CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONI. FATTO 1.Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo della ASL n. 1 di Sassari dal mese di ottobre 2009 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa,volta ad ottenere la corresponsione dei compensi che avrebbe maturato dalla data del recesso, intimatole ( 20.2.2012) per le ragioni oggetto delle contestazioni indicate nella nota n. 27380 del 22.11.2011, fino al 31.3.2016 (data della scadenza naturale del contratto) nella misura di € 413.168,00 oltre accessori, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato conseguimento del premio incentivante previsto dall’art. 5 del contratto di lavoro, nella misura di € 41.316,80, ed il risarcimento del danno non patrimoniale, nelle sue componenti del danno biologico, del danno all’immagine e del danno morale. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’illegittimità del recesso, a fronte dell’insussistenza dei fatti posti a fondamento delle contestazioni, e dunque dei gravi motivi previsti dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti. 2. La Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ha rigettato l’appello proposto dalla Cavazzutiavverso tale sentenza . 3.Riassunti i fatti di causa, la Corte territoriale ha ritenuto ragione sufficiente per giustificare il recessola contestazione inerente alla formazione del bilancio del 2010, del quale erano state formate tre successive versioni, la prima delle quali avevaevidenziato una perdita di esercizio di € 877.748,83, assolutamente anomala rispetto agli anni precedenti, mentre dalla seconda era emersa una perdita di € 11.401.771,89, poi elevatanella terza stesura ad € 18.545.918,85. 4. Il giudice d’appello ha evidenziato che la Cavazzuti aveva approvato entrambe le iniziali versionidel bilancio, disconoscendo in sostanza l’attendibilità della prima stesura,ed ha ritenuto che il parere favorevole espresso sul primo bilancio(da cui risultava una perdita di esercizio anomala non solo per la Asl di Sassari ma per tutte le Asl della Sardegna) integra sse grave inadempimento perché «prudenza, diligenza e perizia avrebbero dovuto indurre il direttore amministrativo o a ed esprimere parere negativo sul primo bilancio, non avendo avuto il modo di svolgere appieno il proprio incarico o a chiedere un ulteriore rinvio dei termini diapprovazione dello stesso». 5. Ha osservato che, pur in presenza di un nuovo sistema informatico di estrazione dei dati il direttore amministrativo, anche in ragione della pregressa esperienza che ne aveva giustificato la nomina, avrebbe dovuto valutare ed esaminare con prudenza i dati di spesa forniti dal servizio gestione risorse economiche finanziarie. 6. Ha rilevato al riguardo che la perdita decisamente contenuta evidenziata nel primo bilancio avrebbe potuto giustificarsi per l’esistenza di una importante opera di copertura da parte della Regione (di svariati milioni di euro e non di appena 3.000.000), o per l’improvviso repentino calo della spesa sanitaria nell’area di competenza, circostanze queste neppure allegate dalla appellante, la quale aveva incentrato le critiche sul dissidio venutosi a creare con il dirigente generale dell’epoca senza approfondire gli aspetti dirimentidella vicenda. 7. Ha pertanto ritenuto che fosse venuto meno il rapporto fiduciario tra la Cavazzuti ed il dirigente generale che l’aveva nominata, ed ha evidenziato che il rigetto del relativo motivo di gravame rendevasuperflua la disamina degli altri motivi di appello. 8. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di ottomotivi, cui l’Agenzia per la Tutela della Salute della Sardegna ha resistitocon controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, commi 1 e 2, 116, comma 1, cod. proc. civ. nonché dell’art. 2727 cod. civ.Lamenta che dalla sentenza impugnata non si comprende se l’inadempimento colposo della Cavazzuti è stato ritenuto dimostrato direttamente o in forza di un ragionamento presuntivo. Evidenziache la discrepanza tra la prima versione del bilancio del 2010 ed i bilanci precedenti e successivi non erastata dedotta dalle parti e sostiene che i risultati dei bilanci dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna e delle altre Aziende(ed in modo particolare quelli degli anni successivi) non po teva no costituire fatto notorio; aggiungeche la Cavazzuti aveva documentato nei gradi di merito la sussistenza di un’importante copertura da parte della Regione (che aveva stanziato un finanziamento aggiuntivo di 23 milioni di euro; richiamasul puntoil doc. n. 45 allegato al ricorso di primo grado e la relazione del CTU ) e lamenta la mancata valutazione della suddetta prova. Deduce l’insussistenza del fatto noto assunto dalla Corte territoriale per inferire la colpa della ricorrentee precisa che la colpa non costituisce un fatto suscettibile di essere dimostrato con un ragionamento presuntivo. 2. Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, comma1, e 116, comma 1, cod. proc. civ., dell’art. 2727 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. Deduce che la Cavazzuti ha dimostrato l’infondatezza dell’addebito, consistito nell’omesso inserimento di voci di spesa per oltre 6,7 milioni di euro nel bilancio del 23 agosto 2011; richiama in proposito la deposizione del teste Lodde e lamenta l’assenza di consequenzialità logica tra l’approvazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una seconda versione del bilancio 2010 (da cui risultano perdite di oltre euro 11.400,00) e l’asserito errore della Cavazzuti nell’avere espresso parere favorevole sulla precedente versione del bilancio di esercizio, che aveva esposto la minore perdita di € 877.000,00. Addebita alla Corte territoriale di avere trascurato il fatto che la maggiore perdita risultante dal bilancio di esercizio del 3.11.2011 era dipesa da voci di costo e di spesa la cui documentazione era pervenuta in Azienda dopo la chiusura della prima versione del bilancio in data 23.8.2011; richiama sul punto le risultanze della CTU e del processo penale. Deduce, ove il collegio avesse ritenuto direttamente provato l’inadempimento o la colpa della Cavazzuti, che gli elementi di prova acquisiti al processo erano stati valutati in modo erroneo. Viceversa, ove il collegio avesse inteso fare ricorso ad un ragionamento presuntivo, il fatto noto costituito dal parere favorevole della Cavazzuti sulla seconda versione del bilancio 2010 non era idoneo a determinare, quale conseguenza, il difetto di diligenza della Cavazzuti nell’avere espresso parere favorevole sulla prima versione del bilancio di esercizio del 2010. Sostiene che il salto logicocompiuto dalla Corte territoriale integra gli estremi dell’anomalia che non consente di ravvisare la giustificazione del decisum nel ragionamento espresso dal giudice di appello. 3. Con il terzo motivo il ricorsodenuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, comma 2 e 116, comma 1, cod. proc. civ. La ricorrente torna a sostenere che la discrepanza tra il bilancio aziendale del 2010 ed i bilanci, anche di altre aziende, del 2009 e del 2011 non può costituirefatto notorio. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2118 e 2119, in relazione agli artt.2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di accertare l’inadempimento colposo posto a base della contestazione disciplinare formulata dall’Azienda nei confronti della Cavazzuti, e consistito nell’erroneo appostamento di specifiche voci di entrata e di spesa nella prima versione del bilancio di esercizio per l’anno 2010. Addebita alla Corte territoriale di avereerroneamente ravvisato la colpa della Cavazzuti (che aveva svolto le funzioni di direttore amministrativo della ASL 1 di Sassari dall’ottobre 2009, e non dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalla sentenza impugnata). Critica la sentenza impugnata per avere valorizzato a tal fine la circostanza che la Cavazzuti era addivenuta alla stipula del contratto di direttore amministrativo nell’imminenza della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, accettando il rischio di svolgere le sue funzioni in condizioni di speciale difficoltà; evidenzia che il riferimento al rischio allude all’assunzione di una posizione del garante, che risponde oggettivamente ; evidenzia che ai sensi dell’art. 2236 cod. civ. il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave. Torna a sostenereche la Cavazzuti aveva documentato nei gradi di merito la sussistenza di un’importante copertura da parte della Regione (la quale aveva stanziato un finanziamento aggiuntivo di 23 milioni di euro; richiama il doc. n. 45 allegato al ricorso di primo grado e la relazione del CTU), mentre era priva di rilievo la circostanza che la Cavazzuti aveva espresso parere favorevole sulla seconda versione del bilancio 2010. 5. Con il quinto motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4, in relazione all’art. 156 comma secondo, c.p.c. Deduce l’inesistenza della motivazione, a fronte del salto logico tra l’affermazione secondo cui la responsabilità della Cavazzuti avrebbe potuto essere affermata solo con la dimostrazione di una sua negligenza, e la mancata allegazione e dimostrazione di fatti da cui la suddetta negligenza potesse desumersi. 6.Con il sesto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale considerato che nell’anno 2010 la Regione Sardegna era intervenuta con un finanziamento straordinario in favore delle [OSCURATO:PERSONA] e che all’Azienda ASL n. 1 di Sassari era stato destinato un importo pari ad oltre 23.000.000 di euro (circostanza, questa, che risultava dal documento n. 45 allegato al ricorso di primo grado e dalla CTU, e che in base alla sentenza impugnata avrebbe giustificato la differenza di saldi tra il bilancio del 2010 e quelli del 2009 e del 2011). Torna a sostenere che la discrepanza tra la prima versione del bilancio del 2010 ed i bilanci precedenti e successivi è stata evidenziata per la prima volta dal giudice di appello.7. Con il settimo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di esaminare le altre tre contestazioni disciplinari elevate nei confronti della Cavazzuti. 8. Con l’ottavo motivo, il ricorso denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 2727 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per non avere valutato nel merito le altre tre contestazioni disciplinare elevate nei confronti della Cavazzuti. 9. Le censure proposte, da trattarecongiuntamente per ragioni di connessione logicae giuridica, sono inammissibili. 10. I motivi di ricorso presentano profili comuni di inammissibilitàin quanto, al di là delle modalità di formulazione delle rispettive rubric he , nello sviluppo argomentativo sovrappongono e confondono profili di fatto e di diritto, sollecitando nella sostanza una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità,sulla sussistenza dell’inadempimento e della sua gravità, attraverso la rilettura della prova testimoniale, dei documenti prodotti, della CTU e delle risultanze del processo penale. Deve essere rammentatoil consolidato orientamento di questa Corte, secondo cuiè inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 11. Ciò premesso, le censure che denunciano la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. sono inammissibili. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8053/2014, nel rammentare che riguardo al requisito di cui all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. la “mancanza di motivazione” si configura quando la motivazione manchi del tutto (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero quando la motivazione esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Cass. n. 20112/2009), hannoprecisato che con l’entrata in vigore dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo dell’irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. Lamotivazione della sentenza impugnata non è apparente, in quanto dà conto con chiarezza delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell’appello, né è affetta da irriducibile contraddittorietào illogicità manifesta. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto direttamente dimostrato il carattere colposo dell’inadempimento della Cavazzuti, consistito nell’avere espresso parere favorevole alla prima versione del bilancio del 2010, riconosciuta non attendibile dalla stessa ricorrente (che aveva espresso parere favorevole alla seconda versione del medesimo bilancio, notevolmente difformedalla prima); il giudice di appello ha in particolare osservato che lo scostamento tra il dato di bilancio del 2009, quello del 2010 e quello del 2011 era talmente rilevante ed eclatante cheprudenza, diligenza e perizia avrebbero dovuto indurre il direttore amministrativo ad esprimere parere negativo sul primo bilancio, o a chiedere un ulteriore rinvio dei termini di approvazione del bilancio stesso.Ha inoltre osservato che,pur in presenza di un nuovo sistema informatico di estrazione dei dati, la pregressa esperienza della Cavazzuti avrebbe dovuto indurla ad esaminare con prudenza i dati di spesa forniti dal servizio gestione risorse economiche e finanziarie e a colmare conla propria maturata perizia le anomalie dei dati forniti ed utilizzati per la predisposizione della prima versione del bilancio del 2010. 12. Inoltre le censure, nella parte in cui fanno leva sull’asserito errato ricorso al fatto notorio , non si confrontano con l’intero contenuto motivazionale della pronuncia, dalla quale estrapolano il passaggio relativo ai bilanci delle altre aziende, che costituisce solo un’argomentazione aggiuntiva rispetto a quella, invecedeterminante, secondo cui l’errore commesso dalla Cavazzuti nel l’avere espresso parere favorevole sul primo bilancio, rilevatosi poi erroneo per ammissione della stessa ricorrente, non trovava giustificazione in ragione dell’anomalia del dato rispetto ai bilanci precedenti ed alla complessiva situazione aziendale. 13. Le censure che denunciano errores in procedendo in relazione all’errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili in quanto la censura di violazione delle predette norme processuali non può legittimare una "trasformazione" in error in procedendodel precedente vizio di motivazione per "insufficienza od incompletezza logica", vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «ilcattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018).Deve peraltro rammentarsi che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass. n. 6774/2022). 14. Il settimo motivo, che nella sostanza lamenta l’omessa pronuncia sulle altre tre sanzioni disciplinari, èinammissibile. L’omesso esamedi domande o di questioni processuali non rientra infatti nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimentoo ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). 15. Sonoinammissibili anche le censure inerenti agli altri addebiti contestati in quanto, in disparte ogni altra considerazione, non si confrontano con il decisum. I suddetti motivi non considerano che a fronte della ritenuta gravità dell’inadempimento ravvisato, la sentenza impugnata ha ritenuto assorbiti i motivi di appello riguardanti gli ulteriori addebiti. La ricorrente non spende specifiche argomentazioni per confutarein iure la statuizione di assorbimento giacché le censure si limitano a prospettare in modo generico ed apodittico che l’accertamento della strumentalità e dell’infondatezzadelle contestazioni minori avrebbe comportato una valutazione di ingiustificatezza del recesso datoriale. Va rammentatoche nell’ipotesi di assorbimento cd. improprio, che ricorre nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l’onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestandone i presupposti applicativi e la ricaduta sull’effettiva decisione della causa (Cass. n. 48/2022; Cass. n. 2334/2020). Corollario del principio è che, ove si rivelino infondati o inammissibili i motivi inerenti alla questione assorbente, non ci sarà spazio per un esame di quella assorbita, salvo che l’assorbimento non sia stato espressamente censurato nei termini sopra indicati, evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie nella quale il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento espresso da questa Corte secondo cui, qualora il recesso si fondi su una pluralità di inadempimenti, è sufficiente che almeno uno di essi sia di gravità tale da giustificarlo ( cfr. tra le tante in tema di licenziamento per giusta causa Cass. n. 18836/2017). 16. Ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile . 17. L e spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 18. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. S.U.20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in €8000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell