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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2018

Cassazione n. 24722/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28812/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1084/2018,depositata il 03/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1084/2018 , c he ave va rigettato il gravame da loro proposto. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] . , e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (sull’ammissibilità dell’intervento del terzo successore a titolo particolare e i suoi limiti si veda, da ultimo, Cass. n. 6774/2022).

2. In data 25 gennaio 2023 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, che è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa a [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta ha depositato il 30 gennaio 2023 atto di apposizione del visto alla richiesta di rinuncia.

3. L’atto di rinuncia rispetta quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., apposto il visto alla richiesta di rinuncia senza riserve (cfr. Cass. n. 18368/2022, secondo cui nel caso di atto dirinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compen - sazione delle spese, l'apposizione delvisto senza riserve da parte del difensore della controparte denota la volontà dirinunciare alla condanna alle spese).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28812/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1084/2018,depositata il 03/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1084/2018 , c he ave va rigettato il gravame da loro proposto. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] . , e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (sull’ammissibilità dell’intervento del terzo successore a titolo particolare e i suoi limiti si veda, da ultimo, Cass. n. 6774/2022). 2. In data 25 gennaio 2023 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, che è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa a [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta ha depositato il 30 gennaio 2023 atto di apposizione del visto alla richiesta di rinuncia. 3. L’atto di rinuncia rispetta quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., apposto il visto alla richiesta di rinuncia senza riserve (cfr. Cass. n. 18368/2022, secondo cui nel caso di atto dirinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compen - sazione delle spese, l'apposizione delvisto senza riserve da parte del difensore della controparte denota la volontà dirinunciare alla condanna alle spese). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera
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