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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 2026

Cassazione n. 24913/2026

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ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coraggi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4059/2025depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano citato in giudizio,avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell’attrice efratello dell’attore) per accertare la sussistenza di donazioni mobiliariindirette effettuate da [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato di MargheritaBertocchi e padre dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]:l’accertamento era stato richiesto al fine di operare la riunione fittizia deibeni rientranti nella successione, con le pronunce conseguenti e infine conla divisione dei beni ereditari; la sola attrice aveva richiesto anche larevocazione per ingratitudine di una donazione immobiliare riguardante unbene in Sassuolo, via Piemonte n.114, effettuata da lei e dal defunto perla quota di comproprietà del 50% ognuno a favore del convenuto nel1994.Per quanto ancora interessa, sia il Giudice di primo grado, sia la Corted’Appello di Bologna avevano accolto solo in parte la domanda voltaall’accertamento dell’esistenza di donazioni mobiliari indirette, proposta daentrambi gli attori, e avevano respinto la domanda di revocazione peringratitudine della donazione effettuata a favore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’Appello di Bologna, affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] aveva depositato controricorso, mentre AlessioAnceschi era rimasto intimato.2.

Il ricorso per cassazione era stato respinto con ordinanza di questaCorte n.4059/2025 sulle seguenti considerazioni, integralmente trascritte:

1. Il ricorso è così articolato:Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026a) vi è un primo motivo che contesta “nullità della sentenza, motivazioneinesistente o solo apparente”, in quanto il giudice d'appello non avrebbe“minimamente motivato il rigetto dell'appello principale”;b) vi sono poi cinque motivi preceduti dalla premessa secondo cui “tutti iseguenti motivi d’appello attengono alla sentenza di primo grado nel limitein cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello”; tali motivilamentano l’ “omesso esame di fatti decisivi in relazione all’omessoaccertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirette in favore dell’eredeconvenuto” per essersi la decisione di primo grado basata unicamente sulcontenuto dell'informativa della Guardia di finanza di Sassuolo (secondomotivo); la violazione o falsa applicazione degli artt. 553 e 556 c.c., inquanto è stato a priori escluso l'accertamento ai fini della ricomprensionenell'asse ereditario di donazioni effettuate dal de cuius verso soggetti terzinon eredi estranei al giudizio (terzo motivo); l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 801 e802 c.c. in relazione alla domanda di revocazione delle donazioni propostada [OSCURATO:PERSONA] (quarto, quinto e sesto motivo).2.

Il primo motivo è infondato.

Ad avviso della ricorrente, a fronte deidettagliati rilievi sollevati dagli attori appellanti non è stata fornita alcunamotivazione al rigetto delle loro domande, né sotto il profilo fattuale nésotto quello giuridico, essendosi il giudice di secondo grado limitato asostenere la correttezza dell'operato del giudice di primo grado,riportandosi integralmente ai contenuti della sentenza appellata senzaprendere in minima considerazione i motivi d'appello.

In realtà, se è veroche la sentenza impugnata riporta nello svolgimento del processo unampio stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e a talemotivazione fa più volte rinvio nello sviluppo delle proprie argomentazioni,non ci si trova di fronte a una “acritica adesione a un provvedimento solomenzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria delgiudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (cfr. Cass. n.Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/20262397/2021).

La Corte d’appello ha infatti individuato le censure mossedagli appellanti principali alla sentenza di primo grado e le ha esaminatesia pure in modo sintetico e anche rinviando, come si è detto, agliargomenti sviluppati dal primo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7della sentenza impugnata), così che la motivazione non può dirsi soloapparente (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione si vedaper tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014).3.

I successivi cinque motivi sono inammissibili, trattandosi di censure (laricorrente le definisce, infatti, come “motivi d’appello”) sostanzialmenterivolte nei confronti della sentenza di primo grado come se questa Cortefosse il giudice di secondo grado e non il giudice di legittimità, di fronte alquale vanno proposte le censure, a critica limitata, avverso le pronunzied’appello (salvo ovviamente le ipotesi delle cause decise in unico grado odi ricorso per saltum o ancora di appello dichiarato inammissibile ai sensidell’art. 348-bis c.p.c., ipotesi oggi peraltro abrogata).4.

Il ricorso va pertanto rigettato .3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, exartt.391-bis, 395 n.4 e n.3 c.p.c., articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito chiedendo la declaratoria diinammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.In termini per la data dell’adunanza in camera di consiglio, entrambele parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese eall’esito della camera di consiglio del 6-5-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

È opportuno premettere che la revocazione è un mezzo diimpugnazione a critica vincolata ammissibile nei confronti delle sentenze,delle ordinanze e dei decreti della Corte di Cassazione nei limiti previstidagli art.391-bis c.p.c. (le ipotesi disciplinate sub 391-ter e 391-quaterc.p.c. non sono pertinenti rispetto alla fattispecie in esame), individuatiNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026con richiamo all’ errore di fatto ai sensi dell’art.395 numero 4)c.p.c. .Al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art.395 n.4 c.p.c. (e salve leipotesi di cui agli art.391-ter e 391-quater c.p.c.) la revocazione deiprovvedimenti della Corte di Cassazione non è possibile perché non c’èuna norma che la preveda.L’attività interpretativa della Corte di Cassazione sul dispostodell’art.391-bis, in relazione all’art.395 n.4 c.p.c., si è svolta e si svolgeper individuare le caratteristiche e i limiti che l’errore di fatto revocatorioassume nell’ambito di pronunce che sono di legittimità e non di merito -eche quindi, in particolare dopo la riforma dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.,introdotta con d.l. n.83/2012, convertito in l. n.134/2012, non debbonoreiterare e controverificare l’attività interpretativa e valutativa deglielementi istruttori effettuata dai Giudici di merito, di loro prerogativaesclusiva, se non nei ristretti limiti identificati, nell’attuale contestonormativo e nell’ottica dell’art.111 Cost., dalla pronuncia delle SezioniUnite n.8053/2014, alla quale si è conformata la giurisprudenza dilegittimità successiva-.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente riaffermato -sentenza n. 20013 del 19/07/2024 -, con specifico riferimento allesentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede larevocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., che l’errore rilevante ai sensidell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erroneapercezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte.È stato considerato equiparabile all’errore di fatto revocatorio l’errorecompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore chepresuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4,c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice dilegittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentredeve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivosia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbiapreso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto; ciò perché in tal caso è dedotto non già unerrore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensìun'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi,un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez.

Un., n.31032/2019: nello stessosenso, di recente, Cass. n.16297/2025 e Cass. n.7475/2025; Cass.n.1267/2026).A partire dal disposto dell’art.395 n.4 c.p.c. appare chiaro che l’erroredi fatto rilevante si connota in termini di evidenza e percepibilitàimmediata, attraverso il solo riscontro tra la sentenza e gli atti edocumenti di causa: non può derivare da una rivalutazione di tutti o alcunidegli elementi istruttori che la parte interessata assume mal valutati,perché non è lo strumento per ulteriormente riproporre ricostruzionidifensive disattese nell’ambito dei gradi usuali del giudizio di merito e poiin sede di legittimità -nell’ambito della verifica consentita dall’art.360 co. 1n.3, 4 e 5 c.p.c.-, ma è finalizzato a rimediare a una criticitàoggettivamente e univocamente percepibile e indipendente dall’analisiqualitativa della decisione impugnata.

Anche il profilo della decisività siNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026inquadra nella stessa ottica ed evidenzia come non qualsiasi errore, ancheeffettivo e percepibile, giustifichi la revisione del procedimento che haportato alla decisione, ma solo l’errore rilevante perché relativo a unacircostanza che avrebbe potuto/potrebbe incidere sull’esito della decisioneche quindi, senza la verifica anche di quell’elemento, potrebbe essereviziata.Il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] deveessere vagliato alla luce delle considerazioni che precedono.2. [OSCURATO:PERSONA] articola un primo motivo di revocazione per Errore di fatto ex art.391 bis e 395 n.4 c.p.c. dell’ordinanza impugnataper aver erroneamente ritenuto che il ricorso in Cassazione noncontenesse motivi di legittimità.

Tale errore è stato indotto dal fatto che imotivi di legittimità indicati nel ricorso in Cassazione siano statierroneamente riferiti alla sentenza di primo grado piuttosto che a quellad’appello, laddove erano invece riferiti a quest’ultima nel limite in cuirimandava a quella di primo grado (anch’essa sostanzialmenteimmotivata).

L’errore risiede altresì nell’omessa valutazione dei documentidecisivi per il giudizio, allegati in Cassazione .La ricorrente rileva che con l’ordinanza impugnata sarebbe statoeffettivamente esaminato solo il primo motivo di ricorso, con il quale erastata lamentata la nullità della sentenza per motivazione assente o soloapparente, per avere la Corte d’Appello di Bologna ripropostosostanzialmente le stesse motivazioni della sentenza di primo grado senzaargomentare sulle specifiche ragioni del gravame: la Corte di Cassazionelo avrebbe erroneamente respinto ritenendo motivata la sentenza diprimo grado, ancorché richiamata dalla sentenza d’appello.

In ogni modo,la sentenza di appello, anche nel limite in cui richiamava quella di primogrado, è stata comunque impugnata in Cassazione, con gli ulteriori n.5motivi di legittimità (mot. 2, 3, 4, 5, 6) che non sono stati minimamenteesaminati sempre sulla base del medesimo errore , costituito dalNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026ritenere le censure formulate in sede di legittimità rivolte nei confrontidella sentenza di primo grado e non nei confronti della sentenza di appello-cfr. il ricorso per revocazione, a pag.7-. [OSCURATO:PERSONA] avevainvece formulato motivi di legittimità che tuttavia non sono statiminimamente esaminati , così determinandosi un errore di fatto dell’ordinanza impugnata.Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte di Cassazione non si sarebbeavveduta che la Corte d’Appello si sarebbe limitata al pedissequo richiamodella sentenza di primo grado, così incorrendo nell’errore di fatto diaver radicalmente ignorato la sussistenza di atti e documenti determinantiai fini della fondatezza della domanda attorea , trascurandocompletamente la sussistenza di documenti, anche nuovi rispetto algiudizio di primo grado, prodotti in appello e attestanti unarappresentazione dei fatti diversa e in contrasto con quella emergentedalla sentenza impugnata.2.1.

Il motivo di revocazione in esame è in parte inammissibile, per ilresto ammissibile nei limiti che seguono.Il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale MargheritaBertocchi aveva lamentato la nullità della sentenza per motivazioneassente o solo apparente, per avere la Corte d’Appello di Bolognariproposto sostanzialmente le stesse motivazioni della sentenza di primogrado senza motivare sulle specifiche ragioni del gravame, era statorespinto.

Nell’ordinanza impugnata si legge, al riguardo, che la Corte dimerito aveva individuato le censure mosse dagli appellanti principalialla sentenza di primo grado e le aveva esaminate sia pure in modosintetico e anche rinviando, come si è detto, agli argomenti sviluppati dalprimo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata),così che la motivazione non può dirsi solo apparente .La richiesta di revocazione è inammissibile rispetto al primo motivo diricorso, concretamente esaminato e respinto con l’ordinanza impugnataNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026sulla base di una motivazione che non è possibile censurare.

Rimane, inparticolare, totalmente al di fuori dell’ambito di operatività dell’errore difatto revocatorio -come sopra delineato- il rilievo della ricorrente secondocui la Corte di legittimità, nell’esame del motivo di ricorso per cassazionerichiamato, avrebbe errato nel non considerare che già la sentenza diprimo grado -richiamata dalla sentenza d’appello- sarebbe stata affetta damotivazione assente o apparente, poiché si tratta di questionepropriamente valutativa, che non può essere in alcun modo oggetto diriesame con l’impugnazione ex artt.391-bis, 395 c.p.c.La motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna,sottoposta a ricorso per cassazione concluso con l’ordinanza n.4059/2024,si deve pertanto considerare definitivamente accertata come effettiva, conesclusione di qualsivoglia profilo di nullità.Quanto agli altri motivi di ricorso per cassazione proposti e dichiaratiinammissibili, la ricorrente così li riassume: 2) omesso esame di fattidecisivi per il giudizio in relazione all’accertamento delle ulteriori donazionimobiliari indirette, rispetto a quelle accertate, 3) violazione o falsaapplicazione di legge (art. 556 c.c.) in relazione all’aprioristicaconsiderazione di altre donazioni mobiliari indirette verso terzi, sub 4), 5)e 6), omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, in relazione alla domanda di revocazionedelle donazioni, non avendo i Giudici di merito, neppure in appello,esaminato gli ulteriori motivi di revocazione ed avendo erroneamenteconsiderato quell’unico motivo esaminato .

La ricorrente aggiunge che Nel corso del procedimento di Cassazione sono stati depositati gli esitisopravvenuti della causa di opposizione all’esecuzione introdotta nellontano 2006 dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso un’indebita esecuzione forzataazionata dal figlio convenuto, conclusasi solo nel 2021/2022 (all.

E, F, G,H cass.) che risultavano rilevanti ai fini della domanda di revocazione dellaNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026donazione per ingratitudine (nota di deposito del 15.3.2022) -cfr. apag.6 del ricorso per revocazione-.È fondata la critica di omesso esame dei motivi di ricorso percassazione dal secondo al sesto.[OSCURATO:PERSONA], pur dolendosi della mera apparenza dellasentenza d’appello, aveva premesso alla esplicitazione delle criticheformulate ai sensi dell’art.360 c.p.c., che tutti i seguenti motivid’appello [rectius, di ricorso per cassazione riguardando essil’impugnazione proposta] attengono alla sentenza di primo grado nellimite in cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello :questa precisazione era rivolta a tutti i motivi di ricorso diversi dal primo -che la superava negando l’esistenza di una motivazione reale delprovvedimento impugnato- e il suo contenuto sostanziale era statosostanzialmente reiterato nei singoli motivi, con riferimento agli elementidel deciso valorizzati dal primo Giudice e direttamente assunti dalla Corted’Appello a fondamento della decisione.

Non era quindi la sentenza diprimo grado che la ricorrente intendeva impugnare ma quella d’appello,con un’articolazione argomentativa che si riferiva alla sentenza di primogrado perché questa si riteneva essere stata acriticamente acquisita dal Giudice d’appello.In sostanza, la ricorrente aveva motivato le critiche rivolte ai punti didecisione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna aggredendo losviluppo argomentativo della sentenza di primo grado, sul presuppostoche la prima fosse stata motivata con integrale richiamo delleargomentazioni della seconda, per relazione piena.La declaratoria di inammissibilità effettuata con l’ordinanzan.4059/2024, sul presupposto che le doglianze erano state rivolte allasentenza di primo grado e non a quella d’appello, ha quindi determinatouna omessa valutazione dei motivi di ricorso proposti dal n.2 al n.6,rilevante ex artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c. -cfr. le pronunce di legittimitàNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026sopra richiamate, in particolare Cass. n.7475/2025-, per l’errore dipercezione consistito nell’avere ritenuto che le doglianze fossero riferiteesclusivamente alla sentenza di primo grado.3.

La seconda critica formulata nel ricorso per revocazione è inrelazione ai motivi per i quali era stata richiesta la revocazione delladonazione immobiliare per ingratitudine.

Con essa si lamenta l’ Errore difatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c. in relazione ai motivi 4, 5, 6 delricorso in Cassazione attinenti alle cause di revocazione della donazioneimmobiliare .

In ordine alla revocazione della donazione peringratitudine la ricorrente afferma di aver formulato -oltre al rilievo piùgenerale di nullità della sentenza per motivazione assente o soloapparente, articolato nella prima doglianza- tre specifici motivi dilegittimità.

Questi erano attinenti: alla nullità della sentenza permotivazione assente o solo apparente, quanto al quarto motivo -cherinviava al primo motivo e che conteneva anche, come articolazioneinterna sub 4 bis, la critica di Omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio (pag. 17 ric.

Cass.) -; alla Violazione o falsa applicazione dinorme di legge (pag. 19, ric.

Cass.) , quanto al quinto motivo attinenteall’unico profilo esaminato nel merito; all’ Omesso esame di fatti decisiviper il giudizio (pronunce postume depositate solo in Cassazione, all.

E, F,G, H in relazione a circostanze comunque espresse nel corso del giudizio(pag. 20 ric.

Cass.) , quanto al sesto motivo attinente ai motivi direvocazione per ingratitudine non esaminati.

Rileva la ricorrente che L’aver erroneamente individuato detti motivi come “motivi d’appello”piuttosto che di legittimità non giustifica un’automatica declaratoria diinammissibilità degli stessi, senza che si sia espletata una preventivaverifica del loro contenuto . [OSCURATO:PERSONA] richiama quindi -eillustra diffusamente- i motivi della revocazione per ingratitudine delladonazione immobiliare dettagliatamente specificati nelle memorieconclusionali dei gradi di merito, disattesi dal Giudice di primo grado conNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026motivazione -fondata sulla presenza di rapporti conflittuali tra le parti- chesi era assunta inadeguata e che era stata reiterata acriticamente dalGiudice d’appello.3.1.

Il motivo di ricorso per revocazione in esame è ammissibile neitermini sopra esposti nell’esaminare il motivo precedente.La declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazionesub 4, 5 e 6, fondata nell’ordinanza impugnata sull’erroneo presuppostoche essi fossero stati formati sulla sentenza di primo grado invece chesulla sentenza d’appello, ha comportato l’omissione della loro valutazione.Sono estranee ai profili di ammissibilità dei motivi di revocazione,propri delle valutazioni da svolgere nell’ambito della fase rescindente delgiudizio di impugnazione per revocazione, le esplicitazioni -di contenutoargomentativo e valutativo- delle asserite ragioni sulle quali le criticherivolte alla sentenza di merito impugnata avrebbero dovuto essereritenute fondate in sede di legittimità: si deve, infatti, ribadire che lapossibilità di utile impugnazione ai sensi degli artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c.dei provvedimenti pronunciati all’esito del giudizio di cassazione è limitataall’errore di fatto, come sopra connotato, e non può coinvolgere, al di fuoridi tale ipotesi, il riesame del contenuto valutativo della decisione.4.

Con il terzo motivo di revocazione la ricorrente lamenta che non sisarebbe tenuto alcun conto di Nuovi documenti decisivi per ilgiudizio .

Ciò avrebbe determinato un Errore di fatto ex art. 391 bise 395 n. 3) c.p.c. in relazione a documenti nuovi decisivi per il giudizio.

Ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia espressamente rivendicato il suo creditofittizio (inesistente) di 90.000/= euro, già indicato nella sua accettazionedell’eredità con beneficio d’inventario del 14.10.2008 (doc. 24), neiconfronti dell’eredità e quindi pro quota anche nei confronti della madredonataria (30.000/= euro), DOPO l’emissione dell’ordinanza impugnata,pubblicata il 17.2.2025, con lettera raccomandata del 23.5.2025 ricevutain data 13.6.2025 (all.

DD) integra un’autonoma e specifica causa diNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026revocazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 395 n. 3)c.p.c. .4.1 Il motivo è inammissibile.Alla luce delle considerazioni svolte in premessa, non può esseretenuto in alcuna considerazione il profilo di revocazione in esame, con ilquale la ricorrente prospetta l’ Errore di fatto ex art. 391 bis e 395 n. 3)c.p.c. in relazione a documenti nuovi decisivi per il giudizio e vorrebbevalorizzare come nuovo documento rilevante una lettera raccomandata del23.5.2025, ricevuta in data 13.6.2025: a prescindere dal fatto che ildocumento è di formazione successiva all’ordinanza impugnata perrevocazione, ai sensi dell’art.391-bis c.p.c. l’ipotesi di revocazione previstadall’art.395 n.3 c.p.c. non è ammessa nei confronti dei provvedimentidella Corte di Cassazione.5.

Il quarto motivo di ricorso per revocazione è proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] relazione all’omesso accertamento delle ulteriori donazionimobiliari indirette - Errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c.in relazione ai motivi 2 e 3 del ricorso in Cassazione attinentiall’accertamento delle donazioni mobiliari indirette .

Nella causaereditaria la ricorrente avrebbe formulato due specifici motivi di legittimità-sub 2 e 3, oltre al primo (nullità della sentenza per motivazioneassente o solo apparente) -, attinenti l’uno all’ Omesso esame di fattidecisivi per il giudizio in relazione all’accertamento delle donazionimobiliari (pag. 6 ric.

Cass.) , l’altro all’ Omesso esame di fatti decisiviper il giudizio e violazione di legge in relazione alla radicale ed aprioristicaesclusione (dai conteggi dell’asse ereditario) delle donazioni effettuateverso terzi (pag. 14, ric.

Cass.) .

La ricorrente sottolinea che sia inappello che con il ricorso per cassazione avrebbe formulato specifici edapprofonditi rilievi, di legittimità, in ordine alle lacune della decisioneconcernente l’accertamento delle donazioni mobiliari indirette, che risultaessere stato del tutto “inesistente” più che “superficiale”, evidenziandoNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026come non siano stati indicati i “criteri” in base ai quali il Giudice abbiariconosciuto le donazioni mobiliari indirette accertate, escludendo invece lealtre.

L’omessa indicazione dei criteri utilizzati per l’accertamento delledonazioni mobiliari indirette (rispetto a quelle non accertate) escluderadicalmente, prima ancora della possibilità di contestare la decisione,anche quella di poterla anche solo “valutare”, risultando di fatto unadecisione del tutto “assente”, prima ancora che “irriflessiva” .

Laricorrente svolge un analitico esame delle emergenze istruttorie, in basealle quali troverebbe conferma la fondatezza delle due pretese quantoall’esistenza ed entità delle ulteriori donazioni indirette pure oggetto dellasua domanda.5.1.

Anche questo motivo di ricorso per revocazione è ammissibilenegli stessi termini esposti nell’esaminare il secondo motivo di ricorso perrevocazione, e con gli stessi limiti.6.

La revocazione dell’ordinanza n.4059/2024 deve pertanto esseredichiarata ammissibile, ex art.391-bis e 395 n.4 c.p.c., con riguardo alladeclaratoria di inammissibilità e al rigetto dei motivi del ricorso percassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan.3268/2019 da [OSCURATO:PERSONA], articolati dal numero due al numerosei, con effetto rescindente dell’ordinanza impugnata limitatamente alladecisione sui motivi richiamati.7.

Si deve procedere quindi, in sede rescissoria, alla valutazione delricorso per cassazione proposto avverso alla sentenza della Corted’Appello di Bologna, in relazione ai motivi non esaminati, con le seguentiprecisazioni:-non è più in discussione -opportuno ripeterlo- il fatto che la sentenzad’appello è supportata da una motivazione effettiva, contenente unarisposta adeguata, pur se sintetica e con legittimo rinvio agli argomentisviluppati dal primo Giudice, alle censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -cfr. il rigetto del primoNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026motivo di ricorso proposto, contenuto nell’ordinanza n.4059/2024 nellaparte non rescissa-;-la valutazione dei motivi di ricorso deve essere effettuata sulla basedel contenuto del ricorso per cassazione, senza tenere conto delle difesenon meramente argomentative e dei supporti documentali ulteriori offertidalla ricorrente in sede di revocazione, poiché il ricorso ex artt.391-bis,395 n.4 c.p.c. non riapre i termini per la proposizione del ricorso percassazione della cui decisione si discute;-[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che nel giudizio di cassazioneconcluso con l’ordinanza parzialmente rescissa aveva prodotto documentinuovi, formatisi dopo il deposito del ricorso notificato, che sarebbero statirilevanti ai fini della domanda di revocazione della donazione peringratitudine : si deve osservare in proposito che il giudizio dicassazione è un giudizio di legittimità e non di merito e che, ai sensi degliart.369 e 372 c.p.c. possono essere depositati solo atti e documentiprodotti nei precedenti gradi di giudizio di merito, tranne quelli cheriguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorsoe del controricorso ; le nuove produzioni effettuate nell’ambito delgiudizio di cassazione erano pertanto inammissibili e non possono esseretenute in alcun conto ai fini della decisione in fase rescissoria (si ripete, dilegittimità e non di merito).8.

Con il motivo di ricorso per cassazione sub 2, formulato Inrelazione all'omesso accertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirettea favore dell'erede convenuto (con effetti sulle altre domandesuccessorie) , la ricorrente aveva lamentato l’omesso esame di fattidecisivi ai fini del giudizio, rilevando che i Giudici di primo e di secondogrado si sarebbero basati unicamente sul contenuto dell’informativa dellaGuardia di Finanza di Sassuolo, omettendo completamente di valutaretutte le altre “oggettive” risultanze documentali dalle quali emerge che,nel periodo 2002-2008 il de cuius avrebbe effettuato prelevamenti inNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026contanti sui propri conti BPER e Credem per un totale di € 424.012,00 eRoberto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato in contanti sui propri conti BSGSP eCariparma importi per € 519.860,00, e non valorizzando altresì una seriedi circostanze relative allo stesso periodo e chiaramente esplicitate.

Tuttigli elementi omessi avrebbero dimostrato che nel periodo 2002-2008Roberto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato del maggior importo di €519,860,00 a fronte dell’importo di soli € 78.610,00 riconosciuto dalTribunale e confermato dalla Corte d’Appello a titolo di donazioni mobiliariindirette.

Un ulteriore fatto sarebbe stato evidenziato -sub 2 bis- dallaricorrente come decisivo, omesso e oggetto di discussione tra le parti, esarebbe stato rappresentato dalla donazione indiretta derivantedall’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] da parte del padre defunto di trecertificati di deposito depositati presso Unicredit di Ostiglia per unammontare di € 105.880,00, e di 16 buoni postali fruttiferi per €43.384,33 -prodotti in appello e non considerati-, oltre ai ratei del canonedi locazione dell’immobile di residenza del controricorrente -ove non fossestato convivente con il padre nel periodo indicato-.

Un altro fatto omesso -evidenziato sub 2 ter- sarebbe stato identificato da [OSCURATO:PERSONA] decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e avrebberiguardato la critica alla sentenza di primo grado per essersi il Tribunaletotalmente affidato alle valutazioni della Guardia di Finanza, senzaconsiderare che le stesse erano prioritariamente deputate a verificarel’effettività dei presunti crediti vantati dal convenuto verso l’eredità e soloindirettamente all’accertamento delle donazioni effettuate in vita dal decuius al convenuto e senza considerare il complesso delle provedocumentali acquisite (segue un’ampia disamina della motivazione dellasentenza di primo grado e una valutazione critica del vaglio degli elementiistruttori in essa operato).8.1.

Il motivo è inammissibile per più profili.Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026Per un primo profilo, il fatto storico rilevante ai sensi deldisposto dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. non consiste in un insieme dielementi di fatto emergenti da plurime fonti probatorie, unificati dalla loro valutazione in stretta relazione operata -non dal Giudice, ma-dalla parte interessata -a meno che la critica non riguardi l’emersione delfatto storico omesso, comunque da individuare con precisione, all’esito diun ragionamento presuntivo per il quale vi sarebbero stati tutti ipresupposti, da indicare specificamente quanto a significatività e rilevanzae in tesi mal considerati (cfr., per tutte, Cass. n.10253/2021; Cass.n.22846/2022), ma non è questo il caso di specie-; il fatto storico non può essere una questione o un punto della sentenza;esso deve essere un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale, exart. 2697 c.c. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo), oppure secondario (cioè, dedotto in funzione di prova di unfatto principale), da solo idoneo a incidere sulla decisione (cfr., Cass. n.17761/2016; in senso analogo, sulla necessità che l'omesso esameinvesta sempre un fatto storico, principale o secondario si vedaanche Cass. n. 23238/2017).

Non sono fatti le deduzioni difensiveelaborate dal materiale istruttorio acquisito e poste in relazionedall’interpretazione della stessa parte interessata (cfr. Cass. n.14802/2017; Cass. n.17148/2019; cfr. anche Cass., Sez.

Un.,n.34476/2019).La ricorrente non deduce specifiche circostanze di fatto evidenziatecome ognuna da sola decisiva, e quindi in tesi rilevante ex art.360 n.5c.p.c., se omessa, ma valuta e pone in relazione diversi elementi di fattotratti dal materiale istruttorio acquisito, identificandone la rilevanzanell’ambito di un procedimento interpretativo complesso volto adimostrare la fondatezza della domanda, che propone -inammissibilmentein sede di legittimità- come alternativo a quello seguito dai Giudici diNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026merito e che afferma essere, in contrasto con le determinazioni della Cortedi merito, l’unico corretto.8.2.

Per altro profilo, nel caso di specie le decisioni del Tribunale edella Corte d’Appello sono pienamente conformi con conseguenteinammissibilità, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., rationetemporis vigente, della censura di omesso esame di fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.: nel caso di specie le due statuizioni sonopienamente corrispondenti (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) esono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazioneai fatti principali oggetto della causa (Cass. n.7724/2022).9.

Il motivo di ricorso per cassazione sub 3 è proposto in relazioneall'accertamento di ulteriori donazioni verso terzi ai fini delladeterminazione dell'asse ereditario - violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (con riferimento agli artt. 553 e 556 c.c.) : questoaccertamento sarebbe stato aprioristicamente escluso, ai fini delladeterminazione dell’asse ereditario e delle altre domande formulate insede successoria.

La ricorrente rileva altresì -sub3 bis- l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: le donazionirisulterebbero in modo inequivoco sia dagli accertamenti della G.d.F.,sia dalla documentazione bancaria esibita (doc.65 pagg. 11, 16, 17 e19) (il doc.65 è l’informativa della Guardia di Finanza di Sassuolo).9.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte di merito aveva ritenuto infondate le critiche mosseall’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa non ha preso inconsiderazione presunte donazioni indirette compiute in vita da OnelioAnceschi in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], parte estranea al presentegiudizio e soprattutto priva della qualità di erede necessaria ; avevaritenuto insussistente l’interesse degli appellanti all’accertamentorichiesto, perché eventuali donazioni indirette sarebbero andate a ugualedetrimento di tutte le parti del giudizio; aveva infine osservato che unNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026accertamento sulla natura liberale o meno di determinati atti didisposizione patrimoniale possa essere compiuta senza ilcontraddittorio della presunta beneficiaria .Ora, dal punto di vista giuridico la motivazione in diritto con la quale laCorte di merito ha ritenuto di non poter prendere in considerazione presunte donazioni indirette non appare condivisibile, alla luce deldisposto dell’art.556 c.c.Appaiono però assorbenti le seguenti considerazioni.Nella sentenza non vi è alcun accertamento relativo a donazioniindirette a favore di terzi.

Non è indicato nel ricorso alcun elementoconcreto che permetta di identificare quali sarebbero in concreto e, overiscontrate, di che consistenza, le donazioni verso terzi genericamentemenzionate nel motivo, salvo un riferimento apodittico al fatto che sitratterebbe di somme donate a [OSCURATO:PERSONA]: per il resto l’allegazionedella ricorrente sul punto si limita all’affermazione che esse risultano inmodo inequivoco sia dagli accertamenti della G.d.F., sia dalladocumentazione bancaria esibita (doc.65 pagg. 11, 16, 17 e 19) .Per il profilo evidenziato, il motivo di ricorso in esame non soddisfa ilprincipio di specificità disciplinato dall’art.366 c.p.c., nella formulazioneprevigente che si applica alla fattispecie; ciò in quanto demandainammissibilmente al Giudice di legittimità la ricerca e verificadocumentale volta all’identificazione delle eventuali elargizioni di denaro afavore di [OSCURATO:PERSONA] e, se esistenti, alla loro valutazione ai fini delriscontro della loro qualificabilità come donazioni.10.

Il quarto motivo di ricorso censura la pronuncia d’appello inrelazione alla domanda di revocazione delle donazioni proposta dalla sig.raBertocchi nei confronti del convenuto - nullità della sentenza: motivazioneinesistente o solo apparente e conseguente -sub 4 bis - omesso esame difatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti .Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026La Corte di merito si sarebbe fermata a considerare solo uno deimotivi di revocazione delle donazioni, limitandosi a considerare solo ladonazione immobiliare indiretta che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto daigenitori.

La ricorrente aveva invece evidenziato anche i seguenti motivi: lecause temerarie introdotte dal figlio nei suoi confronti; le dichiarazionifraudolente che egli aveva reso nel suo atto di accettazione con beneficiodi inventario, non dichiarando le donazioni mobiliari e immobiliari ricevutee dichiarandosi creditore per un credito ingente ma fittizio; le espressionidiffamatorie rivolte nei confronti della madre, riferite dai testi Matteotti e11.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente In relazione alladomanda di revocazione delle donazioni proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del convenuto , lamenta la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (con riferimento agli artt. 801 e 802 c.c.) .La ricorrente denuncia la violazione delle norme richiamate nellimite in cui viene escluso che, in relazione alle condotte continuate e/oabituali del donatario il termine di decadenza di cui all’art.802 c.c. decorradal momento in cui tali condotte siano cessate piuttosto che dal momentoin cui siano iniziate ; non appare altresì corretta la lettura della normanel senso che, una volta che il donante abbia “tollerato” un’ingiuria,non potrebbe più esperire l’azione di revocazione in relazione ad altre“gravi ingiurie” subite successivamente .12.

L’ultimo motivo di ricorso riguarda ancora la pronuncia di rigettodella domanda di revocazione delle donazioni proposta dalla sig.raBertocchi nei confronti del convenuto - omesso esame di fatti decisivi peril giudizio oggetto di discussione tra le parti .La ricorrente contesta l’omesso esame delle altre cause di revocazionedella donazione per ingratitudine per ingiuria grave , specificamenteindicate nell’atto di appello, che sarebbero provate sia documentalmenteche per testimoni, nonché l’omessa valutazione delle altre cause diNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026revocazione diverse dalla sola grave ingiuria , anch’esse emergentidalle prove documentali.

Inoltre, al momento della proposizionedell’azione di revocazione della donazione, promossa il 6.11.2008, sarebberisultata ancora pendente l’illegittima iscrizione al PRA del pignoramentosull’autovettura dell’attrice/donante, eseguito dal controricorrente in basea un titolo di credito inesistente perché già integralmente pagato,circostanza idonea a costituire grave ingiuria continuata; il convenutocoerede avrebbe presentato un atto di accettazione di eredità conbeneficio di inventario contenente dichiarazioni false e fraudolente,assumendosi creditore per un importo considerevole in realtà nondovutogli; il convenuto avrebbe rivolto espressioni diffamatorie verso lamadre.

I fatti indicati, discussi e decisivi, sarebbero stati omessi nellavalutazione della Corte.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semprecontestato di aver ricevuto in donazione dai genitori l’immobile a luiintestato: ingiuriosa, ai fini della revocazione, sarebbe stata la circostanza della “ostinata negazione” della donazione indiretta in“spregio” alla madre/donataria , non il fatto in sé della pendenza di unacausa di accertamento della donazione stessa.13.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso si esaminanocongiuntamente, perché connessi, e sono da respingere.La Corte d’Appello aveva ritenuto infondate le critiche rivolte allasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva considerato maturatala decadenza dell’azione di revocazione della donazione indiretta peringratitudine: la Corte di merito aveva inoltre richiamato integralmente la motivazione fornita sull’argomento dalla sentenza impugnata ,interamente condivisa, quanto alla presenza di rapporti conflittuali trale parti in un momento successivo alla donazione , inidonei di per sé adidentificare l’ ingiuria grave , offrendo quindi anche una valutazionedi insussistenza dei presupposti della richiesta revocazione.

La sentenza diprimo grado, richiamata per relationem dalla sentenza di appello, avevaNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026infatti individuato il decorso iniziale del termine decadenziale di cuiall’art.802 c.c. dal compimento dell’atto ingiurioso e ne aveva fattoconseguire la decadenza dall’azione, evidenziando comunque che dallastessa rappresentazione delle vicende familiari compiuta negli atti difensividiscende che i gravi screzi (rappresentati come ingratitudini del figlio neiconfronti della madre) abbiano radici antiche, ovvero dal momento dellaseparazione dei genitori, in un crescendo di comportamenti non rispettosi.Si aggiunge, in ogni caso, che l’ingiuria grave richiesta, ex art.801 c.c.,quale presupposto per la revocabilità di una donazione peringratitudine , pure se mutua dal diritto penale il suo significatointrinseco si distacca dalla previsione degli artt.594 e 595 c.c. econsiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante ilpatrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento diavversione del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva .Nel caso di specie, l’acredine che le parti nutrivano l’una verso l’altra erastata considerata tanto profonda quanto reciproca.Da quanto riportato è chiaro che prima il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] epoi la Corte d’appello, facendo propria la motivazione del primo giudice,avevano ritenuto -andando oltre il profilo formale della intervenutadecadenza- che tutte le singole circostanze, autonomamente valorizzatedalla ricorrente come ognuna giustificante la domanda di revocazione peringratitudine proposta, fossero in realtà da inquadrare nell’ambito delprofondo deterioramento dei rapporti tra le parti, caratterizzato daacredine reciproca e tale da non permettere di ritenere realizzata, a causadi ognuna di esse, una lesione rilevante del patrimonio morale delladonante tale da ripugnare alla coscienza collettiva .I Giudici di merito quindi, al di là dell’individuazione del momentoiniziale del termine di decadenza per la proposizione dell’azione direvocazione per ingratitudine, hanno anche valutato il complesso dellecircostanze lamentate dalla ricorrente, considerandole inidonee aNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026determinare, ognuna di per sé, la grave ingiuria e le hanno ritenute piùpropriamente inquadrabili, nel loro insieme, nell’ambito di un rapportofamiliare deteriorato, non giustificante una valutazione favorevoledell’azione proposta.13.1.

Non appare corretto il riferimento alla violazione degli artt.801 e802 c.c. e, del resto, non è nemmeno concretamente dedotta l'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecieastratte recate dalle norme di legge: la ricorrente allega più propriamenteun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa -in ordine all’identificazione, in concreto, del momento iniziale deldecorso del termine di decadenza e al riscontro della idoneità dellecircostanze valorizzate ai fini della verifica delle gravi ingiurie rivolteda [OSCURATO:PERSONA] alla madre e della sua ingratitudine verso di lei,negata dai Giudici di merito-, che è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr. Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass.n.7871/2025).13.2.

Quanto alla prospettata critica di omesso esame di fattodecisivo, discusso , si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminareil secondo motivo di ricorso e si aggiunge che, in relazione al rigetto delladomanda di revocazione della donazione immobiliare effettuata daMargherita [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio, le sentenze di primo e disecondo grado sono pienamente conformi, con conseguenteinammissibilità della censura ex art.360 co. 1 n.5 c.p.c., ai sensidell’art.348 ter co. 4 e 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.14.

In conclusione, fermo il rigetto del primo motivo di ricorso giàdisposto con l’ordinanza n.4059/2025, in sede rescissoria i motivi diricorso per cassazione, proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza della Corte d’Appello di Bologna n.3268/2019 e numerati da duea sei del ricorso notificato in data 8.5.2020, debbono essere rigettati.Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/202615.

Quanto alle spese processuali, si osserva che a seguitodell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di un provvedimentogiudiziale, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, ha ilpotere-dovere di regolare le spese sia della fase rescindente, sia di quellarescissoria (cfr. Cass. n. 786/1969; Cass. n.975/2019; Cass.n.16609/2023; Cass. n.5734/2023).

Infatti, la rescissione, anche parziale,del provvedimento impugnato determina la caducazione anche del capoche ha statuito sulle spese di lite: ne discende che occorre in questa sedeprocedere nuovamente pure al regolamento delle spese del precedentegiudizio di cassazione (cfr. la giurisprudenza di legittimità già richiamata).A tal fine, si deve considerare comunque come [OSCURATO:PERSONA] in sostanza soccombente all'esito della fase rescissoria e perciòdebba essere condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi igiudizi, in applicazione del principio della soccombenza; si determinano icompensi per il primo giudizio di cassazione negli importi medi delloscaglione di riferimento e per il presente giudizio in valori prossimi aiminimi, essendo per la gran parte l’attività difensiva ripetitiva di quella giàsvolta nel primo giudizio.Infine si precisa che, stante l'accoglimento del ricorso per revocazioneai fini della pronuncia rescindente -che esclude il requisito dell’integralerigetto dell’impugnazione richiesto dall’art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002- e, nel contempo, stante l’integrale rigetto del ricorso percassazione all’esito della fase rescissoria, sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato in relazione al primo ricorso percassazione e non in relazione al presente giudizio di revocazione (cfr.Cass. n. 5734/2023).

