CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14281/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1237avverso la sentenza n. 426/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 08/04/2025 R.G.N. 156/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16888/2025Numero di raccolta generale 14281/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con sentenza n. 2169/2021 il Tribunale di Cosenzaaveva statuito come segue: - aveva accolto la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.PRO.ZOO –[OSCURATO:PERSONA] nei termini indicati inmotivazione e, per l’effetto, aveva condannato la resistente alpagamento, in favore del ricorrente, della somma di €12.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dallamaturazione del credito al soddisfo; - aveva rigettato nel restola domanda.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diCatanzaro accoglieva l’appello principale proposto dallaA.PRO.ZOO contro la suddetta sentenza e l’appello incidentaledel [OSCURATO:PERSONA] per quanto di ragione e, per l’effetto, in parzialeriforma della stessa sentenza: a) rigettava la domanda dideclaratoria di illegittimità del recesso e di conseguenterisarcimento del danno; b) condannava la A.PRO.ZOO allacorresponsione in favore del [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di€ 873,88 per il titolo di cui in motivazione, oltre accessori comeper legge; c) compensava le spese del doppio grado di giudizio;d) confermava nel resto.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevadiffusamente: a) quello che aveva dedotto e richiesto l’attorenel ricorso introduttivo del giudizio; b) le difese della convenuta;c) ciò che aveva statuito e considerato il primo giudice; d) imotivi dell’appello principale della A.PRO.ZOO e le censuredell’appellante incidentale.4. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava fondata la primacensura del gravame principale, circa la configurabilità delNumero registro generale 16888/2025licenziamento e l’illegittimità dello stesso, ritenendo che tantoN umero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026esonerava dall’esame della censura subordinata del medesimDoat a pubblicazione 14/05/2026appello, relativa alla quantificazione del risarcimento del danno.5. Infine, riteneva fondato per quanto di ragione l’appelloincidentale del lavoratore, e cioè limitatamente allamaggiorazione per lo straordinario sia feriale che festivo,quantificata nella misura indicata nel dispositivo di sentenza.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.7. Resiste l’intimata con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360,comma 1, n. 3 per violazione di norme di diritto, c.p.c. –“Violazione dell’art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. – di cui a pag. 8 della sentenza impugnata: nella parte incui il Giudice d’appello grava la prova dell’illegittimolicenziamento sul lavoratore omettendo di analizzare i fatti dicausa avvalorati dalla documentazione prodotta in atti dalmomento che, soprattutto nel telegramma del 15.7.2017 ildatore di lavoro invitava il ricorrente a terminare le giornate dilavoro, chiara manifestazione di volontà di far cessareanticipatamente il detto rapporto di lavoro”.2. Il primo motivo è inammissibile.3. Occorre premettere che la Corte distrettuale, nelgiudicare fondato il primo motivo dell’appello principiale,premessi i principi enunciati da questa Corte in tema di oneredella prova nel caso in cui il lavoratore impugni il licenziamentoNumero registro generale 16888/2025allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scrittaN umero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026(è stata richiamata in particolare Cass. n. 3822/2019), hDaat a pubblicazione 14/05/2026considerato: “Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente in primogrado non ha dimostrato una estromissione imputabile allavolontà datoriale, prova che non può certo evincersi dalla meracomunicazione della cessazione anticipata del rapporto dilavoro, che è un atto neutro; in particolare non è stata articolataprova testimoniale sulla circostanza di essersi recato il giorno28.4.2017 sul luogo di lavoro e che gli sia stato inibito di renderel’attività lavorativa da parte della datrice di lavoro, anche per iltramite di un preposto all’esercizio commerciale, che avesse lacapacità di spendere il nome della società, evidenziandosi sulpunto che in sede di interrogatorio formale il legalerappresentante della società Scigliano ha negato la circostanza,come pure il teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha precisato che ilCarelli aveva le chiavi del punto vendita, sicché non appareplausibile che gli sia stato impedito di entrare”.4. Ebbene, il ricorrente, nella censura in esame, dopo averindividuato nella parte sopra riassunta quella oggetto diimpugnazione (cfr. pagg. 6-7 del ricorso), si soffermalungamente in termini generali su una serie di principiprocessuali e in tema di onere della prova (cfr. pagg. 7-8 delricorso), ma non pone in dubbio gli specifici principi di diritto,enunciati da questa Corte Suprema, in tema di distribuzione eoggetto degli oneri probatori quando sia allegata dal lavoratorel’intimazione del licenziamento da lui impugnato senzal’osservanza della forma scritta; principi che, come giàaccennato, la Corte di merito aveva richiamato prima di operarela propria valutazione delle risultanze processuali (v. in extensopag. 8 dell’impugnata sentenza).Numero registro generale 16888/20254.1. Il ricorrente, piuttosto, propone una propria riletturaN umero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026dei fatti di causa, essenzialmente basata su quanto avevDaat a pubblicazione 14/05/2026sostenuto il giudice di prime cure (v. pagg. 8-9 del ricorso), ilche non è consentito in questa sede di legittimità (v., explurimis, Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).4.2. E, sulla base di tale rilettura, assume inoltre che: “LaCorte d’appello ha erroneamente posto a carico del lavoratorel’onere di provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibilealla volontà datoriale, omettendo di considerare:* la comunicazione del datore di lavoro al Centro perl’impiego circa la cessazione del rapporto per “modifica deltermine inizialmente fissato”;* il telegramma del 15.06.2017 con cui la società invitavail ricorrente a terminare le giornate di lavoro, nonostante laprecedente cessazione;* la sostituzione immediata del ricorrente con altrolavoratore presso lo stesso punto vendita” (v. in extenso pagg.9-10 del ricorso).4.3. E’ di tutta evidenza allora che il ricorrente formula, inrealtà, una critica dell’apprezzamento probatorio operato dallaCorte d’appello, parimenti non consentita in questa sede dilegittimità.Difatti, in disparte il rilievo che la Corte ha valutato lacomunicazione datoriale “della cessazione anticipata delrapporto di lavoro”, giudicandola “atto neutro”, secondo unconsolidato indirizzo di legittimità, sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delleNumero registro generale 16888/2025prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteN umero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delDleat a pubblicazione 14/05/2026prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento(così, ex plurimis, Cass. n. 5732/2022).5. Con il secondo motivo denuncia: Art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. – “per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ossia errail Giudice nel non valutare come concludente l’aver assunto altrolavoratore quale sostituto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel punto di venditadella società resistente .5.1. Deduce che: La Corte d’appello ha omesso diconsiderare un fatto storico, oggetto di discussione tra le partie risultante dagli atti e della prova testimoniale acquisita, ossia:* la sostituzione del ricorrente con altro lavoratore pressoil medesimo punto vendita, immediatamente dopo la cessazionedel rapporto;* la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito diaver constatato la sostituzione del lavoratore (si trascrive:“Dopo il periodo pasquale del 2017 sono andato lì ho trovato unaltro signore che serviva …) – cfr. verbale escussione teste LuigiRocca udienza del 14.1.2020;* la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferitodi aver constatato la sostituzione del lavoratore dopo Pasqua2017 (si trascrive: “Non l’ho più trovato sono andato un paio divolte ed ho provato un altro signore che non mi ha soddisfattocome cliente …) – cfr. verbale escussione teste [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 16888/2025Tali circostanze, se valutate, avrebbero condotto la CorteN umero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026d’appello a una decisione opposta, in quanto la sostituzionDeat a pubblicazione 14/05/2026immediata dimostra la volontà unilaterale e non consensuale dicessare il rapporto da parte della società.Inoltre, la Corte d’appello ha omesso di considerare che:* il punto vendita è sempre rimasto operativo;* non vi è stata alcuna comunicazione formale di dimissioniné di risoluzione consensuale da parte del lavoratore;* la causale indicata dal datore di lavoro (“modifica deltermine”) non è riconducibile a un abbandono del posto di lavoroda parte del ricorrente (così alle pagg. 11-12 del ricorso).6. Anche il secondo motivo è inammissibile.7. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che inNumero registro generale 16888/2025tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laN umero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure propostDeat a pubblicazione 14/05/2026(Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).8. Ebbene, è del tutto evidente che nella seconda censurail ricorrente deduce, in realtà, l’omessa considerazione, non diun fatto storico, principale o secondario, nel senso sopraprecisato, bensì di un vario insieme di circostanze, anche innegativo, nonché di prove orali e documentali.9. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,0N0u mpereo rre gistro generale 16888/2025Numero sezionale 1237/2026esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre riNmumbeoror dsi ora ccolta generale 14281/2026forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPDAat a pubblicazione 14/05/2026come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16888/2025Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 14281/2026Data pubblicazione 14/05/2026