CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 160/2017, depositata il 25/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso di accertamento per l’annod’imposta 2009, con il quale l’Ufficio liquidava una maggiore impostaIRPEF e addizionali per euro 95.834,00, oltre interessi e sanzioni.Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026Numero di raccolta generale 15674/2026All’esito di una verifica nei confronti del “Trust per la famigliaData pubblicazione 22/05/2026Todesco”, era stato ritenuto che il trust fosse un soggetto interpostoper minimizzare la tassazione di un dividendo distribuito, pari a euro1.890.000,00, tassato in capo al trust sulla base imponibile del 5%,a seguito della delibera di distribuzione di una riserva di rivalutazionedella [OSCURATO:PERSONA], le cui quote di partecipazione erano state conferitenel trust. Disponente, trustee e beneficiario erano sempre i coniugiTodesco-Diano. Il reddito distribuito come reddito di capitale erastato imputato direttamente alle persone fisiche detentrici dellequote di partecipazione (24% per la ricorrente).2. La CTP di Milano, con la sentenza n. 9781/2015, rigettava ilricorso della contribuente. Anche se si poteva ritenere che il trustfosse stato costituito dal coniuge della ricorrente per salvaguardareil proprio patrimonio coinvolto in investimenti non andati a buon fine,la documentazione contabile prodotta non consentiva di verificare,come dedotto dalla ricorrente, che non vi fosse stata unadistribuzione di utili.3. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 160/2017, rigettaval’appello della contribuente. Il giudice di secondo grado rilevava:- che il trust costituito dai coniugi amministrava le loro partecipazioniin [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 73, primo comma, lett. b), t.u.i.r. prevede chesiano assoggettati a IRES i trust residenti nel territorio dello Statoaventi come finalità esclusiva o principale l’esercizio di un’attivitàcommerciale e pertanto il trust rientrava tra i soggetti passividell’imposta. Per l’art. 47 t.u.i.r., inoltre, i redditi derivanti dapartecipazione ai soggetti di cui all’art. 73 sono assoggettati atassazione IRPEF. I giudici di primo grado avevano “linearmente”statuito che sussisteva il presupposto dell’imputabilità dei redditi aibeneficiari;- che l’art. 47, primo comma, t.u.i.r. comporta che l’imponibilità deiredditi da partecipazione discenda in modo automatico dalladistribuzione dei dividendi. Nel caso in esame era stata prodotta la2 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026Numero di raccolta generale 15674/2026delibera assembleare comportante la distribuzione al trust delData pubblicazione 22/05/2026dividendo di euro 1.890.000,00, da pagarsi con compensazione diun credito della società di pari ammontare. L’imponibilità ai fini IRPEFriguarda gli utili distribuiti in qualsiasi forma, compresi i dividendidistribuiti a mezzo di cessioni di crediti;- che il giudice di primo grado non aveva potuto verificare quantosostenuto dalla ricorrente. Dal verbale redatto dai verificatoririsultava che mancasse la prova dell’esecuzione del contratto cheavrebbe comportato una cessione del credito della [OSCURATO:PERSONA] altrust. Anche qualora il trust fosse stato debitore della società e ildebito fosse stato estinto con il credito che il trust vantava con ladistribuzione degli utili della società, il sottostante rapporto tra iltrust e la società non assumeva rilievo ai fini della tassazione deidividendi;- che i redditi erano imputabili alla contribuente a prescindere dallaregolare costituzione del trust e lo erano a fortiori, dato che idisponenti non avevano individuato un “garante”, riservandosi tuttii poteri relativamente alle clausole costitutive del trust. Lacoincidenza fra disponente e trustee consentiva alla disponente didisporre dei frutti del patrimonio amministrato senza essere soggettaad alcuna forma di controllo;- che i redditi della contribuente dovevano tenersi distinti da quellidel trust, senza che rilevasse che il trust avesse a sua volta assoltoall’imposta, sicché non era stato violato il divieto di doppiaimposizione.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a cinque motivimentre l’Agenzia delle entrate ha depositato mera nota dicostituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza pubblica.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026Numero di raccolta generale 15674/20261. Con nota depositata il 3/7/2020, denominata “atto di notificazioneData pubblicazione 22/05/2026di causa interruttiva del processo ex art. 300 c.p.c.”, il difensore dellaricorrente ha prodotto il certificato di morte della parte assistita,dando atto di averlo notificato alla resistente ai sensi e agli effettidell’art. 300 c.p.c. Nel giudizio di cassazione, peraltro, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte diuna delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio,non assume rilievo processuale (Cass. 1757/2016 e Cass.8377/1992).2. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -Violazione dell’art. 73 co. 1 lett. b TUIR. Insufficiente e/ocontraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.», lacontribuente lamenta che l’ordinamento prevede che il trust possaessere centro autonomo d’imputazione degli obblighi fiscali e chequalora un trust detenga quote societarie, i redditi dalle stesseprodotte, ovvero gli utili distribuiti devono imputarsi direttamente altrust. La sentenza appare inspiegabile laddove prevede chel’imputazione dei redditi in capo alla ricorrente prescindadall’esistenza del trust.3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -Violazione dell’art. 73 co 1 lett. b TUIR e 47 co. 1 TUIR. Insufficientee/o contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.», laricorrente deduce che nessuna norma vieta di assumere nelmedesimo trust la funzione di disponente e di co-trustee. Con ilconferimento delle quote in trust i soggetti disponenti si eranospogliati dell’autonomo potere di controllo della società Fiorettiperché ciascuno dei coniugi, quale co-trustee, era soggettoall’ingerenza determinante dell’altro. Dato che il giudice di appello4 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026aveva condiviso le ragioni del primo giudice secondo cui il trust eraNumero di raccolta generale 15674/2026stato validamente costituito, non si comprende il motivo Dpatea rp ubcbulicia ziio ne 22/05/2026redditi tratti dalle distribuzioni dei dividendi fossero stati imputatialla ricorrente e non al trust.4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perchécon entrambi la ricorrente si duole del fatto che, nonostante lepremesse contenute nella sentenza, i dividendi siano stati comunquetassati ai fini IRPEF. I due motivi sono in parte infondati e in parteinammissibili.4.1 Nella parte in cui lamentano la violazione di norma di diritto imotivi sono infondati. L’art. 73, secondo comma, terzo periodo,t.u.i.r. stabilisce: «Nei casi in cui i beneficiari del trust sianoindividuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso aibeneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuatanell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successiviovvero, in mancanza, in parti uguali». La disposizione detta i criterid’imputazione del reddito in capo ai beneficiari di un trust, fermarestando la determinazione del reddito in capo al trust in base alleregole degli enti commerciali. Dalla motivazione della sentenzarisulta che la ricorrente fosse una beneficiaria del trust. Per ilrichiamato secondo comma, il reddito è imputabile al beneficiario “inogni caso” e quindi anche indipendentemente dall’effettivapercezione, secondo un criterio d’imputazione per trasparenza.4.2 Nella parte in cui lamentano l’insufficiente o contradditoriamotivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. i primidue motivi, come tutti i restanti, contenenti anch’essi la medesimadoglianza, devono ritenersi inammissibili ai sensi dell’art. 360,quarto comma c.p.c. È solo fino al d.l. n. 83 del 2012, conv. in leggen. 134 del 2012, che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.prevedeva la possibilità d’impugnare la sentenza per vizio dimotivazione “per omessa, insufficiente o contradditoria motivazionecirca un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o5 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026rilevabile d’ufficio”. Il nuovo num. 5, successivamente nonNumero di raccolta generale 15674/2026modificato nemmeno dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevedDea ta cphubebl icalazio ne 22/05/2026sentenza possa essere impugnata per “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.La carenza di motivazione può rilevare con riferimento al num. 4perché tutti i provvedimenti giurisdizionali, ai sensi dell’art. 111,sesto comma, devono essere motivati e l’art. 132 c.p.c. prescriveche la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione. A seguito della riforma dell’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabilee l’unica insufficienza motivazionale che può condurre allo stessoesito è quella insuperabile (cfr. Cass., Sez. U., 32000/2022). QuestaCorte ha ripetutamente osservato che è denunciabile in sede dilegittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 5930/2025, Cass. 35947/2023 e Cass.33961/2022). L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. U.,8053/2014). Alla diversa formulazione dell’art. 360, primo comman. 5 c.p.c. si aggiunge ora l’art. 360, quarto comma c.p.c. secondocui – con una previsione sovrapponibile a quella in precedenzacontenuta nell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c. rationetemporis applicabile e abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – quandola pronuncia di appello conferma la pronuncia di primo grado per “lestesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” poste a base della decisione6 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026Numero di raccolta generale 15674/2026impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per iData pubblicazione 22/05/2026motivi di cui all’art. 360, primo comma, num. 1, 2, 3, e 4 c.p.c.Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.360, comma 1, num. 5, c.p.c., non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (Cass. 32019/2024 e Cass. 7724/2022).Nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorso per cassazione propostoper il motivo di cui al num. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile senon indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023 e Cass.26774/2016).5. Con il terzo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -Violazione dell’art. 73 co. 1 lett. b TUIR e 73 co. 2 TUIR e 47 TUIR.Insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5c.p.c.», la ricorrente deduce che “sembrerebbe” che la CTR abbiaapplicato il secondo comma dell’art. 73 t.u.i.r. Il “Trust per lafamiglia Todesco” non era tuttavia un trust trasparente ma un trustopaco sicché era applicabile unicamente il disposto dell’art. 73, primocomma, lett. b), t.u.i.r. Il trust indicava come beneficiari i“discendenti in linea retta dei disponenti”, i “coniugi dei disponenti”e i “creditori dei disponenti”. I coniugi Todesco sono “oggi”legalmente divorziati e non risposati e pertanto non risultanoindividuabili i coniugi dei disponenti. Lo stesso vale per i discendenti,comprendenti non solo le figlie ma i loro eventuali figli e i nipoti inlinea retta e i creditori.7 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026Numero di raccolta generale 15674/20266. Il motivo è inammissibile, oltre che, per le ragioni già evidenziate,Data pubblicazione 22/05/2026nella parte in cui fa riferimento a una motivazione insufficiente ocontraddittoria, anche nella parte in cui lamenta una violazione dilegge.6.1 I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni cheabbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio disecondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richiestedelle parti. Non possono riguardare nuove questioni di diritto se essepostulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio dilegittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questaCorte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (Cass.2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass. 20581/2019).6.2 Parte ricorrente deduce che il trust fosse opaco e che lei e ilmarito non potevano essere individuati come beneficiari perchéavevano divorziato e non si erano risposati. La sentenza di meritoparte dal diverso presupposto che la ricorrente e il marito sianodisponenti, trustee e beneficiari e pertanto, almeno con riferimentoalle loro posizioni, che il trust potesse essere considerato un “trusttrasparente”. Non risulta né dalla parte in cui sono riassunti i motividi appello né dalle parte successiva che fosse stata posta laquestione relativa allo scioglimento del matrimonio dei coniugidisponenti, con l’impossibilità d’individuare i beneficiari.8 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/20267. Con il quarto motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaNumero di raccolta generale 15674/2026applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3D acta. pu.bcbl.ic az-io ne 22/05/2026Violazione dell’art. 163 TUIR. Insufficiente e/o contraddittoriamotivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.», la ricorrente deduce chené l’Ufficio né i giudici di primo e secondo grado hanno tenuto contoche il trust aveva corrisposto all’erario quanto dovuto e che nelfascicolo di parte erano state depositate copia della dichiarazione deiredditi dell’anno 2009 trasmessa dal trust nonché le quietanze diavvenuto pagamento delle imposte. L’imposta sui redditiconseguente alla distribuzione dei dividendi era già stata versata dal“Trust per la [OSCURATO:PERSONA]” e quindi non poteva essere pretesadalla ricorrente.8. Nella parte in cui lamenta una violazione di legge il motivo èinfondato, ferma l’inammissibilità nella restante parte sullamotivazione insufficiente o contraddittoria. L’imposizione neiconfronti della beneficiaria del trust trova giustificazione nell’art. 73,secondo comma, terzo periodo, t.u.i.r. Il coordinamento dell’art. 73,primo e secondo comma, t.u.i.r., tenendo conto dell’art. 163 t.u.i.r.sul divieto di doppia imposizione, porta a escludere che un’impostapossa essere applicata due volte in relazione al medesimopresupposto, anche nei confronti di soggetti diversi. Nel caso inesame non rileva l’art. 13 del d.l. n. 124 del 2019, che ha modificatol’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), t.u.i.r. stabilendo la tassazionedei redditi corrisposti a residenti italiani da taluni trust opachi esteri.Nei limiti in cui la stessa manifestazione di ricchezza sia statasottoposta più volte a tassazione, sussiste il diritto al rimborso alsoggetto (trust) non tenuto al pagamento dell’obbligazione tributariama ciò non esonera il soggetto che invece era obbligato(beneficiaria) al versamento. L’Ufficio non aveva chiesto ilpagamento dell’imposta sia al trust che alla beneficiaria. Individuatoanche in sede giurisdizionale il soggetto effettivamente debitore,l'estraneo matura il diritto a richiedere il rimborso di quanto9 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/2026Numero di raccolta generale 15674/2026eventualmente versato. La beneficiaria non può sottrarsi alData pubblicazione 22/05/2026pagamento adducendo il pagamento da parte del trust.9. Con il quinto motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. -Violazione dell’art. 52 Cost., dell’art. 47 TUIR. Insufficiente e/ocontraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.», laricorrente denuncia che i dividendi distribuiti dalla società Fioretti,imputati alla contribuente, avevano un valore pari a zero in quantoformati da crediti sociali inesigibili. Si trattava di crediti vantati dallasocietà Fioretti nei confronti della società Arelis, inattiva dal 2008.La società Fioretti aveva intrapreso un’azione di recupero crediti neiconfronti di una partecipata, conclusasi con l’assegnazione di unapartecipazione rivelatasi priva di valore economico.10. Il motivo è inammissibile, oltre che nella parte in cui si riferiscea una motivazione insufficiente o contraddittoria, anche nella partein cui deduce una violazione di legge.10.1 Nel motivo di ricorso non viene richiamata la parte dellamotivazione della decisione contestata. Il giudice di secondo gradoriporta che con il nono motivo di appello era stato contestato, fral’altro, che nessun dividendo fosse stato percepito posto che idividendi erano costituiti “[…] dal credito cedutogli dalla FiorettiS.p.A., peraltro inesigibile”. La CTR aveva respinto il motivorilevando che l’art. 47, primo comma, t.u.i.r. comporta chel’imponibilità dei redditi da partecipazione derivi in modo automaticodalla distribuzione del dividendo, che sarebbe stato onere dellacontribuente dimostrare di non averlo percepito e che eraassoggettabile a imposta anche il dividendo distribuito a mezzo dicessione di crediti. Aveva anche ricordato che non erano provati irapporti di debito/credito fra la società Fioretti e il trust e checomunque tali rapporti non rilevano ai fini della tassazione deidividendi (v. motivazione della sentenza impugnata, pag. 1, 3 e 4).10 di 11Numero registro generale 19067/2017Numero sezionale 3809/202610.2 Nel lamentare una violazione di legge perché i dividendiNumero di raccolta generale 15674/2026distribuiti non avevano alcun valore, parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rpuab blicaadzio ne [OSCURATO:DATA_NASCITA]ottenere la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017 e Cass. 21381/2006). Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme invocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022 e Cass.3340/2019).11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perché tutti imotivi sono o infondati o inammissibili. Non avendo l’Agenzia svoltodifese, non devono essere liquidate le spese di lite. Sussistono ipresupposti processuali per imporre alla contribuente il pagamentodel cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6/5/2026il PresidenteLucio Napolitano11 di 11