CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08405/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA].;2026 - intimati -544 avverso la sentenza n. 1259/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 3211/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22671/2022Numero di raccolta generale 8405/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di avere partecipato a unaData pubblicazione 03/04/2026selezione pubblica indetta dall’[OSCURATO:SOCIETA]., società a totalepartecipazione pubblica con socio unico il Comune di Benevento,per la formazione di una graduatoria di validità triennale dautilizzare per delle assunzioni a tempo indeterminato part-timenella categoria autoferrotranvieri, profilo Operatorequalificato di Ufficio-parametro 140 presso l’[OSCURATO:SOCIETA]. diBenevento , di essersi collocata decima in graduatoria, che indata 13 aprile 2010 il Direttore generale, su mandato ricevutoin data 17 marzo 2010 dal Cda, aveva inviato al Dirigente dellefinanze del Comune il prospetto delle previsioni di assunzioneper il 2010, contemplante anche alcune unità come operatoridi ufficio , che, espletata la selezione, con delibera del 22-7-2010 veniva approvata la graduatoria finale e chiestal’autorizzazione all’assunzione di otto unità dal settembre 2010e di ulteriori 5 dal 15 ottobre 2010, che il Comune con nota del12 agosto 2010 comunicava che era necessaria una verificacontabile sulla spese e con delibera n. 101 del 30 settembre2010 l‘[OSCURATO:SOCIETA]. revocava la precedente delibera diapprovazione della graduatoria, che infine, avendo inutilmenteposto a disposizione le proprie energie lavorative, si era vistacostretta a proporre ricorso dinanzi al Tribunale di Beneventoper l’accertamento del proprio diritto alla costituzione delrapporto di lavoro con condanna della società allaformalizzazione dell’assunzione, con ogni conseguenzaretributiva, contributiva e risarcitoria.2. Tutto ciò premesso, la parte ha dedotto che, a seguito delrigetto della domanda da parte del giudice di prime cure,proponeva ricorso in appello e la Corte d’appello di Napoli, consentenza n. 1259/2022, dichiarato il difetto di legittimazioneNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., evocata in giuNduimzeioro dai r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., confermava lastatuizione di primo grado verso quest’ultima, rigettando ilgravame.3. Avverso la sentenza d’appello parte ricorrente ha quindiproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, a cuinon hanno resistito le parti convenute, rimaste contumaci.4. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si èriservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..Motivi della decisione1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 81, 91, 112 e 437 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c..In particolare, la ricorrente censura la sentenza della Cortedi appello per averla condannata al pagamento delle spese dilite in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attuale gestore delservizio pubblico locale a Benevento, pur avendo dichiarato ildifetto di legittimazione passiva della stessa, in quanto estraneaal giudizio di primo grado.Ha evidenziato la parte di non avere proposto alcunadomanda verso tale società, a cui era stato notificato il ricorsoin riassunzione, dopo l’interruzione del giudizio per fallimentodell’[OSCURATO:SOCIETA]., a soli fini di litis denuntiatio, per cui nonsussistevano i presupposti per la condanna al pagamento dellespese di lite nei confronti della stessa.La censura è infondata.E’ principio consolidato presso questa Corte quello secondocui, in caso di intimazione in giudizio di una parte ai soli fini dilitis denuntiatio, nessuna statuizione sulle spese può essereNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026emessa nei suoi confronti in quanto la stessa, ancNhumee ros dei r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026costituita, non può essere considerata né soccombente névittoriosa, in quanto non destinataria di alcuna domanda(Cass. n. 30624/2025 Rv. 676813 – 01).Preliminare è pertanto accertare se si sia realmente inpresenza di una mera litis denuntiatio, a fronte della quale lacostituzione della parte intimata non sarebbe stata necessariaessendo alla stessa indifferente l’esito del giudizio, o se si siapiuttosto in presenza di una vera e propria vocatio in ius, cherendeva la costituzione della parte utile e necessaria al fine dispiegare le proprie difese.Va a tal riguardo rammentato che l'interpretazione delladomanda giudiziale, attività che rientra nei poteri del giudice dimerito, va compiuta non solo nella sua letterale formulazione,ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, conriguardo alle finalità perseguite nel giudizio.Tanto premesso, nel caso di specie, benché nelle conclusionidel ricorso in riassunzione non è formulata un’espressadomanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalcomplessivo tenore dell’atto, nel quale è stata prospettata unacessione aziendale ai sensi dell’art. 2112 c.c., emerge come laparte abbia implicitamente inteso richiedere un accertamento intal senso anche verso la (assunta) cessionaria, al fine di renderela pronuncia alla stessa opponibile (come d’altra parte confermala precisazione contenuta nell’atto di riassunzione trascritta inricorso per i conseguenti effetti della pronuncia nei confrontidell’appellata principale ).Il motivo va in conclusione respinto, non essendo la Corted’appello incorsa nella denunciata violazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciato, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fattiNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026e documenti decisivi, la mancata ammissione delle iNsutmaenroz dei r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026istruttorie articolate, la nullità del procedimento per violazionedel giusto processo e per omessa ammissione, in assenza dimotivazione, delle istanze istruttorie articolate, oltre che laviolazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., dell’art. 2697c.c. e dell’art. 24 Cost., per omessa e/o insufficientemotivazione su un punto decisivo della controversia.In particolare, la parte, sotto il primo aspetto, si duoledell’omesso esame, da parte dei giudici di merito, del fatto cheella adduce decisivo e oggetto di discussione tra le partirappresentato dalla circostanza dell’avere la [OSCURATO:SOCIETA]effettuato nuove assunzioni successivamente all’annullamentodella graduatoria, peraltro ritenendo ottemperato dalla societàl’ordine rivoltole dal giudice di primo grado, che aveva a oggettol’acquisizione di documentazione del Centro per l’impiego,laddove era stata depositata documentazione diversa e nonequivalente, atteso che i modelli DM10 potevano al più fornireun dato numerico assoluto, ma non consentivano di verificarese vi fossero state nuove assunzioni; sotto il secondo aspetto,poi, la parte denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.e dell’art. 2697 c.c. in materia di valutazione delle prove.Va innanzitutto rilevato che, benché in rubrica si facciariferimento solo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deve ritenersiche la parte, distinguendo le censure in due capi, a) e b), efacendo riferimento quanto al secondo di essi alla violazione dinorme di legge, abbia inteso accorpare nel medesimo motivo diricorso violazioni di legge e vizi di motivazione, inun’inammissibile mescolanza di mezzi di impugnazioneeterogenei, volti a prospettare la medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge, chesuppone accertati gli elementi di fatto in relazione ai quali siNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026deve decidere della violazione o falsa applicazione della nNoumremro adi, r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026e quello del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende rimettere in discussione, finendo per rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi diimpugnazione enunciati nell’art. 360 c.p.c. per poi ricercarequali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo (in terminiCass. n. 19443/2011, n. 25722/2014, n. 15651/2017).Di là da tale considerazione, va poi rilevato che, a fronte diuna doppia decisione conforme, ipotesi ricorrente nel caso dispecie, secondo i criteri fissati da Cass. n. 7724/2022, èpreclusa la denuncia di un vizio motivazionale ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c..Nalle specie, le due statuizioni di merito risultano fondatesul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, né del resto la ricorrente si èperitata di allegare adeguatamente e dimostrare che le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigettodell'appello fossero in ipotesi sostanzialmente diverse.Ed invero, dalla lettura della sentenza impugnata si rilevache la Corte territoriale riteneva ottemperato l’ordine diesibizione avendo il giudice di primo grado dispostol’acquisizione di documentazione del Centro per l’Impiego o equivalente ed essendo da ritenere tali i modelli DM10tratti dal cassetto previdenziale da cui risultava la dotazioneorganica aziendale.D’altra parte, veniva anche condiviso il ragionamento delgiudice di prime cure circa l’idoneità di tale documentazione aconfutare la circostanza addotta dalla ricorrente dell’esservistate delle assunzioni successive all’annullamento dellagraduatoria, atteso che se dal 2010 al 2013 il numero diNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026dipendenti si era ridotto di quattro unità, se ne poteva dNeudmuerro rdei r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026la mancanza di nuove assunzioni.Non potendo per altro verso in questa sede opporsi unadiversa valutazione all’apprezzamento del materiale probatoriooperato dai giudici di merito, il motivo va dichiaratoinammissibile.3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la parte censura la violazione degli artt.1324, 1336, 1362, 2932, 1175, 1375, 1218, 1336, 2727, 2729c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.,per essersi ritenuto che l’avviso di selezione non costituisseun’offerta al pubblico, escludendo che il diritto all’assunzionepotesse fondarsi sulla delibera dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eritenendo di contro necessaria l’autorizzazione del Comune diBenevento.Il motivo, per come articolato, presenta plurimi profili diinammissibilità.Innanzitutto, la censura non appare rispettosa del principiodi specificità dei motivi del ricorso per cassazione, checomporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare edesaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme oprincipi di diritto, che precisino come abbiano avuto luogo laviolazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n.23675/2013), in quanto è solo l’esposizione delle ragioni didiritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto ilprofilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n.25044/2013, n. 17739/2011, n. 7891/2007).Se, dunque, l’osservanza del canone della chiarezza esinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un precisodovere processuale il cui mancato rispetto, da parte delricorrente per cassazione, lo espone al rischio di unaNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026declaratoria di inammissibilità (Cass. 19100/2006), in uNnu mcearos doi r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026come quello in esame, in cui dal ricorso non è dato individuarein che modo e come le numerose norme indistintamenteinvocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, qualisarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti, nonchéi punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n.17178/2014), non può che rilevarsi l’inammissibilità del motivodi ricorso.Di là da tale considerazione di ordine generale, si osservacome la parte ha censurato la sentenza impugnata per avereritenuto che l’avviso di selezione pubblica non costituisse offertaal pubblico ex art. 1336 c.c. e per avere escluso che il dirittoall’assunzione potesse fondarsi sulla delibera dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto subordinata all’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e in quanto sarebbe stata comunque revocata inautotutela.Va precisato, al riguardo, che la violazione delle regole diermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplicerilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto cheun'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negozialesicché, quando alla luce dei canoni legali di interpretazione sianopossibili due o più interpretazioni di una clausola, la parte cheaveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice non puòdolersi della violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. per il fattoche ne sia stata privilegiata un'altra.Su tali premesse, è stato affermato che la parte che con ilricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto oun vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausolacontrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoniche in concreto assuma violati, ed, in particolare, il punto ed ilNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discoNusmtearot odi, r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve esserel'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni (Cass., sez. lav., n. 11900/2020, egiurisprudenza ivi citata).Nel caso di specie, la parte lamenta che i giudici di meritonon avrebbero provveduto a ricostruire l’intento della societàeffettuare ai sensi dell’art. 1362 c.c., visto il richiamo operatodall’art. 1324 c.c..Va tuttavia rilevato come dalla lettura della sentenza diappello emerge che l’esclusione della natura di offerta alpubblico dell’avviso di selezione avveniva alla luce del sensoletterale delle espressioni contenute nel bando, valorizzandosila previsione secondo cui lo stesso doveva servire a formare unagraduatoria per future assunzioni e la mancanza di unaindividuazione di posti e di qualsivoglia elemento del contrattoda concludere (natura, decorrenza inquadramento, disciplinaapplicabile, decorrenza), per cui, non avendo la parteevidenziato alcun tratto di ambiguità del tenore letteraledell’avviso di selezione, la pretesa violazione dei canoniermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. è inconferente attesoche, come è noto, nell'interpretazione del contratto, il primostrumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delleespressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguopuò farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativicontemplati dall’art. 1362 c.c. all’art. 1365 c.c. e, in caso di loroinsufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.Numero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/20261366 c.c. all'art. 1371 c.c.. (Cass. n. 6444/2025 Rv. 67N4u2m0er4o d i- r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/202601).Va in ogni caso anche osservato che, nella parte in cui sicensura la sentenza della Corte d’appello per avere ritenutoassolto, da parte della società convenuta, l’onere probatoriosulla stessa incombente circa il venir meno delle esigenzeaziendali che avevano determinato la selezione e l’adozionedella delibera e la non imputabilità dell’inadempimentoconsistito nella mancata assunzione, trattasi di censura cheriguarda il merito e pertanto inammissibile nel presente giudizio.Da un lato, va infatti evidenziato l’improprio riferimento agliartt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di valutazione delleprove, il principio del libero convincimento posto a fondamentodi tali norme opera interamente sul piano dell’apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denunciadella violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazionedi norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censuratodunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.di nuovo conio (Cass. 23940/2017), dall’altro, l’erratainvocazione dell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazioneai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. soltanto nell’ipotesiin cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una partediversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013 e n. 13395/2018).Nella specie, parte ricorrente critica nella sostanzal’apprezzamento operato dai giudici del merito opponendo unaNumero registro generale 22671/2022Numero sezionale 544/2026diversa valutazione e mirando a ottenere una rivisitazionNeu mdeerol ldai r accolta generale 8405/2026Data pubblicazione 03/04/2026valutazione già compiuta, per cui è la censura è anche in partequa senz’altro inammissibile.4. Transitando all’esame degli ultimi due motivi gli stessipossono essere trattati congiuntamente, perché intimamenteconnessi, atteso che con il quarto la parte eccepisce, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, mentrecon il quinto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226,1175, 1375, 2058 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per non avere la Corte partenopeaaccolto la domanda di risarcimento del danno, anche alla lucedelle richiamate norme di legge.Ebbene, è evidente come se, da un lato, la pronuncia sulladomanda risarcitoria sia da intendere implicitamente rigettatacon il rigetto della pretesa avanzata in via principale voltaall’accertamento di un inadempimento dell’ [OSCURATO:SOCIETA]. perla mancata assunzione della ricorrente, dall’altro, neppure siravvisa la lamentata violazione delle norme in materia diresponsabilità contrattuale, il cui presupposto dovrebbe esserepur sempre un inadempimento imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA]che, per quanto detto, è stato escluso nelle fasi di merito, constatuizione che resiste alle censure mosse dalla parte con ilricorso per cassazione.5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per spesepresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto dovuto per il ricorso principale, ovedovuto.Numero registro generale 22671/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 8405/2026Rigetta il ricorso; nulla per spese. Ai sensi dell’art. 13Data pubblicazione 03/04/2026comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]