CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ferrara-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, n. 1508/2018, depositata il 3/8/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nell’anno 2009 [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 99% del capitalesociale di [OSCURATO:PERSONA] srl, esercente l’attività di gestione diNumero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026sala giochi e apparecchi da intrattenimento. Non avendo la societàNumero di raccolta generale 20312/2026esibito i registri contabili per un loro controllo, l’Agenzia dellDea tea nputbrbalictaezio ne 17/06/2026chiedeva alle società concessionarie della rete telematicaLottomatica, Gagamet e Sisal, alle quali gli apparecchi della [OSCURATO:PERSONA] srl erano collegati, l’ammontare delle raccolte di denaroper l’anno 2009. Dal confronto fra i ricavi dichiarati di euro829.231,00 e il totale degli importi comunicati dalle prime dueconcessionarie, pari a euro 1.232.202,00, emergeva una differenzadi euro 402.231,00. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva un avviso diaccertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate accertava perl’anno d’imposta 2009, sulla base dei compensi dichiarati dallesocietà concessionarie, un maggior reddito d’impresa di euro402.321,00. A sua volta la socia quasi totalitaria riceveva, sempreper l’anno 2009, un collegato avviso di accertamento, con cui leveniva attribuito il maggior reddito di capitale di euro 198.034,00scaturente dagli utili societari, in applicazione della presunzionegiurisprudenziale in tema di distribuzione degli utili occultati da unasocietà di capitali a ristretta base sociale.2. La CTP di Grosseto, con la sentenza n. 339/2015, accoglieva ilricorso della socia per il mancato rispetto del termine dilatoriodell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000.3. Con la sentenza n. 1508/2018, la CTR della Toscana, dopo averrespinto la richiesta di sospendere il giudizio in attesa di unapronuncia della Corte costituzionale o della definitivitàdell’accertamento nei confronti della società, accoglieva l’appellodell’Agenzia delle entrate. Il giudice di secondo grado rilevava:- che l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 è applicabile soloin caso di controlli consistenti in accessi, ispezioni e verifiche fiscalinei locali destinati all’esercizio dell’attività e non nel caso di controlliin ufficio e che, con riferimento all’Iva, tributo armonizzato, la partecontribuente si era volontariamente sottratta al contraddittorio, non2 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026Numero di raccolta generale 20312/2026producendo la documentazione relativa all’anno oggetto dellaData pubblicazione 17/06/2026richiesta;- che l’Ufficio ai fini della determinazione e del pagamento delPREU ([OSCURATO:PERSONA]) aveva fondato l’accertamento sui datiprovenienti dai concessionari. La contribuente si era limitata adedurre che parte degli apparecchi da gioco erano stati dismessi,peraltro solo nell’ultimo periodo dell’anno 2009, allegando dellecomunicazioni unilaterali ai concessionari, senza tuttavia depositaredella documentazione di riscontro, se non una comunicazione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] che attestava che la pratica di dismissione nonsi era perfezionata per motivi tecnico-amministrativi, senza alcunaquantificazione della concreta riduzione dei compensi conseguentealla dismissione. Mancava la prova che i compensi fossero inferiori aquelli indicati dall’Ufficio.4. La socia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per violazione del disposto degli artt. 39 co. 1 bis del d.lgs.n. 546/1995 e 295 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)», la ricorrenteeccepisce che con le controdeduzioni di appello aveva chiesto lasospensione del giudizio in attesa che divenisse definitivo il giudiziorelativo all’accertamento societario perché non vi era alcuna certezzacirca la sussistenza in capo alla società degli utili presuntivamentedistribuiti alla socia. Al momento della pronuncia della sentenzaimpugnata risultava ancora prendente il giudizio pregiudizialepromosso dalla società e quel giudizio è tuttora prendente, avendola società proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dellaCTR della Toscana n. 1507/2018.2. Il motivo è infondato.3 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026Numero di raccolta generale 20312/2026In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria,Data pubblicazione 17/06/2026salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativaspecifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia digiudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista unrapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia statodefinito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione delgiudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza diprosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in viafacoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.,applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tragiudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass.,Sez. U., 21763/2021 e Cass. 12258/2025). Questa Corte ha ancheaffermato che «l'indipendenza dei procedimenti relativi alla societàdi capitali a ristretta base partecipativa e al singolo socio, inconsiderazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativirapporti tributari, esclude l’“obbligatorietà necessaria” dellasospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa delpassaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dellasocietà, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, esserepregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato chedefinisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia statomesso in grado di partecipare; diversamente, la direttaconseguenzialità della determinazione del reddito del socio daquanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanzadi presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini dipregiudizialità-tecnica tra i rapporti, comportando l’estensione deglieffetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla societàsu quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con lasospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma,c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicanterelativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in4 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026Numero di raccolta generale 20312/2026giudicato e con la conseguenziale risoluzione dell’eventualeData pubblicazione 17/06/2026sopravvenuto conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondocomma, c.p.c.» (Cass. 29900/2025).3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36, n. 4) del d.lgs. n. 546/1992, inrelazione all’art. 132, n. 4) del c.p.c., alla luce dei principi espressiin merito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (art. 360 n. 4c.p.c.)», la ricorrente lamenta che la sentenza attribuisce rilevanzaal fatto che la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] avesse evidenziato che ladismissione delle slot machine non era stata presa in carico dalsistema telematico per problematiche tecniche imputabiliall’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Il giudice aveva datoevidenza di una “risultanza processuale” proveniente dalconcessionario attestante sia la dismissione dei macchinari che laragione per cui dismissione non risultasse telematicamente, per poicontraddittoriamente confermare l’avviso fondato sull’assunto dellamancata dismissione delle slot.4. Il motivo non è fondato.4.1 A seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., l’unica contraddittorietà della motivazione che può renderenulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoriache può condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass.,Sez. U., 32000/2022). A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiaritoche è oggi denunciabile in sede di legittimità solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 5930/2025, Cass. 35947/2023 e Cass. 33961/2022). Questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella5 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026Numero di raccolta generale 20312/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaData pubblicazione 17/06/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. U., 8053 e8054/2014).4.2 La lamentata contraddizione della sentenza non è ravvisabileperché il giudice di appello fornisce un’interpretazione dellacomunicazione di [OSCURATO:SOCIETA] diversa da quella della ricorrente.La pratica di dismissione non si era perfezionata “per motivi tecnicoamministrativi”, rispetto ai quali il giudice non attribuisce laresponsabilità all’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato.La comunicazione – sempre per il giudice di appello - non dimostravache vi fosse stata una concreta riduzione della raccolta di denaronell’ultimo periodo dell’anno.5. Con il terzo motivo del ricorso, «sull’erroneità della sentenzaimpugnata, per violazione e falsa applicazione della regola di giudiziodi cui all’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c., co. 1c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)», la socia deduce che il giudice avrebbedovuto ritenere superata la presunzione utilizzata dall’Ufficio perl’evidenza dimostrativa dei documenti depositati. La ricorrente avevadepositato il telefax 29/9/2009, con il quale la società avevarappresentato al concessionario di aver ritirato le slot; il verbale7/10/2009 di [OSCURATO:SOCIETA]; la comunicazione 10/11/2009, conla quale la società contestava che potesse essere maturato un PREUo un canone perché le schede erano state dismesse; la risposta16/11/2009 di [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui l’AMMS non avevaancora comunicato la dismissione degli apparecchi e gli estratti contoelaborati da [OSCURATO:SOCIETA], da cui emerge che gli importi dellaraccolta delle giocate fossero sempre uguali da un periodo all’altro.Il giudice avrebbe dovuto dare rilievo alla circostanza che ladismissione delle slot era stata “attestata” anche dal verbale dellaGM [OSCURATO:SOCIETA] e riconosciuta da [OSCURATO:SOCIETA] con la rispostafornita, facente riferimento a problematiche imputabili ad AAMS.6 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026Numero di raccolta generale 20312/20266. Il motivo non è fondato.Data pubblicazione 17/06/2026La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova a unaparte diversa da quella che ne era onerata, in base alle regole discomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni, nonanche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa diun’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenzaimpugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere (Cass. 13395/2018, Cass. 9055/2022 e Cass.4315/2025). Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, nonanche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. 26769/2018). La parte ricorrente non lamenta, invero,un’inversione dell’onere della prova ma un’erronea valutazione delcontenuto dei documenti depositati, con la finalità di ottenere unarivisitazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito,non consentita in sede di legittimità. La sentenza viene criticata peril mancato riconoscimento di valore probatorio decisivo – nellalettura fattene dalla parte - a documenti provenienti da soggetti terzi(verbale di [OSCURATO:SOCIETA] e risposta 16/11/2009 di Lottomaticaspa) e agli estratti conto elaborati da [OSCURATO:SOCIETA] per il periodoottobre e novembre 2009.7. Con il quarto motivo del ricorso, rubricato «omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussionetra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)», la socia deduce che con il verbale7/10/2009 di [OSCURATO:SOCIETA] e gli estratti conto elaborati dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato che la società avesse subito7 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026una verifica delle slot da parte di un soggetto incaricato daNumero di raccolta generale 20312/2026Lottomatica srl e l’inattendibilità della liquidazione del PREUD aotap puebrbalictaazio ne 17/06/2026dalla concessionaria. La sentenza non aveva valutato questi fatti purritualmente introdotti e decisivi perché idonei a dimostrarel’intervenuta dismissione dei macchinari da gioco.8. Il motivo è inammissibile.Non costituiscono un fatto storico le prove documentali introdottedalla socia per dimostrare l’accadimento di un fatto, rappresentatodalla effettiva dismissione degli apparecchi collegati alla retetelematica [OSCURATO:SOCIETA] e destinati alla raccolta di denaro. La Corte,a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiarito che l’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dald.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame8 di 9Numero registro generale 35922/2019Numero sezionale 4786/2026non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.Numero di raccolta generale 20312/2026360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” lDea tas ipnubgbloicalezio ne 17/06/2026questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).9. Il ricorso deve essere rigettato. I compensi in favoredell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55del 2014, sono liquidati come da dispositivo. Sussistono i presuppostiprocessuali per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. doppiocontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro9 di 9