CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, n. 1507/2018, depositata il 3/8/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] srl,esercente l’attività di gestione di sala giochi e apparecchi daNumero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026intrattenimento, di esibire i registri contabili degli anni 2008 e 2009.Numero di raccolta generale 20309/2026Non avendo ricevuto la documentazione richiesta, l’AmminiDsattraa puzbibolicnaezio ne 17/06/2026si rivolgeva alle società concessionarie della rete telematicaLottomatica, Gagamet e Sisal, alle quali gli apparecchi della [OSCURATO:PERSONA] srl erano collegati, per conoscere l’ammontare dellaraccolta di denaro dell’anno 2009. Dal confronto fra i ricavi dichiaratidi euro 829.231,00 e il totale degli importi comunicati dalle primedue concessionarie, pari a euro 1.232.202,00, emergeva unadifferenza di euro 402.231,00. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva diconseguenza un avviso di accertamento, con il qualel’Amministrazione accertava per l’anno d’imposta 2009, sulla basedei compensi dichiarati dalle società concessionarie, un maggiorreddito d’impresa di euro 402.321,00.2. La CTP di Grosseto, con la sentenza n. 340/2015, accoglieva ilricorso della società per il mancato rispetto del termine dilatoriodell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000.3. La CTR della Toscana, con la sentenza n. 1507/2018, accoglievainvece l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava il ricorso dellacontribuente. Il giudice di secondo grado rilevava:- che l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 è applicabile soloin caso di controlli consistenti in accessi, ispezioni e verifiche fiscalinei locali destinati all’esercizio dell’attività e non nel caso di controlliin ufficio e che, con riferimento all’Iva, tributo armonizzato, la partecontribuente si era volontariamente sottratta al contraddittorio, nonproducendo la documentazione relativa all’anno oggetto dellarichiesta;- che l’Ufficio ai fini della determinazione e del pagamento delPREU ([OSCURATO:PERSONA]) aveva fondato l’accertamento sui datiprovenienti dai concessionari. La contribuente si era limitata adedurre che parte degli apparecchi da gioco erano stati dismessi,peraltro solo nell’ultimo periodo dell’anno 2009, allegando dellecomunicazioni unilaterali ai concessionari, senza tuttavia depositare2 di 8Numero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026Numero di raccolta generale 20309/2026della documentazione di riscontro, se non una comunicazione dellaData pubblicazione 17/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA], che attestava che la pratica di dismissione nonsi era perfezionata per motivi tecnico-amministrativi, senza alcunaquantificazione della concreta riduzione dei compensi conseguentealla dismissione. Mancava la prova che i compensi fossero inferiori aquelli indicati dall’Ufficio.4. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36, n. 4) del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 132, n. 4) del c.p.c., alla luce dei principi espressiin merito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (art. 360 n. 4c.p.c.)», la ricorrente lamenta che la sentenza attribuisce rilevanzaal fatto che la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] avesse evidenziato che ladismissione delle slot machine non era stata presa in carico dalsistema telematico per problematiche tecniche imputabiliall’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Il giudice aveva datoevidenza di una “risultanza processuale” proveniente dalconcessionario attestante sia la dismissione dei macchinari che laragione per cui dismissione non risultasse telematicamente, per poicontraddittoriamente confermare l’avviso fondato sull’assunto dellamancata dismissione delle slot.2. Il motivo non è fondato.2.1 A seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., l’unica contraddittorietà della motivazione che può renderenulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoriache può condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass.,Sez. U., 32000/2022). A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiaritoche è oggi denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia3 di 8Numero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026Numero di raccolta generale 20309/2026motivazionale che si tramuta in violazione di leggeData pubblicazione 17/06/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 5930/2025, Cass. 35947/2023 e Cass. 33961/2022). Questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. U., 8053 e8054/2014).2.2 La lamentata contraddizione della sentenza non è ravvisabileperché il giudice di appello fornisce un’interpretazione dellacomunicazione di [OSCURATO:SOCIETA] diversa da quella della ricorrente.La pratica di dismissione non si era perfezionata “per motivi tecnicoamministrativi”, rispetto ai quali il giudice non attribuisce laresponsabilità all’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato.La comunicazione – sempre per il giudice di appello - non dimostravache vi fosse stata una concreta riduzione della raccolta di denaronell’ultimo periodo dell’anno.3. Con il secondo motivo del ricorso, «sull’erroneità della sentenzaimpugnata, per violazione e falsa applicazione della regola di giudiziodi cui all’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c., co. 1c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)», la società deduce che il giudice avrebbedovuto ritenere superata la presunzione utilizzata dall’Ufficio perl’evidenza dimostrativa dei documenti depositati. La ricorrente avevadepositato il telefax 29/9/2009, con il quale la società avevarappresentato al concessionario di aver ritirato le slot; il verbale7/10/2009 di [OSCURATO:SOCIETA]; la comunicazione 10/11/2009, conla quale la società contestava che potesse essere maturato un PREUo un canone perché le schede erano state dismesse; la risposta4 di 8Numero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026Numero di raccolta generale 20309/202616/11/2009 di [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui l’AMMS non avevaData pubblicazione 17/06/2026ancora comunicato la dismissione degli apparecchi e gli estratti contoelaborati da [OSCURATO:SOCIETA], da cui emerge che gli importi dellaraccolta delle giocate fossero sempre uguali da un periodo all’altro.Il giudice avrebbe dovuto dare rilievo alla circostanza che ladismissione delle slot era stata “attestata” anche dal verbale dellaGM [OSCURATO:SOCIETA] e riconosciuta da [OSCURATO:SOCIETA] con la rispostafornita, facente riferimento a problematiche imputabili ad AAMS.4. Il motivo non è fondato.La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova a unaparte diversa da quella che ne era onerata, in base alle regole discomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni, nonanche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa diun’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenzaimpugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere (Cass. 13395/2018, Cass. 9055/2022 e Cass.4315/2025). Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. 26769/2018). La parte ricorrente non lamenta, invero,un’inversione dell’onere della prova ma un’erronea valutazione delcontenuto dei documenti depositati, con la finalità di ottenere unarivisitazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito,non consentita in sede di legittimità. La sentenza viene criticata peril mancato riconoscimento di valore probatorio decisivo – nellalettura fattene dalla parte - a documenti provenienti da soggetti terzi5 di 8Numero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026(verbale di [OSCURATO:SOCIETA] e risposta 16/11/2009 di LottomaticaNumero di raccolta generale 20309/2026spa) e agli estratti conto elaborati da [OSCURATO:SOCIETA] per iDl apta epurbibolidcaozio ne 17/06/2026ottobre e novembre 2009.5. Con il terzo motivo del ricorso della società, rubricato «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)», la società deduce checon il verbale 7/10/2009 di [OSCURATO:SOCIETA] e gli estratti contoelaborati da [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato di aver subito unaverifica delle slot da parte di un soggetto incaricato dalla societàLottomatica e l’inattendibilità della liquidazione del PREU operatadalla concessionaria. La sentenza non aveva valutato questi fatti purritualmente introdotti e decisivi perché idonei a dimostrarel’intervenuta dismissione dei macchinari da gioco.6. Il motivo è inammissibile.Non costituiscono un fatto storico le prove documentali introdottedalla società per dimostrare l’accadimento di un fatto, rappresentatodalla effettiva dismissione degli apparecchi collegati alla retetelematica [OSCURATO:SOCIETA] e destinati alla raccolta di denaro. La Corte,a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiarito che l’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dald.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioni6 di 8Numero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026aventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice diNumero di raccolta generale 20309/2026merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengDoatan pou bbaliclalazio ne 17/06/2026sufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).7. Il ricorso deve essere rigettato. I compensi in favoredell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55del 2014, sono liquidati come da dispositivo. Sussistono i presuppostiprocessuali per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. doppiocontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.7 di 8Numero registro generale 35915/2019Numero sezionale 4785/2026Numero di raccolta generale 20309/2026Così deciso in Roma, il 5/6/2026Data pubblicazione 17/06/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro8 di 8