CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 33649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15077/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- VOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappre- sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CATANIA n. 2371/2018 de- positata il 12/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di un rapporto contrattuale d’opera tra [OSCURATO:PERSONA]- verde, titolare di un’attività di rivendita motociclette, committente, e [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta di rivestimenti, prestatore d’opera. Il committente aveva convenuto il prestatore d’opera di- nanzi al Tribunale di Caltagirone per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di errori nell’esecuzione dei lavori di rivesti- mento del pavimento dellasua nuova sede commerciale. Il commit- tente affermava di aver concordato con il prestatore d’opera l’appli- cazione di un rivestimento resinoso sul pavimento esistente, con il vantaggio di ridotti costi e tempi di esecuzione, ma che il lavoro aveva presentatofin da subito difetti (ondulazioni, screpolature, di- somogeneità cromatiche e problemi di quota), richiedendo successivi interventi correttivi, chenon avevano eliminato i problemi. Alla fine, il committente era stato costretto ad applicare lastre di alluminio per poter aprire l’attività, incorrendo in spese aggiuntive e ritardi nell’apertura della nuova sede. Il prestatore d’opera convenuto ne- gava ogni responsabilità, sostenendo che era stato il committente a interrompere arbitrariamente i lavori e a recedere dal contratto prima del loro completamento. Egli affermava di non aver mai ga- rantito una data precisa di consegna e che il committente, avendo impedito la conclusione dei lavori, non poteva avanzare alcuna pre- tesa risarcitoria. Il Tribunale di Caltagirone, a seguito di una c.t.u., aveva condan- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di € 2.706 per le lastre me- talliche (comprensivo del costo della consulenza tecnica di parte), € 4.840 per il ripristino della pavimentazione preesistente e per lucro cessante. La Corte di appello ha respinto la maggior parte delle cen- sure del prestatore d’opera, confermando che egli non aveva ese- guito il lavoro a regola d’arte e che il committente, avendo atteso il completamento senza successo, era legittimato a intervenire con so- luzioni alternative; ha confermato il risarcimento per lucro cessante. Tuttavia, ha ridotto il rimborso per le lastre metalliche a € 1.725, ritenendo eccessivo quanto riconosciuto in primo grado. Ricorre in cassazione il prestatore d’opera con cinque motivi, illu- strati da memoria. Rimane intimato il committente. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo, p. 10, denuncia la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., relativamente alla liquidazione del danno patrimoniale per € 1.000a titolo di lucro cessante. Si sostiene che la Corte d’ap- pello abbia utilizzato un criterio «probabilistico» privo di adeguata prova, contrariamente ai principi consolidati per cui il danno patri- moniale richiede una dimostrazione rigorosa dell'esistenza del pre- giudizio, del nesso causale e della quantificazione. Si sottolinea che la prova non è stata fornita, né in termini di contrazione economica, né in terminidi mancato guadagno. A tal fine si osserva che l a man- canza di un termine finale per la consegna dei lavori, trattandosi di un contratto concluso solo verbalmente, fa venir meno il presupposto necessario per l’attribuzione della responsabilità al prestatore d’opera. Si rileva inoltre che la ritardata consegna fu dovuta al com- portamento delcommittente, che applicò in autonomia le lastre me- talliche, aumentando così i tempi di utilizzo dei locali e concorrendo alla produzione del danno. Inoltre, la Corte di appello ha quantificato il lucro cessante in € 1.000 senza una disamina probatoria rigorosa in termini di an edi quantum. Il primo motivo è rigettato. La Corte, p. 9,ha ritenuto che «il ricorso alla pavimentazione al- ternativa realizzata mediante lastre in lamiera, oltre a rappresentare un ripiego rispetto all'opera pattuita, ha comportato un allunga- mento dei tempi per l'utilizzo del nuovo immobile che, come risulta dalle fotografie prodotte ed allegate alla perizia giurata di parte ap- pellata datata 4.7.2006, ancora a tale data la nuova sede dell'eser- cizio commerciale era in fase di allestimento e non fruibile al pub- blico. Sicché dalla ritardata consegna dell'immobile è probabile fare discendere il danno da lucro cessante per i riflessi negativi sotto il profilo commerciale lamentati dall'appellato, stante l'indisponibilità dei nuovi locali e la contemporanea parziale inadeguatezza dei precedenti locali, dove i prodotti risultano già imballati per essere trasferiti altrove». Alla lettura delpasso della motivazione della sentenza impugnata, l'argomentazione del primo motivo di ricorso si palesa come un ten- tativo di sovrapporre l'apprezzamento di parte all'accertamento che la Corte di appello ha compiuto ed espresso in una motivazione che non si esponea censure in sede di giudizio di legittimità. In partico- lare,l'impiego della parola « probabile » , lungi dall'indicare l'assenza di riscontri probatori, non è che una delle forme in cui il giudice di merito può esprimere il convinc imento che ha maturato intorno al modo di essere della situazione di fatto rilevante. 2. - Il secondo motivo, p. 14, denuncia la violazione degli artt.2222, 2227 e 1453 c.c., riguardo alla qualificazione della risoluzione del contratto. Si afferma che la Corte avrebbe erroneamente appli- cato le norme sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) invece di considerare il diritto del committente di recedere unilate- ralmente (art. 2227 c.c.), con obbligo di indennizzo per il prestatore d’opera. Il contratto era in fase iniziale e il recesso del committente ha impedito al prestatore di ultimare l’opera. Essendo stato stipulato solo verbalmente, il contratto mancava di termini scritti sia per la disciplina tecnica dell’esecuzione sia per i materiali da utilizzare, così come di un termine finale di consegna. Si afferma, pertanto, che il recesso del committente era avvenuto nella fase iniziale della pre- stazione, senza preavviso e senza compensare il prestatore d’opera peril lavoro già svolto, e gli aveva impedito di completare o riparare l’opera. Si sostiene che l’interpretazione della Corte di appello so- vrappone impropriamente le due norme, che sarebbero applicabili congiuntamente solo in circostanze diverse. Si osserva che sarebbe stato applicabile esclusivamente l’art. 2227 c.c., poiché il recesso si era verificato in una fase iniziale, senza termine pattuito per la con- segna, e il prestatore d’opera aveva manifestato la disponibilità a ultimare i lavori. Si argomenta che l’art. 1453 c.c., prevedendo la risoluzione per inadempimento, presuppone una colpa tecnica del prestatore, che nel caso concreto non sussiste. Si contesta l’applica- zione dell’art. 1453 c.c. anche perché la Corte non ha dimostrato, attraverso un’istruttoria adeguata, elementi quali la data di inizio la- vori, un impegno di consegna in quattro o cinque giorni e l’incidenza delle lastre metalliche sull’irrecuperabilità del pavimento. Si conclude che, in mancanza di tali presupposti, il recesso unilaterale ex art.2227 c.c. avrebbe dato diritto al risarcimento delle spese e del man- cato guadagno, mentre l’applicazione dell’art. 1453 c.c. si è basata su una falsa assimilazione delle norme. Il secondo motivo è infondato. La Corte, p. 5-6, ha ritenuto che«ora, considerati i fatti esposti dalle parti, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui, nella specie, non si verserebbe in ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento del prestatore d'opera quanto, piuttosto, in quella prevista dall'art. 2227 c.c. [...] E ciò in considerazione del fatto che è rimasta incontestata la deduzione dell'appellato secondo cui egli fu costretto a rimediare all'incompetenza del prestatore d'o- pera facendo ricorso alle lastre in lamiera solo dopo avere atteso invano che l'appellante esperisse diversi tentativi alla ricerca della corretta metodica da impiegare nell'applicazione della resina per ga- rantire il buon esito dei lavori.[...]. Ma ciò che ancora di più depone per l'inadempimento dell'appellante emerge chiaro dalla c.t.u. espletata». La Corte di appello ha applicato alla situazione di fatto congrua- mente accertata il principio di diritto - cui il C ollegio intende dare continuità- secondo il quale « Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'operanon comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa ma anche la produzione del ri- sultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera- per negligenza o per difetto di preparazione - non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà direcesso unilaterale del committente ai sensi dell'art.2227 cod. civ. possa ritenersi ostativa allaordinaria risoluzione ex art. 1453 cod. civ. di dettocontratto a prestazione corrispettive per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente nega- zione del diritto al pagamento di un corrispettivo ex art. 2225 cod. civ.» (così, Cass.2123/1988). Il secondo motivo è rigettato. 3. -Il terzo motivo, p. 17, denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176 e 1227 c.c., sostenendo che la Corte non abbia considerato il contributo causale del committente nell’arbitraria sospensione dei lavori. Si afferma che il comportamento delcommittente ha violato i principi di buona fede e diligenza contrattuale ed ha causato ulteriori danni, senza che la Corte abbia valutato adeguatamente la riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il commit- tente sospese unilateralmente i lavori prima della loro ultimazione, applicando sul pavimento lastre metalliche fissate con viti, forando il massetto e alterando così le precedenti lavorazioni. Tale condotta ha impedito alprestatore d’opera di completare i lavori pattuiti o di cor- reggere eventuali difformità, conformemente all’art. 2224 c.c. e alla costante giurisprudenza di legittimità e merito, che impone al com- mittente di attendere l’ultimazione dell’opera per avanzare contesta- zioni. Il committente ha altresì rifiutato l’offerta d e l prestatore d’opera di completare i lavori entro il 26/6/2006, adottando senza preavviso una soluzione alternativa, e risulta che il pavimento non fosse ancora ultimato al 4/7/2006. Tale comportamento violai prin- cipi di buona fede e diligenza ex artt. 1175 e 1176 c.c. ed è idoneo a configurare ex art. 1227 c.c.una riduzione delle somme risarcitorie addebitate al prestatore d’opera, in quanto il danno rilevato dalc.t.u. è riconducibile esclusivamente all’operato del committente . Si evi- denzia inoltre un’erronea applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., poiché la responsabilità per inadempimento e il risarcimento richie- derebbero una prova certa del comportamento dannoso del debitore, del nesso di causalità e della precisa quantificazione del danno. La c.t.u. non ha mai quantificato i danni né considerato che i lavori erano stati sospesi dal committentenella fase iniziale. Si critica inol- tre la c.t.u. per essersi concentrata sulla qualità tecnica dei lavori piuttosto che sul giudizio di responsabilità e inadempimento. Il terzo motivo è infondato. La Corte, p. 5ss., ha ritenuto che «è pacifico tra le parti che l'ap- pellante non ha ricevuto alcun compenso per l'opera prestata e ri- sulta dagli atti che con telegramma del 21.6.2006 ha manifestato la propria disponibilità a concordare con il committente il completa- mento dei lavori durante la settimana in corso; che l'appellato, con telegramma del 24.6.2006, ha rifiutato detto intervento di comple- tamento per la ragione che, a seguito dei precedenti tentativi di si- stemare il pavimento, aveva adottato una soluzione alternativa.[...] E ciò in considerazione del fatto che è rimasta incontestata la dedu- zione dell'appellato secondo cui egli fu costretto a rimediare all'in- competenza del prestatore d'opera facendo ricorso alle lastre in la- miera solo dopo avere atteso invano che l'appellante esperisse di- versi tentativi alla ricerca della corretta metodica da impiegare nell'applicazione della resina per garantire il buon esito dei lavori. [...] Ma ciò che ancora di più depone per l'inadempimento dell'ap- pellante emerge chiaro dallac.t.u. espletata . [...] Ed infatti, le criti- che dell'appellante alla c.t.u. in punto di vizi e difetti riscontrati nell'opera commissionata (e, di riflesso, quelle alla sentenza impu- gnata che l'ha recepita), appaiono infondate. [...] A tal riguardo, si deve in senso contrario osservare che l'appellante, in realtà, non co- glie il rilievo decisivo formulato dal c.t.u. il quale, escluso che la col- locazione delle lastre metalliche abbia danneggiato il materiale resi- noso posato dall'appellante, ha ritenuto che l'opera, seppure incom- pleta, non poteva, comunque, essere utilmente ultimata in quanto le eventuali lavorazioni successive (rasatura, carteggiatura e applica- zione del livellante) non avrebbero impedito o sanato il riscontrato vizio di base non eliminabile, che riguardava una precedente e fon- damentale fase di lavorazione, ossia l'applicazione dell'adesivo pas- sivante, che era stato applicato erroneamente dall'appellante e si era staccato dal massetto, sicché qualunque intervento ulteriore di com- pletamento o meramente riparatore sotto il profilo estetico (disomo- geneità di colorazione o di consistenza) a parere dell'ausiliario sa- rebbe stato inutile, posto che l'intera superficie applicata era scollata dal sottofondo». Il terzo motivo è infondato. Al cospetto dell’ampio stralcio della motivazioneappena riportato, si palesa che la parte ricorrente prospetta come questioni di diritto censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di veri- ficare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento, come in effetti è accaduto nel caso attuale. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprez- zamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata -non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rile- vante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. Il terzo motivo è rigettato. 4. -Il quarto motivo, p. 19, denuncia l’omesso esame di fatti de- cisivi riguardanti la c.t.u., che la Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente nonostante le contestazioni. Si lamenta che il giudice abbia ignorato le osservazioni della consulenza di parte, non valu- tando l’influenza degli interventi del committente sulla qualità e sull’esito dell’opera. Si sostiene che i difetti attribuiti all’opera deri- vino invece dalle manomissioni del committente. Il quarto motivo è inammissibile. Sul capo investito dal motivo di ricorso, ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado (la diversità tra le cognizioni nei due gradi concerne esclusivamente la quantifi- cazione del rimborso del costo delle lastre metalliche). In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello in- trodotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richie- sta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo ri- chiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sen- tenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di- verse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022). Va da sé che, in assenza di una talespecifica ragion e di in ammis- sibilità del motivo, esso avrebbe avuto la stessa sorte dei motivi pre- cedenti, per ragioni omologhe a quellegià indicate con riferimento a questiultimi. 5.- Il quinto motivo, p. 23, motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. , 115 163 e 167 c.p.c., criticando la Corte per aver accolto la domanda del resistente sulla base della c.t.u., senza che vi fosse una prova adeguata dell'inadempimento e del danno. Si afferma che la c.t.u. abbia esaminato circostanze non dedotte dalle parti, in violazione del principio dispositivo e del contraddittorio, ren- dendo nullo l'accertamento probatorio fondato su elementi estranei al thema decidendum.In particolare, il motivo denuncia che il giudice ha fondato la sua pronuncia sulla c.t.u. di primo grado, nonostante l’attore non avesse fornito alcuna prova riguardo all’inadempimento e al danno. Il committente, infatti, nella citazione aveva affermato che i lavori erano stati completati per ben tre volte, sostenendo che il prestatore d’opera aveva comunque operato erroneamente. Tutta- via, i lavori, secondo quest’ultimo, non erano stati ultimati ma erano in corso e sospesi illegittimamente. La Corte di appello ha fondato il proprio giudizio ritenendo che il prestatore d’opera fosse inadem- piente poiché «l’applicazione dell’adesivo passivante… si era staccato dal massetto». Si rileva, tuttavia, che tale conclusione si fonda su una circostanza non sollevata dalle parti, poiché il committente non aveva mai contestato il distacco dell’adesivo passivante come vizio dell’opera, ma piuttosto il fatto che il lavoro era stato completato e presentasse difetti. La c.t.u., si sostiene, ha esaminato fatti non pro- spettati dalle parti, determinando così una violazione dell’onere di allegazione e del diritto al contraddittorio, rendendo la prova nulla. In sostanza, il c.t.u. avrebbe dovuto stabilire se i lavori fossero com- pletati o in corso di realizzazione, mentre invece ha concluso che fossero stati eseguiti in modo errato a causa del distacco dell’adesivo passivante, come se la controversia vertesse sul pagamento della commessa. Si aggiunge che tale distacco è stato causato dall’appli- cazione delle lastre con tasselli da parte del committente e non è riscontrabile nelle zone dove non sono stati utilizzati tasselli o ma- stice, come evidenziato dalc.t.p. Il quinto motivo è rigettato. Per la motivazione si rinvia integral- mente a quanto è stato argomentato nel precedente paragrafo 3, con riferimento al terzo motivo. 6. -Il ricorso è rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ul