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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04035/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.21252/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- struzionis.r.l., difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lomba, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gelucci; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 772/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lo- redana Annunziata convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 2di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un contratto del 12/05/2011 di vendita di un terreno (dalla prima alla seconda delle due società con- venute).

Gli attori si vantavano creditori di € 11.900 nei confronti della venditrice per i vizi delle opere di ripristino dell’asfalto sui piazzali esterniall’edifici condominiale, alla rimozione dei materiali di risulta e al rifacimento dell’intonaco sui muri di cinta.

La domanda è stata ac- colta in primo e secondo grado.

In particolare, la parte rilevante d ella sentenza di appello (p. 5 s.) argomenta nei termini seguenti.

Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che nella fattispecie in esame la dichiarazione di cui al fax del 28/7/2010 costituisce ricono- scimento dei vizi (limitatamente alle aree di pertinenza condominiale), integrando quindi una rinuncia adavvalersi della prescrizione.

L’inter- ruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento ex art. 2944 c.c. può conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammis- sione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum.

Anche le trattative per ottenere il risar- cimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del con- trapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una ri- nuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto delriconoscimento.

Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due motivi.

Resistono gli attori con controricorso.

Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] ha propo- sto ex art. 380-bis c.p.c. la definizione del giudizio per manifesta in- fondatezza del ricorso.

I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione. 3di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adu- nanza camerale.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 12 s.) censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il fax del 28/7/2010 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costi- tuiva riconoscimento dei vizi che affliggevano le opere compiute e im- plicava la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, mentre in realtà la società aveva manifestat o più volte l’intenzione di non rinunciare a quest’ultimaex art. 1495 c.c.

Si deduce la violazione dell’art. 2937 c.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il secondo motivo (p. 13 ss.) censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il fax del 28/7/2010 costituiva riconoscimento dei vizi re- lativi alle aree condominiali dell’immobile e implicava la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, mentre in realtà l’obbligazione ivi assunta aveva ad oggetto l’eliminazione dei vizi e non corrispondeva alle pre- tese alla risoluzione o alla riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.

Si deduce violazione degli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. 2.1.– I due motivi possono esaminarsi contestualmente in quanto connessi nelle loro censure, che possono sintetizzarsi n ei temini se- guenti.Con il fax del 28/7/2010 la società [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la volontà di eliminare i vizi delle opere e non quella di ottenere un com- ponimento sulla liquidazione del quantum.

Infatti, essa si è dichiarata disponibile a ripristinare l'asfalto sui piazzaliesterni, a rimuovere i ma- teriali di risulta e aprovvedere al rifacimento dell’intonaco sui muri di cinta.

Ha inteso eliminare i vizi, non rinunciare alla prescrizione, poiché la proposta ivi contenuta non rientra nel contenuto dell’obbligazione di garanzia per i vizi della cosa ex artt. 1492, 1493 e 1494 c.c., non 4di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. disponendo il compratore di un’azione di esatto adempimento.

Se ac- cettata, tale proposta dà luogo ad un’obbligazione autonoma.

2.2. –Entrambi i motivi sono da disattendere.

In particolare, il primo motivo è inammissibile per doppia pronuncia conformein primo e secondo grado.

In tale ipotesi, per evitare che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente (applicabile ex art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 ai giudizi d’appello introdotti come nel caso di specie dopo l’11 settembre 2012), la parte ricorrente è tenuta ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri- getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nono- stante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado sul capo inve- stito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022).

Tale onere non è stato adempiuto.

L’inammissibilità si estende in via consequenziale all’abbinata censura di violazione dell’art. 2937 c.c., che dipende dalla possibilità di far valere con successo il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché l’argomento ivi fatto valere non supera la considerazione che se , come nel caso di specie, il venditore si impegn a ad eliminare i vizi sorge un a obbliga- zione di fare autonoma, che - ove non estingua per novazione la ga- ranzia originaria, si affiancaa quest ’ulti ma , rimanendo ne distinta .

Ne consegue cheil diritto all'eliminazione dei vizi così sorto è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale ( mentre l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto re- sta soggetto alla prescrizione annualeex art. 1495 c.c.). [OSCURATO:PERSONA].

SU 19702/2012, nonché fra le più recenti Cass. 34648/2022. 5di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Atteso che la presente pronuncia è conforme alla proposta di defini- zione accelerata, trova applicazione l’ultima parte del terzo comma dell’art.380 bis. c.pc. nel richiamo al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., negli importi di cui al dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Condanna inoltre la parte ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. al paga- mentodi € 2.000 in favore della parte controricorrente, nonché ex art.96 co. 4 c.p.c. al pagamento di € 2.000 in favore della C assa delle ammende.

Sussistono infine i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.21252/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- struzionis.r.l., difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lomba, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gelucci; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 772/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lo- redana Annunziata convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 2di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un contratto del 12/05/2011 di vendita di un terreno (dalla prima alla seconda delle due società con- venute). Gli attori si vantavano creditori di € 11.900 nei confronti della venditrice per i vizi delle opere di ripristino dell’asfalto sui piazzali esterniall’edifici condominiale, alla rimozione dei materiali di risulta e al rifacimento dell’intonaco sui muri di cinta. La domanda è stata ac- colta in primo e secondo grado. In particolare, la parte rilevante d ella sentenza di appello (p. 5 s.) argomenta nei termini seguenti. Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che nella fattispecie in esame la dichiarazione di cui al fax del 28/7/2010 costituisce ricono- scimento dei vizi (limitatamente alle aree di pertinenza condominiale), integrando quindi una rinuncia adavvalersi della prescrizione. L’inter- ruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento ex art. 2944 c.c. può conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammis- sione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum. Anche le trattative per ottenere il risar- cimento del danno comportano l’interruzione della prescrizione quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del con- trapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una ri- nuncia tacita alla prescrizione analogamente all’interruzione della stessa per effetto delriconoscimento. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due motivi. Resistono gli attori con controricorso. Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] ha propo- sto ex art. 380-bis c.p.c. la definizione del giudizio per manifesta in- fondatezza del ricorso. I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione. 3di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adu- nanza camerale. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 12 s.) censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il fax del 28/7/2010 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costi- tuiva riconoscimento dei vizi che affliggevano le opere compiute e im- plicava la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, mentre in realtà la società aveva manifestat o più volte l’intenzione di non rinunciare a quest’ultimaex art. 1495 c.c. Si deduce la violazione dell’art. 2937 c.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il secondo motivo (p. 13 ss.) censura che la Corte di appello abbia ritenuto che il fax del 28/7/2010 costituiva riconoscimento dei vizi re- lativi alle aree condominiali dell’immobile e implicava la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, mentre in realtà l’obbligazione ivi assunta aveva ad oggetto l’eliminazione dei vizi e non corrispondeva alle pre- tese alla risoluzione o alla riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. Si deduce violazione degli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. 2.1.– I due motivi possono esaminarsi contestualmente in quanto connessi nelle loro censure, che possono sintetizzarsi n ei temini se- guenti.Con il fax del 28/7/2010 la società [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la volontà di eliminare i vizi delle opere e non quella di ottenere un com- ponimento sulla liquidazione del quantum. Infatti, essa si è dichiarata disponibile a ripristinare l'asfalto sui piazzaliesterni, a rimuovere i ma- teriali di risulta e aprovvedere al rifacimento dell’intonaco sui muri di cinta. Ha inteso eliminare i vizi, non rinunciare alla prescrizione, poiché la proposta ivi contenuta non rientra nel contenuto dell’obbligazione di garanzia per i vizi della cosa ex artt. 1492, 1493 e 1494 c.c., non 4di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. disponendo il compratore di un’azione di esatto adempimento. Se ac- cettata, tale proposta dà luogo ad un’obbligazione autonoma. 2.2. –Entrambi i motivi sono da disattendere. In particolare, il primo motivo è inammissibile per doppia pronuncia conformein primo e secondo grado. In tale ipotesi, per evitare che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente (applicabile ex art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 ai giudizi d’appello introdotti come nel caso di specie dopo l’11 settembre 2012), la parte ricorrente è tenuta ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri- getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nono- stante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado sul capo inve- stito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022). Tale onere non è stato adempiuto. L’inammissibilità si estende in via consequenziale all’abbinata censura di violazione dell’art. 2937 c.c., che dipende dalla possibilità di far valere con successo il vizio di omesso esame di fatto decisivo. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché l’argomento ivi fatto valere non supera la considerazione che se , come nel caso di specie, il venditore si impegn a ad eliminare i vizi sorge un a obbliga- zione di fare autonoma, che - ove non estingua per novazione la ga- ranzia originaria, si affiancaa quest ’ulti ma , rimanendo ne distinta . Ne consegue cheil diritto all'eliminazione dei vizi così sorto è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale ( mentre l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto re- sta soggetto alla prescrizione annualeex art. 1495 c.c.). [OSCURATO:PERSONA]. SU 19702/2012, nonché fra le più recenti Cass. 34648/2022. 5di 5 – 21252/2021 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Atteso che la presente pronuncia è conforme alla proposta di defini- zione accelerata, trova applicazione l’ultima parte del terzo comma dell’art.380 bis. c.pc. nel richiamo al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., negli importi di cui al dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Condanna inoltre la parte ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. al paga- mentodi € 2.000 in favore della parte controricorrente, nonché ex art.96 co. 4 c.p.c. al pagamento di € 2.000 in favore della C assa delle ammende. Sussistono infine i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ric
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