CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZINA, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali – controricorrenti incidentali -Numero registro generale 16006/2023avverso la sentenza n. 228/2023 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 9009/2026ANCONA, depositata il 24/05/2023 R.G.N. 153/2021;Data pubblicazione 10/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 83/2021 il Tribunale di Fermo, inparziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],aveva dichiarato che il medesimo aveva svolto, alle dipendenzedella ditta individuale Sapore di Pane di [OSCURATO:PERSONA], attivitàlavorativa dal lunedì al sabato, osservando il seguente orario:dalle ore 21 alle ore 10 sin dalla costituzione del rapporto e finoal settembre 2010; in seguito, e fino ad ottobre 2011, dalle ore23 alle ore 8 e per il periodo seguente da mezzanotte alle ore 7del mattino; quindi, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] eDonzelli Michela, quali eredi del resistente, deceduto nelle moredel giudizio, a corrispondere al ricorrente le differenzeretributive a titolo di lavoro straordinario ed incrementi perlavoro notturno e t.f.r. per un importo pari ad € 30.225,16;aveva rigettato per il resto la domanda, ritenendo non provatolo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nel livello A2in luogo del livello contrattualmente riconosciuto (A4).2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Ancona rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Vincenzina e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado;accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale propostodal Burlacu e, in riforma della stessa sentenza, condannava leappellanti principali al pagamento, in favore del Burlacu, e atitolo di differenze retributive della somma di € 25.907,51, dicui € 1.673,91 a titolo di TFR, oltre retribuzioni spettanti dall’1Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026gennaio 2015 sino alla cessazione del rapporto, perN umaervo edir r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026lavorato dal lunedì al sabato dalle 00:00 alle 7:00 coninquadramento nel superiore livello A3, ed oltre accessori dilegge; condannava le due appellanti principali a rifondereall’appellante incidentale le spese del doppio grado, comeliquidate per ogni grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo averdato conto del decisum in primo grado e dei motivi deicontrapposti appelli, premetteva quale fosse l’oggetto delgiudizio d’appello, in quanto, contrariamente a quantosostenuto dalle appellanti principali, dal ricorso di primo gradoera facilmente riconoscibile la richiesta del ricorrente volta adottenere il riconoscimento del superiore inquadramentocontrattuale con le rispettive differenze retributive per l’interoperiodo di lavoro ([OSCURATO:DATA_NASCITA]-5.8.2016), nonché l’accertamentodel lavoro straordinario, non interamente retribuito, svoltodall’anno 2007 al 2014.4. Circa lo svolgimento di mansioni superiori, oggetto dicensura nell’appello incidentale del lavoratore, la Corted’appello, trascritte le declaratorie dei livelli A4, A3 ed A2 delCCNL panificazione Artigianato, riteneva, contrariamente aquanto sostenuto dal primo giudice, che si potevano distingueredue periodi, il primo dal 12.7.2007 al 31.10.2011 e il secondodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5.8.2016 (data di cessazione del rapporto dilavoro), e concludeva che, in relazione al primo periodo non viera prova dello svolgimento di mansioni superiori da parte dellavoratore, in base a quanto dichiarato da un teste.4.1. Viceversa, in base a quanto dichiarato da altro teste,che aveva potuto riferire soltanto per il periodo successivo alNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/20262011 e sino all’anno 2014, considerava emerso che il BurNluamceuro dsi ir accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026occupava anche dell’impasto e della realizzazione di dolci,livello contrattuale.4.2. Perciò, secondo la Corte non poteva ritenersi assoltol’onere probatorio in ordine all’accertamento di mansionisuperiori per il periodo dal 12.7.2007 al 31.10.2011, mentrerisultava provato lo svolgimento di attività inquadrabili nellivello A3 per tutto il periodo successivo al novembre 2011 e finoalla cessazione del rapporto di lavoro; operava, infatti, ilprincipio sancito dall’art. 2103 c.c., in forza del qualel’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori per unperiodo superiore a tre mesi diviene definitiva, allorquando,come nella specie, non risulti effettuata in sostituzione di altrolavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.5. Passando all’esame dell’orario di lavoro, oggetto dellaprima doglianza dell’appello principale, per la Corte non vi eranovalide ragioni per disattendere l’accertamento compiuto dalTribunale, sulla scorta delle sostanzialmente concordideposizioni testimoniali, alla stregua delle quali era possibileaffermare che l’originario ricorrente nel periodo dal 12.7.2007al 31.12.2011 lavorava dal lunedì al sabato, osservando unorario dalle 23:30 alle 7:00, mentre nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 31.12.2014, lavorava, sempre nei già menzionati giorni dellasettimana, dalle 00:00 alle 7:00.5.1. In relazione al suddetto accertamento, ed in base aicalcoli effettuati dal CTU nominato in secondo grado, per laCorte occorreva riformare la sentenza impugnata nel senso diriconoscere in favore dell’originario ricorrente, ed ai titoli indicatiNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026dall’ausiliario del giudice, l’importo complessivo lordoN umdeiro d€i r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/202625.907,51 (di cui € 1.673,91 a titolo di TFR), cui dovevanoaggiungersi le somme maturate dal predetto lavorando dallunedì al sabato dalle 00:00 alle 7:00 con inquadramento nelsuperiore livello A3 a partire dall’1 novembre 2011 fino allacessazione del rapporto.6. Alla luce di quanto sopra, concludeva che l’appelloincidentale andava, quindi, accolto per quanto di ragione,mentre doveva essere respinto l’appello principale.7. Infine, le spese processuali dell’intero giudizio, liquidatecome da dispositivo, in onore al criterio della preponderantesoccombenza, venivano poste a carico delle appellanti principali.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e DonzelliMichela hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a diecimotivi.9. Resiste l’intimato con controricorso, contenente ricorsoincidentale a mezzo di due motivi, cui hanno replicato lericorrenti principali con controricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazionee falsa applicazione dell’art. 2103 VII° c. CC, dell’art. 115 CPCe dell’art. 2697 CC in relazione all’art. 360 N° 3 e 5 CPC. Peravere la Corte territoriale, erroneamente applicando il dispostodi cui all’art. 2103 cc ed omettendo di tenere conto di un fattodecisivo e controverso in merito alle mansioni svolte dalNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026lavoratore, ha riconosciuto al lavoratore per il periodo daNlu m2e0ro1 d1i r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026al 2014 lo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel livellocontrattuale A3 del CCNL”.2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n° 4 CPC e conseguente nullità dellasentenza per vizio e difetto motivazionale in relazione all’art.360, I° c., NN° 3-4 CPC. Per avere la Corte territoriale conanomalia motivazionale o con motivazione meramenteapparente che si tramuta in violazione di legge, ritenuto in capoal lavoratore l’avvenuto svolgimento di mansioni superiorisussumibili nella fattispecie dell’art. 2103 CC in assenza totaledi prova ed allegazione, sulla base di elementi non costituentipresunzioni, fondando altresì la decisione su motivazioneassente, insufficiente, apparente e contraddittoria”.3. Con il terzo motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 CPC, in relazione all’art. 111 Cost. econseguente violazione di legge e nullità della sentenza per vizioe difetto motivazionale ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n° 3 e4 CPC. Per avere la Corte di merito con assenza di motivazionee con motivazione contraddittoria ed illogica o comunquemeramente apparente che si tramuta anche in violazione dilegge riconosciuto al lavoratore differenze retributive incontrasto con l’orario di lavoro dichiarato provato e dunque inassenza totale di prova ed allegazione”.4. Con un quarto motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2108 CC e conseguente violazione di leggeai sensi dell’art. 360, I° comma, n° 3 CPC. Per avere la Corteterritoriale fatto erronea applicazione dell’art. 2108 c.c. conconseguente violazione di legge ed erroneo riconoscimento alNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026lavoratore di differenze retributive spettanti per Nluamveoro rdoi r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026straordinario”.5. Con un quinto motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 437 cpc e 112 cpc e conseguenteviolazione di legge e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,I° comma n° 3 e 4 c.p.c. Per aver esteso l’accertamentogiudiziale di secondo grado ed aver pronunciato su domandenuove inammissibili e per omessa pronuncia sull’eccezioned’inammissibilità sollevata dagli appellanti principali”.6. Con un sesto motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 CC e 324 CPC nonché dell’art. 229,115 CPC e dell’art. 112 cpc e conseguente violazione di legge aisensi dell’art. 360, I° comma n° 3. Per non aver dichiaratol’intervento giudicato sull’accertamento delle somme percepitedal lavoratore nel corso del rapporto con conseguente nullitàdella sentenza”.7. Con il settimo motivo denunciano “Omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, I° comma n°5 cpc, in relazione anche all’art. 229 cpc e 115 CPC econseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 C. 1 n°4 CPC. Per aver omesso di tener conto del fatto storico decisivoper il giudizio costituito dall’ammontare delle somme percepitedal lavoratore nel corso del rapporto con conseguente nullitàdella sentenza”.8. Con l’ottavo motivo denunciano “Violazione dell’art. 112CPC e conseguente violazione di legge e nullità della sentenzapronunciata ultra petita partium ai sensi dell’art. 360, I° C. NN°3-4 CPC. Per avere la Corte territoriale condannato il datore dilavoro a pagare le differenze retributive per straordinarioNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026spettanti dal’1-1-15 sino alla cessazione del rapporNtuom,e ro idni r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026assenza di domanda e in violazione dell’art. 112 CPC”.9. Con il nono motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n° 4 CPC e conseguente violazione dilegge e nullità della sentenza per vizio e difetto motivazionalein relazione all’art. 360, I° comma, NN° 3-4 CPC. Per avere laCorte territoriale condannato il datore di lavoro a pagaredifferenze retributive spettanti dall’1-1-15 sino alla cessazionedel rapporto per lavoro straordinario e per mansioni superioricon motivazione assente ed insufficiente”.10. Con il decimo motivo denunciano “Violazione e falsaapplicazione di legge in relazione all’art. 92 cpc e conseguenteviolazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma I° N. 3 e nullitàdella sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 N° 4. Per averdisposto la condanna delle sig.re Donzelli e Grilli al pagamentodelle spese legali del grado di appello nonostante il parzialeaccoglimento dell’appello principale”.11. Il primo motivo del ricorso incidentale è rubricato comesegue: “Diritto all’inquadramento al livello A2 del ccnlPanificazione artigianato per l’intera durata del rapporto dilavoro (2007/2016). 1a) Violazione e/ falsa applicazione dilegge ex art. 360, n 3 cpc in relazione all’art. 2103 c.c. e al CCNLpanificazione artigianato”. “1b) Diritto all’inquadramento allivello A2 per l’intero rapporto di lavoro, nullità della sentenzain relazione ai nn. 4 e 5 dell’art. 360 cpc per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione”.12. Il secondo motivo dello stesso ricorso è rubricato comesegue: “Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 n.Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/20263 cpc, per violazione del DM 55/2014 errata liquidazionNeu mdeerol ldei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026spese del doppio grado di giudizio, inferiore ai limiti minimiprevisti dal DM 55/2014 applicabile all’epoca della celebrazionedel primo grado di giudizio”.13. Nell’esaminare i motivi del ricorso principale si devetener conto che, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che,eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).14. Ebbene, rispetto ai su richiamati principi di diritto, siappalesa anzitutto inammissibile il primo motivo del ricorsoprincipale, che non solo nella sua sintesi, ma anche nel suosvolgimento (cfr. pagg. 12-17 del ricorso) fa promiscuoriferimento ai differenti mezzi di cui rispettivamente al n. 3) edal n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.Numero registro generale 16006/202315. Occorre, adesso, ricordare che le Sezioni unite diN umero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 9009/2026questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione delData pubblicazione 10/04/2026n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più voltevagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n.8053/2014) ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudicel’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nellaquadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesitenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hannodato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materialee grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa eobbiettivamente incomprensibile”. In questo caso – occorreevidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale,come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dalprevigente n. 5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolodi esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998,n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n.5792).16. Orbene, nel secondo motivo di ricorso - volendoprescindere dal dato che l’anomalia motivazionale è denunciatacome “motivazione solamente apparente” (a pag. 17 delricorso) anche richiamando l’ipotesi di cui al n. 3) dell’art. 360,comma primo, c.p.c. -, per sostenere tale anomalia si fariferimento anche ad elementi estrinseci rispetto al testo dellasentenza qui impugnata, quali parti della sentenza di primogrado (v. pagg. 17-18 del ricorso), mentre il vizio motivazionaledeve essere dedotto, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr. anche, ex plurimis, Cass., sez. un.,Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026n. 37406/2022). La censura inoltre ospita anche una Ncumrietroic dai r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026all’accertamento probatorio operato dai giudici di secondo gradocirca lo svolgimento di mansioni superiori (cfr. soprattutto pag.23 del ricorso); il che non può trovare ingresso in questa sededi legittimità.17. Le stesse considerazioni di cui sopra valgono per il terzomotivo, in cui è profilata una “assoluta carenza, illogicità,apparenza e contraddittorietà della motivazione” (così a pag.25), in cui è nuovamente richiamata la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 25-26 del ricorso), e nel quale è mossa unacritica dell’accertamento fattuale operato in secondo grado,questa volta, riferita soprattutto alle operazioni peritali (cfr.pagg. 27-30 del ricorso).18. Parimenti inammissibile è il quarto motivo nel quale èdenunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2108 c.c.ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.In realtà, le ricorrenti muovono una critica all’accertamentoprobatorio sull’assunto che “la prova dell’asserito lavorostraordinario risulta esclusa dalla stessa Corte”, attribuendoperaltro a quest’ultima di aver fatto riferimento ad un orario per“un totale di 37,5 ore settimanali” (v. pagg. 35-36 del ricorso),cui la Corte d’appello, invece, non ha fatto il benché minimocenno. Le ricorrenti, peraltro, non specificano quale orarionormale di lavoro il dipendente avrebbe dovuto osservare atermini di contratto individuale o di contratto collettivo applicatoal rapporto.19. E’ ancora inammissibile il quinto motivo del ricorsoprincipale.Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/202620. Invero, in base alle non chiare considerazionNi umdeerol ldei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026ricorrenti, essenzialmente riferite al lavoro straordinario (cfr.pagg. 39-40 del ricorso), non è dato comprendere in che sensola Corte d’appello avrebbe esteso “il proprio accertamento” e lasua condanna “a differenze retributive per emolumenti per iquali alcuna domanda era stata introdotta da controparte inprimo grado, con conseguente violazione del disposto di cuiall’art. 437 cpc”; ma le ricorrenti si riferiscono anche all’art. 112c.p.c.Stando, infatti, all’impugnata sentenza (cfr. primafacciata), già il primo giudice aveva pronunciato la suacondanna per una serie di titoli, tra i quali il “lavorostraordinario”, ed erano state le due attuali ricorrenti, alloraappellanti principali, a censurare la decisione del primo giudiceanche circa lo straordinario con il primo motivo della loroimpugnazione (cfr. seconda facciata della sentenza); il Burlacu,invece, oltre a resistere al gravame avverso, “in via incidentale,aveva lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui nonaveva riconosciuto il superiore inquadramento nel livello A2della [OSCURATO:PERSONA] di settore, come “aiuto fornaio”,in quanto una corretta valutazione delle risultanze istruttorieavrebbe dovuto far ritenere provato l’espletamento, da partesua, di una prestazione lavorativa corrispondente al livellocontrattuale richiesto” (v. ibidem).20.1. Inoltre, come già riferito in narrativa (al § 5.), inpunto di orario di lavoro, la Corte territoriale ha meramenteconfermato l’ “accertamento compiuto dal Tribunale” e (anche)per questo ha respinto l’appello principale delle attuali ricorrentiper cassazione (v. facciata terza della sua sentenza).Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/202620.2. Quanto, poi, all’assunto ulteriore che la NuCmoerro tdei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezioned’inammissibilità sollevata in proposito dalle allora appellantiprincipali, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. pagg. 40-44 delricorso), secondo un consolidato orientamento di questa Corte,il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini dicui all’art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. si configuraesclusivamente con riferimento a domande ed eccezioninon anche in relazione ad eccezioni processuali.21. E’ inammissibile il sesto motivo.22. L’assunto del mancato rilievo del giudicato (interno)s’incentra sull’idea “che il Giudice di primo grado accertava (allb fascicoletto), con statuizione non impugnata da nessuna delleparti e dunque con pronuncia che deve ritenersi passata ingiudicato, le somme percepite dal lavoratore quantificandole ineuro 191.087,80, così come accertato dal CTU nominato inprimo grado in risposta al quesito n° 2”.22.1. Tale tesi, oltre ad essere manifestamente infondata(perché la quantificazione del percepito dal lavoratore da partedel CTU, quand’anche recepita dal primo giudice in sentenza,non costituiva certamente un “capo di sentenza”, come opinanole ricorrenti), non tiene conto che, per quanto riferito dalla Cortedi merito, proprio le attuali ricorrenti, quali appellanti principali,con il secondo motivo della loro impugnazione, avevano“censurato l’erroneità e l’incompletezza della consulenza tecnicad’ufficio, disposta per la quantificazione delle differenzeretributive eventualmente dovute” (sicché la Corte avevaNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026disposto una nuova C.T.U. con l’esito di cui s’è dettNou)m.e roL dei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026conseguenti violazioni (degli artt. 229 e 115 c.p.c.) chelamentano le ricorrenti nello stesso motivo sono, in realtà, unacritica all’esito dell’accertamento tecnico contabile disposto insecondo grado (cfr. pag. 51 del ricorso).23. Pure inammissibile è il settimo motivo del ricorsoprincipale.24. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che intale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essiNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026rappresentato sia stato comunque preso in considerazioNnumee rdo adi lr accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).25. Secondo le ricorrenti, “la Corte di merito non haesaminato un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dallasentenza ovvero l’entità pari ad euro 191.087,80 al lordopercepita dal lavoratore nel corso del rapporto” (così a pag. 54del ricorso).Tuttavia, l’importo suddetto non costituisce un fattostorico, principale o secondario, nel senso dianzi precisato, marappresenta nella specie solo un dato tecnico-contabile (che,infatti, secondo quanto deducono le stesse ricorrenti, era statodeterminato dal C.T.U. officiato in prime cure), il quale dato, asua volta, rifletteva le circostanze accertate dal primo giudicesu quanto percepito dal lavoratore.26. L’ottavo motivo è infondato.27. In tale censura, le ricorrenti assumono che, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte territoriale ha condannato nella seconda parte del punto A) del dispositivo, ildatore di lavoro a pagare al lavoratore “le retribuzioni spettantidall’1 gennaio 2015 sino alla cessazione del rapporto, per averlavorato dal lunedì al sabato dalle 00:00 dal lunedì coninquadramento nel superiore livello A3, ed oltre accessori diNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026legge”, sebbene la domanda del lavoratore in relazione alN luamveoro rdoi r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026straordinario ed i suoi motivi dell’appello incidentale,riguardassero l’accertamento del lavoro straordinario svoltodall’anno 2007 all’anno 2014 .27.1. Preliminarmente, rileva il Collegio che questa partedel decisum di secondo grado riflette all’evidenza una condannagenerica, non essendo ivi determinata la somma dacorrispondersi ai titoli suddetti; laddove la parteimmediatamente precedente del dispositivo reca una condannaal pagamento ad una somma complessiva ben determinata inlinea capitale (specificandosi la parte di essa da imputare aTFR).28. Tanto precisato, come già riportato in narrativa (al §5.1.), nella parte motiva finale dell’impugnata sentenza (allafacciata terza) si legge: “In relazione al suddetto accertamento,ed in base ai calcoli effettuati dal ctu nominato in questo gradodi giudizio, occorre riformare la sentenza impugnata nel sensodi riconoscere in favore dell’originario ricorrente, ed ai titolidedotti in causa, l’importo complessivo lordo pari ad €25.907,51, di cui € 1.673,91 a titolo di TFR, come quantificatodall’ausiliario del giudice, cui devono aggiungersi le sommematurate dal predetto lavorando dal lunedì al sabato dalle 00:00alle 7:00 con inquadramento nel superiore livello A3 a partiredall’1 novembre 2011 fino alla cessazione del rapporto”.Ergo, diversamente da quanto scritto in dispositivo (“dall’1gennaio 2015 sino alla cessazione del rapporto”), in motivazionein relazione sempre alla parte di differenze retributive nonquantificate dal CTU si fa riferimento ad una ben differenteNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026decorrenza (“a partire dall’1 novembre 2011 fino alla cessNauzmieoron dei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026del rapporto”).28.1. Ebbene, sottolinea il Collegio che nessuna delle partideduce la ricorrenza di un errore materiale in proposito (o diaverlo denunciato ai giudici di secondo grado), né fa valere inquesta sede di legittimità (nonostante le numerose censurecomplessivamente formulate) un eventuale contrasto tramotivazione e dispositivo di sentenza sul punto.Va da sé, poi, che le ricorrenti principali non possonocertamente dolersi del fatto in sé della decorrenza ben“differita”, indicata in dispositivo, delle differenze a quantificarsia titolo di “inquadramento nel superiore livello A3”.29. Tutto ciò considerato, alcuna violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. è riscontrabile nel capo di sentenza che reca condannagenerica.La statuizione in questione riflette essenzialmente ledifferenze retributive dovute a titolo di “inquadramento nelsuperiore livello A3” (a riguardo motivazione e dispositivo sonocoincidenti).Come più volte detto, in ordine alla relativa domandaoriginaria del lavoratore, respinta dal primo giudice, maveicolata nell’appello incidentale proposto a riguardo, la Corteha ritenuto “provato lo svolgimento di attività inquadrabili nellivello A3 per tutto il periodo successivo al novembre 2011 e finoalla cessazione del rapporto di lavoro”, cessazione che la stessaCorte ha individuato nella data del 5.8.2016.Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026L’orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 00:0Nu0m earol ldei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026ore 7:00 (anche questo indicato in modo coincidente sia nellaparte finale di motivazione che in dispositivo) quanto al “periododall’1 gennaio 2015 sino alla cessazione del rapporto”, indicatoin dispositivo, in disparte che non è stato qualificato comeespressivo di lavoro straordinario, riflette un accertamento giàoperato dal primo giudice.Difatti, come premesso in narrativa, la Corte avevaconsiderato che per il Tribunale il lavoratore aveva osservato “ilseguente orario: dalle ore 21 alle 10 sin dalla costituzione delrapporto e fino a settembre 2010; in seguito, e fino ad ottobre2011, dalle ore 23 alle 8 e per il periodo seguente damezzanotte alle 7 del mattino” (v. facciata 1 dell’impugnatasentenza).Peraltro, dell’osservanza di tale orario, stabilita dal primoGiudice, “per il periodo seguente” suddetto hanno datoconferma proprio le ricorrenti (v. pag. 4 del ricorso in esame).Dunque, anche l’arco temporale dall’1 gennaio 2015 allacessazione del rapporto il 5.8.2016 rientra nel “periodoseguente” accertato in prime cure, in cui era stato osservato ilridetto orario di lavoro.La Corte di merito, pertanto, non poteva discostarsene,perché, anche a voler opinare che formasse oggetto dell’appelloprincipale in punto di straordinario, tale impugnazione è statadisattesa.30. Il nono motivo è inammissibile.31. In tale doglianza le ricorrenti, “premesso quanto giàcensurato per vizio di extrapetizione nel motivo precedente”Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026(vale a dire, il già disatteso ottavo motivo), osservano “chNuem etrao ldei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026capo della sentenza è altresì affetto da nullità per omessa,insufficiente ed illogica motivazione” (così a pag. 59 del ricorso).32. Richiamati i principi già esposti in precedenza (ai §§ 15.e 16. di questa motivazione), anche per questo motivo valgonorilievi analoghi a quelli svolti per dichiarare inammissibili ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso.Pure nel nono motivo, difatti, le ricorrenti si riferiscono aduna serie di atti estrinseci rispetto al testo dell’impugnatasentenza, essenzialmente riferiti a quesiti posti al CTU nominatoin secondo grado e all’ operato di quest’ultimo (cfr. pagg. 59-62del ricorso).Le ricorrenti, inoltre, vi notano quasi in via incidentale ladiscrasia già sopra rilevata da questa Corte (ai §§ 27. – 28.1. diquesta motivazione), dove si legge in ricorso: “A partel’evidente errore in cui è incorsa la Corte nell’indicare la datasuccessiva di partenza per il calcolo delle ulteriori spettanze, inparte motiva 1-11-11 e nel dispositivo 1-1-15, …”, senza, però,dedurre la nullità della sentenza sotto tale aspetto.33. E’ infine infondato il decimo motivo.34. La censura, in sintesi, si fonda sull’idea che, siccome gliaccertamenti del primo giudice e di quello di secondo grado circal’orario di lavoro osservato dal lavoratore sarebbero statidifferenti (cfr. in extenso pagg. 64-65 del ricorso), si dovrebberitenere che: “L’appello principale proposto dalle sig.re Grilli eDonzelli, odierne ricorrenti, in ragione della suindicatastatuizione, non è stato dunque affatto respinto, conNumero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026conseguente effetto anche sulla regolamentazione delleN usmpeeros dei r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026legali”.35. E’ ben evidente, invece, che, come esplicitato sia inmotivazione che in dispositivo (v. facciata 3 dell’impugnatasentenza), l’appello principale delle attuali ricorrenti è stato(senz’altro e totalmente) respinto.Per completezza, nota il Collegio che proprio circa l’orariodi lavoro in questione la Corte territoriale, nel respingere ilprimo motivo di tale appello in punto di straordinario, hadichiarato che non vi erano “valide ragioni per disattenderel’accertamento compiuto dal Tribunale”, mentre, come si è vistonell’esaminare l’ottavo motivo, circa il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]fino alla cessazione del rapporto in data 5.8.2016, ossia, il“periodo seguente” sopra chiarito, ha preso atto di quello cheaveva già deciso il primo giudice (il che confermano di nuovo lericorrenti: v. pag. 64 del ricorso).36. Incensurabilmente, perciò, la Corte di merito, stantel’accoglimento parziale dell’appello incidentale del lavoratore,ha regolato le spese processuali del doppio grado di merito, inragione dell’esito complessivo del giudizio, che segnava la“preponderante soccombenza” delle appellanti principali.37. Il primo motivo del ricorso incidentale del Burlacu èinammissibile in entrambe le sue articolazioni.38. Detta articolata censura, invero, nel suo complesso, siriferisce nel contempo ai diversi mezzi di cui ai n. 3), 4) e 5)dell’art. 360, comma primo, c.p.c., dovendosi, quindi, ariguardo richiamare i principi sopra esposti (al § 13. di questamotivazione).Numero registro generale 16006/2023Numero sezionale 593/2026Ma anche, per la parte del secondo profilo del primo mNumoetriov doi r accolta generale 9009/2026Data pubblicazione 10/04/2026di ricorso incidentale riferita all’ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c., devono richiamarsi i principi esposti inprecedenza (al § 24.); difatti il ricorrente incidentale si duole, inrealtà, dell’omessa valutazione di deduzioni contenute in proprienote difensive (v. pag. 30 del controricorso).39. Inoltre, il primo motivo si risolve in una complessivarilettura delle risultanze processuali, non consentita in questasede di legittimità (v. pagg. 22-31 del controricorso).40. E’ infine inammissibile il secondo motivo del ricorsoincidentale.41. Invero, il ricorrente si riferisce a tabelle non megliospecificate se non per dire “che all’epoca dell’introduzione delgiudizio era in vigore il DM 55/2014”, indicando solo quelli che,a suo dire, sarebbero i valori complessivi minimi da osservareper ognuno dei due gradi, senza specificare quali fasi giudichisvolte per ogni grado (v. pagg. 32-33 del controricorso).42. Stante la reciproca soccombenza in questa sede, lespese del giudizio di cassazione possono essere integralmentecompensate tra le parti contrapposte; queste ultime sono tenuteal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso e per il ricorsoincidentale, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibileil ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spesedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 16006/2023Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1N umero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 9009/2026quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perData pubblicazione 10/04/2026il versamento, da parte delle ricorrenti principali e del ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta