CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 16508/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore,1436 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 415/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/05/2025 R.G.N. 1636/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22341/20251. La gravata sentenza ha confermato la pronuncia di primeN umero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 16508/2026cure che aveva rigettato la impugnativa dl licenziamentoDa,t a pubblicazione 27/05/2026intimato dal Comune di Pozzuoli al dipendente AntonioCoppola, inquadrato nel profilo professionale di Operatore,categoria A, posizione economica A6, con mansioni dioperaio interratore, il 24.2.2023, a seguito dicontestazione disciplinare del 27.1.2023 relativa all’Avvisodi conclusione delle indagini preliminari, precedentementenotificato all’Ente locale dalla competente Procura dellaRepubblica, riguardante un procedimento penalepromosso nei confronti di alcuni dipendenti, fra i quali ilCoppola, per reati commessi in danno della P.A., di cui agliartt. 110, 640 co. 1 e 2 c.p., in ragione di un ripetutoscambio di cartellini marcatempo, per l’ingresso e l’uscitadal lavoro, tra dipendenti addetti al medesimo settorecimiteriale.2. L’impugnato provvedimento ha osservato, richiamandopronunce di primo grado emesse per fattispeciesovrapponibili alla presente, che il procedimentodisciplinare era stato tempestivo; la contestazionedisciplinare non era generica; il fatto contestato integravala fattispecie di cui all’art. 55 quater D.lgs. n. 165/2001che legittimava il licenziamento del dipendente.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistitocon controricorso il Comune di Pozzuoli.4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo l’inammissibilità del ricorso.5. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Il primo motivo addebita alla gravata sentenza laviolazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, commi 4 e5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 22341/20251, nn. 3 e 5, c.p.c., per omesso esame circa un fattoN umero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 16508/2026decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussionDeat a pubblicazione 27/05/2026tra le parti. Si deduce al riguardo che, da due documenti(doc. 6 e 7 alla memoria difensiva in primo grado),prodotti dal Comune di Pozzuoli all’atto della costituzionein giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, emergeva lapiena conoscenza delle condotte illecite, fatte oggetto solodopo tre anni della contestazione disciplinare; eccepiva,pertanto, la decadenza e la tardività dell’azionedisciplinare tenuto conto che, ad avviso di partericorrente, già a far data già dal dicembre 2019 (giorni 2e 4), e/o al massimo dal 28.05.2020 (doc. 6 alla memoriadifensiva di primo grado), data del rapporto della PoliziaMunicipale – Direzione I di P.G., inviato, unitamente aglil’Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dei fattiaccertati; chiede, pertanto, il Coppola dichiararsi la nullitàdell’intero procedimento disciplinare, conclusosi con illicenziamento illegittimo, intimato il 24.02.2023.Il motivo presenta profili di inammissibilità e diinfondatezza.Sono inammissibili le doglianze formulate ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 5 cpc. In particolare, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, più volte espresso ancheSezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia),Numero registro generale 22341/2025specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttorNi umero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 16508/2026non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fattDoat a pubblicazione 27/05/2026decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez.un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non èinquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato chenon costituiscono fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni odeduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quantotali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quantotali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéquesti non abbia dato conto di tutte le risultanzeastrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito,ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatticostitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso,riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., explurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n.5616/2023; n. 26364/2022).Orbene, gli aspetti di cui la ricorrente assume l’omessoesame nel motivo in esame non costituisconoassolutamente fatti storici, principali o secondari.È, invece, infondato il motivo lì dove si censura la tardivitàdell’avvio del procedimento penale perché l’Ente locale,datore di lavoro, era già a conoscenza delle condotteillecite tre anni prima della contestazione disciplinare.La sentenza è in linea con l’orientamento di legittimitàsecondo cui, in tema di procedimento disciplinare, ai finidella decorrenza del termine perentorio previsto pNuemre rola re gistro generale 22341/2025Numero sezionale 1436/2026contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, commaNu m4e,r od dei ral ccolta generale 16508/2026d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente Dialt a pubblicazione 27/05/2026momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una"notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allostesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimentomediante la contestazione, la quale può essere ritenutatardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamenteinerte, pur essendo in possesso degli elementi necessariper procedere, sicché il suddetto termine non puòdecorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità,non consenta la formulazione dell'incolpazione e richiedaaccertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire idati necessari per circostanziare l'addebito. Invero, con lamodifica della disposizione sopra richiamata, contenutanel D.lgs. n. 75/2017, il richiamo alla “piena conoscenzadei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare vale a sottolineareche il termine per l’avvio del procedimento può decorreresolo qualora la segnalazione pervenuta all’UPD, per iltramite del responsabile della struttura o in altro modo,consenta di dare avvio al procedimento e riguardi unanotizia “circostanziata”, sulla base della quale sia possibileformulare una contestazione specifica e non generica,posto che la mancanza di specificità dell’atto diincolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento.Nella fattispecie, con un accertamento di fattoadeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile inquesta sede, la Corte di merito ha ritenuto che solo conl’avviso di chiusura delle indagini preliminari a carico dellavoratore del 26.1.2023 era stata acquisita la conoscenzapiena dei fatti a lui ascrivibili, per cui la attivazione delprocedimento disciplinare