CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1811 / 20 2 2 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE e ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sonodomiciliate a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o , per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il quale è elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 14 -controricorrente- avverso la sentenza n. 2983/11/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. ADER – Agenzia delle entrate Riscossione notificò a [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca originata da cartelle di pagamento impagate, tre delle quali derivavano da iscrizioni a ruolo disposte dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992. Dette ultime, in particolare, concernevano un debito Irpef per il quale l’Ufficio aveva emesso un atto impositivo , poi impugnato dal contribuente innanzi alla C.T.P. di Roma; le corrispondenti iscrizioni al ruolo risalivano alla pendenza del giudizio di impugnazione, alla successiva pronuncia di primo grado (favorevole all’Erario) e alla conforme sentenza d’appello,divenuta definitiva. Deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, il Pezzilli le impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma, la quale, nella dichiarata contumacia dell’Ufficio e dell’agente per la riscossione, costituitisi dopo il termine di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, accolse il ricorso. 2. Il successivo appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto con la sentenza in epigrafe. I giudici regionali disattesero, preliminarmente, il motivo di gravame con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza per omessa valutazione delle difese dell’Ufficio, osservando che la tardiva costituzione di quest’ultimo aveva legittimato l’omesso esame delle sue deduzioni, onde non dar luogo a una violazione del diritto di difesadel contribuente. Quindi, nel merito, procedettero all’esame della documentazione prodotta dall’Ufficio (in conformità all’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992), reputandola inidonea a dimostrare la regolare notifica delle cartelle. Osservarono, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, le relazioni di notifica erano «prive del riferimento al tipo di atto»e non recavano «la firma del notificato o di altro soggetto idoneo al ritiro»; inoltre, di una cartella rilevarono l’incertezza sulla data di notifica e, di un’altra, il fatto che essa era stata «affidata per la sua notifica ad una posta privata in dispregio delle norme che regolamentano la materia». Conclusero osservando che il difetto di prova circa la notifica delle cartelle conduceva ad accertare l’intervenuta «prescrizione del credito nelle stesse riportato». 3. Agenzia delle entrate e ADER ha nno impugna to la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimatoha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Le ricorrenti assumono che, in punto alla ritenuta mancanza di prova della notifica delle cartelle, la sentenza impugnata sarebbe affetta da «grave vizio motivazionale» e da «violazione della normativa applicabile alla fattispecie». Osservano, al riguardo: - che le copie delle relazioni di notificazione delle tre cartelle impugnate recavano chiaramente il numero delle stesse; - che due delle tre relazioni non potevano riportare la firma del destinatario, poiché la notifica si era perfezionata nelle form e propri e della fattispecie verificatasi, di cd. irreperibilità relativa del destinatario, previste dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 140 cod. proc. civ.; - che nella cartella asseritamente affetta da mancata indicazione della data di notifica quest’ultima era invece riportata a chiare lettere; - che, in oltre , nessuna notificazione era stata eseguita da un operatore di posta privata, risultando invece che tutte le cartelle erano state notificate da [OSCURATO:PERSONA]; -che, infine, vi era prova dell’avvenuta notifica di una cartella alla moglie convivente del Pezzilli, che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata. 2. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Le ricorrenti assumono che i giudici d’appello avrebbero«del tutto ignorato» le deduzioni da loro svolte, in particolare laddove ha nno condiviso la decisionedei primi giudici di non esaminare le difese svolte dall’Agenzia delle entrate, in quanto costituitasi quando era già scaduto il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992; in relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, gli stessi giudici avrebbero «inopinatamente affermato il principio della legittimità dell’omesso esame» delle loro difese. Ancora, la C.T.R. avrebbe «totalmente omesso di valutare » le produzioni da loro effettuate, rendendo , sul punto, una sentenza sorretta da motivazione «apodittica ed erronea, priva di spiegazione circa l’iter logico seguito», così da integrare un’ipotesi di vera e propria apparenza. 3. Il secondo motivo riveste carattere di priorità logica e va, pertanto, esaminato con precedenza. Esso è infondato in tutti i profili nei quali si articola. 3.1. Come si è osservato in fatto, e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, i giudici d’appello hanno preso in esame il motivo d’appello con il quale l’Amministrazione lamentava l’omesso esame delle produzioni effettuate in primo grado, argomentandone il rigetto in modo chiaro ed esaustivo. In particolare, la sentenza impugnata afferma che l’esame è stato impedito dal fatto che la costituzione dell’Ufficio era avvenuta dopo il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, ciò che ostava alla disamina delle produzioni effettuate in sede di costituzione, essendo venuta meno la possibilità di consentire il contraddittorio con il contribuente sul punto. Coerentemente con questa impostazione, i giudici regionali hanno poi esaminato leproduzioni in sede d’appello, secondo quanto disposto dall'art. 58 dello stesso d.lgs. n. 546/1992. 3.2. Siffatta impostazione si conforma al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nel processo tributario, le parti possono produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, da ritenersi perentorioe, quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione di rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che adempie ( così, fra le numerose altre, Cass. n. 18103/2021, Cass. n.3661/2015, Cass. n. 655/2014) . Le odierne ricorrenti non hanno contestato di essersi costituite, in primo grado, dopo la scadenza del termine decadenziale; pertanto, esse non possono ragionevolmente dolersi del fatto che la C.T.R. ha condiviso la scelta dei primi giudici di non esaminare le produzioni da loro effettuate in quella sede, sul rilievo della decadenza maturata. 3.3. Ciò posto, i giudici regionali hannopoi esaminato direttamente i documenti in questione, correttamente richiamando la previsione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992; e in ordine agli esiti di tale disamina non sussiste alcuna anomalia motivazionale. Infatti, seppur in termini succinti, la sentenza impugnata dà atto dell’esistenza di omissioni e irregolarità nelle relazioni di notificazione delle cartelle, come denunziate dal contribuente, tali da ritenere non validamente perfezionato il relativo procedimento; di tanto, del resto, è miglior prova nel fatto che –con il primo mezzo d’impugnazione – le ricorrenti hanno potuto contestare nel merito gli esiti di tale disamina. 4. Ciò posto, si può procedere all’esame della prima censura. 4.1. Al riguardo , va preliminarmente respinta l’eccezione preliminare del controricorrente, il quale assume che tale censura veicolerebbe, in realtà, una denuncia di omesso esame di fatti controversi e decisivi, non ammissibile in questa sede vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme. Infatti, anche a voler accedere a tale riqualificazione della censura, occorre rilevare che lo sbarramento previsto al riguardo dall’art. 348- ter cod. proc. civ. presuppone che le sentenze dei due gradi di merito si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa(cfr. Cass. n. 19001/2025; Cass. n. 7724/2022; Cass. n. 28174/2018); il che pacificamente non è, poiché, come detto, nella specie i giudici di primo grado hanno omesso l’esame delle produzioni erariali sul rilievo del fatto che l’Ufficio era incorso in una decadenza. 4.2. Posta tale premessa, le doglianze delle ricorrenti si riassumono nell’assunto secondo cui i giudici d’appello avrebbero erroneamente interpretato il contenuto dei documenti valutati ai fini della verifica circa la regolare notifica delle cartelle di pagamento. In particolare, e come già sottolineato, gli errori sarebbero consistiti: [a] nell’affermazione del fatto che «le relate di notifica sono prive di riferimento al tipo di atto», quando, invece, le stesse (come risulta dalla copia riprodotta nel corpo del ricorso) recavano espressamente menzione del numero delle cartelle e del debito al quale le stesse erano riferite; [b] nel rilievo, in seno alla cartella n. 097201501044154422000, della mancanza di data della notifica, quando invece la stessa era riportata in alto a sinistra, unitamente alla prova dell’avvenuta ricezione mediante ritiro della raccomandata da parte della coniuge convivente del Pezzilli; [c] nell’attestazione, relativamente alla cartella n. 09720160155781028000, dell’avvenuta notificazione a mezzo di operatore di posta privata, quando la stessa risultava invece stata notificata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA]; [d] nell’affermazione del fatto che tutte le cartelle non recavano la sottoscrizione del destinatario, non presente in quanto la notifica era stata effettuata secondo le modalità previste per i cd. irreperibili relativi. 4.3. Al riguardo, il Collegio non può prescindere dal richiamare l’indirizzo espresso da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Cass., sez. U, n. 5792/2024 ) , secondo cui i l travisamento del contenuto oggettivo della prova– che ricorre in caso di cd. errore percettivo, caratterizzato da svista concernente il fatto probatorio in sé– trova il suo rimedio istituzionale nell ’i mpugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4 o num. 5 cod.proc. c iv ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 4.4. Così tracciate le coordinate dello scrutinio, il sindacato richiesto dalle ricorrenti in relazione agli indicati punti [a], [b] e [c] appare riconducibile a quest’ultima ipotesi. Per gli aspettiin questione, infatti, le ricorrenti lamentanoun’errata lettura dei documenti nel loro profilo estrinseco (l’affermata mancanza di dati invece presenti, l’individuazione di un notificante diverso da quello che risulta dall’atto) e, pertanto, si dolgono di come la C.T.R. abbia valutato materialmente le prove sulla base di dati erronei, non risultanti dai documenti agli atti, in tal modo prendendo posizione sulle contrapposte allegazionidelle parti. Il motivo va dunque ritenuto fondato poiché si configura come la denunzia dell’omesso esame di circostanze di fatto, immediatamente evidenti (l’indicazione del numero di cartella, la data di notifica e la prova del ritiro, l’attestazione del fatto che la notificazione a mezzo posta era avvenuta a cura di [OSCURATO:PERSONA]), delle quali, nel suo momento valutativo,la sentenza impugnata non dà conto. 4.5. Quanto al profilo di doglianza sub [d], non è in contestazione la lettura dei documenti sotto il profilo materiale, poiché le ricorrenti non disconoscono il fatto che le relazioni di notifica delle cartelle non erano state sottoscritte dal contribuente; è contestata, invece, la conseguenza che da tale circostanza vien fatta discendere sul piano giuridico, dato che la sentenza impugnata, trascurando di considerare la specifica disciplina processuale della forma di notificazione adottata nella specie, haritenuto che quest’ultima non si fosse perfezionata. In questo caso, dunque, la doglianza assume il contorno della denunzia di un error juris, perché la valutazione della prova è contestata sotto forma di errore nel processo ricognitivo della fattispecie processuale e, quindi, come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La stessa C.T.R., del resto, pone come postulato il fatto che la notificazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale,ma omette di confrontarsi compiutamente con tale circostanza nel momento in cui afferma che le relazioni di notificazione non sono sottoscritte. 5. Ilprimo motivo , pertanto, è complessivamente fondato. In relazione allo stesso il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame della vicenda in puntoalla notificazione delle cartelle di pagamento, liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, rigettato il