Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 14560/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24337-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.24337/2018 Cron.

Rep.

Ud.17/04/2024 CC avverso la sentenza n. 587/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 865/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva ritenuto infondata, perché coperta dal giudicato, la domanda con la quale, sul presupposto della “falsità ideologica” del provvedimento (i.e., decreto del Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 18474 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con cui ne era stato disposto il distacco presso l’Agenzia del Territorio, aveva domandato, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il risarcimento del danno patito in misura di euro 250.000,00;

2. la Corte d’appello, in sintonia con il primo giudice,ha ritenuto che la domanda fosse preclusa da precedente giudicato,costituito dalla sentenzadella Cassazione n. 3324/2013 che aveva accertato la piena legittimità del provvedimento del Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA],n. 18474/01 cit.; in particolare, ha rilevato che ilgiudicato copri va il dedotto ed il deducibile, e quindi anche la questione relativa alla falsità ideologica del provvedimento , che era l’unica deduzione n uova rispetto al giudizio precedente;

3. la Corte distrettuale ha evidenziato, pertanto, l’assenza di specifiche censure rivolte a contestare l’estensione del giudicato al “deducibile”, ed ha rilevato,infine, che non erano state oggetto di critiche specifiche le plurime argomentazioni (i) in punto di negazione del nesso causale giacché il presunto danno derivava dal provvedimento di distacco validato in via definitiva dalla Cassazione; ii) in ordineall’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del Ministero; iii) sulla generica allegazione deldanno non patrimonial e , non precisat o nel ricorso introduttivo ecc.) con le quali il Tribunale aveva escluso che fossero fondate le domande risarcitorie;

4. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi assistiti da memoria; le Amministrazioni sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . ) violazione degli artt. 2909 cod.civ. e dell’art. 39 cod. p roc . c iv . ; si sostiene che la Corte reggina aveva errato nell’affermare la preclusione per il giudicato in quanto non si trattava della medesima domanda, tanto che il giudice del secondo giudizio l’aveva sospeso ex art. 295 cod.p roc. c iv . in attesa della definizione del primo, che poi si era concluso con la sentenza della Cassazione n. 3324/2013; se si fosse trattato di giudizi identici, avrebbe dovuto , invece, pronunciare la litispendenza;

2. con il secondo mezzo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . ) violazione degli artt. 2909 cod.civ. e dell’art. 102 cod. p roc . c iv . ; si rileva che il giudicato non poteva, per i suoi limiti soggettivi, estendere gli effetti al Ministero dell’Economia che non era parte del primo giudizio e che aveva emesso il provvedimento ritenuto affetto da falsità ideologica;

3. con il terzo motivo si lamenta (art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . ) la violazione degli artt. 1418, 1425, 1427,1324 e 2909 cod. civ. nonché dell’art. 132 cod. p roc . c iv . e si ribadisce che non si era formato un giudicato, oltre che per la diversità dei soggetti, anche perché nel precedente giudizio,terminato con la sentenza della Cassazione n. 3324/13,non si era discusso di nullità ma solo della legittimità del provvedimentodi distacco, e ben divers e erano le azioni di nullità e di annullabilità;

4. con laquarta censurasi de nuncia (art. 360 nn. 3-4 cod. p roc . civ.) la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 1418, 1421, 1422 cod.civ. nonché degli artt. 99 e 112 c od . p roc . c iv . ; si insiste sulla diversità dei due giudizi ‒ il primo , sul presupposto dell’illegittimità del provvedimento che aveva disposto il distacco, afferendo infatti alla declaratoria dell’esistenza del rapporto di lavoro tra il Marafioti e l’Agenzia delle Entrate; il secondo,invece, al risarcimento dovuto per la falsità (nullità) dello stesso provvedimento‒ assumendo che il rifiuto dei giudici di merito di pronunciare sulla nullità del provvedimento, in quanto viziato da falsità ideologica, si traduce nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato;

5. con il quinto motivo si deduce (art. 360 nn. 3-4 cod. p roc . civ.) violazione degli artt. 1362, 2909, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 cod.civ., dell’art.185 c od . p en ., degli artt. 99 e 112 c od . p roc . civ.; si sostiene la diversità dei due giudizi,tenendo conto del diverso petitumnelle azioni di nullità e annullabilità nonché dell’autonomia dell’azione di risarcimento proposta con specifico riferimento alla commissione del fatto di reato del quale si chiedeva l’accertamento incidenter tantum;

6. con il sesto, ed ultimo, mezzo si lamenta (art. 360 n. 5 cod. proc.civ.) l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella mancata considerazione della domanda di accertamento incidentale del delitto di falsità ideologica;7. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità ed è per il resto infondato; 7.1 le censure, tutte incentrate sul rilievo della assenza di efficacia preclusiva del precedente giudicato, sono prive di specifica attinenza al decisum che è fondato, si noti , su due distinte rationes decidendi , autonomamente idonee a sorreggere il dictumimpugnato; 7.2 segnatamente, la sentenza impugnata conferma la statuizione del Tribunale, reiettiva delle domande risarcitorie per due ordini di ragioni: a) vuoi per la mancanza di motivi di appello e di censure del capo della decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e che la questione della falsità ideologica era in effetti deducibile nel precedente giudizio, tanto che in quella sede il Marafioti aveva sostenuto che il rifiuto di adempiere al provvedimento di distacco era motivato proprio dalla falsità ideologica dello stesso; b) vuoi per l’insistenza (del Marafioti) nelle domande risarcitorie ‒ per danno morale e per danno non patrimoniale ‒ ma omettendo di articolare censure inerenti alle plurime argomentazioni con cui il Tribunale le aveva tutte disattese( per «negazione del nesso causale, stante l'esclusione dell'illegittimità del provvedimento di distacco e comunque perché il danno ‒ neppure compiutamente allegato ‒ non derivava dal provvedimento viziato da falsità ideologica ma dal provvedimento di distacco, validato in via definitiva dalla Corte di cassazione; efficacia riflessa del giudicato nei confronti del Ministero; rigetto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in quanto non succeduta nei rapporti tra Ministero e Marafioti; danni non patrimoniali imprecisati nel ricorso introduttivo e privi di allegazione e prova», v. p. 6, penultimo cpv., sentenza);orbene, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass.n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) e inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018); 7.3nella specie, nulla viene dedotto con riferimento alla ratio decidendisub b) , il che si riflette in termini di inammissibilità del ricorso, il quale, oltretutto, anche con riferimento alla prima delle due rationes decidendi (sub a), sembra prescindere dall’orientamento di questa Corte, la quale ha affermato che ilgiudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre ildedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene nonenunciate specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22520del 28/10/2011 ); 7.4 né può valere, in senso contrario, il rilievo del Marafioti secondo cui il primo giudizio non era esteso alla nullità del provvedimento ma ai suoi soli profili di illegittimità; trattasi di argomentazione che entra in conflitto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “[…] la domanda di nullità contrattuale è pertinente a un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico viziodedotto in giudizio, ed ilgiudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valerenel processo definito con sentenza irrevocabile ( c.d. giudicato per implicazione discendente)“ (Cass. , Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022); 7.5 nonvale , poi, eccepire i limiti soggettivi del giudicato che , nel primo giudizio,faceva stato solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non anche a favore del M inistero dell’Economia rimasto estraneo e tuttavia evocato nel presente quale legittimato passivo (in solido) della pretesa risarcitoria azionata in relazione all’illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento n. 18474/01 che disponeva il distacco del Marafioti presso l’Agenzia del Territorio; 7.6vero è che , in base alla regola stabilita dall'art. 1306, comma 1, cod.civ., la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016), ma è altrettanto vero che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1306cod. civ., è fatta salva, tuttavia, la facoltà degli altri debitori di giovarsene, secundumeventum litis, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. 1032/1971) e purché essi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 27906/2011; n. 303/2019; n. 26811/2022); ed è quanto avvenuto nella specie in cui l’Avvocatura dello Stato ha sollevato nel presente giudizio l’eccezione di giudicato esterno a seguito della sopravvenuta pronuncia della Cassazionen. 3324/2013, cit.; 7.7l’ultimo motivo si rivela altresì inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod.p roc. c iv .;nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. p roc . c iv . , il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 cod.proc. c iv . è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. 7724/2022); ricorre (appunto) l'ipotesi di «doppia conforme», non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 3, n. 7999/2024);

8. conclusivamente, il ricorso dev’essererigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, non avendo gli intimati svolto rituale attività difensiva in questa sede; 8.1 va escluso che, in difetto di tempestivo deposito del controricorso, gli intimati potessero depositare memoria ex art. 378 cod.proc. c iv ., giacché tale facoltà non può essere riconosciuta nel caso in esame (il cui ricorso risale al 2018), ma solo per i ricorsi depositati anteriormente al 30.10.2016, per i quali vale il principio secondo cui, «in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380- bis.1 cod.proc. c iv ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. p roc . c iv . ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente (Cass. n. 5508/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24337-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.24337/2018 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC avverso la sentenza n. 587/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 865/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva ritenuto infondata, perché coperta dal giudicato, la domanda con la quale, sul presupposto della “falsità ideologica” del provvedimento (i.e., decreto del Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] prot. n. 18474 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con cui ne era stato disposto il distacco presso l’Agenzia del Territorio, aveva domandato, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il risarcimento del danno patito in misura di euro 250.000,00; 2. la Corte d’appello, in sintonia con il primo giudice,ha ritenuto che la domanda fosse preclusa da precedente giudicato,costituito dalla sentenzadella Cassazione n. 3324/2013 che aveva accertato la piena legittimità del provvedimento del Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA],n. 18474/01 cit.; in particolare, ha rilevato che ilgiudicato copri va il dedotto ed il deducibile, e quindi anche la questione relativa alla falsità ideologica del provvedimento , che era l’unica deduzione n uova rispetto al giudizio precedente; 3. la Corte distrettuale ha evidenziato, pertanto, l’assenza di specifiche censure rivolte a contestare l’estensione del giudicato al “deducibile”, ed ha rilevato,infine, che non erano state oggetto di critiche specifiche le plurime argomentazioni (i) in punto di negazione del nesso causale giacché il presunto danno derivava dal provvedimento di distacco validato in via definitiva dalla Cassazione; ii) in ordineall’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del Ministero; iii) sulla generica allegazione deldanno non patrimonial e , non precisat o nel ricorso introduttivo ecc.) con le quali il Tribunale aveva escluso che fossero fondate le domande risarcitorie; 4. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi assistiti da memoria; le Amministrazioni sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . ) violazione degli artt. 2909 cod.civ. e dell’art. 39 cod. p roc . c iv . ; si sostiene che la Corte reggina aveva errato nell’affermare la preclusione per il giudicato in quanto non si trattava della medesima domanda, tanto che il giudice del secondo giudizio l’aveva sospeso ex art. 295 cod.p roc. c iv . in attesa della definizione del primo, che poi si era concluso con la sentenza della Cassazione n. 3324/2013; se si fosse trattato di giudizi identici, avrebbe dovuto , invece, pronunciare la litispendenza; 2. con il secondo mezzo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . ) violazione degli artt. 2909 cod.civ. e dell’art. 102 cod. p roc . c iv . ; si rileva che il giudicato non poteva, per i suoi limiti soggettivi, estendere gli effetti al Ministero dell’Economia che non era parte del primo giudizio e che aveva emesso il provvedimento ritenuto affetto da falsità ideologica; 3. con il terzo motivo si lamenta (art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . ) la violazione degli artt. 1418, 1425, 1427,1324 e 2909 cod. civ. nonché dell’art. 132 cod. p roc . c iv . e si ribadisce che non si era formato un giudicato, oltre che per la diversità dei soggetti, anche perché nel precedente giudizio,terminato con la sentenza della Cassazione n. 3324/13,non si era discusso di nullità ma solo della legittimità del provvedimentodi distacco, e ben divers e erano le azioni di nullità e di annullabilità; 4. con laquarta censurasi de nuncia (art. 360 nn. 3-4 cod. p roc . civ.) la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 1418, 1421, 1422 cod.civ. nonché degli artt. 99 e 112 c od . p roc . c iv . ; si insiste sulla diversità dei due giudizi ‒ il primo , sul presupposto dell’illegittimità del provvedimento che aveva disposto il distacco, afferendo infatti alla declaratoria dell’esistenza del rapporto di lavoro tra il Marafioti e l’Agenzia delle Entrate; il secondo,invece, al risarcimento dovuto per la falsità (nullità) dello stesso provvedimento‒ assumendo che il rifiuto dei giudici di merito di pronunciare sulla nullità del provvedimento, in quanto viziato da falsità ideologica, si traduce nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato; 5. con il quinto motivo si deduce (art. 360 nn. 3-4 cod. p roc . civ.) violazione degli artt. 1362, 2909, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 cod.civ., dell’art.185 c od . p en ., degli artt. 99 e 112 c od . p roc . civ.; si sostiene la diversità dei due giudizi,tenendo conto del diverso petitumnelle azioni di nullità e annullabilità nonché dell’autonomia dell’azione di risarcimento proposta con specifico riferimento alla commissione del fatto di reato del quale si chiedeva l’accertamento incidenter tantum; 6. con il sesto, ed ultimo, mezzo si lamenta (art. 360 n. 5 cod. proc.civ.) l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella mancata considerazione della domanda di accertamento incidentale del delitto di falsità ideologica;7. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità ed è per il resto infondato; 7.1 le censure, tutte incentrate sul rilievo della assenza di efficacia preclusiva del precedente giudicato, sono prive di specifica attinenza al decisum che è fondato, si noti , su due distinte rationes decidendi , autonomamente idonee a sorreggere il dictumimpugnato; 7.2 segnatamente, la sentenza impugnata conferma la statuizione del Tribunale, reiettiva delle domande risarcitorie per due ordini di ragioni: a) vuoi per la mancanza di motivi di appello e di censure del capo della decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e che la questione della falsità ideologica era in effetti deducibile nel precedente giudizio, tanto che in quella sede il Marafioti aveva sostenuto che il rifiuto di adempiere al provvedimento di distacco era motivato proprio dalla falsità ideologica dello stesso; b) vuoi per l’insistenza (del Marafioti) nelle domande risarcitorie ‒ per danno morale e per danno non patrimoniale ‒ ma omettendo di articolare censure inerenti alle plurime argomentazioni con cui il Tribunale le aveva tutte disattese( per «negazione del nesso causale, stante l'esclusione dell'illegittimità del provvedimento di distacco e comunque perché il danno ‒ neppure compiutamente allegato ‒ non derivava dal provvedimento viziato da falsità ideologica ma dal provvedimento di distacco, validato in via definitiva dalla Corte di cassazione; efficacia riflessa del giudicato nei confronti del Ministero; rigetto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in quanto non succeduta nei rapporti tra Ministero e Marafioti; danni non patrimoniali imprecisati nel ricorso introduttivo e privi di allegazione e prova», v. p. 6, penultimo cpv., sentenza);orbene, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass.n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) e inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018); 7.3nella specie, nulla viene dedotto con riferimento alla ratio decidendisub b) , il che si riflette in termini di inammissibilità del ricorso, il quale, oltretutto, anche con riferimento alla prima delle due rationes decidendi (sub a), sembra prescindere dall’orientamento di questa Corte, la quale ha affermato che ilgiudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre ildedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene nonenunciate specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22520del 28/10/2011 ); 7.4 né può valere, in senso contrario, il rilievo del Marafioti secondo cui il primo giudizio non era esteso alla nullità del provvedimento ma ai suoi soli profili di illegittimità; trattasi di argomentazione che entra in conflitto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “[…] la domanda di nullità contrattuale è pertinente a un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico viziodedotto in giudizio, ed ilgiudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valerenel processo definito con sentenza irrevocabile ( c.d. giudicato per implicazione discendente)“ (Cass. , Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022); 7.5 nonvale , poi, eccepire i limiti soggettivi del giudicato che , nel primo giudizio,faceva stato solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non anche a favore del M inistero dell’Economia rimasto estraneo e tuttavia evocato nel presente quale legittimato passivo (in solido) della pretesa risarcitoria azionata in relazione all’illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento n. 18474/01 che disponeva il distacco del Marafioti presso l’Agenzia del Territorio; 7.6vero è che , in base alla regola stabilita dall'art. 1306, comma 1, cod.civ., la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016), ma è altrettanto vero che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1306cod. civ., è fatta salva, tuttavia, la facoltà degli altri debitori di giovarsene, secundumeventum litis, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. 1032/1971) e purché essi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 27906/2011; n. 303/2019; n. 26811/2022); ed è quanto avvenuto nella specie in cui l’Avvocatura dello Stato ha sollevato nel presente giudizio l’eccezione di giudicato esterno a seguito della sopravvenuta pronuncia della Cassazionen. 3324/2013, cit.; 7.7l’ultimo motivo si rivela altresì inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod.p roc. c iv .;nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. p roc . c iv . , il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 cod.proc. c iv . è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. 7724/2022); ricorre (appunto) l'ipotesi di «doppia conforme», non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 3, n. 7999/2024); 8. conclusivamente, il ricorso dev’essererigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, non avendo gli intimati svolto rituale attività difensiva in questa sede; 8.1 va escluso che, in difetto di tempestivo deposito del controricorso, gli intimati potessero depositare memoria ex art. 378 cod.proc. c iv ., giacché tale facoltà non può essere riconosciuta nel caso in esame (il cui ricorso risale al 2018), ma solo per i ricorsi depositati anteriormente al 30.10.2016, per i quali vale il principio secondo cui, «in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380- bis.1 cod.proc. c iv ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. p roc . c iv . ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente (Cass. n. 5508/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'ulterio
Decreto Cassazione n. 14560/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris