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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 28249/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7479-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2191/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 357/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del lavoro straordinario del giornalista R.G.N.7479/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 571/2018 Tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo con il quale il medesimo Tribunale aveva ingiunto a detta società il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 26.846,62, oltre accessori, a titolo di lavoro straordinario certificato ex art. 7 del CNLG, ed aveva quindi revocato tale decreto.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dal Perchiazzi contro la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso del 19.3.2012 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, condannando la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava fondato il primo motivo d’appello del giornalista, con il quale quest’ultimo aveva lamentato che il primo giudice aveva violato e falsamente applicato l’art. 7 del CNLG, in quanto aveva ritenuto che i capiservizio delegati – indicati da detta norma quali soggetti abilitati a richiedere e certificare le ore di lavoro straordinario – lo siano solo se muniti di delega.

La Corte aggiungeva che le prove acquisite agli atti davano comunque conto di un’autorizzazione del Perchiazzi allo svolgimento del lavoro straordinario.

4. Pertanto, la Corte considerava che il giornalista aveva diritto ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto nel periodo novembre 2005-maggio 2009, avendo ilcaposervizio del servizio cronaca [OSCURATO:PERSONA], per il periodo da novembre 2005 a maggio 2008, e [OSCURATO:PERSONA], per il periodo da giugno 2008 in poi, certificato l’effettuazione da parte del Perchiazzi delle ore di lavoro straordinario espletate (dato, questo, assolutamente certo, documentalmente riscontrabile e incontestato), e non essendovi traccia del relativo pagamento nelle buste paga afferenti detto periodo.

5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

6. L’intimato ha resistito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 1362 c.c. – art. 7 ccnl giornalisti)”.

Secondo la ricorrente, il convincimento, nei passaggi di cui al punto

6.3. della sentenza della Corte d’appello, incorre in manifesta violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., realizzando una aperta violazione e falsa applicazione della disposizione contrattuale collettiva di cui all’art. 7 del CCNL.

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 437 c.p.c. – art. 421 c.p.c.)”.

Per la ricorrente la sentenza è altresì illegittima nella parte in cui (a pag. 7 III cpv.; pag. 8 I, II cpv.) fonda il convincimento su un riscontro documentale pacificamente offerto ex adverso solo in sede di appello, ossia, la nota FNSI del 15.2.2018 allegata all’atto di appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque in violazione della preclusione dell’art. 437 c.p.c.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. –artt. 115 e 116 c.p.c.)”.

Censura la sentenza nella parte in cui, con riferimento all’art. 7 ccnlg del 2009, statuisce: “Il tenore della norma è chiaro e consente di affermare: a) la certificazione del lavoro straordinario costituisce, ex se, prova della richiesta di lavoro straordinario e della esecuzione dello stesso; b) la certificazione del lavoro straordinario deve essere rilasciata o dal direttore o dal capo redattore o dai capiservizio delegati” (pag. 4 V cpv. della sentenza).

4. Con il quarto motivo denuncia “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c. – art. 116 c.p.c.)”.

Deduce che la sentenza della Corte d’appello è nulla perché in aperta violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle attestazioni ex art. 7 ccnlg, in quanto, atteso il difetto di prova legale delle attestazioni ex art. 7 ccnlg, il giudice avrebbe dovuto valutarle secondo il suo libero apprezzamento.

5. Con il quinto motivo deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c. – insussistenza dell’esecuzione del lavoro straordinario)”.

Assume che il passaggio motivazionale, già censurato nel terzo e nel quarto motivo, appalesa come la sentenza sia altresì illegittima per omesso esame di un fatto decisivo, controverso ed oggetto di discussione tra le parti, ossia, la concreta insussistenza di qualsivoglia esecuzione di lavoro straordinario da parte del Perchiazzi.

6. Il primo motivo è infondato, non riscontrandosi nella lettura della sentenza impugnata alcuna violazione dei criteri ermeneutici indicati nel motivo in esame.

7. Nell’ambito dell’art. 7 del CCNL, con la rubrica “Orario di lavoro – settimana corta – orario di chiusura”, in apposito comma è previsto che: “Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal caporedattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili”.

7.1. Sul piano squisitamente letterale e sintattico- grammaticale, osserva il Collegio che la disposizione adotta i tre sostantivi “direttore”, “caporedattore” e “capi-servizio”, che solo quest’ultimo termine è declinato al plurale (ricavato dal singolare “caposervizio”) e che l’aggettivo al plurale “delegati” è immediatamente posposto al termine “capi-servizio”.

Già questi primi rilievi, perciò, inclinano a far ritenere che l’aggettivo “delegati” sia da riferire esclusivamente ai “capi- servizio”.

L’ipotesi affacciata dalla ricorrente che l’aggettivo “delegati” possa riferirsi anche alla figura del “caporedattore” (ma non anche a quella del “direttore”), è incoerente, oltre che non aderente al dettato della norma collettiva.

Va, in effetti, escluso de planoche l’aggettivo in questione riguardi anche il “direttore”, che è una figura ovviamente di vertice dell’impresa del settore giornalistico, rispetto alla quale sarebbe priva di senso una “delega” a lui da parte di altri in un qualsiasi senso, essendo piuttosto il “direttore” titolare dei “poteri” specificati nel precedente art. 6 del CCNL.

Ma deve, altresì, essere esclusa la riferibilità dell’aggettivo plurale “delegati” (oltre che ai “capi-servizio”) anche al “caporedattore”, anzitutto perché sono presenti nel dettato della norma due congiunzioni disgiuntive “o”, la seconda delle quali collocata tra le parole “dal caporedattore” e le parole “dai capi-servizio delegati”.

7.2. Sempre sul piano letterale, nota il Collegio che la norma collettiva specifica, se utilizza il termine “delegati”, non prescrive per la“delega” una determinata forma, in particolare scritta; né esplicita chi debba rilasciare la stessa.

8. L’art. 11 del CCNL, sotto la rubrica “Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio”, contiene, in ordine ascendente, la descrizione di varie figure professionali del giornalismo (esclusa quella del “direttore”, al quale piuttosto - del che peraltro v’è conferma anche nel testo dello stesso art. 11 -, nel precedente art. 6 è fatta posizione di vertice a sé stante, per gli ampi “poteri” a lui attribuiti in virtù di nomina dell’editore e rapporto diretto con quest’ultimo).

8.1. Inoltre, la figura professionale del “caporedattore” nella relativa declaratoria è descritta come tendenzialmente unica e, comunque, con compiti essenzialmente direttivi riferiti ad attività di più servizi e/o redazioni decentrate e uffici di corrispondenza (cfr. lett. f) dell’art. 11).

Per contro nella declaratoria alla lett. d) del medesimo art. 11 della sottordinata qualifica di “caposervizio” si legge: “è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinare e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all’art. 36”.

Sicché, anche prescindendosi dai casi di “mansioni” da intendersi “equivalenti” per scelta delle parti collettive (cfr. i commi successivi della lett. d), è evidente in primo luogo che nella medesima “testata” i “capi-servizio” possono essere, e tendenzialmente sono, più d’uno.

9. Approfondendo ora l’indagine interpretativa sul piano dell’intenzione dei contraenti collettivi ex art. 1362, comma primo, c.c., tenendo conto dell’altro canone ermeneutico legale di cui all’art. 1363 c.c., si rileva quanto segue.

E’, invero, intuitiva l’attribuzione del potere anzitutto di richiedere l’espletamento di ore di lavoro straordinario, e quindi di attestarne l’esecuzione, al direttore, figura di vertice, e al caporedattore tout court, che è qualifica comunque apicale (invero, l’art. 11 prevede anche dei “vice”, pure per i capiservizio, ma l’art. 7 non li considera).

Nel caso dei “capi-servizio”, che l’art. 7 specifica essere “delegati”, la ragione dell’attribuzione del medesimo potere ad ognuno di essi è altrettanto evidente, a motivo della tendenziale molteplicità di tali figure in seno alla medesima impresa giornalistica.

10. A loro volta, tali piani rilievi rimandano a quella che è la più attendibile ratio all’origine della precipua previsione in esame.

In particolare, il comma d’apertura dell’art. 7 recita: “Le parti concordano nel ritenere che l’esercizio dell’attività giornalistica rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione”.

Nondimeno, le previsioni di dettaglio seguenti, compresa quella in specifica disamina (dove precisa che “Le ore di lavoro straordinario … non possono, di norma, superare le 22 ore mensili”), sono volte appunto a determinare nel modo più preciso possibile l’impegno del giornalista, anche straordinario, in un lavoro sì subordinato, ma di peculiare natura intellettuale.

