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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14476/2026

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alla PEC: andreapivanti@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoGabriele Gianese -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 414/2022depositata il 24/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti al Tribunale diVerona [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA] e già [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendone la condanna al pagamento di €6.824.522,97 a titolo di compenso per attività stragiudiziale eproponendo, in subordine, domanda ex 2041 c.c.

A fondamento dellapretesa assumeva di avere curato la creazione di un fascicolo digitaleper ciascuno dei 395 incarichi conferitigli prima del gennaio 2008, concaricamento di tutti i dati e atti rilevanti per lo studio della pratica, previascannerizzazione, nel [OSCURATO:PERSONA] della convenuta denominato ExParte Creditoris (EPC) ; precisava che le descritte onerose attività,erano state eseguite dopo la sottoscrizione, avvenuta in data 3.1.2008, diun accordo unitario (predisposto unilateralmente da DOBANK esottoscritto dal legale) per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e,precisamente, a seguito di richieste urgenti della controparte del11.3.2008; tali attività, a suo dire, esulavano da quelle indicatenell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dovendo quindi essere separatamenteretribuite secondo gli ordinari parametri del DM n.127/2004 (vigenteratione temporis).L’istituto bancario convenuto si costituì opponendosi e chiedendo ilrigetto della domanda, sul presupposto che l’attività descritta,pacificamente svolta dal legale, fosse ricompresa in quelle indicatenell’accordo quadro e dunque fosse stata già retribuita.Il Tribunale di Verona respinse la domanda e, all’esito del giudizio diimpugnazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Veneziaconfermò il deciso di primo grado in base alla seguente motivazione: -esclusa [all’esito di un’articolata motivazione] la nullità della convenzionedel 3.1.2008, il Giudice di prime cure ha correttamente individuato ilcomune intento delle parti, attraverso l’esame letterale e coordinato delledisposizioni contrattuali, nella volontà di “regolare in termini unitari tuttigli incarichi conferiti e da conferire” all’odierno appellante con il corollarioNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026che, in tale unitaria disciplina, e quindi anche nell’entità, criteri e modalitàdi liquidazione dei compensi, le parti avessero ricompreso ladigitalizzazione delle pratiche ( sia pregresse che future) secondo i criterispecificamente indicati dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA].; questa avevaprovveduto a creare il sistema operativo EPC ( [OSCURATO:PERSONA]),ordinario strumento di comunicazione ed interazione tra il cliente Dobanked il legale esterno incaricato; -dal testo contrattuale si evinceagevolmente che la stessa conferma di assegnazione delle praticheal medesimo legale in precedenza incaricato, era condizionata allasottoscrizione del contratto, con conseguente dichiarata condivisione dellenuove modalità informatiche di gestione dell’attività previste nell’AccordoOperativo, idonee a creare omogeneità di forme ed a favorireun’interazione più spedita, come è tipico delle procedure informatizzate; -la rimodulazione dei rapporti economici tra le parti, pur comportante gravidiminuzioni di fatturato per il professionista, trovava in realtà fonte egiustificazione nella entrata in vigore della c.d. legge Bersani ed era chiaroalle parti contraenti che la sottoscrizione dell’accordo avrebbe determinatouna standardizzazione dei compensi al ribasso e che solo ilprofessionista era in grado di verificare compiutamente la vantaggiosità diproseguire, nei diversi termini concordati, l’attività di collaborazione; -noncostituisce quindi, oggetto di valutazione l’adeguatezza diretta deicompensi indicati nella convenzione per le attività svolte, ma occorre solostabilire se nell’attività pattuita rientrasse la digitalizzazione nelle formerichieste o se la stessa dovesse ritenersi esclusa e quindi, come affermal’appellante, da retribuire separatamente come attivitàstragiudiziale ; anche detta attività rientrava nell’ambito dellepattuizioni concordate il 3.1.2008.Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a seimotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Sono state depositate memorie dalla parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è stato oggetto di rinunzia, come espressamentedichiarato a pag. 1 della memoria.2.

Il secondo motivo allega la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente e/o insanabilmente contraddittoria e perplessa,tale da rendere inintelligibile la ratio decidendi, in relazione all’art.360 n.4c.p.c.

Secondo il ricorrente, la valutazione dello squilibrio delle prestazioni,compiuta dalla Corte d’Appello nell’ottica dell’art.1418 c.c., sarebbeapparente o addirittura omessa, dato che il ricorrente non aveva maiinvocato alcuna delle nullità di protezione esaminate dalla Corte d’Appello(che avrebbe limitato la causa in concreto del contratto all’attuazione delsistema informatico EPC, come se la presenza di un corrispettivo perprestazioni professionali fosse un di più).

La verifica della bilateralità delleprestazioni non sarebbe soddisfatta dagli argomenti esposti dalla Corted’Appello, perché: a) il rispetto delle condizioni economiche e l’entitàdei compensi non consente alcuna valutazione di bilateralità delleprestazioni alla conclusione della convenzione, momento on riferimento alquale l’unica prestazione certa era quella a carico del professionista, dicreare fascicoli informatici dando vita al sistema gestionale della banca; b)l’impegno a rendere operativo il sistema informatico di gestione dellepratiche non costituisce affatto un’obbligazione a carico dellacontroparte, poiché vi era piuttosto l’obbligo del professionista di utilizzaredetto sistema, messo a disposizione dalla banca avvalendosi dell’opera deiprofessionisti per la digitalizzazione delle pratiche; c) è incongruenteaffermare che la digitalizzazione sarebbe stata inevitabile anche per ilricorrente per poter presentare gli atti avanti alle [OSCURATO:PERSONA], datoche nel 2008 il processo telematico non c’era ancora.

Poiché le prestazionidi cui si discute non sarebbero comprese nelle cause e nelle procedureNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026esecutive, la loro remunerazione avrebbe dovuto essere considerata in viaautonoma.Il motivo è infondato.Si premette che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione -così Cass.

SU n.8053/2014, alla quale si sonounanimemente conformate le pronunce successive-.

Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazioneapparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizioricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (v.

Cass. a SU n.2767/2023, in motivazione e lealtre ivi richiamate).Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ora, in relazione alle questioni esaminate, la Corte d’Appello haosservato, con articolata motivazione, che: non è enucleabile dallaconvenzione la gratuità delle prestazioni di digitalizzazione riferitead incarichi pendenti alla data della stipula, (considerate, per contro,dall’appellante estranee alla convenzione), tale da non comportarel’assunzione di alcun reciproco obbligo da parte della banca (né in terminidi conferimento di nuovi incarichi al professionista né in termini diulteriore retribuzione); quanto al manifesto squilibrio delle prestazioni,esclusa la sua rilevanza sotto il profilo dell’art.1418 c.c., e consideratainconsistente la possibilità di un’applicazione “analogica” della nullità diprotezione, consumeristica o di altro tipo, non si rinvengono attraversol’applicazione degli ordinari criteri interpretativi elementi di manifestasproporzione tra le prestazioni; le attività contrattualmente richieste inconcreto al legale aderente alla convenzione non erano infatti così gravosecome prospettato da [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, non erano separabilidall’obbligazione principale, costituendone mera articolazione operativa aborigine nota al contraente; -vi è la bilateralità delle prestazioni,confermativa dell’esistenza della causa in concreto, perché la banca si èimpegnata a rispettare le condizioni economiche e l’entità dei compensistabiliti all’art. 4 della convenzione e a rendere operativo il sistemainformatico di gestione dei fascicoli digitali, concepito come nuovo ecomune strumento di coordinamento tra la società e il professionista.La motivazione è quindi senz’altro esistente e tutt’altro che apparenteo perplessa, perché esplicita chiaramente le considerazioni attraverso lequali è stato articolato il percorso, logico e comprensibile, che ha portatoalla decisione assunta, e dà conto in modo puntuale dell’interpretazioneeffettuata del materiale documentale in atti.

Il fatto che la Corte abbiaritenuto opportuno esaminare (più propriamente in relazione all’originariacontestazione di nullità della convenzione, che costituiva oggetto, inquesta sede, del primo motivo di ricorso rinunciato) anche la praticabilitàNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’applicazione analogica di norme di protezione, per escluderla, nonvizia la motivazione ma la arricchisce senza incidenza sulla linearità e sullariconoscibilità del percorso ricostruttivo seguito.Attraverso il formale richiamo al vizio per motivazione apparente operplessa, il ricorrente rimette in discussione, in concreto, l’interpretazionedella convenzione e, in generale, l’esame e la valutazione degli elementiistruttori operata dalla Corte d’Appello di Venezia, propriamente meritali,al fine di sostituire ad esse la propria interpretazione della convenzione edegli obblighi che ne derivano per le parti.3.

Col il terzo motivo di ricorso si evidenzia un altro profilo di nullitàdella sentenza per motivazione apparente e/o insanabilmentecontraddittoria e perplessa, tale da rendere inintelligibile la ratiodecidendi, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. , perché la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato alcuna reale giustificazione sul fatto che leprestazioni di formazione dei fascicoli digitali e di implementazione deglistessi sul sistema EPC siano state remunerate con i compensi previsti pergli incarichi giudiziali.Il motivo segue la sorte del precedente e pertanto si richiamano iprincipi di diritto già enunciati.La Corte di merito ha motivato in modo effettivo, logico ecomprensibile il convincimento raggiunto anche con riguardo allaquestione in esame, considerando le attività di formazione e diimplementazione dei fascicoli digitali sottese e complementari allagestione di tutti gli incarichi affidati e non solo alle pratiche da iniziaredopo il 3.1.2008 (come emerge chiaramente dalla motivazione dellasentenza, alle pag. da 17 a 21).Anche con il motivo in esame il ricorrente vorrebbe provocaredell’attività interpretativa e ricostruttiva di pertinenza esclusivamentemeritale.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/20264.

Con il quarto motivo di ricorso il professionista lamenta la Violazione degli art.1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c. e deiprincipi interpretativi in materia di contratti, in relazione all’art.360 n.3c.p.c.

Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamenteritenuto che l’attività di creazione e implementazione di 395 fascicolirientrasse nelle obbligazioni previste a carico del professionista; l’attivitàinterpretativa della Corte sarebbe stata solo apparente per assenza didisamina specifica delle clausole 2, 3 e 4, rilevanti a tal fine; il ricorrentecontesta l’applicazione di tutte le disposizioni in materia di interpretazionedei contratti esaminate dalla Corte.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte,l'interpretazione del contratto, che è attività propria del giudice di merito,è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art.360, n. 5, c.p.c., oppure per la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nelricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità -cfr., per tutte, Cass. n.353/2025-.La Corte d’Appello ha esaminato il testo della convenzione, dandoneun’interpretazione articolata facendo riferimento ai principi diinterpretazione negoziale enucleabili, in particolare, dagli art.1362, 1363,1364, 1366, 1370 e 1371 c.p.c., ricostruendo quindi in modo plausibile ilcomune intento delle parti -in modo conforme all’operato del primoGiudice- attraverso l’esame letterale e coordinato delle disposizionicontrattuali, e dando analitico conto delle valutazioni effettuate sul testonegoziale, con particolare riferimento alle clausole 2, 3, 4 e 10 (laNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivazione della sentenza dedicata all’interpretazione della convenzionesi estende da pag.14 a pag.31), attraverso un argomentare logico e noncontraddittorio e con la proposizione di una interpretazione plausibile.Le critiche formulate dal ricorrente mettono in discussionel’interpretazione operata dalla Corte d’Appello, contrastandola sulla basedelle stesse norme richiamate (alle quali si aggiunge l’art.1369 c.c.), chesi assumono mal applicate.

I rilievi all’attività interpretativa della Cortenon evidenziano però in che modo il ragionamento da essa seguito siporrebbe in contrasto con i canoni interpretativi desumibili dagli art.1362e s. c.c., ma consistono, in concreto, nel ripercorrere punto per punto ilragionamento della Corte, offrendo una diversa interpretazione delleclausole esaminate e del complesso del testo negoziale, contrastanterispetto a quella del Giudice d’appello e rispondente alla sola ritenutacorretta da [OSCURATO:PERSONA].Non si lamenta pertanto realmente la violazione dei canoniermeneutici dettati dagli art.1362 e s. c.c., rilevante ex art.360 co 1 n.3c.p.c., ma si vorrebbe -inammissibilmente in sede di legittimità- unareinterpretazione del testo negoziale e delle sue clausole, alternativa aquella ritenuta corretta dalla Corte d’Appello di Venezia e rispondente aidesiderata di [OSCURATO:PERSONA].5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la motivazioneapparente e/o insanabilmente contraddittoria e perplessa, tale da rendereinintelligibile la ratio decidendi, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.

