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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 16601/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31524/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -interveniente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELL di L’AQUILA n. 1322/2020 depositata il 12/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal PresidenteCARLO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA], debitore ceduto , propo s e opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 214.864,00, oltre accessori, intimatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e Sulmona – ora [OSCURATO:SOCIETA]. – cessionaria del credito portato da lla fattura n. 144 del 20 dicembre 2008, di pari importo, emessa nei confronti del debitore dalla creditrice cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita in corso di causa.

Il tribunale di Lanciano rigettò l’opposizione.

2. –La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame del Collevecchio e confermato la sentenza di primo grado.

Per quanto ancora rileva, la Corte, all’obiezione dell’appellante secondo cui la banca, avendo anticipato alla cedente la sola somma di € 80.000,00 a fronte della cessione, non poteva pretendere dal debitore ceduto l’intero importo della fattura, ha rispostoche il debitore aveva accettato per due volte , in relazione ad altrettanti atti di cessione, senza alcuna limitazione o riserva la cessione pro solvendo del credito dell’intero importo della fattura, effettuata dalla debitrice a fronte dell’anticipazione di € 80.000,00 da parte della banca, eche il debitore ceduto non può sindacare il merito degli accordi intercorsi tra il cedente, suo creditore, e il cessionario del credito, soprattutto quanto al “prezzo stabilito” per la cessionepro solvendo in funzione – come statuito dal giudice di primo grado – della «ponderazione del rischio» di insolvenza del debitore ceduto.

3. – [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura.

Resiste con controricorso BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

È inoltre intervenuta nel giudizio di legittimità, con comparsa di costituzione, AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria del credito da [OSCURATO:SOCIETA]., deposita ndo anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Va preliminarmente dichiarata, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6774/2022, 25423/2019), l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., attesa la presenza in giudizio della cedente [OSCURATO:SOCIETA].

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando v iolazione degli artt. 1198, 1260 e ss., 1362, 1363 e 1366 c . c . , s i sostiene, riproducendone il testo, che gli atti di cessione contenevano in realtà una cessione del credito in garanzia di anticipazione concessa dalla banca al cedente, onde il diritto della banca, nei confronti del debitore ceduto, poteva essere esercitato soltanto a seguito dell’inadempimento del cedente ed era limitato all’importo dell’anticipazione (€ 80.000,00) e non comprendeva l’intero importo del credito ceduto (€ 214.864,00).

3. – Con il secondo motivo, denunciando v iolazione dell’ art.112 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c . p . c . , s i ribadisce che la cessione, come dedotto sia in primo che secondo grado, era nulla, priva di causa ed illecita in quanto la banca, a fronte di un anticipo di 80.000 euro, si poneva come creditrice di ben 214.864 euro, con una locupletazione di 134.864 euro.

Si lamenta che in proposito la Corte d’appello si limiti ad osservare che l’appellante non avrebbe criticato adeguatamente la sentenza di primo grado – che aveva osservato come il corrispettivo della cessione fosse liberamente determinato dalle parti – senza considerare che l’errore del Tribunale,e quindi della Corte, consiste appunto nell’avere interpretato in maniera erronea quella che era in effetti una cessione in garanzia, e non una cessione solutoria in corrispettivo di un prezzo liberamente pattuito.

La sentenza di appello sarebbe pertantoapodittica.

4. – I motivi , che possono essere esamina ti congiuntamente attesa la loro connessione, sono inammissibili prima ancora che infondati.

Entrambi, infatti, muovono dalla premessa che tra creditrice e banca fosse stata stipulata una cessione in garanzia.

Tale premessa , però, non risulta dalla sentenza impugnata, in particolare quanto ai suoi presupposti di fatto, primo fra tutti il contenuto dei negozi di cessione, ma scaturirebbe dal riesame degli atti di causa, non consentito nel giudizio di legittimità.

5. – L’inammissibilità dei motivi comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., nella qualità, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, nella misura del 15 % dei compensi, e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31524/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -interveniente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELL di L’AQUILA n. 1322/2020 depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal PresidenteCARLO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA], debitore ceduto , propo s e opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 214.864,00, oltre accessori, intimatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e Sulmona – ora [OSCURATO:SOCIETA]. – cessionaria del credito portato da lla fattura n. 144 del 20 dicembre 2008, di pari importo, emessa nei confronti del debitore dalla creditrice cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita in corso di causa. Il tribunale di Lanciano rigettò l’opposizione. 2. –La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame del Collevecchio e confermato la sentenza di primo grado. Per quanto ancora rileva, la Corte, all’obiezione dell’appellante secondo cui la banca, avendo anticipato alla cedente la sola somma di € 80.000,00 a fronte della cessione, non poteva pretendere dal debitore ceduto l’intero importo della fattura, ha rispostoche il debitore aveva accettato per due volte , in relazione ad altrettanti atti di cessione, senza alcuna limitazione o riserva la cessione pro solvendo del credito dell’intero importo della fattura, effettuata dalla debitrice a fronte dell’anticipazione di € 80.000,00 da parte della banca, eche il debitore ceduto non può sindacare il merito degli accordi intercorsi tra il cedente, suo creditore, e il cessionario del credito, soprattutto quanto al “prezzo stabilito” per la cessionepro solvendo in funzione – come statuito dal giudice di primo grado – della «ponderazione del rischio» di insolvenza del debitore ceduto. 3. – [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. Resiste con controricorso BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. È inoltre intervenuta nel giudizio di legittimità, con comparsa di costituzione, AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria del credito da [OSCURATO:SOCIETA]., deposita ndo anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Va preliminarmente dichiarata, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6774/2022, 25423/2019), l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., attesa la presenza in giudizio della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. 2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando v iolazione degli artt. 1198, 1260 e ss., 1362, 1363 e 1366 c . c . , s i sostiene, riproducendone il testo, che gli atti di cessione contenevano in realtà una cessione del credito in garanzia di anticipazione concessa dalla banca al cedente, onde il diritto della banca, nei confronti del debitore ceduto, poteva essere esercitato soltanto a seguito dell’inadempimento del cedente ed era limitato all’importo dell’anticipazione (€ 80.000,00) e non comprendeva l’intero importo del credito ceduto (€ 214.864,00). 3. – Con il secondo motivo, denunciando v iolazione dell’ art.112 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c . p . c . , s i ribadisce che la cessione, come dedotto sia in primo che secondo grado, era nulla, priva di causa ed illecita in quanto la banca, a fronte di un anticipo di 80.000 euro, si poneva come creditrice di ben 214.864 euro, con una locupletazione di 134.864 euro. Si lamenta che in proposito la Corte d’appello si limiti ad osservare che l’appellante non avrebbe criticato adeguatamente la sentenza di primo grado – che aveva osservato come il corrispettivo della cessione fosse liberamente determinato dalle parti – senza considerare che l’errore del Tribunale,e quindi della Corte, consiste appunto nell’avere interpretato in maniera erronea quella che era in effetti una cessione in garanzia, e non una cessione solutoria in corrispettivo di un prezzo liberamente pattuito. La sentenza di appello sarebbe pertantoapodittica. 4. – I motivi , che possono essere esamina ti congiuntamente attesa la loro connessione, sono inammissibili prima ancora che infondati. Entrambi, infatti, muovono dalla premessa che tra creditrice e banca fosse stata stipulata una cessione in garanzia. Tale premessa , però, non risulta dalla sentenza impugnata, in particolare quanto ai suoi presupposti di fatto, primo fra tutti il contenuto dei negozi di cessione, ma scaturirebbe dal riesame degli atti di causa, non consentito nel giudizio di legittimità. 5. – L’inammissibilità dei motivi comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., nella qualità, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, nella misura del 15 % dei compensi, e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi