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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 35947/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36985/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Sassari, al viale Adua n. 4, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede amministrativa e direzione generale in Sassari, alla piazzetta Banco di Sardegnan. 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliain Roma, al viale Mazzini n. 134 , presso lo studio d ell’[OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 486 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. citò il [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti anche, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Sassari, esponendo di avere aperto, in data 22 gennaio 1996, i rapporti di conto contraddistinti dai nn. 48301 (conto “anticipi fatture” salvo buon fine) e 48300 (conto ordinario), ancora in essere, e dolendosi che su quei rapporti fossero state addebitate maggiori somme a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, non pattuita per iscritto e, comunque, priva di valida causa giustificatrice, valute illegittimamente antergate o postergate rispetto all’effettiva disponibilità delle somme addebitate o accreditate, del pari non pattuite per iscritto, interessi usurari.

Chiese, previa ogni occorrente declaratoria di nullità, accertarsi la maggiori somme addebitatele per i titoli contestati e condannarsi la Banca alle conseguenti restituzioni.

1.1. Si costituì l’istituto di credito convenuto, eccependo, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione di qualsivoglia invocato diritto alla ripetizione quantomeno per il periodo antecedente al 19 settembre 2003 (decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica della citazione introduttiva).

Contestò, comunque, interamente le avverse pretese concludendo per il loro rigetto perché inammissibili ed infondate.

1.1.1. Con la sua prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., l’attrice formulò domande anche relativamente ai conti nn. 16755, 20511 e 45703, già intrattenuti dall’impresa individuale di titolarità del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed asseritamente coinvolti nelle sorti della vicenda di “incorporazione” di quest’ultima nella [OSCURATO:SOCIETA]., originariamente non impugnati.1.2.

L’adito tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 4 aprile 2011, n. 515, accolse solo parzialmente le richieste dell’appena menzionata società.

In particolare: i) ritenne che il vaglio giudiziale non potesse essere esteso ai rapporti di conto corrente dell’impresa individuale di cui era titolare il dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali la relativa domanda, peraltro tardivamente formulata, nemmeno era munita di adeguate allegazioni; ii) rigettò la domanda restitutoria, in quanto dichiaratamente formulata in situazione di conto ancora aperto (sicché era consentito l’esame delle sole richieste di accertamento delle presunte nullità negoziali e di conseguente rettifica dei saldi), e, per la stessa ragione, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca; iii) ritenne illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non ravvisando pattuizioni nel senso della capitalizzazione con pari periodicità degli interessi creditori e debitori; iv) respinse le altre domande concernenti commissione di massimo scoperto, valute ed asserita applicazione di tassi usurari; v) tra le diverse ipotesi di ricalcolo, optava per quella elaborata dall’ausiliario in risposta al quesito sub a (“ a - ricalcolare l’effettivo dare/avere con aggiunta al capitale degli interessi, nonché compiere il ricalcolo degli stessi ex artt. 4 e 5 L. 154/92 e art. 117, comma 6, TUB, almeno a partire dall’entrata in vigore della L. 154/92, e dunque con l’applicazionedel cd. tasso sostitutivo...”) e rettificò di conseguenza i saldi al 31 dicembre 2013 degli unici due rapporti (il conto anticipi n. 48301 e quello ordinario n. 48300) scrutinati.

2. Il gravame promosso dalla Banca contro questa decisione fu accolto dall’adita Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 24 ottobre 2019, n. 486, resa nel contraddittorio con l’originaria attrice, che, in riforma della decisione impugnata, rigettò la domanda di rettifica del saldo dei conti n. 48300 e n. 48301 proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò alla refusione delle spese del doppio grado e del 50% di quelle di c.t.u..

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne fondati il terzo ed il quarto motivo del proposto gravame, con cui era stato contestato al tribunale: a) di aver considerato assente la pattuizione dell'anatocismo reciproco invece contenuta nelle originarie condizioni generali di contratto e, comunque, oggetto delle formalità compiute dalla banca in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 7 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e successivamente di appositaconvenzione (inoltre, la Banca aveva censurato il ricalcolo, a questo fine, del conto anticipi, le cui competenze erano state girocontate nel conto corrente ordinario, e l’esistenza stessa di un fenomeno anatocistico a fronte dell’applicazione legittima del sistema di imputazione dci pagamenti previsto dall'art. 1194 cod. civ.); b) di aver applicato gli interessi exart. 117 TUB in un conto assistito da interessi ultralegali predeterminati exart. 1284 cod. c iv . e di aver riconosciut o gli interessi attivi.

2.1.1. Opinò, in proposito, che: i) «In primo luogo, è quantomeno dubbio che le condizioni generali relative al rapporto acceso nel febbraio 1996 contenessero la previsione di reciprocità nel calcolo trimestrale degli interessi: l’art. 7, c. 2, regolava specificamente gli interessi a debito prevedendone l'imputazione a capitale nella chiusura trimestrale e in questi termini pare corretto interpretare l’inciso “criteri di capitalizzazione trimestrale” riportato nel frontespizio del contratto.

Deve inoltre escludersi che l'adempimento alle formalità generali previste dall'art. 7 Delibera CICR [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentisse l'applicazione automatica dell’anatocismo reciproco, essendo necessaria una nuova pattuizione […], trattandosi di una condizione peggiorativa delle condizioni regolanti il rapporto in essere alla data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di anatocismo - dichiarato integralmente nullo per il periodo precedente - in conformità all’interpretazione prevalente in giurisprudenza del disposto dell'art. 7 della delibera CICR 9-02-2000»; ii) «[…] considerato che non è stata proposta impugnazione sulla valutazione espressa dal tribunale circa l’inammissibilità delle nuove conclusioni rassegnate nella memoria assertivaex art. 183 c.p.c. in ordine ai conti già intrattenuti dalla ditta individuale, sulla cui continuità per effetto del giroconto sul conto della società non è più dato pronunciarsi, il consulente tecnico d'ufficio accertava che il saldo esposto negli estratti inviati al cliente risultava conforme alle condizioni contenute nei contratti stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per il conto corrente ordinario n. 48300 e per il conto anticipi n. 48301, le cui convenzioni sono agli atti e recano previsioni espresse e specifiche circa le condizioni da applicare al rapporto.

Ne consegue che, quanto al rapporto anticipi, il giroconto delle relative competenze sul conto ordinario comporta che alcuna rettifica debba essere operata sul saldo del conto n. 48301, nel quale erano esposte solo le operazioni compiute e già cristallizzate agli effetti dell’art. 1832 c.c. e la domanda proposta al riguardo dalla correntista va respinta, non dovendosi far luogo all’applicazione dei tassi sostitutivi in un rapporto regolato da tassi ultralegali c condizioni pattuiti espressamente per iscritto.

Parimenti conforme alle previsioni contrattuali, ove erano determinati per iscritto il tasso ultralegale ele altre condizioni, era ritenuto dall’ausiliario l’estratto al 31-12-13 del conto corrente n. 48300 (pag. 11 seconda relazione), nel quale l’effetto anatocistico vietato era individuato (e rettificato) sugli addebiti provenienti dai conti intestati alla ditta individuale (pag. 10), girocontati unitamente a tutte le competenze ivi formatesi sul conto della società in data 30-07-96.

Trattandosi di conti non ricompresi nella verifica giudiziale –secondo la statuizione di prime cure che espressamente li escludeva ritenendone tardiva l’allegazione anche per gli effetti riflessi sui conti esaminati […] – alcuna rettifica deve essere operata con riferimento all’anatocismo e la domanda di rideterminazione del saldo deve essere respinta anche con riferimento a tale rapporto»; iii) «Resta ferma la dichiarazione di nullità –imprescrittibile ex art. 1422 c.c. – dell’applicazione dell’anatocismo non paritario».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sub specie artt. 1283 c.c., 120 e 117 TUB)».

Si lamenta, in sintesi, che la corte d’appello, pur confermando la dichiarazione di nullità della clausola applicativa dell’anatocismo non paritetico relativamente ai conti nn. 48301 e 48300, ha riformato la decisione del tribunale respingendo la domanda di rettifica dei relativi saldi derivanti anche dall’applicazione della clausola predetta.

1.1. Questa censura si rivela inammissibile, perché mostra di non cogliere integralmente la ratio decidendidella sentenza impugnata.

1.2. Infatti, è sicuramente vero che la corte distrettuale: i) ha confermato –senza che la corrispondente statuizione sia stata impugnata oggi, in via incidentale, dalla Banca controricorrente – la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 7, comma 2, delle condizioni generali di contratto del rapporto di conto corrente acceso nel 1996 (in difetto di specifica, diversa informazione ricavabile dall’odierno ricorso, il riferimento non può che essere al conto corrente n. 48300, acceso in quella data, mentre quelli intestati alla ditta individuale dott. [OSCURATO:PERSONA] dovevano necessariamente essere ad esso anteriori, altrimenti non potendo “confluire” in quest’ultimo, come originariamente asserito proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla pagina 5 del medesimo ricorso.

Il conto 48301, parimenti del febbraio 1996, era, invece, un conto anticipi, quindi mero conto di servizio collegato al primo); ii) ha escluso che l’adempimento delle formalità generali previste dall’art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2020 consentisse, di per sé, l’applicazione automatica dell’anatocismo reciproco.

In questo senso, infatti, depongono chiaramente le sue affermazioni secondo cui, rispettivamente: ii- a) «In primo luogo, è quantomeno dubbio che le condizioni generali relative al rapporto acceso nel febbraio 1996 contenessero la previsione di reciprocità nel calcolo trimestrale degli interessi: l’art. 7, c. 2, regolava specificamente gli interessi a debito prevedendone l'imputazione a capitale nella chiusura trimestrale e in questi termini pare corretto interpretare l’inciso “criteri di capitalizzazione trimestrale” riportato nel frontespizio del contratto»; ii-b) «Deve inoltre escludersi che l'adempimento alle formalità generali previste dall'art. 7 Delibera CICR [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentisse l'applicazione automatica dell’anatocismo reciproco, essendo necessaria una nuova pattuizione […], trattandosi di una condizione peggiorativa delle condizioni regolanti il rapporto in essere alla data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di anatocismo - dichiarato integralmente nullo per il periodo precedente - in conformità all’interpretazione prevalente in giurisprudenza del disposto dell'art. 7 della delibera CICR 9-02-2000».

1.3. Tuttavia, la medesima corte è giunta al rigetto della domanda di rideterminazione dei saldi dei suddetti conti nn. 48300 e 48301 muovendo dall’ulteriore seguente duplice presupposto: i) «[…] non è stata proposta impugnazione sulla valutazione espressa dal tribunale circa l’inammissibilità delle nuove conclusioni rassegnate nella memoria nella memoria assertiva ex art. 183 c.p.c. in ordine ai conti già intrattenuti dalla ditta individuale, sulla cui continuità per effetto del giroconto sul conto della società non è più dato pronunciarsi»; ii) «il consulente tecnico d'ufficio accertava che il saldo esposto negli estratti inviati al cliente risultava conforme alle condizioni contenute nei contratti stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per il conto corrente ordinario n. 48300 e per il conto anticipi n. 48301, le cui convenzioni sono agli atti e recano previsioni espresse e specifiche circa le condizioni da applicare al rapporto».

Quest’ultimo assunto dovendo essere evidentemente inteso, ad avviso del Collegio, nel senso che le condizioni contrattuali diverse da quella concernente il solo anatocismo non paritario (che riguarda, giova ricordarlo, la sola capitalizzazione illegittima di interessi passivi, legali o ultralegali, maturatisi, non anche, di per sé, il tasso ultralegale degli interessi medesimi ove specificamente pattuito) erano state correttamente applicate.

1.3.1. In tal senso, del resto, depone, innegabilmente, pure l’ulteriore affermazione della corte sarda secondo cui «Parimenti conforme alle previsioni contrattuali, ove erano determinati per iscritto il tasso ultralegale e le altre condizioni, era ritenuto dall’ausiliario l’estratto al 31-12-13 del conto corrente n. 48300 (pag. 11 seconda relazione), nel quale l’effettoanatocistico vietato era individuato (e rettificato) sugli addebiti provenienti dai conti intestati alla ditta individuale (pag. 10), girocontati unitamente a tutte le competenze ivi formatesi sul conto della società in data 30-07-96».

Ciò vuol dire che il fenomeno dell’anatocismo era stato concretamente riscontrato dal consulente d’ufficio sui conti intestati alla ditta individuale, i cui saldi, una volta rettificati, erano stati girocontati sul conto della società il 30 luglio 1996.

Tuttavia, poiché per quei conti intestati alla ditta individuale era stata preclusa la verifica giudiziale (essendo rimasta non impugnata la corrispondente statuizione del tribunale anche per gli effetti riflessi sui conti esaminati), nessuna rettifica ulteriore poteva essere operata con riferimento ai conti della società una volta verificato che gli interessi (al pari della commissione di massimo scoperto e delle valute) erano stati conteggiati su questi ultimi al tasso convenuto senza, evidenza, però (sul punto palesandosi il motivo carente di autosufficienza), dell’avvenuta, concreta modalità di una loro capitalizzazione successivamente al 30 luglio 1996.

1.3.2. In quest’ottica, dunque, si spiega anche l’altro assunto della corte di merito per cui «quanto al rapporto anticipi, il giroconto delle relative competenze sul conto ordinario comporta che alcuna rettifica debba essere operata sul saldo del conto n. 48301, nel quale erano esposte solo le operazioni compiute e già cristallizzate agli effetti dell’art. 1832 c.c. e la domanda proposta al riguardo dalla correntista va respinta, non dovendosi far luogo all’applicazione dei tassi sostitutivi in un rapporto regolato da tassi ultralegali e condizioni pattuiti espressamente per iscritto».

È chiaro, infatti, che, proprio la ritenuta natura del conto “anticipi” n. 48301 come di conto di mera evidenza contabile (cfr. Cass. n. 14321 del 2022) escludeva, relativamente ad esso, ogni eventuale fenomeno anatocistico, posto che i relativi interessi, una volta liquidati, in conformità alla sua natura, erano immediatamente girati al conto ordinario n. 48300, così impedendosi ogni fenomeno di maturazione di interessi su interessi alla successiva liquidazione periodica.

Il tutto considerandosi pure che la Banca aveva specificamente dedotto che il 15 giugno 2007, era stato comunque sottoscritto un nuovo documento contrattuale per il conto n. 48300 e che, il 24 giugno 2010, le condizioni contrattuali per il medesimo conto erano state aggiornate ivi prevedendosi la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, tanto creditori che debitori. 2.Il secondo motivo di ricorso, recante «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ex art. 132 c.p.c. », deduce che la decisione impugnata è inficiata da affermazioni tra loro del tutto incompatibili e, come tali, inidonee a farne intendere la ratio decidendi.

Infatti, la corte territoriale, da un lato, ha dichiarato di dubitare che la capitalizzazione con pari periodicità fosse stata convenuta già negli originari documenti contrattuali relativi ai conti nn. 48301 e 48300, nonché affermato di voler tenere ferma la dichiarazione di nullità della clausola prevedente la capitalizzazione non paritaria; dall’altro, ha accolto, poi, il motivo d’appello fondato sulla validità di quella medesima clausola e respinto la domanda di rettifica dei saldi asseritamente derivanti dalla sua illegittima applicazione come accolta dal tribunale.

2.1. Questa doglianzasi rivela infondata.

2.2. Giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 ottobre 2019), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 28390 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.

2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi inespressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

2.3. Alla stregua dei princìpi tutti fin qui esposti, dunque, il vizio come oggi denunciato dalla censura in esame non è concretamente configurabile proprio in ragionedi quanto si è già riferito in relazione al primo motivo .

S ul punto, pertanto, non è necessario dilungarsi oltre.

3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Nullità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sub specie art. 132, n. 4, c.p.c.», contesta alla corte di merito di avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’ipotesi di ricalcolo, tra le diverse elaborate dal consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure, per cui aveva optato il tribunale.

3.1. Questa doglianza è inammissibile perché il suo effettivo contenuto esula dal ristretto perimetro operativo del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv ..

3.2. Invero: i) l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) Cass., SU, n. 8053 del 2014, interpretando il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti; iii) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al novellato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass.n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere, o non, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), anche se la parte ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (cfr. Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8353 del 2023; Cass. n. 11176 del 2017); iv) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è data la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete (cfr. Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 10599 del 2021); v) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023).

4. Il quarto motivo di ricorso, infine, recante «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., exart. 132 c.p.c., in relazione agli articoli 112, 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c.», assume che la corte distrettuale -sebbene l’oggetto dell’appello del [OSCURATO:SOCIETA]. fosse delimitato dai motivi concernenti, da un lato, l’avvenuta pattuizione della condizione di reciprocità già ab origine nei contratti relativi ai conti nn. 48301 e 48300 e, dall’altro, dall’erronea opzione del tribunale per l’ipotesi di ricalcolo prevedente l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 T.U.B., nonostante i medesimi contratti recassero l’indicazione del tasso d’interesse - aveva fondato la sua decisione su una diversa ragione, non dedotta dall’appellante.

In particolare, sull’affermazione che gli effetti anatocistici vietati erano stati individuati - e rettificati - dal consulente tecnico d’ufficio con riferimento ai conti intestati all’impresa individuale del dott. [OSCURATO:PERSONA] (tardivamente dedotti in giudizio soltanto con il primo degli scritti ai sensi dell’art. 183 c.p.c.), essendo, per contro, quegli effetti insussistenti relativamente ai rapporti a nome della appellata, gli unici due ammessi al vaglio giudiziale.

Aggiunge la ricorrente che l’applicazione anche a tali ultimi conti della capitalizzazione trimestrale e - contraddittoriamente, dopo aver affermato che proprio su di essa verteva uno dei motivi d’appello - la correttezza dell’opzione del giudice di prime cure per l’ipotesi di ricalcolo elaborata facendo applicazione del predetto tasso sostitutivo nemmeno costituivano oggetto di censura da parte del [OSCURATO:SOCIETA]..

4.1. Questa doglianza si rivela infondata, posto che il vizio come oggi ivi denunciato non è concretamente configurabile proprio alla stregua , ancora una volta, di quanto si è già esposto in relazione al primo motivo.

5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi banca controricorrente, altresì dandosi atto, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesim a ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Sardegnas.p.a., liquidate in complessivi € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36985/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Sassari, al viale Adua n. 4, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede amministrativa e direzione generale in Sassari, alla piazzetta Banco di Sardegnan. 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliain Roma, al viale Mazzini n. 134 , presso lo studio d ell’[OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 486 /201 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. citò il [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti anche, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Sassari, esponendo di avere aperto, in data 22 gennaio 1996, i rapporti di conto contraddistinti dai nn. 48301 (conto “anticipi fatture” salvo buon fine) e 48300 (conto ordinario), ancora in essere, e dolendosi che su quei rapporti fossero state addebitate maggiori somme a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, non pattuita per iscritto e, comunque, priva di valida causa giustificatrice, valute illegittimamente antergate o postergate rispetto all’effettiva disponibilità delle somme addebitate o accreditate, del pari non pattuite per iscritto, interessi usurari. Chiese, previa ogni occorrente declaratoria di nullità, accertarsi la maggiori somme addebitatele per i titoli contestati e condannarsi la Banca alle conseguenti restituzioni. 1.1. Si costituì l’istituto di credito convenuto, eccependo, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione di qualsivoglia invocato diritto alla ripetizione quantomeno per il periodo antecedente al 19 settembre 2003 (decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica della citazione introduttiva). Contestò, comunque, interamente le avverse pretese concludendo per il loro rigetto perché inammissibili ed infondate. 1.1.1. Con la sua prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., l’attrice formulò domande anche relativamente ai conti nn. 16755, 20511 e 45703, già intrattenuti dall’impresa individuale di titolarità del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed asseritamente coinvolti nelle sorti della vicenda di “incorporazione” di quest’ultima nella [OSCURATO:SOCIETA]., originariamente non impugnati.1.2. L’adito tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 4 aprile 2011, n. 515, accolse solo parzialmente le richieste dell’appena menzionata società. In particolare: i) ritenne che il vaglio giudiziale non potesse essere esteso ai rapporti di conto corrente dell’impresa individuale di cui era titolare il dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali la relativa domanda, peraltro tardivamente formulata, nemmeno era munita di adeguate allegazioni; ii) rigettò la domanda restitutoria, in quanto dichiaratamente formulata in situazione di conto ancora aperto (sicché era consentito l’esame delle sole richieste di accertamento delle presunte nullità negoziali e di conseguente rettifica dei saldi), e, per la stessa ragione, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca; iii) ritenne illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non ravvisando pattuizioni nel senso della capitalizzazione con pari periodicità degli interessi creditori e debitori; iv) respinse le altre domande concernenti commissione di massimo scoperto, valute ed asserita applicazione di tassi usurari; v) tra le diverse ipotesi di ricalcolo, optava per quella elaborata dall’ausiliario in risposta al quesito sub a (“ a - ricalcolare l’effettivo dare/avere con aggiunta al capitale degli interessi, nonché compiere il ricalcolo degli stessi ex artt. 4 e 5 L. 154/92 e art. 117, comma 6, TUB, almeno a partire dall’entrata in vigore della L. 154/92, e dunque con l’applicazionedel cd. tasso sostitutivo...”) e rettificò di conseguenza i saldi al 31 dicembre 2013 degli unici due rapporti (il conto anticipi n. 48301 e quello ordinario n. 48300) scrutinati. 2. Il gravame promosso dalla Banca contro questa decisione fu accolto dall’adita Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 24 ottobre 2019, n. 486, resa nel contraddittorio con l’originaria attrice, che, in riforma della decisione impugnata, rigettò la domanda di rettifica del saldo dei conti n. 48300 e n. 48301 proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò alla refusione delle spese del doppio grado e del 50% di quelle di c.t.u.. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne fondati il terzo ed il quarto motivo del proposto gravame, con cui era stato contestato al tribunale: a) di aver considerato assente la pattuizione dell'anatocismo reciproco invece contenuta nelle originarie condizioni generali di contratto e, comunque, oggetto delle formalità compiute dalla banca in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 7 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e successivamente di appositaconvenzione (inoltre, la Banca aveva censurato il ricalcolo, a questo fine, del conto anticipi, le cui competenze erano state girocontate nel conto corrente ordinario, e l’esistenza stessa di un fenomeno anatocistico a fronte dell’applicazione legittima del sistema di imputazione dci pagamenti previsto dall'art. 1194 cod. civ.); b) di aver applicato gli interessi exart. 117 TUB in un conto assistito da interessi ultralegali predeterminati exart. 1284 cod. c iv . e di aver riconosciut o gli interessi attivi. 2.1.1. Opinò, in proposito, che: i) «In primo luogo, è quantomeno dubbio che le condizioni generali relative al rapporto acceso nel febbraio 1996 contenessero la previsione di reciprocità nel calcolo trimestrale degli interessi: l’art. 7, c. 2, regolava specificamente gli interessi a debito prevedendone l'imputazione a capitale nella chiusura trimestrale e in questi termini pare corretto interpretare l’inciso “criteri di capitalizzazione trimestrale” riportato nel frontespizio del contratto. Deve inoltre escludersi che l'adempimento alle formalità generali previste dall'art. 7 Delibera CICR [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentisse l'applicazione automatica dell’anatocismo reciproco, essendo necessaria una nuova pattuizione […], trattandosi di una condizione peggiorativa delle condizioni regolanti il rapporto in essere alla data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di anatocismo - dichiarato integralmente nullo per il periodo precedente - in conformità all’interpretazione prevalente in giurisprudenza del disposto dell'art. 7 della delibera CICR 9-02-2000»; ii) «[…] considerato che non è stata proposta impugnazione sulla valutazione espressa dal tribunale circa l’inammissibilità delle nuove conclusioni rassegnate nella memoria assertivaex art. 183 c.p.c. in ordine ai conti già intrattenuti dalla ditta individuale, sulla cui continuità per effetto del giroconto sul conto della società non è più dato pronunciarsi, il consulente tecnico d'ufficio accertava che il saldo esposto negli estratti inviati al cliente risultava conforme alle condizioni contenute nei contratti stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per il conto corrente ordinario n. 48300 e per il conto anticipi n. 48301, le cui convenzioni sono agli atti e recano previsioni espresse e specifiche circa le condizioni da applicare al rapporto. Ne consegue che, quanto al rapporto anticipi, il giroconto delle relative competenze sul conto ordinario comporta che alcuna rettifica debba essere operata sul saldo del conto n. 48301, nel quale erano esposte solo le operazioni compiute e già cristallizzate agli effetti dell’art. 1832 c.c. e la domanda proposta al riguardo dalla correntista va respinta, non dovendosi far luogo all’applicazione dei tassi sostitutivi in un rapporto regolato da tassi ultralegali c condizioni pattuiti espressamente per iscritto. Parimenti conforme alle previsioni contrattuali, ove erano determinati per iscritto il tasso ultralegale ele altre condizioni, era ritenuto dall’ausiliario l’estratto al 31-12-13 del conto corrente n. 48300 (pag. 11 seconda relazione), nel quale l’effetto anatocistico vietato era individuato (e rettificato) sugli addebiti provenienti dai conti intestati alla ditta individuale (pag. 10), girocontati unitamente a tutte le competenze ivi formatesi sul conto della società in data 30-07-96. Trattandosi di conti non ricompresi nella verifica giudiziale –secondo la statuizione di prime cure che espressamente li escludeva ritenendone tardiva l’allegazione anche per gli effetti riflessi sui conti esaminati […] – alcuna rettifica deve essere operata con riferimento all’anatocismo e la domanda di rideterminazione del saldo deve essere respinta anche con riferimento a tale rapporto»; iii) «Resta ferma la dichiarazione di nullità –imprescrittibile ex art. 1422 c.c. – dell’applicazione dell’anatocismo non paritario». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sub specie artt. 1283 c.c., 120 e 117 TUB)». Si lamenta, in sintesi, che la corte d’appello, pur confermando la dichiarazione di nullità della clausola applicativa dell’anatocismo non paritetico relativamente ai conti nn. 48301 e 48300, ha riformato la decisione del tribunale respingendo la domanda di rettifica dei relativi saldi derivanti anche dall’applicazione della clausola predetta. 1.1. Questa censura si rivela inammissibile, perché mostra di non cogliere integralmente la ratio decidendidella sentenza impugnata. 1.2. Infatti, è sicuramente vero che la corte distrettuale: i) ha confermato –senza che la corrispondente statuizione sia stata impugnata oggi, in via incidentale, dalla Banca controricorrente – la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 7, comma 2, delle condizioni generali di contratto del rapporto di conto corrente acceso nel 1996 (in difetto di specifica, diversa informazione ricavabile dall’odierno ricorso, il riferimento non può che essere al conto corrente n. 48300, acceso in quella data, mentre quelli intestati alla ditta individuale dott. [OSCURATO:PERSONA] dovevano necessariamente essere ad esso anteriori, altrimenti non potendo “confluire” in quest’ultimo, come originariamente asserito proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla pagina 5 del medesimo ricorso. Il conto 48301, parimenti del febbraio 1996, era, invece, un conto anticipi, quindi mero conto di servizio collegato al primo); ii) ha escluso che l’adempimento delle formalità generali previste dall’art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2020 consentisse, di per sé, l’applicazione automatica dell’anatocismo reciproco. In questo senso, infatti, depongono chiaramente le sue affermazioni secondo cui, rispettivamente: ii- a) «In primo luogo, è quantomeno dubbio che le condizioni generali relative al rapporto acceso nel febbraio 1996 contenessero la previsione di reciprocità nel calcolo trimestrale degli interessi: l’art. 7, c. 2, regolava specificamente gli interessi a debito prevedendone l'imputazione a capitale nella chiusura trimestrale e in questi termini pare corretto interpretare l’inciso “criteri di capitalizzazione trimestrale” riportato nel frontespizio del contratto»; ii-b) «Deve inoltre escludersi che l'adempimento alle formalità generali previste dall'art. 7 Delibera CICR [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentisse l'applicazione automatica dell’anatocismo reciproco, essendo necessaria una nuova pattuizione […], trattandosi di una condizione peggiorativa delle condizioni regolanti il rapporto in essere alla data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di anatocismo - dichiarato integralmente nullo per il periodo precedente - in conformità all’interpretazione prevalente in giurisprudenza del disposto dell'art. 7 della delibera CICR 9-02-2000». 1.3. Tuttavia, la medesima corte è giunta al rigetto della domanda di rideterminazione dei saldi dei suddetti conti nn. 48300 e 48301 muovendo dall’ulteriore seguente duplice presupposto: i) «[…] non è stata proposta impugnazione sulla valutazione espressa dal tribunale circa l’inammissibilità delle nuove conclusioni rassegnate nella memoria nella memoria assertiva ex art. 183 c.p.c. in ordine ai conti già intrattenuti dalla ditta individuale, sulla cui continuità per effetto del giroconto sul conto della società non è più dato pronunciarsi»; ii) «il consulente tecnico d'ufficio accertava che il saldo esposto negli estratti inviati al cliente risultava conforme alle condizioni contenute nei contratti stipulati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per il conto corrente ordinario n. 48300 e per il conto anticipi n. 48301, le cui convenzioni sono agli atti e recano previsioni espresse e specifiche circa le condizioni da applicare al rapporto». Quest’ultimo assunto dovendo essere evidentemente inteso, ad avviso del Collegio, nel senso che le condizioni contrattuali diverse da quella concernente il solo anatocismo non paritario (che riguarda, giova ricordarlo, la sola capitalizzazione illegittima di interessi passivi, legali o ultralegali, maturatisi, non anche, di per sé, il tasso ultralegale degli interessi medesimi ove specificamente pattuito) erano state correttamente applicate. 1.3.1. In tal senso, del resto, depone, innegabilmente, pure l’ulteriore affermazione della corte sarda secondo cui «Parimenti conforme alle previsioni contrattuali, ove erano determinati per iscritto il tasso ultralegale e le altre condizioni, era ritenuto dall’ausiliario l’estratto al 31-12-13 del conto corrente n. 48300 (pag. 11 seconda relazione), nel quale l’effettoanatocistico vietato era individuato (e rettificato) sugli addebiti provenienti dai conti intestati alla ditta individuale (pag. 10), girocontati unitamente a tutte le competenze ivi formatesi sul conto della società in data 30-07-96». Ciò vuol dire che il fenomeno dell’anatocismo era stato concretamente riscontrato dal consulente d’ufficio sui conti intestati alla ditta individuale, i cui saldi, una volta rettificati, erano stati girocontati sul conto della società il 30 luglio 1996. Tuttavia, poiché per quei conti intestati alla ditta individuale era stata preclusa la verifica giudiziale (essendo rimasta non impugnata la corrispondente statuizione del tribunale anche per gli effetti riflessi sui conti esaminati), nessuna rettifica ulteriore poteva essere operata con riferimento ai conti della società una volta verificato che gli interessi (al pari della commissione di massimo scoperto e delle valute) erano stati conteggiati su questi ultimi al tasso convenuto senza, evidenza, però (sul punto palesandosi il motivo carente di autosufficienza), dell’avvenuta, concreta modalità di una loro capitalizzazione successivamente al 30 luglio 1996. 1.3.2. In quest’ottica, dunque, si spiega anche l’altro assunto della corte di merito per cui «quanto al rapporto anticipi, il giroconto delle relative competenze sul conto ordinario comporta che alcuna rettifica debba essere operata sul saldo del conto n. 48301, nel quale erano esposte solo le operazioni compiute e già cristallizzate agli effetti dell’art. 1832 c.c. e la domanda proposta al riguardo dalla correntista va respinta, non dovendosi far luogo all’applicazione dei tassi sostitutivi in un rapporto regolato da tassi ultralegali e condizioni pattuiti espressamente per iscritto». È chiaro, infatti, che, proprio la ritenuta natura del conto “anticipi” n. 48301 come di conto di mera evidenza contabile (cfr. Cass. n. 14321 del 2022) escludeva, relativamente ad esso, ogni eventuale fenomeno anatocistico, posto che i relativi interessi, una volta liquidati, in conformità alla sua natura, erano immediatamente girati al conto ordinario n. 48300, così impedendosi ogni fenomeno di maturazione di interessi su interessi alla successiva liquidazione periodica. Il tutto considerandosi pure che la Banca aveva specificamente dedotto che il 15 giugno 2007, era stato comunque sottoscritto un nuovo documento contrattuale per il conto n. 48300 e che, il 24 giugno 2010, le condizioni contrattuali per il medesimo conto erano state aggiornate ivi prevedendosi la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, tanto creditori che debitori. 2.Il secondo motivo di ricorso, recante «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ex art. 132 c.p.c. », deduce che la decisione impugnata è inficiata da affermazioni tra loro del tutto incompatibili e, come tali, inidonee a farne intendere la ratio decidendi. Infatti, la corte territoriale, da un lato, ha dichiarato di dubitare che la capitalizzazione con pari periodicità fosse stata convenuta già negli originari documenti contrattuali relativi ai conti nn. 48301 e 48300, nonché affermato di voler tenere ferma la dichiarazione di nullità della clausola prevedente la capitalizzazione non paritaria; dall’altro, ha accolto, poi, il motivo d’appello fondato sulla validità di quella medesima clausola e respinto la domanda di rettifica dei saldi asseritamente derivanti dalla sua illegittima applicazione come accolta dal tribunale. 2.1. Questa doglianzasi rivela infondata. 2.2. Giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 24 ottobre 2019), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 28390 del 2023; Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. 2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi inespressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 2.3. Alla stregua dei princìpi tutti fin qui esposti, dunque, il vizio come oggi denunciato dalla censura in esame non è concretamente configurabile proprio in ragionedi quanto si è già riferito in relazione al primo motivo . S ul punto, pertanto, non è necessario dilungarsi oltre. 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Nullità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sub specie art. 132, n. 4, c.p.c.», contesta alla corte di merito di avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’ipotesi di ricalcolo, tra le diverse elaborate dal consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure, per cui aveva optato il tribunale. 3.1. Questa doglianza è inammissibile perché il suo effettivo contenuto esula dal ristretto perimetro operativo del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv .. 3.2. Invero: i) l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) Cass., SU, n. 8053 del 2014, interpretando il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti; iii) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al novellato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass.n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere, o non, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), anche se la parte ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (cfr. Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8353 del 2023; Cass. n. 11176 del 2017); iv) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è data la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete (cfr. Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 10599 del 2021); v) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023). 4. Il quarto motivo di ricorso, infine, recante «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., exart. 132 c.p.c., in relazione agli articoli 112, 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c.», assume che la corte distrettuale -sebbene l’oggetto dell’appello del [OSCURATO:SOCIETA]. fosse delimitato dai motivi concernenti, da un lato, l’avvenuta pattuizione della condizione di reciprocità già ab origine nei contratti relativi ai conti nn. 48301 e 48300 e, dall’altro, dall’erronea opzione del tribunale per l’ipotesi di ricalcolo prevedente l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 T.U.B., nonostante i medesimi contratti recassero l’indicazione del tasso d’interesse - aveva fondato la sua decisione su una diversa ragione, non dedotta dall’appellante. In particolare, sull’affermazione che gli effetti anatocistici vietati erano stati individuati - e rettificati - dal consulente tecnico d’ufficio con riferimento ai conti intestati all’impresa individuale del dott. [OSCURATO:PERSONA] (tardivamente dedotti in giudizio soltanto con il primo degli scritti ai sensi dell’art. 183 c.p.c.), essendo, per contro, quegli effetti insussistenti relativamente ai rapporti a nome della appellata, gli unici due ammessi al vaglio giudiziale. Aggiunge la ricorrente che l’applicazione anche a tali ultimi conti della capitalizzazione trimestrale e - contraddittoriamente, dopo aver affermato che proprio su di essa verteva uno dei motivi d’appello - la correttezza dell’opzione del giudice di prime cure per l’ipotesi di ricalcolo elaborata facendo applicazione del predetto tasso sostitutivo nemmeno costituivano oggetto di censura da parte del [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1. Questa doglianza si rivela infondata, posto che il vizio come oggi ivi denunciato non è concretamente configurabile proprio alla stregua , ancora una volta, di quanto si è già esposto in relazione al primo motivo. 5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi banca controricorrente, altresì dandosi atto, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesim a ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Sardegnas.p.a., liquidate in complessivi € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012