L’attività interpretativa svolta, meramente apparente, siriverbererebbe sulla motivazione della sentenza, nulla per violazione degliart.132 c.p.c. e 111 Cost., anche in relazione al rigetto della domandasubordinata ex art.2041 c.c.Il motivo è infondato, per le stesse ragioni esposte esaminando ilsecondo ed il terzo motivo.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026La sentenza è corredata da motivazione reale, logica, chiaramentecomprensibile e congruente, anche con riguardo al rigetto della domandasvolta subordinatamente ai sensi dell’art.2041 c.c., poiché le attivitàsvolte rientravano infatti nelle previsioni contrattuali come già affermatodal Giudice di primo grado (così la sentenza, a pag.31): è certamenterispettato il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -sirichiama ancora Cass a SU n.8053/2014-.6.

Con il sesto motivo, infine, il Ghia prospetta l’ omesso esame difatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art.360 n.5 c.p.c.

Nullità della sentenza per motivazioneapparente e/o insanabilmente contraddittoria e perplessa, tale da rendereinintelligibile la ratio decidendi, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.

Lecircostanze dedotte nel motivo precedente debbono essere vagliate ancheai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c.

Questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato,Quanto alla prospettata omissione dell’esame di un fatto (chedovrebbe essere un fatto storico specificamente individuato) decisivo (e ladecisività dovrebbe essere argomentata e sussistere autonomamente perogni fatto che si assume omesso) discusso, il motivo è inammissibile aisensi dell’art. 348 ter u.c. c.p.c., applicabile ratione temporis, che escludela possibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.in ipotesi di pronunce di merito conformi in primo e in secondo grado,come nel caso di specie.Perché vi sia conformità delle decisioni di merito non è richiesto – sibadi bene - che esse siano sovrapponibili, ma che seguano un analogoargomentare: si richiama in proposito l’orientamento interpretativo diquesta Corte, secondo cui non è possibile il ricorso ai sensi dell’art.360 co1 n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando ledue statuizioni siano fondate - come nel caso di specie- sul medesimo iterNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr.tra le varie, Cass. n.7724/2022): si risponde così ai rilievi contenuti a pag.59 del ricorso evidenziandosi, in contrario, che dall’esame della sentenzaimpugnata (v. in particolare pagg. 14 e ss e pagg. 26 e ss) emerge conchiarezza la sostanziale condivisione dell’iter argomentativo del primogiudice.Non valgono, invece, le argomentazioni svolte dal ricorrente nellamemoria illustrativa al fine di evidenziare le diversità tra il deciso di primoe di secondo grado perché l'eventuale vizio del ricorso per cassazione nonpuò essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nellamemoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione -al paridella memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motividebitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. tra le varie,Cass. n.30760/2018).Il motivo è’ invece infondato in relazione alla reiterata nullità dellasentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, per lestesse ragioni esposte nell’esaminare il secondo, il terzo e il quinto motivodi critica (a cui pertanto si rimanda).Col motivo in esame il ricorrente si duole anche del governo da parte dellaCorte d’Appello delle istanze istruttore formulate, comprensive di proveorali non ammesse, e della valutazione degli elementi documentaliacquisiti, sottolineando come alcuni documenti sarebbero stati malinterpretati e avrebbero condotto il Giudice d’appello all’errata conclusioneche dalla documentazione prodotta non risulti alcuna richiesta della bancadi trasformazione in telematico dell’intero fascicolo cartaceopregresso .Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Anche le doglianze riguardanti l’istruttoria, la sua completezza el’attività valutativa della Corte di merito ad essa relativa, identificabilenell’ambito dell’omissione di fatti decisivi discussi, incontrano il limite diricorribilità per cassazione emergente dall’art.348 ter u.c. c.p.c.Appare ancora utile precisare, quanto ai rilievi sull’erroneainterpretazione del contenuto dei documenti, che l’errata percezione deglielementi istruttori è denunciabile, in tesi, in sede di legittimità se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale- -cfr., sul vizio da travisamento della prova,Cass.

