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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22622/2026

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CRISTIAN, rappresentato e difeso dagli avvocatiCARLA CIANI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 399/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 16/07/2025 R.G.N. 267/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19398/2025udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/20261.

Con sentenza n. 399 del 2025, pubblicata il 16 luglio 2025,la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la declaratoria diillegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 22dicembre 2020 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA],dipendente della società a decorrere dal 3 gennaio 2000 conqualifica di [OSCURATO:PERSONA] di I livello.1.1.

Il licenziamento era stato irrogato per assenzaingiustificata dal lavoro in nove giornate del novembre 2020(10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20), con contestazione direcidiva rispetto a un precedente addebito risalente al 28ottobre 2020.Il Tribunale di Forlì, in fase sommaria ex art. 1, comma 48,L. n. 92 del 2012, con ordinanza del 19 gennaio 2024, avevadichiarato l'illegittimità del licenziamento per insussistenzadel fatto contestato reputando il lavoratore non assenteingiustificato per effetto dello svolgimento dell’attivitàlavorativa in legittima modalità di lavoro agile; aveva, quindi,applicato la tutela indennitaria ex art. 8 L. n. 604 del 1966(sei mensilità), in considerazione del numero di dipendentiinferiore a quindici, e aveva escluso dal computo dellaretribuzione globale di fatto il premio di produzionecorrisposto al lavoratore.Entrambe le parti avevano proposto opposizione ex art. 1,comma 51, L. n. 92 del 2012.Il Tribunale, con sentenza n. 79 del 2025, aveva confermatol'impianto dell'ordinanza, respingendo sia la domanda diNumero registro generale 19398/2025nullità del licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.cN. umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026proposta dal lavoratore, sia le censure della società.Data pubblicazione 02/07/20261.2.

La Corte d'Appello, a seguito dei reclami riuniti ex art. 1,comma 58, L. n. 92 del 2012 proposti da entrambe le parti,ha respinto il primo motivo del reclamo principale dellavoratore, relativo alla dedotta nullità del licenziamento permotivo illecito determinante, ritenendo non provato l'intentoritorsivo o discriminatorio e accolto il secondo motivo delreclamo principale, includendo nella retribuzione globale difatto il premio di produzione corrisposto annualmente allavoratore dal 2017, rideterminandola in € 9.103,69 mensili;ha, poi, respinto il reclamo incidentale della società,confermando l'insussistenza del difetto di giustificazione delleassenze e, per effetto dell’accoglimento anche del terzomotivo del ricorso principale, ha condannato la società allarifusione delle spese di entrambe le fasi di merito.2.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritteinstando per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia - ai sensidell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 18e 19 del d.lgs. n. 81 del 2017, in connessione con gli artt.2725, 2697 e 2086 c.c. e con l'art. 41 Cost., per avere laCorte territoriale ritenuto sussistente la prova dello smartworking in assenza di un contratto scritto avente i requisitiindicati dalle norme citate.Numero registro generale 19398/2025La ricorrente sostiene, in sintesi, che l'accordo di lavoro agileN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026non potrebbe essere provato altrimenti che per iscritto, cheData pubblicazione 02/07/2026lo scambio di email intercorso fra le parti in data 20 marzo2020 non integrerebbe i requisiti di forma prescritti e che lasemplificazione introdotta dalla normativa emergenzialeriguarderebbe solo i rapporti con la pubblica amministrazionee non quelli tra le parti private.1.1.

Il motivo è infondato.Va premesso, in punto di ricostruzione processuale dellavicenda, che la Corte territoriale, con riguardo allo smartworking, ha accertato - condividendo sul punto l’itermotivazione del giudice di primo grado - che il lavoratore, nelcontesto dell'emergenza pandemica da Covid-19, aveva difatto usufruito, su sua richiesta e con il consenso del datoredi lavoro, di modalità di lavoro agile dapprima a tempo pieno(dal marzo 2020) e successivamente a tempo parziale (dalmaggio 2020).Lo scambio di email intercorso fra le parti in data 20 marzo2020 - in cui il lavoratore rappresentava di trovarsi già inmodalità smart working e in cui il legale rappresentanterispondeva di proseguire con le stesse modalità («okandiamo avanti così…») - costituiva, secondo la Corte, provasufficiente dell'accordo.La registrazione audio del 2 novembre 2020 confermava lapersistente consapevolezza datoriale di tale modalità.Le buste paga indicavano le ore di smart working comepermessi ex L. n. 104 del 1992, ferie o permessi retribuiti,per scelta aziendale confermata in sede testimoniale.La Corte ha altresì ritenuto che, nel periodo emergenziale,l'esigenza di accordi individuali scritti fosse stata superatadalla normativa speciale (art. 2 DPCM 25 febbraio 2020; art.90, comma 4, D.L. n. 34 del 2020) e che, in ogni caso, lasocietà non potesse dolersi della mancata formalizzazione, inNumero registro generale 19398/2025forza del principio nemo potest venire contra factumN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026proprium.Data pubblicazione 02/07/20261.2.Va preliminarmente rilevato, con riguardo alla dedottaviolazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che unaquestione di violazione e falsa applicazione di tali norme nonpuò porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché sialleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti,invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alle disposizioni considerate, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erroneainterpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia,suggerisce un diverso apprezzamento, meramentecontrapponendo alla motivazione della Corte la propriadiversa interpretazione, senza apportare elementi chepossano indurre a reputare la prima implausibile.1.3.Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod.civ., occorre porre in risalto che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 15107 del2013; Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa allaviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiache ne risulta gravata secondo le regole dettate da quellanorma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie,Numero registro generale 19398/2025avendo la Corte fatto corretta applicazione del dispostoN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026normativo considerato.Data pubblicazione 02/07/2026Deve inoltre evidenziarsi che la ratio decidendi della sentenzaimpugnata non riposa esclusivamente sulla normativaemergenziale, bensì su un duplice e concorrente ordine diargomenti: (a) la deroga alla forma scritta disposta dallanormativa speciale ratione temporis applicabile; (b) ilprincipio nemo potest venire contra factum proprium, in forzadel quale la società, che aveva di fatto consentito e avallatoper molti mesi la modalità di lavoro agile, non avrebbepotuto, secondo l’iter argomentativo del giudice d’appello,successivamente dolersi della mancata formalizzazione pertrarne motivo di recesso.1.3.

