CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11224/2021 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2034/2020pubblicata il 21/10/2020.Numero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Le parti controvertono circa il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di fruire delbeneficio previsto dall’art.13, comma 8, della legge n.257/1992 conriferimento alla esposizione a fibre di amianto nel corso dello svolgimentodell’attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA], giàCOTRAL SPA) a far tempo dal 16/03/1988 in poi.2. Il Tribunale di Roma, dopo aver espletato una CTU, accoglieva ladomanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] (superamento 100 ff/ll per oltredieci anni, coefficiente di rivalutazione: 1,5).3. La Corte d’appello di Roma ha disposto la rinnovazione della CTU edall’esito, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato ledomande proposte da Fabbri, ritenendo provata l’esposizione qualificataalle fibre di amianto per il solo periodo dal marzo 1988 fino al31/12/1996.4. Per la cassazione della sentenza ricorre Fabbri, con ricorso affidato aotto motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste con controricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricato art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.)il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc. civ. in relazione agli artt.24 e 111 Cost. anche in relazioneall’art.195 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.13, comma 8,della legge n.257/1992; il «carattere perplesso e/o assenza di motivazionedella sentenza con riferimento al thema probandum e decidendum; laNumero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026violazione dell’art.132 n.4 cod. proc. civ. e dell’art.111 Cost. in relazioneall’art.13, comma 8, della legge n.257/1992.2. La censura è inammissibile, per una pluralità di ragioni concorrenti. Ilricorrente lamenta sia la violazione dell’art.132 n.4 cod. proc. civ. sia laviolazione dell’art.112 cod. proc. civ., e secondo il costante orientamentodi questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l'inconciliabilità delladenuncia dei due vizi si evidenzia, perché una motivazione omessa suglioggetti cui si riferisce il precetto dell'art. 112 c.p.c. si risolve nell'addebitoalla sentenza di merito di non avere pronunciato su una domanda oun'eccezione, di modo che, se quel giudice ha adottato una motivazione,sebbene ritenuta apparente, è palese che sulla domanda e sull'eccezioneha pronunciato.» (Cass. Sez. U. n. 7074/2017).3. Giova inoltre rilevare che nonostante la formale imputazione del vizioall’art.112 cod. proc. civ. il motivo si risolve nella critica alla valutazionedel compendio istruttorio da parte della corte territoriale, che «ha decisola causa solo sulla base della CTU del Prof. Bernardini» (pag.23 ricorso), siimputa alla corte territoriale la «mancata valutazione di tutte le proveallegate in atti e delle CCTTUU versate in atti» (pag.22 ricorso), oltre chenel non avere tratto le debite considerazioni con riferimento alla asseritamancata contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio diprimo grado.4. Sul punto è sufficiente rilevare che il potere del giudice di pronunciareentro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai solielementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla causa petendi e dalpetitum, sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzidi prova dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga lacontestazione tra le medesime (Cass. n.15374/2022).5. Alla luce di queste considerazioni il motivo risulta inammissibile perchéla corte territoriale ha pronunciato su tutta la domanda, né sono statespecificamente trascritte nel ricorso le domande ed eccezioni in sensoNumero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026stretto ─ e non già le mere deduzioni giuridiche ─ che la parte ricorrentededuce come obliate.6. Il motivo è ulteriormente inammissibile perché nemmeno si confrontacon la ratio decidendi. La corte territoriale ha posto a fondamento dellasua decisione le conclusioni rassegnate dal CTU all’esito della consulenzatecnica rinnovata nel grado di appello. La parte ricorrente non si èconfrontata con la corte territoriale nella parte in cui ha richiamato Cass.n.18657/2020 ed ha ritenuto che le contestazioni svolte dall’INPS nelgiudizio di primo grado, «nel corso della prima udienza successiva aldeposito della stessa (la relazione scritta del CTU, ndr)», pur in assenza dinote critiche, non avessero precluso a quella parte la facoltà di megliospecificare le contestazioni difensive in sede di gravame, «laddove taleaccertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado».7. Sulla base di questi rilievi, che non vengono specificamente attaccatidalla censura, la corte territoriale ha disposto la rinnovazione della CTUgià svolta in primo grado, nell’ambito dei poteri discrezionali alla stessariservati dall’art.196 cod. proc. civ., ed in questa sede non sindacabili(peraltro: nemmeno censurati). Sono pertanto irrilevanti, perché prive didecisività, le deduzioni svolte dalla parte ricorrente con riferimento ad unaCTU (quella svolta in primo grado), che in alcun modo ha concorso adeterminare la decisione nel merito da parte della corte territoriale.8. Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.5 cod.proc. civ.) il ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in ordine alledomande ex art.13, comma 8, legge n.257/199 e/o art.47 della leggen.326/2003.9. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intendedare continuità, «il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ.introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testoNumero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omessoesame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. […] La parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366,primo comma, n. 6), cod. proc. dv. e 369, secon.do comma, n. 4), cod.proc. civ. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il"quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto didiscussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.» (Cass. Sez. U.n.8053/2014).10. Nel motivo di ricorso l’omesso esame viene riferito al doc.14 delleproduzioni del primo grado, nonché alle CTU ed alle sentenze prodotte ingiudizio ed asseritamente relative all’accertamento della esposizionequalificata all’amianto di soggetti che avrebbero svolto le medesimemansioni della parte ricorrente, nel medesimo luogo e nel medesimo lassotemporale.11. In disparte dai profili di inammissibilità della censura (non vengonotrascritte, nelle parti rilevanti, le CTU e le sentenze invocate come provadella esposizione), il motivo si risolve nella critica della decisione dellacorte territoriale di fondare la sua decisione «tenendo conto solo esoltanto delle conclusioni del CTU, senza tener conto di tutte le prove e ditutti gli altri accertamenti» (pag.30 ricorso).12. Oltre alla sostanziale critica della valutazione degli elementi di provada parte della corte territoriale, in questa sede inammissibile perchél'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omessoNumero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, e neppure il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità(Cass. S.U. n.34776/2019), nella seconda parte il motivo si risolve in unaulteriore critica alla motivazione della sentenza impugnata, con particolareriferimento al precedente di Cass. n.9205/2014, come icasticamenteaffermato alla pag.38 del ricorso: «La sentenza della Corte d’Appello diRoma, dunque, è afflitta da difetto di motivazione, per omesso esame ditutti i fatti, rilevanti e decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto didiscussione».13. In parte qua la censura travalica i limiti dell’art.360 comma primo n.5cod. proc. civ., perché la selezione delle prove da porre a fondamentodella decisione è riservata al prudente apprezzamento del giudice delmerito, e la corte territoriale ha dato conto in modo sintetico elogicamente coerente del suo convincimento.14. Deve poi osservarsi che secondo il costante orientamento di questaCorte, al quale si intende dare continuità, il mancato esame dellerisultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fattovalere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nelcaso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate piùconsulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate,ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare leeventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosiad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe lesoluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimentoNumero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi divalutazione specificamente seguiti (Cass. n.14599/2021).15. Tuttavia nel caso in esame la parte ricorrente non ha trascritto (nelleparti rilevanti) né la CTU svolta in primo grado, né la CTU rinnovata nelgrado di appello (fatta eccezione per le sole conclusioni), né ha procedutoa compiere un puntuale raffronto tra il percorso motivazione della dueconsulenze, limitandosi a trascrivere le note critiche del suo CTP (pagg.28e 29 del ricorso). Ciò rende ulteriormente inammissibile il motivo, ai sensidell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ.16. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 e421 cod. proc. civ., 2697 e seguenti cod. civ., in combinato disposto conl’art.13, comma 8, della legge n.257/1992 e dell’art.416 cod. proc. civ. incombinato disposto con l’art.13, comma 8, della legge n.257/1992.17. Il motivo è inammissibile perché si sostanzia nella censura dellaselezione del materiale istruttorio compiuto dalla corte territoriale, ed inparticolare nel non aver preso in considerazione le CTU e le sentenzeversate in atti (peraltro: non trascritte in questa sede) dalle quale, a diredella parte ricorrente, ben poteva desumersi la qualificata esposizioneall’amianto oggetto di causa. Sul punto è sufficiente rilevare che unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass. n. 6774/2022).Numero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/202618. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.191, 195,445, 156 e 157 cod. proc. civ., in relazione all’art.13, comma 8, dellalegge n.257/1992, oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt.24e 111 Cost. in relazione all’art.13 comma 8 della legge n.257/1992.19. Il motivo è inammissibile sia perché la parte ricorrente deduce lanullità della CTU svolta in secondo grado, ma non trascrive gli attiprocessuali necessari per apprezzare la censura; sia perché il motivo èprivo di decisività, atteso che è la stessa parte ricorrente ad ammettereche il termine per il deposito della CTU ha carattere ordinatorio (vienerichiamata cass. n.8406/2014, pag. 44 del ricorso); sia, infine, perché laparte ricorrente non ha nemmeno dedotto in modo specifico quale sarebbestato il pregiudizio al suo diritto di difesa cagionato dalla asseritaviolazione dei termini processuali.20. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.416 cod. proc.civ., in relazione all’art.13, comma 8, della legge n.257/1992 ed agliartt.24 e 31 del d.lgs. n.277/1991.21. Con il sesto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 8,della legge n.257/1992 in relazione agli artt.24 e 31 del d.lgs. n.277/1991ed all’art. 3, comma 7, del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in relazione ai precedentimotivi.22. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, perchéentrambi si risolvono in una serie di censure alla CTU rinnovata in appello,«soprattutto sulle valutazioni personali del CTU, che si dissocia dalleregole scientifiche, poiché non esegue il conteggio per i periodi successivial 1996, non acquisisce i piani di lavoro per la bonifica, non tiene contodelle risultanze degli altri CCTTUU e delle altre sentenze» (pag.50 ricorso),Numero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026«Il CTU astrae completamente dalle prove in atti, non verifica i datiepidemiologici, non tiene conto dei riconoscimenti INAIL e INPS» (pag.51del ricorso).23. Quanto al mancato raffronto, da parte della corte territoriale, tra laCTU rinnovata in grado d’appello e la CTU già svolta in primo gradovalgono le considerazioni già svolte con riferimento alla inammissibilità inparte qua del secondo motivo di ricorso.24. Nella parte restante le censure, così come prospettate, sonoinammissibili ex art.366 n.6 cod. proc. civ. perché sono fondate sullacritica del percorso motivazionale di una CTU che non viene trascritta nelricorso per cassazione nelle parti rilevanti per apprezzare il fondamentodelle censure, in astratto meritevoli di approfondimento.25. La parte ricorrente trascrive le sole conclusioni rassegnate dal CTU(pag.13 del ricorso), e ciò non consente di formulare alcun giudizio conriferimento alle fonti di prova poste dal CTU a fondamento delle sueconclusioni, alla metodologia seguita e, in ultima analisi, al rispetto delle«regole scientifiche» che la parte ricorrente assume apoditticamenteviolate.26. Con il settimo motivo (art.360 comma primo nn. 2 e 4 cod. proc. civ.)il ricorrente lamenta la violazione delle norme di cui agli artt.24 e 111Cost. e del giusto processo.27. Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità, risolvendosinella mera riproposizione delle censure già svolte nei motivi precedenti.28. Con l’ottavo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.29. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha regolato le spese dilite in applicazione del principio di soccombenza stabilito dall’art.91 cod.proc. civ. (integrale a carico della odierna parte ricorrente), né può essereNumero registro generale 11224/2021Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 7976/2026Data pubblicazione 31/03/2026sindacato in questa sede il mancato esercizio del potere discrezionale dicompensazione delle spese di lite, riservato dall’art.92 cod. proc. civ. alprudente apprezzamento del giudice del merito.30. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.31. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGabriella Marchese