SU n.5792/2024-: non è possibile, invece rimettere in discussionela valutazione del contenuto di un elemento istruttorio effettuata dalGiudice di appello, che è attività tipica del giudice di merito.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valoredella causa.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 20.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla PEC: andreapivanti@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoGabriele Gianese -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 414/2022depositata il 24/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti al Tribunale diVerona [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA] e già [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendone la condanna al pagamento di €6.824.522,97 a titolo di compenso per attività stragiudiziale eproponendo, in subordine, domanda ex 2041 c.c. A fondamento dellapretesa assumeva di avere curato la creazione di un fascicolo digitaleper ciascuno dei 395 incarichi conferitigli prima del gennaio 2008, concaricamento di tutti i dati e atti rilevanti per lo studio della pratica, previascannerizzazione, nel [OSCURATO:PERSONA] della convenuta denominato ExParte Creditoris (EPC) ; precisava che le descritte onerose attività,erano state eseguite dopo la sottoscrizione, avvenuta in data 3.1.2008, diun accordo unitario (predisposto unilateralmente da DOBANK esottoscritto dal legale) per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e,precisamente, a seguito di richieste urgenti della controparte del11.3.2008; tali attività, a suo dire, esulavano da quelle indicatenell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dovendo quindi essere separatamenteretribuite secondo gli ordinari parametri del DM n.127/2004 (vigenteratione temporis).L’istituto bancario convenuto si costituì opponendosi e chiedendo ilrigetto della domanda, sul presupposto che l’attività descritta,pacificamente svolta dal legale, fosse ricompresa in quelle indicatenell’accordo quadro e dunque fosse stata già retribuita.Il Tribunale di Verona respinse la domanda e, all’esito del giudizio diimpugnazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Veneziaconfermò il deciso di primo grado in base alla seguente motivazione: -esclusa [all’esito di un’articolata motivazione] la nullità della convenzionedel 3.1.2008, il Giudice di prime cure ha correttamente individuato ilcomune intento delle parti, attraverso l’esame letterale e coordinato delledisposizioni contrattuali, nella volontà di “regolare in termini unitari tuttigli incarichi conferiti e da conferire” all’odierno appellante con il corollarioNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026che, in tale unitaria disciplina, e quindi anche nell’entità, criteri e modalitàdi liquidazione dei compensi, le parti avessero ricompreso ladigitalizzazione delle pratiche ( sia pregresse che future) secondo i criterispecificamente indicati dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA].; questa avevaprovveduto a creare il sistema operativo EPC ( [OSCURATO:PERSONA]),ordinario strumento di comunicazione ed interazione tra il cliente Dobanked il legale esterno incaricato; -dal testo contrattuale si evinceagevolmente che la stessa conferma di assegnazione delle praticheal medesimo legale in precedenza incaricato, era condizionata allasottoscrizione del contratto, con conseguente dichiarata condivisione dellenuove modalità informatiche di gestione dell’attività previste nell’AccordoOperativo, idonee a creare omogeneità di forme ed a favorireun’interazione più spedita, come è tipico delle procedure informatizzate; -la rimodulazione dei rapporti economici tra le parti, pur comportante gravidiminuzioni di fatturato per il professionista, trovava in realtà fonte egiustificazione nella entrata in vigore della c.d. legge Bersani ed era chiaroalle parti contraenti che la sottoscrizione dell’accordo avrebbe determinatouna standardizzazione dei compensi al ribasso e che solo ilprofessionista era in grado di verificare compiutamente la vantaggiosità diproseguire, nei diversi termini concordati, l’attività di collaborazione; -noncostituisce quindi, oggetto di valutazione l’adeguatezza diretta deicompensi indicati nella convenzione per le attività svolte, ma occorre solostabilire se nell’attività pattuita rientrasse la digitalizzazione nelle formerichieste o se la stessa dovesse ritenersi esclusa e quindi, come affermal’appellante, da retribuire separatamente come attivitàstragiudiziale ; anche detta attività rientrava nell’ambito dellepattuizioni concordate il 3.1.2008.Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a seimotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Sono state depositate memorie dalla parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è stato oggetto di rinunzia, come espressamentedichiarato a pag. 1 della memoria.2. Il secondo motivo allega la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente e/o insanabilmente contraddittoria e perplessa,tale da rendere inintelligibile la ratio decidendi, in relazione all’art.360 n.4c.p.c. Secondo il ricorrente, la valutazione dello squilibrio delle prestazioni,compiuta dalla Corte d’Appello nell’ottica dell’art.1418 c.c., sarebbeapparente o addirittura omessa, dato che il ricorrente non aveva maiinvocato alcuna delle nullità di protezione esaminate dalla Corte d’Appello(che avrebbe limitato la causa in concreto del contratto all’attuazione delsistema informatico EPC, come se la presenza di un corrispettivo perprestazioni professionali fosse un di più). La verifica della bilateralità delleprestazioni non sarebbe soddisfatta dagli argomenti esposti dalla Corted’Appello, perché: a) il rispetto delle condizioni economiche e l’entitàdei compensi non consente alcuna valutazione di bilateralità delleprestazioni alla conclusione della convenzione, momento on riferimento alquale l’unica prestazione certa era quella a carico del professionista, dicreare fascicoli informatici dando vita al sistema gestionale della banca; b)l’impegno a rendere operativo il sistema informatico di gestione dellepratiche non costituisce affatto un’obbligazione a carico dellacontroparte, poiché vi era piuttosto l’obbligo del professionista di utilizzaredetto sistema, messo a disposizione dalla banca avvalendosi dell’opera deiprofessionisti per la digitalizzazione delle pratiche; c) è incongruenteaffermare che la digitalizzazione sarebbe stata inevitabile anche per ilricorrente per poter presentare gli atti avanti alle [OSCURATO:PERSONA], datoche nel 2008 il processo telematico non c’era ancora. Poiché le prestazionidi cui si discute non sarebbero comprese nelle cause e nelle procedureNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026esecutive, la loro remunerazione avrebbe dovuto essere considerata in viaautonoma.Il motivo è infondato.Si premette che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione -così Cass. SU n.8053/2014, alla quale si sonounanimemente conformate le pronunce successive-. Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazioneapparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizioricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (v. Cass. a SU n.2767/2023, in motivazione e lealtre ivi richiamate).Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ora, in relazione alle questioni esaminate, la Corte d’Appello haosservato, con articolata motivazione, che: non è enucleabile dallaconvenzione la gratuità delle prestazioni di digitalizzazione riferitead incarichi pendenti alla data della stipula, (considerate, per contro,dall’appellante estranee alla convenzione), tale da non comportarel’assunzione di alcun reciproco obbligo da parte della banca (né in terminidi conferimento di nuovi incarichi al professionista né in termini diulteriore retribuzione); quanto al manifesto squilibrio delle prestazioni,esclusa la sua rilevanza sotto il profilo dell’art.1418 c.c., e consideratainconsistente la possibilità di un’applicazione “analogica” della nullità diprotezione, consumeristica o di altro tipo, non si rinvengono attraversol’applicazione degli ordinari criteri interpretativi elementi di manifestasproporzione tra le prestazioni; le attività contrattualmente richieste inconcreto al legale aderente alla convenzione non erano infatti così gravosecome prospettato da [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, non erano separabilidall’obbligazione principale, costituendone mera articolazione operativa aborigine nota al contraente; -vi è la bilateralità delle prestazioni,confermativa dell’esistenza della causa in concreto, perché la banca si èimpegnata a rispettare le condizioni economiche e l’entità dei compensistabiliti all’art. 4 della convenzione e a rendere operativo il sistemainformatico di gestione dei fascicoli digitali, concepito come nuovo ecomune strumento di coordinamento tra la società e il professionista.La motivazione è quindi senz’altro esistente e tutt’altro che apparenteo perplessa, perché esplicita chiaramente le considerazioni attraverso lequali è stato articolato il percorso, logico e comprensibile, che ha portatoalla decisione assunta, e dà conto in modo puntuale dell’interpretazioneeffettuata del materiale documentale in atti. Il fatto che la Corte abbiaritenuto opportuno esaminare (più propriamente in relazione all’originariacontestazione di nullità della convenzione, che costituiva oggetto, inquesta sede, del primo motivo di ricorso rinunciato) anche la praticabilitàNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’applicazione analogica di norme di protezione, per escluderla, nonvizia la motivazione ma la arricchisce senza incidenza sulla linearità e sullariconoscibilità del percorso ricostruttivo seguito.Attraverso il formale richiamo al vizio per motivazione apparente operplessa, il ricorrente rimette in discussione, in concreto, l’interpretazionedella convenzione e, in generale, l’esame e la valutazione degli elementiistruttori operata dalla Corte d’Appello di Venezia, propriamente meritali,al fine di sostituire ad esse la propria interpretazione della convenzione edegli obblighi che ne derivano per le parti.3. Col il terzo motivo di ricorso si evidenzia un altro profilo di nullitàdella sentenza per motivazione apparente e/o insanabilmentecontraddittoria e perplessa, tale da rendere inintelligibile la ratiodecidendi, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. , perché la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato alcuna reale giustificazione sul fatto che leprestazioni di formazione dei fascicoli digitali e di implementazione deglistessi sul sistema EPC siano state remunerate con i compensi previsti pergli incarichi giudiziali.Il motivo segue la sorte del precedente e pertanto si richiamano iprincipi di diritto già enunciati.La Corte di merito ha motivato in modo effettivo, logico ecomprensibile il convincimento raggiunto anche con riguardo allaquestione in esame, considerando le attività di formazione e diimplementazione dei fascicoli digitali sottese e complementari allagestione di tutti gli incarichi affidati e non solo alle pratiche da iniziaredopo il 3.1.2008 (come emerge chiaramente dalla motivazione dellasentenza, alle pag. da 17 a 21).Anche con il motivo in esame il ricorrente vorrebbe provocaredell’attività interpretativa e ricostruttiva di pertinenza esclusivamentemeritale.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Con il quarto motivo di ricorso il professionista lamenta la Violazione degli art.1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c. e deiprincipi interpretativi in materia di contratti, in relazione all’art.360 n.3c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamenteritenuto che l’attività di creazione e implementazione di 395 fascicolirientrasse nelle obbligazioni previste a carico del professionista; l’attivitàinterpretativa della Corte sarebbe stata solo apparente per assenza didisamina specifica delle clausole 2, 3 e 4, rilevanti a tal fine; il ricorrentecontesta l’applicazione di tutte le disposizioni in materia di interpretazionedei contratti esaminate dalla Corte.Il motivo è infondato.Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte,l'interpretazione del contratto, che è attività propria del giudice di merito,è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art.360, n. 5, c.p.c., oppure per la violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nelricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, laricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile insede di legittimità -cfr., per tutte, Cass. n.353/2025-.La Corte d’Appello ha esaminato il testo della convenzione, dandoneun’interpretazione articolata facendo riferimento ai principi diinterpretazione negoziale enucleabili, in particolare, dagli art.1362, 1363,1364, 1366, 1370 e 1371 c.p.c., ricostruendo quindi in modo plausibile ilcomune intento delle parti -in modo conforme all’operato del primoGiudice- attraverso l’esame letterale e coordinato delle disposizionicontrattuali, e dando analitico conto delle valutazioni effettuate sul testonegoziale, con particolare riferimento alle clausole 2, 3, 4 e 10 (laNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026motivazione della sentenza dedicata all’interpretazione della convenzionesi estende da pag.14 a pag.31), attraverso un argomentare logico e noncontraddittorio e con la proposizione di una interpretazione plausibile.Le critiche formulate dal ricorrente mettono in discussionel’interpretazione operata dalla Corte d’Appello, contrastandola sulla basedelle stesse norme richiamate (alle quali si aggiunge l’art.1369 c.c.), chesi assumono mal applicate. I rilievi all’attività interpretativa della Cortenon evidenziano però in che modo il ragionamento da essa seguito siporrebbe in contrasto con i canoni interpretativi desumibili dagli art.1362e s. c.c., ma consistono, in concreto, nel ripercorrere punto per punto ilragionamento della Corte, offrendo una diversa interpretazione delleclausole esaminate e del complesso del testo negoziale, contrastanterispetto a quella del Giudice d’appello e rispondente alla sola ritenutacorretta da [OSCURATO:PERSONA].Non si lamenta pertanto realmente la violazione dei canoniermeneutici dettati dagli art.1362 e s. c.c., rilevante ex art.360 co 1 n.3c.p.c., ma si vorrebbe -inammissibilmente in sede di legittimità- unareinterpretazione del testo negoziale e delle sue clausole, alternativa aquella ritenuta corretta dalla Corte d’Appello di Venezia e rispondente aidesiderata di [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la motivazioneapparente e/o insanabilmente contraddittoria e perplessa, tale da rendereinintelligibile la ratio decidendi, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. L’attività interpretativa svolta, meramente apparente, siriverbererebbe sulla motivazione della sentenza, nulla per violazione degliart.132 c.p.c. e 111 Cost., anche in relazione al rigetto della domandasubordinata ex art.2041 c.c.Il motivo è infondato, per le stesse ragioni esposte esaminando ilsecondo ed il terzo motivo.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026La sentenza è corredata da motivazione reale, logica, chiaramentecomprensibile e congruente, anche con riguardo al rigetto della domandasvolta subordinatamente ai sensi dell’art.2041 c.c., poiché le attivitàsvolte rientravano infatti nelle previsioni contrattuali come già affermatodal Giudice di primo grado (così la sentenza, a pag.31): è certamenterispettato il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -sirichiama ancora Cass a SU n.8053/2014-.6. Con il sesto motivo, infine, il Ghia prospetta l’ omesso esame difatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art.360 n.5 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazioneapparente e/o insanabilmente contraddittoria e perplessa, tale da rendereinintelligibile la ratio decidendi, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. Lecircostanze dedotte nel motivo precedente debbono essere vagliate ancheai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. Questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato,Quanto alla prospettata omissione dell’esame di un fatto (chedovrebbe essere un fatto storico specificamente individuato) decisivo (e ladecisività dovrebbe essere argomentata e sussistere autonomamente perogni fatto che si assume omesso) discusso, il motivo è inammissibile aisensi dell’art. 348 ter u.c. c.p.c., applicabile ratione temporis, che escludela possibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.in ipotesi di pronunce di merito conformi in primo e in secondo grado,come nel caso di specie.Perché vi sia conformità delle decisioni di merito non è richiesto – sibadi bene - che esse siano sovrapponibili, ma che seguano un analogoargomentare: si richiama in proposito l’orientamento interpretativo diquesta Corte, secondo cui non è possibile il ricorso ai sensi dell’art.360 co1 n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando ledue statuizioni siano fondate - come nel caso di specie- sul medesimo iterNumero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr.tra le varie, Cass. n.7724/2022): si risponde così ai rilievi contenuti a pag.59 del ricorso evidenziandosi, in contrario, che dall’esame della sentenzaimpugnata (v. in particolare pagg. 14 e ss e pagg. 26 e ss) emerge conchiarezza la sostanziale condivisione dell’iter argomentativo del primogiudice.Non valgono, invece, le argomentazioni svolte dal ricorrente nellamemoria illustrativa al fine di evidenziare le diversità tra il deciso di primoe di secondo grado perché l'eventuale vizio del ricorso per cassazione nonpuò essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nellamemoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione -al paridella memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motividebitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. tra le varie,Cass. n.30760/2018).Il motivo è’ invece infondato in relazione alla reiterata nullità dellasentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, per lestesse ragioni esposte nell’esaminare il secondo, il terzo e il quinto motivodi critica (a cui pertanto si rimanda).Col motivo in esame il ricorrente si duole anche del governo da parte dellaCorte d’Appello delle istanze istruttore formulate, comprensive di proveorali non ammesse, e della valutazione degli elementi documentaliacquisiti, sottolineando come alcuni documenti sarebbero stati malinterpretati e avrebbero condotto il Giudice d’appello all’errata conclusioneche dalla documentazione prodotta non risulti alcuna richiesta della bancadi trasformazione in telematico dell’intero fascicolo cartaceopregresso .Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Anche le doglianze riguardanti l’istruttoria, la sua completezza el’attività valutativa della Corte di merito ad essa relativa, identificabilenell’ambito dell’omissione di fatti decisivi discussi, incontrano il limite diricorribilità per cassazione emergente dall’art.348 ter u.c. c.p.c.Appare ancora utile precisare, quanto ai rilievi sull’erroneainterpretazione del contenuto dei documenti, che l’errata percezione deglielementi istruttori è denunciabile, in tesi, in sede di legittimità se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale- -cfr., sul vizio da travisamento della prova,Cass. SU n.5792/2024-: non è possibile, invece rimettere in discussionela valutazione del contenuto di un elemento istruttorio effettuata dalGiudice di appello, che è attività tipica del giudice di merito.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valoredella causa.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 20.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Numero registro generale 11379/2022Numero sezionale 3101/2025Numero di raccolta generale 14476/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia
Sentenza Cassazione n. 14476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris