CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCANNAVACCIUOLO GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;2026 - intimati -971 avverso la sentenza n. 1225/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/11/2024 R.G.N. 1299/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diCatanzaro ha respinto il reclamo proposto dal FallimentoNumero registro generale 2272/2025Numero sezionale 971/2026American [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la pronunNcumiaer od dei ral ccolta generale 11379/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l’inefficacia dellicenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA], ordinando lareintegra nel posto di lavoro con conseguente tutela risarcitoria,ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, l. 300/70.2.La Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenzadi prime cure respingendo i motivi di doglianza formulati dalfronte della reiterata eccezione di incompetenza funzionale chesussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro nonsolo in relazione alla domanda di reintegra nel posto di lavoroma anche per quella di condanna al risarcimento dei danni,essendo consolidato l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità sul punto, che non avalla la separazione delledomande, pregiudicante la ragionevole durata del processo.In ordine all’impossibilità di dare esecuzione alla sentenza direintegra per mancata valutazione della cessazione dell’attivitàaziendale, in assenza di esercizio provvisorio dell’attività, laCorte evidenzia come, nel precedente grado, non vi era statauna puntuale allegazione e conseguente prova della cessazionedell’attività aziendale, elemento che deve essere riscontrato dalgiudice caso per caso, ai fini della declaratoria di inammissibilitàper impossibilità di procedere alla reintegra. In ordine, infine,all’omessa deduzione dell’aliunde perceptum e percipiendum,confermando la sentenza di prime cure, la Corte considerameramente esplorativa la domanda.3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. La parte ricorrente ha depositato memorie.Numero registro generale 2272/20255. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neiN umero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 11379/2026successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Data pubblicazione 27/04/2026Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. per aver la Corte diappello violato ed erroneamente applicato e interpretato ladisciplina in materia di cosa giudicata.Secondo la ricostruzione del Fallimento, la Corte di appelloavrebbe errato nel ritenere non puntualmente dedotta e provatala cessazione dell’attività, non solo perché la circostanza fattualeera stata allegata sin dal ricorso in opposizione, ex art. 1, co.51,l. 92/2012, ma anche provata attraverso la documentazione,L’accertamento fattuale della cessazione dell’attività, poichéprofilo non impugnato dal lavoratore, data la mancatacostituzione del lavoratore in sede di opposizione, era divenutocosa giudicata, preclusa, quindi, al vaglio in sede di appello.1.1 Il motivo è infondato e deve essere respinto.1.2. In tema di giudicato interno è consolidato il principio didiritto secondo cui, ai fini della denuncia per cassazione dellaviolazione di norme di diritto, possono essere considerate solole statuizioni del giudice di appello che abbiano riguardato imotivi e le richieste formulate dall'appellante, dovendosi inveceindefettibilmente rilevare da questa Corte la formazione delgiudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto didibattito in primo grado e della relativa pronunzia e che nonsiano state ritualmente riproposte dalla parte interessata insede di gravame (così già Cass. n. 9621 del 1997; piùNumero registro generale 2272/2025recentemente, nello stesso senso, tra le tante, Cass. nn. 6754N umero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 11379/2026del 2003, 19155 del 2014, 8104 del 2021, n. 34424 del 2021).Data pubblicazione 27/04/2026Nel caso in esame non si è in presenza di un giudicato interno,in ordine alla cessazione dell’attività, perché tale profilo non hacostituito oggetto di esame in primo grado avendo il giudicedella fase c.d. Fornero accolto la domanda per carenza delrequisito della forma scritta e, anche in sede di opposizione, silegge nella sentenza che la “cessazione dell’attività aziendale”non è stata oggetto di delibazione (vedi pag. 4 della sent. n.805/2022).Del resto, l’odierno ricorrente, in sede di reclamo, richiedendola riforma della sentenza di primo grado, sul punto degli effettidella reintegra, ha devoluto alla Corte di appello l’accertamentodel fatto impeditivo (costituito dalla reintegra nel posto dilavoro) per cui non coglie nel segno, rispetto al decisum, laformulazione del motivo che invoca da un lato la violazionedell’art. 324 c.p.c., non essendosi configurato alcun giudicato e,dall’altro la violazione dell’art. 392 co. 2 c.p.c. essendoirrilevante il profilo dell’acquiescenza parziale per quantoinnanzi detto.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le partirappresentato dalla prova documentale e richiesta provatestimoniale della definitiva cessazione dell’attività,conseguente alla mancata autorizzazione all’esercizioprovvisorio, genetico del licenziamento collettivo per tutti idipendenti in forza.2.1. Il motivo è inammissibile configurandosi nella specie uncaso di c.d. “doppia conforme”.Numero registro generale 2272/2025Numero sezionale 971/20262.1.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza è graniNtiucmaer on dei ral ccolta generale 11379/2026Data pubblicazione 27/04/2026ritenere che “ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice diappello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (Cass. n.7724/2022). È necessario, quindi, che nei due gradi di merito le“questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesseragioni”, per cui la preclusione non opera se l’istruzioneprobatoria sia del tutto mancata (Cass. n. 29222/2019).Nella specie, ferma l’identità del percorso logico-argomentativocompiuto nei due gradi di merito, il giudice del reclamo ha,contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, preso inconsiderazione la cessazione dell’attività aziendale, valutandoinsufficienti le deduzioni per cui non può, già in via astratta,configurarsi l’omesso esame di un fatto decisivo perché il fattoè stato esaminato e valutato diversamente. Del resto nellanozione di fatto il cui omesso esame possa determinare il vizioinvocato non rientrano le deduzioni difensive ovvero leargomentazioni (Cass. n. 7085/2024) ovvero le domande o leeccezioni formulate in sede di merito che costituiscono fatticostitutivi.3. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deveessere respinto.4. Nulla sulle spese essendo [OSCURATO:PERSONA] rimastointimato.Numero registro generale 2272/20255.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilN umero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 11379/2026raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, commaData pubblicazione 27/04/20261 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese di lite.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]