CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza riceveva un avviso di accertamento cherideterminava sinteticamente ex art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026del 1973 il reddito nella somma di euro 165.753,00, ai fini Irpef eNumero di raccolta generale 15460/2026addizionali, per l’anno d’imposta 2005. La contribuente noDanta pauvbbelicvaazio ne 20/05/2026presentato le dichiarazioni dei redditi nel periodo 2004-2008. Glielementi indicativi di una maggiore capacità contributiva erano statiindividuati nel possesso di un immobile adibito a residenza principalein Roma, locato per un canone annuo di euro 4.200,00, enell’acquisto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 9/10/2008 di due immobili, per l’importorispettivamente di euro 540.000,00 ed euro 180.000,00, e in data14/5/2009 di un veicolo per euro 14.880,00.2. Con sentenza n. 545/2011 la CTP di Latina rigettava il ricorso.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 284/2013, accoglieva invecel’appello della contribuente, annullando l’atto impositivo perviolazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale.4. A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate, questa Corte consentenza n. 13227 del 2016 accoglieva i motivi primo, terzo, quartoe quinto. Riteneva:- in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, che legaranzie stabilite dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenticonseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate neilocali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale delcontribuente e che tra gli accertamenti a tavolino rientra il caso delredditometro, per il quale il legislatore ha imposto l'obbligo delcontraddittorio con il d.l. n. 78 del 2010;- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, come interpretatosecondo il diritto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. nonché delcanone di ragionevolezza intrinseca ex art. 97 Cost. e del diritto didifesa ex art. 24 Cost., anche in riferimento all'art. 111 Cost., cosìmotivando: «il dato testuale del detto art. 12, comma 7, L.212/2000, univocamente tendente alla limitazione della garanzia del2 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026Numero di raccolta generale 15460/2026contradditorio procedimentale alle sole "verifiche in loco", è daData pubblicazione 20/05/2026ritenersi "non irragionevole", in quanto giustificato dalla peculiaritàstessa di tali verifiche, "caratterizzate dall'autoritativa intromissionedell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alladiretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità chegiustifica quale controbilanciamento, il contradditorio al fine dicorreggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente edella stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i localiaziendali"; siffatta peculiarità, differenziando le due ipotesi di verifica(“in loco" o "a tavolino"), giustifica e rende non irragionevole ildifferente trattamento normativo delle stesse, con conseguentemanifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalitàcon riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; né una questione dicostituzionalità, sempre con riferimento all'art. 3 della Cost. puòporsi per la duplicità di trattamento giuridico tra "tributi armonizzati"e "tributi non armonizzati", atteso che, come anche in tal casoevidenziato dalla su menzionata sentenza delle S.U. n. 24823/2015,l'assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di unquadro normativo univocamente interpretabile e nel sensodell'inesistenza, in campo tributario, di una clausola generale dicontradditorio procedimentale […] L'affermata insussistenza,nell'ordinamento tributario nazionale, di una clausola generale dicontradditorio endoprocedimentale non viola, inoltre, né l'art. 24Cost. né l'art. 111 Cost., atteso che, come espressamente affermatoda Cass., S.U. n. 24823/2015, le garanzie di cui all'art. 24"attengono, testualmente, all'ambito giudiziale", né l'art. 111 Cost.,in quanto il giudizio tributario, pur nella sua particolarità, ècomunque rispettoso del principio della cd. "parità delle armi",giacché, fermo restando il divieto di ammissione della provatestimoniale sancito dall'art. 7 d.lgs. 546/1992, il potere diintrodurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sedeextraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi3 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026indiziari, compete non solo all'Amministrazione finanziaria, che taliNumero di raccolta generale 15460/2026dichiarazioni abbia raccolto nel corso d'indagine amministraDtaivtaa pu,b mblicaz,io ne 20/05/2026altresì, con il medesimo valore probatorio, al contribuente»;- in accoglimento del terzo motivo, che il giudice di appello avevaomesso di effettuare ogni indagine sulla natura eventualmenteesente dei redditi e/o del fatto che le somme erano soggette aritenuta alla fonte a titolo di imposta. Aveva ritenuto illegittimol’accertamento sulla base di risparmi depositati su un libretto e delledichiarazioni sostitutive rese da terzi, dalle quali aveva desunto laprova dell'esistenza di donazioni da parte di un soggetto a suo tempolegato da una relazione sentimentale alla contribuente e di altresomme elargite dall'ex coniuge;- in accoglimento del quarto motivo, che il giudice non avevaconsiderato che le somme asseritamente idonee a giustificare lamaggiore capacità di spesa rappresentavano solo un segmentonotevolmente inferiore degli importi impiegati per l'acquisto dei benimobili ed immobili d’ingente valore indicati nell'accertamento.5. Riassunta la causa, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina,con la sentenza n. 5082/2018 rigettava il ricorso. Il giudice del rinviorilevava:- che al presente procedimento, come stabilito dal giudice dilegittimità, non era applicabile l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000;- che l’accertamento di maggiori redditi ex art. 38, quarto comma,d.P.R. n. 600 del 1973 può essere validamente contestato solooffrendo prova contraria idonea e documentata;- che gli elementi su cui il giudice di appello aveva fondato ladecisione non erano idonei a vincere la presunzione di maggiorecapacità contributiva. Nonostante non potesse trascurarsi la valenzaindiziaria delle dichiarazioni scritte rese da terzi, le “grazioseelargizioni” effettuate dal compagno ammontavano a circa euro100.000,00/110.000,00 sicché erano assolutamente inadeguate a4 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026Numero di raccolta generale 15460/2026coprire le spese sostenute fra il 2005 e il 2009, pari a euroData pubblicazione 20/05/2026734.880,00. Rimanevano tali anche se integrate con il contributo dimantenimento dell’ex coniuge di euro 500,00 mensili (sommaperaltro destinata al mantenimento della contribuente) o l’importodal medesimo versato una tantum di euro 11.400,00. Mancava laprova della provenienza delle somme versate sul libretto di risparmioe in particolare che esse potessero considerarsi esenti da imposta osoggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non rilevava laproduzione nel giudizio di appello degli estratti conto del periodo2005/2007 del compagno poiché non contenevano indicazioni sulbeneficiario dei prelievi, con la conseguenza che non era possibilericondurre le movimentazioni alla contribuente.6. La contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.8. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «violazione e/o errataapplicazione del principio di diritto chiarito dalla Corte Suprema diCassazione nella sentenza n. 13227/2016 emessa il 28 aprile 2016e depositata il 27 giugno 2016», la contribuente rileva che il giudicedel rinvio non ha applicato correttamente il principio di dirittoindicato dal giudice di legittimità. La motivazione apparecontraddittoria ed errata in quanto, pur partendo dal correttopresupposto che le dichiarazioni dei terzi devono essere prese inconsiderazione, omette di considerarne il valore probatorio edomette altresì di eseguire la verifica richiesta dalla Corte diCassazione. Qualora avesse seguito il principio indicato, il giudiceavrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta dallacontribuente “come valida ad annullare l’avviso di accertamento […]5 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026Numero di raccolta generale 15460/2026impugnato o in subordine come valida a ridurre l’importo richiestoData pubblicazione 20/05/2026alla contribuente […]”. Le somme versate dal compagno e dall’exconiuge erano esenti perché versate da persone che presentavanola dichiarazione dei redditi. La contribuente era tenuta solo adimostrare di avere ricchezze a disposizione per donazione oppureredditi esenti da imposta o da obbligo dichiarativo in quantoassoggettati a imposta sostitutiva. Aveva anche dimostrato dipossedere da epoca risalente somme frutto di risparmi, accumulatinel tempo e depositati in un libretto postale. La validità probatoriadella documentazione era confermata dalla CTR di Roma con lasentenza n. 809/2016 in un giudizio relativo all’annualità 2007basato sulle stesse “motivazioni”.2. Il motivo è inammissibile.2.1 I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi dimotivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero perentrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltantouniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di dirittoenunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti alprocesso, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamentei fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di unapprezzamento complessivo in funzione della statuizione da renderein sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenzegià verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre adestrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportarela valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazionedi altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni edecadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartitedalla decisione di legittimità (Cass. 448/2020, Cass. 27337/2019 eCass. 17790/2014).6 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026Numero di raccolta generale 15460/20262.2 Occorre poi ribadire, dato che il motivo non richiama l’art. 360Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c., che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzioneidentificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Neconsegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possederei caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorielogiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. 11603/2018). Si è, altresì,precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non èconsentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare lesingole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazionedel motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianzecumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera taleda consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini incui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motividiversi (Cass. 26790/2018).2.3 Dopo aver denunciato una violazione del mandato della Corte dicassazione, la ricorrente riconosce che il giudice del rinvio sia partitodal presupposto che dichiarazioni scritte di terzi potessero essereprese in considerazione. Lamenta la sussistenza di una motivazione“contradditoria e errata” per non aver adeguatamente valorizzato laprova contraria offerta dalla contribuente attraverso dichiarazioniscritte di terzi e altri documenti, senza considerare i limiti entro cuiuna motivazione apparente o l’omessa valutazione di un fattodecisivo possono essere presi in considerazione ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4 e 5, c.p.c. A seguito della riforma dell’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabilee l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito èquella insuperabile (cfr. Cass., Sez. U., 32000/2022). A taleriguardo, la Suprema Corte ha chiarito che è oggi denunciabile in7 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026Numero di raccolta generale 15460/2026sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inData pubblicazione 20/05/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 33961/2022, Cass. 35947/2023 e Cass.5930/2025).3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «violazione e/o errataapplicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in combinatodisposto con l’art. 1 D.L.gs. n. 546/92», la ricorrente deduce diessere stata oggetto di un accertamento sintetico relativamente aglianni 2004-08. Gli avvisi di accertamento ricevuti per le annualità2005, 2006 e 2007 si basano sugli stessi presupposti oggettivi e sonotutti stati impugnati eccependo l’omessa valutazione delledichiarazioni rese dal compagno e delle somme ricevute dall’exconiuge con produzione della stessa documentazione. Mentre igiudizi per gli anni 2005 e 2006 sono ancora pendenti, nel giudiziorelativo all’anno 2007, la CTP di Roma con la sentenza n. 809/2016,depositata il 20/1/2016, ha ritenuto la documentazione esaustiva. Ilgiudicato relativo all’annualità 2007 deve essere esteso alle dueprecedenti annualità, tenuto conto che l’eccezione di giudicato èun’eccezione impropria rilevabile d’ufficio a condizione che siaprodotta la sentenza con attestazione del passaggio in giudicato. Lacircostanza era stata rappresentata nel giudizio di rinvio attraversoil deposito della sentenza ma la CTR aveva omesso di valutare ilgiudicato.4. Il secondo motivo sulla violazione del giudicato esterno, daricondurre all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è infondato.4.1 Parte ricorrente non precisa quando la sentenza sia passata ingiudicato. La controricorrente riconosce, tuttavia, che la sentenzadella CTP di Roma sia passata in giudicato, precisando che ladecisione è divenuta definitiva il 20/7/2016 (v. controricorso, pag.10), ed eccepisce piuttosto che il giudizio di rinvio si sia concluso con8 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026il deposito della sentenza impugnata il 17/7/2018 e che l’eccezioneNumero di raccolta generale 15460/2026di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima Dvaota lptuabb lnicaezlio ne 20/05/2026giudizio di legittimità. Occorre infatti considerare che in tema diimpugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nelcorso del giudizio di secondo grado – o, può aggiungersi, nel giudiziorinvio - e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dellostesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si siapronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con ilricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass., Sez.U., 21493/2010). L’eccezione di giudicato era peraltro stataformulata anche a pag. 26 e 27 del ricorso per riassunzione12/1/2017: “La menzionata [sentenza della CTR di Roma n.809/2016] è passata in giudicato e fa stato tra le parti […]”.4.2 Per l’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nella sentenzapassata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi oaventi causa. Il principio ha una valenza limitata nel contenziosotributario nel quale il rapporto tra fisco e contribuente è un rapportodi durata, spesso destinato a protrarsi nel tempo. Cass., Sez. U., n.13916 del 2006 ha chiarito che «[q]ualora due giudizi tra le stesseparti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno diessi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad unpunto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto didiritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum”del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, nontrova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia deiperiodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutivadell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti9 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026Numero di raccolta generale 15460/2026che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardareData pubblicazione 20/05/2026soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sulpiano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo(ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie cheestendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, lequalificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specificadisciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmentepermanente».4.3 Parte ricorrente deduce che nel giudizio relativo all’annod’imposta 2007 la prova contraria costituita dalle dichiarazioni delcompagno e dell’ex coniuge erano stati ritenuti “esaustivi”. Laricorrente aveva dimostrato la disponibilità “[…] delle sommesufficienti per gli acquisti in questione frutto di consistenzemonetarie accumulate nel tempo e ad essa trasferite dall’ex maritoin virtù delle sentenze di separazione e divorzio e dall’avv. […] conessa convivente dal 2005 al 2007 […]” (v. ricorso per cassazione,pag. 18 e 19). Posto che le disponibilità e gli acquisti sulla base deiquali è stato determinato il reddito sintetico non sono stati posti indiscussione, il giudicato relativo all’anno 2007 non si estendeautomaticamente anche a diversi anni d’imposta. È ben possibile chela contribuente avesse fornito la prova contraria per quell’annualitàe non per le restanti. A una diversa conclusione dovrebbe pervenirsi– ma la circostanza non è nemmeno dedotta – se la CTP di Romaavesse esplicitamente accertato, sulla base della documentazionedepositata per l’anno d’imposta 2007, che quell’anno la contribuenteavesse acquisito risorse finanziarie per coprire non solo le spese perincrementi patrimoniali attribuibili a quell’anno d’imposta mal’insieme complessivo delle spese riferibili a tutti i diversi annioggetto degli accertamenti. È necessario anche ricordare che ilgiudice del rinvio, come è stato riferito riportando i fatti di causa,10 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026pone in maniera chiara a confronto, evidenziandone la sproporzione,Numero di raccolta generale 15460/2026le spese complessivamente sostenute fra il 2005 e il 200D9at a cpuobnbl icalezio ne 20/05/2026risorse provenienti dal compagno e l’ex coniuge.5. Anche nel presente giudizio parte ricorrente chiede di sollevarel’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, leggen. 212 del 2000 in quanto lesivo degli art. 3, 24, 97, 111 e 117 Cost.“nella parte in cui sembra limitare la garanzia del contraddittorio allesole verifiche in loco”. L’interpretazione del diritto vivente è ritenuta“irrazionale e fonte di disparità tra contribuenti anche nei casi in cuiil contraddittorio sia obbligatoriamente previsto dalla legge, comenel caso previsto dal D.P.R. n. 600/73 […] il diritto al contraddittorioè posto a salvaguardia dell’inalienabile diritto del cittadino alladifesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione e trova confermanell’art. 97 della Costituzione che garantisce il buon andamento dellaPubblica Amministrazione”.6. Atteso che la difesa della ricorrente non sviluppa argomentazionidiverse da quelle fatte valere nel precedente grado di legittimità,vanno richiamate le ragioni con cui la sentenza n. 13227 del 2016 laquestione è stata ritenuta manifestamente infondata. Medio temporela Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 2023, ha anchedichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionaledell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, sollevata, inriferimento all'art. 3 Cost. evidenziando che, di fronte allamolteplicità di strutture e di forme che il contraddittorioendoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario,spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compitodi adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioniche tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, inparticolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con icontribuenti.7. Parte ricorrente chiede altresì di sollevare la questione dicostituzionalità dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per violazione degli11 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026artt. 23, 24 e 53 Cost. in quanto il redditometro consenteNumero di raccolta generale 15460/2026all’Amministrazione finanziaria di creare un sistDeamta apu bblicadziio ne 20/05/2026determinazione della base imponibile del reddito che genera unasproporzione nell’accertamento della capacità contributiva. Permetteall’Ufficio di quantificare il reddito presuntivamente con ampiadiscrezionalità, violando il diritto alla giusta imposizione fiscale, conevidente disparità di trattamento fra contribuenti a seconda che siautilizzato o meno questa tipologia di accertamento.8. La questione è manifestamente infondata.Nel sostenere che l’Amministrazione può giungere ad accertare unreddito attraverso presunzioni svincolate della fattispecie concreta,in modo del tutto irrazionale, parte ricorrente cita il caso dellaresidenza principale gravata da un mutuo senza chiarire qualeoggetto la contribuente. La metodologia del redditometro è già stataesaminata dalla Corte costituzionale senza che la ricorrente offranuovi elementi che possano giustificare una diversa valutazione. Conl’ordinanza n. 297 del 2004 la Corte costituzionale ha richiamatoquanto statuito con la sentenza n. 83 del 1987, che nell'esaminare iltesto originario della norma impugnata, meno garantista di quellasuccessiva, aveva affermato che i metodi di accertamento induttivoprevisti dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, purse fondano l'accertamento su presunzioni iuris tantum, sonorispettosi dell'art. 53 Cost., in quanto ancorano l'accertamento aelementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idoneia costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva:l'accertamento fondato sulla prova della esistenza di "elementi ecircostanze di fatto certi", i quali dimostrino l'inattendibilità dellaquantificazione del reddito risultante dalla determinazione analiticae la correlativa sussistenza di un maggior reddito, si palesa quindicome "un accertamento presuntivo che, lungi dal violare il principiocostituzionale della correlazione tra capacità contributiva e12 di 13Numero registro generale 6952/2019Numero sezionale 3780/2026imposizione tributaria, ne costituisce un mezzo di attuazione, inNumero di raccolta generale 15460/2026quanto è reso ragionevole dal ricorso a indici idoneiD ataa pudbbalicraezio ne 20/05/2026fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacitàcontributiva".9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi infavore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m.n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 5.600,00. Sussistono i presupposti processuali per imporrealla contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa13 di 13