il successivo 27.1.2023 e laconclusione del relativo procedimento (con l’intimazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA]) erano tempestive.Numero registro generale 22341/20253. Il secondo motivo ascrive alla impugnata decisione laN umero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 16508/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 55-quater, commDait a pubblicazione 27/05/20263-bis e 3-ter, d.lgs. 165/2001, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Si obietta l’assenza di atti istruttoria supporto del provvedimento espulsivo inferto in quanto,sulla base delle sole trascrizioni del rapporto redattodall’organo di P.G. trasfuse nell’Avviso di conclusione delleindagini, ovvero senza il contestuale e fondamentaleausilio delle immagini delle videoregistrazioni, dei tabulatielettronici delle presenze, estratti dall’orologiomarcatempo, non allegati all’avviso citato, nessuno (nonsolo il citato capo struttura) sarebbe stato in grado diaccertare ed attribuire, con precisione e puntualità, lecondotte contestate al dipendente, ed agli altri colleghicoinvolti nell’indagine, mancando, a conferma delletrascrizioni, le immagini dei soggetti sottoposti ad indaginied i relativi numeri di matricola dei predetti.Il motivo è inammissibile perché che la Corte di merito haampiamente motivato il proprio convincimento in ordinealla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle provesenza incorrere nelle denunciate violazioni di legge,risolvendosi ogni ulteriore censura in una inammissibilediversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quellaresa nella sentenza impugnata (Cass. Sez. U, 30/09/2020,n. 20867; Cass. Sez. 3, 03/05/2022, n. 13918).4. Il terzo motivo contesta alla pronuncia di secondo gradola violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116e 132, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché dell’art. 64,comma 2, CCNL 2016/2018 – [OSCURATO:PERSONA], recepitonel vigente CCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che i giudici dimerito non si erano pronunciati sull’eccezione didecadenza dall’azione disciplinare sollevata dal ricorrenteed assume che “il vizio di omessa pronuncia da parte delgiudice d’appello è configurabile allorché mNaumnecroh rie gistro generale 22341/2025Numero sezionale 1436/2026completamente l’esame di una censura al giudice dNiu mperriom di ora ccolta generale 16508/2026grado”. Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo non è meritevole di accoglimento.Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezionedi merito, che integra una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c.,ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su diun capo di domanda, intendendosi per capo di domandaogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione inconcreto di una volontà di legge che garantisca un beneall'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza cheabbia un contenuto concreto formulato in conclusionespecifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia diaccoglimento o di rigetto (per tutte, Cass. n.28038/2017).Nel caso de quo, per quanto sopra detto in relazioneall’esame del primo motivo, i giudici di seconde cure sisono, in sostanza, pronunciati sulla eccezione didecadenza dall’azione disciplinare.Quanto alle doglianze ex art. 115 e 116 cpc, deveprecisarsi che, in tema di ricorso per cassazione, unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione. (Sez. 1 -, Sentenza n. 6774 del01/03/2022). Si è, infatti, chiarito che il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 Neu m1e1ro6 re gistro generale 22341/2025Numero sezionale 1436/2026c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamNeumnetroo ddi rai ccolta generale 16508/2026merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché Dlaat a pubblicazione 27/05/2026denuncia della violazione delle predette regole da partedel giudice di merito configura un errore di fatto che vacensurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).In ordine, poi, alle censure circa la mancata ammissionedelle prove articolate e richieste, va rilevato che, perconsolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sullasuperfluità o sulla genericità di una prova per testimoni èinsindacabile in cassazione, involgendo una valutazione difatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata suerronei principi giuridici ovvero su incongruenze dicarattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555;Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3,16/11/1971, n. 3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938;Cass., sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L,21/11/2022, n. 34189).Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corteterritoriale, non ammettendo le chieste prove testimonialiarticolate dagli originari, ha ritenuto che esse non eranonecessarie alla stregua delle prove documentali già in atti.In relazione a tale profilo va anche ribadito che lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero diritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti,anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).Numero registro generale 22341/2025Inammissibili, infine, sono anche le doglianze riguardantNi umero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 16508/2026la contestazione del giudizio di proporzionalità dellDaat a pubblicazione 27/05/2026sanzione espresso dal giudice di merito, valutazioneincensurabile nel giudizio di legittimità («In tema dilicenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti edil successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzionedella sanzione espulsiva adottata sono demandatiall’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anchequalora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazionecontestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ ètenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzioneinflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto dellavicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logicamotivazione, è incensurabile in sede di legittimità»: Cass.Sez. L, 17/10/2018, n. 26010). Nella specie, la Corted’appello, dopo aver analiticamente ricostruito i fatti ed icomportamenti addebitati, ha svolto un’ampia e motivatavalutazione in ordine alla gravità delle condotte, anchesotto il profilo dell’elemento soggettivo, giungendo aformulare un giudizio prognostico negativo, posto afondamento della ritenuta proporzionalità del recessosenza preavviso irrogato al lavoratore, non apprezzandosi‒ di conseguenza ‒ margini per il sindacato di questaCorte, rimanendo escluso, peraltro, che i giudici di meritosiano incorsi in un automatismo sanzionatorio.5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano come da dispositivo.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali,sempre come da dispositivo.Numero registro generale 22341/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 16508/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]