CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 18368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11383-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACCARDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 222/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di cui in epigrafe, nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorrente con atto del 7/2/2022 ha rinunciato al ricorso; considerato che, sibbene il visto del procuratore dell'altra parte, necessario al fine di pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse (cfr. Cass.n. 14782/2018), non costituisce, in genere, ragione per non far luogo a statuizione sulle spese, nel caso di specie, poiché l'atto di rinuncia riportava espressamente la volontà di rinunciare «con compensazione totale delle spese», il visto senza riserva alcuna apposto dal difensore della Sartorelli deve essere interpretato come accettazione della rinuncia, con l'effetto di cui al quarto comma dell'art. 391 cod. proc. civ.; che, pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, co. 4, cod. proc. civ.; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 16 febbraio 2022. Il Presidente 11383/2017 ([OSCURATO:PERSONA]) tu/