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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07786/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17210/2016 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Benigni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA];-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 67/2016, depositata il 11 gennaio 2016.Numero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L'Agenzia delle entrate sottoponeva a verifica la posizionefiscale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'azienda agricola "Pietracupa diLoffredo Sabino", in relazione alla corretta applicazione del regimeprevisto dall'art. 34 d.P.R. 917/86 per gli imprenditori agricoli.

Conl'avviso di accertamento del 20 ottobre 2011 n.

TFK010102422/2011, l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione dei redditi perl'anno 2007, contestandogli un'evasione di complessivi euro26.968,00 a titolo di IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni pecuniarie.L’Ufficio ha sostenuto che l'uva di proprietà di terzi sarebbe stata parie/o superiore a quella prodotta in proprio.

Pertanto, difettando ilrequisito della prevalenza di cui all'art. 322, lett. c) d.P.R. 917/86, lanatura di reddito agrario doveva essere disconosciuta, tassandosi isupposti ricavi per l'anno 2007 quale reddito di impresa ordinaria, exart. 56 d.P.R. 917/86.Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 451/03/2012, la Commissione tributariaprovinciale di Avellino accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 67/2016, depositata il 11 gennaio 2016, ha accoltol'impugnazione.Numero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/20263. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita al finedell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Va preliminarmente rigettata, in quanto infondata,l’eccezione di giudicato proposta dal ricorrente con la memoria del 15gennaio 2026.

La pronuncia in argomento non è estensibile alpresente giudizio, poiché le modalità dell’attività esercitata, dallequali derivi la prevalenza di quella di produzione delle uve rispetto alloro commercio, non è un elemento che ha carattere permanentepoiché per sua natura suscettibile di variazione di anno in anno (Cass.n. 15938/2022).2. – Venendo ora allo scrutinio delle censure proposte, rileva laCorte che con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 32 lett. c) e 34 d.P.R. 917/1986, nonchédell'art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.) LaCommissione tributaria regionale esclude dal novero delle uveprodotte in proprio dal contribuente quelle ricavate dal fondo sito inMontefredane a fol. 2 p.lla 672 unicamente in base a una presuntadichiarazione del contribuente che la conduzione dello stesso sarebbeiniziata "con la vendemmia del 2005/2006", peraltro contestata dalLoffredo sin dal ricorso di primo grado, con ampio corredo probatoriodocumentale a supporto.

Sennonché tale dichiarazione non sarebbemai stata allegata, né tantomeno provata dall'Ufficio nel giudizio dimerito; perciò la Commissione tributaria regionale non avrebbepotuto utilizzarla senza violare le norme richiamate.2.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 1229/2019).Nel caso di specie, si tratta di profili in alcun modo riscontrabilinella pronuncia impugnata, né dedotti - nei termini indicati dallagiurisprudenza di questa S.C. - nel motivo di censura.

Invero, ilmotivo mira a conseguire una inammissibile rivalutazionedell'accertamento di fatto compiuto in sede di merito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglioche riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (Cass. n. 10927/2024).In tal senso, in sede di legittimità, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e laNumero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.32505/2023; Cass. n. 9097/2017).3. – Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. artt. 1803, 1809, 1810 e 1811 e dell'art. 2697c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale esclude dal quantitativo di uve proprie del contribuentequelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato"Cece" del 2001, sull'erroneo presupposto che tale comodato sarebbeda ritenere cessato con la morte del comodante.3.1. – Il motivo è fondato.In caso di cessazione del contratto di comodato per morte delcomodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fattosulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, inassenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoieredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi inizialianche rispetto ai medesimi successori (Cass. n. 25887/2018).Il contratto, quindi, diversamente da quanto ritenuto nellapronuncia impugnata, non poteva ritenersi risolto automaticamentecon la morte del comodante nel 2002 e la questione della sua duratadovrà essere riesaminata in sede di rinvio.4. – L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimentodel terzo (con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.32 lett. c) TUIR sulla disponibilità di taluni fondi in quanto registraticome fondi DOCG o IGT in epoca successiva al biennio esaminato,art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e del quarto (con cui si deducel’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in merito alla stipula di un contrattoNumero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026di locazione con gli ex comodanti, nel quale uno dei terreni DOCG inoggetto veniva definito "incolto", art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1, 6,32 lett. c), 34 e 56 TUIR in relazione all’art. 41 Cost. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.).

La sentenza violerebbe le disposizioni inepigrafe laddove ritiene di poter sostenere il giudizio sfavorevoleespresso nei confronti di contribuente facendo altresì riferimento alla"esiguità delle giornate di manodopera ed alla "rilevataantieconomicità della gestione aziendale" per essere stato dichiarato"un reddito praticamente inferiore alla soglia di sussistenza ecomunque incongruo rispetto al tipo di attività e ai costi diproduzione, oltre che insufficiente a remunerare sia l'attivitàlavorativa che il rischio d'impresa".

Si osserva che l'art. 34 TUIRdefinisce il reddito agrario come la "parte del reddito medio ordinariodei terreni imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro diorganizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno,nell'esercizio dell'attività agricola su di esso".

La normaprescinderebbe dagli effettivi ricavi prodotti dall'azienda agricola,finendo per riconoscere una vera e propria rendita fiscale, atteso ilrilievo di utilità sociale dell'impresa agricola.

Sarebbe, in tal senso,evidente che il parametro di riferimento per valutare la economicitàdell'attività d'impresa non sarebbe il reddito dichiarato, atteso l'ovvioscostamento dei dati (medi ed ordinari) di tariffa rispetto allerisultanze del conto economico tracciabile per l'impresa ordinariaall'esito del confronto tra ricavi effettivi e costi dell'esercizio inerenti erealmente sostenuti.5.1. – Il motivo è infondato.È legittimo l'accertamento induttivo condotto, ai sensi dell'art.39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercitaNumero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026sulla determinazione del c.d. reddito agricolo di cui all'art. 32, commi1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cuistregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, cheinvece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soliredditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette specialiprevisioni (Cass. n. 16902/2025).Nel caso di specie, l'accertamento induttivo è ammissibile,risultando una palese contraddizione tra la modesta entità dei redditiagrari dichiarati e la documentazione acquisita presso diversi entipubblici.

Al riguardo, risultano inconferenti le deduzioni circa il rilievosociale dell'impresa agricola, che giustifica un regime differenziatorispetto a quello ordinario ma non può impedire un accertamento lìdove ne sussistano i presupposti.6. – Va dunque accolto il ricorso limitatamente al secondomotivo.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado territorialmente competente, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e ilquinto, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17210/2016 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Benigni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA];-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 67/2016, depositata il 11 gennaio 2016.Numero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L'Agenzia delle entrate sottoponeva a verifica la posizionefiscale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'azienda agricola "Pietracupa diLoffredo Sabino", in relazione alla corretta applicazione del regimeprevisto dall'art. 34 d.P.R. 917/86 per gli imprenditori agricoli. Conl'avviso di accertamento del 20 ottobre 2011 n. TFK010102422/2011, l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione dei redditi perl'anno 2007, contestandogli un'evasione di complessivi euro26.968,00 a titolo di IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni pecuniarie.L’Ufficio ha sostenuto che l'uva di proprietà di terzi sarebbe stata parie/o superiore a quella prodotta in proprio. Pertanto, difettando ilrequisito della prevalenza di cui all'art. 322, lett. c) d.P.R. 917/86, lanatura di reddito agrario doveva essere disconosciuta, tassandosi isupposti ricavi per l'anno 2007 quale reddito di impresa ordinaria, exart. 56 d.P.R. 917/86.Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 451/03/2012, la Commissione tributariaprovinciale di Avellino accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 67/2016, depositata il 11 gennaio 2016, ha accoltol'impugnazione.Numero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/20263. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al finedell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Va preliminarmente rigettata, in quanto infondata,l’eccezione di giudicato proposta dal ricorrente con la memoria del 15gennaio 2026. La pronuncia in argomento non è estensibile alpresente giudizio, poiché le modalità dell’attività esercitata, dallequali derivi la prevalenza di quella di produzione delle uve rispetto alloro commercio, non è un elemento che ha carattere permanentepoiché per sua natura suscettibile di variazione di anno in anno (Cass.n. 15938/2022).2. – Venendo ora allo scrutinio delle censure proposte, rileva laCorte che con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 32 lett. c) e 34 d.P.R. 917/1986, nonchédell'art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.) LaCommissione tributaria regionale esclude dal novero delle uveprodotte in proprio dal contribuente quelle ricavate dal fondo sito inMontefredane a fol. 2 p.lla 672 unicamente in base a una presuntadichiarazione del contribuente che la conduzione dello stesso sarebbeiniziata "con la vendemmia del 2005/2006", peraltro contestata dalLoffredo sin dal ricorso di primo grado, con ampio corredo probatoriodocumentale a supporto. Sennonché tale dichiarazione non sarebbemai stata allegata, né tantomeno provata dall'Ufficio nel giudizio dimerito; perciò la Commissione tributaria regionale non avrebbepotuto utilizzarla senza violare le norme richiamate.2.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 1229/2019).Nel caso di specie, si tratta di profili in alcun modo riscontrabilinella pronuncia impugnata, né dedotti - nei termini indicati dallagiurisprudenza di questa S.C. - nel motivo di censura. Invero, ilmotivo mira a conseguire una inammissibile rivalutazionedell'accertamento di fatto compiuto in sede di merito.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglioche riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme (Cass. n. 10927/2024).In tal senso, in sede di legittimità, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e laNumero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.32505/2023; Cass. n. 9097/2017).3. – Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. artt. 1803, 1809, 1810 e 1811 e dell'art. 2697c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale esclude dal quantitativo di uve proprie del contribuentequelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato"Cece" del 2001, sull'erroneo presupposto che tale comodato sarebbeda ritenere cessato con la morte del comodante.3.1. – Il motivo è fondato.In caso di cessazione del contratto di comodato per morte delcomodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fattosulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, inassenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoieredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi inizialianche rispetto ai medesimi successori (Cass. n. 25887/2018).Il contratto, quindi, diversamente da quanto ritenuto nellapronuncia impugnata, non poteva ritenersi risolto automaticamentecon la morte del comodante nel 2002 e la questione della sua duratadovrà essere riesaminata in sede di rinvio.4. – L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimentodel terzo (con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.32 lett. c) TUIR sulla disponibilità di taluni fondi in quanto registraticome fondi DOCG o IGT in epoca successiva al biennio esaminato,art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e del quarto (con cui si deducel’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in merito alla stipula di un contrattoNumero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026di locazione con gli ex comodanti, nel quale uno dei terreni DOCG inoggetto veniva definito "incolto", art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1, 6,32 lett. c), 34 e 56 TUIR in relazione all’art. 41 Cost. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.). La sentenza violerebbe le disposizioni inepigrafe laddove ritiene di poter sostenere il giudizio sfavorevoleespresso nei confronti di contribuente facendo altresì riferimento alla"esiguità delle giornate di manodopera ed alla "rilevataantieconomicità della gestione aziendale" per essere stato dichiarato"un reddito praticamente inferiore alla soglia di sussistenza ecomunque incongruo rispetto al tipo di attività e ai costi diproduzione, oltre che insufficiente a remunerare sia l'attivitàlavorativa che il rischio d'impresa". Si osserva che l'art. 34 TUIRdefinisce il reddito agrario come la "parte del reddito medio ordinariodei terreni imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro diorganizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno,nell'esercizio dell'attività agricola su di esso". La normaprescinderebbe dagli effettivi ricavi prodotti dall'azienda agricola,finendo per riconoscere una vera e propria rendita fiscale, atteso ilrilievo di utilità sociale dell'impresa agricola. Sarebbe, in tal senso,evidente che il parametro di riferimento per valutare la economicitàdell'attività d'impresa non sarebbe il reddito dichiarato, atteso l'ovvioscostamento dei dati (medi ed ordinari) di tariffa rispetto allerisultanze del conto economico tracciabile per l'impresa ordinariaall'esito del confronto tra ricavi effettivi e costi dell'esercizio inerenti erealmente sostenuti.5.1. – Il motivo è infondato.È legittimo l'accertamento induttivo condotto, ai sensi dell'art.39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercitaNumero registro generale 17210/2016Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 7786/2026Data pubblicazione 31/03/2026sulla determinazione del c.d. reddito agricolo di cui all'art. 32, commi1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cuistregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, cheinvece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soliredditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette specialiprevisioni (Cass. n. 16902/2025).Nel caso di specie, l'accertamento induttivo è ammissibile,risultando una palese contraddizione tra la modesta entità dei redditiagrari dichiarati e la documentazione acquisita presso diversi entipubblici. Al riguardo, risultano inconferenti le deduzioni circa il rilievosociale dell'impresa agricola, che giustifica un regime differenziatorispetto a quello ordinario ma non può impedire un accertamento lìdove ne sussistano i presupposti.6. – Va dunque accolto il ricorso limitatamente al secondomotivo.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado territorialmente competente, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e ilquinto, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio