CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11826/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.P.A. - Società con socio809 unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamentodi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 972/2022 della CORTE D'APPELLOdi ROMA, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 111/2019;Numero registro generale 13810/2022Numero sezionale 809/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diN umero di raccolta generale 11826/2026Data pubblicazione 29/04/2026consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, pronunziando in esitoa riassunzione conseguente a cassazione, ha respinto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento deldiritto alla superiore qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (livello BQuadri) in luogo della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (livelloD1) formalmente attribuita.2. La Corte di merito ha escluso che la attività svoltanel periodo dedotto si connotasse per quei tratti diautonomia decisionale, responsabilità gestionale, altaprofessionalità e facoltà di iniziativa e di discrezionalitàpropri del livello B), essendo emerso dalla prova oraleche il Piazza aveva svolto attività meramente tecnicheed operative, comunque rientranti nell’amministrazioneordinaria e appartenenti alla sfera di competenza delCapo Tecnico. Viceversa, nell’ambito degli interventi distraordinaria amministrazione doveva attenersi alledirettive generali godendo di un margine di autonomianell’ambito di procedure e direttive impartite comunquedal [OSCURATO:PERSONA] ad interim .3. Per la cassazione della decisione ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; laNumero registro generale 13810/2022Numero sezionale 809/2026parte intimata ha resistito con controricorso; entrambeN umero di raccolta generale 11826/2026Data pubblicazione 29/04/2026le parti hanno depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si èriservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 324 c.p.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. edell’art. 2103 c.c. e dell’art. 21 del contratto collettivoapplicabile nonché ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.illogicità della motivazione.1.1. Premesso l’accertamento con efficacia digiudicato di una serie di attività che asserisce riferibili alsuperiore livello rivendicato, censura la sentenzaimpugnata per avere ritenuto che lo svolgimento in viadi urgenza delle mansioni corrispondenti a tale livelloprecludesse la acquisizione della relativa qualificaladdove – osserva- a mente del contratto collettivol’unica deroga all’acquisizione del superioreinquadramento era costituita dalla sostituzione dilavoratore con diritto alla conservazione del posto; inquesta prospettiva denunzia omesso esame dellacircostanza della “vacanza del posto” rappresentatodall’assenza di incarico formale di assegnazione al livelloB) Quadri.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c, dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 21 c.c.n.l.nonché, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., perché, purNumero registro generale 13810/2022Numero sezionale 809/2026avendo accertato con efficacia di giudicato circostanzeN u mero di raccolta generale 11826/2026Data pubblicazione 29/04/2026integranti svolgimento di mansioni superiori, avevaomesso di pronunziarsi sulla domanda di pagamentodelle connesse differenze retributive3. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,e 116 c.p.c., violazione delle regole legali diinterpretazione di cui agli artt. 1362 e sgg. c.c.,insufficienza o contraddittorietà della motivazione;violazione dei valori e diritti fondamentali del dirittovivente del lavoro in relazione agli artt. 35, 36, 38 Cost.e all’art. 3 Cost. nonché, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.,omesso esame di circostanze concernenti dichiarazionetratta dalla deposizione dii un teste.4. Con il quarto motivo deduce ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. violazione del principio di diritto di cui allasentenza rescindente Cass. n. 32502/2018 e violazionedegli artt. 112, 115, 116 c.p.c, dell’art. 2733 c.c. nonchéex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omessa valutazione dicircostanza determinante concernente la definizione deicompiti e delle attribuzioni di diverse figure operative fracui quella di Capo Impianto5. Con il quinto motivo deduce ex art. 360, comma1 n. 3 c.p.c. violazione del principio di diritto di cui a Cassn. 32502 /2018, violazione degli artt. 112, 115 e 116c.p.c. , dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 214 c.p.c. nonché,ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame dicircostanza determinante .Numero registro generale 13810/20226. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026presentano plurimi profili di inammissibilità non essendoData pubblicazione 29/04/2026articolati in conformità dei criteri che per costantegiurisprudenza della S.C. consentono la validaimpugnazione della decisione in relazione ai vizi di cuiall’art. 360 comma 1 c.p.c. .6.1. Secondo consolidati approdi del giudice dilegittimità, infatti, il ricorso per cassazione, in quanto haad oggetto censure espressamente e tassativamentepreviste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato inspecifici motivi riconducibili in maniera chiara edinequivocabile ad una delle cinque ragioni diimpugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra leultime v. Cass. n. 9228 del 2016).6.2. Il rispetto del principio di specificità dei motividel ricorso per cassazione - da intendere alla luce delcanone generale "della strumentalità delle formeprocessuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione diargomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative dellededotte inosservanze di norme o principi di diritto, cheprecisino come abbia avuto luogo la violazione ascrittaalla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), inquanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto dellaimpugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007;Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).6.3. L’osservanza del canone della chiarezza e dellasinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di unNumero registro generale 13810/2022preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischioData pubblicazione 29/04/2026di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione(Cass. n. 19100 del 2006) ed è dunque inammissibile unricorso che non consenta di individuare in che modo ecome le numerose norme invocate sarebbero stateviolate nella sentenza impugnata, quali sarebbero iprincipi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i puntidella motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata).6.4. I motivi in esame risultano irrispettosi delcanone della specificità del mezzo di impugnazione inquanto in essi non risulta possibile scindere le ragioniposte a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinandosi una situazione di inestricabilepromiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione diinterpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n.7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008). Siè infatti realizzata una mescolanza ed unasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei,prospettando le medesime questioni sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme didiritto, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione. L'esposizione diretta e cumulativa dellequestioni concernenti l'apprezzamento delle risultanzeacquisite al processo e il merito della causa mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare leNumero registro generale 13810/2022singole censure teoricamente proponibili, onde Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatiData pubblicazione 29/04/2026dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìil compito di dare forma e contenuto giuridici allelagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443del 2011).6.5. Al fine dello scrutinio dei motivi in esame èinoltre opportuno ricordare che il mezzo di cui all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto, a pena diinammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme didiritto asseritamente violate ma anche mediante laspecifica indicazione delle affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che motivatamentesi assumano in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornitadalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570 del2020; Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015;Cass. n. 25419 /2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass.n. 3010 del 2012).6.6. Con riferimento alla censura di violazione deicanoni ermeneutici, non è sufficiente l'astrattoriferimento alle regole legali di interpretazione, ma ènecessaria la specificazione dei canoni in concreto violati,con la precisazione del modo e delle considerazionidenuncia del vizio di motivazione dev'essere inveceeffettuata mediante la precisa indicazione delle lacuneNumero registro generale 13810/2022argomentative, ovvero delle illogicità consistenti Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoData pubblicazione 29/04/2026estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione deipunti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioèconnotati da un'assoluta incompatibilità razionale degliargomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalragionamento logico svolto dal giudice di merito, qualerisulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi alsindacato di legittimità, non è necessario che quella datadal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito allaparte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dalgiudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne siastata privilegiata un'altra Cass. n. 19044 del 2010;Cass. n. 15604 del 2007, in motivazione; Cass. n. 4178del 2007) dovendosi escludere che la semplicecontrapposizione dell' interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnatarilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima ( Cass. n.14318 del 2013; Cass. n. 23635 del 2010).6.7. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precettodi cui all’art. 2697 cc si configura soltanto nell’ipotesi incui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne gravata secondo le regoledettate da quella norma, non anche quando, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata nonavesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi èsoltanto un erroneo apprezzamento sull’esito dellaNumero registro generale 13810/2022prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064 del 2006;Data pubblicazione 29/04/2026Cass. n. 2935 del 2006), con i relativi limiti di operativitàratione temporis applicabili.6.8. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, laquestione della violazione o falsa applicazione degli art.115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma rispettivamente, solo allorché si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al difuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass.n. 20867 del 2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n.13960 del 2014): anche in questo caso le suddetteipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.6.9. E’ ancora da rimarcare, in relazione alladenunzia di violazione e falsa applicazione di norme delcontratto collettivo nazionale, l’onere per il ricorrente didepositare i contratti e gli accordi collettivi imposto apena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma2, n. 4, cod. proc. civ. con esclusivo riferimento algiudizio di cassazione (v. Cass. n. 4350 del 2015; n.6255 del 2019), onere soddisfatto solo dalla produzionedel testo integrale del contratto collettivo, adempimentorispondente alla funzione nomofilattica della Corte dicassazione e necessario per l'applicazione del canoneNumero registro generale 13810/2022ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007;Data pubblicazione 29/04/2026n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione).6.10.. Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, per costanteinsegnamento del giudice di legittimità esso introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a ire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia),specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (così Sez. Un. n. 8053 del 2014;Sez. Un. n. 19881 del 2014); in tale paradigma non èinquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive o di censure proposte( ass. Sez. Un. n. 20399 del 2019). E’ stato, inoltre,precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esamepossa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni odeduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quantotali, quando il fatto storico da essi rappresentato inquanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentatosia stato comunque preso in considerazione dal giudice,Numero registro generale 13810/2022ancorché questi non abbia dato conto di tutte le Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine diData pubblicazione 29/04/2026fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali dicausa; d) le domande o le eccezioni formulate nellacausa di merito, ovvero i motivi di appello, i qualicostituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede digravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n.18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).6.10. Infine, come chiarito da questa Corte, ilgiudicato interno si determina unicamente su unastatuizione minima della sentenza, costituita dallasequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile diacquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito dellacontroversia in quanto statuizione che affermal'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma chead esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n.2217 del 2016; n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018).7. Tanto premesso, venendo all’esame dei singolimotivi di ricorso, in relazione il primo motivo si rileva cheesso, oltre a non essere articolato in conformità deiprincipi di specificità e chiarezza espositivasoprarichiamati, muove da una nozione di giudicatoerrata in quanto limitata al solo accertamento fattualedelle mansioni espletate dall’odierno ricorrente e quindiad un dato privo di autonoma efficacia decisoria alla lucedella necessaria sequenza fatto-effetto -norma, sopraillustrata; in relazione alla denunzia di omesso esamedella circostanza relativa alla “vacanza del posto” se nerileva la non decisività posto che nel ragionamentoNumero registro generale 13810/2022Numero sezionale 809/2026decisorio della Corte di merito il mancato riconoscimentoN umero di raccolta generale 11826/2026Data pubblicazione 29/04/2026del diritto al superiore inquadramento è fondato sullariconducibilità dell’attività espletata dal Piazza al profilodi appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] D) e nonall’assenza in organico di un posto disponibile (v.sentenza, pag. 10).8. Il secondo motivo è inammissibile in quanto ladenunzia di omessa pronunzia sulla domanda didifferenze retributive muove dall’assunto della esistenzadi un “giudicato sulle mansioni”, intrinsecamenteinidoneo, alla luce di quanto sopra osservato (v.paragrafi 6. e 7.), a determinare l’accoglimento delladomanda di superiore inquadramento e quindi dicondanna alle connesse differenze retributive.9. Il terzo motivo di ricorso, oltre a non esserearticolato in conformità dei principi di specificità echiarezza espositiva soprarichiamati, presenta un profilodi improcedibilità per non avere parte ricorrentedepositato in allegato al ricorso per cassazione il testointegrale del contratto collettivo, del quale, peraltro, inviolazione del canone di specificità del ricorso percassazione ex art. 366 c.p.c., ha omesso di indicare lasede di eventuale produzione nell’ambito del giudizio dimerito; la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. si risolve nella inammissibile prospettazione di undiverso apprezzamento degli elementi istruttori e ladenunzia di omesso esame è riferita a elementi dei qualinon è illustrata e comunque non è dato rinvenire, alcuncarattere di decisività.Numero registro generale 13810/202210. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, oltre a Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 11826/2026non essere articolati in conformità dei principi diData pubblicazione 29/04/2026specificità e chiarezza espositiva soprarichiamati,risultano in ogni caso inammissibili in quanto nellasostanza intesi a sollecitare un diverso apprezzamentodelle emergenze probatorie, vale a dire un sindacatoestraneo al perimetro di controllo del giudice dilegittimità. E’ opportuno ricordare che la valutazionedelle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilitàdei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservatial giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (v. tra le altre, Cass. n. 16467 del 2017).11. All’inammissibilità del ricorso consegue ilregolamento secondo soccombenza delle spese di lite.12. Sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R.n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019) P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condannaparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite cheliquida in € 3.500,00 per compensi professionali, €Numero registro generale 13810/2022Numero sezionale 809/2026200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuraN umero di raccolta generale 11826/2026Data pubblicazione 29/04/2026del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]