10.1. In tale contesto, quindi, si spiega una norma di garanzia per entrambe le parti del singolo rapporto lavorativo.

Più nello specifico, risponde anche all’interesse dello stesso giornalista il dato normativo che “le ore di lavoro straordinario” devono essere a lui richieste solo da individuate figure di vertice o da figura a lui direttamente sovraordinata sul piano funzionale (vale a dire, il caposervizio del suo settore di attività).

Parimenti, in un campo come quello dell’attività giornalistica in cui le stesse parti collettive hanno riconosciuto che è difficile l’esatta determinazione del numero di ore di lavoro in generale, risponde all’interesse delle parti del singolo rapporto, come valutato da quelle collettive, di far sì che l’entità del lavoro straordinario (ovviamente diversamente compensato: cfr. anzitutto il comma seguente a quello in specifico commento), una volta espletato, sia attestata in modo preciso (in termini di ore) da chi ne aveva chiesto l’esecuzione.

10.2. In tal senso, la previsione particolare utilizza voce del verbo “certifica re ”.

All’evidenza, però, non si allude a certificazioni di pubblici ufficiali munite di fede privilegiata ex artt. 2699 e 2700 c.c., e tanto, del resto, la Corte d’appello non ha affermato (come si vedrà meglio oltre).

Si tratta, piuttosto, di una modalità particolare (informata e qualificata) di documentazione “privata” delle ore di lavoro straordinario, che le parti collettive hanno inteso introdurre allo scopo di assicurare una prova ritenuta rigorosa ed esaustiva a riguardo, pure onde prevenire il contenzioso sullo svolgimento di lavoro straordinario in un campo in cui altrimenti, più che in altri, la relativa dimostrazione potrebbe risultare ardua e quindi controvertibile.

11. Tutto ciò considerato, la Corte territoriale ha riferito che il primo giudice dava conto “che il teste [OSCURATO:PERSONA], appunto uno dei capocronisti dal 2001 al luglio 2008, da un lato aveva confermato come vera la circostanza per cui dal febbraio 2001 sino al mese di ottobre 2005 egli ebbe a richiedere e certificare il lavoro straordinario di [OSCURATO:PERSONA] , e, dall’altro, pur avendo precisato di essere stato incaricato, anche per il periodo successivo, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Capo del [OSCURATO:PERSONA], di certificare il lavoro straordinario eseguito dal Perchiazzi (“mi autorizzarono a certificare e mi chiesero espressamente di controfirmare la documentazione attinente alle ore di straordinario svolte dal Perchiazzi”), aveva tuttavia chiarito che “non ho mai ricevuto una delega scritta in tal senso ma per anni a fronte di quella certificazione da me sottoscritta al Perchiazzi è stato retribuito il lavoro straordinario effettuato” (così a pag. 3 dell’impugnata sentenza).

Tale accertamento fattuale non è stato smentito dalla Corte di merito (cfr. anche fine di pag. 4 della stessa sentenza).

Difatti, lastessa Corte ha poi osservato “che l’art. 7 cit. non indica affatto la forma – scritta – che la asserita delega dovrebbe avere”, e, come già riportato in narrativa, ha annesso rilievo probatorio alle certificazioni dei capiservizio della cronaca in cui era impiegato il Perchiazzi circa il lavoro straordinario svolto dallo stesso nel periodo controverso da novembre 2008 a maggio 2009 (cfr. pag. 8 della sua sentenza).

12. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il primo motivo dev’essere respinto.

Come si è visto, il teste Pagone, capo del servizio cronaca per buona parte di tale periodo, aveva dichiarato di essere stato incaricato a riguardo “dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Capo del [OSCURATO:PERSONA]”, pur non avendo “mai ricevuto una delega scritta in tal senso”.

Pertanto, non solo l’interpretazione delle norme collettive di riferimento, proposta dalla ricorrente, non risulta del tutto condivisibile, ma la censura in esame si fonda su un differente accertamento di fatto dove si assume essere “pacifico ed indiscusso che, nella specie, i capiservizio Pagone e Marolla non hanno mai ricevuto alcuna delega (né scritta, né orale) dal solo soggetto abilitato a conferirla (il Direttore ex art. 6 ccnlg)” (così a pag. 18 del ricorso).

Difatti, da un lato, sia l’art. 7 del CCNL che le altre norme di riferimento non specificano che solo il Direttore possa conferire la delega in questione ai capi-servizio; dall’altro, la Corte di merito ha ritenuto rispondente alle finalità della disciplina dello straordinario una delega anche in forma orale ai capi-servizio che nel periodo in questione avevano richiesto e certificato lo straordinario.

13. Anche le residuali considerazioni svolte dalla ricorrente nel motivo in esame (v. pagg. 18-20 del ricorso) sono estranee al terreno dell’interpretazione delle norme collettive di cui si assume la violazione o la falsa applicazione, attenendo a profili probatori in senso stretto, il cui esame è riservato al giudice di merito.

14. Il secondo motivoè inammissibile.

15. La Corte d’appello ha motivatamente ammesso la produzione di una nota in data 15.2.2018 a firma del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] della Stampa, che, in sintesi, esprime l’opinionein termini generali che: “La delega a richiedere e certificare il lavoro straordinario è quindi in re ipsa nello svolgimento delle funzioni proprie del caposervizio”(v. in extensopagg. 7-8 della sua sentenza).

E dal contenuto di tale documentola Corte ha tratto mera conferma di una linea interpretativa in realtà già autonomamente esposta ed argomentata, in base alla quale in sintesi “per legittimare lo straordinario dei giornalisti (e, in specie, di quello del Perchiazzi) non occorreva che il caposervizio –per richiedere e certificare il lavoro straordinario – fosse munito di una specifica delega, peraltro scritta” (cfr. pagg. 4-7 dell’impugnata sentenza).

Si tratta all’evidenza di un giudizio di indispensabilità del documento, intervenuto a rafforzare elementi di giudizio già acquisiti, e sul quale si è comunque svolto il contraddittorio.

Nel rito del lavoro, l'acquisizionedi nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice diappello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. 26117/2016).

19. Possono essere congiuntamente esaminati il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attingono tutti il medesimo passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza, ma risultano inammissibili.

20. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019).

E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).

21. Orbene, ciò di cui la ricorrente deduce l’omesso esame nel quinto motivo non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì una propria tesi difensiva, secondo la quale sarebbe in concreto insussistente l’esecuzione di lavoro straordinario da parte del giornalista; tesi, questa, a sua volta sostenuta in base ad una rilettura essenzialmente delle prove testimoniali assunte in primo grado (cfr. pagg. 25- 28 del ricorso).

22. Ma sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo, che, in chiavi diverse (quale error in iudicando nel terzo e quale error in procedendo nel quarto), s’incentrano sulla sostenuta violazione dell’art. 116 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente fatto assumere alle “certificazioni”, rilasciate dai capi-servizio che si erano avvicendati nel ruolo di responsabili del servizio cronaca in cui era impiegato l’attuale controricorrente nel periodo controverso, la valenza di prova legale ariguardo.

23. Tali deduzioni non sono, però, pertinenti rispetto alla motivazione resa dai giudici di secondo grado; motivazione nella quale in nessun punto si riscontra l’affermazione diretta o indiretta che le “certificazioni” in questione fossero atti pubblici, o formassero prova fino a querela di falso, oppure rivestissero fede privilegiata o ancora avessero comunque valore di prova legale.

All’evidenza, nell’intera motivazione dell’impugnata sentenza i vocaboli “certificazione” o “certificazioni” sono utilizzati solo per essere aderenti al testo della norma collettiva precipua che adopera il participio passato “certificate” riferito alle “ore di lavoro straordinario”.

E in precedenza s’è già chiarito che il senso da annettere a tali “certificazioni” è quello in un ambito lavoristico privato di attestare in modo documentato e sicuro l’effettivo espletamento di determinate ore di lavoro straordinario da parte di figure informate e qualificate, che, di volta in volta, s’identificano in quelle che il medesimo lavoro in più avevano richiesto.Pertanto, la Corte di merito ha semplicemente constatato che le “certificazioni” nella specie prodotte dal lavoratore, non contestate come tali dalla datrice di lavoro, costituivano la prova documentale necessaria, ma sufficiente a dimostrare lo straordinario, a termini della precipua disposizione collettiva a riguardo.

24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese general

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7479-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2191/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 357/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del lavoro straordinario del giornalista R.G.N.7479/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 571/2018 Tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo con il quale il medesimo Tribunale aveva ingiunto a detta società il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 26.846,62, oltre accessori, a titolo di lavoro straordinario certificato ex art. 7 del CNLG, ed aveva quindi revocato tale decreto. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dal Perchiazzi contro la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso del 19.3.2012 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, condannando la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava fondato il primo motivo d’appello del giornalista, con il quale quest’ultimo aveva lamentato che il primo giudice aveva violato e falsamente applicato l’art. 7 del CNLG, in quanto aveva ritenuto che i capiservizio delegati – indicati da detta norma quali soggetti abilitati a richiedere e certificare le ore di lavoro straordinario – lo siano solo se muniti di delega. La Corte aggiungeva che le prove acquisite agli atti davano comunque conto di un’autorizzazione del Perchiazzi allo svolgimento del lavoro straordinario. 4. Pertanto, la Corte considerava che il giornalista aveva diritto ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto nel periodo novembre 2005-maggio 2009, avendo ilcaposervizio del servizio cronaca [OSCURATO:PERSONA], per il periodo da novembre 2005 a maggio 2008, e [OSCURATO:PERSONA], per il periodo da giugno 2008 in poi, certificato l’effettuazione da parte del Perchiazzi delle ore di lavoro straordinario espletate (dato, questo, assolutamente certo, documentalmente riscontrabile e incontestato), e non essendovi traccia del relativo pagamento nelle buste paga afferenti detto periodo. 5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6. L’intimato ha resistito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 1362 c.c. – art. 7 ccnl giornalisti)”. Secondo la ricorrente, il convincimento, nei passaggi di cui al punto 6.3. della sentenza della Corte d’appello, incorre in manifesta violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., realizzando una aperta violazione e falsa applicazione della disposizione contrattuale collettiva di cui all’art. 7 del CCNL. 2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 437 c.p.c. – art. 421 c.p.c.)”. Per la ricorrente la sentenza è altresì illegittima nella parte in cui (a pag. 7 III cpv.; pag. 8 I, II cpv.) fonda il convincimento su un riscontro documentale pacificamente offerto ex adverso solo in sede di appello, ossia, la nota FNSI del 15.2.2018 allegata all’atto di appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque in violazione della preclusione dell’art. 437 c.p.c. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. –artt. 115 e 116 c.p.c.)”. Censura la sentenza nella parte in cui, con riferimento all’art. 7 ccnlg del 2009, statuisce: “Il tenore della norma è chiaro e consente di affermare: a) la certificazione del lavoro straordinario costituisce, ex se, prova della richiesta di lavoro straordinario e della esecuzione dello stesso; b) la certificazione del lavoro straordinario deve essere rilasciata o dal direttore o dal capo redattore o dai capiservizio delegati” (pag. 4 V cpv. della sentenza). 4. Con il quarto motivo denuncia “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c. – art. 116 c.p.c.)”. Deduce che la sentenza della Corte d’appello è nulla perché in aperta violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle attestazioni ex art. 7 ccnlg, in quanto, atteso il difetto di prova legale delle attestazioni ex art. 7 ccnlg, il giudice avrebbe dovuto valutarle secondo il suo libero apprezzamento. 5. Con il quinto motivo deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c. – insussistenza dell’esecuzione del lavoro straordinario)”. Assume che il passaggio motivazionale, già censurato nel terzo e nel quarto motivo, appalesa come la sentenza sia altresì illegittima per omesso esame di un fatto decisivo, controverso ed oggetto di discussione tra le parti, ossia, la concreta insussistenza di qualsivoglia esecuzione di lavoro straordinario da parte del Perchiazzi. 6. Il primo motivo è infondato, non riscontrandosi nella lettura della sentenza impugnata alcuna violazione dei criteri ermeneutici indicati nel motivo in esame. 7. Nell’ambito dell’art. 7 del CCNL, con la rubrica “Orario di lavoro – settimana corta – orario di chiusura”, in apposito comma è previsto che: “Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal caporedattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili”. 7.1. Sul piano squisitamente letterale e sintattico- grammaticale, osserva il Collegio che la disposizione adotta i tre sostantivi “direttore”, “caporedattore” e “capi-servizio”, che solo quest’ultimo termine è declinato al plurale (ricavato dal singolare “caposervizio”) e che l’aggettivo al plurale “delegati” è immediatamente posposto al termine “capi-servizio”. Già questi primi rilievi, perciò, inclinano a far ritenere che l’aggettivo “delegati” sia da riferire esclusivamente ai “capi- servizio”. L’ipotesi affacciata dalla ricorrente che l’aggettivo “delegati” possa riferirsi anche alla figura del “caporedattore” (ma non anche a quella del “direttore”), è incoerente, oltre che non aderente al dettato della norma collettiva. Va, in effetti, escluso de planoche l’aggettivo in questione riguardi anche il “direttore”, che è una figura ovviamente di vertice dell’impresa del settore giornalistico, rispetto alla quale sarebbe priva di senso una “delega” a lui da parte di altri in un qualsiasi senso, essendo piuttosto il “direttore” titolare dei “poteri” specificati nel precedente art. 6 del CCNL. Ma deve, altresì, essere esclusa la riferibilità dell’aggettivo plurale “delegati” (oltre che ai “capi-servizio”) anche al “caporedattore”, anzitutto perché sono presenti nel dettato della norma due congiunzioni disgiuntive “o”, la seconda delle quali collocata tra le parole “dal caporedattore” e le parole “dai capi-servizio delegati”. 7.2. Sempre sul piano letterale, nota il Collegio che la norma collettiva specifica, se utilizza il termine “delegati”, non prescrive per la“delega” una determinata forma, in particolare scritta; né esplicita chi debba rilasciare la stessa. 8. L’art. 11 del CCNL, sotto la rubrica “Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio”, contiene, in ordine ascendente, la descrizione di varie figure professionali del giornalismo (esclusa quella del “direttore”, al quale piuttosto - del che peraltro v’è conferma anche nel testo dello stesso art. 11 -, nel precedente art. 6 è fatta posizione di vertice a sé stante, per gli ampi “poteri” a lui attribuiti in virtù di nomina dell’editore e rapporto diretto con quest’ultimo). 8.1. Inoltre, la figura professionale del “caporedattore” nella relativa declaratoria è descritta come tendenzialmente unica e, comunque, con compiti essenzialmente direttivi riferiti ad attività di più servizi e/o redazioni decentrate e uffici di corrispondenza (cfr. lett. f) dell’art. 11). Per contro nella declaratoria alla lett. d) del medesimo art. 11 della sottordinata qualifica di “caposervizio” si legge: “è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinare e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all’art. 36”. Sicché, anche prescindendosi dai casi di “mansioni” da intendersi “equivalenti” per scelta delle parti collettive (cfr. i commi successivi della lett. d), è evidente in primo luogo che nella medesima “testata” i “capi-servizio” possono essere, e tendenzialmente sono, più d’uno. 9. Approfondendo ora l’indagine interpretativa sul piano dell’intenzione dei contraenti collettivi ex art. 1362, comma primo, c.c., tenendo conto dell’altro canone ermeneutico legale di cui all’art. 1363 c.c., si rileva quanto segue. E’, invero, intuitiva l’attribuzione del potere anzitutto di richiedere l’espletamento di ore di lavoro straordinario, e quindi di attestarne l’esecuzione, al direttore, figura di vertice, e al caporedattore tout court, che è qualifica comunque apicale (invero, l’art. 11 prevede anche dei “vice”, pure per i capiservizio, ma l’art. 7 non li considera). Nel caso dei “capi-servizio”, che l’art. 7 specifica essere “delegati”, la ragione dell’attribuzione del medesimo potere ad ognuno di essi è altrettanto evidente, a motivo della tendenziale molteplicità di tali figure in seno alla medesima impresa giornalistica. 10. A loro volta, tali piani rilievi rimandano a quella che è la più attendibile ratio all’origine della precipua previsione in esame. In particolare, il comma d’apertura dell’art. 7 recita: “Le parti concordano nel ritenere che l’esercizio dell’attività giornalistica rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione”. Nondimeno, le previsioni di dettaglio seguenti, compresa quella in specifica disamina (dove precisa che “Le ore di lavoro straordinario … non possono, di norma, superare le 22 ore mensili”), sono volte appunto a determinare nel modo più preciso possibile l’impegno del giornalista, anche straordinario, in un lavoro sì subordinato, ma di peculiare natura intellettuale. 10.1. In tale contesto, quindi, si spiega una norma di garanzia per entrambe le parti del singolo rapporto lavorativo. Più nello specifico, risponde anche all’interesse dello stesso giornalista il dato normativo che “le ore di lavoro straordinario” devono essere a lui richieste solo da individuate figure di vertice o da figura a lui direttamente sovraordinata sul piano funzionale (vale a dire, il caposervizio del suo settore di attività). Parimenti, in un campo come quello dell’attività giornalistica in cui le stesse parti collettive hanno riconosciuto che è difficile l’esatta determinazione del numero di ore di lavoro in generale, risponde all’interesse delle parti del singolo rapporto, come valutato da quelle collettive, di far sì che l’entità del lavoro straordinario (ovviamente diversamente compensato: cfr. anzitutto il comma seguente a quello in specifico commento), una volta espletato, sia attestata in modo preciso (in termini di ore) da chi ne aveva chiesto l’esecuzione. 10.2. In tal senso, la previsione particolare utilizza voce del verbo “certifica re ”. All’evidenza, però, non si allude a certificazioni di pubblici ufficiali munite di fede privilegiata ex artt. 2699 e 2700 c.c., e tanto, del resto, la Corte d’appello non ha affermato (come si vedrà meglio oltre). Si tratta, piuttosto, di una modalità particolare (informata e qualificata) di documentazione “privata” delle ore di lavoro straordinario, che le parti collettive hanno inteso introdurre allo scopo di assicurare una prova ritenuta rigorosa ed esaustiva a riguardo, pure onde prevenire il contenzioso sullo svolgimento di lavoro straordinario in un campo in cui altrimenti, più che in altri, la relativa dimostrazione potrebbe risultare ardua e quindi controvertibile. 11. Tutto ciò considerato, la Corte territoriale ha riferito che il primo giudice dava conto “che il teste [OSCURATO:PERSONA], appunto uno dei capocronisti dal 2001 al luglio 2008, da un lato aveva confermato come vera la circostanza per cui dal febbraio 2001 sino al mese di ottobre 2005 egli ebbe a richiedere e certificare il lavoro straordinario di [OSCURATO:PERSONA] , e, dall’altro, pur avendo precisato di essere stato incaricato, anche per il periodo successivo, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Capo del [OSCURATO:PERSONA], di certificare il lavoro straordinario eseguito dal Perchiazzi (“mi autorizzarono a certificare e mi chiesero espressamente di controfirmare la documentazione attinente alle ore di straordinario svolte dal Perchiazzi”), aveva tuttavia chiarito che “non ho mai ricevuto una delega scritta in tal senso ma per anni a fronte di quella certificazione da me sottoscritta al Perchiazzi è stato retribuito il lavoro straordinario effettuato” (così a pag. 3 dell’impugnata sentenza). Tale accertamento fattuale non è stato smentito dalla Corte di merito (cfr. anche fine di pag. 4 della stessa sentenza). Difatti, lastessa Corte ha poi osservato “che l’art. 7 cit. non indica affatto la forma – scritta – che la asserita delega dovrebbe avere”, e, come già riportato in narrativa, ha annesso rilievo probatorio alle certificazioni dei capiservizio della cronaca in cui era impiegato il Perchiazzi circa il lavoro straordinario svolto dallo stesso nel periodo controverso da novembre 2008 a maggio 2009 (cfr. pag. 8 della sua sentenza). 12. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il primo motivo dev’essere respinto. Come si è visto, il teste Pagone, capo del servizio cronaca per buona parte di tale periodo, aveva dichiarato di essere stato incaricato a riguardo “dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Capo del [OSCURATO:PERSONA]”, pur non avendo “mai ricevuto una delega scritta in tal senso”. Pertanto, non solo l’interpretazione delle norme collettive di riferimento, proposta dalla ricorrente, non risulta del tutto condivisibile, ma la censura in esame si fonda su un differente accertamento di fatto dove si assume essere “pacifico ed indiscusso che, nella specie, i capiservizio Pagone e Marolla non hanno mai ricevuto alcuna delega (né scritta, né orale) dal solo soggetto abilitato a conferirla (il Direttore ex art. 6 ccnlg)” (così a pag. 18 del ricorso). Difatti, da un lato, sia l’art. 7 del CCNL che le altre norme di riferimento non specificano che solo il Direttore possa conferire la delega in questione ai capi-servizio; dall’altro, la Corte di merito ha ritenuto rispondente alle finalità della disciplina dello straordinario una delega anche in forma orale ai capi-servizio che nel periodo in questione avevano richiesto e certificato lo straordinario. 13. Anche le residuali considerazioni svolte dalla ricorrente nel motivo in esame (v. pagg. 18-20 del ricorso) sono estranee al terreno dell’interpretazione delle norme collettive di cui si assume la violazione o la falsa applicazione, attenendo a profili probatori in senso stretto, il cui esame è riservato al giudice di merito. 14. Il secondo motivoè inammissibile. 15. La Corte d’appello ha motivatamente ammesso la produzione di una nota in data 15.2.2018 a firma del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] della Stampa, che, in sintesi, esprime l’opinionein termini generali che: “La delega a richiedere e certificare il lavoro straordinario è quindi in re ipsa nello svolgimento delle funzioni proprie del caposervizio”(v. in extensopagg. 7-8 della sua sentenza). E dal contenuto di tale documentola Corte ha tratto mera conferma di una linea interpretativa in realtà già autonomamente esposta ed argomentata, in base alla quale in sintesi “per legittimare lo straordinario dei giornalisti (e, in specie, di quello del Perchiazzi) non occorreva che il caposervizio –per richiedere e certificare il lavoro straordinario – fosse munito di una specifica delega, peraltro scritta” (cfr. pagg. 4-7 dell’impugnata sentenza). Si tratta all’evidenza di un giudizio di indispensabilità del documento, intervenuto a rafforzare elementi di giudizio già acquisiti, e sul quale si è comunque svolto il contraddittorio. Nel rito del lavoro, l'acquisizionedi nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice diappello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. 26117/2016). 19. Possono essere congiuntamente esaminati il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attingono tutti il medesimo passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza, ma risultano inammissibili. 20. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022). 21. Orbene, ciò di cui la ricorrente deduce l’omesso esame nel quinto motivo non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì una propria tesi difensiva, secondo la quale sarebbe in concreto insussistente l’esecuzione di lavoro straordinario da parte del giornalista; tesi, questa, a sua volta sostenuta in base ad una rilettura essenzialmente delle prove testimoniali assunte in primo grado (cfr. pagg. 25- 28 del ricorso). 22. Ma sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo, che, in chiavi diverse (quale error in iudicando nel terzo e quale error in procedendo nel quarto), s’incentrano sulla sostenuta violazione dell’art. 116 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente fatto assumere alle “certificazioni”, rilasciate dai capi-servizio che si erano avvicendati nel ruolo di responsabili del servizio cronaca in cui era impiegato l’attuale controricorrente nel periodo controverso, la valenza di prova legale ariguardo. 23. Tali deduzioni non sono, però, pertinenti rispetto alla motivazione resa dai giudici di secondo grado; motivazione nella quale in nessun punto si riscontra l’affermazione diretta o indiretta che le “certificazioni” in questione fossero atti pubblici, o formassero prova fino a querela di falso, oppure rivestissero fede privilegiata o ancora avessero comunque valore di prova legale. All’evidenza, nell’intera motivazione dell’impugnata sentenza i vocaboli “certificazione” o “certificazioni” sono utilizzati solo per essere aderenti al testo della norma collettiva precipua che adopera il participio passato “certificate” riferito alle “ore di lavoro straordinario”. E in precedenza s’è già chiarito che il senso da annettere a tali “certificazioni” è quello in un ambito lavoristico privato di attestare in modo documentato e sicuro l’effettivo espletamento di determinate ore di lavoro straordinario da parte di figure informate e qualificate, che, di volta in volta, s’identificano in quelle che il medesimo lavoro in più avevano richiesto.Pertanto, la Corte di merito ha semplicemente constatato che le “certificazioni” nella specie prodotte dal lavoratore, non contestate come tali dalla datrice di lavoro, costituivano la prova documentale necessaria, ma sufficiente a dimostrare lo straordinario, a termini della precipua disposizione collettiva a riguardo. 24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese general
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