CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALIBERTI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];592 - controricorrente -avverso la sentenza n. 321/2023 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/06/2023 R.G.N. 581/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/2026Data pubblicazione 10/04/20261. Con sentenza n. 202/2022 il Tribunale di Bologna avevarespinto tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso depositatoil 15.3.2021.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Bologna accoglieva per quanto di ragione l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza e, in parzialeriforma della stessa, accertava e dichiarava il dirittodell’appellante all’inquadramento nel III livello del CCNL delCommercio in relazione al rapporto intercorso con lacontroparte dal 17.2.2016 al 30.10.2020 e, per l’effetto,condannava la società appellata al pagamento di € 27.954,12,oltre a interessi decorrenti, sulle somme annualmenterivalutate, dalla scadenza di ciascuna voce di credito al soddisfo.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ritenevafondato solo il primo motivo d’appello della lavoratrice, mentredisattendeva tutti gli altri motivi.4. Premetteva la Corte che la lavoratrice con il motivo poiaccolto aveva denunciato il malgoverno delle risultanzeistruttorie compiuto dal primo Giudice in relazioneall’accertamento del corretto livello di inquadramento, essendostate analizzate soltanto le dichiarazioni rese dai testimoni diparte datoriale ed avendo assegnato il Tribunale all’assenza diesperienze manifestata dall’interessata nel periodo successivoall’assunzione, avendo la stessa anche serie difficoltà adutilizzare il computer aziendale, necessitando dell’aiuto deicolleghi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/20265. Nel giudicare fondata tale censura, la Corte considNeumrearov dai raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/2026in sintesi: a) innanzitutto, che il primo Giudice si era limitatoalla valutazione delle prove testimoniali assunte in giudiziosenza considerare, né instaurare, l’imprescindibile confrontocon le risultanze complessive di causa, specie documentali; b)che, in secondo luogo, detto scrutinio e confronto, operati dallastessa Corte in termini di connessione, verisimiglianza edquelli su cui si basava la sentenza allora impugnata; c) che iltesto del contratto individuale rendeva evidente che la volontàdelle parti era quella di assumere l’interessata per farle svolgeremansioni di ottico, figura, quest’ultima, che la contrattazionecollettiva contempla tra i profili del solo III livello dellaclassificazione del personale (“ottico diplomato da scuolariconosciuta a norma dell’art. 140 RD [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1265”,titolo posseduto dall’interessata), esprimendo il riferimento al“profilo” proprio quel dato concreto che assume rilievopreminente in sede di accertamento del concretoinquadramento; d) che, non essendo quindi appropriato, comepretendeva di fare l’appellata – che prendeva le mossedall’errato presupposto che si trattasse di accertare losvolgimento di mansioni superiori -, confrontare le mansionisvolte con le declaratorie del III e del IV livello; e) che la volontàdelle parti, chiaramente manifestata nel contratto, trovavaconferma, con superamento della possibile incertezza dovuta alriferimento al IV livello (che quindi si rivelava erroneo, nonesistendo la figura di “Ottico di 4° livello”), nella tipologia dimansioni effettivamente svolte, rilevanti anche ai sensi dell’art.1362, comma 2, c.c., proprie appunto del profilo di ottico, i cuicompiti attengono pacificamente ad un’attività ulteriore rispettoalla mera vendita di occhiali, comprendendo l’esame della vista,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/2026la misurazione della pressione oculare, l’applicazione dellNeu mleerno dtii raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/2026a contatto, il montaggio, l’assemblamento e la riparazione diocchiali; f) che i testi escussi, riferendo circa l’attività svoltadall’interessata nel periodo successivo all’assunzione, avevanodato conto dell’assegnazione di mansioni coerenti con ilpredetto profilo e con l’indicazione contenuta nel contratto dilavoro; g) che, in definitiva, l’indicazione contrattualeesprimeva l’impegno del datore di lavoro di assumere lalavoratrice per lo svolgimento delle mansioni di ottico, condiritto di svolgere le corrispondenti mansioni e di essereinquadrata ab origine nel III livello, non avendo rilevanza insenso contrario il possibile svolgimento di compiti attinenti almomento della vendita, trattandosi infatti di incombenzeaccessorie il cui svolgimento, cui era tenuto in generale ilpersonale, non poteva proprio per questo comportare ilsuperamento del dato contrattuale; h) che non poteva avererilevanza l’aspetto - cui la parte datoriale e il Tribunale avevanoassegnato particolare importanza - relativo alla capacità disvolgimento di tali mansioni; i) che competevano, quindi, allalavoratrice le differenze retributive per il complessivo importoindicato in dispositivo.6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.7. Resiste l’intimata società con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5Numero registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/2026c.p.c.; Con specifico riferimento alla determinNauzmioeron dei raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’importo spettante a [OSCURATO:PERSONA] per effetto delriconoscimento del III livello”. “La ricorrente intende censurarela motivazione laddove, in modo del tutto superficiale, vienedato credito ai conteggi proposti dalla stessa lavoratrice,omettendo di valutare le eccezioni sollevate sul punto dalladatrice di lavoro”.2. Con il secondo articolato motivo denuncia: “Violazione efalsa applicazione di norme di contratto collettivo conriferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.; con specifico riferimentoall’articolo 100 del CCNL Commercio ed al riconoscimento delIII livello”.3. Il primo motivo è inammissibile.4. In particolare, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/202619881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabNuilmee rol dai raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/2026censura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omessoesame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazionio deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbiadato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) unamoltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materialidi causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa dimerito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatticostitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso,riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, intermini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n.26364/2022).5. Ebbene, nella censura in esame, anche nel suosvolgimento (v. pagg. 12-14 del ricorso), non si deducel’omesso esame circa un fatto storico, principale o secondario,nel senso dianzi precisato, e decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, bensì si prospetta l’omessavalutazione di una serie di aspetti che la stessa ricorrentequalifica come “eccezioni sollevate sul punto dalla datrice dilavoro”; ed il motivo, inoltre, è formulato esclusivamente inbase all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non deducendosila violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia su tali“eccezioni” di parte, nel qual caso il vizio doveva essere fattocon il diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4),deducendo la nullità della sentenza per tale motivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/20266. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/20267. Rileva il Collegio che la censura si riferisce ad un“articolo 100 CCNL Commercio” del quale non sono statespecificate la data e/o la vigenza nel periodo di cui è causa.Nello svolgimento della censura si accenna infatti ad un“disposto del CCNL (cfr. all. 39)” (così a pag. 14 del ricorso) e,successivamente, nell’ambito dell’indicazione di atti edocumenti prodotti, si fa generico riferimento ai “fascicoli dicausa” (v. pag. 18 del ricorso).Di fatto, nella produzione della ricorrente in questa sede ilCollegio non ha reperito una copia integrale del CCNL nonmeglio specificato cui si allude, né di estratto di tale fontecollettiva contenente il cit. art. 100 cui la ricorrentespecificamente si riferisce.Risulta, invece, prodotto un estratto del “Testo unico delContratto [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro per i dipendenti daaziende del terziario della distribuzione e dei servizi 30 marzo2015 (in seguito ad Accordo 13 maggio 13 maggio 2019)”,relativo al solo “Articolo 113 Classificazione”.7.1. Il secondo motivo, pertanto, è manifestamente privodei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso percassazione, di cui all’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c.,novellato e applicabile ratione temporis in causa (che esige, “apena di inammissibilità”, “la specifica indicazione, per ciascunodei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contrattio accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione delcontenuti rilevanti di essi”), e di cui all’art. 369, commasecondo, n. 4), c.p.c., novellato e parimenti applicabile rationeNumero registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/2026temporis (che richiede di depositare, “Insieme col ricorsoN”um, e“rog dlii raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/2026quali il ricorso si fonda”).8. Esclusivamente, allora, per completezza di disamina,soggiunge il Collegio che il sopra cit. art. 113 del CCNL nellostralcio prodotto (a pag. 5), dopo la declaratoria del “Terzolivello”, riporta al n. 7 “ottico diplomato da scuola riconosciutaa norma dell’art. 140 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1265; ottico patentatoa norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31.5.1928, n. 1334”, mentrei profili tutti di “Quarto livello” (vale a dire, il livello in cui laricorrente era stata inquadrata all’atto dell’assunzione) noncomprendono una figura di “ottico” in qualsiasi senso (v. pagg.8-11 dello stesso stralcio).E, come già riferito in narrativa, la Corte territoriale,facendo appunto riferimento al “CCNL [OSCURATO:PERSONA] dall’azienda”, aveva accertato che la figura dell’otticoera contemplata tra i profili del solo III livello dellaclassificazione del personale (“ottico diplomato da scuolariconosciuta a norma dell’art. 140 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1265”,titolo posseduto dall’interessata) (così tra la pag. 9 e la pag.10 dell’impugnata sentenza).8.1. La ricorrente, dopo aver proposto un proprio raffrontoin tabella delle declaratorie, rispettivamente, del III livello e delIV livello, asserisce che: “I ruoli – e così quello di “ottico” –vengono così indicati in via del tutto esemplificativa” (v. pag.15 del ricorso).Ebbene, tale assunto, privo per giunta di richiamo oriferimento testuale ad un qualsiasi CCNL, non trova comunqueNumero registro generale 14915/2023il benché minimo riscontro almeno nello stralcio dell’art. 113 cit. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 9021/2026che è stato prodotto.Data pubblicazione 10/04/2026In particolare, ognuna delle elencazioni dei vari livelli (nonsolo del III e del IV livello), che segue alla declaratoria, èintrodotta dalla locuzione “e cioè: …”. Nella norma collettiva inquestione, inoltre, i profili elencati non sono qualificati come“esemplificativi”, e, piuttosto, ogni elencazione si chiude conl’indicazione “altre qualifiche di valore equivalente nonespressamente comprese nella predetta elencazione”.9. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14915/2023Numero sezionale 592/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9021/2026Data pubblicazione 10/04/2026Antonella Pagetta