P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie parzialmente, in fase rescindente, ilricorso per revocazione ex artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c. nei confrontiNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.4059/2025, revocandola neilimiti di cui in motivazione;-all’esito della disposta fase rescissoria, fermo il rigetto del primo motivodel ricorso per cassazione avverso alla sentenza della Corte d’Appello diBologna n.3268/2019 già disposto con l’ordinanza n.4059/2025, rigetta imotivi di ricorso per cassazione articolati con numerazione da due a sei daMargherita [OSCURATO:PERSONA];-condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di RobertoAnceschi delle spese di lite, che liquida, quanto al giudizio di cassazioneconclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione, in euro 6.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati e, quanto alpresente giudizio di revocazione, in euro 3.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato ex 13 co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto, in relazione al giudizio dicassazione conclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coraggi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4059/2025depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano citato in giudizio,avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell’attrice efratello dell’attore) per accertare la sussistenza di donazioni mobiliariindirette effettuate da [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato di MargheritaBertocchi e padre dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]:l’accertamento era stato richiesto al fine di operare la riunione fittizia deibeni rientranti nella successione, con le pronunce conseguenti e infine conla divisione dei beni ereditari; la sola attrice aveva richiesto anche larevocazione per ingratitudine di una donazione immobiliare riguardante unbene in Sassuolo, via Piemonte n.114, effettuata da lei e dal defunto perla quota di comproprietà del 50% ognuno a favore del convenuto nel1994.Per quanto ancora interessa, sia il Giudice di primo grado, sia la Corted’Appello di Bologna avevano accolto solo in parte la domanda voltaall’accertamento dell’esistenza di donazioni mobiliari indirette, proposta daentrambi gli attori, e avevano respinto la domanda di revocazione peringratitudine della donazione effettuata a favore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’Appello di Bologna, affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] aveva depositato controricorso, mentre AlessioAnceschi era rimasto intimato.2. Il ricorso per cassazione era stato respinto con ordinanza di questaCorte n.4059/2025 sulle seguenti considerazioni, integralmente trascritte: 1. Il ricorso è così articolato:Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026a) vi è un primo motivo che contesta “nullità della sentenza, motivazioneinesistente o solo apparente”, in quanto il giudice d'appello non avrebbe“minimamente motivato il rigetto dell'appello principale”;b) vi sono poi cinque motivi preceduti dalla premessa secondo cui “tutti iseguenti motivi d’appello attengono alla sentenza di primo grado nel limitein cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello”; tali motivilamentano l’ “omesso esame di fatti decisivi in relazione all’omessoaccertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirette in favore dell’eredeconvenuto” per essersi la decisione di primo grado basata unicamente sulcontenuto dell'informativa della Guardia di finanza di Sassuolo (secondomotivo); la violazione o falsa applicazione degli artt. 553 e 556 c.c., inquanto è stato a priori escluso l'accertamento ai fini della ricomprensionenell'asse ereditario di donazioni effettuate dal de cuius verso soggetti terzinon eredi estranei al giudizio (terzo motivo); l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 801 e802 c.c. in relazione alla domanda di revocazione delle donazioni propostada [OSCURATO:PERSONA] (quarto, quinto e sesto motivo).2. Il primo motivo è infondato. Ad avviso della ricorrente, a fronte deidettagliati rilievi sollevati dagli attori appellanti non è stata fornita alcunamotivazione al rigetto delle loro domande, né sotto il profilo fattuale nésotto quello giuridico, essendosi il giudice di secondo grado limitato asostenere la correttezza dell'operato del giudice di primo grado,riportandosi integralmente ai contenuti della sentenza appellata senzaprendere in minima considerazione i motivi d'appello. In realtà, se è veroche la sentenza impugnata riporta nello svolgimento del processo unampio stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e a talemotivazione fa più volte rinvio nello sviluppo delle proprie argomentazioni,non ci si trova di fronte a una “acritica adesione a un provvedimento solomenzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria delgiudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (cfr. Cass. n.Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/20262397/2021). La Corte d’appello ha infatti individuato le censure mossedagli appellanti principali alla sentenza di primo grado e le ha esaminatesia pure in modo sintetico e anche rinviando, come si è detto, agliargomenti sviluppati dal primo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7della sentenza impugnata), così che la motivazione non può dirsi soloapparente (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione si vedaper tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014).3. I successivi cinque motivi sono inammissibili, trattandosi di censure (laricorrente le definisce, infatti, come “motivi d’appello”) sostanzialmenterivolte nei confronti della sentenza di primo grado come se questa Cortefosse il giudice di secondo grado e non il giudice di legittimità, di fronte alquale vanno proposte le censure, a critica limitata, avverso le pronunzied’appello (salvo ovviamente le ipotesi delle cause decise in unico grado odi ricorso per saltum o ancora di appello dichiarato inammissibile ai sensidell’art. 348-bis c.p.c., ipotesi oggi peraltro abrogata).4. Il ricorso va pertanto rigettato .3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, exartt.391-bis, 395 n.4 e n.3 c.p.c., articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito chiedendo la declaratoria diinammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.In termini per la data dell’adunanza in camera di consiglio, entrambele parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese eall’esito della camera di consiglio del 6-5-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È opportuno premettere che la revocazione è un mezzo diimpugnazione a critica vincolata ammissibile nei confronti delle sentenze,delle ordinanze e dei decreti della Corte di Cassazione nei limiti previstidagli art.391-bis c.p.c. (le ipotesi disciplinate sub 391-ter e 391-quaterc.p.c. non sono pertinenti rispetto alla fattispecie in esame), individuatiNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026con richiamo all’ errore di fatto ai sensi dell’art.395 numero 4)c.p.c. .Al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art.395 n.4 c.p.c. (e salve leipotesi di cui agli art.391-ter e 391-quater c.p.c.) la revocazione deiprovvedimenti della Corte di Cassazione non è possibile perché non c’èuna norma che la preveda.L’attività interpretativa della Corte di Cassazione sul dispostodell’art.391-bis, in relazione all’art.395 n.4 c.p.c., si è svolta e si svolgeper individuare le caratteristiche e i limiti che l’errore di fatto revocatorioassume nell’ambito di pronunce che sono di legittimità e non di merito -eche quindi, in particolare dopo la riforma dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.,introdotta con d.l. n.83/2012, convertito in l. n.134/2012, non debbonoreiterare e controverificare l’attività interpretativa e valutativa deglielementi istruttori effettuata dai Giudici di merito, di loro prerogativaesclusiva, se non nei ristretti limiti identificati, nell’attuale contestonormativo e nell’ottica dell’art.111 Cost., dalla pronuncia delle SezioniUnite n.8053/2014, alla quale si è conformata la giurisprudenza dilegittimità successiva-.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente riaffermato -sentenza n. 20013 del 19/07/2024 -, con specifico riferimento allesentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede larevocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., che l’errore rilevante ai sensidell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erroneapercezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte.È stato considerato equiparabile all’errore di fatto revocatorio l’errorecompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore chepresuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4,c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice dilegittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentredeve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivosia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbiapreso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto; ciò perché in tal caso è dedotto non già unerrore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensìun'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi,un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., n.31032/2019: nello stessosenso, di recente, Cass. n.16297/2025 e Cass. n.7475/2025; Cass.n.1267/2026).A partire dal disposto dell’art.395 n.4 c.p.c. appare chiaro che l’erroredi fatto rilevante si connota in termini di evidenza e percepibilitàimmediata, attraverso il solo riscontro tra la sentenza e gli atti edocumenti di causa: non può derivare da una rivalutazione di tutti o alcunidegli elementi istruttori che la parte interessata assume mal valutati,perché non è lo strumento per ulteriormente riproporre ricostruzionidifensive disattese nell’ambito dei gradi usuali del giudizio di merito e poiin sede di legittimità -nell’ambito della verifica consentita dall’art.360 co. 1n.3, 4 e 5 c.p.c.-, ma è finalizzato a rimediare a una criticitàoggettivamente e univocamente percepibile e indipendente dall’analisiqualitativa della decisione impugnata. Anche il profilo della decisività siNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026inquadra nella stessa ottica ed evidenzia come non qualsiasi errore, ancheeffettivo e percepibile, giustifichi la revisione del procedimento che haportato alla decisione, ma solo l’errore rilevante perché relativo a unacircostanza che avrebbe potuto/potrebbe incidere sull’esito della decisioneche quindi, senza la verifica anche di quell’elemento, potrebbe essereviziata.Il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] deveessere vagliato alla luce delle considerazioni che precedono.2. [OSCURATO:PERSONA] articola un primo motivo di revocazione per Errore di fatto ex art.391 bis e 395 n.4 c.p.c. dell’ordinanza impugnataper aver erroneamente ritenuto che il ricorso in Cassazione noncontenesse motivi di legittimità. Tale errore è stato indotto dal fatto che imotivi di legittimità indicati nel ricorso in Cassazione siano statierroneamente riferiti alla sentenza di primo grado piuttosto che a quellad’appello, laddove erano invece riferiti a quest’ultima nel limite in cuirimandava a quella di primo grado (anch’essa sostanzialmenteimmotivata). L’errore risiede altresì nell’omessa valutazione dei documentidecisivi per il giudizio, allegati in Cassazione .La ricorrente rileva che con l’ordinanza impugnata sarebbe statoeffettivamente esaminato solo il primo motivo di ricorso, con il quale erastata lamentata la nullità della sentenza per motivazione assente o soloapparente, per avere la Corte d’Appello di Bologna ripropostosostanzialmente le stesse motivazioni della sentenza di primo grado senzaargomentare sulle specifiche ragioni del gravame: la Corte di Cassazionelo avrebbe erroneamente respinto ritenendo motivata la sentenza diprimo grado, ancorché richiamata dalla sentenza d’appello. In ogni modo,la sentenza di appello, anche nel limite in cui richiamava quella di primogrado, è stata comunque impugnata in Cassazione, con gli ulteriori n.5motivi di legittimità (mot. 2, 3, 4, 5, 6) che non sono stati minimamenteesaminati sempre sulla base del medesimo errore , costituito dalNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026ritenere le censure formulate in sede di legittimità rivolte nei confrontidella sentenza di primo grado e non nei confronti della sentenza di appello-cfr. il ricorso per revocazione, a pag.7-. [OSCURATO:PERSONA] avevainvece formulato motivi di legittimità che tuttavia non sono statiminimamente esaminati , così determinandosi un errore di fatto dell’ordinanza impugnata.Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte di Cassazione non si sarebbeavveduta che la Corte d’Appello si sarebbe limitata al pedissequo richiamodella sentenza di primo grado, così incorrendo nell’errore di fatto diaver radicalmente ignorato la sussistenza di atti e documenti determinantiai fini della fondatezza della domanda attorea , trascurandocompletamente la sussistenza di documenti, anche nuovi rispetto algiudizio di primo grado, prodotti in appello e attestanti unarappresentazione dei fatti diversa e in contrasto con quella emergentedalla sentenza impugnata.2.1. Il motivo di revocazione in esame è in parte inammissibile, per ilresto ammissibile nei limiti che seguono.Il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale MargheritaBertocchi aveva lamentato la nullità della sentenza per motivazioneassente o solo apparente, per avere la Corte d’Appello di Bolognariproposto sostanzialmente le stesse motivazioni della sentenza di primogrado senza motivare sulle specifiche ragioni del gravame, era statorespinto. Nell’ordinanza impugnata si legge, al riguardo, che la Corte dimerito aveva individuato le censure mosse dagli appellanti principalialla sentenza di primo grado e le aveva esaminate sia pure in modosintetico e anche rinviando, come si è detto, agli argomenti sviluppati dalprimo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata),così che la motivazione non può dirsi solo apparente .La richiesta di revocazione è inammissibile rispetto al primo motivo diricorso, concretamente esaminato e respinto con l’ordinanza impugnataNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026sulla base di una motivazione che non è possibile censurare. Rimane, inparticolare, totalmente al di fuori dell’ambito di operatività dell’errore difatto revocatorio -come sopra delineato- il rilievo della ricorrente secondocui la Corte di legittimità, nell’esame del motivo di ricorso per cassazionerichiamato, avrebbe errato nel non considerare che già la sentenza diprimo grado -richiamata dalla sentenza d’appello- sarebbe stata affetta damotivazione assente o apparente, poiché si tratta di questionepropriamente valutativa, che non può essere in alcun modo oggetto diriesame con l’impugnazione ex artt.391-bis, 395 c.p.c.La motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna,sottoposta a ricorso per cassazione concluso con l’ordinanza n.4059/2024,si deve pertanto considerare definitivamente accertata come effettiva, conesclusione di qualsivoglia profilo di nullità.Quanto agli altri motivi di ricorso per cassazione proposti e dichiaratiinammissibili, la ricorrente così li riassume: 2) omesso esame di fattidecisivi per il giudizio in relazione all’accertamento delle ulteriori donazionimobiliari indirette, rispetto a quelle accertate, 3) violazione o falsaapplicazione di legge (art. 556 c.c.) in relazione all’aprioristicaconsiderazione di altre donazioni mobiliari indirette verso terzi, sub 4), 5)e 6), omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, in relazione alla domanda di revocazionedelle donazioni, non avendo i Giudici di merito, neppure in appello,esaminato gli ulteriori motivi di revocazione ed avendo erroneamenteconsiderato quell’unico motivo esaminato . La ricorrente aggiunge che Nel corso del procedimento di Cassazione sono stati depositati gli esitisopravvenuti della causa di opposizione all’esecuzione introdotta nellontano 2006 dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso un’indebita esecuzione forzataazionata dal figlio convenuto, conclusasi solo nel 2021/2022 (all. E, F, G,H cass.) che risultavano rilevanti ai fini della domanda di revocazione dellaNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026donazione per ingratitudine (nota di deposito del 15.3.2022) -cfr. apag.6 del ricorso per revocazione-.È fondata la critica di omesso esame dei motivi di ricorso percassazione dal secondo al sesto.[OSCURATO:PERSONA], pur dolendosi della mera apparenza dellasentenza d’appello, aveva premesso alla esplicitazione delle criticheformulate ai sensi dell’art.360 c.p.c., che tutti i seguenti motivid’appello [rectius, di ricorso per cassazione riguardando essil’impugnazione proposta] attengono alla sentenza di primo grado nellimite in cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello :questa precisazione era rivolta a tutti i motivi di ricorso diversi dal primo -che la superava negando l’esistenza di una motivazione reale delprovvedimento impugnato- e il suo contenuto sostanziale era statosostanzialmente reiterato nei singoli motivi, con riferimento agli elementidel deciso valorizzati dal primo Giudice e direttamente assunti dalla Corted’Appello a fondamento della decisione. Non era quindi la sentenza diprimo grado che la ricorrente intendeva impugnare ma quella d’appello,con un’articolazione argomentativa che si riferiva alla sentenza di primogrado perché questa si riteneva essere stata acriticamente acquisita dal Giudice d’appello.In sostanza, la ricorrente aveva motivato le critiche rivolte ai punti didecisione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna aggredendo losviluppo argomentativo della sentenza di primo grado, sul presuppostoche la prima fosse stata motivata con integrale richiamo delleargomentazioni della seconda, per relazione piena.La declaratoria di inammissibilità effettuata con l’ordinanzan.4059/2024, sul presupposto che le doglianze erano state rivolte allasentenza di primo grado e non a quella d’appello, ha quindi determinatouna omessa valutazione dei motivi di ricorso proposti dal n.2 al n.6,rilevante ex artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c. -cfr. le pronunce di legittimitàNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026sopra richiamate, in particolare Cass. n.7475/2025-, per l’errore dipercezione consistito nell’avere ritenuto che le doglianze fossero riferiteesclusivamente alla sentenza di primo grado.3. La seconda critica formulata nel ricorso per revocazione è inrelazione ai motivi per i quali era stata richiesta la revocazione delladonazione immobiliare per ingratitudine. Con essa si lamenta l’ Errore difatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c. in relazione ai motivi 4, 5, 6 delricorso in Cassazione attinenti alle cause di revocazione della donazioneimmobiliare . In ordine alla revocazione della donazione peringratitudine la ricorrente afferma di aver formulato -oltre al rilievo piùgenerale di nullità della sentenza per motivazione assente o soloapparente, articolato nella prima doglianza- tre specifici motivi dilegittimità. Questi erano attinenti: alla nullità della sentenza permotivazione assente o solo apparente, quanto al quarto motivo -cherinviava al primo motivo e che conteneva anche, come articolazioneinterna sub 4 bis, la critica di Omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio (pag. 17 ric. Cass.) -; alla Violazione o falsa applicazione dinorme di legge (pag. 19, ric. Cass.) , quanto al quinto motivo attinenteall’unico profilo esaminato nel merito; all’ Omesso esame di fatti decisiviper il giudizio (pronunce postume depositate solo in Cassazione, all. E, F,G, H in relazione a circostanze comunque espresse nel corso del giudizio(pag. 20 ric. Cass.) , quanto al sesto motivo attinente ai motivi direvocazione per ingratitudine non esaminati. Rileva la ricorrente che L’aver erroneamente individuato detti motivi come “motivi d’appello”piuttosto che di legittimità non giustifica un’automatica declaratoria diinammissibilità degli stessi, senza che si sia espletata una preventivaverifica del loro contenuto . [OSCURATO:PERSONA] richiama quindi -eillustra diffusamente- i motivi della revocazione per ingratitudine delladonazione immobiliare dettagliatamente specificati nelle memorieconclusionali dei gradi di merito, disattesi dal Giudice di primo grado conNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026motivazione -fondata sulla presenza di rapporti conflittuali tra le parti- chesi era assunta inadeguata e che era stata reiterata acriticamente dalGiudice d’appello.3.1. Il motivo di ricorso per revocazione in esame è ammissibile neitermini sopra esposti nell’esaminare il motivo precedente.La declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazionesub 4, 5 e 6, fondata nell’ordinanza impugnata sull’erroneo presuppostoche essi fossero stati formati sulla sentenza di primo grado invece chesulla sentenza d’appello, ha comportato l’omissione della loro valutazione.Sono estranee ai profili di ammissibilità dei motivi di revocazione,propri delle valutazioni da svolgere nell’ambito della fase rescindente delgiudizio di impugnazione per revocazione, le esplicitazioni -di contenutoargomentativo e valutativo- delle asserite ragioni sulle quali le criticherivolte alla sentenza di merito impugnata avrebbero dovuto essereritenute fondate in sede di legittimità: si deve, infatti, ribadire che lapossibilità di utile impugnazione ai sensi degli artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c.dei provvedimenti pronunciati all’esito del giudizio di cassazione è limitataall’errore di fatto, come sopra connotato, e non può coinvolgere, al di fuoridi tale ipotesi, il riesame del contenuto valutativo della decisione.4. Con il terzo motivo di revocazione la ricorrente lamenta che non sisarebbe tenuto alcun conto di Nuovi documenti decisivi per ilgiudizio . Ciò avrebbe determinato un Errore di fatto ex art. 391 bise 395 n. 3) c.p.c. in relazione a documenti nuovi decisivi per il giudizio. Ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia espressamente rivendicato il suo creditofittizio (inesistente) di 90.000/= euro, già indicato nella sua accettazionedell’eredità con beneficio d’inventario del 14.10.2008 (doc. 24), neiconfronti dell’eredità e quindi pro quota anche nei confronti della madredonataria (30.000/= euro), DOPO l’emissione dell’ordinanza impugnata,pubblicata il 17.2.2025, con lettera raccomandata del 23.5.2025 ricevutain data 13.6.2025 (all. DD) integra un’autonoma e specifica causa diNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026revocazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 395 n. 3)c.p.c. .4.1 Il motivo è inammissibile.Alla luce delle considerazioni svolte in premessa, non può esseretenuto in alcuna considerazione il profilo di revocazione in esame, con ilquale la ricorrente prospetta l’ Errore di fatto ex art. 391 bis e 395 n. 3)c.p.c. in relazione a documenti nuovi decisivi per il giudizio e vorrebbevalorizzare come nuovo documento rilevante una lettera raccomandata del23.5.2025, ricevuta in data 13.6.2025: a prescindere dal fatto che ildocumento è di formazione successiva all’ordinanza impugnata perrevocazione, ai sensi dell’art.391-bis c.p.c. l’ipotesi di revocazione previstadall’art.395 n.3 c.p.c. non è ammessa nei confronti dei provvedimentidella Corte di Cassazione.5. Il quarto motivo di ricorso per revocazione è proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] relazione all’omesso accertamento delle ulteriori donazionimobiliari indirette - Errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4) c.p.c.in relazione ai motivi 2 e 3 del ricorso in Cassazione attinentiall’accertamento delle donazioni mobiliari indirette . Nella causaereditaria la ricorrente avrebbe formulato due specifici motivi di legittimità-sub 2 e 3, oltre al primo (nullità della sentenza per motivazioneassente o solo apparente) -, attinenti l’uno all’ Omesso esame di fattidecisivi per il giudizio in relazione all’accertamento delle donazionimobiliari (pag. 6 ric. Cass.) , l’altro all’ Omesso esame di fatti decisiviper il giudizio e violazione di legge in relazione alla radicale ed aprioristicaesclusione (dai conteggi dell’asse ereditario) delle donazioni effettuateverso terzi (pag. 14, ric. Cass.) . La ricorrente sottolinea che sia inappello che con il ricorso per cassazione avrebbe formulato specifici edapprofonditi rilievi, di legittimità, in ordine alle lacune della decisioneconcernente l’accertamento delle donazioni mobiliari indirette, che risultaessere stato del tutto “inesistente” più che “superficiale”, evidenziandoNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026come non siano stati indicati i “criteri” in base ai quali il Giudice abbiariconosciuto le donazioni mobiliari indirette accertate, escludendo invece lealtre. L’omessa indicazione dei criteri utilizzati per l’accertamento delledonazioni mobiliari indirette (rispetto a quelle non accertate) escluderadicalmente, prima ancora della possibilità di contestare la decisione,anche quella di poterla anche solo “valutare”, risultando di fatto unadecisione del tutto “assente”, prima ancora che “irriflessiva” . Laricorrente svolge un analitico esame delle emergenze istruttorie, in basealle quali troverebbe conferma la fondatezza delle due pretese quantoall’esistenza ed entità delle ulteriori donazioni indirette pure oggetto dellasua domanda.5.1. Anche questo motivo di ricorso per revocazione è ammissibilenegli stessi termini esposti nell’esaminare il secondo motivo di ricorso perrevocazione, e con gli stessi limiti.6. La revocazione dell’ordinanza n.4059/2024 deve pertanto esseredichiarata ammissibile, ex art.391-bis e 395 n.4 c.p.c., con riguardo alladeclaratoria di inammissibilità e al rigetto dei motivi del ricorso percassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan.3268/2019 da [OSCURATO:PERSONA], articolati dal numero due al numerosei, con effetto rescindente dell’ordinanza impugnata limitatamente alladecisione sui motivi richiamati.7. Si deve procedere quindi, in sede rescissoria, alla valutazione delricorso per cassazione proposto avverso alla sentenza della Corted’Appello di Bologna, in relazione ai motivi non esaminati, con le seguentiprecisazioni:-non è più in discussione -opportuno ripeterlo- il fatto che la sentenzad’appello è supportata da una motivazione effettiva, contenente unarisposta adeguata, pur se sintetica e con legittimo rinvio agli argomentisviluppati dal primo Giudice, alle censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -cfr. il rigetto del primoNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026motivo di ricorso proposto, contenuto nell’ordinanza n.4059/2024 nellaparte non rescissa-;-la valutazione dei motivi di ricorso deve essere effettuata sulla basedel contenuto del ricorso per cassazione, senza tenere conto delle difesenon meramente argomentative e dei supporti documentali ulteriori offertidalla ricorrente in sede di revocazione, poiché il ricorso ex artt.391-bis,395 n.4 c.p.c. non riapre i termini per la proposizione del ricorso percassazione della cui decisione si discute;-[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che nel giudizio di cassazioneconcluso con l’ordinanza parzialmente rescissa aveva prodotto documentinuovi, formatisi dopo il deposito del ricorso notificato, che sarebbero statirilevanti ai fini della domanda di revocazione della donazione peringratitudine : si deve osservare in proposito che il giudizio dicassazione è un giudizio di legittimità e non di merito e che, ai sensi degliart.369 e 372 c.p.c. possono essere depositati solo atti e documentiprodotti nei precedenti gradi di giudizio di merito, tranne quelli cheriguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorsoe del controricorso ; le nuove produzioni effettuate nell’ambito delgiudizio di cassazione erano pertanto inammissibili e non possono esseretenute in alcun conto ai fini della decisione in fase rescissoria (si ripete, dilegittimità e non di merito).8. Con il motivo di ricorso per cassazione sub 2, formulato Inrelazione all'omesso accertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirettea favore dell'erede convenuto (con effetti sulle altre domandesuccessorie) , la ricorrente aveva lamentato l’omesso esame di fattidecisivi ai fini del giudizio, rilevando che i Giudici di primo e di secondogrado si sarebbero basati unicamente sul contenuto dell’informativa dellaGuardia di Finanza di Sassuolo, omettendo completamente di valutaretutte le altre “oggettive” risultanze documentali dalle quali emerge che,nel periodo 2002-2008 il de cuius avrebbe effettuato prelevamenti inNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026contanti sui propri conti BPER e Credem per un totale di € 424.012,00 eRoberto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato in contanti sui propri conti BSGSP eCariparma importi per € 519.860,00, e non valorizzando altresì una seriedi circostanze relative allo stesso periodo e chiaramente esplicitate. Tuttigli elementi omessi avrebbero dimostrato che nel periodo 2002-2008Roberto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato del maggior importo di €519,860,00 a fronte dell’importo di soli € 78.610,00 riconosciuto dalTribunale e confermato dalla Corte d’Appello a titolo di donazioni mobiliariindirette. Un ulteriore fatto sarebbe stato evidenziato -sub 2 bis- dallaricorrente come decisivo, omesso e oggetto di discussione tra le parti, esarebbe stato rappresentato dalla donazione indiretta derivantedall’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] da parte del padre defunto di trecertificati di deposito depositati presso Unicredit di Ostiglia per unammontare di € 105.880,00, e di 16 buoni postali fruttiferi per €43.384,33 -prodotti in appello e non considerati-, oltre ai ratei del canonedi locazione dell’immobile di residenza del controricorrente -ove non fossestato convivente con il padre nel periodo indicato-. Un altro fatto omesso -evidenziato sub 2 ter- sarebbe stato identificato da [OSCURATO:PERSONA] decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e avrebberiguardato la critica alla sentenza di primo grado per essersi il Tribunaletotalmente affidato alle valutazioni della Guardia di Finanza, senzaconsiderare che le stesse erano prioritariamente deputate a verificarel’effettività dei presunti crediti vantati dal convenuto verso l’eredità e soloindirettamente all’accertamento delle donazioni effettuate in vita dal decuius al convenuto e senza considerare il complesso delle provedocumentali acquisite (segue un’ampia disamina della motivazione dellasentenza di primo grado e una valutazione critica del vaglio degli elementiistruttori in essa operato).8.1. Il motivo è inammissibile per più profili.Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026Per un primo profilo, il fatto storico rilevante ai sensi deldisposto dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. non consiste in un insieme dielementi di fatto emergenti da plurime fonti probatorie, unificati dalla loro valutazione in stretta relazione operata -non dal Giudice, ma-dalla parte interessata -a meno che la critica non riguardi l’emersione delfatto storico omesso, comunque da individuare con precisione, all’esito diun ragionamento presuntivo per il quale vi sarebbero stati tutti ipresupposti, da indicare specificamente quanto a significatività e rilevanzae in tesi mal considerati (cfr., per tutte, Cass. n.10253/2021; Cass.n.22846/2022), ma non è questo il caso di specie-; il fatto storico non può essere una questione o un punto della sentenza;esso deve essere un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale, exart. 2697 c.c. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo), oppure secondario (cioè, dedotto in funzione di prova di unfatto principale), da solo idoneo a incidere sulla decisione (cfr., Cass. n.17761/2016; in senso analogo, sulla necessità che l'omesso esameinvesta sempre un fatto storico, principale o secondario si vedaanche Cass. n. 23238/2017). Non sono fatti le deduzioni difensiveelaborate dal materiale istruttorio acquisito e poste in relazionedall’interpretazione della stessa parte interessata (cfr. Cass. n.14802/2017; Cass. n.17148/2019; cfr. anche Cass., Sez. Un.,n.34476/2019).La ricorrente non deduce specifiche circostanze di fatto evidenziatecome ognuna da sola decisiva, e quindi in tesi rilevante ex art.360 n.5c.p.c., se omessa, ma valuta e pone in relazione diversi elementi di fattotratti dal materiale istruttorio acquisito, identificandone la rilevanzanell’ambito di un procedimento interpretativo complesso volto adimostrare la fondatezza della domanda, che propone -inammissibilmentein sede di legittimità- come alternativo a quello seguito dai Giudici diNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026merito e che afferma essere, in contrasto con le determinazioni della Cortedi merito, l’unico corretto.8.2. Per altro profilo, nel caso di specie le decisioni del Tribunale edella Corte d’Appello sono pienamente conformi con conseguenteinammissibilità, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., rationetemporis vigente, della censura di omesso esame di fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.: nel caso di specie le due statuizioni sonopienamente corrispondenti (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) esono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazioneai fatti principali oggetto della causa (Cass. n.7724/2022).9. Il motivo di ricorso per cassazione sub 3 è proposto in relazioneall'accertamento di ulteriori donazioni verso terzi ai fini delladeterminazione dell'asse ereditario - violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (con riferimento agli artt. 553 e 556 c.c.) : questoaccertamento sarebbe stato aprioristicamente escluso, ai fini delladeterminazione dell’asse ereditario e delle altre domande formulate insede successoria. La ricorrente rileva altresì -sub3 bis- l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: le donazionirisulterebbero in modo inequivoco sia dagli accertamenti della G.d.F.,sia dalla documentazione bancaria esibita (doc.65 pagg. 11, 16, 17 e19) (il doc.65 è l’informativa della Guardia di Finanza di Sassuolo).9.1. Il motivo è inammissibile.La Corte di merito aveva ritenuto infondate le critiche mosseall’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa non ha preso inconsiderazione presunte donazioni indirette compiute in vita da OnelioAnceschi in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], parte estranea al presentegiudizio e soprattutto priva della qualità di erede necessaria ; avevaritenuto insussistente l’interesse degli appellanti all’accertamentorichiesto, perché eventuali donazioni indirette sarebbero andate a ugualedetrimento di tutte le parti del giudizio; aveva infine osservato che unNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026accertamento sulla natura liberale o meno di determinati atti didisposizione patrimoniale possa essere compiuta senza ilcontraddittorio della presunta beneficiaria .Ora, dal punto di vista giuridico la motivazione in diritto con la quale laCorte di merito ha ritenuto di non poter prendere in considerazione presunte donazioni indirette non appare condivisibile, alla luce deldisposto dell’art.556 c.c.Appaiono però assorbenti le seguenti considerazioni.Nella sentenza non vi è alcun accertamento relativo a donazioniindirette a favore di terzi. Non è indicato nel ricorso alcun elementoconcreto che permetta di identificare quali sarebbero in concreto e, overiscontrate, di che consistenza, le donazioni verso terzi genericamentemenzionate nel motivo, salvo un riferimento apodittico al fatto che sitratterebbe di somme donate a [OSCURATO:PERSONA]: per il resto l’allegazionedella ricorrente sul punto si limita all’affermazione che esse risultano inmodo inequivoco sia dagli accertamenti della G.d.F., sia dalladocumentazione bancaria esibita (doc.65 pagg. 11, 16, 17 e 19) .Per il profilo evidenziato, il motivo di ricorso in esame non soddisfa ilprincipio di specificità disciplinato dall’art.366 c.p.c., nella formulazioneprevigente che si applica alla fattispecie; ciò in quanto demandainammissibilmente al Giudice di legittimità la ricerca e verificadocumentale volta all’identificazione delle eventuali elargizioni di denaro afavore di [OSCURATO:PERSONA] e, se esistenti, alla loro valutazione ai fini delriscontro della loro qualificabilità come donazioni.10. Il quarto motivo di ricorso censura la pronuncia d’appello inrelazione alla domanda di revocazione delle donazioni proposta dalla sig.raBertocchi nei confronti del convenuto - nullità della sentenza: motivazioneinesistente o solo apparente e conseguente -sub 4 bis - omesso esame difatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti .Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026La Corte di merito si sarebbe fermata a considerare solo uno deimotivi di revocazione delle donazioni, limitandosi a considerare solo ladonazione immobiliare indiretta che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto daigenitori. La ricorrente aveva invece evidenziato anche i seguenti motivi: lecause temerarie introdotte dal figlio nei suoi confronti; le dichiarazionifraudolente che egli aveva reso nel suo atto di accettazione con beneficiodi inventario, non dichiarando le donazioni mobiliari e immobiliari ricevutee dichiarandosi creditore per un credito ingente ma fittizio; le espressionidiffamatorie rivolte nei confronti della madre, riferite dai testi Matteotti e11. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente In relazione alladomanda di revocazione delle donazioni proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del convenuto , lamenta la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (con riferimento agli artt. 801 e 802 c.c.) .La ricorrente denuncia la violazione delle norme richiamate nellimite in cui viene escluso che, in relazione alle condotte continuate e/oabituali del donatario il termine di decadenza di cui all’art.802 c.c. decorradal momento in cui tali condotte siano cessate piuttosto che dal momentoin cui siano iniziate ; non appare altresì corretta la lettura della normanel senso che, una volta che il donante abbia “tollerato” un’ingiuria,non potrebbe più esperire l’azione di revocazione in relazione ad altre“gravi ingiurie” subite successivamente .12. L’ultimo motivo di ricorso riguarda ancora la pronuncia di rigettodella domanda di revocazione delle donazioni proposta dalla sig.raBertocchi nei confronti del convenuto - omesso esame di fatti decisivi peril giudizio oggetto di discussione tra le parti .La ricorrente contesta l’omesso esame delle altre cause di revocazionedella donazione per ingratitudine per ingiuria grave , specificamenteindicate nell’atto di appello, che sarebbero provate sia documentalmenteche per testimoni, nonché l’omessa valutazione delle altre cause diNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026revocazione diverse dalla sola grave ingiuria , anch’esse emergentidalle prove documentali. Inoltre, al momento della proposizionedell’azione di revocazione della donazione, promossa il 6.11.2008, sarebberisultata ancora pendente l’illegittima iscrizione al PRA del pignoramentosull’autovettura dell’attrice/donante, eseguito dal controricorrente in basea un titolo di credito inesistente perché già integralmente pagato,circostanza idonea a costituire grave ingiuria continuata; il convenutocoerede avrebbe presentato un atto di accettazione di eredità conbeneficio di inventario contenente dichiarazioni false e fraudolente,assumendosi creditore per un importo considerevole in realtà nondovutogli; il convenuto avrebbe rivolto espressioni diffamatorie verso lamadre. I fatti indicati, discussi e decisivi, sarebbero stati omessi nellavalutazione della Corte. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semprecontestato di aver ricevuto in donazione dai genitori l’immobile a luiintestato: ingiuriosa, ai fini della revocazione, sarebbe stata la circostanza della “ostinata negazione” della donazione indiretta in“spregio” alla madre/donataria , non il fatto in sé della pendenza di unacausa di accertamento della donazione stessa.13. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso si esaminanocongiuntamente, perché connessi, e sono da respingere.La Corte d’Appello aveva ritenuto infondate le critiche rivolte allasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva considerato maturatala decadenza dell’azione di revocazione della donazione indiretta peringratitudine: la Corte di merito aveva inoltre richiamato integralmente la motivazione fornita sull’argomento dalla sentenza impugnata ,interamente condivisa, quanto alla presenza di rapporti conflittuali trale parti in un momento successivo alla donazione , inidonei di per sé adidentificare l’ ingiuria grave , offrendo quindi anche una valutazionedi insussistenza dei presupposti della richiesta revocazione. La sentenza diprimo grado, richiamata per relationem dalla sentenza di appello, avevaNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026infatti individuato il decorso iniziale del termine decadenziale di cuiall’art.802 c.c. dal compimento dell’atto ingiurioso e ne aveva fattoconseguire la decadenza dall’azione, evidenziando comunque che dallastessa rappresentazione delle vicende familiari compiuta negli atti difensividiscende che i gravi screzi (rappresentati come ingratitudini del figlio neiconfronti della madre) abbiano radici antiche, ovvero dal momento dellaseparazione dei genitori, in un crescendo di comportamenti non rispettosi.Si aggiunge, in ogni caso, che l’ingiuria grave richiesta, ex art.801 c.c.,quale presupposto per la revocabilità di una donazione peringratitudine , pure se mutua dal diritto penale il suo significatointrinseco si distacca dalla previsione degli artt.594 e 595 c.c. econsiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante ilpatrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento diavversione del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva .Nel caso di specie, l’acredine che le parti nutrivano l’una verso l’altra erastata considerata tanto profonda quanto reciproca.Da quanto riportato è chiaro che prima il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] epoi la Corte d’appello, facendo propria la motivazione del primo giudice,avevano ritenuto -andando oltre il profilo formale della intervenutadecadenza- che tutte le singole circostanze, autonomamente valorizzatedalla ricorrente come ognuna giustificante la domanda di revocazione peringratitudine proposta, fossero in realtà da inquadrare nell’ambito delprofondo deterioramento dei rapporti tra le parti, caratterizzato daacredine reciproca e tale da non permettere di ritenere realizzata, a causadi ognuna di esse, una lesione rilevante del patrimonio morale delladonante tale da ripugnare alla coscienza collettiva .I Giudici di merito quindi, al di là dell’individuazione del momentoiniziale del termine di decadenza per la proposizione dell’azione direvocazione per ingratitudine, hanno anche valutato il complesso dellecircostanze lamentate dalla ricorrente, considerandole inidonee aNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026determinare, ognuna di per sé, la grave ingiuria e le hanno ritenute piùpropriamente inquadrabili, nel loro insieme, nell’ambito di un rapportofamiliare deteriorato, non giustificante una valutazione favorevoledell’azione proposta.13.1. Non appare corretto il riferimento alla violazione degli artt.801 e802 c.c. e, del resto, non è nemmeno concretamente dedotta l'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecieastratte recate dalle norme di legge: la ricorrente allega più propriamenteun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa -in ordine all’identificazione, in concreto, del momento iniziale deldecorso del termine di decadenza e al riscontro della idoneità dellecircostanze valorizzate ai fini della verifica delle gravi ingiurie rivolteda [OSCURATO:PERSONA] alla madre e della sua ingratitudine verso di lei,negata dai Giudici di merito-, che è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr. Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass.n.7871/2025).13.2. Quanto alla prospettata critica di omesso esame di fattodecisivo, discusso , si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminareil secondo motivo di ricorso e si aggiunge che, in relazione al rigetto delladomanda di revocazione della donazione immobiliare effettuata daMargherita [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio, le sentenze di primo e disecondo grado sono pienamente conformi, con conseguenteinammissibilità della censura ex art.360 co. 1 n.5 c.p.c., ai sensidell’art.348 ter co. 4 e 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.14. In conclusione, fermo il rigetto del primo motivo di ricorso giàdisposto con l’ordinanza n.4059/2025, in sede rescissoria i motivi diricorso per cassazione, proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza della Corte d’Appello di Bologna n.3268/2019 e numerati da duea sei del ricorso notificato in data 8.5.2020, debbono essere rigettati.Numero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/202615. Quanto alle spese processuali, si osserva che a seguitodell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di un provvedimentogiudiziale, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, ha ilpotere-dovere di regolare le spese sia della fase rescindente, sia di quellarescissoria (cfr. Cass. n. 786/1969; Cass. n.975/2019; Cass.n.16609/2023; Cass. n.5734/2023). Infatti, la rescissione, anche parziale,del provvedimento impugnato determina la caducazione anche del capoche ha statuito sulle spese di lite: ne discende che occorre in questa sedeprocedere nuovamente pure al regolamento delle spese del precedentegiudizio di cassazione (cfr. la giurisprudenza di legittimità già richiamata).A tal fine, si deve considerare comunque come [OSCURATO:PERSONA] in sostanza soccombente all'esito della fase rescissoria e perciòdebba essere condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi igiudizi, in applicazione del principio della soccombenza; si determinano icompensi per il primo giudizio di cassazione negli importi medi delloscaglione di riferimento e per il presente giudizio in valori prossimi aiminimi, essendo per la gran parte l’attività difensiva ripetitiva di quella giàsvolta nel primo giudizio.Infine si precisa che, stante l'accoglimento del ricorso per revocazioneai fini della pronuncia rescindente -che esclude il requisito dell’integralerigetto dell’impugnazione richiesto dall’art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002- e, nel contempo, stante l’integrale rigetto del ricorso percassazione all’esito della fase rescissoria, sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato in relazione al primo ricorso percassazione e non in relazione al presente giudizio di revocazione (cfr.Cass. n. 5734/2023). P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie parzialmente, in fase rescindente, ilricorso per revocazione ex artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c. nei confrontiNumero registro generale 14629/2025Numero sezionale 1154/2026Numero di raccolta generale 24913/2026Data pubblicazione 01/09/2026dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.4059/2025, revocandola neilimiti di cui in motivazione;-all’esito della disposta fase rescissoria, fermo il rigetto del primo motivodel ricorso per cassazione avverso alla sentenza della Corte d’Appello diBologna n.3268/2019 già disposto con l’ordinanza n.4059/2025, rigetta imotivi di ricorso per cassazione articolati con numerazione da due a sei daMargherita [OSCURATO:PERSONA];-condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di RobertoAnceschi delle spese di lite, che liquida, quanto al giudizio di cassazioneconclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione, in euro 6.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati e, quanto alpresente giudizio di revocazione, in euro 3.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato ex 13 co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto, in relazione al giudizio dicassazione conclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino