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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13155/2026

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S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1656 - controricorrente -avverso la sentenza n. 239/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/05/2025 R.G.N. 617/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13663/2025Numero sezionale 1656/2026Data pubblicazione 07/05/20261.La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza delTribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso diGiuseppe Stafano, dipendente del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conmansioni di autista/magazziniere, volto all'accertamentodell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli indata 6 settembre 2023.Il provvedimento espulsivo traeva origine dall'esito diaccertamenti investigativi dai quali era emerso un abuso, daparte del lavoratore, dei permessi fruiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della legge n. 104/1992 per l'assistenza alla madredisabile.

In particolare, veniva contestato allo Stafano che, nellegiornate del 7 e 14 luglio 2023, a fronte di permessi richiesti perla fascia pomeridiana, egli avesse dedicato alla cura delfamiliare tempi del tutto irrisori (rispettivamente 30 e 38minuti), destinando il resto del tempo ad attività personalipresso la propria abitazione o comunque estranee alle finalitàassistenziali.1.1.

La Corte territoriale, nel confermare la decisione di primogrado, ha ritenuto che la condotta del dipendente integrasse ungrave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezzae buona fede nell'esecuzione del contratto.

Il giudice delgravame ha rilevato come la maggior parte del tempo deipermessi fosse stata utilizzata per finalità diverse da quelle percui il beneficio è concesso, evidenziando altresì che il lavoratorenon aveva fornito prova né argomenti persuasivi circa losvolgimento di attività di assistenza cosiddetta "indiretta".Numero registro generale 13663/2025Numero sezionale 1656/20262.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricoNrusmoe rop dei rra ccolta generale 13155/2026Data pubblicazione 07/05/2026cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione delricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisandone lamanifesta infondatezza in quanto la decisione impugnata risultaconforme ai consolidati principi di legittimità in materia di abusodei permessi ex lege n. 104/1992.Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito della presente ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.2119 del codice civile e dell'art. 33 della legge n. 104/1992,nonché l'omessa motivazione su fatti decisivi ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 5, c.p.c..

Il ricorrente lamenta un errore disussunzione, sostenendo che i giudici di merito avrebberoapplicato criteri puramente aritmetici senza considerare ilcontesto complessivo dell'assistenza, l'anzianità di servizio e lamancanza di dolo.Il motivo è inammissibile.Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dellapromiscua formulazione di censure basate sulla sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, quali la violazione di leggee il vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).Tale mescolanza di profili incompatibili risulta estranea allanatura del giudizio di legittimità, in quanto demandaimpropriamente a questa Corte il compito di isolare e dare formagiuridica alle singole lagnanze del ricorrente, nel tentativo diNumero registro generale 13663/2025sollecitare una revisione nel merito della controversia (Cass. nN. umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/20263397 del 2024).Data pubblicazione 07/05/20261.1.

Nella specie, le censure, veicolate promiscuamentemediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esamedi fatti decisivi mirano, nella sostanza, ad una rivalutazione infatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello che deveritenersi inammissibile in sede di legittimità.Sotto il profilo del sindacato sulla motivazione, occorre poirilevare che il presente giudizio è soggetto, ratione temporis, alregime di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (applicabilealla c.d.

«doppia conforme»), il quale preclude la deducibilitàdel vizio di omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) qualora la sentenza d'appello confermi ladecisione di primo grado fondandosi sulle medesime ragioni difatto.Tale preclusione opera non solo in presenza di una coincidenzatestuale tra le due pronunce, ma ogniqualvolta esse condividanoil medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali, a nulla rilevando che il giudice di secondo grado abbiaintegrato la motivazione con argomenti ulteriori o precisazioni asupporto della decisione (Cass. n. 7724/2022).

Ne consegue cherestano sottratte al vaglio di legittimità tutte le censure volte asollecitare una diversa ricostruzione della vicenda storica,rimanendo il sindacato di questa Corte circoscritto al solorispetto del «minimo costituzionale» della motivazione, secondoi rigorosi limiti delineati dalle Sezioni Unite (Cass.

SS.UU. n.8053/2014).Le circostanze invocate dal ricorrente (quali l'incensuratezza o itempi di percorrenza) costituiscono questioni fattuali nuove orivalutazioni del merito non consentite in sede di legittimità.Numero registro generale 13663/20252.

Nel merito, il ricorso è comunque manifestamente infondatoN, umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/2026in quanto la sentenza impugnata si è pienamente conformata aiData pubblicazione 07/05/2026principi di diritto enunciati da questa Corte.In merito ai permessi ex legge n. 104 del 1992, il Collegiosottolinea di condividere l'orientamento ormai consolidato diquesta Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15029 del 2025; Cass. n.5906 del 2025), secondo cui il comportamento del prestatore dilavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dalcitato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossial'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto inquanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa inviolazione dell'affidamento riposto nel dipendente (oltre adintegrare, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore deltrattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità eduno sviamento dell'intervento assistenziale: cfr., fra le piùrecenti, Cass. nn. 6469 e 11999 del 2024; Cass. nn. 30462,7306 del 2023; Cass. nn. 25290, 16973 del 2022).Come ha recentemente precisato questa Corte (Cass. n. 22523del 2024), il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33,è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabilee in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testualee la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzionemeramente compensativa delle energie impiegate daldipendente per detta assistenza; ne consegue che ilcomportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficioper attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto eviola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti deldatore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza ancheai fini disciplinari (Cass. n. 11999 del 2024; Cass. n. 25290 del2022; Cass. n. 23434 del 2020; Cass. n. 1394 del 2020; Cass.Numero registro generale 13663/2025n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 deNl umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/20262016; n. 19217 del 2016; n. 8784 del 2015).Data pubblicazione 07/05/2026Invero, in base alla ratio della legge n. 104 del 1992, art.33,comma 3, che è quella di "assicurare in via prioritaria lacontinuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che sirealizzino in ambito familiare" (v.

Corte Cost., sentenze n. 19del 2009 e n. 158 del 2007) è necessario che l'assenza dallavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cuisoddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenzaal disabile; questa può essere prestata con modalità e formediverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenzeamministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purchénell'interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del2018) e senza che sia necessaria una esatta coincidenza conl’orario di lavoro al quale i permessi sopperiscono (posto che,come Cass. n. 25290 del 2022, Cass. n. 8306 del 2023, e Cass.n. 12679 del 2024, sottolineano, la norma delinea “permessigiornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica”).3.

Considerato che questo istituto consente di realizzare i valoridi rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché iprincipi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale,l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizionedel permesso e l'assistenza alla persona disabile è elementoessenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3 cit.,elemento che va inteso non in senso così rigido da imporre allavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delleproprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttostoquale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberatodall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminentesoddisfazione dei bisogni della persona disabile, “senzaautomatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporaliNumero registro generale 13663/2025dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro, purchéN umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/2026risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto)Data pubblicazione 07/05/2026ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazionenecessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità delbeneficio che l'ordinamento riconosce al lavoratore in funzionedella prestazione di assistenza e in attuazione dei superiorivalori di solidarietà sopra richiamati” (Cass. n. 7306 del 2023),beneficio (anche marginale) dell’invalido assistito che, nel casodi specie, non è stato accertato.3.1.

Nella specie, posto che l'assistenza non deve esserenecessariamente intesa come presenza costante accanto aldisabile, potendo comprendere attività complementari, purchésvolte nell'interesse di quest'ultimo, nondimeno, è statoaccertato che lo Stafano ha dedicato alla madre solo il 17,5%del tempo di permesso richiesto (84 minuti complessivi su 480nelle due giornate), destinando la quasi totalità del tempo afinalità personali.Il giudizio di gravità dell'inadempimento e di proporzionalitàdella sanzione espulsiva, fondato sulla reiterazione dell'abuso esulla violazione dei doveri di buona fede, appare logicamentemotivato e insindacabile in questa sede.4.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente alle spese di lite.4.1.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzionipreviste dall'articolo 96, commi 3 e 4, del codice di proceduracivile, atteso che l'impugnazione risulta manifestamenteinfondata a fronte della conforme proposta di definizioneanticipata formulata dal Consigliere delegato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 13663/2025Numero sezionale 1656/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favoreN umderoe dlli ara ccolta generale 13155/2026Data pubblicazione 07/05/2026controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della contropartedella somma di euro 2000,00 ai sensi dell'articolo 96, comma 3,del codice di procedura civile, nonché al pagamento in favoredella Cassa delle Ammende della somma di euro 2000,00 aisensi dell'articolo 96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1656 - controricorrente -avverso la sentenza n. 239/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/05/2025 R.G.N. 617/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13663/2025Numero sezionale 1656/2026Data pubblicazione 07/05/20261.La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza delTribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso diGiuseppe Stafano, dipendente del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conmansioni di autista/magazziniere, volto all'accertamentodell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli indata 6 settembre 2023.Il provvedimento espulsivo traeva origine dall'esito diaccertamenti investigativi dai quali era emerso un abuso, daparte del lavoratore, dei permessi fruiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della legge n. 104/1992 per l'assistenza alla madredisabile. In particolare, veniva contestato allo Stafano che, nellegiornate del 7 e 14 luglio 2023, a fronte di permessi richiesti perla fascia pomeridiana, egli avesse dedicato alla cura delfamiliare tempi del tutto irrisori (rispettivamente 30 e 38minuti), destinando il resto del tempo ad attività personalipresso la propria abitazione o comunque estranee alle finalitàassistenziali.1.1. La Corte territoriale, nel confermare la decisione di primogrado, ha ritenuto che la condotta del dipendente integrasse ungrave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezzae buona fede nell'esecuzione del contratto. Il giudice delgravame ha rilevato come la maggior parte del tempo deipermessi fosse stata utilizzata per finalità diverse da quelle percui il beneficio è concesso, evidenziando altresì che il lavoratorenon aveva fornito prova né argomenti persuasivi circa losvolgimento di attività di assistenza cosiddetta "indiretta".Numero registro generale 13663/2025Numero sezionale 1656/20262. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricoNrusmoe rop dei rra ccolta generale 13155/2026Data pubblicazione 07/05/2026cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione delricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisandone lamanifesta infondatezza in quanto la decisione impugnata risultaconforme ai consolidati principi di legittimità in materia di abusodei permessi ex lege n. 104/1992.Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito della presente ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.2119 del codice civile e dell'art. 33 della legge n. 104/1992,nonché l'omessa motivazione su fatti decisivi ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorrente lamenta un errore disussunzione, sostenendo che i giudici di merito avrebberoapplicato criteri puramente aritmetici senza considerare ilcontesto complessivo dell'assistenza, l'anzianità di servizio e lamancanza di dolo.Il motivo è inammissibile.Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dellapromiscua formulazione di censure basate sulla sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, quali la violazione di leggee il vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).Tale mescolanza di profili incompatibili risulta estranea allanatura del giudizio di legittimità, in quanto demandaimpropriamente a questa Corte il compito di isolare e dare formagiuridica alle singole lagnanze del ricorrente, nel tentativo diNumero registro generale 13663/2025sollecitare una revisione nel merito della controversia (Cass. nN. umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/20263397 del 2024).Data pubblicazione 07/05/20261.1. Nella specie, le censure, veicolate promiscuamentemediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esamedi fatti decisivi mirano, nella sostanza, ad una rivalutazione infatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello che deveritenersi inammissibile in sede di legittimità.Sotto il profilo del sindacato sulla motivazione, occorre poirilevare che il presente giudizio è soggetto, ratione temporis, alregime di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (applicabilealla c.d. «doppia conforme»), il quale preclude la deducibilitàdel vizio di omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) qualora la sentenza d'appello confermi ladecisione di primo grado fondandosi sulle medesime ragioni difatto.Tale preclusione opera non solo in presenza di una coincidenzatestuale tra le due pronunce, ma ogniqualvolta esse condividanoil medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali, a nulla rilevando che il giudice di secondo grado abbiaintegrato la motivazione con argomenti ulteriori o precisazioni asupporto della decisione (Cass. n. 7724/2022). Ne consegue cherestano sottratte al vaglio di legittimità tutte le censure volte asollecitare una diversa ricostruzione della vicenda storica,rimanendo il sindacato di questa Corte circoscritto al solorispetto del «minimo costituzionale» della motivazione, secondoi rigorosi limiti delineati dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.8053/2014).Le circostanze invocate dal ricorrente (quali l'incensuratezza o itempi di percorrenza) costituiscono questioni fattuali nuove orivalutazioni del merito non consentite in sede di legittimità.Numero registro generale 13663/20252. Nel merito, il ricorso è comunque manifestamente infondatoN, umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/2026in quanto la sentenza impugnata si è pienamente conformata aiData pubblicazione 07/05/2026principi di diritto enunciati da questa Corte.In merito ai permessi ex legge n. 104 del 1992, il Collegiosottolinea di condividere l'orientamento ormai consolidato diquesta Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15029 del 2025; Cass. n.5906 del 2025), secondo cui il comportamento del prestatore dilavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dalcitato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossial'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto inquanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa inviolazione dell'affidamento riposto nel dipendente (oltre adintegrare, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore deltrattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità eduno sviamento dell'intervento assistenziale: cfr., fra le piùrecenti, Cass. nn. 6469 e 11999 del 2024; Cass. nn. 30462,7306 del 2023; Cass. nn. 25290, 16973 del 2022).Come ha recentemente precisato questa Corte (Cass. n. 22523del 2024), il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33,è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabilee in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testualee la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzionemeramente compensativa delle energie impiegate daldipendente per detta assistenza; ne consegue che ilcomportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficioper attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto eviola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti deldatore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza ancheai fini disciplinari (Cass. n. 11999 del 2024; Cass. n. 25290 del2022; Cass. n. 23434 del 2020; Cass. n. 1394 del 2020; Cass.Numero registro generale 13663/2025n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 deNl umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/20262016; n. 19217 del 2016; n. 8784 del 2015).Data pubblicazione 07/05/2026Invero, in base alla ratio della legge n. 104 del 1992, art.33,comma 3, che è quella di "assicurare in via prioritaria lacontinuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che sirealizzino in ambito familiare" (v. Corte Cost., sentenze n. 19del 2009 e n. 158 del 2007) è necessario che l'assenza dallavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cuisoddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenzaal disabile; questa può essere prestata con modalità e formediverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenzeamministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purchénell'interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del2018) e senza che sia necessaria una esatta coincidenza conl’orario di lavoro al quale i permessi sopperiscono (posto che,come Cass. n. 25290 del 2022, Cass. n. 8306 del 2023, e Cass.n. 12679 del 2024, sottolineano, la norma delinea “permessigiornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica”).3. Considerato che questo istituto consente di realizzare i valoridi rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché iprincipi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale,l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizionedel permesso e l'assistenza alla persona disabile è elementoessenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3 cit.,elemento che va inteso non in senso così rigido da imporre allavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delleproprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttostoquale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberatodall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminentesoddisfazione dei bisogni della persona disabile, “senzaautomatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporaliNumero registro generale 13663/2025dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro, purchéN umero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 13155/2026risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto)Data pubblicazione 07/05/2026ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazionenecessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità delbeneficio che l'ordinamento riconosce al lavoratore in funzionedella prestazione di assistenza e in attuazione dei superiorivalori di solidarietà sopra richiamati” (Cass. n. 7306 del 2023),beneficio (anche marginale) dell’invalido assistito che, nel casodi specie, non è stato accertato.3.1. Nella specie, posto che l'assistenza non deve esserenecessariamente intesa come presenza costante accanto aldisabile, potendo comprendere attività complementari, purchésvolte nell'interesse di quest'ultimo, nondimeno, è statoaccertato che lo Stafano ha dedicato alla madre solo il 17,5%del tempo di permesso richiesto (84 minuti complessivi su 480nelle due giornate), destinando la quasi totalità del tempo afinalità personali.Il giudizio di gravità dell'inadempimento e di proporzionalitàdella sanzione espulsiva, fondato sulla reiterazione dell'abuso esulla violazione dei doveri di buona fede, appare logicamentemotivato e insindacabile in questa sede.4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente alle spese di lite.4.1. Ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzionipreviste dall'articolo 96, commi 3 e 4, del codice di proceduracivile, atteso che l'impugnazione risulta manifestamenteinfondata a fronte della conforme proposta di definizioneanticipata formulata dal Consigliere delegato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 13663/2025Numero sezionale 1656/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favoreN umderoe dlli ara ccolta generale 13155/2026Data pubblicazione 07/05/2026controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della contropartedella somma di euro 2000,00 ai sensi dell'articolo 96, comma 3,del codice di procedura civile, nonché al pagamento in favoredella Cassa delle Ammende della somma di euro 2000,00 aisensi dell'articolo 96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile2026.La PresidenteAdriana Doronzo
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