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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12245/2026

Testo disponibile della fonte

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esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3509/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 3509/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto sia l’appelloprincipale della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026S.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n.

MI0182817/2018 sia l’appello incidentaledell’Agenzia delle Entrate avverso il capo della medesima sentenza relativoalla compensazione delle spese.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delleEntrate resiste con controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992 anche in relazione all’art.1, comma 244, legge n. 190/2014 ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.2.

Col secondo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949, degli artt. 8 e 11r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 11 d.l. n. 70/1988, dell’art. 1, comma 244,legge n. 190/2014, nonché dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, inriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.3.

Col terzo motivo si censura la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ.4.

Col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessae/o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n.546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ.5.

Con i su esposti motivi la ricorrente si duole, in particolare, che laCTR, in violazione delle norme richiamate, abbia omesso di accertare emotivare la correttezza della procedura estimativa dell’Ufficio, anche inNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026termini di corretta applicazione della Circolare n. 6/2012, e dunque lacongruità della rendita attribuita all’immobile nell’atto di classamentoimpugnato, nonostante le censure alla base del ricorso, espressamenteriproposte in appello e sostenute da una perizia giurata di stima, e lasollecitazione di una c.t.u.6.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente, per via della loro strettaconnessione, sono infondate.6.1.

Va anzitutto escluso che sussista la denunciata violazione dell'art.112 cod. proc. civ., ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tuttala domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio sueccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.6.2.

La norma è costantemente interpretata da questa Corte dilegittimità nel senso che si è in presenza del vizio di omessa pronunciaquando il giudice di merito ometta di decidere su un capo della domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta adottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia uncontenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deveessere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. per tutte, Cass.23649 del 2023; 13590 del 2021; 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n.6835 del 2017).6.3.

L’omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degli artt. 112 e 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., va, quindi, tenuta distinta dal viziodi motivazione: la prima implica la completa omissione del provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondopresuppone che il giudice di merito abbia proceduto all’esame dellaquestione, ma senza adeguata giustificazione (Cass. 6150/2021).6.4.

Si è aggiunto che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito, non anche di eccezioniNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale (Cass.7450/2024; 10422/2019; 25154/2018; 1876/2018).6.5.

Ad ogni modo, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia,nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando ladecisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sulmedesimo», ovvero qualora la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. in tal senso, tra le molte, 456/2024;12131/2023; 2773/2023; 17011/2022; 29953/2020; 12652/2020; s. u.10012/2021; 24953/2020; 29191/2017; 20311/2011).6.6.

Ciò posto, nel caso di specie, la CTR ha espressamente escluso ladedotta illegittimità dell’atto impugnato ritenendo la stima catastale allabase dell’accertamento dell’ufficio conforme ai parametri normativi, sicchénon ricorre il vizio di omessa pronuncia, mentre il fatto che – secondo laricorrente - il giudice d'appello non abbia dato risposta a taluneargomentazioni addotte a sostegno dell’appello e del ricorso originario nonsignifica che non si sia pronunciato sulla domanda propostagli, dovendoritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.6.7.

Peraltro, la domanda non s'identifica con le singoleargomentazioni che la sostengono, rilevando sul diverso piano del vizio dimotivazione, di cui si viene appresso a dire, ma certamente non in terminidi violazione dell’art. 112 (cfr. in argomento, tra le tante, Sez.

U.9100/2015; 25714/2014; 544/2006).6.8.

Venendo al vizio di omessa motivazione, secondo giurisprudenzaunanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n.17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmenteNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).6.9.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).6.10.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).6.11.

Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello delcontribuente, che è stato idoneamente giustificato in considerazione dellaritenuta correttezza dell’accertamento della rendita catastale alla basedell’avviso impugnato.Numero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/20266.12.

La CTR, inoltre, illustra la ragione per cui non compie lavalutazione sostitutiva della cui omissione la ricorrente si duole, oveafferma che “nel caso specifico […], non essendovi ragioni di illegittimitàdella sentenza impugnata che conducano all'annullamento dell'attoimpugnato in primo grado, deve escludersi che il giudice possa validare lavalutazione tecnica di parte”.6.13.

Ciò in applicazione del principio, più volte affermato da questaCorte, secondo cui dalla natura del processo tributario, il quale non èannoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processidi "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazionegiuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di meritosostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente chedell'accertamento dell'ufficio, discende che, ove il giudice tributario ritengainvalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di caratteresostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deveesaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivatavalutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura,entro i limiti posti dalle domande di parte (v., ex plurimis, Cass., 30ottobre 2018, n. 27574; Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21novembre 2013, n. 26157; Cass., 12 luglio 2006, n. 15825; Cass., 2dicembre 1993, n. 11958; Cass., 4 maggio 1990, n. 3718; Cass., 18giugno 1987, n. 5352).6.14.

Orbene, dalla motivazione della sentenza è evidente che ilgiudice di appello in tanto non ha operato “una motivata valutazionesostitutiva” in quanto ha escluso la sussistenza di “ragioni di illegittimitàdella sentenza impugnata che conducano all'annullamento dell'attoimpugnato in primo grado”.6.15.

La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura, mentre la censuradisvela il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sottoNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026l'inappropriata doglianza della violazione di legge e del vizio di omessa oapparente motivazione, la valutazione di merito compiuta dal giudiceregionale in merito alla prova della congruità della rendita catastaleaccertata dall’amministrazione finanziaria.6.16.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).6.17.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).6.18.

Con riguardo poi alla prospettata violazione dell'art 115 e 116cod. proc. civ., è da tempo consolidato il principio secondo cui una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. non può ̀ avere ad oggetto l'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le piùrecenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019,27000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018),restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da unadelle parti (Cass. 18665 del 2017) o, più̀ in generale, nella denuncia di uncattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, nonessendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuiscerilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).6.19.

Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).6.20.

Quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,questa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione didetta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che -nel caso di specie – non è stato invocato, anche perché precluso dalla cd.doppia conforme.6.21.

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra leNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).6.22.

Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.6.23.

Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” cheil giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma,cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità̀ delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità̀ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).6.24.

Infine, neanche ricorre la dedotta violazione o falsa applicazionedegli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, perché il giudice d’appello, pur avendoNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026osservato che fosse onere dell’appellante riprodurre in sede di gravame “imotivi di ricorso proposti in primo grado”, non si sottrae comunque allaverifica nel merito della correttezza del percorso estimativo dell’ufficio,anche sotto il profilo dell’osservanza delle prescrizioni contenute nellaCircolare n. 6/2012, come dimostra il fatto che esclude motivatamenteogni profilo di criticità della rendita oggetto di accertamento, ritenendo ivalori alla base della stima rispettosi dei parametri normativi e fondati sudati obiettivi (cfr. pg. 5 sentenza: “Miglior sorte non può sortire il ricorsonella parte in cui contesta che nel merito tecnico la stima dell’ufficiodisattende le prescrizioni della circolare n.6/2012.

Infatti sussiste oneredell’appellante di riprodurre i motivi di ricorso proposti in primo gradoanche nell’appello […].

Nel merito comunque correttamente la sentenzaimpugnata ha rilevato che il prezziario “[OSCURATO:PERSONA]” edito da “DEITipografia del Genio Civile” ed il prezziario “Costi parametrici indice pertipologie edilizie” edito da [OSCURATO:PERSONA] sono fonti “ulteriori ed avulsedal contesto delle finalità istituzionali del regime erariale”, in quantoriportano valori ricavati da consuntivo di realizzazioni che non hannoalcuna connessione con i valori legali contenuti nella circolare n. 6/2012”).7.

Col quinto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza percarenza di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell’istanza dic.t.u. proposta sin dal primo grado, per violazione dell’art. 132, secondocomma, num. 4, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 7 e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 61 ss. cod. proc. civ., conriferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ.8.

Col sesto motivo si espone il vizio di violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 61 ss. cod. proc.civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.9.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente perché connesse, sonoinfondate.Numero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/20269.1.

Per costante orientamento di questa Corte, la consulenza tecnicad'ufficio è, non una prova vera e propria, ma mezzo istruttorio sottrattoalla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento delgiudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione didisporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventualediniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generaledelle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass.25783/2024; 9461/2020; 326/2020; 15219/2007; 4660/2006).9.2.

E’ quanto si verifica nel caso di specie, in cui il giudice di appelloha ritenuto ampiamente dimostrata la correttezza del procedimento distima adottato dall’Ufficio, senza bisogno di ulteriore approfondimentoistruttorio, giudicando i valori alla base della stima rispettosi dei parametrinormativi, oltre che fondati su dati obiettivi.9.2.1.

La CTR ha, infatti, ritenuto che l’Agenzia abbia adeguatamentedocumentato i dati di costo alla base della stima attraverso il prezzario2017.

Ciò sul presupposto che sia “sufficiente, ai fini della stima catastale,che i dati elementari di costo siano desumibili da prontuari o prezziari dimassima stilati dall’Agenzia del Territorio a mezzo degli Uffici provincialisemplicemente resi disponibili ai professionisti esterni”.

Ha inoltreaggiunto che “il valore stabilito nel prezziario adottatodall’amministrazione non potrebbe essere sostituito da prezziari realizzatiad altri fini”, come quello “sul costo di costruzione di pubblicaconsultazione” suggerito dal contribuente, “la cui maggiore idoneitàrappresentativa dei valori effettivi non è in alcun modo provata ed èsmentita dalla diversità delle finalità perseguite”.9.2.2.

La CTR è, cioè, entrata nel merito delle singole contestazioni delcontribuente, motivando le ragioni per cui non le ha ritenute meritevoli diaccoglimento, oltre che con riguardo all’impiego di un certo Prezziario,anche con riferimento alla valutazione del suolo su cui sorge l'edificio, “alNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026quale secondo la ricorrente dovrebbe applicarsi la percentuale del 12% inquanto "più che congrua se riferita a terreni destinati ad edilizia turisticoricettiva''.

La contestazione è stata ritenuta infondata perché – secondo laCorte distrettuale – “l'articolo 2 del DPR 182/1989 (ripreso dalla circolaren.6/2012) determina un valore minimo di incidenza d'area (IA) pari al12% del costo base di produzione che, in quanto minimo, è applicabileesclusivamente in contesti territoriali con scarsa appetibilità ai finilocalizzativi delle unità immobiliari, nei quali il valore della posizione harilevanza nettamente marginale rispetto al costo della costruzione, comeaffermato ragionevolmente dall'ufficio”.9.2.3.

Si è, inoltre, escluso che la stima dell’ufficio disattenda leprescrizioni della circolare n. 6/2012, osservandosi come, al contrario, ilprezziario “[OSCURATO:PERSONA]” edito da “DEI Tipografia del Genio Civile” edil prezziario “Costi parametrici indice per tipologie edilizie” edito daMaggioli Editore indicati dal contribuente costituiscano fonti “avulse dalcontesto delle finalità istituzionali del regime erariale”, “in quantoriportano valori ricavati da consuntivo di realizzazioni che non hannoalcuna connessione con i valori legali contenuti nella circolare n. 6/2012”.9.3.

E’, dunque, evidente come il diniego della consulenza tecnicad’ufficio sia scaturito dalla motivata valutazione del giudice di ritenere giàadeguatamente provata la correttezza della stima alla basedell’accertamento impugnato.10.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3509/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 3509/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto sia l’appelloprincipale della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026S.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n. MI0182817/2018 sia l’appello incidentaledell’Agenzia delle Entrate avverso il capo della medesima sentenza relativoalla compensazione delle spese.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delleEntrate resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992 anche in relazione all’art.1, comma 244, legge n. 190/2014 ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.2. Col secondo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949, degli artt. 8 e 11r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 11 d.l. n. 70/1988, dell’art. 1, comma 244,legge n. 190/2014, nonché dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, inriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.3. Col terzo motivo si censura la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ.4. Col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessae/o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n.546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ.5. Con i su esposti motivi la ricorrente si duole, in particolare, che laCTR, in violazione delle norme richiamate, abbia omesso di accertare emotivare la correttezza della procedura estimativa dell’Ufficio, anche inNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026termini di corretta applicazione della Circolare n. 6/2012, e dunque lacongruità della rendita attribuita all’immobile nell’atto di classamentoimpugnato, nonostante le censure alla base del ricorso, espressamenteriproposte in appello e sostenute da una perizia giurata di stima, e lasollecitazione di una c.t.u.6. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, per via della loro strettaconnessione, sono infondate.6.1. Va anzitutto escluso che sussista la denunciata violazione dell'art.112 cod. proc. civ., ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tuttala domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio sueccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.6.2. La norma è costantemente interpretata da questa Corte dilegittimità nel senso che si è in presenza del vizio di omessa pronunciaquando il giudice di merito ometta di decidere su un capo della domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta adottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia uncontenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deveessere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. per tutte, Cass.23649 del 2023; 13590 del 2021; 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n.6835 del 2017).6.3. L’omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degli artt. 112 e 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., va, quindi, tenuta distinta dal viziodi motivazione: la prima implica la completa omissione del provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondopresuppone che il giudice di merito abbia proceduto all’esame dellaquestione, ma senza adeguata giustificazione (Cass. 6150/2021).6.4. Si è aggiunto che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito, non anche di eccezioniNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale (Cass.7450/2024; 10422/2019; 25154/2018; 1876/2018).6.5. Ad ogni modo, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia,nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando ladecisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sulmedesimo», ovvero qualora la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. in tal senso, tra le molte, 456/2024;12131/2023; 2773/2023; 17011/2022; 29953/2020; 12652/2020; s. u.10012/2021; 24953/2020; 29191/2017; 20311/2011).6.6. Ciò posto, nel caso di specie, la CTR ha espressamente escluso ladedotta illegittimità dell’atto impugnato ritenendo la stima catastale allabase dell’accertamento dell’ufficio conforme ai parametri normativi, sicchénon ricorre il vizio di omessa pronuncia, mentre il fatto che – secondo laricorrente - il giudice d'appello non abbia dato risposta a taluneargomentazioni addotte a sostegno dell’appello e del ricorso originario nonsignifica che non si sia pronunciato sulla domanda propostagli, dovendoritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che,seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.6.7. Peraltro, la domanda non s'identifica con le singoleargomentazioni che la sostengono, rilevando sul diverso piano del vizio dimotivazione, di cui si viene appresso a dire, ma certamente non in terminidi violazione dell’art. 112 (cfr. in argomento, tra le tante, Sez. U.9100/2015; 25714/2014; 544/2006).6.8. Venendo al vizio di omessa motivazione, secondo giurisprudenzaunanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n.17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmenteNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).6.9. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).6.10. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).6.11. Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello delcontribuente, che è stato idoneamente giustificato in considerazione dellaritenuta correttezza dell’accertamento della rendita catastale alla basedell’avviso impugnato.Numero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/20266.12. La CTR, inoltre, illustra la ragione per cui non compie lavalutazione sostitutiva della cui omissione la ricorrente si duole, oveafferma che “nel caso specifico […], non essendovi ragioni di illegittimitàdella sentenza impugnata che conducano all'annullamento dell'attoimpugnato in primo grado, deve escludersi che il giudice possa validare lavalutazione tecnica di parte”.6.13. Ciò in applicazione del principio, più volte affermato da questaCorte, secondo cui dalla natura del processo tributario, il quale non èannoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processidi "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazionegiuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di meritosostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente chedell'accertamento dell'ufficio, discende che, ove il giudice tributario ritengainvalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di caratteresostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deveesaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivatavalutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura,entro i limiti posti dalle domande di parte (v., ex plurimis, Cass., 30ottobre 2018, n. 27574; Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21novembre 2013, n. 26157; Cass., 12 luglio 2006, n. 15825; Cass., 2dicembre 1993, n. 11958; Cass., 4 maggio 1990, n. 3718; Cass., 18giugno 1987, n. 5352).6.14. Orbene, dalla motivazione della sentenza è evidente che ilgiudice di appello in tanto non ha operato “una motivata valutazionesostitutiva” in quanto ha escluso la sussistenza di “ragioni di illegittimitàdella sentenza impugnata che conducano all'annullamento dell'attoimpugnato in primo grado”.6.15. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della censura, mentre la censuradisvela il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sottoNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026l'inappropriata doglianza della violazione di legge e del vizio di omessa oapparente motivazione, la valutazione di merito compiuta dal giudiceregionale in merito alla prova della congruità della rendita catastaleaccertata dall’amministrazione finanziaria.6.16. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).6.17. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).6.18. Con riguardo poi alla prospettata violazione dell'art 115 e 116cod. proc. civ., è da tempo consolidato il principio secondo cui una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. non può ̀ avere ad oggetto l'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le piùrecenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019,27000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018),restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da unadelle parti (Cass. 18665 del 2017) o, più̀ in generale, nella denuncia di uncattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, nonessendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuiscerilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).6.19. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).6.20. Quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,questa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione didetta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che -nel caso di specie – non è stato invocato, anche perché precluso dalla cd.doppia conforme.6.21. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra leNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).6.22. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.6.23. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” cheil giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma,cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità̀ delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità̀ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).6.24. Infine, neanche ricorre la dedotta violazione o falsa applicazionedegli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, perché il giudice d’appello, pur avendoNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026osservato che fosse onere dell’appellante riprodurre in sede di gravame “imotivi di ricorso proposti in primo grado”, non si sottrae comunque allaverifica nel merito della correttezza del percorso estimativo dell’ufficio,anche sotto il profilo dell’osservanza delle prescrizioni contenute nellaCircolare n. 6/2012, come dimostra il fatto che esclude motivatamenteogni profilo di criticità della rendita oggetto di accertamento, ritenendo ivalori alla base della stima rispettosi dei parametri normativi e fondati sudati obiettivi (cfr. pg. 5 sentenza: “Miglior sorte non può sortire il ricorsonella parte in cui contesta che nel merito tecnico la stima dell’ufficiodisattende le prescrizioni della circolare n.6/2012. Infatti sussiste oneredell’appellante di riprodurre i motivi di ricorso proposti in primo gradoanche nell’appello […]. Nel merito comunque correttamente la sentenzaimpugnata ha rilevato che il prezziario “[OSCURATO:PERSONA]” edito da “DEITipografia del Genio Civile” ed il prezziario “Costi parametrici indice pertipologie edilizie” edito da [OSCURATO:PERSONA] sono fonti “ulteriori ed avulsedal contesto delle finalità istituzionali del regime erariale”, in quantoriportano valori ricavati da consuntivo di realizzazioni che non hannoalcuna connessione con i valori legali contenuti nella circolare n. 6/2012”).7. Col quinto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza percarenza di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell’istanza dic.t.u. proposta sin dal primo grado, per violazione dell’art. 132, secondocomma, num. 4, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 7 e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 61 ss. cod. proc. civ., conriferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ.8. Col sesto motivo si espone il vizio di violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 61 ss. cod. proc.civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.9. Le censure, da esaminarsi congiuntamente perché connesse, sonoinfondate.Numero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/20269.1. Per costante orientamento di questa Corte, la consulenza tecnicad'ufficio è, non una prova vera e propria, ma mezzo istruttorio sottrattoalla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento delgiudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione didisporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventualediniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generaledelle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass.25783/2024; 9461/2020; 326/2020; 15219/2007; 4660/2006).9.2. E’ quanto si verifica nel caso di specie, in cui il giudice di appelloha ritenuto ampiamente dimostrata la correttezza del procedimento distima adottato dall’Ufficio, senza bisogno di ulteriore approfondimentoistruttorio, giudicando i valori alla base della stima rispettosi dei parametrinormativi, oltre che fondati su dati obiettivi.9.2.1. La CTR ha, infatti, ritenuto che l’Agenzia abbia adeguatamentedocumentato i dati di costo alla base della stima attraverso il prezzario2017. Ciò sul presupposto che sia “sufficiente, ai fini della stima catastale,che i dati elementari di costo siano desumibili da prontuari o prezziari dimassima stilati dall’Agenzia del Territorio a mezzo degli Uffici provincialisemplicemente resi disponibili ai professionisti esterni”. Ha inoltreaggiunto che “il valore stabilito nel prezziario adottatodall’amministrazione non potrebbe essere sostituito da prezziari realizzatiad altri fini”, come quello “sul costo di costruzione di pubblicaconsultazione” suggerito dal contribuente, “la cui maggiore idoneitàrappresentativa dei valori effettivi non è in alcun modo provata ed èsmentita dalla diversità delle finalità perseguite”.9.2.2. La CTR è, cioè, entrata nel merito delle singole contestazioni delcontribuente, motivando le ragioni per cui non le ha ritenute meritevoli diaccoglimento, oltre che con riguardo all’impiego di un certo Prezziario,anche con riferimento alla valutazione del suolo su cui sorge l'edificio, “alNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026quale secondo la ricorrente dovrebbe applicarsi la percentuale del 12% inquanto "più che congrua se riferita a terreni destinati ad edilizia turisticoricettiva''. La contestazione è stata ritenuta infondata perché – secondo laCorte distrettuale – “l'articolo 2 del DPR 182/1989 (ripreso dalla circolaren.6/2012) determina un valore minimo di incidenza d'area (IA) pari al12% del costo base di produzione che, in quanto minimo, è applicabileesclusivamente in contesti territoriali con scarsa appetibilità ai finilocalizzativi delle unità immobiliari, nei quali il valore della posizione harilevanza nettamente marginale rispetto al costo della costruzione, comeaffermato ragionevolmente dall'ufficio”.9.2.3. Si è, inoltre, escluso che la stima dell’ufficio disattenda leprescrizioni della circolare n. 6/2012, osservandosi come, al contrario, ilprezziario “[OSCURATO:PERSONA]” edito da “DEI Tipografia del Genio Civile” edil prezziario “Costi parametrici indice per tipologie edilizie” edito daMaggioli Editore indicati dal contribuente costituiscano fonti “avulse dalcontesto delle finalità istituzionali del regime erariale”, “in quantoriportano valori ricavati da consuntivo di realizzazioni che non hannoalcuna connessione con i valori legali contenuti nella circolare n. 6/2012”.9.3. E’, dunque, evidente come il diniego della consulenza tecnicad’ufficio sia scaturito dalla motivata valutazione del giudice di ritenere giàadeguatamente provata la correttezza della stima alla basedell’accertamento impugnato.10. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 9045/2022Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 12245/2026Data pubblicazione 01/05/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO