CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23153/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia, sezione staccata di Lecce, n. 768/2019, depositata il13/3/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceva un avviso di accertamento ai fini Irpefper l’anno 2007 riportante una maggiore imposta di euro 28.138,00,oltre sanzioni. L’Amministrazione finanziaria accertava unaNumero registro generale 28942/2019Numero sezionale 5242/2026Numero di raccolta generale 23153/2026plusvalenza di euro 122.340,00, quale differenza fra il valore diData pubblicazione 14/07/2026cessione (euro 135.000,00) e il valore iniziale rivalutato (euro12.660,47) di un terreno suscettibile di vocazione edificatoria, sitoin Ostuni. L’Amministrazione riteneva di non prendere inconsiderazione i costi indicati nella fattura n. 21/1994 in quantoconteneva una descrizione generica dei lavori eseguiti. Non sitrattava di una spesa incrementativa.2. La CTP di Brindisi, con sentenza n. 42/2014, rigettava il ricorsodel contribuente, condividendo la prospettazione erariale perché lafattura si riferiva a lavori risalenti nel tempo e descrittigenericamente.3. Con la sentenza n. 768/2019 la CTR della Puglia accoglievaparzialmente l’appello del contribuente, ritenendo che parte dei costidella fattura fossero riconoscibili. La squadratura del terreno, latrivellazione del pozzo artesiano, lo scavo di buche e la fornitura dipiante di ulivo avevano comportato un aumento del valore delterreno. Il costo della fattura era valorizzabile “nella misura di dueterzi”.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato due motivi mentrel’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per error in procedendo: Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia (in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)», il contribuentelamenta che non si comprende, «tra l’altro in violazione dell’art. 68,c. 2, del DPR 917/86», la ragione per cui i costi della fattura nonsiano riconoscibili per intero, considerato che tutti i lavori elencatierano inerenti e deducibili, trattandosi d’interventi deducibilirealizzati ex novo. Il giudice avrebbe dovuto indicare analiticamente2 di 6Numero registro generale 28942/2019Numero sezionale 5242/2026i lavori considerati non inerenti o non deducibili. La motivazione dellaNumero di raccolta generale 23153/2026sentenza è solo apparente. Data pubblicazione 14/07/20262. Il primo motivo è inammissibile.È solo fino al d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012,che l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. prevedeva la possibilitàd’impugnare la sentenza per vizio di motivazione “per omessa,insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivodella controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”. Ilnuovo num. 5, successivamente non modificato nemmeno dal d.lgs.n. 149 del 2022, prevede che la sentenza possa essere impugnataper “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti”. La carenza di motivazione puòrilevare con riferimento al num. 4 perché tutti i provvedimentigiurisdizionali, ai sensi dell’art. 111, sesto comma, devono esseremotivati e l’art. 132 c.p.c. prescrive che la sentenza deve contenerela concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.A seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla unasentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza motivazionale chepuò condurre allo stesso esito è quella insuperabile (cfr. Cass., Sez.U., 32000/2022). Questa Corte ha ripetutamente osservato che èdenunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. 5930/2025, Cass.35947/2023 e Cass. 33961/2022). L’anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua3 di 6Numero registro generale 28942/2019Numero sezionale 5242/2026Numero di raccolta generale 23153/2026contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014). La sentenzaData pubblicazione 14/07/2026impugnata ha preso in considerazione la fattura n. 21/1994 eindividuato i costi per i lavori che avevano contribuito a incrementareil valore del terreno. La motivazione non può qualificarsi apparente,a maggior ragione se si considera che il ricorrente, nel sostenere cheanche altri interventi avevano incrementato il valore del terreno,nemmeno individua i lavori che il giudice avrebbe erroneamente nonpreso in considerazione.3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «nullità dellasentenza per omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione dimerito ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4 c.p.c.», il contribuente deduceche la sentenza non indica se la parte di due terzi della fattura debbaessere convertita in euro e poi rivalutata tenendo presente ilcoefficiente di rivalutazione istat, come richiesto dal ricorrente neiprecedenti gradi di giudizio. Il prezzo di acquisto dei terrenisuscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del primocomma dell’art. 67 t.u.i.r. è costituito dal prezzo di acquistoaumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base allavariazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valoredegli immobili.4. Anche il secondo motivo è inammissibile.Premesso che il ricorrente non riporta la domanda formulataavanti il giudice di appello oggetto di un’omessa pronuncia, nonconsentendo di verificare il fondamento della violazione denunciata,non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delgiudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo,dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia statacompletamente omessa una decisione su di un punto che si palesiindispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 15255/20194 di 6Numero registro generale 28942/2019Numero sezionale 5242/2026Numero di raccolta generale 23153/2026e Cass. 2151/2021). Il giudice si è pronunciato sui limiti in cui laData pubblicazione 14/07/2026domanda relativa ai costi della fattura n. 21/1994 potesse essereaccolta e, senza una specifica motivazione, non ha rivalutato i costi,come previsto per i costi inerenti dall’art. 68, secondo comma,t.u.i.r., in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famigliedi operai e impiegati. Il vizio di omessa pronuncia differisce dal viziodi omessa motivazione. L’omessa pronuncia implica la completaomissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto mentre l’omessa motivazione presuppone l'esame dellaquestione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito,seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente noncorretto ovvero senza giustificazione (Cass. 6150/2021). Ricorre laviolazione dell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto lapronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulladomanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmenteproposte: «i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo silamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile perla soluzione del caso concreto che deve essere fatta valereesclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perviolazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia diviolazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio dimotivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questioneoggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito,ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e vadenunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo lariformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessapronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazionedella domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, ilquale manchi completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o dirigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al5 di 6Numero registro generale 28942/2019Numero sezionale 5242/2026contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., commaNumero di raccolta generale 23153/20261, n. 5, presuppone che un esame della questione ogDgatea tputbob licdaziio ne 14/07/2026doglianza vi sia stato, ma che esso sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradottonella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazioneapparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass.22204/2021 e Cass. 27551/2024). L'erronea sussunzione, comeavvenuto nel caso in esame, nell'uno piuttosto nell'altro motivo diricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede dilegittimità comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass. 7268/2012).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.I compensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto deiparametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sonoliquidati come da dispositivo. Sussistono i presupposti processualiper imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributounificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 1.400,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dellalegge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro6 di 6