CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10617/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. – Organismo di attestazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Merulana n. 247, presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 7472/2022, pubblicata il 21 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 7472/2022, depositata il 21/11/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto il ricorso della contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 10020199018730923/000, di cui alle cartelle di pagamento n. 10020100066880026000, n. 10020110032167351000, n. 10020120032551058000, n. 10020120035108053000, n. 10020120039571447001, n. 10020130019518913000, n. 10020160010217945000 e n. 10020170006977480000, per l’importo complessivo di euro 30.658,84. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,affidato ad un unico motivo, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce mediante controricorso. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 2 d.lgs. 546/92 e dell’art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione alla base della decisione di ritenere non provata la notifica delle cartelle e, quindi, prescritto il credito tributario. 1.1. Va anzitutto rilevato che la ricorrente, pur denunciando la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa o apparente motivazione, finisce per contestare il libero convincimento dei giudici territoriali in merito alla prova della notifica degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione. 1.2. Orbene, la censura, per come formulata, è inammissibile, perché il principio del libero convincimento di valutazione delle prove posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. 1.3. Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; Cass.29232/2023). 1.4. Ne consegue che la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.27847/2021). 1.5. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass.20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020). 1.6. Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione, mira, in realtà, a sollecitare un nuovo esame della fattispecie concreta, al di fuori dell’ipotesi del vizio ex 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. SU n. 34476 del 2021). 1.7. Ad ogni modo, non ricorre la denunciata carenza o apparenza di motivazione. 1.8. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In particolare, è “apparente” la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014). 1.9. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023; Sez. U. 33679/2018; Sez. U. 16599/2016). 1.10. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del merito sia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021; 10937/2016). 1.11. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersi che la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell'appello, che è stato idoneamente giustificato dalla prescrizione del credito per effetto della mancata dimostrazione della notifica degli atti presupposti, per non essere questa andata “a buon fine”. 1.12. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale: al contrario, la censura manifesta l’intento del ricorrente di sollecitare, sotto l'inappropriata doglianza concernente la motivazione del provvedimento impugnato, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale. 1.13. Di qui il rigetto della censura. 2. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. 3. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis. 3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U.27433/2023 e 28540/2023). 3.2. La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla parte controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. 4. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/16). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.000,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., d