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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 22143/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26550/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 615/2021 depositata il23/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] I.G.S. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al fine di far dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto pubblico mediante il quale Impiantistica Generale aveva conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. un ramo di azienda, correlativamente acquisendo quote di partecipazione della società conferitaria del valore nominale di € 1.200.000,00.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 310/2014, accolse parzialmente le domande attoree, dichiarando l’inefficacia, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Impiantistica aveva conferito il ramo di azienda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., diventando titolare di azioni societarie.

Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto appello lamentando, per quanto rileva in sede di legittimità, l’omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine ad un’altra domanda revocatoria con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto pubblico mediante il quale l’Impiantistica Generale aveva ceduto la propria quota azionaria della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], nonché l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria dell’eventus damni e della scientia fraudis. 2.La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 615 del 22 marzo 2021, ha rigettato l’appello.

In particolare con riferimento al motivo di omessa pronuncia del Tribunale sulla revocatoria dell’atto di cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il motivo inammissibile per la carenza di interesse dell’appellante che si è lamentato dell’omesso esame di una domanda revocatoria formulata nei suoi stessi confronti.

Per il resto, il Giudice dell’appello ha confermato sia la sussistenza dell’eventus damni sia la scientia fraudis.

Ha ritenuto che, a causa del rilevante debito dell’appellante, i numerosi beni mobili del ramo d’azienda conferito avrebbero potuto essere oggetto di procedimenti di esecuzione mobiliare dal probabile esito positivo, venendo in considerazione autovetture, autocarri, betoniere, Caterpillar ect., mentre un eventuale pignoramento mobiliare di una quota societaria di ben euro 1.200.000, all’evidenza, non avrebbe potuto ragionevolmente avere un esito positivo per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

La Corte territoriale ha confermato il principio secondo cui a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.

3.1. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Impiantistica Generale, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la “violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 2901 cc sulla validità dell’atto in notar Marota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

I ricorrenti sostengono che il Giudice di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’eventus damni, atteso che con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato una quota societaria di euro 1.200.000, che ben avrebbe potuto essere oggetto di un eventuale pignoramento mobiliare.

Inoltre, non poteva ipotizzarsi l’esistenza di un eventus damni in ragione delle operazioni compiute dall’IGS che non hanno mai fatto venire meno le garanzie creditorie.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Omessa pronuncia in ordine alla domanda revocatoria proposta avvero l’atto in notar Marota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe del tutto illegittima l’omessa pronuncia del Giudice d’Appello in ordine all’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto pubblico del 1 settembre 2008, mediante il quale l’Impiantistica Generale ha ceduto le proprie quote societarie a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensazione di un debito.

Difatti, se la Corte di Appello avesse accertato la validità ed efficacia di quell’atto, consequenzialmente avrebbe dichiarato l’efficacia e validità anche dell’atto di conferimento del ramo di azienda della Impiantistica nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, co. 1, n. 5 cpc omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sulla errata indicazione del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe errato nel quantificare l’ammontare del debito originario di titolarità della [OSCURATO:PERSONA].

5. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in quanto richiedono, nella sostanza, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez.

I, 19/06/2019, n. 16497).

Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico.

Nella parte in cui denunciano un vizio motivazionale, i motivi sono inammissibili ex 348 ter per doppia conforme.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022).

Conseguentemente, tale profilo di inammissibilità preclude al collegio anche di riqualificare come denuncia di vizio motivazionale le censure per violazione di norma di diritto basate sulla deduzione di fatti che il giudice del merito non avrebbe considerato.

6. L’indifensio dell’intimato consente di non dover disporre sulle spese del giudizio di legittimità.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26550/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 615/2021 depositata il23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] I.G.S. di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al fine di far dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto pubblico mediante il quale Impiantistica Generale aveva conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. un ramo di azienda, correlativamente acquisendo quote di partecipazione della società conferitaria del valore nominale di € 1.200.000,00. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 310/2014, accolse parzialmente le domande attoree, dichiarando l’inefficacia, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Impiantistica aveva conferito il ramo di azienda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., diventando titolare di azioni societarie. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto appello lamentando, per quanto rileva in sede di legittimità, l’omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine ad un’altra domanda revocatoria con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto pubblico mediante il quale l’Impiantistica Generale aveva ceduto la propria quota azionaria della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], nonché l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria dell’eventus damni e della scientia fraudis. 2.La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 615 del 22 marzo 2021, ha rigettato l’appello. In particolare con riferimento al motivo di omessa pronuncia del Tribunale sulla revocatoria dell’atto di cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il motivo inammissibile per la carenza di interesse dell’appellante che si è lamentato dell’omesso esame di una domanda revocatoria formulata nei suoi stessi confronti. Per il resto, il Giudice dell’appello ha confermato sia la sussistenza dell’eventus damni sia la scientia fraudis. Ha ritenuto che, a causa del rilevante debito dell’appellante, i numerosi beni mobili del ramo d’azienda conferito avrebbero potuto essere oggetto di procedimenti di esecuzione mobiliare dal probabile esito positivo, venendo in considerazione autovetture, autocarri, betoniere, Caterpillar ect., mentre un eventuale pignoramento mobiliare di una quota societaria di ben euro 1.200.000, all’evidenza, non avrebbe potuto ragionevolmente avere un esito positivo per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. La Corte territoriale ha confermato il principio secondo cui a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. 3.1. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Impiantistica Generale, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la “violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 2901 cc sulla validità dell’atto in notar Marota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. I ricorrenti sostengono che il Giudice di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’eventus damni, atteso che con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato una quota societaria di euro 1.200.000, che ben avrebbe potuto essere oggetto di un eventuale pignoramento mobiliare. Inoltre, non poteva ipotizzarsi l’esistenza di un eventus damni in ragione delle operazioni compiute dall’IGS che non hanno mai fatto venire meno le garanzie creditorie. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Omessa pronuncia in ordine alla domanda revocatoria proposta avvero l’atto in notar Marota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe del tutto illegittima l’omessa pronuncia del Giudice d’Appello in ordine all’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto pubblico del 1 settembre 2008, mediante il quale l’Impiantistica Generale ha ceduto le proprie quote societarie a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensazione di un debito. Difatti, se la Corte di Appello avesse accertato la validità ed efficacia di quell’atto, consequenzialmente avrebbe dichiarato l’efficacia e validità anche dell’atto di conferimento del ramo di azienda della Impiantistica nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, co. 1, n. 5 cpc omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sulla errata indicazione del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe errato nel quantificare l’ammontare del debito originario di titolarità della [OSCURATO:PERSONA]. 5. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in quanto richiedono, nella sostanza, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. Nella parte in cui denunciano un vizio motivazionale, i motivi sono inammissibili ex 348 ter per doppia conforme. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022). Conseguentemente, tale profilo di inammissibilità preclude al collegio anche di riqualificare come denuncia di vizio motivazionale le censure per violazione di norma di diritto basate sulla deduzione di fatti che il giudice del merito non avrebbe considerato. 6. L’indifensio dell’intimato consente di non dover disporre sulle spese del giudizio di legittimità. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princi
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