CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 5526/2024, depositata il 26 settembre2024.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha concluso per il rigettodel ricorso.Uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiestol’accoglimento del ricorso e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] VerenaDelbono che ha chiesto il rigetto del ricorso.1. – L’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 notificava alla Garollas.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA], responsabile in solido n.q. diamministratore unico della società, l’avviso di pagamento n. Prot.29202/RU del 5 luglio 2022 per il mancato pagamento delleimposte Accise, in virtù del processo verbale di constatazioneredatto dai militari della Guardia di Finanza in data 11 febbraio2022 per il periodo decorrente dal 27 febbraio 2019 al 7 maggio2019, per un importo complessivo di euro 18.040.702,30. Larichiesta di pagamento nasce per l’irregolare svincolo dei prodottipetroliferi sottoposti ad imposte di accisa, trasferiti solofittiziamente in sospensione d'imposta dalla Garolla s.r.l., qualedeposito fiscale e, in solido, dall’Amato quale legale rappresentantedella società e titolare della licenza IT00NAB00131X, a un altrodeposito fiscale, mediante operazioni meramente cartolari e inrealtà svincolate direttamente presso i distributori finali che nonhanno provveduto al pagamento delle imposte su di essi gravanti.L’Ufficio delle dogane contestava a [OSCURATO:PERSONA] che il gasoliodi proprietà della società esterovestita Opera InternationalBusiness, stoccato presso il deposito fiscale di proprietà dellaGarolla s.r.l., a mezzo di società cartiere il gasolio, veniva cedutofittiziamente e in sospensione fiscale, senza il pagamento delleNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026accise, al deposito fiscale della società Italpetroli s.r.l. con sede inLocri (RC), al solo ed esclusivo fine di trasferire l’obbligo delpagamento delle accise a una società insolvente che nonprovvedeva al pagamento delle imposte. Come accertato a mezzodelle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, il gasolio non hamai raggiunto il deposito fiscale in Locri ma è stato distribuitodirettamente presso i distributori finali che non hanno provvedutoal pagamento. Le indagini ricostruivano un articolato sistema didistribuzione che, avvalendosi di società compiacenti, permettevadi evadere le imposte su di esso gravanti nella conoscenzadell’attività fraudolenta posta in essere da parte della società e deisuoi rappresentanti. Le risultanze delle indagini hanno portatoall’iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA] nellasua qualità di legale rappresentante della Garolla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 4 maggio 2022, ha condannatoRaimondo Amato, amministratore unico della Garolla s.r.l., per ireati di cui agli artt. 81, 110 c.p. e art. 40 del d.lgs. n. 504 del1995 perché, in concorso con altri, sottraeva all’accertamento e alpagamento dell’accisa prodotti energetici (gasolio) per quantitàsuperiori a 2000 Kg con applicazione della pena della reclusione adue anni e otto mesi e alla multa di euro 34.017.880,00, sentenzaconfermata in appello. Successivamente, l’Ufficio competenteemetteva nei confronti di Garolla s.r.l. e del suo amministratore unavviso di pagamento per la somma accertata di 17 milioni di euro atitolo di accisa evasa.[OSCURATO:PERSONA] e la società hanno impugnatoautonomamente l'avviso di pagamento dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, consentenza n. 9630/10/2023, depositata il 5 luglio 2023, respingevail ricorso.2. – Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto diappello.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, con sentenza n. 5526/2024, depositata il 26 settembre2024, ha respinto l’appello. A fondamento della decisione haevidenziato che in base al risultato delle indagini compendiate nelprocesso verbale di constatazione (si menzionano le cospicuesomme in contanti rivenute presso l'appellante, la documentazioneextracontabile rinvenuta in sede di perquisizione, la corrispondenzainviata e ricevuta via e-mail e i supporti informatici sottoposti asequestro e duplicati con procedura ex art. 360 c.p.p.) RaimondoAmato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante protempore di s.r.l. Garolla, unitamente a Opera international businessLTD, risulta direttamente coinvolto anche nella distribuzione delprodotto, relazionandosi anche con la società estera che avrebbedovuto occuparsi del trasporto e della fornitura del prodottopetrolifero.Il deposito costiero di s.r.l. Garolla svolgeva una funzionecardine nell’immissione in consumo del carburante senza ilpagamento delle dovute imposte, posto che in maniera del tuttoincongrua e illogica il gasolio, scaricato nel suddetto depositocostiero, risultava trasferito a Locri, a un costo inferiore a quello diacquisto da parte del fornitore, nel deposito della Italpetroli,benché la destinazione fiscale accertata ed effettiva fosse presso idistributori finali in strada della Campania. Pur nell’autonomia divalutazione dei risultati del processo penale (la condanna di AmatoNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026in primo grado è stata confermata in appello), ha proseguito ilgiudice d’appello, questi risultati costituiscono ulteriori elementi divalutazione. Ebbene, ha proseguito, il processo penale ha accertatoche [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente partecipato in prima personaall'attività illecita, come è emerso nell’aprile 2018, allorquandol'Agenzia delle Dogane revocò la licenza alla Petrolifera Italia eAmato si adoperò personalmente presso il deposito fiscale dellaItalpetroli. Lo stesso Amato, d’altronde, si riferisce nella sentenzaimpugnata, in sede d’interrogatorio del 17/2/2022 ha sottolineatodi essersi adoperato personalmente a favore del precedente trader([OSCURATO:PERSONA]) affinché trovasse un partner commerciale da cuiacquistare il prodotto da importare, così confermando la nonoccasionalità del rapporto con l’Opera international [OSCURATO:PERSONA] ela propria diretta partecipazione al traffico del gasolio. Coerente è ilcontenuto dell'"appunto manoscritto" rinvenuto presso la sede dellaGarolla srl, contenente l’annotazione dei guadagni derivanti dallafrode correlata alla movimentazione del carburante con espressoriferimento alla parola “riciclaggio”.Il giudice d’appello ha poi dato conto delle risultanze delleindagini penali, dalle quali era emerso che le autobottistazionavano presso il deposito di Locri per soli venti minuti, ossiaper un tempo del tutto incongruo per il compimento delleoperazioni di scarico, in realtà mai avvenuto, come dichiarato dauno degli autisti e confermato dalle videoriprese, per cui ladestinazione s.r.l. Italpetroli indicata nei documenti di trasporto erada ritenere falsa. In definitiva, ha ritenuto che poiché i veridestinatari del prodotto erano i distributori su strada e non idepositi fiscali il deposito fiscale s.r.l. Garolla, immettendo inconsumo il prodotto, avrebbe dovuto sempre emettere DAS eversare le imposte; al contrario, il prodotto era gestito dalla s.r.l.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026Garolla in sospensione di accisa e con l'emissione di E-AD falsi e dicomodo ove veniva indicato come destinatario il deposito fiscale diLocri della s.r.l. Italpetroli.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa otto motivi.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita concontroricorso.La Procura generale ha depositato una requisitoria scritta.La parte contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c., degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., dell’art. 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546/1997 edegli artt. 27, comma 2 Cost., 117 Cost. in collegamento con l’art.6, par. 2 CEDU e 48, par. 1 della Carta dei diritti fondamentalidell’UE (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Con il primo motivo diricorso la decisione viene impugnata per violazione e falsaapplicazione dei principi in tema di estensione degli effetti dellesentenze penali nel giudizio tributario per aver acriticamenterecepito la condanna non definitiva in sede penale per l’evasionedelle accise, senza compiere una corretta e ragionata valutazioneintegrale del contenuto probatorio della sentenza penale di primogrado. Al riguardo, si evidenzia che la ratio decidendi dellasentenza impugnata consiste nella circostanza che l’Amato sia statocondannato in sede penale, seppure la ratio decidendi di taledecisione risiedesse nell’assunto - precostituito e apodittico - cheegli, in quanto operatore esperto del settore, “non poteva nonsapere” della frode compiuta da Italpetroli e Opera InternationalBusiness Ltd.1.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza puòessere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altradecisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca icontenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazionecritica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio (Cass. n. 5209/2018).Nel caso di specie, la motivazione non ha recepito in manieracritica le risultanze del giudizio penale ma ha compiuto unadisamina puntuale dei fatti ivi accertati, evidenziando come lerisultanze acquisite in sede penale, unitamente agli elementiemersi dal processo verbale di constatazione, dessero ampia provaanche ai fini fiscali dell'attività illecita posta in essere (svincoloirregolare dei prodotti petroliferi sottoposti a accise, trasferitifittiziamente in sospensione d'imposta a un deposito fiscale,mediante operazioni meramente cartolari e in realtà svincolatedirettamente presso i distributori finali che non hanno provvedutoal pagamento delle imposte), nonché della partecipazione dellaGarolla s.r.l. e del suo legale rappresentante al disegno criminosovolto a eludere il pagamento delle imposte accise mediante lacreazione di un’apparente e