Quanto al primo profilo, l'art. 90, comma 4, del D.L. n.34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del2020 - vigente all'epoca dei fatti contestati (novembre 2020)- prevedeva espressamente che, fino al 31 dicembre 2020,la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23della L. n. 81 del 2017 potesse essere applicata dai datori dilavoro privati «anche in assenza degli accordi individuali iviprevisti».

Analoga previsione era contenuta nell'art. 2 delDPCM 25 febbraio 2020 per le Regioni tra cui l'Emilia-Romagna, dove aveva sede l'azienda.Come correttamente ritenuto dal giudice di secondo grado, ladisciplina emergenziale aveva inequivocabilmente superato,per il periodo considerato, l'obbligo di accordo individualescritto di cui all'art. 19 della L. n. 81 del 2017, introducendouna semplificazione procedurale finalizzata a consentire laprosecuzione dell'attività produttiva nel contesto dellapandemia.In tale quadro normativo, la pretesa della società ricorrentedi ancorare la legittimità dell'accordo alla forma scrittarisultava, a parere della Corte, priva di fondamento.Numero registro generale 19398/20251.4.

Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale haN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026accertato in fatto - con apprezzamento insindacabile in sedeData pubblicazione 02/07/2026di legittimità - che il legale rappresentante della societàaveva approvato inequivocabilmente la modalità di lavoroagile con la risposta affermativa resa nello scambiotelematico alla comunicazione del lavoratore del 20 marzo2020, e che tale modalità era stata mantenuta senzacontestazioni per molti mesi, fino all'ottobre 2020.Correttamente la Corte ha ritenuto che la società, che avevaessa stessa omesso di formalizzare l'accordo e aveva indicatonelle buste paga le ore di smart working come permessi oferie (come confermato in sede testimoniale), non potesseinvocare a fondamento del recesso una carenza formale allaquale essa stessa aveva dato causa con il propriocomportamento, in applicazione del principio generale -tuttora immanente nell'ordinamento (cfr. Cass. n. 460 del2009) - per cui la parte che intende far valere un diritto nonpuò porsi in contraddizione con un contegno da essa stessaassunto in precedenza.La valutazione in concreto di tali comportamenti formaoggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede dilegittimità se non per contraddittorietà intrinseca dellamotivazione o per sua carenza o illogicità.Questa Corte ha, inoltre, costantemente affermato che i limitilegali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la formascritta, ad substantiam o ad probationem, operanoesclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizioquale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e nonanche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storicoinfluente sulla decisione (Cass. n. 6199 del 2019).Nel caso di specie, l'accordo sullo smart working è statoallegato e provato dal lavoratore non già come fonteautonoma di obbligazioni, bensì come fatto storico idoneo aNumero registro generale 19398/2025escludere l'elemento materiale dell'addebito disciplinare -N umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026l'assenza ingiustificata- in conformità con il principio costanteData pubblicazione 02/07/2026per cui, in tema di licenziamento disciplinare per assenzaingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provarel'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratorel'onere di provare gli elementi giustificativi dell'assenzastessa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16597 del 2018; Cass. n.13747 del 2025).

Onere che, nella specie, la Corte territorialeha ritenuto compiutamente assolto.1.5.

Quanto, infine, alla censura relativa alla violazionedell'art. 2725 c.c., essa è in radice infondata, poiché - comecorrettamente ritenuto dalla Corte territoriale - la normativaemergenziale aveva sospeso l'obbligo di accordo scritto.

Népuò condividersi la tesi della ricorrente secondo cui la derogariguarderebbe i soli rapporti con la pubblica amministrazione:il tenore letterale dell'art. 90, comma 4, del D.L. n. 34 del2020 («la modalità di lavoro agile […] può essere applicatadai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavorosubordinato […] anche in assenza degli accordi individuali iviprevisti») non consente distinzioni che la norma non prevede.Del pari infondate sono le argomentazioni della ricorrente inpunto di incompletezza della prestazione.

La Corte d'Appelloha correttamente rilevato che l'addebito riguardava l'assenzaingiustificata dal luogo di lavoro e non già il mancatosvolgimento della prestazione, e che, in ogni caso, nonrisultavano né specificamente allegati né provati incarichirimasti inevasi.

