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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20000/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ECHI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 VALENTI, [OSCURATO:PERSONA];2268 - controricorrente -avverso la sentenza n. 311/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 21259/2023contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n.N umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026657/2021 (che aveva respinto il suo ricorso) e in riforma dellDaa ta pubblicazione 15/06/2026stessa, dichiarava il diritto dell’appellante al maggiortrattamento economico, pari ad € 1.306,98, e, per l’effetto,condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenzeretributive maturate dal 16.4.2019 al gennaio 2020, pari ad €8.358,40, oltre le successive, con rivalutazione monetaria einteressi dalla maturazione del credito al saldo.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che con sentenza n. 387/2019, passata ingiudicato, il Tribunale di Firenze aveva così statuito sulladomanda di [OSCURATO:PERSONA]: “… dichiara che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sussiste un rapporto di lavoro subordinato condecorrenza dal 01/11/2009, da inquadrarsi nella IIIa AreaProfessionale, Operatore di Ufficio, par. 130, CCNLAufoferrotranvieri, a tempo parziale come da parte motiva, daultimo dal 20/02/0212 part time al 42,50% (17 oresettimanali); annulla il licenziamento comminato con lettera del12/01/2015 da [OSCURATO:SOCIETA].; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. areintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità previstadall’art. 18, comma 4, L. 300/70, non superiore a 12 mensilitàdella retribuzione globale di fatto (pari a € 1.486,67), oltrerivalutazione e interessi”; b) che, con nota del 7.11.2019, [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava al [OSCURATO:PERSONA] la ripresa del lavoro a fardata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con alcune precisazioni sulle modalità delrapporto, anche con riferimento alla corresponsione dellaretribuzione, parametrata sull’inquadramento professionalericonosciuto in sentenza (operatore d’ufficio, parametro 130),nonché su un orario part time; c) che, a riscontro di talecomunicazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla società che la retribuzionein questione avrebbe dovuto essere pari alla retribuNzuimoenroe re gistro generale 21259/2023Numero sezionale 2268/2026riconosciuta dal giudice (€ 1.486,67), anche con riguarNduome rao ldlie ra ccolta generale 20000/2026retribuzioni maturate a far data dall’aprile 2019 e non ancorDaa ta pubblicazione 15/06/2026corrisposte; d) che, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alTribunale di Firenze per fare accertare il suo diritto al maggiortrattamento economico per una somma pari ad € 1.306,98, concondanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenzeretributive maturate dal 16.4.2019 (data della messa adisposizione delle proprie energie lavorative) al gennaio 2020,per l’importo di € 8.538,40, oltre le successive; e) che ilTribunale aveva, però, respinto il ricorso, accogliendol’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA] sulla basedella citata sent. n. 387/2019 del medesimo Tribunale; f) che illavoratore per i riassunti motivi aveva impugnato dettadecisione con appello cui aveva resistito la società.3.

Tutto ciò premesso, la Corte, riconsiderata la sentenzaintegrante il giudicato esterno tra le medesime parti, ritenevache, con il ripristino del rapporto conseguente alla declaratoriadi illegittimità del licenziamento, sussisteva una continuità conil pregresso rapporto, da ritenersi in fatto un unico rapporto (ea prescindere dalla diversa contrattazione collettiva applicata),e quindi sussisteva il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a mantenere la pregressaretribuzione come risultante sulla base delle buste paga che nonerano mai state contestate, e da tanto conseguiva che ladomanda del lavoratore poteva essere accolta.4.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.5.

L’intimato resiste con controricorso.6.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21259/2023Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/20261.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “ViolazioneData pubblicazione 15/06/2026e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 disp. leggein generale con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,dolendosi la società che l’esegesi del giudicato esterno,equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità aquella delle norme giuridiche, sia stata condotta dalla Corte diAppello di Firenze omettendo una rigorosa interpretazione dellapronuncia”.2.

Tale motivo, riassunto come sopra dalla stessaricorrente, è privo di fondamento.3.

Invero, l’interpretazione della precedente pronunciapassata in cosa giudicata inter partes da parte della Corte dimerito risulta ineccepibile nel suo esito, consacrato neldispositivo della sentenza impugnata, ed è suscettibile solo ditalune precisazioni in diritto ex art. 384, ult. comma, c.p.c., lequali, tuttavia, non possono giovare alla società ricorrente percassazione.4.

Invero, la Corte territoriale ha esattamente individuatoanzitutto i concorrenti precetti sostanziali espressi chiaramentegià nel dispositivo della sentenza n. 387/2019 del Tribunale diPiù in particolare, con tale sentenza era stato in primoluogo dichiarato che tra il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“sussisteun rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal01/11/2009, da inquadrarsi nella IIIa [OSCURATO:PERSONA],Operatore di Ufficio, par. 130, CCNL Autoferrotranvieri, a tempoNumero registro generale 21259/2023parziale come da parte motiva, da ultimo, dal 20/02/012 partN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026time al 42,50% (17 ore settimanali)”.

Data pubblicazione 15/06/2026Ed è vero che l’ora trascritta statuizione, come tale, per laparte riferita all’inquadramento in senso stretto del lavoratorenon conteneva alcuna indicazione sul correlato trattamentoretributivo.Di tanto, peraltro, si trae conferma dalla lettura dell’interasentenza passata in giudicato e, segnatamente, dai passaggimotivazionali (a pag. 6 della stessa) che riguardano appuntol’inquadramento del lavoratore (e non anche il relativotrattamento retributivo, cui – non a caso, come si vedrà subito– non si faceva il benché minimo cenno).4.1.

La medesima sentenza recava, tuttavia, altre econtestuali statuizioni in punto di licenziamento.Più nello specifico, facendo sempre riferimento in primabattuta al suo dispositivo, il Tribunale aveva annullato “illicenziamento comminato con lettera del 12/01/2015 da SIGERs.r.l.”; aveva condannato “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a reintegrareMarco [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro”; ed aveva condannato “[OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennitàrisarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/70, nonsuperiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (paria € 1.486,67), oltre rivalutazione e interessi”.E in parte qua il decisum era sorretto da ulteriori esuccessivi passaggi motivazionali (tra la pag. 6 e la pag. 7 dellasentenza), nei quali, in punto di tutela riconosciuta allavoratore, era stato specificato che l’indennità risarcitoria exart. 18, comma 4, L. 300/70 era determinata “nella misuramassima di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale diNumero registro generale 21259/2023fatto, quantificata in € 1.486,67 (importo non contestato dallaN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026convenuta)”.

Data pubblicazione 15/06/2026In proposito, mette conto notare, come del resto si traechiaramente dal testo della sentenza (in relazione anche alladata del licenziamento), che in essa si fa riferimento alla tutelareale, o reintegratoria, cd. attenuata prevista dall’art. 18,comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n.92/2012, applicabile ratione temporis (norma di legge che, perquello che qui rileva, prevedeva il “pagamento di un’indennitàrisarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fattodal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nelperiodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepirededicandosi alla ricerca di una nuova occupazione.

In ogni casola misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore adodici mensilità della retribuzione globale di fatto”).5.

Ebbene, la Corte distrettuale ha osservato: - che “Contale sentenza nulla veniva affermato in merito alla retribuzioneche si sarebbe percepita presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (così a pag.3); - che in relazione al riscontrato oggetto della domanda(n.d.r.; rectius, delle domande, tutte contestuali edequiordinate) del lavoratore, “su tale domanda il Tribunale siera pronunciato, non venendo in contestazione tra le parti,neppure in via di eccezione, questioni inerenti il trattamentoretributivo (in relazione all’inquadramento richiesto),trattamento che dunque non era questione controversa incausa” (così a pag. 4); - che “In sostanza, la questione dellaretribuzione a cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto era rimasta fuoridalla pronuncia definitiva e il Tribunale si era attenuto a quantoNumero registro generale 21259/2023richiesto, …” (così sempre a pag. 4); - che: “Ne consegue cheN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026sulla questione “trattamento retributivo” non sussisteva alcunDaa ta pubblicazione 15/06/2026pronuncia neppure sotto forma di giudicato implicito, proprioperché la situazione non era in contestazione” (ibidem a pag.6.