corretta formalità.D’altronde, come lo stesso ricorrente segnala in memoria, lasentenza penale d’appello è stata confermata da questa Corte, laquale ha considerato che «la sottrazione delle acciseall’accertamento e al pagamento è stata resa possibile in base adun meccanismo fraudolento che egli aveva contribuito a realizzarecosì che il fatto contestato è causalmente collegato anche alle suecondotte poste in essere nella piena consapevolezza dello scopoperseguito» (Cass. pen., 9 settembre 2025, n. 30436, punto 5.6).2. – Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenzaai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, nonché 24 e 111Cost., per motivazione apparente, in relazione alla affermazioneche la Garolla s.r.l. fosse consapevole e partecipe della frodecompiuta da Italpetroli S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] ealtri soggetti (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Secondo quantoprospettato, la Corte di giustizia tributaria sarebbe incorsa nel viziodi motivazione apparente poiché ha affermato la partecipazionerichiamare due “annotazioni” della indagine penale, di cui tuttaviasi sarebbe disinteressata del contenuto concreto, vale a dire sefossero effettivamente idonee a supportare logicamente laconclusione cui è giunto il giudice di merito. Invero, le risultanzedelle citate annotazioni non sarebbero state minimamenteanalizzate e illustrate, al fine di poter giustificare la conclusionedella partecipazione attiva e cosciente del ricorrente alla frode.Inoltre, dall’unico frammento riportato delle citate “annotazioni”, sievincerebbe che gli autisti che trasportavano il carburante suincarico della [OSCURATO:PERSONA] erano fisicamenteentrati nel deposito della Italpetroli e ivi non avevano scaricato ilprodotto in precedenza caricato presso la Garolla s.r.l. Ne consegueche, da tale circostanza avvenuta fuori dalla sfera di controllo diGarolla s.r.l., non è dato comprendere il criterio logico-giuridico inbase al quale la Corte di giustizia tributaria abbia potuto inferireche Garolla s.r.l. e l’Amato avrebbero dovuto sapere della frodefiscale compiuta da Italpetroli.2.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriaNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle proveadottato del giudice di merito, la valutazione del materialeprobatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (opiù) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo diprova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e allavalutazione del giudicante - costituisce espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea aicompiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguitodella riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non èdenunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione dimerito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, neigradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni.Dalla lettura della motivazione emerge che la Corte di giustiziatributaria non ha recepito acriticamente le risultanze del processopenale, ma le ha valutate insieme con i dati ricavati dal processoverbale di constatazione.Anche sotto tale profilo si cerca di ottenere una nuovavalutazione dei fatti di causa. La Corte di giustizia tributaria si èchiaramente espressa sul punto, indicando gli elementi documentali(annotazione n. 481703/19 del 30/07/2019 e n. 591743 del27/11/2019, allegate al processo verbale di constatazione) in baseai quali ha ritenuto provata la piena conoscenza della frode.3. – Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, relativo ai fatti accertati con l’annotazione n. 481703/19 del30/07/2019 (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Si contesta, inNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026particolare, la parte della pronuncia nella parte in cui evidenzia che«l’annotazione n. 481703/19 del 30/07/2019, allegata al PVC,riporta analiticamente i dati e gli elementi che hanno formato ilcostrutto investigativo: le cospicue somme in contanti rivenutepresso l’appellante, la documentazione extracontabile rinvenuta insede di perquisizione, la corrispondenza inviata e ricevuta via e-mail ed i supporti informatici sottoposti a sequestro e duplicati conprocedura ex art. 360 c.p.p. Da essa emerge che parte appellanterisultava direttamente coinvolta anche nella distribuzione delprodotto relazionandosi con la società estera che avrebbe dovutooccuparsi del trasporto e della fornitura del prodotto petrolifero»(p. 8). Si sostiene che l’annotazione citata non contiene tali dati néelementi, ma si limita alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ilquale riferisce di aver trasportato carburante presso il deposito diLocri di Italpetroli, senza scarico del prodotto, ma ritirando il DASper la consegna a [OSCURATO:PERSONA] su indicazione di una dipendentedella ICM. L’annotazione si conclude con le deduzioni deiverificatori, che non imputano nulla all’Amato e alla Garolla,descrivendo invece il meccanismo di cessione del prodottopetrolifero importato, ceduto senza imposta tra le società coinvolte.A riprova di quanto dedotto vengono richiamate alcune mail inviatedalla società Scevola a Italpetroli, relative al caricamento e allaconsegna del prodotto presso i depositi indicati.3.1. – Il motivo è inammissibile.Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi 4 e 5 c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. n. 7724/2022).Nel caso di specie vi è una “doppia conforme” sul merito dellavicenda, al di là del richiamo a ulteriori argomenti tratti dalprocedimento penale. Peraltro, il profilo evidenziato non costituiscel'unico elemento posto alla base della ritenuta responsabilità delcontribuente. Si tratta, in tal senso, di un argomento non decisivo.4. – Con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt.7, 8, 10, 20, 21, 24 e 28 della Direttiva 2008/118/CEE, degli artt.2, 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 5 del d.l. 26 ottobre2019, n. 124 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). In via subordinatarispetto ai precedenti motivi si deduce che, laddove si dovesseritenere che la sentenza impugnata, con i punti sopra individuati,avesse voluto affermare che, nella fattispecie, anche in caso dibuona fede del ricorrente (i.e., sua estraneità alla frode),sussisterebbe comunque uno “svincolo irregolare” della merceuscita in sospensione di imposta dai depositi di Garolla s.r.l.,perché le “note di ricezione” ricevute sarebbero sempre irrilevanti,la sentenza sarebbe illegittima per violazione degli articoli inrubrica. Infatti, né la Garolla s.r.l., né, tantomeno, l’Amato inqualità di amministratore della società, possono essere in alcunmodo considerati soggetti obbligati al pagamento delle accise, chepacificamente compete al deposito fiscale che ha ricevuto ilprodotto (Italpetroli S.p.A.) e che ha emesso le relative “note diricezione”. Al riguardo, si deduce che il prodotto, partito daldeposito di Garolla s.r.l. con regolare documento e-AD secondo laDirettiva 2008/118/CEE e il Regolamento CE n. 684/2009, è statopreso in carico dal deposito Italpetroli, che ha rilasciato le note diNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026ricevimento conformi all’art. 24 della direttiva e correlate aldocumento e-AD. Il movimento sospensivo è stato validatodall’autorità doganale, con la conclusione della circolazione dellamerce registrata nel sistema informatizzato e annotata nel registrodi scarico, confermando la presa in carico della responsabilitàfiscale da parte del deposito ricevente. La validazione da partedell’Agenzia delle dogane ha comportato lo svincolo della garanziarilasciata da Garolla s.r.l. ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs.504/1995. Non sono emerse irregolarità nel regime sospensivosecondo le norme applicabili. Pertanto, il debito fiscale per le accisesarebbe sorto in capo al deposito Italpetroli, che è statodestinatario dell’avviso di pagamento per l’omesso versamentodelle accise relative al mese di marzo 2019, contestato dallaAgenzia delle dogane di [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente evidenzia come l'amministrazione finanziaria eil Procuratore generale hanno sostenuto la correttezza dellasentenza impugnata, richiamando la natura oggettivadell’obbligazione di garanzia del deposito mittente in caso disvincolo irregolare dei prodotti. Secondo tale impostazione, laresponsabilità del deposito mittente viene meno solo quando iprodotti sono presi in consegna dal deposito di ricezione, eventoche richiederebbe sia l’arrivo del mezzo di trasporto a destinazione,sia lo scarico effettivo dei prodotti presso il deposito, elemento chenel caso in esame non si sarebbe verificato. La necessità delloscarico effettivo, ai fini della liberazione del deposito mittente,sarebbe confermata dall’art. 5 d.l. n. 124/2019 che ha introdottol’art. 6-bis TUA, considerata norma interpretativa applicabile ancheretroattivamente. Di contro, si rileva che l’art. 6-bis TUA è normainnovativa e non interpretativa, in quanto: le disposizioni tributarienon hanno effetto retroattivo; la norma è stata adottata tramiteNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026decreto legge senza qualificazione interpretativa. L’art. 6-bisintrodurrebbe nuovi requisiti per la presa in consegna, tra cui loscarico effettivo e la registrazione entro il giorno stesso, applicabilisolo ai trasferimenti tramite automezzo.4.1. – Il motivo è infondato.Quanto alla posizione della s.r.l. Garolla, la disciplina europea(Direttiva 2008/118/CE applicabile ratione temporis, artt. 17-20,giustizia dell’UE e dalla giurisprudenza di questa S.C., evidenzia incapo al titolare del deposito una responsabilità oggettiva legata aun rischio specifico e prescinde dalla colpa, a eccezione del caso diforza maggiore. Ciò anche nel caso in cui vi sia un fatto illecito diun terzo.Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, senel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa è statacommessa o accertata un’irregolarità o un’infrazione che comportal’obbligo di pagare l’accisa, compreso il caso di frode commessa daun terzo, il depositario autorizzato resta responsabile delpagamento dell’accisa (20 novembre 2025, Transilvania MasterInsolv IPURL contro Direcţia Generală Regională a FinanţelorPublice Cluj e a., C-570/24, punto 30; 24 marzo 2022, TanQuidPolska, C‑711/20, punto 48).La Corte si era già pronunciata (Corte giust. 7 settembre2023, KRI, C‑323/22, punti 55 e 56) su un caso che riguardava ladisposizione della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazioneed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che ha precedutol’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2008/118.Essa ha dichiarato che il depositario autorizzato svolgeva un ruolocentrale nella procedura di circolazione dei prodotti soggetti adNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026accisa e posti in regime di sospensione. In caso di irregolarità o diinfrazione nel corso della circolazione di tali prodotti chedeterminasse l’esigibilità delle accise, il depositario autorizzatodoveva, in ogni caso, essere designato come soggetto tenuto alpagamento di dette accise. A tale titolo, la sua responsabilità deveessere considerata di tipo oggettivo e si basa non già sulla suacolpa dimostrata o presunta, bensì sulla sua partecipazione aun’attività economica (Corte giust. 7 settembre 2023, KRI,C‑323/22, punti 55 e 56; 20 novembre 2025, Transilvania MasterInsolv IPURL contro Direcţia Generală Regională a FinanţelorPublice Cluj e a., C-570/24, punto 31).In senso conforme, questa S.C. ha ritenuto che in tema disvincolo irregolare di prodotti in sospensione di accisa, laresponsabilità fiscale del depositario ha natura oggettiva e non èderogabile se non nel caso di perdita fisica dei prodotti e, quindi, dimateriale impossibilità di immissione nel consumo unionale, percui, conformemente all'articolo 14, par. 1, della direttiva 92/12/CEEdel 25 febbraio 1992, in caso di fatto illecito del terzo, rispetto alquale il responsabile stesso risulta del tutto estraneo, è esoneratoda ogni responsabilità solo quando si verifica la distruzione o laperdita irrimediabile dei prodotti (Cass. n. 21918/2024).Pertanto, non costituisce causa di inesigibilità della prestazionetributaria neanche il furto del prodotto a opera di terzi presso ildepositario della merce in sospensione di imposta, fondandosi ilrelativo pagamento sulla natura oggettiva della responsabilità deldepositario, il quale può chiederne l'esonero solo nella diversaipotesi - la cui prova deve essere fornita dall'obbligato - didispersione o distruzione del prodotto (Cass. n. 6949/2022).Nessun rilievo riveste nel caso di specie la questione dellanatura o meno interpretativa dell’art. 6-bis del TUA.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte di giustizia tributaria ha infatti accertato che leoperazioni sono fittizie e i prodotti non sono stati effettivamentescaricati nel deposito di Italpetroli, ma direttamente presso idistributori finali. Sotto l'apparenza della violazione di legge si miraa conseguire un nuovo accertamento di merito, a prescindere dellafunzione ricognitiva o meno della disposizione in questione.Non può, invece, trovare applicazione il principio posto dalTribunale dell’Unione europea nella causa T-534/24 (sentenza 9luglio 2025, Gotek), secondo cui l’art. 7 della direttiva2008/118/CE del Consiglio dev’essere interpretato nel senso cheesso osta a una normativa nazionale, come interpretata dalleautorità nazionali, che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base diuna cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti infatture false, posto che in quel caso era emerso che i prodottienergetici soggetti ad accisa non erano stati né messi incircolazione né ceduti.Quanto, poi, alla posizione di Amato, oltre alle considerazionidi seguito sviluppate sub 7.2, cui si rinvia, è ormai irretrattabile inquesto giudizio, in base alle considerazioni che precedono, la pienapartecipazione al meccanismo frodatorio, che implica la pienaconsapevolezza dello svincolo irregolare, del quale egli è risultatocoautore (che trova pieno riscontro, peraltro, nella richiamata Cass.pen. n. 30436 del 2025).Pertanto, deve essere disattesa anche la richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267TFUE, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20 dellaDirettiva 2008/118/CEE, non essendovi nel caso di specie alcundubbio sulla corretta interpretazione della norma, che evidenzia incapo al titolare del deposito una responsabilità oggettiva legata aNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026un rischio specifico che prescinde dalla colpa, a eccezione del casodi forza maggiore.Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustiziadell’UE, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possaproporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essereesonerato da tale obbligo – come nel caso di specie – solo quandoabbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o chela disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stataoggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che lacorretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con taleevidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenze 6ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, punto 33; 6 ottobre 1982, Cilfit ea., 283/81, punto 21; 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA],C‑495/03, punto 33; 4 ottobre 2018, Commissione/Francia(Anticipo d’imposta), C‑416/17, punto 110; anche da ultimo lagrande sezione della Corte di giustizia europea, con la sentenza 24marzo 2026, in causa C-767/23, Remling, ha confermato che ungiudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorsopuò, di conseguenza, essere esonerato da tale obbligo solo se sitrova in una situazione corrispondente a una delle tre eccezioniCilfit: punto 22).5. – Con il quinto motivo si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 2700 c.c. e 116 c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.). La Corte di giustizia tributaria, dopo averaffermato la responsabilità della Garolla s.r.l. per l’accisa sulcarburante trasferito alla Italpetroli nel periodo febbraio - aprile2019, ha disconosciuto il pagamento dell’accisa effettuato daItalpetroli per il mese di febbraio 2019, per euro 5.110.395,91,nonostante detto versamento risulti dall’estratto della contabilitàNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026accise prodotto dalla stessa Agenzia delle dogane. Tale versamentorisulterebbe dall’estratto della contabilità accise prodottodall’Agenzia delle dogane e dalla nota dell’Ufficio di ReggioCalabria, che attesta il saldo del debito azzerato al 20 marzo 2019.Il documento, proveniente dall’Agenzia delle doganeterritorialmente competente, costituirebbe piena prova ex art. 2700c.c. e il giudice dovrebbe prenderne atto ai sensi dell’art. 116,comma 1, c.p.c. Sarebbe quindi illegittima l’affermazione dellaCorte di giustizia tributaria secondo cui il ricorrente, perdimostrare i versamenti effettuati da un soggetto terzo(Italpetroli), non potrebbe far valere la documentazione ufficialedella Agenzia delle dogane riversata nel processo penale, bensìdovrebbe produrre in giudizio una generica e imprecisata altra«dimostrazione e prova di tale avvenuto pagamento».5.1. – Il motivo è inammissibile.Nell'ipotesi di più coobbligati solidali d'imposta taluno solo deiquali abbia provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento,l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte dello stesso così comedefinita all'esito del giudizio, determina l'estinzione ipso iure deldebito d'imposta anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.Tale effetto estintivo è rilevabile e deducibile anche in sede digiudizio di legittimità ed inoltre opera anche nei confronti di altrocoobbligato di imposta che, avendo anch'egli eventualmenteimpugnato l'avviso di accertamento, non si sia però avvalso, nellafase del giudizio di merito, della facoltà di invocare l'estensione exart. 1306 cod. civ. del giudicato già conseguito dall'altro coobligatoin questione (Cass. n. 1681/2000).Quelli in rilievo sono avvisi di accertamento del tutto autonomie rivolti a soggetti diversi, legittimamente adottati in virtù diresponsabilità solidale tributaria.Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026Giova ribadire che ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700c.c., il documento redatto dal pubblico ufficiale relativamente aifatti attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza oche ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o dipercezione sensoriale e quanto alla provenienza del documentodallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese e che fafede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delledichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenutodi documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornitaquando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenteal giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenutodelle dichiarazioni (vedi Cass. n. 18420/2024).Nel caso di specie, come accertato in sede di merito, invece, ilgiudice di merito ha escluso la sussistenza di questi presupposti,ritenendo che, proprio in considerazione della natura delladocumentazione prodotta, non vi fosse prova dell'avvenutopagamento da parte della Italpetroli («Risulta parimenti infondato ilmotivo di ricorso relativo al presunto avvenuto pagamento delleimposte accise relative al mese di febbraio 2019 in quanto dagli attidi causa risulta che parte appellante si limita a richiamare ladocumentazione interna dell’ADM di [OSCURATO:PERSONA] non dando inalcun modo dimostrazione e prova di tale avvenuto pagamento chein effetti agli atti procedimentali non risulta»). Parte ricorrentecerca di contrastare l’accertamento in fatto contenuto in sentenza el'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, per