CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avviso di accertamento cherideterminava sinteticamente ex art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026del 1973 il reddito nella somma di euro 160.393,00, ai fini Irpef eNumero di raccolta generale 15462/2026addizionali, per l’anno d’imposta 2006. La contribuente noDanta pauvbbelicvaazio ne 20/05/2026presentato le dichiarazioni dei redditi nel periodo 2004-2008. Glielementi indicativi di una maggiore capacità contributiva erano statiindividuati nel possesso di un immobile adibito a residenza principalein Roma, locato per un canone annuo di euro 4.200,00, enell’acquisto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 9/10/2008 di due immobili, per l’importorispettivamente di euro 540.000,00 ed euro 180.000,00, e in data14/5/2009 di un veicolo per euro 14.880,00.2. Con sentenza n. 97/2013 la CTP di Latina rigettava il ricorso.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 2976/2014, accoglieva invecel’appello della contribuente. Accertata l’utilizzabilità delledichiarazioni scritte rese da terzi, riteneva che la contribuente avessea disposizione le somme necessarie per gli acquisti grazie a quantoricevuto dall’ex coniuge e dal compagno.4. A seguito di ricorso dell’Agenzia, questa Corte con sentenza n.12057 del 2016 accoglieva il primo motivo, assorbito il secondo.L’accertamento era stato ritenuto illegittimo sulla base di risparmidepositati su un libretto, delle dichiarazioni di terzi, dirette a provarel'esistenza di donazioni d’ingente valore da parte di una personalegata sentimentalmente alla contribuente e il contributo almantenimento dell'ex marito nonché sul presupposto che nonoccorreva la prova rigorosa delle somme utilizzate per l'acquisto deibeni valorizzati dall'ufficio. Così operando, il giudice di secondo gradoaveva violato in principi tema di prova idonea a superare lapresunzione nascente dall'art. 38, quarto comma, d.P.R. n.600 del1973 quando i redditi derivano da donazione (Cass. 916/2016 eCass. 20028/2011). Non aveva compiuto alcuna indagine sullanatura eventualmente esente dei redditi e/o sul fatto che le sommefossero soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.2 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/20265. Riassunta la causa, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina,Numero di raccolta generale 15462/2026con la sentenza n. 5410/2018 rigettava il ricorso. Il giudice Ddaetal pruibnblvicaiozio ne 20/05/2026rilevava:- che al presente procedimento, come stabilito dal giudice dilegittimità, non era applicabile l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del2000;- che l’accertamento di maggiori redditi ex art. 38, quarto comma,d.P.R. n. 600 del 1973 può essere validamente contestato solooffrendo prova contraria idonea e documentata;- che gli elementi su cui il giudice di appello aveva fondato ladecisione non erano idonei a vincere la presunzione di maggiorecapacità contributiva. Nonostante non potesse trascurarsi la valenzaindiziaria delle dichiarazioni scritte rese da terzi, le “grazioseelargizioni” effettuate dal compagno ammontavano a circa euro100.000,00/110.000,00 sicché erano assolutamente inadeguate acoprire le spese sostenute fra il 2005 e il 2009, pari a euro734.880,00. Rimanevano tali anche se integrate con il contributo dimantenimento dell’ex coniuge di euro 500,00 mensili (sommaperaltro destinata al mantenimento della contribuente) o l’importodal medesimo versato una tantum di euro 11.400,00. Mancava laprova della provenienza delle somme versate sul libretto di risparmioe in particolare che esse potessero considerarsi esenti da imposta osoggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non rilevava laproduzione nel giudizio di appello degli estratti conto del periodo2005/2007 del compagno poiché non contenevano indicazioni sulbeneficiario dei prelievi, con la conseguenza che non era possibilericondurre le movimentazioni alla contribuente.6. La contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026Numero di raccolta generale 15462/20268. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloData pubblicazione 20/05/2026la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «violazione e/o errataapplicazione del principio di diritto chiarito dalla Corte Suprema diCassazione nella sentenza n. 12057/2016 emessa l’11 maggio 2016e depositata il 13 giugno 2016», la contribuente rileva che il giudicedel rinvio non ha applicato correttamente il principio di dirittoindicato dal giudice di legittimità. La motivazione apparecontraddittoria ed errata in quanto, pur partendo dal correttopresupposto che le dichiarazioni dei terzi devono essere prese inconsiderazione, omette di considerarne il valore probatorio edomette altresì di eseguire la verifica richiesta dalla Corte dicassazione. Qualora avesse seguito il principio indicato, il giudiceavrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta dallacontribuente “come valida ad annullare l’avviso di accertamento […]impugnato o in subordine come valida a ridurre l’importo richiestoalla contribuente […]”. Le somme versate dal compagno e dall’exconiuge erano esenti perché versate da persone che presentavanola dichiarazione dei redditi. La contribuente era tenuta solo adimostrare di avere ricchezze a disposizione per donazione oppureredditi esenti da imposta o da obbligo dichiarativo in quantoassoggettati a imposta sostitutiva. Aveva anche dimostrato dipossedere da epoca risalente somme frutto di risparmi, accumulatinel tempo e depositati in un libretto postale. La validità probatoriadella documentazione era confermata dalla CTR di Roma con lasentenza n. 809/2016 in un giudizio relativo all’annualità 2007basato sulle stesse “motivazioni”.2. Il motivo è inammissibile.2.1 I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di4 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026Numero di raccolta generale 15462/2026motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero perData pubblicazione 20/05/2026entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltantouniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di dirittoenunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti alprocesso, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamentei fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di unapprezzamento complessivo in funzione della statuizione da renderein sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenzegià verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre adestrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportarela valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazionedi altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni edecadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartitedalla decisione di legittimità (Cass. 448/2020, Cass. 27337/2019 eCass. 17790/2014).2.2 Occorre poi ribadire, dato che il motivo non richiama l’art. 360c.p.c., che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzioneidentificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Neconsegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possederei caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorielogiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. 11603/2018). Si è, altresì,precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non èconsentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare lesingole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazionedel motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianzecumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera taleda consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in5 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026Numero di raccolta generale 15462/2026cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motiviData pubblicazione 20/05/2026diversi (Cass. 26790/2018).2.3 Dopo aver denunciato una violazione del mandato della Corte dicassazione, la ricorrente riconosce che il giudice del rinvio sia partitodal presupposto che dichiarazioni scritte di terzi potessero essereprese in considerazione. Lamenta la sussistenza di una motivazione“contradditoria e errata” per non aver adeguatamente valorizzato laprova contraria offerta dalla contribuente attraverso dichiarazioniscritte di terzi e altri documenti, senza considerare i limiti entro cuiuna motivazione apparente o l’omessa valutazione di un fattodecisivo possono essere presi in considerazione ai sensi dell’art. 360,primo comma num. 4 e 5 c.p.c. A seguito della riforma dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabilee l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito èquella insuperabile (cfr. Cass., Sez. U., 32000/2022). A taleriguardo, la Suprema Corte ha chiarito che è oggi denunciabile insede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 33961/2022, Cass. 35947/2023 e Cass.5930/2025).3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «violazione e/o errataapplicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in combinatodisposto con l’art. 1 D.L.gs. n. 546/92», la ricorrente deduce diessere stata oggetto di un accertamento sintetico relativamente aglianni 2004-08. Gli avvisi di accertamento ricevuti per le annualità2005, 2006 e 2007 si basano sugli stessi presupposti oggettivi e sonotutti stati impugnati eccependo l’omessa valutazione delledichiarazioni rese da un legale e delle somme ricevute dall’exconiuge con produzione della stessa documentazione. Mentre i6 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026Numero di raccolta generale 15462/2026giudizi per gli anni 2005 e 2006 sono ancora pendenti, nel giudizioData pubblicazione 20/05/2026relativo all’anno 2007, la CTP di Roma con la sentenza n. 809/2016,depositata il 20/1/2016, ha ritenuto la documentazione esaustiva. Ilgiudicato relativo all’annualità 2007 deve essere esteso alle dueprecedenti annualità, tenuto conto che l’eccezione di giudicato èun’eccezione impropria rilevabile d’ufficio a condizione che siaprodotta la sentenza con attestazione del passaggio in giudicato. Lacircostanza era stata rappresentata nel giudizio di rinvio attraversoil deposito della sentenza ma la CTR aveva omesso di valutare ilgiudicato.4. Il secondo motivo sulla violazione del giudicato esterno, daricondurre all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è infondato.4.1 Parte ricorrente non precisa quando la sentenza sia passata ingiudicato. La controricorrente riconosce, tuttavia, che la sentenzadella CTP di Roma sia passata in giudicato, precisando che ladecisione è divenuta definitiva il 20/7/2016 (v. controricorso, pag.10), ed eccepisce piuttosto che il giudizio di rinvio si sia concluso conil deposito della sentenza impugnata il 17/7/2018 e che l’eccezionedi giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta nelgiudizio di legittimità. Occorre infatti considerare che in tema diimpugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nelcorso del giudizio di secondo grado – o, può aggiungersi, nel giudiziorinvio - e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dellostesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si siapronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con ilricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass., Sez.U., 21493/2010). L’eccezione di giudicato era peraltro formulataanche a pag. 31 del ricorso per riassunzione 12/1/2017: “Lamenzionata [sentenza della CTR di Roma n. 809/2016] è passata ingiudicato e fa stato tra le parti […]”.4.2 Per l’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nella sentenzapassata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o7 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026aventi causa. Il principio ha una valenza limitata nel contenziosoNumero di raccolta generale 15462/2026tributario nel quale il rapporto tra fisco e contribuente è un Draatap ppuboblrictaozio ne 20/05/2026di durata, spesso destinato a protrarsi nel tempo. Cass., Sez. U., n.13916 del 2006 ha chiarito che «[q]ualora due giudizi tra le stesseparti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno diessi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad unpunto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto didiritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum”del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, nontrova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia deiperiodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutivadell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fattiche si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardaresoltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sulpiano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo(ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie cheestendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, lequalificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specificadisciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmentepermanente».4.3 Parte ricorrente deduce che nel giudizio relativo all’annod’imposta 2007 la prova contraria costituita dai documenti relativialle dichiarazioni di un legale e dalle somme ricevute dall’ex coniugesiano stati ritenuti “esaustivi” (v. ricorso per cassazione, pag. 18 e19). Posto che la disponibilità e gli acquisti sulla base dei quali è8 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026stato determinato il reddito sintetico non sono stati posti inNumero di raccolta generale 15462/2026discussione, il giudicato relativo all’anno 2007 non si Daetas ptuebbnlidcaezio ne 20/05/2026automaticamente anche a diversi anni d’imposta. È ben possibile chela contribuente avesse fornito la prova contraria per quell’annualitàe non per le restanti. A una diversa conclusione dovrebbe pervenirsi– ma la circostanza non è nemmeno dedotta – se la CTP di Romaavesse esplicitamente accertato, sulla base della documentazionedepositata per l’anno d’imposta 2007, che quell’anno la contribuenteavesse acquisito risorse finanziarie per coprire non solo le spese perincrementi patrimoniali attribuibili a quell’anno d’imposta mal’insieme complessivo delle spese riferibili a tutti i diversi annioggetto degli accertamenti. È necessario anche ricordare che ilgiudice del rinvio, come è stato riferito riportando i fatti di causa,pone in maniera chiara a confronto, evidenziandone la sproporzione,le spese complessivamente sostenute fra il 2005 e il 2009 con lerisorse provenienti dal compagno e l’ex coniuge.5. Parte ricorrente chiede di sollevare la questione di costituzionalitàdell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per violazione degli artt. 23, 24 e53 Cost. in quanto il redditometro consente all’Amministrazionefinanziaria di creare un sistema di determinazione della baseimponibile del reddito che genera una sproporzionenell’accertamento della capacità contributiva. Permette all’Ufficio diquantificare il reddito presuntivamente con ampia discrezionalità,violando il diritto alla giusta imposizione fiscale, con evidentedisparità di trattamento fra contribuenti a seconda che sia utilizzatoo meno questa tipologia di accertamento.6. La questione è manifestamente infondata.Nel sostenere che l’Amministrazione può giungere ad accertare unreddito attraverso presunzioni svincolate della fattispecie concreta,in modo del tutto irrazionale, parte ricorrente cita il caso dellaresidenza principale gravata da un mutuo senza chiarire quale9 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026oggetto la contribuente. La metodologia del redditometro è già stataNumero di raccolta generale 15462/2026esaminata dalla Corte costituzionale senza che la ricorreDnattae p uobbflficraazio ne 20/05/2026nuovi elementi che possano giustificare una diversa valutazione. Conl’ordinanza n. 297 del 2004 la Corte costituzionale ha richiamatoquanto statuito con la sentenza n. 83 del 1987, che nell'esaminare iltesto originario della norma impugnata, meno garantista di quellasuccessiva, aveva affermato che i metodi di accertamento induttivoprevisti dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, purse fondano l'accertamento su presunzioni iuris tantum, sonorispettosi dell'art. 53 Cost., in quanto ancorano l'accertamento aelementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idoneia costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva:l'accertamento fondato sulla prova della esistenza di "elementi ecircostanze di fatto certi", i quali dimostrino l'inattendibilità dellaquantificazione del reddito risultante dalla determinazione analiticae la correlativa sussistenza di un maggior reddito, si palesa quindicome "un accertamento presuntivo che, lungi dal violare il principiocostituzionale della correlazione tra capacità contributiva eimposizione tributaria, ne costituisce un mezzo di attuazione, inquanto è reso ragionevole dal ricorso a indici idonei a darefondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacitàcontributiva".7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi infavore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m.n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 5.600,00. Sussistono i presupposti processuali per imporrealla contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del10 di 11Numero registro generale 7756/2019Numero sezionale 3781/2026d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.Numero di raccolta generale 15462/2026228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti prDoactae psusbbulicaalziio ne 20/05/2026per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa11 di 11