CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aiotti- ricorrente -controdifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1984/2020 della Corte d’Appello diudita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domandaproposta dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., revocò ilpagamento di € 17.573,48 ricevuto, in sede di espropriazioneNumero registro generale 237/2021Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 12505/2026Data pubblicazione 04/05/2026forzata presso terzi, da [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodosospetto anteriore alla data di dichiarazione del fallimento.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza di primo gradodavanti alla Corte d’Appello di Firenze, la quale rigettò ilgravame.Contro la sentenza della corte territoriale ThermometanoS.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza per ladecisione del ricorso. È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«Si discute della scientia decoctionis ai fini di un’azionerevocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti in periodosospetto.Il ricorso si articola in due motivi.Col primo (violazione o falsa applicazione degli artt. 5secondo comma e 67 secondo comma legge fall., 2967 cod. civ.,115 cod. proc. civ.) si assume che la corte d’appello abbiaritenuto provata per presunzioni la consapevolezza dello statodi insolvenza in ragione del contenuto dei bilanci della fallita,Numero registro generale 237/2021Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 12505/2026Data pubblicazione 04/05/2026regolarmente depositati al registro delle imprese, in contrastocon i consolidati principi che impongono di riferirsi allaconoscenza effettiva e non meramente potenziale, con oneredella prova a carico del curatore. Col secondo si deducel’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5,cod. proc. civ.).Il ricorso è inammissibile.Ratione temporis, la sentenza non è impugnabile peromesso esame di fatti decisivi: si è dinanzi a una statuizioneresa con valutazione dei fatti in doppia conforme (art. 348-tercod. proc. civ.).Ne segue che il secondo motivo è inammissibile per taleassorbente ragione.Il primo motivo si traduce in una censura di merito, nonpertinente all’effettivo tenore della decisione. La corte d’appelloha tratto la prova della scientia non astrattamente – dai bilanci,ritenuti oggetto di potenziale e doverosa verifica da parte dellacreditrice – ma (nel concreto) dalle dichiarazioni rese dalladebitrice nell’ambito di un distinto giudizio tra le parti. Inparticolare la corte d’appello ha rilevato che la situazione digrave dissesto finanziario della società poi fallita era emersa giàa partire dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2016, e che laprova della conoscenza in concreto del dissesto era da ravvisarein base a quanto la medesima debitrice aveva affermato neipropri atti giudiziali in sede di opposizione a un decretoingiuntivo (e della conseguente opposizione all’esecuzione);giudizi di opposizione nei quali essa aveva ribadito di trovarsi inuna situazione di difficoltà economica alla quale si stavacercando una soluzione tramite ristrutturazione del debito, conNumero registro generale 237/2021Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 12505/2026Data pubblicazione 04/05/2026le garanzie della concorsualità e della parità di trattamento deicreditori sociali. Si tratta di una valutazione in fatto, motivata einsindacabile in cassazione».2. Nella memoria illustrativa, la ricorrente, con riguardo alprimo motivo, ribadisce la tesi secondo cui la corte territorialeavrebbe commesso l’errore, in diritto, di ritenere «che la meraconoscibilità da parte della comparente dei dati di bilancio dellaValdisieve potesse far ritenere provata la scientia decoctionis diquest’ultima».Sennonché, la motivazione della sentenza impugnatasmentisce tale assunto, posto che il giudice d’appello hachiaramente affermato che «Vi è la prova che di tale decozionela creditrice fosse a conoscenza in concreto e non in astratto…». È dunque questa Corte a dover ribadire quanto affermatonella proposta di definizione, ovverosia che «Si tratta di unavalutazione in fatto, motivata e insindacabile in cassazione».3. Per quanto riguarda poi il secondo motivo di ricorso,l’esito conforme nei due gradi di giudizio di merito – che rendeinammissibile la censura del vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. – riguarda l’accertamento della conoscenza dellostato di insolvenza in capo alla creditrice (fatto principale postoa fondamento della domanda della curatela fallimentare), nonessendo necessario, ai fini dell’applicazione dell’art. 348-terc.p.c., che siano sovrapponibili anche i singoli elementi delragionamento presuntivo in forza dei quali i giudici del meritosono giunti a quell’esito conforme (Cass. n. 7724/2022).Rimane, pertanto, valida e assorbente la ragione diinammissibilità del motivo rilevata nella proposta di definizione,rendendo superflua l’ulteriore osservazione – anch’essaNumero registro generale 237/2021Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 12505/2026Data pubblicazione 04/05/2026preclusiva – che quello prospettato non è l’omesso esame dellerisultanze dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., bensì unesame non condiviso dalla ricorrente, ma pur sempre effettuatodalla corte d’appello.4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.5. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.6. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;Numero registro generale 237/2021Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 12505/2026Data pubblicazione 04/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 3.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.4.2026.Il Presidente