di piùcon “doppia conforme”, non è sindacabile in sede di legittimità.6. – Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 41 della Carta di Nizza e dell’art. 117 Cost.,per violazione del contraddittorio preventivo nei confrontidell’Amato (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Si contesta, sul punto,Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di giustiziatributaria ha respinto tutti i motivi di appello, limitandosi adaffermare che la sua responsabilità solidale per i debiti fiscali dellaGarolla s.r.l. sarebbe giustificata dalla circostanza che egli eral’amministratore in carica di detta società all’epoca dei fatti, nonchéasserito titolare della licenza IT00NAB00131X. La Corte di giustiziatributaria sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazionedell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dei principiin materia di contraddittorio preventivo di matrice europeaaffermati dalla Corte di giustizia, per avere respinto implicitamenteil motivo di appello sulla questione pregiudiziale relativa allaviolazione del contraddittorio preventivo nei confronti dell’Amato,non potendosi confondere la sua responsabilità personale conquella diversa della persona giuridica (Garolla s.r.l.), ancorchéamministrata all’epoca dal medesimo Amato.6.1. – Il motivo è infondato.La censura era già stata proposta in primo grado e respintadalla Corte di giustizia tributaria evidenziandosi che l’Amato ebbe apartecipare alle operazioni della Guardia di Finanza, conclusesi conil processo verbale di contestazione, sottoscrivendo lo stesso everbalizzando il proprio dissenso rispetto alle conclusioni in essoriportate, così dimostrando di essere a completa conoscenza degliaddebiti mossi dai militari, integralmente trasfusi nell’avvisooggetto dell’odierna impugnazione.Peraltro, nessuna violazione del contraddittorio si è verificatanei termini prospettati giacché il processo verbale di constatazioneè stato notificato alla società in persona del legale rappresentante,cioè allo stesso attuale ricorrente, che in tal modo ha avuto pienaconoscenza dei fatti contestati e che ha formulato osservazionirelative al verbale, lo stralcio rilevante delle quali è riportato inNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026controricorso (e non contestato in memoria). In concreto non vi èstato nessun impedimento all'esercizio del diritto di difesa, nérisulta allegato un pregiudizio specifico.7. – Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 della l. 212/2000 e 11, comma 5 bis deld.lgs. n. 374/1090 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Al riguardo sicontesta la pronuncia nella parte in cui ha respinto nel merito imotivi di appello personali dell’Amato, senza pronunciarsiesplicitamente sul dedotto vizio di motivazione dell’atto impositivo,affermando sic et simpliciter la responsabilità solidale diquest’ultimo, quale amministratore della Garolla s.r.l. Taleaffermazione apodittica contenuta nell’atto impositivo circal’automatica responsabilità solidale dell’amministratore per i debitisocietari afferenti alle accise non soddisferebbe i requisiti minimi diuna valida e intellegibile motivazione, poiché è priva dellaindicazione delle “ragioni giuridiche” di tale asserita responsabilità.Inoltre, la motivazione dell’atto impositivo non menziona alcun“presupposto di fatto” (diverso dall’essere l’Amato l’amministratoredella Società) astrattamente idoneo a legittimare dettaresponsabilità solidale.Con l'ottavo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 2, lett. f), 2, 5 e 23 del d.lgs. n.504/1995 nonché dell’art. 1362 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.). La sentenza impugnata sarebbe illegittimaladdove afferma la sussistenza “automatica” di una responsabilitàsolidale dell’amministratore delle società per le accise dovute daquest’ultima, per violazione delle norme citate in rubrica. Nellafattispecie, l’intestatario delle licenze IT00NAO00240R eIT00NAB00131X è solo la Garolla s.r.l. Si legge infatti in taliNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026licenze: «Si rilascia alla [OSCURATO:PERSONA] SRL», all’epoca amministratadall’Amato. Ciò premesso, l’art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 504/1995dispone che: “l’obbligato al pagamento dell’accise: a) il titolare deldeposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, insolido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o isoggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilitàdell’imposta". Pertanto, solo la Garolla s.r.l., unica titolare deldeposito fiscale, sarebbe obbligata al pagamento dell’accise perl’immissione in commercio del carburante ex art. 2, comma 4, lett.a) del d.lgs. n. 504/1995 e non anche il suo amministratore protempore. L’amministratore non ha infatti la qualifica di “depositoautorizzato” (che è propria della società) e neppure rientra tra “isoggetti che si siano resi garanti del pagamento” ex art. 2, comma4, lett. a) del d.lgs. n. 504/1995, posto che nessuna norma imputaall’amministratore di una società titolare di un deposito autorizzatouna simile obbligazione di garanzia.7.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinfondati.Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisionecomporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda ol'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate etravolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone,come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (Cass. n. 25710/2024).Nel caso di specie, sussiste un rigetto implicito sulla censuraconcernente la motivazione dell'avviso di accertamento, come sievince dalla stessa ricostruzione del contenuto dell’avviso riportataNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026in sentenza, in cui si legge che «La richiesta di pagamento nasceper l’irregolare svincolo dei prodotti petroliferi sottoposti adimposte accise trasferiti solo fittiziamente in sospensione d'impostadalla società Garolla s.r.l., quale deposito fiscale ed in solido dalsig. Amato quale r.l.p.t. della società Garolla s.r.l. e titolare dellalicenza IT00NAB00131X, ad un altro deposito fiscale, medianteoperazioni meramente cartolari ed in realtà svincolati direttamentepresso i distributori finali che non hanno provveduto al pagamentodelle imposte accise su di essi gravanti».La ricostruzione di tale contenuto esclude altresì la prospettataviolazione di legge.Non sussiste, pertanto, alcuna integrazione postuma dellamotivazione dell'atto impositivo. La motivazione dell'avviso diaccertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della l. n. 212 del2002, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioniproponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettereil contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesatributaria; invece, la prova della pretesa tributaria attiene aldiverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria edal suo accertamento in giudizio in presenza di specifichecontestazioni dello stesso (Cass. n. 25321/2024).La responsabilità solidale del legale rappresentante è sindall’avviso, il contenuto del quale, si è visto, è sintetizzato insentenza, chiaramente affermata sulla base dell'esame critico dellerisultanze del processo penale che hanno visto la condanna delricorrente per reati fiscali di evasione dell'accisa e il suo direttocoinvolgimento nei fatti di causa, per cui essa non discende dalruolo di legale rappresentante ma dal fatto di essere il soggettodirettamente coinvolto nella frode. Ai sensi dell'art. 7, comma 1,lett. a) d.lgs. n. 504/1995, è obbligato in solido «qualsiasi altraNumero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era aconoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere aconoscenza, della natura irregolare dello svincolo». Il profiloconcernente la titolarità del deposito fiscale non coglie, quindi, laratio della decisione, essendovi un’obbligazione solidale gravantesu tutti i compartecipanti alla frode.7.2. – Al riguardo, giova sottolineare che, sul piano del dirittodell’Unione, l'ipotesi in cui più persone siano solidalmenteresponsabili per un debito d'accisa è espressamente previstadall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, nella misurain cui tali persone sono tenute al pagamento di tale debito.Allo stesso modo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, letteraa), punto i), della direttiva 2008/118, «in caso di uscita irregolare[di prodotti sottoposti ad accisa] dal deposito fiscale», qualsiasipersona fisica considerata «un'altra persona coinvolta in taleuscita» può essere tenuta – in quanto persona solidalmente tenutaal pagamento dell'accisa divenuta esigibile – a versare tale accisainsieme alla persona giuridica che rappresenta, sia essa undirigente, un amministratore delegato o un dipendente, comeemerge dai lavori preparatori di tale direttiva (espressamente intermini, Corte giust., causa C-570/24, cit., punti 36-38, 41). Ilprogetto iniziale della direttiva limitava l'elenco dei soggetti che, incaso di introduzione irregolare di merci in uno Stato membro,sarebbero stati tenuti al pagamento dell'accisa a coloro cheavevano garantito il pagamento di tale accisa. Tuttavia, il Consigliodell'Unione europea ha voluto estendere tale elenco in modo daincludere "qualsiasi persona che abbia partecipato all'irregolarità",con una definizione ampia dei soggetti potenzialmente tenuti alpagamento dell'accisa in caso di irregolarità, al fine di garantire,Numero registro generale 26991/2024Numero sezionale 111/2026Numero di raccolta generale 12067/2026Data pubblicazione 30/04/2026per quanto possibile, la riscossione di tale imposta (sentenza del 17ottobre 2019, Comida paralela 12 , causa C-579/18, punto 37).8. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 39.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24 febbraio 2026.Il Consigliere est. La PresidenteGianluca [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]