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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 15718/2026

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i consiglio del 6/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] e Provveditorato dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] riceveva degli avvisi diNumero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026accertamento ai fini Irpef e addizionali per gli anni d’imposta dalNumero di raccolta generale 15718/20262009 al 2012, con i quali venivano accertati maggiorDia tar peubdbdliciatziio ne 22/05/2026rispettivamente per euro 116.540,00, euro 449.403,70, euro199.599,60 ed euro 199.355,60, per maggiori imposte, sanzioni einteressi, pari complessivamente a euro 471.194,61.

Sulla base delcontenuto di un’informativa della Questura di Potenza, l’Agenziadelle entrate aveva accertato operazioni bancarie incompatibili con iredditi di lavoro dipendente oscillanti fra euro 36.840,00 (2009) edeuro 41.401,00 (2012).

L’indagine aveva ipotizzato che determinativersamenti in contanti derivassero da presunti illeciti penali (art. 319c.p.) commessi dal contribuente nell’ambito dell’attività lavorativa eche i bonifici e gli assegni costituissero in gran parte corrispettivi maidichiarati derivanti da operazioni immobiliari collegati a un’attivitàimprenditoriale.

Il contribuente, contando sulla collaborazione dellamoglie, aveva operato nel settore delle costruzioni, avvalendosi dellacollaborazione d’imprese aggiudicatarie di appalti della RegioneBasilicata.2.

La CTP di Potenza, con la sentenza n. 400/2016 rigettava il ricorsodel contribuente e lo condannava al pagamento delle spese di lite.3.

La CTR della Basilicata, con la sentenza n. 16/2019, confermavala sentenza di primo grado, compensando le spese.

Il giudice disecondo grado rilevava:- che anche l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 era statotempestivamente notificato, evitando ogni decadenza, perché,sebbene ricevuto il 7/1/2015, era stato spedito con raccomandata il30/12/2014.

Occorreva tener conto della scissione degli effetti dellanotifica fra notificante e destinatario;- che la delega del direttore dell’Ufficio menzionata all’avviso diaccertamento non doveva essere allegata all’avviso ed era stataprodotta.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015aveva confermato la possibilità di ricorrere all’istituto della delega;2 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026- che la motivazione per relationem utilizzata dall’Agenzia delleNumero di raccolta generale 15718/2026entrate, che aveva allegato agli avvisi di accertamento l’infDoartam puabbtliicvaazio ne 22/05/2026della polizia giudiziaria, era consentita;- che non si verteva in uno dei casi in cui era obbligatorio ilpreventivo contraddittorio endoprocedimentale;- che l’informativa della Polizia di Stato documentava le indaginibancarie, utilizzabili a fini fiscali per il previo nulla osta dell’autoritàgiudiziaria.

Le indagini penali avevano rilevato movimentazionibancarie non giustificate, ritenute “redditi diversi” assoggettabili atassazione ai sensi degli artt. 67 t.u.i.r, 14 legge n. 537 del 1992 e35 d.l. n. 223 del 2006.

Le indagini bancarie erano statelegittimamente utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la rettificadelle dichiarazioni fiscali ai sensi degli artt. 32, primo comma, n. 2 e38 t.u.i.r., tenendo conto delle somme versate in contanti su dueconti correnti, dei versamenti extraconto e dei versamenti su unlibretto di risparmio intestato alla moglie;- che l’attività di accertamento svolta era assimilabile a quella delleindagini finanziarie esperite da Uffici fiscali ai sensi dell’art. 32, primocomma, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e operava la presunzionedell’art. 32, primo comma n. 2, d.P.R. cit., sicché l’Amministrazionenon doveva fornire ulteriori elementi di riscontro mentre ilcontribuente poteva dimostrare la non imponibilità delle operazionibancarie.

I dati e gli elementi desunti dai conti bancari potevanoessere posti a base degli accertamenti sulla base di una presunzionelegale, applicabile anche per i redditi diversi, derivanti da un’attivitàillecita;- che la “stragrande maggioranza” dei documenti depositati nongiustificava i singoli movimenti bancari del contribuente o dellamoglie né dimostrava la riferibilità di tali movimenti a operazioni nonreddituali.

Le considerazioni sui prestiti ottenuti da istituti di creditoe dall’INPDAP nel 2003 e nel 2005 erano generiche.

Leargomentazioni difensive sui versamenti derivanti dall’attività del3 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026fratello, su “partite di giro” riconducibili alla posizione di socio eData pubblicazione 22/05/2026amministratore di [OSCURATO:PERSONA] srl e sul denaro contanteaccreditato sul conto intestato alla coniuge avrebbero richiestogiustificazioni specifiche relative alle singole movimentazioni;- che una cognata del contribuente era l’amministratrice di unacooperativa che aveva ottenuto dalla Regione Basilicata numerosiappalti attraverso il metodo dell’affidamento diretto per un importodi euro 517.318,30 + iva sicché era evidente che il ricorrente, qualefunzionario pubblico, l’avesse favorita al fine di ottenerel’aggiudicazione dei lavori;- che dalla documentazione acquisita emergevano numerosecompravendite immobiliari poste in essere dal contribuente e dallamoglie, che quest’ultima fosse la proprietaria di un ristorante e chei coniugi avessero emesso numerose fatture per forniture dimateriale e prestazioni di servizio per lavori di ristrutturazione.

Uninformatore aveva dichiarato di aver ricevuto denaro per il saldo delmontaggio di un’impalcatura.

Pur potendosi ritenere giustificata unadonazione di un’immobile dei genitori della moglie alla figlia, dovevaconcludersi che il contribuente, oltre all’attività di pubblicodipendente, avesse svolto in modo “sommerso” un‘attivitàimprenditoriale i cui proventi, sottratti a tassazione, venivanoreimpiegati in operazioni immobiliari.4.

Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso, rubricato «A) art. 360 comma 1lettera 3) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto», ilcontribuente lamenta:4 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026- «a.1 violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoliNumero di raccolta generale 15718/202633, 3° comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 (in materia di imDpaotas ptuebb lsicuaziio ne 22/05/2026redditi) e 63, 1° comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 (in materia diiva)», che prevedono che la Guardia di finanza ha il potere ditrasmettere agli uffici finanziari, documenti, dati e notizie acquisitinell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria, previa autorizzazionedell’autorità giudiziaria.

La polizia di Stato non ha poteri in materiatributaria, con conseguente inutilizzabilità degli atti d’indaginetrasmessi.

L’obbligo di motivazione per relationem postula che idocumenti richiamati, qualora non allegati, siano riprodotti nelcontenuto essenziale mentre ciò non era accaduto.

Il giudice avevastatuito sull’illiceità della condotta sulla base di mere informative ein assenza di un giudicato penale.

Il contribuente aveva più voltecontestato l’illegittimità della formazione della prova, evidente conriferimento alla presunta percezione di denaro in un luogo in cui eglinon si trovava al momento del presunto scambio;- «a.2 conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 39 deld.p.r. n. 600 del 1973 in base al quale la rettifica della dichiarazioneè consentita sulla base di dati e delle notizie comunque raccolti»perché il giudice ha utilizzato prove penali in assenza di un giudicatopresentate in sede di accertamento con adesione;- «a.3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n.600 del 1973 e violazione dell’art. 2697 c.c. – nullità della sentenzaimpugnata per inammissibilità del metodo accertativo anche permancanza del contraddittorio»;- «a.4 Violazione e falsa applicazione delle norme in materia diaccertamento di avviso di accertamento del reddito delle personefisiche, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 29-9-1973 n. 600» perché ilcontribuente aveva allegato delle dettagliate circostanze relative amovimentazioni riferibili alla moglie e al fratello geometra, “come da5 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026dettagliato resoconto contenuto nel ricorso introduttivo delNumero di raccolta generale 15718/2026procedimento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di PDoattae punbzblaica”z.io ne 22/05/2026Avrebbero dovuto essere ritenute prove inconfutabili tutte quelle“date a suffragio della non attribuibilità di attività illecite”.

Ilricorrente non ricopriva cariche nella società Saga né la moglie eraproprietaria del ristorante attribuitole;- «a.5 Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto inmateria di notificazione di cui al combinato disposto art. 138 cpc,art. 36, co 2 quater del DL 248/2007 convertito in data 27.2.2008 ein vigore dal 01.03.2008, art. 14 Legge n. 890/82» perché l’atto erastato notificato il 7/1/2013 in un luogo sconosciuto a mani dellasorella non convivente, come risulta da autodichiarazione sostitutivadel certificato di residenza.

La notifica a persona diversa avrebbedovuto comportare l’ulteriore notifica a mezzo posta.

L’atto era statonotificato a mezzo del servizio postale e tale notifica doveva essereeffettuata nei modi previsti dall’art. 3 della legge n. 890 del 1982,che richiede la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario;- «a.6 [violazione] in tema di prescrizione del diritto di credito edecadenza dall’esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 43del d.p.r. 600/73 e dell’art. 57 del D.P:R. 633/1972» perché l’avvisodi accertamento del 2009 era stato notificato alla sorella delcontribuente il 7/1/2015 oltre il termine ultimo del 31/12/2014;- «a.7 violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R.600/1973, relativa ai poteri funzionali dei direttori delle competentiagenzie delle entrate» perché per essere valido l’avviso deve esseresottoscritto dal direttore dell’ufficio o da altro funzionario munito didelega conferita dal direttore.

L’atto era stato sottoscritto dal capoarea e mancava qualsiasi riferimento alla delega.

La delega deveessere conferita a un determinato soggetto, per un periodo definitoe a un caso specifico.

L’Ufficio aveva inoltre apposto il proprio timbrosolo sulla prima pagina del primo allegato dell’avviso diaccertamento mentre tutta la restante documentazione era priva di6 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026timbro dell’Ufficio e della sottoscrizione anche del responsabile dellaData pubblicazione 22/05/2026Polizia di Stato.

La mancanza di timbro di congiunzione con l’attoimpositivo non consentiva di riferire la documentazione all’avviso diaccertamento;- «a.8 vizio di inosservanza di norme processuali di cui all’art. 360comma 1 lettera 3, in relazione all’art. 191 c.p.p. ed al D.lgs. n. 196del 2003, artt. 11, 2 decies e 160 bis (c.d.) codice privacy)», «a.8.1violazione delle norme di cui all’art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971, n.825» perché le indagini su rapporti bancari erano consentite soloquando fosse già stata scoperta un’evasione superiore a certe sogliemolto elevate e solo previo parere conforme dell’ispettorecompartimentale e autorizzazione del Presidente della commissionetributaria di I grado, con conseguente inutilizzabilità delle indaginicondotte contro il ricorrente e gli stretti congiunti; «a.8.2 nullitàdell’atto per palese violazione delle norme poste a tutela dellaprotezione dei dati personali» perché l’atto rende noti fatti, situazionie persone completamente estranei alla vicenda in sede penale e insede tributaria, senza che sia necessario e indispensabile ai fini delraggiungimento dello scopo dell’atto.

Mancava l’autorizzazione delP.M. rispetto alla posizione degli stretti congiunti sottoposti adindagine.2.

Il primo motivo, suddiviso in otto distinti punti, è in massima parteinammissibile e per il resto infondato.2.1 Pur essendo suddiviso in più punti, all’interno di alcuni di essivengono proposte questioni fra loro eterogenee.

Per molte dellequestioni sollevate, inoltre, il ricorrente non prende in considerazionela sentenza impugnata per contestarne il contenuto, laddove laquestione era stata trattata, o per allegare l'avvenuta tempestivadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito nei casi in cuila questione non era stata trattata.

È necessario allora premettere,innanzitutto, che l’esposizione cumulativa delle questioni non èconsentita laddove rimetta al giudice di legittimità il compito dì7 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026isolare le singole censure teoricamente proponibili: la formulazioneData pubblicazione 22/05/2026del motivo deve consentire di cogliere con chiarezza le doglianzecumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera taleda consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini incui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motividiversi (Cass. 26790/2018).

Il diritto d'impugnazione è esercitato inmodo idoneo, in secondo luogo, soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essaè errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da essenon possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», èespressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 21296/2016).In terzo luogo, ciascun motivo del ricorso per cassazione deveinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti.

Non può riguardare nuovequestioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti infatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità.

Qualora una determinataquestione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, d’indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare8 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026nel merito la questione (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.Numero di raccolta generale 15718/202620581/2019) Data pubblicazione 22/05/20262.2 Il punto a.1) del primo motivo, laddove il ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 33, terzo comma, t.u.i.r, è infondato perché lanorma non vieta l’utilizzo di atti d’indagini penali provenienti dapolizia giudiziaria diversa dalla Guardia di finanza.

La stessa letteradella disposizione stabilisce che, previa autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria la Guardia di finanza utilizza e trasmette agli uffici delleimposte “[…] documenti, dati e acquisiti, direttamente o riferiti eottenuti da altre Forze di polizia nell’esercizio dei poteri di poliziagiudiziaria”.

A pag. 6 della sentenza è espressamente riportato chele indagini bancarie erano state svolte dalla Polizia di Stato e chel’informativa era stata trasmessa previo nulla osta dell’autoritàgiudiziaria.

Che la trasmissione fossa avvenuta direttamente dallaPolizia di Stato e non tramite la Guardia di finanza è irrilevantepoiché si tratta solo di una modalità di comunicazione non finalizzataalla tutela di un diritto del contribuente.

La stessa autorizzazionedell'Autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazionefinanziaria degli atti d'indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del1972, è posta a garanzia e salvaguardia della riservatezza delleindagini e non a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento penaleo di terzi, sicché finanche la sua mancanza non è preclusivadell'utilizzabilità ai fini dell'accertamento tributario dei dati trasmessi(Cass. 22788/2017 e Cass. 15994/2019).

Il punto a.1) del primomotivo laddove poi si riferisce alla motivazione per relationem èinammissibile sia perché pone una questione del tutto diversa dallaprecedente, attinente alla motivazione degli avvisi di accertamento,sia perché non si confronta con il passaggio della motivazione dellasentenza relativo proprio alla motivazione per relationem, ove èprecisato che l’informativa della Polizia di Stato era stata allegataall’avviso di accertamento (v. motivazione della sentenza, pag. 8).9 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Altrettanto inammissibile è la parte del motivo attinente all’assenzaNumero di raccolta generale 15718/2026di un giudicato penale perché il giudice ha valorizzato eleDmatae pnubtbil icdaziio ne 22/05/2026prova acquisiti dalla polizia giudiziaria e non un provvedimentodecisorio dell’autorità giudiziaria penale.2.3 Il punto a.2) del motivo, laddove il ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile perchéla disposizione richiamata non vieta l’utilizzo elementi di provaacquisiti nel corso delle indagini preliminari né subordina la loroutilizzabilità a un giudicato penale.

“La mancata attenzione rivoltaalle prove portate alla cognizione dell’ente impositore” può inastratto rilevare, laddove ve ne siano le condizioni, comemotivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c. o come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c. e non come violazione di legge.2.4 Il punto a.3) del motivo relativo all’omesso contraddittorioendoprocedimentale è inammissibile perché non prende inconsiderazione la motivazione della sentenza nella parte in cui siafferma che in materia d’imposte dirette non esisteva un obbligogeneralizzato di contraddittorio endoprocedimentale e che nel casoin esame non ricorreva una delle ipotesi in cui l’attivazione delcontraddittorio era comunque espressamente dal legislatore (v.motivazione della sentenza, pag. 9).2.5 Il punto a.4) del motivo sulla violazione dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 per la mancata considerazione della prova contrariafatta valere con il “… dettagliato resoconto contenuto nel ricorsointroduttivo del procedimento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]” è inammissibile perché, da un lato, non si confronta conle considerazioni svolte nella sentenza sulla genericità dellededuzioni difensive dirette a giustificare le movimentazione bancarie(v. motivazione della sentenza, pag. 8, 9 e 10) e, dall’altro, nonchiarisce quali specifici elementi di prova emergessero da taleresoconto.

Con riferimento alla contestazione della proprietà di un10 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026esercizio pubblico e alla riconducibilità delle movimentazioniNumero di raccolta generale 15718/2026bancarie a una società e non al contribuente occorre anche pDraetac piusbablriceaz,io ne 22/05/2026che l’omesso esame di elementi istruttori non integra una violazionedi legge e nemmeno l’omesso esame di un fatto decisivo, censurabileex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie.2.6 Il punto a.5) del motivo sulla violazione della disciplina in temadi notificazioni è inammissibile perché, senza che il ricorrente precisicon quale motivo di appello avesse riproposto l’eccezione sulla nullitàdella notificazione, dalla sentenza risulta che fosse stata eccepita nonl’invalidità della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensidell’art. 14 legge n. 890 del 1982, ma la tempestività della notificadell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, in quantol’avviso era stato ricevuto dal contribuente solo in data 7/1/2015 (v.motivazione della sentenza, pag. 7).

È anche infondato perché incaso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguitadirettamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della legge n.890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postaleordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cuialla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguitadall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenutoall'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato aquest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata aldestinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nelluogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi diessersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendernecognizione (Cass. 29642/2019 e Cass. 6702/2025).11 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/20262.7 Il punto a.6) in tema di prescrizione e decadenza èNumero di raccolta generale 15718/2026inammissibile perché non prende posizione sulla motivazioDantae p udbbeliclalazio ne 22/05/2026sentenza laddove il giudice precisa che l’avviso di accertamento perl’anno 2009 era stato spedito prima del 31/12/2014 e che occorrevatener conto della scissione degli effetti della notifica tra notificante edestinatario (v. motivazione della sentenza, pag. 7).

In materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti diquesta sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggid'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per glitributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia ditali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione(Cass., sez.

U., 40543/2021).2.8 Il punto a.7) sulla delega a sottoscrivere l’avviso diaccertamento e sui requisiti della delega è in parte inammissibileperché il ricorrente non tiene conto che il giudice di appello avevadato atto della produzione delle delega in favore del funzionario cheaveva sottoscritto l’atto (v. motivazione della sentenza, pag. 7) e inparte infondata perché l’atto di delega non richiede l'indicazione nédel nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega,che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuinol'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione dellaqualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del poterein capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass.8814/2019, Cass. 11013/2019, Cass. 21972/2024 e Cass.20093/2025).

La questione relativa al timbro di congiunzione fraavviso di accertamento e allegati all’avviso è completamente diversada quella della delega e non è trattata dalla sentenza.

Anche inquesto caso parte ricorrente non precisa con quale motivo di appelloavesse riproposto l’eccezione.12 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/20262.9 Il punto a.8), a sua volta suddiviso nei punti a.8.1) e a.8.2), èNumero di raccolta generale 15718/2026inammissibile.

Il richiamo all’art. 191 c.p.p. non appare pDeartat ipnubebnlictaezio ne 22/05/2026perché la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza ilrispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, èammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove ilcontraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate perl'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte adassicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativain ordine al fatto da provare (Cass. 5947/2023).

Con specificoriferimento al giudizio tributario questa Corte ha affermato che glielementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanzasenza il rispetto delle formalità delle garanzie difensivespecificamente prescritte per il procedimento penale sonoinutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma sonopienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale,stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, non dovendo essere violate, però, ledisposizioni degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 deld.P.R. n. 633 del 1972.

Non qualsiasi irritualità nell'acquisizione dielementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di persé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specificaprevisione in tale senso, esclusi i casi in cui viene in discussione latutela di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass.38750/2021).

Parte ricorrente – è necessario aggiungere - nemmenochiarisce quale norma processualpenalistica sarebbe stata violata nelcorso dell’acquisizione della documentazione bancaria da parte dellapolizia giudiziaria.

Altrettanto irrilevante è il richiamo all’art. 10, n.12 della legge delega n. 825 del 1971 che aveva previstol’introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe alsegreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria,tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti, tenutoconto della successiva evoluzione della legislazione (art. 18 legge n.13 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026413 del 1991), che ha consentito all’Amministrazione di valutare conData pubblicazione 22/05/2026un margine di discrezionalità l’opportunità di accedere ai contibancari e non più solo in tassative ipotesi e ha semplificato ilprocedimento di autorizzazione.

Nel caso in esame vengono in rilievogiudiziaria, all’Amministrazione finanziaria e la dedotta violazione dinorme poste a tutela di dati personali costituisce questione nontrattata in sentenza, senza che venga specificato con quale motivodi appello la questione era stata fatta valere avanti il giudice dimerito.3.

Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «B) art. 360 comma1 lettera 4 per nullità della sentenza e del procedimento perviolazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e art. 115 e116 c.p.c.», il contribuente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.perché il giudice non ha posto a fondamento della decisione la provadocumentale “di cui ai precedenti motivi”.

Partendo dall’attribuibilitàal ricorrente di spese e oneri non di sua spettanza (il ristorante nonè di proprietà della moglie), prendendo in considerazione circostanzemai avvenute (l’episodio della presunta consegna di denaro in ungiorno in cui il ricorrente si trovava in un luogo diverso da quelloindicato dagli investigatori), e giungendo ad attribuirgli la proprietàdi un immobile di terzi, si comprende che “l’intero costrutto” dell’enteimpositore e le “non valutazioni” dell’organo giudicante sono prive diforza probatoria.4.

Il secondo motivo è inammissibile.Parte ricorrente si duole dell’erronea valutazione delle prove per lamancata valorizzazione delle allegazioni e delle prove documentalida lui introdotte.

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configuraunicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravatain applicazione della norma che avrebbe dovuto assolverlo, in basealle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed14 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026eccezioni, e non anche quando il ricorrente intenda lamentare che,Data pubblicazione 22/05/2026a causa di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, lasentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere (Cass. 13395/2018, Cass.9055/2022 e Cass. 4315/2025).

Per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. 26769/2018).5.

Con il terzo motivo del ricorso, rubricato «C) art. 360 comma 1lettera 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione delle parti in violazione dell’art.2697 c.c.», il contribuente deduce che la CTR, dopo un’esegesi dellenorme e dei principi di riferimento, non ha valutato le allegazioni ele prove introdotte dalle parti, concludendo per la validità del metodoutilizzato.

Il fatto storico, ben identificato dal ricorrente condettagliate allegazioni e documentazione rilevante, non è stato presoin considerazione.

Oltre che “meramente apparente”, la motivazioneè contraddittoria, perché non si era in presenza di una sentenzapenale di condanna, nonché insufficiente, per aver esclusol’“evidenza dell’accordo bilatero esistente tra il contribuente e ilcognato nel campo tributario delle operazioni soggettivamenteinesistenti” e l’efficacia probatoria dei “giudicati interni” relativi allemovimentazioni fornite, all’effettività delle operazioni, ai pagamentie all’operatività dei “soggetti intermedi”.6.

Anche il terzo motivo è inammissibile per una duplice ragione.

Nonconsidera che la sentenza di appello aveva confermato la sentenza15 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026di primo grado né la nozione di “fatto storico” rilevante ai fini di poterNumero di raccolta generale 15718/2026denunciare la violazione dell’art. 360, primo comma, num.

D5a,ta cpu.bpb.lica.z ione 22/05/20266.1 L’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c. e ora, dopo la suaabrogazione, l’art. 360, quarto comma c.p.c. stabiliscono che quandola pronuncia di appello conferma la pronuncia di primo grado per lestesse ragioni inerenti ai medesimi fatti poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per imotivi di cui all’art. 360, primo comma, num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c.Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.360, comma 1, num. 5, c.p.c., non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (Cass. 32019/2024 e Cass. 7724/2022).Nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorso per cassazione propostoper il motivo di cui al num. 5 dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile senon indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023 e Cass.26774/2016).6.2 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.

U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,16 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveNumero di raccolta generale 15718/2026indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, iDl a«tad paubtbolic»az,io ne 22/05/2026testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività».

È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018).

Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative (Cass. n. 10525/2022).

Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).7.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

I compensi in favoredell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella somma dieuro 7.800,00.

Sussistono i presupposti processuali per imporre allacontribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.17 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiData pubblicazione 22/05/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6/5/2026il PresidenteLucio Napolitano18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i consiglio del 6/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] e Provveditorato dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] riceveva degli avvisi diNumero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026accertamento ai fini Irpef e addizionali per gli anni d’imposta dalNumero di raccolta generale 15718/20262009 al 2012, con i quali venivano accertati maggiorDia tar peubdbdliciatziio ne 22/05/2026rispettivamente per euro 116.540,00, euro 449.403,70, euro199.599,60 ed euro 199.355,60, per maggiori imposte, sanzioni einteressi, pari complessivamente a euro 471.194,61. Sulla base delcontenuto di un’informativa della Questura di Potenza, l’Agenziadelle entrate aveva accertato operazioni bancarie incompatibili con iredditi di lavoro dipendente oscillanti fra euro 36.840,00 (2009) edeuro 41.401,00 (2012). L’indagine aveva ipotizzato che determinativersamenti in contanti derivassero da presunti illeciti penali (art. 319c.p.) commessi dal contribuente nell’ambito dell’attività lavorativa eche i bonifici e gli assegni costituissero in gran parte corrispettivi maidichiarati derivanti da operazioni immobiliari collegati a un’attivitàimprenditoriale. Il contribuente, contando sulla collaborazione dellamoglie, aveva operato nel settore delle costruzioni, avvalendosi dellacollaborazione d’imprese aggiudicatarie di appalti della RegioneBasilicata.2. La CTP di Potenza, con la sentenza n. 400/2016 rigettava il ricorsodel contribuente e lo condannava al pagamento delle spese di lite.3. La CTR della Basilicata, con la sentenza n. 16/2019, confermavala sentenza di primo grado, compensando le spese. Il giudice disecondo grado rilevava:- che anche l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 era statotempestivamente notificato, evitando ogni decadenza, perché,sebbene ricevuto il 7/1/2015, era stato spedito con raccomandata il30/12/2014. Occorreva tener conto della scissione degli effetti dellanotifica fra notificante e destinatario;- che la delega del direttore dell’Ufficio menzionata all’avviso diaccertamento non doveva essere allegata all’avviso ed era stataprodotta. La Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015aveva confermato la possibilità di ricorrere all’istituto della delega;2 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026- che la motivazione per relationem utilizzata dall’Agenzia delleNumero di raccolta generale 15718/2026entrate, che aveva allegato agli avvisi di accertamento l’infDoartam puabbtliicvaazio ne 22/05/2026della polizia giudiziaria, era consentita;- che non si verteva in uno dei casi in cui era obbligatorio ilpreventivo contraddittorio endoprocedimentale;- che l’informativa della Polizia di Stato documentava le indaginibancarie, utilizzabili a fini fiscali per il previo nulla osta dell’autoritàgiudiziaria. Le indagini penali avevano rilevato movimentazionibancarie non giustificate, ritenute “redditi diversi” assoggettabili atassazione ai sensi degli artt. 67 t.u.i.r, 14 legge n. 537 del 1992 e35 d.l. n. 223 del 2006. Le indagini bancarie erano statelegittimamente utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la rettificadelle dichiarazioni fiscali ai sensi degli artt. 32, primo comma, n. 2 e38 t.u.i.r., tenendo conto delle somme versate in contanti su dueconti correnti, dei versamenti extraconto e dei versamenti su unlibretto di risparmio intestato alla moglie;- che l’attività di accertamento svolta era assimilabile a quella delleindagini finanziarie esperite da Uffici fiscali ai sensi dell’art. 32, primocomma, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e operava la presunzionedell’art. 32, primo comma n. 2, d.P.R. cit., sicché l’Amministrazionenon doveva fornire ulteriori elementi di riscontro mentre ilcontribuente poteva dimostrare la non imponibilità delle operazionibancarie. I dati e gli elementi desunti dai conti bancari potevanoessere posti a base degli accertamenti sulla base di una presunzionelegale, applicabile anche per i redditi diversi, derivanti da un’attivitàillecita;- che la “stragrande maggioranza” dei documenti depositati nongiustificava i singoli movimenti bancari del contribuente o dellamoglie né dimostrava la riferibilità di tali movimenti a operazioni nonreddituali. Le considerazioni sui prestiti ottenuti da istituti di creditoe dall’INPDAP nel 2003 e nel 2005 erano generiche. Leargomentazioni difensive sui versamenti derivanti dall’attività del3 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026fratello, su “partite di giro” riconducibili alla posizione di socio eData pubblicazione 22/05/2026amministratore di [OSCURATO:PERSONA] srl e sul denaro contanteaccreditato sul conto intestato alla coniuge avrebbero richiestogiustificazioni specifiche relative alle singole movimentazioni;- che una cognata del contribuente era l’amministratrice di unacooperativa che aveva ottenuto dalla Regione Basilicata numerosiappalti attraverso il metodo dell’affidamento diretto per un importodi euro 517.318,30 + iva sicché era evidente che il ricorrente, qualefunzionario pubblico, l’avesse favorita al fine di ottenerel’aggiudicazione dei lavori;- che dalla documentazione acquisita emergevano numerosecompravendite immobiliari poste in essere dal contribuente e dallamoglie, che quest’ultima fosse la proprietaria di un ristorante e chei coniugi avessero emesso numerose fatture per forniture dimateriale e prestazioni di servizio per lavori di ristrutturazione. Uninformatore aveva dichiarato di aver ricevuto denaro per il saldo delmontaggio di un’impalcatura. Pur potendosi ritenere giustificata unadonazione di un’immobile dei genitori della moglie alla figlia, dovevaconcludersi che il contribuente, oltre all’attività di pubblicodipendente, avesse svolto in modo “sommerso” un‘attivitàimprenditoriale i cui proventi, sottratti a tassazione, venivanoreimpiegati in operazioni immobiliari.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «A) art. 360 comma 1lettera 3) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto», ilcontribuente lamenta:4 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026- «a.1 violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoliNumero di raccolta generale 15718/202633, 3° comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 (in materia di imDpaotas ptuebb lsicuaziio ne 22/05/2026redditi) e 63, 1° comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 (in materia diiva)», che prevedono che la Guardia di finanza ha il potere ditrasmettere agli uffici finanziari, documenti, dati e notizie acquisitinell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria, previa autorizzazionedell’autorità giudiziaria. La polizia di Stato non ha poteri in materiatributaria, con conseguente inutilizzabilità degli atti d’indaginetrasmessi. L’obbligo di motivazione per relationem postula che idocumenti richiamati, qualora non allegati, siano riprodotti nelcontenuto essenziale mentre ciò non era accaduto. Il giudice avevastatuito sull’illiceità della condotta sulla base di mere informative ein assenza di un giudicato penale. Il contribuente aveva più voltecontestato l’illegittimità della formazione della prova, evidente conriferimento alla presunta percezione di denaro in un luogo in cui eglinon si trovava al momento del presunto scambio;- «a.2 conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 39 deld.p.r. n. 600 del 1973 in base al quale la rettifica della dichiarazioneè consentita sulla base di dati e delle notizie comunque raccolti»perché il giudice ha utilizzato prove penali in assenza di un giudicatopresentate in sede di accertamento con adesione;- «a.3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 7, co. 1, L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n.600 del 1973 e violazione dell’art. 2697 c.c. – nullità della sentenzaimpugnata per inammissibilità del metodo accertativo anche permancanza del contraddittorio»;- «a.4 Violazione e falsa applicazione delle norme in materia diaccertamento di avviso di accertamento del reddito delle personefisiche, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 29-9-1973 n. 600» perché ilcontribuente aveva allegato delle dettagliate circostanze relative amovimentazioni riferibili alla moglie e al fratello geometra, “come da5 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026dettagliato resoconto contenuto nel ricorso introduttivo delNumero di raccolta generale 15718/2026procedimento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di PDoattae punbzblaica”z.io ne 22/05/2026Avrebbero dovuto essere ritenute prove inconfutabili tutte quelle“date a suffragio della non attribuibilità di attività illecite”. Ilricorrente non ricopriva cariche nella società Saga né la moglie eraproprietaria del ristorante attribuitole;- «a.5 Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto inmateria di notificazione di cui al combinato disposto art. 138 cpc,art. 36, co 2 quater del DL 248/2007 convertito in data 27.2.2008 ein vigore dal 01.03.2008, art. 14 Legge n. 890/82» perché l’atto erastato notificato il 7/1/2013 in un luogo sconosciuto a mani dellasorella non convivente, come risulta da autodichiarazione sostitutivadel certificato di residenza. La notifica a persona diversa avrebbedovuto comportare l’ulteriore notifica a mezzo posta. L’atto era statonotificato a mezzo del servizio postale e tale notifica doveva essereeffettuata nei modi previsti dall’art. 3 della legge n. 890 del 1982,che richiede la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario;- «a.6 [violazione] in tema di prescrizione del diritto di credito edecadenza dall’esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 43del d.p.r. 600/73 e dell’art. 57 del D.P:R. 633/1972» perché l’avvisodi accertamento del 2009 era stato notificato alla sorella delcontribuente il 7/1/2015 oltre il termine ultimo del 31/12/2014;- «a.7 violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R.600/1973, relativa ai poteri funzionali dei direttori delle competentiagenzie delle entrate» perché per essere valido l’avviso deve esseresottoscritto dal direttore dell’ufficio o da altro funzionario munito didelega conferita dal direttore. L’atto era stato sottoscritto dal capoarea e mancava qualsiasi riferimento alla delega. La delega deveessere conferita a un determinato soggetto, per un periodo definitoe a un caso specifico. L’Ufficio aveva inoltre apposto il proprio timbrosolo sulla prima pagina del primo allegato dell’avviso diaccertamento mentre tutta la restante documentazione era priva di6 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026timbro dell’Ufficio e della sottoscrizione anche del responsabile dellaData pubblicazione 22/05/2026Polizia di Stato. La mancanza di timbro di congiunzione con l’attoimpositivo non consentiva di riferire la documentazione all’avviso diaccertamento;- «a.8 vizio di inosservanza di norme processuali di cui all’art. 360comma 1 lettera 3, in relazione all’art. 191 c.p.p. ed al D.lgs. n. 196del 2003, artt. 11, 2 decies e 160 bis (c.d.) codice privacy)», «a.8.1violazione delle norme di cui all’art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971, n.825» perché le indagini su rapporti bancari erano consentite soloquando fosse già stata scoperta un’evasione superiore a certe sogliemolto elevate e solo previo parere conforme dell’ispettorecompartimentale e autorizzazione del Presidente della commissionetributaria di I grado, con conseguente inutilizzabilità delle indaginicondotte contro il ricorrente e gli stretti congiunti; «a.8.2 nullitàdell’atto per palese violazione delle norme poste a tutela dellaprotezione dei dati personali» perché l’atto rende noti fatti, situazionie persone completamente estranei alla vicenda in sede penale e insede tributaria, senza che sia necessario e indispensabile ai fini delraggiungimento dello scopo dell’atto. Mancava l’autorizzazione delP.M. rispetto alla posizione degli stretti congiunti sottoposti adindagine.2. Il primo motivo, suddiviso in otto distinti punti, è in massima parteinammissibile e per il resto infondato.2.1 Pur essendo suddiviso in più punti, all’interno di alcuni di essivengono proposte questioni fra loro eterogenee. Per molte dellequestioni sollevate, inoltre, il ricorrente non prende in considerazionela sentenza impugnata per contestarne il contenuto, laddove laquestione era stata trattata, o per allegare l'avvenuta tempestivadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito nei casi in cuila questione non era stata trattata. È necessario allora premettere,innanzitutto, che l’esposizione cumulativa delle questioni non èconsentita laddove rimetta al giudice di legittimità il compito dì7 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026isolare le singole censure teoricamente proponibili: la formulazioneData pubblicazione 22/05/2026del motivo deve consentire di cogliere con chiarezza le doglianzecumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera taleda consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini incui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motividiversi (Cass. 26790/2018). Il diritto d'impugnazione è esercitato inmodo idoneo, in secondo luogo, soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essaè errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da essenon possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazionetale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», èespressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 21296/2016).In terzo luogo, ciascun motivo del ricorso per cassazione deveinvestire questioni che abbiano formato oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti. Non può riguardare nuovequestioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti infatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità. Qualora una determinataquestione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, d’indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare8 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026nel merito la questione (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass.Numero di raccolta generale 15718/202620581/2019) Data pubblicazione 22/05/20262.2 Il punto a.1) del primo motivo, laddove il ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 33, terzo comma, t.u.i.r, è infondato perché lanorma non vieta l’utilizzo di atti d’indagini penali provenienti dapolizia giudiziaria diversa dalla Guardia di finanza. La stessa letteradella disposizione stabilisce che, previa autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria la Guardia di finanza utilizza e trasmette agli uffici delleimposte “[…] documenti, dati e acquisiti, direttamente o riferiti eottenuti da altre Forze di polizia nell’esercizio dei poteri di poliziagiudiziaria”. A pag. 6 della sentenza è espressamente riportato chele indagini bancarie erano state svolte dalla Polizia di Stato e chel’informativa era stata trasmessa previo nulla osta dell’autoritàgiudiziaria. Che la trasmissione fossa avvenuta direttamente dallaPolizia di Stato e non tramite la Guardia di finanza è irrilevantepoiché si tratta solo di una modalità di comunicazione non finalizzataalla tutela di un diritto del contribuente. La stessa autorizzazionedell'Autorità giudiziaria alla trasmissione all'Amministrazionefinanziaria degli atti d'indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del1972, è posta a garanzia e salvaguardia della riservatezza delleindagini e non a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento penaleo di terzi, sicché finanche la sua mancanza non è preclusivadell'utilizzabilità ai fini dell'accertamento tributario dei dati trasmessi(Cass. 22788/2017 e Cass. 15994/2019). Il punto a.1) del primomotivo laddove poi si riferisce alla motivazione per relationem èinammissibile sia perché pone una questione del tutto diversa dallaprecedente, attinente alla motivazione degli avvisi di accertamento,sia perché non si confronta con il passaggio della motivazione dellasentenza relativo proprio alla motivazione per relationem, ove èprecisato che l’informativa della Polizia di Stato era stata allegataall’avviso di accertamento (v. motivazione della sentenza, pag. 8).9 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Altrettanto inammissibile è la parte del motivo attinente all’assenzaNumero di raccolta generale 15718/2026di un giudicato penale perché il giudice ha valorizzato eleDmatae pnubtbil icdaziio ne 22/05/2026prova acquisiti dalla polizia giudiziaria e non un provvedimentodecisorio dell’autorità giudiziaria penale.2.3 Il punto a.2) del motivo, laddove il ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile perchéla disposizione richiamata non vieta l’utilizzo elementi di provaacquisiti nel corso delle indagini preliminari né subordina la loroutilizzabilità a un giudicato penale. “La mancata attenzione rivoltaalle prove portate alla cognizione dell’ente impositore” può inastratto rilevare, laddove ve ne siano le condizioni, comemotivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c. o come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c. e non come violazione di legge.2.4 Il punto a.3) del motivo relativo all’omesso contraddittorioendoprocedimentale è inammissibile perché non prende inconsiderazione la motivazione della sentenza nella parte in cui siafferma che in materia d’imposte dirette non esisteva un obbligogeneralizzato di contraddittorio endoprocedimentale e che nel casoin esame non ricorreva una delle ipotesi in cui l’attivazione delcontraddittorio era comunque espressamente dal legislatore (v.motivazione della sentenza, pag. 9).2.5 Il punto a.4) del motivo sulla violazione dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 per la mancata considerazione della prova contrariafatta valere con il “… dettagliato resoconto contenuto nel ricorsointroduttivo del procedimento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]” è inammissibile perché, da un lato, non si confronta conle considerazioni svolte nella sentenza sulla genericità dellededuzioni difensive dirette a giustificare le movimentazione bancarie(v. motivazione della sentenza, pag. 8, 9 e 10) e, dall’altro, nonchiarisce quali specifici elementi di prova emergessero da taleresoconto. Con riferimento alla contestazione della proprietà di un10 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026esercizio pubblico e alla riconducibilità delle movimentazioniNumero di raccolta generale 15718/2026bancarie a una società e non al contribuente occorre anche pDraetac piusbablriceaz,io ne 22/05/2026che l’omesso esame di elementi istruttori non integra una violazionedi legge e nemmeno l’omesso esame di un fatto decisivo, censurabileex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie.2.6 Il punto a.5) del motivo sulla violazione della disciplina in temadi notificazioni è inammissibile perché, senza che il ricorrente precisicon quale motivo di appello avesse riproposto l’eccezione sulla nullitàdella notificazione, dalla sentenza risulta che fosse stata eccepita nonl’invalidità della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensidell’art. 14 legge n. 890 del 1982, ma la tempestività della notificadell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, in quantol’avviso era stato ricevuto dal contribuente solo in data 7/1/2015 (v.motivazione della sentenza, pag. 7). È anche infondato perché incaso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguitadirettamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della legge n.890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postaleordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cuialla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguitadall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenutoall'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato aquest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata aldestinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nelluogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi diessersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendernecognizione (Cass. 29642/2019 e Cass. 6702/2025).11 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/20262.7 Il punto a.6) in tema di prescrizione e decadenza èNumero di raccolta generale 15718/2026inammissibile perché non prende posizione sulla motivazioDantae p udbbeliclalazio ne 22/05/2026sentenza laddove il giudice precisa che l’avviso di accertamento perl’anno 2009 era stato spedito prima del 31/12/2014 e che occorrevatener conto della scissione degli effetti della notifica tra notificante edestinatario (v. motivazione della sentenza, pag. 7). In materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti diquesta sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggid'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per glitributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia ditali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione(Cass., sez. U., 40543/2021).2.8 Il punto a.7) sulla delega a sottoscrivere l’avviso diaccertamento e sui requisiti della delega è in parte inammissibileperché il ricorrente non tiene conto che il giudice di appello avevadato atto della produzione delle delega in favore del funzionario cheaveva sottoscritto l’atto (v. motivazione della sentenza, pag. 7) e inparte infondata perché l’atto di delega non richiede l'indicazione nédel nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega,che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuinol'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione dellaqualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del poterein capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass.8814/2019, Cass. 11013/2019, Cass. 21972/2024 e Cass.20093/2025). La questione relativa al timbro di congiunzione fraavviso di accertamento e allegati all’avviso è completamente diversada quella della delega e non è trattata dalla sentenza. Anche inquesto caso parte ricorrente non precisa con quale motivo di appelloavesse riproposto l’eccezione.12 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/20262.9 Il punto a.8), a sua volta suddiviso nei punti a.8.1) e a.8.2), èNumero di raccolta generale 15718/2026inammissibile. Il richiamo all’art. 191 c.p.p. non appare pDeartat ipnubebnlictaezio ne 22/05/2026perché la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza ilrispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, èammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove ilcontraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate perl'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte adassicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativain ordine al fatto da provare (Cass. 5947/2023). Con specificoriferimento al giudizio tributario questa Corte ha affermato che glielementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanzasenza il rispetto delle formalità delle garanzie difensivespecificamente prescritte per il procedimento penale sonoinutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma sonopienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale,stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello diaccertamento tributario, non dovendo essere violate, però, ledisposizioni degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 deld.P.R. n. 633 del 1972. Non qualsiasi irritualità nell'acquisizione dielementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di persé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specificaprevisione in tale senso, esclusi i casi in cui viene in discussione latutela di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass.38750/2021). Parte ricorrente – è necessario aggiungere - nemmenochiarisce quale norma processualpenalistica sarebbe stata violata nelcorso dell’acquisizione della documentazione bancaria da parte dellapolizia giudiziaria. Altrettanto irrilevante è il richiamo all’art. 10, n.12 della legge delega n. 825 del 1971 che aveva previstol’introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe alsegreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria,tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti, tenutoconto della successiva evoluzione della legislazione (art. 18 legge n.13 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026413 del 1991), che ha consentito all’Amministrazione di valutare conData pubblicazione 22/05/2026un margine di discrezionalità l’opportunità di accedere ai contibancari e non più solo in tassative ipotesi e ha semplificato ilprocedimento di autorizzazione. Nel caso in esame vengono in rilievogiudiziaria, all’Amministrazione finanziaria e la dedotta violazione dinorme poste a tutela di dati personali costituisce questione nontrattata in sentenza, senza che venga specificato con quale motivodi appello la questione era stata fatta valere avanti il giudice dimerito.3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «B) art. 360 comma1 lettera 4 per nullità della sentenza e del procedimento perviolazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e art. 115 e116 c.p.c.», il contribuente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.perché il giudice non ha posto a fondamento della decisione la provadocumentale “di cui ai precedenti motivi”. Partendo dall’attribuibilitàal ricorrente di spese e oneri non di sua spettanza (il ristorante nonè di proprietà della moglie), prendendo in considerazione circostanzemai avvenute (l’episodio della presunta consegna di denaro in ungiorno in cui il ricorrente si trovava in un luogo diverso da quelloindicato dagli investigatori), e giungendo ad attribuirgli la proprietàdi un immobile di terzi, si comprende che “l’intero costrutto” dell’enteimpositore e le “non valutazioni” dell’organo giudicante sono prive diforza probatoria.4. Il secondo motivo è inammissibile.Parte ricorrente si duole dell’erronea valutazione delle prove per lamancata valorizzazione delle allegazioni e delle prove documentalida lui introdotte. La violazione dell'art. 2697 c.c. si configuraunicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravatain applicazione della norma che avrebbe dovuto assolverlo, in basealle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed14 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026eccezioni, e non anche quando il ricorrente intenda lamentare che,Data pubblicazione 22/05/2026a causa di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, lasentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere (Cass. 13395/2018, Cass.9055/2022 e Cass. 4315/2025). Per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. 26769/2018).5. Con il terzo motivo del ricorso, rubricato «C) art. 360 comma 1lettera 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione delle parti in violazione dell’art.2697 c.c.», il contribuente deduce che la CTR, dopo un’esegesi dellenorme e dei principi di riferimento, non ha valutato le allegazioni ele prove introdotte dalle parti, concludendo per la validità del metodoutilizzato. Il fatto storico, ben identificato dal ricorrente condettagliate allegazioni e documentazione rilevante, non è stato presoin considerazione. Oltre che “meramente apparente”, la motivazioneè contraddittoria, perché non si era in presenza di una sentenzapenale di condanna, nonché insufficiente, per aver esclusol’“evidenza dell’accordo bilatero esistente tra il contribuente e ilcognato nel campo tributario delle operazioni soggettivamenteinesistenti” e l’efficacia probatoria dei “giudicati interni” relativi allemovimentazioni fornite, all’effettività delle operazioni, ai pagamentie all’operatività dei “soggetti intermedi”.6. Anche il terzo motivo è inammissibile per una duplice ragione. Nonconsidera che la sentenza di appello aveva confermato la sentenza15 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026di primo grado né la nozione di “fatto storico” rilevante ai fini di poterNumero di raccolta generale 15718/2026denunciare la violazione dell’art. 360, primo comma, num. D5a,ta cpu.bpb.lica.z ione 22/05/20266.1 L’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c. e ora, dopo la suaabrogazione, l’art. 360, quarto comma c.p.c. stabiliscono che quandola pronuncia di appello conferma la pronuncia di primo grado per lestesse ragioni inerenti ai medesimi fatti poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per imotivi di cui all’art. 360, primo comma, num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c.Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.360, comma 1, num. 5, c.p.c., non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (Cass. 32019/2024 e Cass. 7724/2022).Nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorso per cassazione propostoper il motivo di cui al num. 5 dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile senon indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023 e Cass.26774/2016).6.2 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,16 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveNumero di raccolta generale 15718/2026indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, iDl a«tad paubtbolic»az,io ne 22/05/2026testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. I compensi in favoredell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella somma dieuro 7.800,00. Sussistono i presupposti processuali per imporre allacontribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.17 di 18Numero registro generale 25917/2019Numero sezionale 3813/2026Numero di raccolta generale 15718/2026228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiData pubblicazione 22/05/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6/5/2026il PresidenteLucio Napolitano18 di 18