quanto dichiarato dalla testeGiovanna [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una diversa se non contraria provaproveniente da altro teste, così come nell'avanzare dubbi sulla esattezzadi quanto riportato nei libri contabili; perciò avrebbe dovuto ritenere che ibilanci annuali e i conti dei profitti delle perdite redatti dal [OSCURATO:PERSONA] econsegnati a [OSCURATO:PERSONA] erano esatti perché non erano stati contestati daquest'ultimo.2.1- Il motivo è inammissibile. Come noto la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. è configurabile solo quando si allega che il Giudice ha posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multis Cass. n.6774/2022), mentre nel caso in esame, nulla di tutto ciò si rinviene nellacensura che, in realtà, è rivolta alla valutazione delle risultanze probatorieagli atti compiuta dal giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. che qui è dedotto a sua volta in modo del tuttoinammissibile ovvero senza alcuna illustrazione né indicazione di fattostorici discussi dalle parti e decisivi per il giudizio di cui il giudice di meritoavrebbe omesso l’esame.3.- il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazioneall'articolo 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in quanto, mentre con la sentenza nonNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026definitiva la Corte d'appello non aveva rilevato elementi o motivi diinammissibilità, con la sentenza definitiva aveva erroneamente ritenutoche fosse inammissibile il motivo d’appello fondato sulla mancataapplicazione da parte del Tribunale dell’art. 264 c.p.c. perché il motivo –che trascrive – sarebbe, invece, stato conforme alle prescrizioni dellanorma essendo il suo senso del tutto evidente. Conseguentemente le CTUespletata nel corso del giudizio di primo grado andavano ritenute - sia dalTribunale che dalla Corte d'appello - nulle perché non tenevano conto deicompensi e dei canoni di locazione pagati dalla società, in quanto - a suodire - detti compensi e detti canoni di locazione, trovavano titolo nellaconvenzione e nel contratto di locazione, e anche laddove non potesseroessere considerati costi sostenuti dovevano essere considerati comedebiti; perciò se dette CTU avessero tenuto conto di tutta ladocumentazione prodotta la società sarebbe risultata in perdita e non in3.1- Il motivo è inammissibile.Va anzitutto rilevato che è del tutto inconferente il riferimento allasentenza non definitiva, poiché la Corte d'appello in quella sede decisoria,non avendo rinvenuto agli atti il presunto rendiconto, aveva concluso dinon poterne esaminare la consistenza e i contenuti e, conseguentemente,non aveva assunto alcuna decisione con riguardo al relativo motivo digravame, né in rito né in merito, limitandosi a disporre l'acquisizione acura della cancelleria o la produzione ad opera della parte più diligente delrendiconto stesso.Nella sentenza definitiva la Corte di merito, invece, ha ritenutoinammissibile il motivo d’appello in punto di approvazione del rendicontoperché – come già detto poco sopra nell’esame del primo motivo di ricorso– questo era generico rispetto a quanto statuito dalla sentenza impugnatacon la quale non si confrontava, giacché il Tribunale aveva ritenutoinidonea la documentazione prodotta agli effetti dell’obbligo di rendicontoNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026con argomento assorbente ogni questione di una non contestazione delmedesimo ex art. 264 c.p.c.Perciò il ricorrente, da un lato, nell’invocare il vizio motivazionale,svolge una doglianza del tutto aspecifica e neppure illustrata secondo ilparadigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. che esige l’indicazione del fatto storico,decisivo e discusso tra le parti il cui esame il giudice di merito avrebbeomesso; dall’altro nell’invocare la violazione dell’art. 342 c.p.c. muove unacensura apodittica asserendo che il motivo sarebbe stato del tuttocoerente con il contenuto della norma, mirando, in effetti, a rappresentarenon un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata dalla norma di legge e quindi a sottoporre aquesta Corte un problema interpretativo della stessa, bensì un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, equindi ad una rinnovata valutazione del merito della causa che risultainammissibile all'interno del giudizio di legittimità.4.- L'unico motivo di ricorso incidentale, denuncia: a) violazione e falsaapplicazione degli artt. 1418, 1325, 1322 e 1323 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.; b) vizio di motivazione apparente e perplessa; violazionedi minimo motivazionale costituzionalmente richiesto dall’art. 111 cost.;violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c.Il motivo riguarda la questione della validità del presunto – in tesi –patto parasociale dispositivo e la conseguente ripartizione degli utili, edenuncia, sotto un primo profilo la violazione delle norme in materia dinullità del negozio e del principio per cui l'indagine sulla causa del negoziodeve riguardare la causa in concreto, che nel caso di specie sarebbe nullain quanto la scrittura avrebbe comportato un trasferimento di titolaritàdelle quote sociali – dal 50% a ciascun socio all’80% in capo al [OSCURATO:PERSONA] –senza la previsione di alcun corrispettivo, con la conseguenza che lapattuizione difetterebbe di una ragione giustificativa e quindi di una causaNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026in concreto; sotto un secondo profilo che la motivazione sarebbeapparente e perplessa perché nulla spiegherebbe della decisione assuntacirca la natura ricognitiva e non costituiva del patto: stante il fatto chedall’atto costitutivo risultava una partecipazione paritaria dei soci, undocumento successivo che riduce la quota al 20% non potrebbe che averenatura costitutiva/traslativa e, dunque, in difetto di pattuizioni chiarediverse, i suoi effetti non potrebbero che decorrere dal momento dellastipula e per il futuro, non retroagire arbitrariamente. La motivazioneimpugnata, invece, non spiega il salto logico, lasciando all’interprete ilcompito di colmare il vuoto con congetture.4.1- Il ricorso è però inefficace essendo stato tardivamente proposto. Lasentenza è stata pubblicata in data 7.2.2020 e, poiché non è statanotificata ed è stata resa in un giudizio iniziato prima del 4.7.2009, iltermine per proporre il ricorso in Cassazione di un anno che scadeva il12.5.2021. Il controricorso contenente il ricorso incidentale è statonotificato in data 7.6.2021, oltre il termine utile per proporre il ricorsoincidentale che, quindi in quanto tardivo, va, dichiarato inefficace, stantel’inammissibilità del ricorso principale, ex art. 334 comma 2 c.p.c.Il che esime dal rilevare l’inammissibilità ed in parte l’infondatezza delmotivo: sotto il primo profilo poiché i controricorrenti deducono per laprima volta in questa sede che la scrittura in questione avrebbe costituitoun trasferimento di quote in assenza di corrispettivo (laddovenell’appellare la sentenza di primo grado avevano solo dedotto che nelprocesso non era emersa alcuna valida ragione in base alla quale da unaccordo associativo con quote paritetiche del 50% cadauno si dovessepassare a quote di partecipazione sbilanciate, in assenza di un qualunquefatto nuovo sopravvenuto, e che quindi si trattava di abusivo riempimentoda parte del [OSCURATO:PERSONA] di un foglio firmato in bianco); sotto il secondoprofilo, poiché che il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre quando il giudice, omette di esporre le ragioni e l'iterNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026logico seguito per pervenire alla decisione assunta ovvero le indichi senzauna disamina logica e giuridica che renda impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n.395/2021, in motivazione; Cass. n. 23684/2020; Cass. n. 20042/2020),mentre nella sentenza gravata la Corte d'appello – dopo aver chiarito chela validità della firma del patto parasociale era stata accertata con unprocedimento per querela di falso, non oggetto di appello – ha ritenutoche con essa i soci intendevano regolare i loro rapporti interni con un attomeramente ricognitivo e che le doglianze degli eredi Maiorinoconcernevano piuttosto i motivi del negozio in esame che (sebbene rimastiignoti) erano giuridicamente irrilevanti, fermo che era rimasta del tuttoindimostrata l’affermazione che si fosse trattato di abusivo riempimentoda parte del [OSCURATO:PERSONA] di un foglio firmato in bianco; valendo analogheconsiderazioni quanto alla apparenza della motivazione in punto naturadella scrittura giacché nella sentenza la Corte d’appello ha fattoun’interpretazione della stessa alla luce del suo tenore testuale dellascrittura e questa ratio interpretativa che riguarda la volontà dei paciscentiin ragione del testo letterale, non è aggredita.5. – In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile,mentre quello incidentale tardivo va dichiarato inefficace. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace ilricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00 dicui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titoloNumero registro generale 11961/2021Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 9218/2026Data pubblicazione 12/04/2026di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civileil 12.1.2026Il PresidenteMARCO MARULLI
Sentenza Cassazione n. 09218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris