CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12542/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;854 - controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLOREDANA ZAPPALA';- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1463/2023POSTE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentanteN umero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 12542/2026pro tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARESCA;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1023/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 582/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 418/2019 il Tribunale di Siracusa avevarigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. volto adottenere dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA], MignemiSebastiano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento deidanni causati dal loro comportamento negligente tenutonell’espletamento di operazioni di rimborso di buoni postalifruttiferi in favore di soggetti che non ne erano i legittimiproprietari.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diCatania accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasuddetta sentenza di primo grado e, in riforma della stessa,condannava il Guzzardi al pagamento di € 561.717,18, ilMignemi al pagamento di € 340.232,11, il Russo al pagamentodi € 36.983,56, il Perez al pagamento di € 35.562,22, tutti infavore della società appellante.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo averedato conto di ciò che aveva deciso il primo giudice e dell’unicoarticolato motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA], riesaminava leNumero registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026risultanze processuali e giungeva alla conclusione di reNupmuetroa dri era ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026fondata l’impugnazione.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi esuccessiva memoria.6. Resiste l’intimata con controricorso.7. Contro la medesima decisione ha proposto distintoricorso successivo anche [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di tremotivi.8. Anche a questo ricorso resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concontroricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I due ricorsi per cassazione, in quanto proposti contro lamedesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c. edil secondo ricorso in ordine di tempo dev’essere qualificato comericorso incidentale.2. Con il primo motivo del loro ricorso [OSCURATO:PERSONA] e RussoGiuseppe denunciano “Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5C.P.C.) in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Deducono che:“Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello ha ritenutodecisiva una prova che non doveva essere presa inconsiderazione e quindi ha ritenuto decisivo un fatto chenon può esserlo”, e che la stessa “Corte, con un ragionamentocertamente sindacabile, non ha considerato la circostanzadedotta dai ricorrenti per cui [OSCURATO:PERSONA] non ha mai portatoa conoscenza dei ricorrenti la COI n. 552 e non haNumero registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026neanche indicato quali regole di condotte innomNuminerao dti era ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026sarebbero state violate”.2.1. Con il secondo motivo dello stesso ricorso(erroneamente indicato con il n. “3)” a pag. 10 dello stesso)denunciano: “Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. permotivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c.”. Deducono che “la sentenzaimpugnata è affetta da nullità sia perché sostiene laresponsabilità dei Sigg. Russo e Perez (accomunandolaingiustificatamente a quella dei [OSCURATO:PERSONA] eMignemi Sebastiano) senza indicare alcun elemento di prova esia perché esistono negli atti processuali numerosi elementiprobatori che escludono tale responsabilità”.3. Tutti e tre i motivi del ricorso per cassazione di GuzzardiGiuseppe fanno riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c. in relazione ad una “pluralità di fatti decisivi”(v. inizio di pag. 18 di tale ricorso).4. In particolare, con il primo di tali motivi il Guzzardidenuncia: “A) Omesso esame della circostanza, ampiamentedocumentata in atti e ampiamente presa in considerazione nellapronuncia di primo grado, che nel Report dell’Ufficio TutelaAziendale – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la societàresistente ha ammesso che i casi esaminati – nei quali era statocoinvolto anche il ricorrente – attenevano a nuove modalitàfraudolente e mai ancora monitorate, per le quali, quindi, nonera stato fornito alcun avvertimento ai dipendenti che avrebberopotuto “incappare” in questa nuova modalità di frode”.5. Con il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia: “B.Omesso esame della circostanza, ampiamente documentata inNumero registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026Data pubblicazione 04/05/2026primo grado di giudizio, che tutte le operazioni contestate al Sig.Guzzardi sono state sempre regolarmente autorizzate ex ante econtrollate ex post dagli altri Uffici postali coinvolti, Misilmeri eSiracusa”.6. Con il terzo motivo di tale ricorso denuncia: “C. Omessoesame della circostanza, ampiamente documentata in atti eampiamente presa in considerazione nelle pronunce dei dueprecedenti gradi di giudizio che i clienti che hanno posto inessere la truffa nei confronti della Società resistente hannoprovveduto a riscuotere i buoni fruttiferi postali originalicontraffatti nell’arco temporale di ben quattro mesi e noncontestualmente, e che quindi l’Azienda – in tutti i controllisuccessivi svolti dalla filiale di Siracusa (deputata al controllosuccessivo) – avrebbe ben potuto rendersi conto della fronte,così impedendo l’aggravarsi del danno e della truffa”.7. Secondo questo ricorrente, “Tutti questi fatti (A, B e C)nel loro insieme rendono evidente l’omissione della Corted’appello nel valutare, complessivamente, circostanze di fattodeterminanti” (così a pag. 22 del ricorso successivo, qualificatocome incidentale).8. Il primo motivo del ricorso principale e i tre motivi delricorso incidentale, che fanno esclusivo riferimento al mezzo dicui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., possono esserecongiuntamente esaminati.8.1. Tali censure sono, difatti, inammissibili per analogheragioni.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/20269. Secondo un consolidato orientamento di questaN uCmoerro tdei r,a ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia), specificandosi che l’omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che intale paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte(Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini aNnuamleorog dhi rai ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).10. Ebbene, in relazione al primo motivo del ricorsoprincipale, occorre premettere che la Corte territoriale ha datoconto che l’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva, tra l’altro,evidenziato “che le circolari n. 252/2010 e n. 552/2011 avevanoallertato i dipendenti su operazioni fraudolente riguardanti ibuoni postali fruttiferi e, quindi, avrebbero dovuto tenere destal’attenzione su ogni operazione di rimborso, soprattutto inpresenza di circostanze anomale che avevano accompagnatoquella in esame”.In sede di ragionamento decisorio la Corte in proposito haconsiderato che: “Le circolari del 2010 e del 2011, a prescinderedal fatto che nello specifico si riferivano ad altre tipologie dicontraffazione, avevano allertato tutto il personale sul vastofenomeno della circolazione di buoni fruttiferi falsi. I buoni inquestione presentavano tutti la particolarità di risalire a più divent’anni prima, di essere conseguentemente in lire e con unaspetto sicuramente differente da quelli in circolazione all’epocadel rimborso. Ulteriore particolarità della richiesta di rimborsoera la distanza tra gli uffici di Melilli e Carlentini e quelli diemissione”.10.1. Attualmente, come si è visto, i ricorrenti principaliassumono anzitutto che la Corte non avrebbe considerato “lacircostanza dedotta dai ricorrenti per cui [OSCURATO:PERSONA] nonha mai portato a conoscenza dei ricorrenti la COI n. 552e non ha neanche indicato quali regole di condottainnominate sarebbero state violate” (n.d.r.: sottolineaturee grassetto nel testo).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026Tale rilievo, tuttavia, è inammissibile perché, nonN usmoelroo d i èra ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026riferito unicamente alla COI n. 552/2011, mentre la Corte haconsiderato anche quella precedente n. 252/2010, ma èmeramente contrappositiva rispetto ad una valutazione fattualeoperata dai giudici di secondo grado, i quali, come si è ora visto,hanno ritenuto che tali due circolari avevano “allertato tutto ilpersonale”, e quindi anche i due allora appellati, attualiricorrenti, “sul vasto fenomeno della circolazione di buonifruttiferi falsi”, non mancando di considerare che dette circolari“nello specifico si riferivano ad altre tipologie di contraffazione”.10.2. Del resto, come rammostra chiaramente tutto ilconsistente seguito di tale primo motivo (v. pagg. 5-10 delricorso), in esso è proposta in realtà una completa rivisitazionedel caso sul piano fattuale e probatorio, non consentita in questasede di legittimità.11. Anche alla stregua dei rilievi che precedono èinammissibile il primo motivo del ricorso incidentale delGuzzardi.11.1. Tale doglianza, infatti, si riferisce non già ad un fattostorico, principale o secondario, nel senso dianzi precisato,bensì ad un’ “ammissione” che, a detta di questo ricorrente,sarebbe stata espressa da [OSCURATO:PERSONA] in un Report che, pergiunta, secondo lo stesso, sarebbe stato “riservato interno” (v.pag. 19 del ricorso incidentale); laddove, come si è vistonell’esaminare il primo motivo del ricorso principale, la Corted’appello ha considerato che le due circolari del 2010 e del 2011,sebbene non fossero specificamente riferite alla contraffazionedi cui è causa, erano in grado comunque di allertare “tutto ilNumero registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026personale sul vasto fenomeno della circolazione di buoniN upmoesrot dai lrai ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026fruttiferi falsi”.12. Parimenti inammissibile è il secondo motivo dellostesso ricorso.Il fatto di cui la Corte avrebbe omesso l’esame in questocaso sarebbe “che tutte le operazioni contestate al Sig. [OSCURATO:PERSONA] state regolarmente autorizzate ex ante e controllate expost dagli altri Uffici postali coinvolti, Misilmeri e Siracusa”.12.1. Ebbene, la censura difetta dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.Invero, anche nel suo sviluppo (v. pagg. 20-22 del secondoricorso) la doglianza, da un lato, è del tutto generica sul pianodeduttivo, non essendovi specificato quali regolariautorizzazioni, e quando, sarebbero intervenute ogni voltaprima delle varie operazioni di rimborso contestatesegnatamente al Guzzardi (36 per la precisione: v. terza facciatadell’impugnata sentenza) e quali controlli posteriori sarebberostati operati; dall’altro lato, è priva di qualsiasi richiamo ad attio documenti del processo in grado di comprovare talicircostanze.Infine, questo ricorrente non specifica come e quando talicircostanze avrebbero “formato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti”, come era suo onere (v. per tutte Cass.,sez. un., n. 21973/2021).13. Analoghi rilievi di assoluta genericità valgono per ilterzo motivo del ricorso incidentale (v. pag. 22 dello stesso).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026Per giunta, la censura si riferisce ad una circoNusmtearon dzi ara ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026“ampiamente presa in considerazione nelle pronunce dei dueprecedenti gradi di giudizio”, non essendo dato comprendereallora ai due gradi di quale giudizio alluda il ricorrente, visto chela pronuncia di secondo grado del presente giudizio è quella14. Come già notato in precedenza, infine, il ricorrenteincidentale lamenta una mancata valutazione complessiva di“Tutti i fatti”, oggetto dei tre motivi formulati, “nel loroinsieme”; laddove – salvi i rilievi d’inammissibilità sin qui svolticirca ogni singolo motivo – la censura ex art. 360, commaprimo, n. 5), c.p.c. non può ammissibilmente veicolare ladeduzione di un omesso esame di “una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa”.15. Resta da esaminare il secondo motivo del ricorsoprincipale, che è infondato.15.1. Infatti, assolutamente generico è l’assunto che lasentenza impugnata avrebbe sostenuto “la responsabilità deiSigg.ri Russo e Perez (accomunandola ingiustificatamente aquella dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])senza indicare alcun elemento di prova e sia perché esistononegli atti processuali numerosi elementi probatori che escludonotale responsabilità”.Invero, i ricorrenti principali si limitano ad asserire che: “Apag. 4 della sentenza impugnata si legge che i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) sarebbero responsabili “per i profili sopra evidenziati”che però non vengono indicati, né si rinvengono nel testo dellaNumero registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026sentenza elementi o profili che possano consenNtuirmeer o ddi rai ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026comprendere l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’Appello”.Ebbene, anzitutto “gli altri profili sopra evidenziati”all’evidenza sono quelli che la Corte aveva esposto inprecedenza, prima, alla facciata 3 (anche) con riferimento allespecifiche operazioni di rimborso addebitate al Russo e al Perez(2 per ognuno) e, poi, nella stessa facciata 4, in ordine allecircolari del 2010 e del 2011, e alle “particolarità” di tutti i “buoniin questione”.Del resto, questi ricorrenti neppure consideranocompletamente il singolo passaggio motivazionale in cui sicolloca l’espressione da loro contestata “per i profili sopraevidenziati”; passaggio che è riferito specificamente agli attualiricorrenti ed è il seguente: “Per gli altri due appellati, Perez eRusso, privi di qualifica speciale e responsabili di una solaoperazione di rimborso di due buoni fruttiferi, rilevano,comunque, gli altri profili sopra evidenziati: di fronte allarichiesta di compiere un’operazione non di routine,probabilmente per entrambi del tutto nuova (Perez non eraneanche dipendente delle Poste all’epoca di emissione deibuoni), entrambi i dipendenti avrebbero dovuto avere dei dubbisulla necessità di attivare controlli ulteriori rispetto a quellirichiesti dalle ordinarie procedure dettate per situazioni diversedalla richiesta di rimborso di buoni fruttiferi risalenti a più diventi anni prima”.Peraltro, la motivazione della Corte prosegue ulteriormente(tra la facciata 4 e quella 5).15.2. Infine, ovviamente priva del benché minimo rilievoai fini dell’anomalia motivazionale denunciata esclusivamente inNumero registro generale 1463/2023chiave di “motivazione apparente” è la notazione conclusiva cheN umero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 12542/2026“il Giudice relatore della sentenza impugnata” si sarebbeData pubblicazione 04/05/2026diversamente espresso in altra sentenza (n. 94/2020), cheriguardava “la sanzione disciplinare inflitta con il rimborso dei 2BFB in oggetto”.16. I ricorrenti principali e quello incidentale, in quantosoccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese di questo giudizio dilegittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per ilricorso incidentale, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibileil ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge; condanna, altresì, il ricorrente incidentale al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 10.000,00per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorsoNumero registro generale 1463/2023Numero sezionale 854/2026incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 Nbumise,ro dsi era ccolta generale 12542/2026Data pubblicazione 04/05/2026dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]