Tali rilievi sono in parte inesatti, in quanto non colgonopienamente l’unitaria, e non contraddittoria, ratio decidendi chesorregge le contestuali statuizioni contenute nella sentenza cheintegra il giudicato esterno.Invero, a fronte di un accertamento costitutivo di unrapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fartempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (che il Tribunale di Firenze specificava diaver adottato ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003: cfr. inizio di pag.6), l’individuato inquadramento del lavoratore cuiipoteticamente fosse stato fatto conseguire (solo) il relativotrattamento retributivo da CCNL sarebbe risultato in evidentecontraddizione con le ulteriori statuizioni adottate, che invecesono tutte senz’altro coerenti tra loro.Invero, circa il licenziamento (che il Tribunale avevaspecificato di ritenere imputabile “ad [OSCURATO:SOCIETA]. ex art.27, comma 2 richiamato dall’art. 29 comma 3 bis d.lgs. n.276/2003”: cfr. penultimo cpv. a pag. 6 della sua sentenza), lasentenza passata in giudicato somministrava anzitutto unatutela ripristinatoria nella forma tipica della reintegrazione nelposto di lavoro.

E, questa volta esattamente sul punto, la Corted’appello aveva concluso che: “Con il ripristino del rapportoconseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento,sussisteva una continuità con il pregresso rapporto, da ritenersiin fatto un unico rapporto (e a prescindere dalla diversacontrattazione collettiva applicata), e quindi sussisteva il dirittoNumero registro generale 21259/2023del [OSCURATO:PERSONA] a mantenete la pregressa retribuzione come risultanteN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026sulla base di buste paga che non erano state mai contestateD”a ta pubblicazione 15/06/2026(così all’inizio di pag. 5 della sua sentenza).6.1.

Per contro, non è del tutto vero che nella sentenzaintegrante il giudicato “nulla veniva affermato in merito allaretribuzione che si sarebbe percepita presso [OSCURATO:PERSONA].r.l.”.Invero, sia pure per determinare il parametrodell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma quarto, l. n.300/1970 novellato, il giudicato esterno, come si è visto,conteneva una precisa indicazione dell’ultima retribuzioneglobale di fatto nella misura di € 1.486,67.E, contrariamente a quanto opina la ricorrente, anche talespecifico aspetto era direttamente compreso in quanto dedottoe richiesto dal lavoratore istante nel precedente giudizio interpartes (cfr. pag. 1 della sent. n. 387/2019).Come è riprovato dal piano rilievo che il Tribunalefiorentino, come pure già evidenziato, si era preoccupato dispecificare che il suddetto importo ab origine indicato dall’attorenon era stato “contestato dalla convenuta”.Condivisibilmente, quindi, la Corte d’appello ha appuntorilevato che: “In proposito, nessuna contestazione era statamossa da [OSCURATO:PERSONA] srl alla circostanza dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] inmerito all’ “ultima” retribuzione globale di fatto percepita dallavoratore (che era appunto quella del rapporto con ilsomministrante) da prendersi come riferimento per ladeterminazione dell’indennità risarcitoria da illegittimolicenziamento”.Numero registro generale 21259/20236.2.

A riguardo, mette conto ricordare che, secondo unN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026costante orientamento di legittimità, in termini generali lDaa ta pubblicazione 15/06/2026nozione di “retribuzione globale di fatto” rimanda a quella cheil lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, conesclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa lapercezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimentodella prestazione stessa ed aventi carattere occasionale oeccezionale (cfr. ex multis Cass. n. 8040/2022).Ed anche in relazione al sistema delineato dall’art. 18,comma quarto, novellato cit., che qui viene in precipuaconsiderazione, è stato ribadito che “il computo dell’indennitàrisarcitoria deve essere eseguito in relazione all’importo delleretribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o percepibili, enon in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazioneoppure di occupazione lavorativa” (così, ad es., nellamotivazione Cass. n. 12034/2022).Per conseguenza, sarebbe stata platealmente antinomicaun’ipotetica decisione che, da un lato, al fine di determinarel’indennità risarcitoria ex art. 18, comma quarto, cit., voltaappunto a risarcire le retribuzioni “perse” durante il periodo diestromissione del lavoratore, avesse assunto quale parametrol’ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso incostanza di rapporto (nella specie, con l’appaltatrice Sigers.r.l.), e, dall’altro, in virtù dell’inquadramento connesso allacostituzione ab origine del rapporto lavorativo con [OSCURATO:PERSONA].r.l., avesse determinato la retribuzione dovuta al lavoratoreai fini del ripristino del medesimo rapporto (prima de iure e poianche de facto con la ripresa effettiva del sinallagma, ma dopoil giudicato) in misura diversa ed inferiore, in quanto correlatasolo a detto inquadramento.Numero registro generale 21259/2023Ma, per quanto sin qui detto, una tale ipoteticaN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026contraddizione non si riscontra assolutamente nella sentenzDaa ta pubblicazione 15/06/2026che integra il giudicato.Resta, perciò, confermato che, appunto in base al ridettogiudicato che ha direttamente coperto anche la misuraparametrica di € 1.486,67 di retribuzione mensile, al lavoratore,per effetto della configurazione part time del rapporto, eradovuto il trattamento economico pari ad € 1.306,98, sempre subase mensile (importo giudicato incontestato dalla Corted’appello: cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza).7.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di rilevare chesuccessivamente alla sentenza n. 387/2019 – costituente ilgiudicato esterno – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito ilrapporto di lavoro tramite formale contratto convenendoespressamente un trattamento retributivo pari al parametro130 CCNL”.8.

Tale censura è inammissibile.9.

Anzitutto, occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioniunite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulatodall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero registro generale 21259/2023carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbeN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026determinato un esito diverso della controversia), specificandosDia ta pubblicazione 15/06/2026che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n.8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigmanon è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez.un. n. 20399/2019).

E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).10.

Ebbene, la ricorrente non considera che la Corteterritoriale aveva dato conto che all’allora appellata, nelcostituirsi in secondo grado, aveva, tra l’altro, dedotto che:“Doveva poi considerarsi che il rapporto contrattuale con [OSCURATO:SOCIETA] si era instaurato in virtù della comunicazione del8.11.2019 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato in tutto le condizionicontrattuali ivi indicate (anche retributive), comunicazione daNumero registro generale 21259/2023lui sottoscritta per integrale accettazione” (così nell’ambito dellaN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026pag. 3 dell’impugnata sentenza).

Data pubblicazione 15/06/202611.

Orbene, a prescindere da taluni rilievi rinvenibili nellamotivazione della decisione gravata a proposito di questoaspetto, appare dirimente la considerazione che, come si traed’altronde dal cospicuo sviluppo di tale censura (v. pagg. 43-52del ricorso in esame), ciò di cui la ricorrente deduce l’omessoesame da parte della Corte d’appello, è, non un fatto storico,principale o secondario, nei termini sopra precisati, bensì unapropria deduzione difensiva in chiave - ora si sostiene (al punto53 di pag. 46 del ricorso) - di “novazione del rapporto”.12.

Solo per completezza di disamina, mette contoaggiungere che la ricorrente neanche deduce che tale propriadeduzione circa l’integrale accettazione da parte del lavoratoredelle condizioni anche retributive asseritamente profilate daAtaf Gestioni nella comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] integrasseun’eccezione della convenuta riproposta ex art. 346 c.p.c., manon considerata dai giudici di secondo grado; ipotesi nellaquale, del resto, l’attuale ricorrente avrebbe dovuto denunciarela violazione dell’art. 112 c.p.c., per il vizio di omessa pronunciasu detta eccezione, deducendo la nullità della sentenza per taleerror in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.13.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrenNtuem erao lre gistro generale 21259/2023Numero sezionale 2268/2026pagamento in favore del controricorrente delle speNsuem erod dei rla ccolta generale 20000/2026giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in D€a ta pubblicazione 15/06/20265.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ECHI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 VALENTI, [OSCURATO:PERSONA];2268 - controricorrente -avverso la sentenza n. 311/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 21259/2023contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n.N umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026657/2021 (che aveva respinto il suo ricorso) e in riforma dellDaa ta pubblicazione 15/06/2026stessa, dichiarava il diritto dell’appellante al maggiortrattamento economico, pari ad € 1.306,98, e, per l’effetto,condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenzeretributive maturate dal 16.4.2019 al gennaio 2020, pari ad €8.358,40, oltre le successive, con rivalutazione monetaria einteressi dalla maturazione del credito al saldo.2. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che con sentenza n. 387/2019, passata ingiudicato, il Tribunale di Firenze aveva così statuito sulladomanda di [OSCURATO:PERSONA]: “… dichiara che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sussiste un rapporto di lavoro subordinato condecorrenza dal 01/11/2009, da inquadrarsi nella IIIa AreaProfessionale, Operatore di Ufficio, par. 130, CCNLAufoferrotranvieri, a tempo parziale come da parte motiva, daultimo dal 20/02/0212 part time al 42,50% (17 oresettimanali); annulla il licenziamento comminato con lettera del12/01/2015 da [OSCURATO:SOCIETA].; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. areintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità previstadall’art. 18, comma 4, L. 300/70, non superiore a 12 mensilitàdella retribuzione globale di fatto (pari a € 1.486,67), oltrerivalutazione e interessi”; b) che, con nota del 7.11.2019, [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava al [OSCURATO:PERSONA] la ripresa del lavoro a fardata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con alcune precisazioni sulle modalità delrapporto, anche con riferimento alla corresponsione dellaretribuzione, parametrata sull’inquadramento professionalericonosciuto in sentenza (operatore d’ufficio, parametro 130),nonché su un orario part time; c) che, a riscontro di talecomunicazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla società che la retribuzionein questione avrebbe dovuto essere pari alla retribuNzuimoenroe re gistro generale 21259/2023Numero sezionale 2268/2026riconosciuta dal giudice (€ 1.486,67), anche con riguarNduome rao ldlie ra ccolta generale 20000/2026retribuzioni maturate a far data dall’aprile 2019 e non ancorDaa ta pubblicazione 15/06/2026corrisposte; d) che, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alTribunale di Firenze per fare accertare il suo diritto al maggiortrattamento economico per una somma pari ad € 1.306,98, concondanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenzeretributive maturate dal 16.4.2019 (data della messa adisposizione delle proprie energie lavorative) al gennaio 2020,per l’importo di € 8.538,40, oltre le successive; e) che ilTribunale aveva, però, respinto il ricorso, accogliendol’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA] sulla basedella citata sent. n. 387/2019 del medesimo Tribunale; f) che illavoratore per i riassunti motivi aveva impugnato dettadecisione con appello cui aveva resistito la società.3. Tutto ciò premesso, la Corte, riconsiderata la sentenzaintegrante il giudicato esterno tra le medesime parti, ritenevache, con il ripristino del rapporto conseguente alla declaratoriadi illegittimità del licenziamento, sussisteva una continuità conil pregresso rapporto, da ritenersi in fatto un unico rapporto (ea prescindere dalla diversa contrattazione collettiva applicata),e quindi sussisteva il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a mantenere la pregressaretribuzione come risultante sulla base delle buste paga che nonerano mai state contestate, e da tanto conseguiva che ladomanda del lavoratore poteva essere accolta.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.5. L’intimato resiste con controricorso.6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21259/2023Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/20261. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “ViolazioneData pubblicazione 15/06/2026e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 disp. leggein generale con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,dolendosi la società che l’esegesi del giudicato esterno,equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità aquella delle norme giuridiche, sia stata condotta dalla Corte diAppello di Firenze omettendo una rigorosa interpretazione dellapronuncia”.2. Tale motivo, riassunto come sopra dalla stessaricorrente, è privo di fondamento.3. Invero, l’interpretazione della precedente pronunciapassata in cosa giudicata inter partes da parte della Corte dimerito risulta ineccepibile nel suo esito, consacrato neldispositivo della sentenza impugnata, ed è suscettibile solo ditalune precisazioni in diritto ex art. 384, ult. comma, c.p.c., lequali, tuttavia, non possono giovare alla società ricorrente percassazione.4. Invero, la Corte territoriale ha esattamente individuatoanzitutto i concorrenti precetti sostanziali espressi chiaramentegià nel dispositivo della sentenza n. 387/2019 del Tribunale diPiù in particolare, con tale sentenza era stato in primoluogo dichiarato che tra il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “sussisteun rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal01/11/2009, da inquadrarsi nella IIIa [OSCURATO:PERSONA],Operatore di Ufficio, par. 130, CCNL Autoferrotranvieri, a tempoNumero registro generale 21259/2023parziale come da parte motiva, da ultimo, dal 20/02/012 partN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026time al 42,50% (17 ore settimanali)”. Data pubblicazione 15/06/2026Ed è vero che l’ora trascritta statuizione, come tale, per laparte riferita all’inquadramento in senso stretto del lavoratorenon conteneva alcuna indicazione sul correlato trattamentoretributivo.Di tanto, peraltro, si trae conferma dalla lettura dell’interasentenza passata in giudicato e, segnatamente, dai passaggimotivazionali (a pag. 6 della stessa) che riguardano appuntol’inquadramento del lavoratore (e non anche il relativotrattamento retributivo, cui – non a caso, come si vedrà subito– non si faceva il benché minimo cenno).4.1. La medesima sentenza recava, tuttavia, altre econtestuali statuizioni in punto di licenziamento.Più nello specifico, facendo sempre riferimento in primabattuta al suo dispositivo, il Tribunale aveva annullato “illicenziamento comminato con lettera del 12/01/2015 da SIGERs.r.l.”; aveva condannato “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a reintegrareMarco [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro”; ed aveva condannato “[OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennitàrisarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/70, nonsuperiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (paria € 1.486,67), oltre rivalutazione e interessi”.E in parte qua il decisum era sorretto da ulteriori esuccessivi passaggi motivazionali (tra la pag. 6 e la pag. 7 dellasentenza), nei quali, in punto di tutela riconosciuta allavoratore, era stato specificato che l’indennità risarcitoria exart. 18, comma 4, L. 300/70 era determinata “nella misuramassima di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale diNumero registro generale 21259/2023fatto, quantificata in € 1.486,67 (importo non contestato dallaN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026convenuta)”. Data pubblicazione 15/06/2026In proposito, mette conto notare, come del resto si traechiaramente dal testo della sentenza (in relazione anche alladata del licenziamento), che in essa si fa riferimento alla tutelareale, o reintegratoria, cd. attenuata prevista dall’art. 18,comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n.92/2012, applicabile ratione temporis (norma di legge che, perquello che qui rileva, prevedeva il “pagamento di un’indennitàrisarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fattodal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nelperiodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepirededicandosi alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni casola misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore adodici mensilità della retribuzione globale di fatto”).5. Ebbene, la Corte distrettuale ha osservato: - che “Contale sentenza nulla veniva affermato in merito alla retribuzioneche si sarebbe percepita presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (così a pag.3); - che in relazione al riscontrato oggetto della domanda(n.d.r.; rectius, delle domande, tutte contestuali edequiordinate) del lavoratore, “su tale domanda il Tribunale siera pronunciato, non venendo in contestazione tra le parti,neppure in via di eccezione, questioni inerenti il trattamentoretributivo (in relazione all’inquadramento richiesto),trattamento che dunque non era questione controversa incausa” (così a pag. 4); - che “In sostanza, la questione dellaretribuzione a cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto era rimasta fuoridalla pronuncia definitiva e il Tribunale si era attenuto a quantoNumero registro generale 21259/2023richiesto, …” (così sempre a pag. 4); - che: “Ne consegue cheN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026sulla questione “trattamento retributivo” non sussisteva alcunDaa ta pubblicazione 15/06/2026pronuncia neppure sotto forma di giudicato implicito, proprioperché la situazione non era in contestazione” (ibidem a pag.6. Tali rilievi sono in parte inesatti, in quanto non colgonopienamente l’unitaria, e non contraddittoria, ratio decidendi chesorregge le contestuali statuizioni contenute nella sentenza cheintegra il giudicato esterno.Invero, a fronte di un accertamento costitutivo di unrapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fartempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (che il Tribunale di Firenze specificava diaver adottato ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003: cfr. inizio di pag.6), l’individuato inquadramento del lavoratore cuiipoteticamente fosse stato fatto conseguire (solo) il relativotrattamento retributivo da CCNL sarebbe risultato in evidentecontraddizione con le ulteriori statuizioni adottate, che invecesono tutte senz’altro coerenti tra loro.Invero, circa il licenziamento (che il Tribunale avevaspecificato di ritenere imputabile “ad [OSCURATO:SOCIETA]. ex art.27, comma 2 richiamato dall’art. 29 comma 3 bis d.lgs. n.276/2003”: cfr. penultimo cpv. a pag. 6 della sua sentenza), lasentenza passata in giudicato somministrava anzitutto unatutela ripristinatoria nella forma tipica della reintegrazione nelposto di lavoro. E, questa volta esattamente sul punto, la Corted’appello aveva concluso che: “Con il ripristino del rapportoconseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento,sussisteva una continuità con il pregresso rapporto, da ritenersiin fatto un unico rapporto (e a prescindere dalla diversacontrattazione collettiva applicata), e quindi sussisteva il dirittoNumero registro generale 21259/2023del [OSCURATO:PERSONA] a mantenete la pregressa retribuzione come risultanteN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026sulla base di buste paga che non erano state mai contestateD”a ta pubblicazione 15/06/2026(così all’inizio di pag. 5 della sua sentenza).6.1. Per contro, non è del tutto vero che nella sentenzaintegrante il giudicato “nulla veniva affermato in merito allaretribuzione che si sarebbe percepita presso [OSCURATO:PERSONA].r.l.”.Invero, sia pure per determinare il parametrodell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma quarto, l. n.300/1970 novellato, il giudicato esterno, come si è visto,conteneva una precisa indicazione dell’ultima retribuzioneglobale di fatto nella misura di € 1.486,67.E, contrariamente a quanto opina la ricorrente, anche talespecifico aspetto era direttamente compreso in quanto dedottoe richiesto dal lavoratore istante nel precedente giudizio interpartes (cfr. pag. 1 della sent. n. 387/2019).Come è riprovato dal piano rilievo che il Tribunalefiorentino, come pure già evidenziato, si era preoccupato dispecificare che il suddetto importo ab origine indicato dall’attorenon era stato “contestato dalla convenuta”.Condivisibilmente, quindi, la Corte d’appello ha appuntorilevato che: “In proposito, nessuna contestazione era statamossa da [OSCURATO:PERSONA] srl alla circostanza dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] inmerito all’ “ultima” retribuzione globale di fatto percepita dallavoratore (che era appunto quella del rapporto con ilsomministrante) da prendersi come riferimento per ladeterminazione dell’indennità risarcitoria da illegittimolicenziamento”.Numero registro generale 21259/20236.2. A riguardo, mette conto ricordare che, secondo unN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026costante orientamento di legittimità, in termini generali lDaa ta pubblicazione 15/06/2026nozione di “retribuzione globale di fatto” rimanda a quella cheil lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, conesclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa lapercezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimentodella prestazione stessa ed aventi carattere occasionale oeccezionale (cfr. ex multis Cass. n. 8040/2022).Ed anche in relazione al sistema delineato dall’art. 18,comma quarto, novellato cit., che qui viene in precipuaconsiderazione, è stato ribadito che “il computo dell’indennitàrisarcitoria deve essere eseguito in relazione all’importo delleretribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o percepibili, enon in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazioneoppure di occupazione lavorativa” (così, ad es., nellamotivazione Cass. n. 12034/2022).Per conseguenza, sarebbe stata platealmente antinomicaun’ipotetica decisione che, da un lato, al fine di determinarel’indennità risarcitoria ex art. 18, comma quarto, cit., voltaappunto a risarcire le retribuzioni “perse” durante il periodo diestromissione del lavoratore, avesse assunto quale parametrol’ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso incostanza di rapporto (nella specie, con l’appaltatrice Sigers.r.l.), e, dall’altro, in virtù dell’inquadramento connesso allacostituzione ab origine del rapporto lavorativo con [OSCURATO:PERSONA].r.l., avesse determinato la retribuzione dovuta al lavoratoreai fini del ripristino del medesimo rapporto (prima de iure e poianche de facto con la ripresa effettiva del sinallagma, ma dopoil giudicato) in misura diversa ed inferiore, in quanto correlatasolo a detto inquadramento.Numero registro generale 21259/2023Ma, per quanto sin qui detto, una tale ipoteticaN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026contraddizione non si riscontra assolutamente nella sentenzDaa ta pubblicazione 15/06/2026che integra il giudicato.Resta, perciò, confermato che, appunto in base al ridettogiudicato che ha direttamente coperto anche la misuraparametrica di € 1.486,67 di retribuzione mensile, al lavoratore,per effetto della configurazione part time del rapporto, eradovuto il trattamento economico pari ad € 1.306,98, sempre subase mensile (importo giudicato incontestato dalla Corted’appello: cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza).7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 5c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di rilevare chesuccessivamente alla sentenza n. 387/2019 – costituente ilgiudicato esterno – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito ilrapporto di lavoro tramite formale contratto convenendoespressamente un trattamento retributivo pari al parametro130 CCNL”.8. Tale censura è inammissibile.9. Anzitutto, occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioniunite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulatodall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiaNumero registro generale 21259/2023carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbeN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026determinato un esito diverso della controversia), specificandosDia ta pubblicazione 15/06/2026che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n.8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigmanon è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez.un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghiCass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).10. Ebbene, la ricorrente non considera che la Corteterritoriale aveva dato conto che all’allora appellata, nelcostituirsi in secondo grado, aveva, tra l’altro, dedotto che:“Doveva poi considerarsi che il rapporto contrattuale con [OSCURATO:SOCIETA] si era instaurato in virtù della comunicazione del8.11.2019 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato in tutto le condizionicontrattuali ivi indicate (anche retributive), comunicazione daNumero registro generale 21259/2023lui sottoscritta per integrale accettazione” (così nell’ambito dellaN umero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 20000/2026pag. 3 dell’impugnata sentenza). Data pubblicazione 15/06/202611. Orbene, a prescindere da taluni rilievi rinvenibili nellamotivazione della decisione gravata a proposito di questoaspetto, appare dirimente la considerazione che, come si traed’altronde dal cospicuo sviluppo di tale censura (v. pagg. 43-52del ricorso in esame), ciò di cui la ricorrente deduce l’omessoesame da parte della Corte d’appello, è, non un fatto storico,principale o secondario, nei termini sopra precisati, bensì unapropria deduzione difensiva in chiave - ora si sostiene (al punto53 di pag. 46 del ricorso) - di “novazione del rapporto”.12. Solo per completezza di disamina, mette contoaggiungere che la ricorrente neanche deduce che tale propriadeduzione circa l’integrale accettazione da parte del lavoratoredelle condizioni anche retributive asseritamente profilate daAtaf Gestioni nella comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] integrasseun’eccezione della convenuta riproposta ex art. 346 c.p.c., manon considerata dai giudici di secondo grado; ipotesi nellaquale, del resto, l’attuale ricorrente avrebbe dovuto denunciarela violazione dell’art. 112 c.p.c., per il vizio di omessa pronunciasu detta eccezione, deducendo la nullità della sentenza per taleerror in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrenNtuem erao lre gistro generale 21259/2023Numero sezionale 2268/2026pagamento in favore del controricorrente delle speNsuem erod dei rla ccolta generale 20000/2026giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in D€a ta pubblicazione 15/06/20265.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris