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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13702/2026

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icilio digitale alla PEC: avv.antoniocoscia@arubapec.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 570/2024depositata il 19/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Tribunale di Bolognaricorso ai sensi dell’art.1159 bis c.c., per l’accertamento del suointervenuto acquisto per usucapione speciale della proprietà di fondi rusticie fabbricati in Castiglione dei Pepoli, formalmente intestati a MiriamMonticelli (prima nuda proprietaria poi, alla morte del padre WalterMonticelli che ne era usufruttuario, proprietaria esclusiva); sugli immobiliera stata iscritta ipoteca a garanzia di due mutui contratti da MiriamMonticelli, l’uno concesso da [OSCURATO:SOCIETA]. e l’altro da [OSCURATO:PERSONA].p.a.; le banche che, essendo la mutuataria inadempiente, avevanosottoposto ad espropriazione forzata gli immobili, avevano propostoopposizione alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], che, costituendosi, avevainsistito per l’accoglimento della domanda originaria, richiedendosubordinatamente l’accertamento del suo acquisto a titolo originario ancheai sensi dell’art.1158 c.c.; [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita ed erastata dichiarata contumace.Il Tribunale di Bologna aveva respinto tutte le domande di GrazianoMonticelli, escludendo l’esistenza dei presupposti per l’accertamentodell’intervenuto acquisto della proprietà, sia per usucapione speciale, siaper usucapione ordinaria.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello diBologna aveva confermato il deciso di primo grado sulle seguentimotivazioni: -quanto all’usucapione speciale, l’appellante non ha fornitoelementi probatori atti a comprovare la sussistenza dei requisiti specificiper l’applicabilità della relativa disciplina; i fondi rustici rientrantinell’ambito di operatività dell’art.1159 bis c.c. sono quelli intesi comeNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026 entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata edordinata a una propria vicenda produttiva e dalla documentazioneprodotta tale requisito non risulta essere stato provato; GrazianoMonticelli non ha infatti offerto documentazione, anche fotografica, atta adimostrare lo stato di coltivazione e organizzazione della propria aziendaagricola e le modalità di conduzione dei terreni, in maniera da consentiredi considerare, al 1985 (come affermato dall’interessato) o al 1990, ilfondo, se non come compreso in una organizzazione di tipoimprenditoriale, quantomeno come una unità agricola benorganizzata ; i capitoli di prova articolati dall’appellante fin dal primogrado per i quali sono indicati come testi i sottoscrittori di dichiarazioniallegate agli atti, non hanno neppure riguardato le circostanze di cuialle dichiarazioni stesse (circa l’aiuto prestato) e le coltivazioni svolte ; -quanto alla domanda di usucapione ordinaria, le allegazioni e ladocumentazione agli atti non sono idonee a provare il possesso utidominus dei beni in questione: la coltivazione del fondo non confligge conil perdurare del diritto dominicale in capo al padre e poi alla sorella e nonsono in contrasto con la proprietà altrui nemmeno la residenza di GrazianoMonticelli fin dal 1985 in Castiglione de’ Pepoli, ove si trovano i fondi e ifabbricati, la sua attività di coltivatore diretto svolta in piena autonomiadecisionale, la cura e manutenzione degli immobili e il pagamento delleutenze e delle opere di miglioria; tutte queste condotte rilevano, al più,una relazione con la res che ben si può ricondurre ad una detenzionederivante da comodato d’uso o da un atteggiamento di mera tolleranzaanche in relazione al legame di stretta parentela tra i formali proprietaridei beni succedutisi negli anni e l’appellante; nemmeno rilevano ledichiarazioni scritte allegate, che riguardano comunque circostanze riferiteal 2013, né appaiono significativi in ordine alla dimostrazione di unpossesso ad usucapionem i documenti prodotti, in considerazione del fattoche se l’onere incombente sull’istante circa il requisito del possesso inNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026punto di usucapione richiede che egli fornisca una prova particolarmenterigorosa, tale incombente diviene ancora più stringente qualora ci sia unrapporto di stretta parentela tra l’istante e il formale proprietario dellares ; -l’appellante vorrebbe valorizzare, ai fini della dimostrazione delpossesso ad usucapionem fin dal 1985, anche le numerose spesesostenute per la cura del fondo ma, come già rilevato dal primo Giudice, lefatture prodotte relative ad alcuni lavori, peraltro limitati al fabbricato enon riguardanti la cura dei terreni, sono tutte datate a partire dal 2006 enulla dimostrano sul periodo precedente né sono utili rispetto alla data diintroduzione del giudizio (2019).[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun unico motivo.Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria delcredito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; le parti costituite hannodepositato memorie illustrative in termini per l’adunanza in camera diconsiglio fissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso articolato [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.841, 1140, 1158 c.c. (motivoformulato ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) Rileva il ricorrente che, con riferimento ai fondi agricoli, se la meracoltivazione del fondo, risultando un’attività pienamente compatibile con larelazione materiale con la res fondata sulla mera tolleranza del formaleproprietario, non è idonea a fondare la realizzazione del presupposto delpossesso uti dominus richiesto ai fini della declaratoria dell’acquisto perNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026usucapione, analogo discorso non può farsi per ciò che concerne larecinzione del fondo, la quale costituisce pacificamente la più rilevantedimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul beneimmobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendialios e dunque di possederlo come proprietario ; la recinzione deveessere valutata ai fini del possesso assieme all’attività di coltivazione emanutenzione del fondo.La sentenza della Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato,secondo [OSCURATO:PERSONA], le norme sopra richiamate perché nonavrebbe tenuto in alcun conto che le aree possedute dal signorMonticelli erano state dal medesimo delimitate da una recinzione con retemetallica fino all’inizio di accesso della strada poderale che aveva appuntochiuso con una sbarra, circostanza questa cui entrambi i Giudici di meritonon hanno attribuito valenza, declassandoli a meri argomenti congetturaliinidonei a supportare le pretese dell’odierno esponente .

La Corte dimerito avrebbe pertanto erroneamente ritenuto non assolto l’onereprobatorio a carico del ricorrente, senza considerare l’intervenutadimostrazione dell’inequivocabile relazione con il bene configurabile intermini di ius excludendi alios, e quindi l’esercizio di un possesso in modomanifesto ed incompatibile con l’altrui diritto di proprietà e il protrarsi diquesta situazione per alcuni decenni.Il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi:La sentenza della Corte d’Appello di Bologna non fa alcun cenno allaposa della recinzione e tantomeno ad una valorizzazione di talecircostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]: i soli riferimenti concretioperati dal ricorrente nel corpo del ricorso riguardano l’affermazione diaver indicato in primo grado, a supporto delle domande, di averrecintato il podere con rete metallica fino all’inizio di accesso della stradaponderale che aveva appunto chiuso con una sbarra e il richiamo allaNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026 rappresentazione fotografica del cancello di recinzione sub doc.16 ,assumendo che ne sia stato omesso l’esame.Per il rispetto del principio di specificità dei motivi, ex art.366 n.4 e 6c.p.c., pur ammettendo l’introduzione rituale del rilievo in esame in primogrado, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare anche di averspecificamente richiamato, nell’ambito dei motivi di appello, la circostanzadell’intervenuta recinzione e di averla valorizzata sotto il profilodell’interdizione dell’accesso ai fondi ad opera dei proprietari formali.Non basta, a tal fine, il richiamo alla sola produzione fotograficaeffettuata - che riguarda peraltro, nella stessa allegazione di GrazianoMonticelli, solo il cancello della recinzione - perché la produzione non èsignificativa se non correlata all’esplicitazione (anche in sede d’appello)dell’argomentazione difensiva di cui dovrebbe essere fondamento.Si osserva inoltre che la mancata considerazione della recinzione delfondo, sulla quale [OSCURATO:PERSONA] fonda il ricorso è riferita ad unacircostanza di fatto, la cui pretesa assenza di valorizzazione mal siinquadra nell’ambito della violazione di legge.Il ricorrente lamenta infatti, nella sostanza, l’omessa considerazione diun fatto, che troverebbe una più appropriata collocazione nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.: l’utilizzo di questa disposizione perfondare il ricorso per cassazione è peraltro precluso nel caso di specie, inapplicazione del disposto dell’art.360 co 4 c.p.c., dalla conformità deldeciso di primo e di secondo grado (riscontrabile quando le due statuizionisiano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice -cfr.

Cass. n.7724/2022-).

Questo rilievo rendesuperflua la verifica sull’essere stata la circostanza evidenziata oggetto didiscussione nel corso del giudizio di merito e sull’allegazione adeguatadella sua decisività, cioè della sua idoneità, da sola, alla modifica dellaNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026decisione (si sottolinea peraltro che una corretta valorizzazione del profilodella pretesa decisività della circostanza richiamata sarebbe stata tantopiù necessaria, a fronte delle valutazioni della Corte di merito che hannoriguardato il complesso delle produzioni documentali, anche fotografiche,del ricorrente: la Corte ha infatti evidenziato come dalle stesse nonemergessero elementi utili di valutazione in ordine ai presupposti perl’usucapione e ha sottolineato, tra l’altro, nel valutare negativamentel’ammissibilità e rilevanza del capitolato di prova orale dedotto daGraziano [OSCURATO:PERSONA], l’irrilevanza del fatto che gli altri componenti dellafamiglia non possedevano le chiavi della proprietà, trattandosi dicircostanza non idonea a dimostrare una condotta incompatibile con laproprietà del padre, prima, e della sorella poi -cfr. a pag.10 dellasentenza-).Appare infine necessario precisare che non hanno rilevanza, nédebbono essere quindi prese partitamente in esame, le osservazioni svoltedal ricorrente nell’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c. e, poi, nellamemoria illustrativa al fine di arricchire e sviluppare il motivo di ricorsoproposto integrandone le lacune argomentative, perché gli elementiessenziali fondanti devono essere esplicitati nel corpo del ricorso percassazione e l'eventuale vizio di questo non può essere sanato daintegrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art.380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione -al pari della memoria previstadall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustrare echiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nelricorso e non già di integrarli -cfr.

Cass. n.30760/2018-.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,Numero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.13.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condannaGraziano [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.

Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa lamandataria [OSCURATO:SOCIETA]., di una somma ulteriore, pari ad € 3.500,00,nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA].Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icilio digitale alla PEC: avv.antoniocoscia@arubapec.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 570/2024depositata il 19/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Tribunale di Bolognaricorso ai sensi dell’art.1159 bis c.c., per l’accertamento del suointervenuto acquisto per usucapione speciale della proprietà di fondi rusticie fabbricati in Castiglione dei Pepoli, formalmente intestati a MiriamMonticelli (prima nuda proprietaria poi, alla morte del padre WalterMonticelli che ne era usufruttuario, proprietaria esclusiva); sugli immobiliera stata iscritta ipoteca a garanzia di due mutui contratti da MiriamMonticelli, l’uno concesso da [OSCURATO:SOCIETA]. e l’altro da [OSCURATO:PERSONA].p.a.; le banche che, essendo la mutuataria inadempiente, avevanosottoposto ad espropriazione forzata gli immobili, avevano propostoopposizione alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], che, costituendosi, avevainsistito per l’accoglimento della domanda originaria, richiedendosubordinatamente l’accertamento del suo acquisto a titolo originario ancheai sensi dell’art.1158 c.c.; [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita ed erastata dichiarata contumace.Il Tribunale di Bologna aveva respinto tutte le domande di GrazianoMonticelli, escludendo l’esistenza dei presupposti per l’accertamentodell’intervenuto acquisto della proprietà, sia per usucapione speciale, siaper usucapione ordinaria.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello diBologna aveva confermato il deciso di primo grado sulle seguentimotivazioni: -quanto all’usucapione speciale, l’appellante non ha fornitoelementi probatori atti a comprovare la sussistenza dei requisiti specificiper l’applicabilità della relativa disciplina; i fondi rustici rientrantinell’ambito di operatività dell’art.1159 bis c.c. sono quelli intesi comeNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026 entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata edordinata a una propria vicenda produttiva e dalla documentazioneprodotta tale requisito non risulta essere stato provato; GrazianoMonticelli non ha infatti offerto documentazione, anche fotografica, atta adimostrare lo stato di coltivazione e organizzazione della propria aziendaagricola e le modalità di conduzione dei terreni, in maniera da consentiredi considerare, al 1985 (come affermato dall’interessato) o al 1990, ilfondo, se non come compreso in una organizzazione di tipoimprenditoriale, quantomeno come una unità agricola benorganizzata ; i capitoli di prova articolati dall’appellante fin dal primogrado per i quali sono indicati come testi i sottoscrittori di dichiarazioniallegate agli atti, non hanno neppure riguardato le circostanze di cuialle dichiarazioni stesse (circa l’aiuto prestato) e le coltivazioni svolte ; -quanto alla domanda di usucapione ordinaria, le allegazioni e ladocumentazione agli atti non sono idonee a provare il possesso utidominus dei beni in questione: la coltivazione del fondo non confligge conil perdurare del diritto dominicale in capo al padre e poi alla sorella e nonsono in contrasto con la proprietà altrui nemmeno la residenza di GrazianoMonticelli fin dal 1985 in Castiglione de’ Pepoli, ove si trovano i fondi e ifabbricati, la sua attività di coltivatore diretto svolta in piena autonomiadecisionale, la cura e manutenzione degli immobili e il pagamento delleutenze e delle opere di miglioria; tutte queste condotte rilevano, al più,una relazione con la res che ben si può ricondurre ad una detenzionederivante da comodato d’uso o da un atteggiamento di mera tolleranzaanche in relazione al legame di stretta parentela tra i formali proprietaridei beni succedutisi negli anni e l’appellante; nemmeno rilevano ledichiarazioni scritte allegate, che riguardano comunque circostanze riferiteal 2013, né appaiono significativi in ordine alla dimostrazione di unpossesso ad usucapionem i documenti prodotti, in considerazione del fattoche se l’onere incombente sull’istante circa il requisito del possesso inNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026punto di usucapione richiede che egli fornisca una prova particolarmenterigorosa, tale incombente diviene ancora più stringente qualora ci sia unrapporto di stretta parentela tra l’istante e il formale proprietario dellares ; -l’appellante vorrebbe valorizzare, ai fini della dimostrazione delpossesso ad usucapionem fin dal 1985, anche le numerose spesesostenute per la cura del fondo ma, come già rilevato dal primo Giudice, lefatture prodotte relative ad alcuni lavori, peraltro limitati al fabbricato enon riguardanti la cura dei terreni, sono tutte datate a partire dal 2006 enulla dimostrano sul periodo precedente né sono utili rispetto alla data diintroduzione del giudizio (2019).[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun unico motivo.Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria delcredito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; le parti costituite hannodepositato memorie illustrative in termini per l’adunanza in camera diconsiglio fissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso articolato [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.841, 1140, 1158 c.c. (motivoformulato ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) Rileva il ricorrente che, con riferimento ai fondi agricoli, se la meracoltivazione del fondo, risultando un’attività pienamente compatibile con larelazione materiale con la res fondata sulla mera tolleranza del formaleproprietario, non è idonea a fondare la realizzazione del presupposto delpossesso uti dominus richiesto ai fini della declaratoria dell’acquisto perNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026usucapione, analogo discorso non può farsi per ciò che concerne larecinzione del fondo, la quale costituisce pacificamente la più rilevantedimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul beneimmobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendialios e dunque di possederlo come proprietario ; la recinzione deveessere valutata ai fini del possesso assieme all’attività di coltivazione emanutenzione del fondo.La sentenza della Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato,secondo [OSCURATO:PERSONA], le norme sopra richiamate perché nonavrebbe tenuto in alcun conto che le aree possedute dal signorMonticelli erano state dal medesimo delimitate da una recinzione con retemetallica fino all’inizio di accesso della strada poderale che aveva appuntochiuso con una sbarra, circostanza questa cui entrambi i Giudici di meritonon hanno attribuito valenza, declassandoli a meri argomenti congetturaliinidonei a supportare le pretese dell’odierno esponente . La Corte dimerito avrebbe pertanto erroneamente ritenuto non assolto l’onereprobatorio a carico del ricorrente, senza considerare l’intervenutadimostrazione dell’inequivocabile relazione con il bene configurabile intermini di ius excludendi alios, e quindi l’esercizio di un possesso in modomanifesto ed incompatibile con l’altrui diritto di proprietà e il protrarsi diquesta situazione per alcuni decenni.Il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi:La sentenza della Corte d’Appello di Bologna non fa alcun cenno allaposa della recinzione e tantomeno ad una valorizzazione di talecircostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]: i soli riferimenti concretioperati dal ricorrente nel corpo del ricorso riguardano l’affermazione diaver indicato in primo grado, a supporto delle domande, di averrecintato il podere con rete metallica fino all’inizio di accesso della stradaponderale che aveva appunto chiuso con una sbarra e il richiamo allaNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026 rappresentazione fotografica del cancello di recinzione sub doc.16 ,assumendo che ne sia stato omesso l’esame.Per il rispetto del principio di specificità dei motivi, ex art.366 n.4 e 6c.p.c., pur ammettendo l’introduzione rituale del rilievo in esame in primogrado, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare anche di averspecificamente richiamato, nell’ambito dei motivi di appello, la circostanzadell’intervenuta recinzione e di averla valorizzata sotto il profilodell’interdizione dell’accesso ai fondi ad opera dei proprietari formali.Non basta, a tal fine, il richiamo alla sola produzione fotograficaeffettuata - che riguarda peraltro, nella stessa allegazione di GrazianoMonticelli, solo il cancello della recinzione - perché la produzione non èsignificativa se non correlata all’esplicitazione (anche in sede d’appello)dell’argomentazione difensiva di cui dovrebbe essere fondamento.Si osserva inoltre che la mancata considerazione della recinzione delfondo, sulla quale [OSCURATO:PERSONA] fonda il ricorso è riferita ad unacircostanza di fatto, la cui pretesa assenza di valorizzazione mal siinquadra nell’ambito della violazione di legge.Il ricorrente lamenta infatti, nella sostanza, l’omessa considerazione diun fatto, che troverebbe una più appropriata collocazione nell’ambito dioperatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.: l’utilizzo di questa disposizione perfondare il ricorso per cassazione è peraltro precluso nel caso di specie, inapplicazione del disposto dell’art.360 co 4 c.p.c., dalla conformità deldeciso di primo e di secondo grado (riscontrabile quando le due statuizionisiano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice -cfr. Cass. n.7724/2022-). Questo rilievo rendesuperflua la verifica sull’essere stata la circostanza evidenziata oggetto didiscussione nel corso del giudizio di merito e sull’allegazione adeguatadella sua decisività, cioè della sua idoneità, da sola, alla modifica dellaNumero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026decisione (si sottolinea peraltro che una corretta valorizzazione del profilodella pretesa decisività della circostanza richiamata sarebbe stata tantopiù necessaria, a fronte delle valutazioni della Corte di merito che hannoriguardato il complesso delle produzioni documentali, anche fotografiche,del ricorrente: la Corte ha infatti evidenziato come dalle stesse nonemergessero elementi utili di valutazione in ordine ai presupposti perl’usucapione e ha sottolineato, tra l’altro, nel valutare negativamentel’ammissibilità e rilevanza del capitolato di prova orale dedotto daGraziano [OSCURATO:PERSONA], l’irrilevanza del fatto che gli altri componenti dellafamiglia non possedevano le chiavi della proprietà, trattandosi dicircostanza non idonea a dimostrare una condotta incompatibile con laproprietà del padre, prima, e della sorella poi -cfr. a pag.10 dellasentenza-).Appare infine necessario precisare che non hanno rilevanza, nédebbono essere quindi prese partitamente in esame, le osservazioni svoltedal ricorrente nell’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c. e, poi, nellamemoria illustrativa al fine di arricchire e sviluppare il motivo di ricorsoproposto integrandone le lacune argomentative, perché gli elementiessenziali fondanti devono essere esplicitati nel corpo del ricorso percassazione e l'eventuale vizio di questo non può essere sanato daintegrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art.380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione -al pari della memoria previstadall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustrare echiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nelricorso e non già di integrarli -cfr. Cass. n.30760/2018-.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,Numero registro generale 19110/2024Numero sezionale 30/2026Numero di raccolta generale 13702/2026Data pubblicazione 11/05/2026ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.13. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condannaGraziano [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa lamandataria [OSCURATO:SOCIETA]., di una somma ulteriore, pari ad € 3.500,00,nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA].Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci