CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccioni-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1928/2019, depositata il 2/4/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1928/2019, depositata il 2/4/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la decisione della CTP di Roma di rigettare il ricorso diquest’ultimo contro l’avviso di accertamento catastale n.Numero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/2026RM0553180/2015, con cui l’ufficio, non condividendo la proposta divariazione del contribuente, aveva attribuito all’immobile sito in Roma, viaS. Erasmo, la categoria catastale A1 e la rendita di euro 5.567,41 (inluogo di quella di euro 3.266,59 proposta dal contribuente nell’ambito diuna procedura DOCFA “per migliore rappresentazione grafica”).Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,sulla base di tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso. Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorsoper omessa notifica al ricorrente ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., nellaformulazione vigente ratione temporis, essendo l’atto stato indirizzatotramite Pec a domicili digitali errati, in alcun modo riconducibili a quelli deidifensori del ricorrente, presso i quali questi aveva eletto domicilio.2. Col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 24 Cost.,con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., peraver la CTR ritenuto l’avviso di accertamento adeguatamente motivato.3. Col terzo motivo di ricorso si censura il medesimo vizio, oltre quellodi violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., conriferimento allo stesso canone censorio, deducendo l’errore della CTR nelritenere legittima la motivazione postuma dell’avviso di accertamento ecorretta la stima alla base dell’accertamento, pur in carenza di prova.4. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della strettaconnessione, sono infondate e vanno, quindi, rigettate.4.1. La motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dalla legge27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di mettere il contribuentein grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria (Cass.6325/2023).Numero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/20264.2. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno nelmerito alla pretesa impositiva (tra le tante, Cass. 3860/2025;29845/2024; 26336/2024; 6501/2024; 2929/2024; 28758/2023;34014/2022; 23386/2021; 1569/2021; 2555/2019; 1694/2018;26431/2017; 25709/2016; 22841/2010; 21571/2004).4.3. La portata precettiva dell'obbligo di motivazione dell’attoimpositivo va inoltre interpretata (in ragione della cd. polisistematicità delsistema tributario) in termini di modularità, cioè correlata alla specificadisciplina di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun attoimpositivo e, conclusivamente, alla maggior o minor articolazione dellamedesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass.29988/2019; 12251/2017; 5190/2015; 25329/2014; 15495/2013;14027/2012; 13335/2009; 27758/2005).4.4. Con specifico riferimento al classamento di immobili, qualora -come nel caso di specie - l'attribuzione della rendita avvenga a seguito diprocedura partecipata e collaborativa c.d. DOCFA, l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni(tra le tante: Cass., Sez. 5°, 31 ottobre 2014, n. 23237;Cass., Sez. 5°, 16giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6°, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass.,Sez. 6°-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n.Numero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/202617016; Cass., Sez. 5°, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5°, 9febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6°- 5, 15 marzo 2021,n. 7210; Cass., Sez. 6°-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 6°-5,1 febbraio 2022, n. 3017; Cass., Sez. 5°, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass.,Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410; Cass.,Sez. Trib., 14 marzo 2026, n. 5796).4.5. Pertanto, ai fini della valutazione dell’adeguatezza motivazionaledell’avviso scaturito da una proposta di variazione del contribuente,occorre aver riguardo ai dati contenuti in questa proposta, sicché, sequesti non mutano e, quindi, la difformità di classificazione deriva solo dauna diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimielementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie) indicati nelladenuncia di variazione fatta dal contribuente nell'ambito della proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione deidati amministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie erendita), nel caso di specie pacificamente presenti nell’avviso impugnato.4.6. Ebbene, attenendosi ai richiamati principi, la CTR ha ritenuto chel'avviso di accertamento impugnato, avente ad oggetto la rettifica di unarendita proposta con procedura DOCFA, fosse adeguatamente motivatocon l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ciò sull’esattopresupposto che i dati forniti dal contribuente nella denuncia di variazione“per migliore rappresentazione grafica” del 4/8/2000 non fossero statidisattesi dall’amministrazione, ma solo diversamente valutati, conl’attribuzione di una categoria catastale diversa (A1 anziché A2) e di unadifferente rendita (euro 5.567,41 anziché 3.266,59), in virtù dellaconsiderazione che l’immobile avesse le caratteristiche dell’abitazionesignorile, peraltro già riconosciute dallo stesso contribuente nella primaproposta di variazione del 29/2/2000.Numero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/20264.7. Né rileva - in senso contrario - che, alla data della proposta dinuovo classamento (4/8/2000), il ricorrente non avesse ancora acquistatol’immobile e che, quindi, tale proposta non fosse attribuibile a lui ma alsuo dante causa, in quanto l’obbligo di motivazione dell’avviso diaccertamento si modula sul contenuto obiettivo della proposta divariazione del contribuente, al di là del fatto che medio tempore cambi iltitolare del diritto di proprietà, il quale subentra nella medesima posizionedel suo dante causa. Il mutamento soggettivo proprietario sopravvenutotra la presentazione del Docfa ed il suo vaglio da parte dell’Ufficio, in altritermini, non può comportare un onere motivazionale aggiuntivo a carico diquest’ultimo, del resto del tutto estraneo a quel mutamento.4.8. Con l’ulteriore censura, relativa alla violazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., si denuncia l’errore della CTR nellavalutazione del materiale probatorio alla base della decisione di ritenerecorretta la stima dell’ufficio, pur in assenza di prove.4.9. La censura è inammissibile, disvelando il tentativo di rimettereinammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza dellaviolazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionalein ordine alla congruità della rendita catastale accertatadall’amministrazione finanziaria.4.10. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti 10927/2024,32505/2023 e 24148/2013).4.11. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alNumero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/2026controllo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.32505/2023, cit.).4.12. Inoltre, è da tempo consolidato il principio secondo cui unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto chequesti abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti odisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, oabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr., fra le più recenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022,1229/2019, 27000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del2018), ma non è il caso di specie, come si desume agevolmente dallamotivazione (v. pgg. 4-5: “La rendita catastale, nel caso in esame, è stataaccertata nel rispetto delle normative vigenti che regolano la materia nelclassamento di immobili di categoria ordinaria, ovverosia è stata definitacon stima sintetico-comparativa attraverso il criterio per classi e tariffe,con riferimento a unità immobiliari similari ubicate nella stessa zona. Lacategoria catastale accertata è stata definita in funzione dellecaratteristiche tipologiche del cespite in argomento e la classe di merito inconsiderazione delle specifiche caratteristiche dello stesso, con espressoriferimento al numero totale di classi previste per la categoria dal quadrodi qualificazione della zona censuaria del Comune di appartenenza e allaNumero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/2026classe ordinaria più rappresentativa nella specifica zona di ubicazione. Allaluce di ciò e considerando che in seconda zona censuaria in cui ricadel’unità la categoria A/1 comprende 5 classi di merito e che le unità incategoria A/1 appartenenti al medesimo fabbricato e nella stessa stradasono classificate in classe 3, nessuna critica e/o censura può essere mossaall’operato dell’ufficio, il cui avviso di accertamento appare del tuttolegittimo e deve essere confermato”).4.13. Resta conseguentemente escluso che il vizio in parola possaconcretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quellipropugnati da una delle parti (Cass. 18665 del 2017) o, più in generale,nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali.4.14. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).4.15. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).4.16. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice diNumero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/2026merito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.4.17. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” cheil giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma,cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass. 20553/2021).5. Col secondo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d. lgs n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deducendol’apparenza della motivazione alla base della ritenuta osservanza deitermini del procedimento di rettifica.5.1. La doglianza è infondata.5.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellaNumero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).5.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).5.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).5.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese alla ritenuta osservanza deitermini del procedimento di rettifica, e segnatamente dell’art. 74, comma1, legge n. 342/2000 (ai sensi del quale “A decorrere dal 1 gennaio 2000,gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali perterreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, acura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari dellapartita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21Numero registro generale 33487/2019Numero sezionale 4527/2026Numero di raccolta generale 18435/2026Data pubblicazione 08/06/2026del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dellostesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competentidanno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”), sul rilievo chel’ufficio avesse notificato al ricorrente l’avviso di accertamento con cuiaveva rettificato la proposta di variazione del contribuente, esclusa ladecadenza dal potere di accertamento in considerazione della naturameramente ordinatoria, non decadenziale, del termine di dodici mesi di cuiall’art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994, alla luce della giurisprudenza dilegittimità e costituzionale.5.6. La motivazione raggiuge, dunque, appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.6. Nulla sulle spese, attesa la mancata regolare costituzione dellaresistente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA