CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.1650/2021 depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso notificato in data 12.01.2015 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ValeriaRosaria impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diPalermo l’avviso di accertamento n. PA034898402014, con il quale l’Ufficioaveva rettificato la rendita catastale dell’unità immobiliare ricadente nelComune di Palermo al [OSCURATO:PERSONA] n. 4, piano seminterrato (cat. ordinariaC/6) da € 41.57 ad € 66,52.La CTP di Palermo con sentenza n. 776/2019 depositata in data08.02.2019 accoglieva il ricorso.Numero registro generale 24222/2021Numero sezionale 4628/2026Numero di raccolta generale 18054/2026Data pubblicazione 05/06/20262. L’appello proposto dall’Ufficio veniva definito con sentenza di rigetto,con la quale si condividevano le motivazioni compendiate nella sentenzaimpugnata, con condanna alle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 1650/2021 emessa della CommissioneTributaria Regionale della Sicilia in data 08 febbraio 2021, depositata ilgiorno 22 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.4. La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia “violazione per erronea e/ofalsa applicazione di norme di diritto D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. inL. n. 75 del 1993 ed il D.M. 19 aprile 10994 n.701 - art. 360, 1 commac.p.c. n.3” per aver ritenuto erroneamente il giudice di appello “mancantile obbligatorie motivazioni a cui sono assoggettati anche gli atti diaccertamento catastale”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“Omesso esame circa un fatto principale, decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, 1 comma c.p.c. n.5” ,per non aver il Giudice regionale considerato la contestata attribuzionedella classe di merito X della categoria ordinaria C/6 (box/garage) econseguenziale determinazione della rendita catastale dell’unitàimmobiliare.1.2 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione ofalsa applicazione di norme di diritto dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000n. 212 - art. 360, 1 comma c.p.c. n.3” per non aver ritenuto il giudiceregionale adeguatamente motivato l’avviso di accertamento contenentel’indicazione dei dati di classamento (categoria, classe, consistenza erendita catastale).1.3 Con l’ultimo motivo di gravame, parte ricorrente denuncia “omessoesame circa un fatto principale, decisivo per il giudizio che è stato oggettoNumero registro generale 24222/2021Numero sezionale 4628/2026Numero di raccolta generale 18054/2026Data pubblicazione 05/06/2026di discussione tra le parti – art. 360, 1 comma c.p.c. n.5”, non avendotenuto conto i giudici regionali che l’Ufficio nell’assegnare la classe dimerito X della categoria ordinaria C/6 aveva avuto riguardo allecaratteristiche estrinseche dell’unità immobiliare e secondariamente aglielementi intrinseci non eventualmente considerati nell’attribuzione dicategoria”.2. Con il primo motivo di ricorso in modo sintetico ed apodittico l’Ufficiocensura la sentenza impugnata che sarebbe incorsa in violazione di leggenel ritenere erroneamente mancanti le obbligatorie motivazioni a cui sonoassoggettati anche gli atti di accertamento catastale.Invero, la doglianza - che rasenta il profilo dell’inammissibilità - èinsuscettibile di accoglimento, atteso che la decisione impugnata si fondasu una prima ratio decidendi incentrata sull’esistenza di “motivazione dimera forma” dell’avviso impugnato, inidoneo a soddisfare l’obbligo “direndere edotto il contribuente dell’iter seguito esente da vizi logici e difatto”.Non si ritiene che i giudici regionali siano incorsi nella dedottariconduzione di una fattispecie concreta ad una disposizione nonpertinente né tantomeno nel prospettato errore di sussunzione, essendopervenuti alla riportata ratio decidendi dopo aver ripercorso l’orientamentocostante di questa Corte circa l’obbligo di motivazione “attenuato” in temadi classamento di immobili a seguito di procedura di natura collaborativa epartecipativa cd. “docfa” (cfr. da ultimo Cass. n. 5449/2025 e Cass.n.29754/2024).3. Con il secondo motivo di gravame ripreso anche nel quarto motivo diricorso, che pertanto possono essere trattati in maniera congiunta, è statolamentato l’omesso esame circa un fatto principale decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, con specifico riferimento alla“contestata attribuzione della classe di merito 10^ della categoriaNumero registro generale 24222/2021Numero sezionale 4628/2026Numero di raccolta generale 18054/2026Data pubblicazione 05/06/2026ordinaria C/6 (box/garage) ed alla consequenziale determinazione dellarendita catastale dell’unità immobiliare ricorsa”.I due motivi meritano di essere disattesi poiché non si confrontano conl’altra ratio decidendi della decisione ed in questa sede vorrebberosollecitare una nuova rivalutazione fattuale che all’evidenza esorbita dalsindacato di questa Corte.Invero, la sentenza impugnata si è soffermata sulla valutazione offerta dalcontribuente circa la palese incongruità rispetto ad immobili similari conparticolare riferimento alla circostanza che “tutti gli immobili similari dellazona hanno una rendita inferiore a quella determinata dall’ufficio e,invece, conforme a quella indicata dalla contribuente, rende evidente lacarenza di effettiva motivazione sottesa all’atto impugnato”.Orbene, in entrambi i motivi di impugnazione la parte ricorrente non simisura in alcun punto sull’inequivoco percorso argomentativo dellasentenza gravata e quindi non riesce a confutare minimamente ilragionamento su cui è fondata la decisione, che ruota sulla congruità dellarendita proposta dalla contribuente parametrata alle unità immobiliarisimilari della zona.Né va ignorato l’orientamento costante di questa Corte, a tenore del qualericorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (cfr. da ultimo Cass. 7724/2022).Ed ancora giova rammentare che nell’ipotesi di “doppia conforme”,prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente per cassazione -Numero registro generale 24222/2021Numero sezionale 4628/2026Numero di raccolta generale 18054/2026Data pubblicazione 05/06/2026per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. edapplicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (cfr. n. 26674/2016), laddove nella fattispecie partericorrente non si misura affatto su tale ragione ostativa alla proposizionedel motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. che risponde all'esigenzadi evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazionedella ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito liabbia valutati in senso conforme.4. Infine, va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione che, nelcontestare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 7della legge n. 212/2000, torna sul profilo motivazionale dell’avviso diaccertamento per censurare la sentenza che avrebbe errato nel ritenere ilmancato assolvimento dell’obbligo di motivazione.La lettura del motivo di impugnazione restituisce tuttavia una acriticaesposizione di pronunce di merito nonché di questa Corte, avulsa dallapuntuale contestazione della trama argomentativa della sentenzaimpugnata.Invero, il motivo sembra difettare anche sotto il profilo dell’autosufficienzacon particolare riferimento a quanto sostenuto a pag. 11 del ricorso, ove silegge testualmente: “Si evidenzia che il provvedimento di rettifica delclassamento dell’unità immobiliare ricorse fornisce in modo appropriatoquegli elementi che spiegano ampiamente le ragioni per cui la propostaavanzata dal contribuente con la variazione catastale “Docfa” sono statedisattese”.Ebbene, in nessuna parte del ricorso è possibile reperire il punto specificodell’avviso in cui sarebbero forniti tali elementi su cui si fonda ilprovvedimento di rettifica, invero segue soltanto la mera citazione diNumero registro generale 24222/2021Numero sezionale 4628/2026Numero di raccolta generale 18054/2026Data pubblicazione 05/06/2026numerosi altri precedenti di questa Corte, che tuttavia conferma il difettodi autosufficienza del ricorso, laddove sia mancante la riproduzione anchesintetica del contenuto di atti e documenti necessari per la decisione.La non corretta formulazione del ricorso e dei relativi motivi, indefinitiva, esclude che possa ritenersi inficiata la concorrente ed autonomaratio decidendi della CTR basata sulla valutazione di congruità dellarendita proposta dalla parte privata; ratio che basa una statuizione ormaiintangibile sul punto e tale da superare, al contempo, ogni questione edoglianza ascrivibile al diverso aspetto della motivazione dell’avviso.Non si provvede alla statuizione sulle spese per la mancata costituzione ingiudizio della parte rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]