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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 20197/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA]., VALENZANOVITTORIO;2026 - intimati -2266 avverso la sentenza n. 2420/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 13/02/2023 R.G.N. 500/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 920/2019 il Tribunale di Bari avevaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero registro generale 14581/2023della ditta [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. e di ValenzanoN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026Vittorio e, per l’effetto, “accertata la sussistenza dDia ta pubblicazione 16/06/2026un’obbligazione solidale a carico di tutte le parti convenute perle differenze retributive azionate in giudizio”, aveva condannatole stesse parti “al pagamento in favore della Ventrella dellasomma di € 3.432,55, oltre rivalutazione monetaria secondoindici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate,dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo”, oltre alpagamento in solido delle spese di lite, come liquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diBari, decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, daGasparro Anna e, con unico ricorso, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e daValenzano Vittorio, contro la suddetta sentenza di primo grado,previa riunione dei relativi procedimenti, accoglieva gli appellie, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domandaavanzata dalla Ventrella con ricorso del 24.12.2015;condannava, inoltre, la Ventrella al pagamento delle spese deldoppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevadiffusamente: a) quello che aveva dedotto e richiesto l’attricenel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b) le difesedei tre convenuti espresse in distinte memorie; c) ciò che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; d) i motivi degli appelliproposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e, con unicoricorso, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].4.

Tutto ciò premesso, la Corte giudicava tali impugnazionifondate nella parte in cui vi era denunciato un vizio diultrapetizione nella sentenza del Tribunale, con assorbimento diogni altra questione.Numero registro generale 14581/20234.1.

In tal senso, la Corte nuovamente riconsiderato ilN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (del qualDea ta pubblicazione 16/06/2026venivano trascritte talune parti), riteneva che il tenore delleasserzioni attoree non lasciava spazio per conclusione diversada quella per la quale la Ventrella aveva chiesto l’accertamentodell’esistenza di una società di fatto tra le parti convenute.4.2.

Riscontrava, quindi, che, a fronte delle riportateconclusioni nel ricorso di primo grado, il Tribunale, dopo averchiaramente e categoricamente escluso la ricorrenza di unasocietà di fatto, aveva asserito che: “è evidente come laVentrella abbia inteso affermare una responsabilità solidale trail Valenzano ed i residui convenuti sulla scorta della sussistenzadi un’attività economica unitaria”.4.3.

Osservava, allora, che il Tribunale, invece cherigettare la domanda, perché non provata, aveva mutato itermini della domanda della Ventrella, ritenendo che fosseintesa ad affermare una responsabilità solidale tra il Valenzanoe i residui convenuti sulla scorta della sussistenza di un’attivitàeconomica unitaria, di fatto estendendo il thema decidendum alfine di verificare la sussistenza di detta attività economicaunitaria, così violando l’art. 112 c.p.c., in quanto si erapronunciato su una domanda non posta dalla ricorrente.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.6.

I tre intimati non hanno svolto difese in questa sede(nonostante la regolare notificazione del ricorso percassazione).RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14581/20231.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “OmessoN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettDoa ta pubblicazione 16/06/2026di discussione tra le parti”.2.

Con il secondo motivo denuncia la “violazione e falsaapplicazione di norme di diritto: artt. 112 e 113 c.p.c.”.3.

I due motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.4.

Rileva in primo luogo il Collegio che entrambe le censurenon sono esplicitamente ricondotte dalla ricorrente a nessunadelle tassative ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c.Nondimeno, la rubrica del primo motivo induce asussumerlo nell’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c.5.

In tale ottica, allora, occorre ricordare che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, più volte espressoanche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), specificandosiche l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n.Numero registro generale 14581/20238053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigmaN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026non è inquadrabile la censura concernente la omessDaa ta pubblicazione 16/06/2026valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez.un. n. 20399/2019).

E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).6.

Ebbene, nel motivo ora in esame la ricorrente trascriveanzitutto (tra la pag. 38 e la pag. 39 del ricorso) taluni passaggimotivazionali dell’impugnata sentenza (espressivi, insieme adaltri, della sua unica ratio decidendi, come riportato innarrativa, costituita da un riscontrato difetto di ultrapetizionenella decisione di prime cure).Quindi, la ricorrente sembra individuare il fatto decisivo dicui la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame come segue: “…concretamente il fatto decisivo per valutare il merito delladomanda formulata dalla ricorrente, l’elemento di base da cuioccorre prendere le mosse è insito nella pacifica sussistenza diun rapporto di coniugio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](titolare dell’omonima impresa individuale e quotista dimaggioranza della [OSCURATO:SOCIETA].), così come la sussistenza diNumero registro generale 14581/2023un rapporto di filiazione tra i due convenuti e Valenzano SimonaN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026(amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].), prendendo le mossDea ta pubblicazione 16/06/2026da tale circostanza, la Ventrella ha domandato l’accertamentodella sussistenza di una società di fatto tra tutte le particonvenute, con conseguente loro responsabilità solidale per idebiti retributivi complessivamente maturati nel corsodell’esecuzione delle prestazioni per cui è causa” (così tra lapag. 39 e la pag. 40 del ricorso).E’, però, di tutta evidenza che, a tacer d’altro, taliosservazioni della ricorrente non sono assolutamente pertinentirispetto al ragionamento decisorio della Corte territoriale.Quest’ultima, difatti, ha fondato la propria decisioneunicamente sul riscontro di un error in procedendo nellasentenza di primo grado, costituito da un vizio di ultrapetizioneperché l’attrice aveva basato la propria domanda solosull’esistenza di una società di fatto dei tre convenuti, mentre ilTribunale, pur escludendo tale società di fatto, aveva accoltouna domanda non formulata dalla stessa, ossia, in chiave di“un’attività economica unitaria” (v. in extenso l’intero §

6. allepagg. 6-9 della sua sentenza).La Corte distrettuale, perciò, non ha operato alcunavalutazione nel “merito della domanda formulata dallaricorrente”.6.1.

Le ulteriori, e non chiare, deduzioni svolte dallaricorrente nel primo motivo (v. pagg. 40-46 del ricorso), sonoaliene dal mezzo di cui al n. 5) dell’art. 360, comma primo,c.p.c.7.

Anche il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 14581/20238.

La dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 112N umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026e 113 c.p.c. non è ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 360D,a ta pubblicazione 16/06/2026comma primo, n. 4), c.p.c. (o ad altra ipotesi del medesimocomma); né nella censura è denunciata la nullità dell’impugnatasentenza per la violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato in una qualsiasi chiave.9.

Del resto, pur non essendo questa volta individuataprecisamente la parte della sentenza gravata oggetto dicensura, la ricorrente pare piuttosto dolersi dell’interpretazioneche la Corte ha fornito della propria domanda (tema toccatoanche nel primo motivo di ricorso).Tuttavia, in disparte taluni richiami giurisprudenziali, ariguardo torna a dedurre quello che sarebbe “concretamente ilfatto decisivo per valutare il merito della domanda formulatadalla ricorrente”, esattamente nei medesimi termini espostinell’ambito del primo motivo (v. pagg. 47-48 del ricorso), valea dire, sempre in chiave di “accertamento della sussistenza diuna società di fatto tra tutte le parti convenute”.La ricorrente, quindi, non sembra rendersi conto che laCorte d’appello, proprio perché ha reputato fondata la domandadella ricorrente su detta causa petendi, ha concluso che il primogiudice avesse condannato solidalmente i convenuti alpagamento delle rivendicate differenze retributive in baseinvece al riconoscimento di un’attività economica unitaria, inviolazione dell’art. 112 c.p.c.10.

Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudiziodi cassazione, in quanto tutti gli intimati non hanno svolto difesein questa sede.

Nondimeno, la ricorrente è tenuta alversamento di un ulteriore importo a titolo di contrNiubmuetroo r egistro generale 14581/2023Numero sezionale 2266/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovutoN.u mero di raccolta generale 20197/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., VALENZANOVITTORIO;2026 - intimati -2266 avverso la sentenza n. 2420/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 13/02/2023 R.G.N. 500/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 920/2019 il Tribunale di Bari avevaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero registro generale 14581/2023della ditta [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. e di ValenzanoN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026Vittorio e, per l’effetto, “accertata la sussistenza dDia ta pubblicazione 16/06/2026un’obbligazione solidale a carico di tutte le parti convenute perle differenze retributive azionate in giudizio”, aveva condannatole stesse parti “al pagamento in favore della Ventrella dellasomma di € 3.432,55, oltre rivalutazione monetaria secondoindici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate,dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo”, oltre alpagamento in solido delle spese di lite, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diBari, decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, daGasparro Anna e, con unico ricorso, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e daValenzano Vittorio, contro la suddetta sentenza di primo grado,previa riunione dei relativi procedimenti, accoglieva gli appellie, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domandaavanzata dalla Ventrella con ricorso del 24.12.2015;condannava, inoltre, la Ventrella al pagamento delle spese deldoppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevadiffusamente: a) quello che aveva dedotto e richiesto l’attricenel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b) le difesedei tre convenuti espresse in distinte memorie; c) ciò che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; d) i motivi degli appelliproposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e, con unicoricorso, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].4. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava tali impugnazionifondate nella parte in cui vi era denunciato un vizio diultrapetizione nella sentenza del Tribunale, con assorbimento diogni altra questione.Numero registro generale 14581/20234.1. In tal senso, la Corte nuovamente riconsiderato ilN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (del qualDea ta pubblicazione 16/06/2026venivano trascritte talune parti), riteneva che il tenore delleasserzioni attoree non lasciava spazio per conclusione diversada quella per la quale la Ventrella aveva chiesto l’accertamentodell’esistenza di una società di fatto tra le parti convenute.4.2. Riscontrava, quindi, che, a fronte delle riportateconclusioni nel ricorso di primo grado, il Tribunale, dopo averchiaramente e categoricamente escluso la ricorrenza di unasocietà di fatto, aveva asserito che: “è evidente come laVentrella abbia inteso affermare una responsabilità solidale trail Valenzano ed i residui convenuti sulla scorta della sussistenzadi un’attività economica unitaria”.4.3. Osservava, allora, che il Tribunale, invece cherigettare la domanda, perché non provata, aveva mutato itermini della domanda della Ventrella, ritenendo che fosseintesa ad affermare una responsabilità solidale tra il Valenzanoe i residui convenuti sulla scorta della sussistenza di un’attivitàeconomica unitaria, di fatto estendendo il thema decidendum alfine di verificare la sussistenza di detta attività economicaunitaria, così violando l’art. 112 c.p.c., in quanto si erapronunciato su una domanda non posta dalla ricorrente.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.6. I tre intimati non hanno svolto difese in questa sede(nonostante la regolare notificazione del ricorso percassazione).RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14581/20231. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “OmessoN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettDoa ta pubblicazione 16/06/2026di discussione tra le parti”.2. Con il secondo motivo denuncia la “violazione e falsaapplicazione di norme di diritto: artt. 112 e 113 c.p.c.”.3. I due motivi, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.4. Rileva in primo luogo il Collegio che entrambe le censurenon sono esplicitamente ricondotte dalla ricorrente a nessunadelle tassative ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c.Nondimeno, la rubrica del primo motivo induce asussumerlo nell’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c.5. In tale ottica, allora, occorre ricordare che, secondo unconsolidato orientamento di questa Corte, più volte espressoanche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), specificandosiche l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n.Numero registro generale 14581/20238053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigmaN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026non è inquadrabile la censura concernente la omessDaa ta pubblicazione 16/06/2026valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez.un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).6. Ebbene, nel motivo ora in esame la ricorrente trascriveanzitutto (tra la pag. 38 e la pag. 39 del ricorso) taluni passaggimotivazionali dell’impugnata sentenza (espressivi, insieme adaltri, della sua unica ratio decidendi, come riportato innarrativa, costituita da un riscontrato difetto di ultrapetizionenella decisione di prime cure).Quindi, la ricorrente sembra individuare il fatto decisivo dicui la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame come segue: “…concretamente il fatto decisivo per valutare il merito delladomanda formulata dalla ricorrente, l’elemento di base da cuioccorre prendere le mosse è insito nella pacifica sussistenza diun rapporto di coniugio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](titolare dell’omonima impresa individuale e quotista dimaggioranza della [OSCURATO:SOCIETA].), così come la sussistenza diNumero registro generale 14581/2023un rapporto di filiazione tra i due convenuti e Valenzano SimonaN umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026(amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].), prendendo le mossDea ta pubblicazione 16/06/2026da tale circostanza, la Ventrella ha domandato l’accertamentodella sussistenza di una società di fatto tra tutte le particonvenute, con conseguente loro responsabilità solidale per idebiti retributivi complessivamente maturati nel corsodell’esecuzione delle prestazioni per cui è causa” (così tra lapag. 39 e la pag. 40 del ricorso).E’, però, di tutta evidenza che, a tacer d’altro, taliosservazioni della ricorrente non sono assolutamente pertinentirispetto al ragionamento decisorio della Corte territoriale.Quest’ultima, difatti, ha fondato la propria decisioneunicamente sul riscontro di un error in procedendo nellasentenza di primo grado, costituito da un vizio di ultrapetizioneperché l’attrice aveva basato la propria domanda solosull’esistenza di una società di fatto dei tre convenuti, mentre ilTribunale, pur escludendo tale società di fatto, aveva accoltouna domanda non formulata dalla stessa, ossia, in chiave di“un’attività economica unitaria” (v. in extenso l’intero § 6. allepagg. 6-9 della sua sentenza).La Corte distrettuale, perciò, non ha operato alcunavalutazione nel “merito della domanda formulata dallaricorrente”.6.1. Le ulteriori, e non chiare, deduzioni svolte dallaricorrente nel primo motivo (v. pagg. 40-46 del ricorso), sonoaliene dal mezzo di cui al n. 5) dell’art. 360, comma primo,c.p.c.7. Anche il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 14581/20238. La dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 112N umero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 20197/2026e 113 c.p.c. non è ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 360D,a ta pubblicazione 16/06/2026comma primo, n. 4), c.p.c. (o ad altra ipotesi del medesimocomma); né nella censura è denunciata la nullità dell’impugnatasentenza per la violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato in una qualsiasi chiave.9. Del resto, pur non essendo questa volta individuataprecisamente la parte della sentenza gravata oggetto dicensura, la ricorrente pare piuttosto dolersi dell’interpretazioneche la Corte ha fornito della propria domanda (tema toccatoanche nel primo motivo di ricorso).Tuttavia, in disparte taluni richiami giurisprudenziali, ariguardo torna a dedurre quello che sarebbe “concretamente ilfatto decisivo per valutare il merito della domanda formulatadalla ricorrente”, esattamente nei medesimi termini espostinell’ambito del primo motivo (v. pagg. 47-48 del ricorso), valea dire, sempre in chiave di “accertamento della sussistenza diuna società di fatto tra tutte le parti convenute”.La ricorrente, quindi, non sembra rendersi conto che laCorte d’appello, proprio perché ha reputato fondata la domandadella ricorrente su detta causa petendi, ha concluso che il primogiudice avesse condannato solidalmente i convenuti alpagamento delle rivendicate differenze retributive in baseinvece al riconoscimento di un’attività economica unitaria, inviolazione dell’art. 112 c.p.c.10. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudiziodi cassazione, in quanto tutti gli intimati non hanno svolto difesein questa sede. Nondimeno, la ricorrente è tenuta alversamento di un ulteriore importo a titolo di contrNiubmuetroo r egistro generale 14581/2023Numero sezionale 2266/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovutoN.u mero di raccolta generale 20197/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]