Trattasi di accertamento di fatto nonimplausibile e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia - ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1181 c.c., in relazione agliartt. 2119 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale esclusoil diritto del datore di lavoro di recedere per giusta causa inNumero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026ragione dell'asserita incompletezza della presNtuamzeiroo dni era ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026lavorativa.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Richiamato quanto già rilevato al punto 1 della presentemotivazione con riguardo alla violazione del disposto di cuiall’art. 2697 c.c., la censura muove dal presupposto -smentito dall'accertamento di fatto dei giudici di merito - chela prestazione lavorativa non sia stata integralmente resanelle giornate oggetto di contestazione.La Corte territoriale, con motivazione non implausibile hainvece accertato - sulla base della documentazione versatain atti (email, scambi di messaggi, registrazione audio) e delcomplessivo contegno delle parti, non avendo formalizzato lasocietà alcuna contestazione su punto - che il lavoratoreaveva effettivamente lavorato, in modalità agile, nellegiornate contestate, ivi incluse quelle per cui non vi eraspecifica traccia documentale, in virtù di un ragionamentopresuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c. sulla basi di indizi che laCorte ha ritenuto gravi, precisi e concordanti.In particolare, la Corte, condividendo la motivazione delgiudice di primo grado, ha ritenuto che la corrispondenzaintercorsa con il datore di lavoro (doc. 24) confermasse losvolgimento di attività lavorativa per tutte le giornate oggettodella prima contestazione (giornate 19,20,21,22,23,26,27ottobre 2020) e, con riguardo al periodo dal 10 al 20novembre, oggetto della seconda contestazione, quanto allegiornate rispetto alle quali non sussisteva il medesimo tipo diprova, alla luce degli altri elementi istruttori da cui si evincevala concorde modalità di svolgimento della prestazionelavorativa da remoto, ha ritenuto dovesse inferirsi, in viapresuntiva, che anche per le giornate non supportate daevidenze documentali, il lavoratore stesse operando in smartworking, ben potendo non essere intervenute mail fra le partiNumero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026nelle quattro giornate considerate, né nulla Nauvmeerno ddi ora ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026contestato la ricorrente quanto al mancato svolgimento dellaprestazione.La censura si risolve, pertanto, in una inammissibile richiestadi riesame del fatto, non consentita in sede di legittimità.Appare pertanto evidente e non censurabile in questa sede,l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito,avendo la Corte d'Appello operato corretta applicazione delriparto dell'onere probatorio, ponendo a carico del lavoratorela prova della giustificazione dell'assenza e ritenendola, comeargomentato in fatto, raggiunta.3.

Con il terzo motivo la società denuncia - ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fattodecisivo, costituito dalla contestazione disciplinare del 28ottobre 2020 e dalla conseguente sanzione conservativa del1° dicembre 2020, che dimostrerebbero la volontà datorialedi far cessare il lavoro agile.Il motivo è inammissibile.3.1.

Va preliminarmente rilevata, invero, l’inammissibilitàdelle censure dirette alla ricostruzione della vicenda storicaoperata dai giudici di merito.Nel caso di specie trova infatti applicazione il principio dellac.d.

«doppia conforme» (ex art. 348-ter, commi 4 e 5,c.p.c.), che preclude il sindacato di legittimità ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. qualora la sentenza d'appello confermila decisione di primo grado sulla base del medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali dellacausa (Cass. n. 7724/2022).

Le doglianze si pongono, altresì,in contrasto con i rigorosi limiti del c.d.

«minimocostituzionale» della motivazione (Cass.

SS.UU. n.8053/2014).Numero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/20263.2.

La sentenza impugnata ha confermato sul puNunmteoro dli ara ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026decisione di primo grado, condividendone e riportandone lamotivazione.In particolare, la Corte territoriale ha espressamenteconsiderato la tesi della società - secondo cui le contestazionidisciplinari del 28 ottobre e del 24 novembre 2020 avrebberocostituito manifestazione della volontà datoriale di revocarel'autorizzazione allo smart working - e l'ha disattesa conmotivazione non implausibile, reputando, fra l’altro,inverosimile che un datore di lavoro, ove in buona fede, primadi contestare disciplinarmente ad un proprio dipendente delleassenze ingiustificate di mezza giornata di lavoro non lorichiami formalmente in azienda.Ha altresì rilevato che nessuna email, nessun messaggio intal senso era stato prodotto dalla società.

Il fatto storico èstato dunque esaminato e valutato; la censura si risolve nellaprospettazione di un convincimento diverso da quelloespresso dal giudice di merito, impingendo in una valutazionesottratta al sindacato di legittimità.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia - ai sensidell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazionedell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo direclamo relativo alla violazione degli artt. 235 e 238 del CCNLTerziario Confcommercio.

Con il quinto motivo, proposto invia subordinata, denuncia il vizio di motivazione sulmedesimo punto.4.1.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico – sistematiche, non possono essere accolti.Costituisce principio consolidato che il vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile esclusivamentequalora risulti completamente omesso il provvedimento delgiudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, enon ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specificaNumero registro generale 19398/2025argomentazione, la decisione adottata in contrasto con laN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigettoData pubblicazione 02/07/2026implicito» (ex plurimis, Cass. n. 30475 del 2022; Cass. n.6501 del 2026).Il giudice del merito non è tenuto a esaminare singolarmenteogni allegazione, essendo sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamentodella decisione, con la conseguenza che si devono riteneredisattesi per implicito tutti gli argomenti incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.Nella specie, la Corte territoriale ha accertato, conmotivazione corrispondente a quella del primo giudice,l'insussistenza del fatto materiale contestato: il lavoratorenon era assente ingiustificato, avendo reso la prestazionelavorativa in modalità agile con il consenso datoriale.Tale accertamento assorbe e rende irrilevante ogni questionerelativa alla violazione degli artt. 235 e 238 del CCNL, chepresuppongono un'assenza ingiustificata nella suaoggettività.Il rigetto implicito della censura non integra, pertanto, alcunaviolazione dell'art. 112 c.p.c.Né ricorre alcuna delle anomalie motivazionali che, secondole Sezioni Unite di questa Corte, valgono a integrare laviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (motivazionetotalmente mancante, meramente apparente,manifestamente contraddittoria o incomprensibile: cfr. Cass.S.U. n. 8053 del 2014).5.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966, per avere laCorte d'Appello incluso nella retribuzione globale di fatto ilpremio di produzione, nonostante la sua natura temporanea,variabile e legata al fatturato.Numero registro generale 19398/20255.1.

Con il settimo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360N, umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame del contratto dell'8Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giugno 2017, dell'integrazione del 18 luglio 2017 e dellacomunicazione datoriale del 1° settembre 2017 di cessazionedel premio alla scadenza del gennaio 2021.5.2.

Con l'ottavo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 1362 e ss.c.c., per erronea ricostruzione della volontà negoziale.I tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente perla loro stretta connessione - sono infondati.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte che, ai fini della determinazione dellaretribuzione globale di fatto quale parametro dell'indennitàrisarcitoria da licenziamento illegittimo, devono esserericompresi non soltanto la retribuzione base ma anche ognicompenso di carattere continuativo che si ricolleghi alleparticolari modalità della prestazione in atto al momento dellicenziamento, ad eccezione dei compensi eventuali e di cuinon sia certa la percezione, nonché di quelli aventinormalmente carattere occasionale o eccezionale» (Cass. n.6744 del 2022; conf.

Cass. n. 19956 del 2009; Cass. n. 278del 2025).5.3.

La funzione dell'indennità è quella di ripristinare lo statusquo ante al licenziamento illegittimo e la sua commisurazioneva operata rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepitose avesse lavorato, poiché diversamente opinando, siaddosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivantida un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro(Cass. n. 33206 del 2021; Cass. n. 27750 del 2020; Cass. n.29105 del 2019).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi.Numero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026Ha accertato in fatto - con motivazione non implausibiNleum -e roc dhi era ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026il premio di produzione, istituito con accordo scritto dell'8giugno 2017 (integrato il 18 luglio 2017), era statocorrisposto al lavoratore con continuità annuale dal 2017 finoal momento del licenziamento, per quattro anni consecutivi,in due tranches semestrali, sottolineando come dalle bustepaga del lavoratore si evincesse il carattere stabile econtinuativo a far tempo dal 2017.Ha rilevato che la stessa comunicazione datoriale diconcessione del premio - non impugnata né contestata dallavoratore quanto alla sua causa - qualificava espressamentel'emolumento come computabile unicamente ai fini del TFR eavente «natura di retribuzione imponibile sia ai finicontributivi che fiscali».Ha considerato che la comunicazione datoriale del 1°settembre 2020 di cessazione dell'erogazione con efficaciadal gennaio 2021 era irrilevante ai fini del rapporto, essendointervenuta dopo la sua cessazione (licenziamento del 24dicembre 2020), e che in ogni caso il principio di irriducibilitàdella retribuzione ex art. 2103 c.c. ne imponeva lacristallizzazione al momento del recesso.Quanto alla dedotta temporaneità del premio, la Corte halogicamente osservato che, se il lavoratore avesse lavorato,avrebbe continuato a percepire l'emolumento, e che lascadenza del termine previsto dall'accordo (gennaio 2021) sicollocava in epoca successiva alla cessazione del rapporto.

Lacomunicazione di revoca, peraltro, era statatempestivamente contestata dal lavoratore.5.4.

Non ricorre il vizio di omesso esame del contratto e deidocumenti indicati dalla ricorrente, avendo la Corteterritoriale espressamente preso in considerazione ilcontenuto dell'accordo dell'8 giugno 2017 (trascritto nellamotivazione), dell'integrazione del 18 luglio 2017 e dellaNumero registro generale 19398/2025comunicazione di cessazione del 1° settembre 2020N, umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026traendone conclusioni opposte a quelle auspicate dallaData pubblicazione 02/07/2026ricorrente, ma comunque fondate su un esame effettivo enon apparente.5.5.

Quanto alla censura relativa agli artt. 1362 e ss. c.c., varilevato che l’interpretazione de qua è attività riservata algiudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimitàsalvo che per il caso della violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale, quale, tuttavia, non può dirsiesistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra tra le moltepliciinterpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non èconsentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazionedisattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis,Cass. n. 11254 del 2018; Cass. n. 219 del 2026).Nella specie che qui ne occupa, essa è inammissibile,risolvendosi nella mera contrapposizione tra l'interpretazionedella ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.La Corte d'Appello ha interpretato l'accordo negozialevalorizzando il dato letterale - che qualificava il premio come«retribuzione imponibile» e computabile ai fini del TFR - e lacondotta successiva delle parti, che per quattro anni avevanodato esecuzione all'accordo con erogazioni semestralicostanti.Trattasi di interpretazione non implausibile e conforme aicanoni di cui agli artt. 1362, comma 1 (senso letterale delleparole), e 1362, comma 2 (comportamento complessivo delleparti), c.c., che non può essere censurata in sede dilegittimità meramente prospettandone una interpretazionealternativa.Numero registro generale 19398/20256.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026essere respinto.Data pubblicazione 02/07/20266.1.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali eaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRISTIAN, rappresentato e difeso dagli avvocatiCARLA CIANI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 399/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 16/07/2025 R.G.N. 267/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19398/2025udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/20261. Con sentenza n. 399 del 2025, pubblicata il 16 luglio 2025,la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la declaratoria diillegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 22dicembre 2020 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA],dipendente della società a decorrere dal 3 gennaio 2000 conqualifica di [OSCURATO:PERSONA] di I livello.1.1. Il licenziamento era stato irrogato per assenzaingiustificata dal lavoro in nove giornate del novembre 2020(10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20), con contestazione direcidiva rispetto a un precedente addebito risalente al 28ottobre 2020.Il Tribunale di Forlì, in fase sommaria ex art. 1, comma 48,L. n. 92 del 2012, con ordinanza del 19 gennaio 2024, avevadichiarato l'illegittimità del licenziamento per insussistenzadel fatto contestato reputando il lavoratore non assenteingiustificato per effetto dello svolgimento dell’attivitàlavorativa in legittima modalità di lavoro agile; aveva, quindi,applicato la tutela indennitaria ex art. 8 L. n. 604 del 1966(sei mensilità), in considerazione del numero di dipendentiinferiore a quindici, e aveva escluso dal computo dellaretribuzione globale di fatto il premio di produzionecorrisposto al lavoratore.Entrambe le parti avevano proposto opposizione ex art. 1,comma 51, L. n. 92 del 2012.Il Tribunale, con sentenza n. 79 del 2025, aveva confermatol'impianto dell'ordinanza, respingendo sia la domanda diNumero registro generale 19398/2025nullità del licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.cN. umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026proposta dal lavoratore, sia le censure della società.Data pubblicazione 02/07/20261.2. La Corte d'Appello, a seguito dei reclami riuniti ex art. 1,comma 58, L. n. 92 del 2012 proposti da entrambe le parti,ha respinto il primo motivo del reclamo principale dellavoratore, relativo alla dedotta nullità del licenziamento permotivo illecito determinante, ritenendo non provato l'intentoritorsivo o discriminatorio e accolto il secondo motivo delreclamo principale, includendo nella retribuzione globale difatto il premio di produzione corrisposto annualmente allavoratore dal 2017, rideterminandola in € 9.103,69 mensili;ha, poi, respinto il reclamo incidentale della società,confermando l'insussistenza del difetto di giustificazione delleassenze e, per effetto dell’accoglimento anche del terzomotivo del ricorso principale, ha condannato la società allarifusione delle spese di entrambe le fasi di merito.2. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritteinstando per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia - ai sensidell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 18e 19 del d.lgs. n. 81 del 2017, in connessione con gli artt.2725, 2697 e 2086 c.c. e con l'art. 41 Cost., per avere laCorte territoriale ritenuto sussistente la prova dello smartworking in assenza di un contratto scritto avente i requisitiindicati dalle norme citate.Numero registro generale 19398/2025La ricorrente sostiene, in sintesi, che l'accordo di lavoro agileN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026non potrebbe essere provato altrimenti che per iscritto, cheData pubblicazione 02/07/2026lo scambio di email intercorso fra le parti in data 20 marzo2020 non integrerebbe i requisiti di forma prescritti e che lasemplificazione introdotta dalla normativa emergenzialeriguarderebbe solo i rapporti con la pubblica amministrazionee non quelli tra le parti private.1.1. Il motivo è infondato.Va premesso, in punto di ricostruzione processuale dellavicenda, che la Corte territoriale, con riguardo allo smartworking, ha accertato - condividendo sul punto l’itermotivazione del giudice di primo grado - che il lavoratore, nelcontesto dell'emergenza pandemica da Covid-19, aveva difatto usufruito, su sua richiesta e con il consenso del datoredi lavoro, di modalità di lavoro agile dapprima a tempo pieno(dal marzo 2020) e successivamente a tempo parziale (dalmaggio 2020).Lo scambio di email intercorso fra le parti in data 20 marzo2020 - in cui il lavoratore rappresentava di trovarsi già inmodalità smart working e in cui il legale rappresentanterispondeva di proseguire con le stesse modalità («okandiamo avanti così…») - costituiva, secondo la Corte, provasufficiente dell'accordo.La registrazione audio del 2 novembre 2020 confermava lapersistente consapevolezza datoriale di tale modalità.Le buste paga indicavano le ore di smart working comepermessi ex L. n. 104 del 1992, ferie o permessi retribuiti,per scelta aziendale confermata in sede testimoniale.La Corte ha altresì ritenuto che, nel periodo emergenziale,l'esigenza di accordi individuali scritti fosse stata superatadalla normativa speciale (art. 2 DPCM 25 febbraio 2020; art.90, comma 4, D.L. n. 34 del 2020) e che, in ogni caso, lasocietà non potesse dolersi della mancata formalizzazione, inNumero registro generale 19398/2025forza del principio nemo potest venire contra factumN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026proprium.Data pubblicazione 02/07/20261.2.Va preliminarmente rilevato, con riguardo alla dedottaviolazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che unaquestione di violazione e falsa applicazione di tali norme nonpuò porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché sialleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti,invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alle disposizioni considerate, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erroneainterpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia,suggerisce un diverso apprezzamento, meramentecontrapponendo alla motivazione della Corte la propriadiversa interpretazione, senza apportare elementi chepossano indurre a reputare la prima implausibile.1.3.Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod.civ., occorre porre in risalto che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 15107 del2013; Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa allaviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiache ne risulta gravata secondo le regole dettate da quellanorma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie,Numero registro generale 19398/2025avendo la Corte fatto corretta applicazione del dispostoN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026normativo considerato.Data pubblicazione 02/07/2026Deve inoltre evidenziarsi che la ratio decidendi della sentenzaimpugnata non riposa esclusivamente sulla normativaemergenziale, bensì su un duplice e concorrente ordine diargomenti: (a) la deroga alla forma scritta disposta dallanormativa speciale ratione temporis applicabile; (b) ilprincipio nemo potest venire contra factum proprium, in forzadel quale la società, che aveva di fatto consentito e avallatoper molti mesi la modalità di lavoro agile, non avrebbepotuto, secondo l’iter argomentativo del giudice d’appello,successivamente dolersi della mancata formalizzazione pertrarne motivo di recesso.1.3. Quanto al primo profilo, l'art. 90, comma 4, del D.L. n.34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del2020 - vigente all'epoca dei fatti contestati (novembre 2020)- prevedeva espressamente che, fino al 31 dicembre 2020,la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23della L. n. 81 del 2017 potesse essere applicata dai datori dilavoro privati «anche in assenza degli accordi individuali iviprevisti». Analoga previsione era contenuta nell'art. 2 delDPCM 25 febbraio 2020 per le Regioni tra cui l'Emilia-Romagna, dove aveva sede l'azienda.Come correttamente ritenuto dal giudice di secondo grado, ladisciplina emergenziale aveva inequivocabilmente superato,per il periodo considerato, l'obbligo di accordo individualescritto di cui all'art. 19 della L. n. 81 del 2017, introducendouna semplificazione procedurale finalizzata a consentire laprosecuzione dell'attività produttiva nel contesto dellapandemia.In tale quadro normativo, la pretesa della società ricorrentedi ancorare la legittimità dell'accordo alla forma scrittarisultava, a parere della Corte, priva di fondamento.Numero registro generale 19398/20251.4. Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale haN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026accertato in fatto - con apprezzamento insindacabile in sedeData pubblicazione 02/07/2026di legittimità - che il legale rappresentante della societàaveva approvato inequivocabilmente la modalità di lavoroagile con la risposta affermativa resa nello scambiotelematico alla comunicazione del lavoratore del 20 marzo2020, e che tale modalità era stata mantenuta senzacontestazioni per molti mesi, fino all'ottobre 2020.Correttamente la Corte ha ritenuto che la società, che avevaessa stessa omesso di formalizzare l'accordo e aveva indicatonelle buste paga le ore di smart working come permessi oferie (come confermato in sede testimoniale), non potesseinvocare a fondamento del recesso una carenza formale allaquale essa stessa aveva dato causa con il propriocomportamento, in applicazione del principio generale -tuttora immanente nell'ordinamento (cfr. Cass. n. 460 del2009) - per cui la parte che intende far valere un diritto nonpuò porsi in contraddizione con un contegno da essa stessaassunto in precedenza.La valutazione in concreto di tali comportamenti formaoggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede dilegittimità se non per contraddittorietà intrinseca dellamotivazione o per sua carenza o illogicità.Questa Corte ha, inoltre, costantemente affermato che i limitilegali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la formascritta, ad substantiam o ad probationem, operanoesclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizioquale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e nonanche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storicoinfluente sulla decisione (Cass. n. 6199 del 2019).Nel caso di specie, l'accordo sullo smart working è statoallegato e provato dal lavoratore non già come fonteautonoma di obbligazioni, bensì come fatto storico idoneo aNumero registro generale 19398/2025escludere l'elemento materiale dell'addebito disciplinare -N umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026l'assenza ingiustificata- in conformità con il principio costanteData pubblicazione 02/07/2026per cui, in tema di licenziamento disciplinare per assenzaingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provarel'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratorel'onere di provare gli elementi giustificativi dell'assenzastessa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16597 del 2018; Cass. n.13747 del 2025). Onere che, nella specie, la Corte territorialeha ritenuto compiutamente assolto.1.5. Quanto, infine, alla censura relativa alla violazionedell'art. 2725 c.c., essa è in radice infondata, poiché - comecorrettamente ritenuto dalla Corte territoriale - la normativaemergenziale aveva sospeso l'obbligo di accordo scritto. Népuò condividersi la tesi della ricorrente secondo cui la derogariguarderebbe i soli rapporti con la pubblica amministrazione:il tenore letterale dell'art. 90, comma 4, del D.L. n. 34 del2020 («la modalità di lavoro agile […] può essere applicatadai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavorosubordinato […] anche in assenza degli accordi individuali iviprevisti») non consente distinzioni che la norma non prevede.Del pari infondate sono le argomentazioni della ricorrente inpunto di incompletezza della prestazione. La Corte d'Appelloha correttamente rilevato che l'addebito riguardava l'assenzaingiustificata dal luogo di lavoro e non già il mancatosvolgimento della prestazione, e che, in ogni caso, nonrisultavano né specificamente allegati né provati incarichirimasti inevasi. Trattasi di accertamento di fatto nonimplausibile e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia - ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1218 e 1181 c.c., in relazione agliartt. 2119 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale esclusoil diritto del datore di lavoro di recedere per giusta causa inNumero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026ragione dell'asserita incompletezza della presNtuamzeiroo dni era ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026lavorativa.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Richiamato quanto già rilevato al punto 1 della presentemotivazione con riguardo alla violazione del disposto di cuiall’art. 2697 c.c., la censura muove dal presupposto -smentito dall'accertamento di fatto dei giudici di merito - chela prestazione lavorativa non sia stata integralmente resanelle giornate oggetto di contestazione.La Corte territoriale, con motivazione non implausibile hainvece accertato - sulla base della documentazione versatain atti (email, scambi di messaggi, registrazione audio) e delcomplessivo contegno delle parti, non avendo formalizzato lasocietà alcuna contestazione su punto - che il lavoratoreaveva effettivamente lavorato, in modalità agile, nellegiornate contestate, ivi incluse quelle per cui non vi eraspecifica traccia documentale, in virtù di un ragionamentopresuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c. sulla basi di indizi che laCorte ha ritenuto gravi, precisi e concordanti.In particolare, la Corte, condividendo la motivazione delgiudice di primo grado, ha ritenuto che la corrispondenzaintercorsa con il datore di lavoro (doc. 24) confermasse losvolgimento di attività lavorativa per tutte le giornate oggettodella prima contestazione (giornate 19,20,21,22,23,26,27ottobre 2020) e, con riguardo al periodo dal 10 al 20novembre, oggetto della seconda contestazione, quanto allegiornate rispetto alle quali non sussisteva il medesimo tipo diprova, alla luce degli altri elementi istruttori da cui si evincevala concorde modalità di svolgimento della prestazionelavorativa da remoto, ha ritenuto dovesse inferirsi, in viapresuntiva, che anche per le giornate non supportate daevidenze documentali, il lavoratore stesse operando in smartworking, ben potendo non essere intervenute mail fra le partiNumero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026nelle quattro giornate considerate, né nulla Nauvmeerno ddi ora ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026contestato la ricorrente quanto al mancato svolgimento dellaprestazione.La censura si risolve, pertanto, in una inammissibile richiestadi riesame del fatto, non consentita in sede di legittimità.Appare pertanto evidente e non censurabile in questa sede,l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito,avendo la Corte d'Appello operato corretta applicazione delriparto dell'onere probatorio, ponendo a carico del lavoratorela prova della giustificazione dell'assenza e ritenendola, comeargomentato in fatto, raggiunta.3. Con il terzo motivo la società denuncia - ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fattodecisivo, costituito dalla contestazione disciplinare del 28ottobre 2020 e dalla conseguente sanzione conservativa del1° dicembre 2020, che dimostrerebbero la volontà datorialedi far cessare il lavoro agile.Il motivo è inammissibile.3.1. Va preliminarmente rilevata, invero, l’inammissibilitàdelle censure dirette alla ricostruzione della vicenda storicaoperata dai giudici di merito.Nel caso di specie trova infatti applicazione il principio dellac.d. «doppia conforme» (ex art. 348-ter, commi 4 e 5,c.p.c.), che preclude il sindacato di legittimità ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. qualora la sentenza d'appello confermila decisione di primo grado sulla base del medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali dellacausa (Cass. n. 7724/2022). Le doglianze si pongono, altresì,in contrasto con i rigorosi limiti del c.d. «minimocostituzionale» della motivazione (Cass. SS.UU. n.8053/2014).Numero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/20263.2. La sentenza impugnata ha confermato sul puNunmteoro dli ara ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026decisione di primo grado, condividendone e riportandone lamotivazione.In particolare, la Corte territoriale ha espressamenteconsiderato la tesi della società - secondo cui le contestazionidisciplinari del 28 ottobre e del 24 novembre 2020 avrebberocostituito manifestazione della volontà datoriale di revocarel'autorizzazione allo smart working - e l'ha disattesa conmotivazione non implausibile, reputando, fra l’altro,inverosimile che un datore di lavoro, ove in buona fede, primadi contestare disciplinarmente ad un proprio dipendente delleassenze ingiustificate di mezza giornata di lavoro non lorichiami formalmente in azienda.Ha altresì rilevato che nessuna email, nessun messaggio intal senso era stato prodotto dalla società. Il fatto storico èstato dunque esaminato e valutato; la censura si risolve nellaprospettazione di un convincimento diverso da quelloespresso dal giudice di merito, impingendo in una valutazionesottratta al sindacato di legittimità.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia - ai sensidell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazionedell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo direclamo relativo alla violazione degli artt. 235 e 238 del CCNLTerziario Confcommercio. Con il quinto motivo, proposto invia subordinata, denuncia il vizio di motivazione sulmedesimo punto.4.1. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico – sistematiche, non possono essere accolti.Costituisce principio consolidato che il vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile esclusivamentequalora risulti completamente omesso il provvedimento delgiudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, enon ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specificaNumero registro generale 19398/2025argomentazione, la decisione adottata in contrasto con laN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigettoData pubblicazione 02/07/2026implicito» (ex plurimis, Cass. n. 30475 del 2022; Cass. n.6501 del 2026).Il giudice del merito non è tenuto a esaminare singolarmenteogni allegazione, essendo sufficiente che esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamentodella decisione, con la conseguenza che si devono riteneredisattesi per implicito tutti gli argomenti incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.Nella specie, la Corte territoriale ha accertato, conmotivazione corrispondente a quella del primo giudice,l'insussistenza del fatto materiale contestato: il lavoratorenon era assente ingiustificato, avendo reso la prestazionelavorativa in modalità agile con il consenso datoriale.Tale accertamento assorbe e rende irrilevante ogni questionerelativa alla violazione degli artt. 235 e 238 del CCNL, chepresuppongono un'assenza ingiustificata nella suaoggettività.Il rigetto implicito della censura non integra, pertanto, alcunaviolazione dell'art. 112 c.p.c.Né ricorre alcuna delle anomalie motivazionali che, secondole Sezioni Unite di questa Corte, valgono a integrare laviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (motivazionetotalmente mancante, meramente apparente,manifestamente contraddittoria o incomprensibile: cfr. Cass.S.U. n. 8053 del 2014).5. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966, per avere laCorte d'Appello incluso nella retribuzione globale di fatto ilpremio di produzione, nonostante la sua natura temporanea,variabile e legata al fatturato.Numero registro generale 19398/20255.1. Con il settimo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360N, umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame del contratto dell'8Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giugno 2017, dell'integrazione del 18 luglio 2017 e dellacomunicazione datoriale del 1° settembre 2017 di cessazionedel premio alla scadenza del gennaio 2021.5.2. Con l'ottavo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 1362 e ss.c.c., per erronea ricostruzione della volontà negoziale.I tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente perla loro stretta connessione - sono infondati.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte che, ai fini della determinazione dellaretribuzione globale di fatto quale parametro dell'indennitàrisarcitoria da licenziamento illegittimo, devono esserericompresi non soltanto la retribuzione base ma anche ognicompenso di carattere continuativo che si ricolleghi alleparticolari modalità della prestazione in atto al momento dellicenziamento, ad eccezione dei compensi eventuali e di cuinon sia certa la percezione, nonché di quelli aventinormalmente carattere occasionale o eccezionale» (Cass. n.6744 del 2022; conf. Cass. n. 19956 del 2009; Cass. n. 278del 2025).5.3. La funzione dell'indennità è quella di ripristinare lo statusquo ante al licenziamento illegittimo e la sua commisurazioneva operata rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepitose avesse lavorato, poiché diversamente opinando, siaddosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivantida un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro(Cass. n. 33206 del 2021; Cass. n. 27750 del 2020; Cass. n.29105 del 2019).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi.Numero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026Ha accertato in fatto - con motivazione non implausibiNleum -e roc dhi era ccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026il premio di produzione, istituito con accordo scritto dell'8giugno 2017 (integrato il 18 luglio 2017), era statocorrisposto al lavoratore con continuità annuale dal 2017 finoal momento del licenziamento, per quattro anni consecutivi,in due tranches semestrali, sottolineando come dalle bustepaga del lavoratore si evincesse il carattere stabile econtinuativo a far tempo dal 2017.Ha rilevato che la stessa comunicazione datoriale diconcessione del premio - non impugnata né contestata dallavoratore quanto alla sua causa - qualificava espressamentel'emolumento come computabile unicamente ai fini del TFR eavente «natura di retribuzione imponibile sia ai finicontributivi che fiscali».Ha considerato che la comunicazione datoriale del 1°settembre 2020 di cessazione dell'erogazione con efficaciadal gennaio 2021 era irrilevante ai fini del rapporto, essendointervenuta dopo la sua cessazione (licenziamento del 24dicembre 2020), e che in ogni caso il principio di irriducibilitàdella retribuzione ex art. 2103 c.c. ne imponeva lacristallizzazione al momento del recesso.Quanto alla dedotta temporaneità del premio, la Corte halogicamente osservato che, se il lavoratore avesse lavorato,avrebbe continuato a percepire l'emolumento, e che lascadenza del termine previsto dall'accordo (gennaio 2021) sicollocava in epoca successiva alla cessazione del rapporto. Lacomunicazione di revoca, peraltro, era statatempestivamente contestata dal lavoratore.5.4. Non ricorre il vizio di omesso esame del contratto e deidocumenti indicati dalla ricorrente, avendo la Corteterritoriale espressamente preso in considerazione ilcontenuto dell'accordo dell'8 giugno 2017 (trascritto nellamotivazione), dell'integrazione del 18 luglio 2017 e dellaNumero registro generale 19398/2025comunicazione di cessazione del 1° settembre 2020N, umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026traendone conclusioni opposte a quelle auspicate dallaData pubblicazione 02/07/2026ricorrente, ma comunque fondate su un esame effettivo enon apparente.5.5. Quanto alla censura relativa agli artt. 1362 e ss. c.c., varilevato che l’interpretazione de qua è attività riservata algiudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimitàsalvo che per il caso della violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale, quale, tuttavia, non può dirsiesistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra tra le moltepliciinterpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non èconsentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazionedisattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis,Cass. n. 11254 del 2018; Cass. n. 219 del 2026).Nella specie che qui ne occupa, essa è inammissibile,risolvendosi nella mera contrapposizione tra l'interpretazionedella ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.La Corte d'Appello ha interpretato l'accordo negozialevalorizzando il dato letterale - che qualificava il premio come«retribuzione imponibile» e computabile ai fini del TFR - e lacondotta successiva delle parti, che per quattro anni avevanodato esecuzione all'accordo con erogazioni semestralicostanti.Trattasi di interpretazione non implausibile e conforme aicanoni di cui agli artt. 1362, comma 1 (senso letterale delleparole), e 1362, comma 2 (comportamento complessivo delleparti), c.c., che non può essere censurata in sede dilegittimità meramente prospettandone una interpretazionealternativa.Numero registro generale 19398/20256. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveN umero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026essere respinto.Data pubblicazione 02/07/20266.1. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali eaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 19398/2025Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 22622/2026Data pubblicazione 02/07/2026
Sentenza Cassazione n. 22622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris