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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20923/2026

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a corsi per l’avviamento o il perfezionamento del Dgaitao pcuobb ldicaezlio ne 20/06/2026calcio, rivolti soprattutto ad atleti stranieri.

L’Ufficio riteneva che nonpotessero riconoscersi i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del1991 e dagli artt. 148 t.u.i.r., 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e 90 legge n.289 del 2002, in quanto la SSD svolgeva un’attività commercialesimile a quella di un’agenzia di viaggi.2.

La CTP di Perugia, con la sentenza n. 592/2015, accoglieva iricorsi della società ritenendo:- che la contribuente rientrasse nella categoria della societàsportive dilettantistiche e che l’Agenzia delle entrate non potessedisconoscere tale qualifica;- che l’Ufficio aveva dimostrato che, per l’utilizzo di somme incontanti oltre la soglia consentita, la ricorrente fosse decaduta dalleagevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.

Venuto meno ilregime agevolativo, doveva tuttavia applicarsi la disciplina ordinariadegli artt. 148 e 149 t.u.i.r. nonché dell’art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972,norme che prevedono la detassazione ai fini IRES, IRAP e IVA siadelle entrate derivanti da attività istituzionali sia di quelle derivantidall’ “attività decommercializzata” ovvero le somme versate dagliassociati a titolo di quote o contributi nonché le somme in direttacorrispondenza di attività svolte in attuazione degli scopiistituzionali;- che per le prestazioni di vitto, alloggio, educative e di trasportola società si avvaleva di terzi, senza ricevere somme a titolo diremunerazione o provvigione;- che la società redigeva il bilancio CEE, di capacità informativasuperiore al rendiconto, non distribuiva utili di esercizio, non siavvaleva di una rete di rappresentanti e per l’attività educativarichiedeva importi “coerenti”.3.

La CTR dell’Umbria, con la sentenza n. 119/2017, rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate.

Il giudice regionale rilevava:2 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026- che la società poteva essere equiparata, ai fini delle agevolazioniNumero di raccolta generale 20923/2026tributarie, a un’associazione sportiva dilettantistica in forzaD satiaa p udbbeliclalozio ne 20/06/2026statuto che del riconoscimento di ente di promozione sportivarilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] (CSEN);- che mancava la prova dello scopo commerciale.

Organizzandocorsi di scuola di calcio di durata medio-lunga, la SSD curava legiornate degli allievi fornendo vitto, alloggio e altri servizi.

Per losvolgimento di tutte queste attività, la società si rivolgeva a terzi,senza che fosse provata la percezione di provvigioni o sommeulteriori rispetto a un rimborso dei costi;- che il costo dei corsi era “coerente” perché l’Ufficio avevaeseguito confronti con corsi di durata inferiore, così come eraplausibile che fossero riconosciuti sconti in relazione alle esigenzedei singoli allievi.

Non rilevava la pubblicità dei corsi su internet névi era prova di una “fitta rete di rappresentanti”.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a quattromotivi mentre la contribuente ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «nullità per contraddittorietà tramotivazione e dispositivo in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4c.p.c., degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4,d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate contesta che mentre dalla motivazione sideduce che l’Ufficio avrebbe dovuto disconoscere le agevolazionidella legge n. 398 del 1991 (il giudice utilizza l’espressione: “l’utilizzodi somme in contanti sopra soglia”), contraddittoriamente ildispositivo “accoglie l’appello” e annulla completamente l’attoimpositivo, anche per la parte relativa alla decadenza dalle3 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026agevolazioni della predetta legge.

Le agevolazioni previste dallaNumero di raccolta generale 20923/2026legge n. 398 del 1991 consentono alle associazioni conDa taf ipnubablliictaàzio ne 20/06/2026sportiva dilettantistica e, in forza dell’estensione della disciplinastabilita dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, alle società sportivedilettantistiche di optare per il regime forfettario di determinazionedell’imponibile in misura pari al 3% delle entrate di naturacommerciale, oltre le plusvalenze, fino all’ammontare di euro250.000,00.

È causa automatica di decadenza dalle agevolazioni laviolazione dell’art. 25, quinto comma, legge n. 133 del 1999, chevieta alle associazioni l’uso di contante per somme superiori a euro516,00.2.

Il primo motivo non è fondato perché l’ipotizzatacontraddittorietà della motivazione della sentenza di appello èsuperabile.

Occorre precisare che nel motivo è presente un refusofacilmente riconoscibile perché la sentenza di secondo grado per glianni d’imposta 2010 e 2011 – a differenza di quella per l’annod’imposta 2009 – aveva confermato e non riformato la sentenza diprimo grado, che aveva accolto i ricorsi della società.

Resta fermoche, per effetto della sentenza impugnata, l’avviso di accertamentodeve intendersi integralmente annullato.2.1 L’eccezione della controricorrente secondo cui le censure deimotivi primo, secondo e quarto dell’Agenzia delle entrate sonoinammissibili per la sussistenza di una cd.

“doppia conforme”, non èaccoglibile perché nessuno dei motivi richiamati è formulato ai sensidel num. 5 dell’art. 360 c.p.c. per l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio né è necessaria una loro riqualificazione, attenendo avizi di motivazione apparente e alla violazione delle regole sullanatura d’impugnazione-merito del giudizio tributario.2.2 A seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., l’unica contraddittorietà della motivazione che può renderenulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoriache può condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass.,4 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026Numero di raccolta generale 20923/2026Sez.

U., 32000/2022).

A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiaritoData pubblicazione 20/06/2026che è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 5930/2025, Cass. 35947/2023 e Cass. 33961/2022).L’anomalia consiste nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» o nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi sufficienza della motivazione (cfr. Cass., Sez.

U., 8053/2014).2.3 A pag. 4 della motivazione della sentenza di appello è riportatoche, applicandosi alle SSD la disciplina delle ASD, per quantoriportato nello statuto e per il riconoscimento quale ente dipromozione sportiva rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] EducativoNazionale, «[…] l’Agenzia delle Entrate non avrebbe dovutodisconoscere in toto tale qualifica ma avrebbe dovuto verificare lacorrettezza del regime fiscale esercitato e, una volta dimostrato, adesempio, l’utilizzo di somme in contanti “sopra soglia”, avrebbedovuto limitarsi, come infatti risulta, a dichiarare la società decadutadalle agevolazioni fiscali previste per le ASD ex lege n. 389/91».

Ilpasso della motivazione è interpretabile anche nel senso che,secondo il giudice di merito, dato che la SSD è potenzialmentetitolare del diritto all’agevolazione, l’Agenzia delle entrate avrebbedovuto non disconoscere in toto le agevolazioni ma piuttosto indicareper quali ragioni le singole operazioni non fossero agevolabili.Compiuto solo in via esemplificativa un riferimento a eventualisomme in contanti “sopra soglia”, il giudice ritiene annullabilel’avviso per aver escluso ogni agevolazione.3.

Con il secondo motivo, rubricato «nullità per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 15 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce, in subordine, per l’ipotesiNumero di raccolta generale 20923/2026in cui il contrasto tra motivazione e dispositivo sia ritenuto suDaptae pruabbblicialezio ne 20/06/2026in via interpretativa, che la sentenza è comunque errata in quanto ilgiudice regionale avrebbe dovuto rideterminare l’entità della pretesatributaria a seguito del disconoscimento delle agevolazioni dellalegge n. 398 del 1991.

Ritenendo parzialmente illegittimo l’avviso,non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’atto impositivo mapronunciarsi sul merito dell’accertamento.4.

Occorre partire dal presupposto che il processo tributario non èdiretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma a unapronuncia di merito, sostitutiva dell'accertamento dell'ufficio.

Neconsegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso diaccertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramenteformale), è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e aricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, allacorretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass.31827/2024, Cass. 27307/2019, Cass. 27560/2018 e Cass.19750/2014).

L’art. 25, quinto comma, legge n. 133 del 1999,ratione temporis vigente, prevedeva: «I pagamenti a favore disocietà, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presentearticolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se diimporto superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari opostali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee aconsentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficacicontrolli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dellefinanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400.

L'inosservanza della presente disposizionecomporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16dicembre 1991, n. 398 […]».

La motivazione della Commissioneregionale, una volta interpretata nel senso indicato esaminando ilprimo motivo, si presta a essere censurata perché giunge adannullare interamente l’avviso di accertamento senza prima chiarire6 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026se tutti i rilievi dell’Agenzia delle entrate, compreso quello relativo aiNumero di raccolta generale 20923/2026pagamenti sopra la soglia massima consentita, fossero toDtatalm pubebnlictaezio ne 20/06/2026destituiti di fondamento, non risultando provata, nemmeno in misuralimitata, l’esistenza di operazioni non agevolabili.5.

Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 90 comma 18 lett. f) della L. 289/2002 e 148 commi 3 e8 lett. d) TUIR, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate deduce che il giudice regionale ha confermatol’annullamento degli avvisi di accertamento, ritenendoimplicitamente non rilevante la mancata presentazione delrendiconto economico-finanziario annuale ai fini del godimento delregime agevolativo dell’art. 148, terzo comma, t.u.i.r. per leassociazioni sportive dilettantistiche, esteso per effetto dell’art. 90legge n. 289 del 2002 alle società sportive dilettantistiche costituitein società di capitali senza fine di lucro.

Oltre a godere dell’esclusionedall’imponibile delle somme versate dai soci per le attivitàistituzionali, prevista per tutti gli enti associativi, le associazionisportive dilettantistiche – rientranti tra le cd. associazioni privilegiate- escludono dall’imponibile anche i corrispettivi ricevuti dagliassociati per prestazioni specifiche a proprio favore (corrispettivi perla partecipazione alla scuola di calcio).

L’agevolazione è condizionataalla previsione nello statuto nonché all’effettiva attuazione di taluneprescrizioni, compreso il rispetto dell’obbligo di redigere e approvareannualmente un rendiconto economico e finanziario, che assolveanche all’esigenza d’indicare in modo distinto le entrate istituzionali(non imponibili) e quelle commerciali (imponibili con le agevolazionidel regime fiscale della legge n. 398 del 1991).6.

Il terzo motivo è fondato perché nel rigettare integralmentel’appello il giudice di secondo grado non ha considerato che la SSDnon aveva predisposto – circostanza non contestata (v.controricorso, pag. 13) - il rendiconto economico e finanziario.7 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026L’art. 90, comma 18, legge n. 289 del 2002 prescrive: «Le societàNumero di raccolta generale 20923/2026e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono Dcaotan pu babltictaozio ne 20/06/2026scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nellostatuto devono essere espressamente previsti: […] f) l'obbligo diredazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità diapprovazione degli stessi da parte degli organi statutari».L’art. 148, ottavo comma, t.u.i.r. stabilisce che le agevolazionipreviste nei precedenti commi della disposizione «si applicano acondizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenticlausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nellaforma dell’atto pubblico o della scrittura priva autenticata oregistrata: […] d) obbligo di redigere e approvare annualmente unrendiconto economico e finanziario secondo le disposizionistatutarie».Il godimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipoassociativo nonché per le società sportive dilettantistiche èsubordinato, oltre che al requisito formale dell’inserimento nellostatuto di apposite clausole, anche al rispetto, in concreto, delleprescrizioni dalle stesse imposte, con onere della prova a carico delcontribuente (Cass. 19395/2025 e Cass. 28723/2025).

Tra taliprescrizioni, l’art. 90, comma 18, lett. f), della legge n. 289 del 2002e l’art. 148, comma 8, lett. d), del t.u.i.r. impongono espressamentel’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendicontoeconomico e finanziario, anche per permettere, come rilevato dallaricorrente, di distinguere in modo chiaro l’attività istituzionale daquella commerciale.Il rendiconto economico e finanziario non è sostituibile, comededotto dalla controricorrente, dalla presentazione del bilanciocivilistico, stante la specifica funzione di trasparenza che il primo èdestinato ad assolvere.

La sua mancata predisposizione costituiscedi per sé una violazione idonea a precludere l’accesso ai beneficifiscali previsti per gli enti non commerciali, considerando non8 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionaliNumero di raccolta generale 20923/2026effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei Dcaotan pfurboblincatziio ne 20/06/2026degli iscritti (Cass. 2865/2026).7.

Con il quarto motivo, «nullità per carenza della motivazione inviolazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce chela sentenza afferma in modo apodittico che gli importi pagati daifrequentatori della scuola di calcio per vitto, alloggio, trasporto,frequenza scolastica e disbrigo di pratiche amministrative, ecomunque gli importi eccedenti il corrispettivo specifico dellaformazione sportiva, costituirebbero dei “rimborsi analitici”.

Nonviene indicato in base a quali fatti possa giungersi a tale conclusione.Non vengono prese in considerazione le allegazioni dell’Ufficio sullecontraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla parte e sulla mancanzadi documentazione idonea a ricondurre i costi in capo agli iscrittianziché in capo alla società e alla contabilizzazione degli incassi inparte a quota d’iscrizione, in parte a rimborso di costi, in parte adeposito cauzionale e soltanto per il residuo a differenza imponibile.8.

Anche il quarto motivo è fondato.8.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale, che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel9 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nellaNumero di raccolta generale 20923/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensiDbatial epu»b;bl icaèzio ne 20/06/2026esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., nn. 8053/2014 e8054/2014).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez.

U., 22232/2016).8.2 La sentenza riconosce la natura non commerciale dell’ente e ilregime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventinatura commerciale in ragione di un dato formale, quale ilriconoscimento rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA],diretta emanazione del CONI, nonché delle generiche giustificazionisulle modalità di organizzazione delle giornate degli allievi, senzauna concreta verifica dei presupposti che consentano una deroga alregime ordinario di tassazione (Cass. 28723/2025, Cass.13935/2025, Cass. 31924/2024 e Cass. 6361/2023).

Non èsufficiente la conformità delle regole associative al dettatolegislativo, essendo necessaria una verifica sull’effettiva attivitàsvolta al fine di evitare che lo schema associativo, pur formalmenterispettoso degli ulteriori requisiti richiesti dalle lettere a), c), d), e)ed f) dell’art. 148, comma 8, t.u.i.r e dall’art. 4, comma 7, del D.P.R.n. 633 del 1972, sia di fatto impiegato quale schermo di un’attivitàcommerciale svolta in forma associata.

La motivazione si fonda sullaapodittica considerazione che per il vitto, l’alloggio e le altreprestazioni la società si era limitata a percepire dai partecipanti “ilrimborso analitico delle prestazioni effettuate da soggetti terzi”.

Il10 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026giudice non specifica su quali documenti o elementi di prova basi ilNumero di raccolta generale 20923/2026proprio convincimento, né si confronta con le contDeastat pauzbbiolicnaziio ne 20/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottolineato la mancanza diprove documentali sui rimborsi e la sproporzione tra il costo deiservizi e l’attività sportiva.

La motivazione aderisce alla posizionedell’appellante, senza concretamente spiegare perché erano statedisattese le allegazioni dell’Ufficio, non consentendo così dicomprendere la ratio decidendi.9.

In conclusione, devono essere accolti il secondo, il terzo e ilquarto motivo, mentre va rigettato il primo.

La sentenza impugnatava cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigettato ilprimo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, affinché,in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 22/5/2026il PresidentePaolo Di Marzio11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a corsi per l’avviamento o il perfezionamento del Dgaitao pcuobb ldicaezlio ne 20/06/2026calcio, rivolti soprattutto ad atleti stranieri. L’Ufficio riteneva che nonpotessero riconoscersi i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del1991 e dagli artt. 148 t.u.i.r., 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e 90 legge n.289 del 2002, in quanto la SSD svolgeva un’attività commercialesimile a quella di un’agenzia di viaggi.2. La CTP di Perugia, con la sentenza n. 592/2015, accoglieva iricorsi della società ritenendo:- che la contribuente rientrasse nella categoria della societàsportive dilettantistiche e che l’Agenzia delle entrate non potessedisconoscere tale qualifica;- che l’Ufficio aveva dimostrato che, per l’utilizzo di somme incontanti oltre la soglia consentita, la ricorrente fosse decaduta dalleagevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991. Venuto meno ilregime agevolativo, doveva tuttavia applicarsi la disciplina ordinariadegli artt. 148 e 149 t.u.i.r. nonché dell’art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972,norme che prevedono la detassazione ai fini IRES, IRAP e IVA siadelle entrate derivanti da attività istituzionali sia di quelle derivantidall’ “attività decommercializzata” ovvero le somme versate dagliassociati a titolo di quote o contributi nonché le somme in direttacorrispondenza di attività svolte in attuazione degli scopiistituzionali;- che per le prestazioni di vitto, alloggio, educative e di trasportola società si avvaleva di terzi, senza ricevere somme a titolo diremunerazione o provvigione;- che la società redigeva il bilancio CEE, di capacità informativasuperiore al rendiconto, non distribuiva utili di esercizio, non siavvaleva di una rete di rappresentanti e per l’attività educativarichiedeva importi “coerenti”.3. La CTR dell’Umbria, con la sentenza n. 119/2017, rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice regionale rilevava:2 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026- che la società poteva essere equiparata, ai fini delle agevolazioniNumero di raccolta generale 20923/2026tributarie, a un’associazione sportiva dilettantistica in forzaD satiaa p udbbeliclalozio ne 20/06/2026statuto che del riconoscimento di ente di promozione sportivarilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] (CSEN);- che mancava la prova dello scopo commerciale. Organizzandocorsi di scuola di calcio di durata medio-lunga, la SSD curava legiornate degli allievi fornendo vitto, alloggio e altri servizi. Per losvolgimento di tutte queste attività, la società si rivolgeva a terzi,senza che fosse provata la percezione di provvigioni o sommeulteriori rispetto a un rimborso dei costi;- che il costo dei corsi era “coerente” perché l’Ufficio avevaeseguito confronti con corsi di durata inferiore, così come eraplausibile che fossero riconosciuti sconti in relazione alle esigenzedei singoli allievi. Non rilevava la pubblicità dei corsi su internet névi era prova di una “fitta rete di rappresentanti”.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a quattromotivi mentre la contribuente ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «nullità per contraddittorietà tramotivazione e dispositivo in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4c.p.c., degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4,d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate contesta che mentre dalla motivazione sideduce che l’Ufficio avrebbe dovuto disconoscere le agevolazionidella legge n. 398 del 1991 (il giudice utilizza l’espressione: “l’utilizzodi somme in contanti sopra soglia”), contraddittoriamente ildispositivo “accoglie l’appello” e annulla completamente l’attoimpositivo, anche per la parte relativa alla decadenza dalle3 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026agevolazioni della predetta legge. Le agevolazioni previste dallaNumero di raccolta generale 20923/2026legge n. 398 del 1991 consentono alle associazioni conDa taf ipnubablliictaàzio ne 20/06/2026sportiva dilettantistica e, in forza dell’estensione della disciplinastabilita dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, alle società sportivedilettantistiche di optare per il regime forfettario di determinazionedell’imponibile in misura pari al 3% delle entrate di naturacommerciale, oltre le plusvalenze, fino all’ammontare di euro250.000,00. È causa automatica di decadenza dalle agevolazioni laviolazione dell’art. 25, quinto comma, legge n. 133 del 1999, chevieta alle associazioni l’uso di contante per somme superiori a euro516,00.2. Il primo motivo non è fondato perché l’ipotizzatacontraddittorietà della motivazione della sentenza di appello èsuperabile. Occorre precisare che nel motivo è presente un refusofacilmente riconoscibile perché la sentenza di secondo grado per glianni d’imposta 2010 e 2011 – a differenza di quella per l’annod’imposta 2009 – aveva confermato e non riformato la sentenza diprimo grado, che aveva accolto i ricorsi della società. Resta fermoche, per effetto della sentenza impugnata, l’avviso di accertamentodeve intendersi integralmente annullato.2.1 L’eccezione della controricorrente secondo cui le censure deimotivi primo, secondo e quarto dell’Agenzia delle entrate sonoinammissibili per la sussistenza di una cd. “doppia conforme”, non èaccoglibile perché nessuno dei motivi richiamati è formulato ai sensidel num. 5 dell’art. 360 c.p.c. per l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio né è necessaria una loro riqualificazione, attenendo avizi di motivazione apparente e alla violazione delle regole sullanatura d’impugnazione-merito del giudizio tributario.2.2 A seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., l’unica contraddittorietà della motivazione che può renderenulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoriache può condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass.,4 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026Numero di raccolta generale 20923/2026Sez. U., 32000/2022). A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiaritoData pubblicazione 20/06/2026che è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 5930/2025, Cass. 35947/2023 e Cass. 33961/2022).L’anomalia consiste nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» o nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi sufficienza della motivazione (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).2.3 A pag. 4 della motivazione della sentenza di appello è riportatoche, applicandosi alle SSD la disciplina delle ASD, per quantoriportato nello statuto e per il riconoscimento quale ente dipromozione sportiva rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] EducativoNazionale, «[…] l’Agenzia delle Entrate non avrebbe dovutodisconoscere in toto tale qualifica ma avrebbe dovuto verificare lacorrettezza del regime fiscale esercitato e, una volta dimostrato, adesempio, l’utilizzo di somme in contanti “sopra soglia”, avrebbedovuto limitarsi, come infatti risulta, a dichiarare la società decadutadalle agevolazioni fiscali previste per le ASD ex lege n. 389/91». Ilpasso della motivazione è interpretabile anche nel senso che,secondo il giudice di merito, dato che la SSD è potenzialmentetitolare del diritto all’agevolazione, l’Agenzia delle entrate avrebbedovuto non disconoscere in toto le agevolazioni ma piuttosto indicareper quali ragioni le singole operazioni non fossero agevolabili.Compiuto solo in via esemplificativa un riferimento a eventualisomme in contanti “sopra soglia”, il giudice ritiene annullabilel’avviso per aver escluso ogni agevolazione.3. Con il secondo motivo, rubricato «nullità per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 15 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce, in subordine, per l’ipotesiNumero di raccolta generale 20923/2026in cui il contrasto tra motivazione e dispositivo sia ritenuto suDaptae pruabbblicialezio ne 20/06/2026in via interpretativa, che la sentenza è comunque errata in quanto ilgiudice regionale avrebbe dovuto rideterminare l’entità della pretesatributaria a seguito del disconoscimento delle agevolazioni dellalegge n. 398 del 1991. Ritenendo parzialmente illegittimo l’avviso,non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’atto impositivo mapronunciarsi sul merito dell’accertamento.4. Occorre partire dal presupposto che il processo tributario non èdiretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma a unapronuncia di merito, sostitutiva dell'accertamento dell'ufficio. Neconsegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso diaccertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramenteformale), è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e aricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, allacorretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass.31827/2024, Cass. 27307/2019, Cass. 27560/2018 e Cass.19750/2014). L’art. 25, quinto comma, legge n. 133 del 1999,ratione temporis vigente, prevedeva: «I pagamenti a favore disocietà, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presentearticolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se diimporto superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari opostali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee aconsentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficacicontrolli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dellefinanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizionecomporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16dicembre 1991, n. 398 […]». La motivazione della Commissioneregionale, una volta interpretata nel senso indicato esaminando ilprimo motivo, si presta a essere censurata perché giunge adannullare interamente l’avviso di accertamento senza prima chiarire6 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026se tutti i rilievi dell’Agenzia delle entrate, compreso quello relativo aiNumero di raccolta generale 20923/2026pagamenti sopra la soglia massima consentita, fossero toDtatalm pubebnlictaezio ne 20/06/2026destituiti di fondamento, non risultando provata, nemmeno in misuralimitata, l’esistenza di operazioni non agevolabili.5. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 90 comma 18 lett. f) della L. 289/2002 e 148 commi 3 e8 lett. d) TUIR, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate deduce che il giudice regionale ha confermatol’annullamento degli avvisi di accertamento, ritenendoimplicitamente non rilevante la mancata presentazione delrendiconto economico-finanziario annuale ai fini del godimento delregime agevolativo dell’art. 148, terzo comma, t.u.i.r. per leassociazioni sportive dilettantistiche, esteso per effetto dell’art. 90legge n. 289 del 2002 alle società sportive dilettantistiche costituitein società di capitali senza fine di lucro. Oltre a godere dell’esclusionedall’imponibile delle somme versate dai soci per le attivitàistituzionali, prevista per tutti gli enti associativi, le associazionisportive dilettantistiche – rientranti tra le cd. associazioni privilegiate- escludono dall’imponibile anche i corrispettivi ricevuti dagliassociati per prestazioni specifiche a proprio favore (corrispettivi perla partecipazione alla scuola di calcio). L’agevolazione è condizionataalla previsione nello statuto nonché all’effettiva attuazione di taluneprescrizioni, compreso il rispetto dell’obbligo di redigere e approvareannualmente un rendiconto economico e finanziario, che assolveanche all’esigenza d’indicare in modo distinto le entrate istituzionali(non imponibili) e quelle commerciali (imponibili con le agevolazionidel regime fiscale della legge n. 398 del 1991).6. Il terzo motivo è fondato perché nel rigettare integralmentel’appello il giudice di secondo grado non ha considerato che la SSDnon aveva predisposto – circostanza non contestata (v.controricorso, pag. 13) - il rendiconto economico e finanziario.7 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026L’art. 90, comma 18, legge n. 289 del 2002 prescrive: «Le societàNumero di raccolta generale 20923/2026e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono Dcaotan pu babltictaozio ne 20/06/2026scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nellostatuto devono essere espressamente previsti: […] f) l'obbligo diredazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità diapprovazione degli stessi da parte degli organi statutari».L’art. 148, ottavo comma, t.u.i.r. stabilisce che le agevolazionipreviste nei precedenti commi della disposizione «si applicano acondizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenticlausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nellaforma dell’atto pubblico o della scrittura priva autenticata oregistrata: […] d) obbligo di redigere e approvare annualmente unrendiconto economico e finanziario secondo le disposizionistatutarie».Il godimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipoassociativo nonché per le società sportive dilettantistiche èsubordinato, oltre che al requisito formale dell’inserimento nellostatuto di apposite clausole, anche al rispetto, in concreto, delleprescrizioni dalle stesse imposte, con onere della prova a carico delcontribuente (Cass. 19395/2025 e Cass. 28723/2025). Tra taliprescrizioni, l’art. 90, comma 18, lett. f), della legge n. 289 del 2002e l’art. 148, comma 8, lett. d), del t.u.i.r. impongono espressamentel’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendicontoeconomico e finanziario, anche per permettere, come rilevato dallaricorrente, di distinguere in modo chiaro l’attività istituzionale daquella commerciale.Il rendiconto economico e finanziario non è sostituibile, comededotto dalla controricorrente, dalla presentazione del bilanciocivilistico, stante la specifica funzione di trasparenza che il primo èdestinato ad assolvere. La sua mancata predisposizione costituiscedi per sé una violazione idonea a precludere l’accesso ai beneficifiscali previsti per gli enti non commerciali, considerando non8 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionaliNumero di raccolta generale 20923/2026effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei Dcaotan pfurboblincatziio ne 20/06/2026degli iscritti (Cass. 2865/2026).7. Con il quarto motivo, «nullità per carenza della motivazione inviolazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce chela sentenza afferma in modo apodittico che gli importi pagati daifrequentatori della scuola di calcio per vitto, alloggio, trasporto,frequenza scolastica e disbrigo di pratiche amministrative, ecomunque gli importi eccedenti il corrispettivo specifico dellaformazione sportiva, costituirebbero dei “rimborsi analitici”. Nonviene indicato in base a quali fatti possa giungersi a tale conclusione.Non vengono prese in considerazione le allegazioni dell’Ufficio sullecontraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla parte e sulla mancanzadi documentazione idonea a ricondurre i costi in capo agli iscrittianziché in capo alla società e alla contabilizzazione degli incassi inparte a quota d’iscrizione, in parte a rimborso di costi, in parte adeposito cauzionale e soltanto per il residuo a differenza imponibile.8. Anche il quarto motivo è fondato.8.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale, che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel9 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nellaNumero di raccolta generale 20923/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensiDbatial epu»b;bl icaèzio ne 20/06/2026esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).8.2 La sentenza riconosce la natura non commerciale dell’ente e ilregime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventinatura commerciale in ragione di un dato formale, quale ilriconoscimento rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA],diretta emanazione del CONI, nonché delle generiche giustificazionisulle modalità di organizzazione delle giornate degli allievi, senzauna concreta verifica dei presupposti che consentano una deroga alregime ordinario di tassazione (Cass. 28723/2025, Cass.13935/2025, Cass. 31924/2024 e Cass. 6361/2023). Non èsufficiente la conformità delle regole associative al dettatolegislativo, essendo necessaria una verifica sull’effettiva attivitàsvolta al fine di evitare che lo schema associativo, pur formalmenterispettoso degli ulteriori requisiti richiesti dalle lettere a), c), d), e)ed f) dell’art. 148, comma 8, t.u.i.r e dall’art. 4, comma 7, del D.P.R.n. 633 del 1972, sia di fatto impiegato quale schermo di un’attivitàcommerciale svolta in forma associata. La motivazione si fonda sullaapodittica considerazione che per il vitto, l’alloggio e le altreprestazioni la società si era limitata a percepire dai partecipanti “ilrimborso analitico delle prestazioni effettuate da soggetti terzi”. Il10 di 11Numero registro generale 25812/2017Numero sezionale 4390/2026giudice non specifica su quali documenti o elementi di prova basi ilNumero di raccolta generale 20923/2026proprio convincimento, né si confronta con le contDeastat pauzbbiolicnaziio ne 20/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottolineato la mancanza diprove documentali sui rimborsi e la sproporzione tra il costo deiservizi e l’attività sportiva. La motivazione aderisce alla posizionedell’appellante, senza concretamente spiegare perché erano statedisattese le allegazioni dell’Ufficio, non consentendo così dicomprendere la ratio decidendi.9. In conclusione, devono essere accolti il secondo, il terzo e ilquarto motivo, mentre va rigettato il primo. La sentenza impugnatava cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigettato ilprimo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, affinché,in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 22/5/2026il PresidentePaolo Di Marzio11 di 11