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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19280/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentata e difesa dagli avvocatiALESSANDRO BALDASSARRE, [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2239 avverso la sentenza n. 102/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 12/07/2024 R.G.N. 362/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], architetto con qualifica di [OSCURATO:PERSONA]Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Territorio del Comune diNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026Gorle, ha adito il Tribunale di Bergamo per sentire aNcumceeror tdai rarcec olltaa g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro oredi retribuzione comminatale con comunicazione del 12 maggio2021, con conseguente condanna del Comune alla restituzionedella somma trattenuta.2.

Il Tribunale adito ha rigettato la domanda.3.

La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 102/2024, inriforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato laillegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla dipendente eha condannato il Comune di Gorle a corrisponderle la retribuzionetrattenuta, oltre al pagamento delle spese di giudizio.4.

La contestazione disciplinare aveva avuto ad oggetto i fattiavvenuti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso i locali dell’[OSCURATO:PERSONA] delMunicipio di Gorle e, in particolare, un contegno irriguardosotenuto dalla Comoglio nei confronti della Consigliera Chiara delMonte e dell’[OSCURATO:PERSONA].5.

I giudici di seconde cure, sulla base del principio della ragione piùliquida, analizzando le risultanze processuali ed il contesto in cuil’episodio era avvenuto, hanno ritenuto che il comportamentodella lavoratrice aveva sicuramente valenza disciplinare, essendostati travalicati i limiti delle sue competenze e violato il dovere diadoperarsi al fine di favorire la collaborazione e i rapportiinterpersonali con gli Amministratori comunali; tuttavia, hannoconsiderato la sanzione irrogata della multa non proporzionata e,giudice di rideterminazione della sanzione, l’applicazione di altradi minore gravità, hanno statuito per la sola declaratoria diillegittimità della sanzione disciplinare, senza applicazione di altrameno gravosa, e per la condanna del Comune alla restituzione diquanto trattenuto in esecuzione della sanzione illegittima.Numero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/20266.

Avverso la sentenza di secondo grado il Comune dNiu mGeroo dri lreac cohltaa g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 59, secondo comma, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, già oggetto di discussione tra le parti – rappresentatodalla contestazione alla lavoratrice di una pluralità di violazioniautonome - che ha condotto la Corte d’appello di Brescia adun’erronea sussunzione della fattispecie, non applicando, comeavrebbe dovuto, la summenzionata norma contrattuale che, aprescindere dalla sussistenza di precedenti disciplinari, prevedel’applicazione della sanzione prevista per la mancanza più grave(corrispondente appunto a quattro ore di multa).3.

Il motivo è infondato.4.

Ad avviso dell’Ente locale la dipendente, con i comportamenticontestati, aveva commesso plurime violazioni del c.c.n.l. con laconseguenza che doveva venire in rilievo il disposto dell’art. 59,comma 2, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui, inpresenza di più mancanze compiute con un’unica azione oomissione, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione prevista per laviolazione più grave, ovvero, nel caso di specie, la multa. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, erroneamente sussunto i fatticontestati nel solo art. 57, comma 2, del citato c.c.n.l., senzaconsiderare le altre norme contestualmente violate (art. 57, terzocomma, lett. a e f, art. 13 del codice disciplinare, art. 12 delNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026codice di comportamento adottato dal Comune), cosNì umveioro ldai rnacdcoolt ai g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni.5.

La tesi del Comune ricorrente non è condivisibile.6.

L’art. 57 del c.c.n.l. prevede: “Obblighi del dipendente

1. Il dipendenteconforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica conimpegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento eimparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge el'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il dipendente adeguaaltresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente.2.

Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapportidi fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini.

3. In tale specifico contesto,tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, ildipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando lenorme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e ladisciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti inmateria di sicurezza e di ambiente di lavoro; b)rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle normedell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990; c)non utilizzarea fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporticon il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nelrispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivitàamministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuatividella stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia diaccesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazionein ordine al d.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) rispettarel'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione dellepresenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione deldirigente; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali econ gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi dacomportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere adoccupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerentil'espletamento delle proprie funzioni o mansioniche gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palese-Numero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026mente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi loN huma eirmo dpi raarctciotltoa, g enerale 19280/2026dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovDeatrae p udbbi licazione 11/06/2026darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quandol'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i)vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ovetale compito rientri nelle proprie responsabilità; j) avere cura dei locali, mobili,oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) nonvalersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non sianodi servizio; l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali oaltre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cuiall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013; m)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai localidell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che nonsiano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessoin locali non aperti al pubblico; n) comunicare all' amministrazione la propriaresidenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ognisuccessivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivoavviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersidal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgeredirettamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, delconiuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; q)comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio agiudizio in procedimenti penali”.7.

L’art. 59 del c.c.n.l., poi, recita: “Art. 59.

Codice disciplinare

1. Nelrispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazionealla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sonodeterminati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità delcomportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighiviolati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata daldipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agliutenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza dicircostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alcomportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennioprevisto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nellaviolazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. Al dipendente responsabiledi più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni odNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico proNcuemdeirmo dei nratcoc,o ltaè g enerale 19280/2026applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suDdadtae ptutbeb licazione 11/06/2026infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzionedisciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multadi importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità dellesanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delledisposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; b) condotta non conforme aprincipi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degliutenti o terzi; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella curadei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione allesue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e disicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio oagli interessi dell’amministrazione o di terzi; e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimoniodell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n.300/1970; f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n.165/2001; g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n.165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento nonricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivatodisservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilanciodell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti”.8.

Orbene, osserva questa Corte che l’ambito applicativo del comma2 dell’art. 59 del c.c.n.l. in esame, che prevede l’irrogazione dellasanzione prevista per la mancanza più grave qualora ildipendente si sia reso responsabile di più mancanze compiute conun'unica azione o omissione o con più azioni od omissioni tra lorocollegate ed accertate con un unico provvedimento, è limitato allasola ipotesi in cui le infrazioni siano punite con sanzioni di diversaentità (per es. multa e sospensione, sospensione elicenziamento).Numero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/20269.

Nella fattispecie, invece, tutte le condotte conteNsutmaetroe d i rascoconltao g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026sussumibili nella ipotesi sub b) del comma 3 dell’art. 57(“condotta non conforme a principi di correttezza verso superiorio altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”) e sonopunibili con la medesima sanzione (che va dal rimprovero,verbale o scritto, alla multa di importo pari a quattro ore diretribuzione) di talché, correttamente, la Corte di appello non hapreso in considerazione la disposizione denunciata di cui all’art.59 comma 2 perché si era fuori dal suo perimetro di operatività,ma ha valutato, ai fini della gradualità e proporzionalità dellasanzione irrogata, il disposto del comma 1 del medesimo articolo.10.

Con il secondo motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360comma primo, n. 5, c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti,rappresentato dalla presenza di precedenti comportamentidisciplinarmente rilevanti della lavoratrice (contenuti in due mailnelle quali si evidenziava che nel corso del rapporto la lavoratriceaveva tenuto un comportamento poco collaborativo, sia neiconfronti degli altri dipendenti del Comune, sia nei confronti deiConsiglieri, degli Assessori e del Sindaco, usando toni irriguardosie integranti le fattispecie di inosservanza delle disposizioni diservizio e di condotta non conforme a principi di correttezza versosuperiori o altri dipendenti), che, se considerati, avrebberodovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere la sanzioneproporzionata.11.

Il motivo è inammissibile.12.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, piùvolte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n.5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuNuim eersoi dsi traecncozltaa g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia), specificandosi che l’omessoesame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n.19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile lacensura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensiveo di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019).

E’ stato, inoltre,precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzionidifensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fattostorico da essi rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato contodi tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudinedi fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d)le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).13.

Nel caso di specie, i fatti denunciati non rientrano certamentenel perimetro del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. come sopradelineato e, in ogni caso, va sottolineato che la Corte territorialeha valutato la complessiva condotta tenuta dalla lavoratrice primadel fatto contestato, evidenziando l’assenza di precedentiNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026disciplinare e il particolare clima nel quale l’episodNioum,e roo dgi gracectotltao g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’addebito disciplinare, era maturato.14.

Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 59, primo comma, lettera e), c.c.n.l.considerato i “precedenti richiami”, di cui la Comoglio era statadestinataria, quali circostanze attenuanti nella valutazione dicongruità della sanzione e non, invece, quali elementi persviluppare correttamente il giudizio di proporzionalità.15.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto le censure iviarticolate non si sostanziano in violazioni o falsa applicazionedelle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione diuna rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011;Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita insede di legittimità.

E’ un principio ormai consolidato, infatti,quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudicedi legittimità, non il potere di riesaminare il merito della interavicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltàdi controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudicedel merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).16.

Con il quarto motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce l’errata interpretazione edNumero registro generale 24940/2024applicazione della norma di diritto di cui all’art. 63, comma 2N-ubmiesro, sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 19280/2026d.lgs. n. 165/2001, poiché la sentenza della Corte d’Appello diData pubblicazione 11/06/2026Brescia ha ritenuto, in difformità del consolidato orientamento insede di legittimità, che tale disposizione dovesse essereinterpretata nel senso che “La rideterminazione della sanzione daparte del Giudice sia possibile solo in presenza di una domandain tal senso”.17.

Il motivo è fondato.18.

Invero, la statuizione della Corte distrettuale non è in linea conla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., 18 aprile 2023,n. 10236, Cass., 10 luglio 2024, n. 18846) secondo cui, “In temadi illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63,comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che,nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto diproporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione",tenendo conto della gravità del comportamento e dello specificointeresse pubblico violato -, va interpretato nel senso che ilgiudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione,anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione,in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere inquestione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre checontrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelaregli interessi pubblici coinvolti dall'illecito”.

E’ stato ancheprecisato, sempre in tema di pubblico impiego privatizzato, che“nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinareconservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, oveescluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, ètenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agliaddebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti edelle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di unriscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare laNumero registro generale 24940/2024sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165N umdeerol sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 19280/20262001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senzaData pubblicazione 11/06/2026un'espressa domanda in tal senso delle parti” (cfr. Cass. n.1818/2025).19.

Alla stregua di quanto esposto, il quarto motivo deve essereaccolto, rigettati gli altri.

La gravata sentenza deve essere cassatain relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte diappello di Brescia, in diversa composizione, che procederà ad unnuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto eprovvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche delpresente giudizio.La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dagli avvocatiALESSANDRO BALDASSARRE, [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2239 avverso la sentenza n. 102/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 12/07/2024 R.G.N. 362/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], architetto con qualifica di [OSCURATO:PERSONA]Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Territorio del Comune diNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026Gorle, ha adito il Tribunale di Bergamo per sentire aNcumceeror tdai rarcec olltaa g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro oredi retribuzione comminatale con comunicazione del 12 maggio2021, con conseguente condanna del Comune alla restituzionedella somma trattenuta.2. Il Tribunale adito ha rigettato la domanda.3. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 102/2024, inriforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato laillegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla dipendente eha condannato il Comune di Gorle a corrisponderle la retribuzionetrattenuta, oltre al pagamento delle spese di giudizio.4. La contestazione disciplinare aveva avuto ad oggetto i fattiavvenuti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso i locali dell’[OSCURATO:PERSONA] delMunicipio di Gorle e, in particolare, un contegno irriguardosotenuto dalla Comoglio nei confronti della Consigliera Chiara delMonte e dell’[OSCURATO:PERSONA].5. I giudici di seconde cure, sulla base del principio della ragione piùliquida, analizzando le risultanze processuali ed il contesto in cuil’episodio era avvenuto, hanno ritenuto che il comportamentodella lavoratrice aveva sicuramente valenza disciplinare, essendostati travalicati i limiti delle sue competenze e violato il dovere diadoperarsi al fine di favorire la collaborazione e i rapportiinterpersonali con gli Amministratori comunali; tuttavia, hannoconsiderato la sanzione irrogata della multa non proporzionata e,giudice di rideterminazione della sanzione, l’applicazione di altradi minore gravità, hanno statuito per la sola declaratoria diillegittimità della sanzione disciplinare, senza applicazione di altrameno gravosa, e per la condanna del Comune alla restituzione diquanto trattenuto in esecuzione della sanzione illegittima.Numero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/20266. Avverso la sentenza di secondo grado il Comune dNiu mGeroo dri lreac cohltaa g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 59, secondo comma, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, già oggetto di discussione tra le parti – rappresentatodalla contestazione alla lavoratrice di una pluralità di violazioniautonome - che ha condotto la Corte d’appello di Brescia adun’erronea sussunzione della fattispecie, non applicando, comeavrebbe dovuto, la summenzionata norma contrattuale che, aprescindere dalla sussistenza di precedenti disciplinari, prevedel’applicazione della sanzione prevista per la mancanza più grave(corrispondente appunto a quattro ore di multa).3. Il motivo è infondato.4. Ad avviso dell’Ente locale la dipendente, con i comportamenticontestati, aveva commesso plurime violazioni del c.c.n.l. con laconseguenza che doveva venire in rilievo il disposto dell’art. 59,comma 2, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui, inpresenza di più mancanze compiute con un’unica azione oomissione, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione prevista per laviolazione più grave, ovvero, nel caso di specie, la multa. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, erroneamente sussunto i fatticontestati nel solo art. 57, comma 2, del citato c.c.n.l., senzaconsiderare le altre norme contestualmente violate (art. 57, terzocomma, lett. a e f, art. 13 del codice disciplinare, art. 12 delNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026codice di comportamento adottato dal Comune), cosNì umveioro ldai rnacdcoolt ai g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni.5. La tesi del Comune ricorrente non è condivisibile.6. L’art. 57 del c.c.n.l. prevede: “Obblighi del dipendente 1. Il dipendenteconforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica conimpegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento eimparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge el'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adeguaaltresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente.2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapportidi fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini. 3. In tale specifico contesto,tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, ildipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando lenorme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e ladisciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti inmateria di sicurezza e di ambiente di lavoro; b)rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle normedell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990; c)non utilizzarea fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporticon il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nelrispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivitàamministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuatividella stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia diaccesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazionein ordine al d.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) rispettarel'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione dellepresenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione deldirigente; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali econ gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi dacomportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere adoccupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerentil'espletamento delle proprie funzioni o mansioniche gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palese-Numero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026mente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi loN huma eirmo dpi raarctciotltoa, g enerale 19280/2026dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovDeatrae p udbbi licazione 11/06/2026darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quandol'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i)vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ovetale compito rientri nelle proprie responsabilità; j) avere cura dei locali, mobili,oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) nonvalersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non sianodi servizio; l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali oaltre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cuiall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013; m)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai localidell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che nonsiano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessoin locali non aperti al pubblico; n) comunicare all' amministrazione la propriaresidenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ognisuccessivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivoavviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersidal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgeredirettamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, delconiuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; q)comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio agiudizio in procedimenti penali”.7. L’art. 59 del c.c.n.l., poi, recita: “Art. 59. Codice disciplinare 1. Nelrispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazionealla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sonodeterminati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità delcomportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighiviolati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata daldipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agliutenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza dicircostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alcomportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennioprevisto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nellaviolazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. Al dipendente responsabiledi più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni odNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico proNcuemdeirmo dei nratcoc,o ltaè g enerale 19280/2026applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suDdadtae ptutbeb licazione 11/06/2026infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. La sanzionedisciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multadi importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità dellesanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delledisposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; b) condotta non conforme aprincipi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degliutenti o terzi; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella curadei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione allesue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e disicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio oagli interessi dell’amministrazione o di terzi; e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimoniodell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n.300/1970; f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n.165/2001; g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n.165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento nonricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivatodisservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilanciodell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti”.8. Orbene, osserva questa Corte che l’ambito applicativo del comma2 dell’art. 59 del c.c.n.l. in esame, che prevede l’irrogazione dellasanzione prevista per la mancanza più grave qualora ildipendente si sia reso responsabile di più mancanze compiute conun'unica azione o omissione o con più azioni od omissioni tra lorocollegate ed accertate con un unico provvedimento, è limitato allasola ipotesi in cui le infrazioni siano punite con sanzioni di diversaentità (per es. multa e sospensione, sospensione elicenziamento).Numero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/20269. Nella fattispecie, invece, tutte le condotte conteNsutmaetroe d i rascoconltao g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026sussumibili nella ipotesi sub b) del comma 3 dell’art. 57(“condotta non conforme a principi di correttezza verso superiorio altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”) e sonopunibili con la medesima sanzione (che va dal rimprovero,verbale o scritto, alla multa di importo pari a quattro ore diretribuzione) di talché, correttamente, la Corte di appello non hapreso in considerazione la disposizione denunciata di cui all’art.59 comma 2 perché si era fuori dal suo perimetro di operatività,ma ha valutato, ai fini della gradualità e proporzionalità dellasanzione irrogata, il disposto del comma 1 del medesimo articolo.10. Con il secondo motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360comma primo, n. 5, c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti,rappresentato dalla presenza di precedenti comportamentidisciplinarmente rilevanti della lavoratrice (contenuti in due mailnelle quali si evidenziava che nel corso del rapporto la lavoratriceaveva tenuto un comportamento poco collaborativo, sia neiconfronti degli altri dipendenti del Comune, sia nei confronti deiConsiglieri, degli Assessori e del Sindaco, usando toni irriguardosie integranti le fattispecie di inosservanza delle disposizioni diservizio e di condotta non conforme a principi di correttezza versosuperiori o altri dipendenti), che, se considerati, avrebberodovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere la sanzioneproporzionata.11. Il motivo è inammissibile.12. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, piùvolte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n.5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuNuim eersoi dsi traecncozltaa g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia), specificandosi che l’omessoesame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n.19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile lacensura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensiveo di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre,precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzionidifensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fattostorico da essi rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato contodi tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudinedi fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d)le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).13. Nel caso di specie, i fatti denunciati non rientrano certamentenel perimetro del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. come sopradelineato e, in ogni caso, va sottolineato che la Corte territorialeha valutato la complessiva condotta tenuta dalla lavoratrice primadel fatto contestato, evidenziando l’assenza di precedentiNumero registro generale 24940/2024Numero sezionale 2239/2026disciplinare e il particolare clima nel quale l’episodNioum,e roo dgi gracectotltao g enerale 19280/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’addebito disciplinare, era maturato.14. Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 59, primo comma, lettera e), c.c.n.l.considerato i “precedenti richiami”, di cui la Comoglio era statadestinataria, quali circostanze attenuanti nella valutazione dicongruità della sanzione e non, invece, quali elementi persviluppare correttamente il giudizio di proporzionalità.15. Anche questo motivo è inammissibile in quanto le censure iviarticolate non si sostanziano in violazioni o falsa applicazionedelle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione diuna rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011;Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita insede di legittimità. E’ un principio ormai consolidato, infatti,quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudicedi legittimità, non il potere di riesaminare il merito della interavicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltàdi controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudicedel merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).16. Con il quarto motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce l’errata interpretazione edNumero registro generale 24940/2024applicazione della norma di diritto di cui all’art. 63, comma 2N-ubmiesro, sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 19280/2026d.lgs. n. 165/2001, poiché la sentenza della Corte d’Appello diData pubblicazione 11/06/2026Brescia ha ritenuto, in difformità del consolidato orientamento insede di legittimità, che tale disposizione dovesse essereinterpretata nel senso che “La rideterminazione della sanzione daparte del Giudice sia possibile solo in presenza di una domandain tal senso”.17. Il motivo è fondato.18. Invero, la statuizione della Corte distrettuale non è in linea conla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., 18 aprile 2023,n. 10236, Cass., 10 luglio 2024, n. 18846) secondo cui, “In temadi illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63,comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che,nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto diproporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione",tenendo conto della gravità del comportamento e dello specificointeresse pubblico violato -, va interpretato nel senso che ilgiudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione,anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione,in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere inquestione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre checontrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelaregli interessi pubblici coinvolti dall'illecito”. E’ stato ancheprecisato, sempre in tema di pubblico impiego privatizzato, che“nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinareconservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, oveescluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, ètenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agliaddebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti edelle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di unriscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare laNumero registro generale 24940/2024sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165N umdeerol sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 19280/20262001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senzaData pubblicazione 11/06/2026un'espressa domanda in tal senso delle parti” (cfr. Cass. n.1818/2025).19. Alla stregua di quanto esposto, il quarto motivo deve essereaccolto, rigettati gli altri. La gravata sentenza deve essere cassatain relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte diappello di Brescia, in diversa composizione, che procederà ad unnuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto eprovvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche delpresente giudizio.La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]